Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto a contratto di lavoro stipulato da xxxs.p.a. con N.D. in data 27 ottobre 1998 e dichiarava altresì che tra le parti sussisteva un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla data suddetta; con la stessa sentenza la Corte territoriale condannava la società xxxa risarcire il danno subito dal lavoratore liquidato in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora (16 luglio 1999) nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro …. La Corte territoriale, ritenuta inoltre la legittimità del termine apposto ai contratti (specificamente elencati sub 5.) precedentemente intercorsi fra le parti, rigettava in parte qua la domanda formulata dal lavoratore.
2. Per la cassazione di tale sentenza xxxs.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale; xxxs.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
5. Come si evince dalla sentenza impugnata il lavoratore è stato assunto con più contratti a termine, dei quali il primo, protrattosi dal 23 febbraio 1998 al 30 aprile 1998, è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; tale contratto è stato prorogato fino al 30 maggio 1998; il secondo, protrattosi dal 1 luglio 1998 al 30 settembre 1998, è stato stipulato, sempre a norma del citato art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; il terzo, protrattosi dal 27 ottobre 1998 al 30 gennaio 1999, è stato stipulato con la stessa causale del primo.
6. La Corte territoriale ha ritenuto la legittimità del primo contratto in quanto stipulato prima del 30 aprile 1998, e quindi nell’ambito della soglia temporale fissata da appositi accordi collettivi stipulati dopo l’accordo integrativo del 25 settembre 1997 del quale ha riconosciuto, in particolare, la coerenza con la L. n. 56 del 1987, art. 23; ha ritenuto altresì la piena legittimità della proroga dello stesso contratto in quanto specificamente autorizzata da un accordo intervenuto fra le parti sociali.
7. La suddetta impostazione è stata contestata col primo e secondo motivo del ricorso incidentale che, per ragioni di coerenza di trattazione, devono essere esaminati per primi. Con tali censure il lavoratore denuncia violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè vizio di motivazione lamentando, in particolare, l’erronea interpretazione, da parte della sentenza impugnata, della citata normativa primaria.
8. Le censure sono infondate; esse si basano, infatti, sull’assunto implicito secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali.
9. Tale assunto contrasta con il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, secondo cui l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra singoli contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato; ed infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito in particolare dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588, il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, svincolata dai limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1.
10. Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente la legittimità della proroga al 30 maggio 1998 del contratto stesso.
11. Questa Corte Suprema (cfr., ad esempio, Cass. 24 settembre 2007 n. 19696), decidendo su una fattispecie sostanzialmente identica, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato legittima la proroga al 30 maggio 1998 di un contratto a termine analogo a quello in esame con scadenza 30 aprile 1998; con la citata decisione la S.C. ha osservato in particolare che con l’accordo del 27 aprile 1998 le parti, dopo aver concordato (al comma 1) un certo assetto relativo allo smaltimento delle ferie (che non interessa in questa sede) hanno stabilito quanto segue: Le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione (comma 2); pertanto, le stesse parti convengono che, per fronteggiare le esigenze di cui al comma 2 del presente accordo l’azienda disporrà la proroga di 30 gg. dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98 così come previsto dalla normativa vigente in materia (comma 3); ha affermato quindi che l’accordo sopra citato, lungi dal prevedere una nuova e diversa disciplina della proroga, contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (L. n. 230 del 1962, art. 2) per legittimare la proroga; una presa d’atto che rileva unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze; ciò trova conferma nelle espressioni contenute nel citato accordo con le quali le parti contrattuali si sono date atto dell’esistenza di esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione sopravvenute dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a. ed hanno concordato, per far fronte alle stesse, la proroga di trenta giorni per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998;
12. La sentenza impugnata ha deciso in conformità con i suddetti orientamenti (che il Collegio intende in questa sede ribadire) e conseguentemente le prime due censure del ricorso incidentale devono essere rigettate.
13. Con riferimento al secondo contratto sopra elencato (1 luglio 1998 – 30 settembre 1998) la Corte territoriale ha affermato la piena legittimità del termine osservando che l’interpretazione della disciplina collettiva rilevante nella fattispecie prevedeva che l’unico presupposto legittimante l’assunzione a termine nella fattispecie in esame era costituito dal fatto che tale assunzione aveva luogo nei limiti temporali giugno – settembre.
14. Tale statuizione è stata censurata con il terzo motivo del ricorso incidentale col quale si denuncia violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè vizio di motivazione.
15. Anche tale censura è priva di fondamento.
16. Con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame questa Corte Suprema (cfr., fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali e che aveva ritenuto, in particolare, la sussistenza di un obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito; siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva; la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito aveva negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; è stato rilevato in proposito che siffatta pronuncia del giudice del merito si poneva in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza già in precedenza citata; in base al suddetto principio, infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge; per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo possa contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza; inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr.
ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.
17. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati e deve essere, pertanto, pienamente confermata con riferimento alla statuizione concernente il contratto de quo.
18. Con riferimento al terzo dei contratti sopra elencati la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine avendo attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.
19. Tale statuizione è stata censurata dalla società ricorrente principale con i primi tre motivi di ricorso, con i quali si denuncia, in particolare, violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in relazione all’interpretazione di norme collettive, degli artt. 421, 425 e 437 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione.
20. Tali censure sono palesemente infondate alla luce del consolidato indirizzo dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. de 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) secondo cui, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
21. Con l’ultimo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., in relazione al capo della sentenza impugnata con il quale xxxs.p.a. è stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora. La ricorrente principale deduce in particolare l’omessa vantazione, da parte della Corte di merito, sulla sussistenza di un valido atto di costituzione in mora, e osserva inoltre che la liquidazione del danno non aveva tenuto conto della possibilità dell’avvenuto espletamento, da parte del lavoratore, di attività lavorativa retribuita dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine, i motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile, ratione temporis, al caso di specie: 1) per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg..
22. Osserva il Collegio che il suddetto quesito risulta del tutto generico e sostanzialmente non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674).
23. Con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.
24. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7 dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili. Tale condizione non sussiste, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie.
25. Con gli ultimi due motivi del ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione di legge (artt. 1206, 1217, 1223, 1225, 1227 e 2967 cod. civ. e della L. n. 230 del 1962, art. 2 e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine. Contesta, in particolare, il criterio di determinazione dell’ammontare del danno, riferito alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’atto di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
26. Al riguardo va rilevato che, alla luce del citato ius superveniens – a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina previgente -, la censura risulta infondata in considerazione del divieto di reformatio in pejus, non potendo comunque il ricorrente incidentale ottenere, in base alla nuova disciplina, più di quanto gli è stato riconosciuto dalla Corte d’appello.
27. In definitiva sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.
28. In relazione all’esito della controversia si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente, disoccupata e totalmente invalida perché paraplegica e non deambulante, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli è stata negata la revisione del canone di locazione dalla stessa richiesta in relazione alla propria deprecabile situazione economica, percependo solamente un sussidio erogato dal comune.

A sostegno del proprio ricorso ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza ed insufficienza di motivazione, travisamento di fatto, contraddittorietà.

Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 134/2000 del 13 gennaio 2000 la sezione II ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a conferma delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 17.1.2011, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

Deve, in via preliminare, essere esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione intimata in relazione all’assunta sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

A parere dell’Aler, il fatto che sia stato dichiarato perento il ricorso che l’istante aveva presentato avverso il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’immobile farebbe venir meno l’interesse alla decisione del presente gravame.

L’eccezione deve essere disattesa.

All’epoca dell’emissione del provvedimento all’esame del collegio, infatti, il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’appartamento era stato sospeso con ordinanza cautelare di questo Tribunale e non era, pertanto, efficace. L’amministrazione non avrebbe dovuto, pertanto, tenerne conto, ed avrebbe dovuto esaminare la richiesta di revisione del canone di locazione in relazione alle condizioni sociali ed economiche della ricorrente.

Tanto premesso, la ricorrente ha di certo interesse a che il collegio si pronunci sulla legittimità o meno del provvedimento al momento in cui l’Aler ha riscontrato tale istanza, più di dieci anni fa, anche al fine di eventuali richieste risarcitorie.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento anche per quanto già detto in precedenza.

Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, una carenza di istruttoria, oltre che di motivazione, atteso che la richiesta di revisione del canone, debitamente documentata, sarebbe stata respinta esclusivamente in relazione alla sussistenza del succitato decreto di decadenza dall’assegnazione dell’immobile, senza alcun riferimento alla reale situazione economica dell’istante.

La censura coglie nel segno.

L’amministrazione avrebbe dovuto fornire specifico riscontro alla richiesta di revisione del canone presentata dalla ricorrente in relazione alle precarie condizioni economiche e sociali dalla stessa documentate, senza tener conto del decreto di decadenza la cui efficacia, all’epoca dell’emanazione del provvedimento impugnato, era stata sospesa con provvedimento giurisdizionale, salve eventuali successive rideterminazioni.

Del resto, le condizioni economiche di indigenza e fisiche di invalidità assoluta e di totale incapacità lavorativa in cui versava – e versa attualmente – l’istante, continuamente assistita dai competenti servizi dell’ASL e del comune, avrebbero richiesto di certo un adeguato riscontro, anche in considerazione del fatto che l’interessata, proprio per le sue condizioni e non potendo godere dell’indennità di accompagnamento perché straniera, percepiva (e percepisce) un sussidio comunale che verrebbe quasi annullato dall’obbligo di pagare un canone determinato nella quota massima.

Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, assorbendosi ogni ulteriore motivo di doglianza e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 163/99 del 14 dicembre 1999, versato in atti, si provvede a liquidare in dispositivo all’avv. Giovanni Magnoni l’onorario e le spese spettanti al difensore, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come da nota spese dallo stesso allegata, che si approva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Liquida all’avv. xxx, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la somma complessiva di euro 2.077,87, così composta: euro 462,00 per diritti, euro 1.385,00 per onorari ed euro 230,87 per rimborso spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 08-11-2013, n. 45180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari con sentenza del 2.10.2012 ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva condannato P.N. alla pena di Euro 600,00 di ammenda in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h (per avere esercitato la caccia utilizzando un fucile con più di tre colpi in quanto privo di riduttore, in violazione della L.R. n. 23 del 1998, art. 41, comma 1).

Contro la decisione della Corte d’Appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Rileva innanzitutto il Collegio che la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello, perchè come chiaramente dispone l’art. 593, comma 3 "sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda" e nel caso di specie il Tribunale di Sassari aveva deciso proprio in questi termini.

Consegue pertanto, in applicazione dell’art. 620 c.p.p., lett. i) l’annullamento senza rinvio della sentenza e, logicamente, l’assorbimento del relativo ricorso per cassazione mentre invece, per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali di cui all’art. 568 c.p.p., va qualificato in tal senso, ed esaminato, l’atto di appello a suo tempo erroneamente indirizzato alla Corte sarda.

2. Col primo motivo si deduce il difetto di motivazione dell’ordinanza con cui è stata rigettata dal Tribunale, per difetto di rilevanza e decisività delle circostanze dedotte, la richiesta di integrazione probatoria di prova ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 438 c.p.p., comma 5. L’istanza della difesa aveva ad oggetto l’assunzione della testimonianza del compagno di caccia dell’imputato perchè riferisse quanti colpi quest’ultimo caricasse nell’arma durante le battute di caccia e quali fossero le circostanze concrete osservate il giorno del controllo nonchè se in quel momento egli fosse impegnato nella caccia o piuttosto si trovasse, a caccia finita, nei pressi della propria auto ben lontano dai luoghi venatori.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 591 c.p.p., lett. a).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte – a cui va data oggi senz’altro continuità – è preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27183 del 05/06/2009 Ud. dep. 03/07/2009 Rv. 248477).

Dunque, in presenza di tale scelta non può più l’imputato lamentare l’illegittimo rigetto della richiesta di integrazione probatoria.

Nel caso di specie, dal verbale del 21.4.2010 risulta che il difensore aveva optato per il rito abbreviato secco rinunziando sostanzialmente alla integrazione probatoria, sicchè non aveva interesse a lamentarsi successivamente, sotto il profilo del vizio motivazionale, del rigetto di tale richiesta: un eventuale accoglimento del motivo di ricorso infatti non avrebbe potuto in ogni caso portare, in sede di rinvio, a conseguenze diverse in ordine alla questione della legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza.

2. Col secondo motivo il ricorrente, denunziando una erronea applicazione della normativa sulla caccia, si duole della sussistenza del reato contestato e della fattispecie incriminatrice, rilevando in particolare che al momento di controllo egli non era intento all’esercizio della caccia nel senso inteso dalla L.R. n. 23 del 1998, art. 40, comma 2 trovandosi egli vicino all’autovettura in un parcheggio lontano dai luoghi di caccia.

Osserva inoltre che il giudice di merito ha erroneamente applicato la normativa regionale che non preclude la disponibilità di tre colpi, consentendo appunto di tenere due colpi nel caricatore e uno in canna, situazione questa più nociva di quella riscontrata nel caso concreto (rinvenimento di tre colpi tutti all’interno del serbatoio).

La censura è infondata sotto entrambi i profili.

Quanto alla interpretazione del concetto di caccia, anche la legge regionale richiamata dal ricorrente, così come del resto la Legge Statale n. 157 del 1992, stabilisce che "è’ considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla" (cfr. L. n. 157 del 1992, art. 12 e L.R. Sardegna n. 23 del 1998, art. 40, comma 2).

Ebbene, come già affermato da questa Corte, nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l’uccisione della selvaggina, ma anche l’attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all’abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 16207 del 14/03/2013 Ud. dep. 09/04/2013 Rv. 255486; Sez. 3, Sentenza n. 18088 del 06/03/2003 Cc. dep. 16/04/2003 Rv. 224732; Sez. 3, Sentenza n. 452 del 26/11/1998 Ud. dep. 15/01/1999 Rv. 212842).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che il P. venne fermato mentre, di rientro da caccia, si dirigeva verso la propria autovettura con addosso un fucile semiautomatico cal. 12 marca Benelli e quindi, sulla base della accertata disponibilità di mezzi diretti all’uccisione della selvaggina, ha ritenuto provata l’attività di caccia secondo l’ampia accezione accolta in giurisprudenza: trattasi di accertamento in fatto basato sul puntuale rilievo di circostanze di tempo e di luogo, motivato succintamente, ma senza alcun vizio logico e come tale insindacabile in questa sede.

Sotto l’altro profilo, l’infondatezza discende dal rilievo che, secondo l’art. 41, comma 1 della L.R. invocata dal ricorrente, "l’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12".

Il Tribunale ha accertato che il caricatore dell’arma in possesso del P. conteneva invece non due, bensì tre cartucce (in palese contrasto quindi con la norma) e quindi ha correttamente ravvisato la contravvenzione.

Il mancato rinvenimento del colpo in canna, contrariamente alla tesi dell’imputato (fondata su una mera quadratura di conti, nel senso che detenere tre cartucce nel caricatore e nessuna in canna equivale a tenere due cartucce nel caricatore più una in canna), non esclude che esso vi fosse e poi sia stato precedentemente esploso durante la battuta di caccia. Del resto il giudice di merito ha rilevato un altro dato significativo e cioè la mancanza del riduttore di colpi, e quindi proprio la possibilità di caricare nel serbatoio dell’arma più proiettili rispetto al numero legale consentito, che – lo si ripete – è di due.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello e, qualificato l’appello come ricorso per cassazione, lo rigetta e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Palermo, R.S. impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro, Banca popolare di xxx, successivamente Banco xxx, in data 7 giugno 2004 assumendo che con precedente lettera del 7 aprile 2004 gli vennero contestate una complessa serie di irregolarità asseritamente compiute nell’espletamento delle mansioni affidategli di preposto di Agenzia, emerse da un controllo ispettivo del settembre 2003, dal "follow up" svolto in data 15 gennaio 2004 e da una successiva verifica effettuata dal 25 febbraio 2004 al 3 marzo 2004.
Che in attesa dei chiarimenti e delle spiegazioni inerenti le singole contestazioni, la Banca procedeva, ai sensi dell’art. 36 del c.c.n.l.
di categoria, al temporaneo allontanamento dal posto di lavoro e quindi al suo licenziamento, che veniva tempestivamente impugnato.
Disposta c.t.u. al fine di verificare la effettiva consistenza degli addebiti, il Tribunale riteneva fondate e gravi quanto meno talune delle contestazioni formulate dalla banca, sicchè respingeva la domanda.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 7 ottobre 2009, confermava la sentenza di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato a due motivi.
Resiste la Banca con controricorso.
Motivi della decisione
1. Deve pregiudizialmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stato notificato non già al Banco xxx, bensì alla Banca Popolare di xxx s.p.a..
L’eccezione è infondata. Risulta invero dagli atti che il Banco Popolare sia successore, in forza di fusione societaria, della Banca Popolare Italiana soc. coop a r.l., già Banca Popolare di xxx soc. coop. a r.l., sicchè la notifica non risulta inesistente, ma nulla, con possibilità di rinnovazione (Cass. 15 ottobre 2004 n. 20334), nella specie inutile essendosi il soggetto legittimato passivo regolarmente costituitosi (Cass. 11 aprile 2011 n. 8177; Cass. ord. 3 aprile 2012 n. 5341). Venendo pertanto al merito si osserva.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. di settore, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7; agli artt. 1175, 1376 e 1375 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si duole in particolare che la Corte di merito ritenne erroneamente non provato che ad esso ricorrente vennero concesse solo due ore di tempo per consultare la gran mole di documenti su cui le plurime e complesse contestazioni disciplinari si basavano, ritenendo, altrettanto erroneamente, che tale documentazione il R. ebbe comunque modo di esaminare nel corso del giudizio.
Il motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle alte censure in ricorso.
La Corte di merito ha infatti sul punto contraddittoriamente affermato che l’assunto attoreo, secondo cui al fine di potersi difendere dalle complesse contestazioni di cui sopra (per l’accertamento delle quali venne disposta apposita c.t.u. affidata ad un perito bancario), gli vennero concesse solo due ore di tempo, non era stato provato in quanto smentito dall’unico teste escusso ( M.), "il quale ha riferito che il capo Area della Banca appellata gli chiese di accompagnare il ricorrente a visionare la documentazione, ciò che non avvenne posto che il teste aveva redatto la relazione ispettiva e, dipendendo direttamente dalla Divisione Ispettorato, avrebbe dovuto ricevere disposizioni in tal senso dai suoi superiori gerarchici".
Tale motivazione risulta insanabilmente contraddittoria, avendo la Corte ritenuto non provata la circostanza che al lavoratore vennero concesse solo due ore per accedere alla complessa documentazione, esclusivamente dalla testimonianza di cui sopra da cui tuttavia emergeva, secondo la medesima Corte di merito, che tale accesso non avvenne affatto, stante il rifiuto del medesimo M..
In sostanza la Corte palermitana ha ritenuto non provata la lamentata circostanza che al R. vennero concesse solo due ore per visionare la complessa documentazione posta a base degli addebiti contestati, da una testimonianza da cui emergeva che l’accesso a tale documentazione non vi fu affatto.
Questa Corte ha peraltro chiarito (Cass. 18 novembre 2010 n. 23304), che seppure la L. n. 300 del 1970, art. 7, non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa. Nella specie risulta pacifica sia la particolare complessità della contestazione, sia la facoltà, concessa al dipendente e poi negata, di consultare la documentazione che ne costituiva il presupposto.
Ciò basta per accogliere il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al medesimo giudice, in diversa composizione, al fine di un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni esposte e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.