T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 304

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società ricorrente, dopo aver ottenuto in data 3 marzo 1998 la concessione edilizia per la costruzione di un capannone industriale, presentava in data 6 ottobre 1999 una D.I.A. per recintare l’area di sua proprietà e realizzare un parcheggio esterno.
Con il presente gravame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata diffidata dall’eseguire i lavori oggetto della D.I.A. perché in contrasto con le prescrizioni di piano vigenti ed adottate e con il regolamento edilizio del comune.
A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto la violazione degli artt. 39.2 e 40 delle N.T.A. del P.R.G. in adozione, dell’art. 11 delle preleggi (efficacia della legge nel tempo), dell’art. 27 del regolamento edilizio del comune di xxx, dell’art. 4, comma 7, della legge n. 493/93, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/96, dell’art. 2 della Costituzione, dell’art. 841 del c.c., nonché l’eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto, per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità.
Si è costituito il comune intimato, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 262/00 del 26 gennaio 2000 la sezione II ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Successivamente le parti hanno presentato memorie a conferma delle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17.1.2011, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
Deve, in via preliminare, esaminarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal comune in ragione della mancata impugnazione della nota del responsabile del servizio sopravvenuta in data 20 gennaio 2000.
L’eccezione va disattesa, non avendo la succitata nota comunale natura provvedimentale, bensì costituendo la stessa una mera comunicazione di risposta alla richiesta formulata dal legale della società ricorrente al fine di ottenere un incontro tra le parti presso gli uffici comunali e, pertanto, non idonea a produrre alcuna ulteriore efficacia lesiva per la posizione della ricorrente.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifichi quando interviene un diverso provvedimento, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dalle questioni sottoposte al giudice amministrativo nel procedimento considerato, muti la situazione giuridica in modo tale da rendere inutile la pronuncia chiesta al giudice amministrativo; si tratta, cioè, di una semplice applicazione della regola processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare attività giurisdizionale inutile (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 1996, n. 500).
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, che la diffida comunale sarebbe stata emessa illegittimamente, sul presupposto errato dell’applicazione di una normativa urbanistica invece inapplicabile.
Per il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la disciplina urbanistica applicabile alle domande di concessione edilizia è quella vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4848).
Nella fattispecie in questione, il comune ha invocato l’applicazione dell’art. 40 delle NTA del PRG adottato, atteso che il progetto contrasterebbe con tale norma, che sancisce l’obbligo per gli edifici di nuova costruzione di ricavare parcheggi esterni mediante l’arretramento delle recinzioni lungo le strade.
Come precisato dalla ricorrente nel primo motivo di diritto e confermato dall’orientamento giurisprudenziale succitato, nonché in omaggio al principio generale di inapplicabilità retroattiva della legge, tale normativa è inapplicabile, in quanto non esisteva all’epoca del rilascio della concessione edilizia del capannone, già costruito, della cui recinzione si discute.
In ordine, invece, all’assunto contrasto della recinzione con l’art. 27 del regolamento edilizio comunale, che prescrive l’adozione di recinzioni trasparenti verso spazi pubblici, deve osservarsi che tale norma riguarda esclusivamente le recinzioni delle aree coperte, dei parchi o giardini privati, o delle zone interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche, e non anche recinzioni prospettanti su un’area a standard, quale è quella realizzata dalla ricorrente lungo il lato ovest della sua proprietà, che non può essere in alcun modo equiparata ad una strada o ad una piazza pubblica.
Riguardo, poi, all’assunto contrasto della recinzione con la destinazione a strada dell’area sulla quale la stessa dovrebbe sorgere, è sufficiente far richiamo a quell’orientamento giurisprudenziale per il quale il diritto del proprietario di chiudere il proprio fondo non può essere impedito dall’esistenza di una previsione vincolistica interessante l’area in questione, atteso che il legittimo esercizio dello ius escludendi alios non contrasta, di per sé, con detta previsione, non avendo per fine quello di imprimere all’area una destinazione diversa da quella prevista dalle norme urbanistiche (TAR Puglia, sez. III, 22 febbraio 2006, n. 572; TAR Lombardia, sez. II, 11 febbraio 2005, n. 367).
In ordine, infine, alla assunta necessità di apposito titolo abilitativo per la realizzazione della cabina ENEL, si osserva che tale manufatto, costituendo un impianto tecnologico a servizio del preesistente edificio di proprietà della ricorrente ed essendo, dunque, in rapporto di necessaria strumentalità rispetto allo stesso, era realizzabile, secondo la normativa vigente all’epoca dell’emissione del provvedimento impugnato, mediante la mera presentazione di una D.I.A.
L’art. 4 comma 7, d.l. n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, nella l. n. 493 del 1993, prescrive, infatti, la denuncia di inizio attività per recinzioni, mura di cinta e cancellate e per l’installazione di impianti tecnologici (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 maggio 2010, n. 609).
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, assorbendosi ogni ulteriore motivo di doglianza e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
L’istanza di risarcimento del danno va, invece, respinta, atteso che la tempestiva sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente realizzazione dei manufatti di cui si discute ha evitato l’insorgere di qualsiasi pregiudizio per la ricorrente, del quale, infatti, la stessa non ha fornito alcuna prova.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 08-11-2013, n. 45181

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza 21.1.2013 la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di colpevolezza emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di R.A. in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, (per avere realizzato due verande e nicchie per alloggiamento di elettrodomestici con sistemazione di pertinenze esterne in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico in località (OMISSIS) nel territorio del Comune di (OMISSIS)).
La Corte di merito, per quanto ancora interessa, ha rilevato l’erroneità della tesi difensiva dell’appellante secondo cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico non poteva ritenersi a lui opponibile in quanto adottata in violazione delle procedure previste dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136, 139 e 140, con particolare riferimento alla mancata partecipazione dell’interessato al procedimento. Secondo la Corte di merito, tale procedura si applica ai procedimenti per dichiarazione di notevole interesse pubblico intrapresi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004, senza alcuna possibilità di rivisitazione di dichiarazioni già effettuate sulla scorta della normativa previgente, come quella relativa al "Comune" di (OMISSIS) (così testualmente, n.d.r.), esistente già da trent’anni prima del fatto in contestazione. Di conseguenza, la Corte d’Appello ha ricondotto il fatto all’ipotesi di cui all’art. 181, comma 1 bis, per cui l’intervenuto accertamento della compatibilità paesaggistica non esclude la punibilità del delitto (che ha natura di reato di pericolo) ma ha rilievo solo ai fini della rimessione in pristino (peraltro non disposta dalla sentenza impugnata).
2. Il R. ricorre per cassazione denunciando tre motivi.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale dolendosi della ritenuta sussistenza del reato a fronte del rilascio in sanatoria della autorizzazione paesaggistica e della concessione edilizia.
Insiste nella tesi dell’assenza di danno paesaggistico e ritiene applicabile il disposto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. a), (sottoposizione a tutela paesaggistica dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia).
2. Con la seconda censura, denunziando "errata applicazione della normativa esistente in materia" il R. rileva che la sentenza impugnata ha ignorato una serie di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42 del 2004, (in particolare gli artt. 142 e 157, di cui il ricorrente elenca il contenuto) nonchè il D.M. 11 febbraio 1976, ed insiste nel ritenere che gli interventi rientrano nella previsione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per cui l’intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica comportava una pronuncia di proscioglimento.
Le due censure – strettamente connesse e come tali suscettibili di esame congiunto – sono prive di fondamento.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il reato previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l’ambiente, essendo sufficiente l’esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato (tra le varie, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6299 del 15/01/2013 Ud. dep. 08/02/2013 Rv. 254493; Sez. 3, Sentenza n. 34764 del 21/06/2011 Ud. dep. 26/09/2011 Rv. 251244 Sez. 3, Sentenza n. 2903 del 20/10/2009 Ud. dep. 22/01/2010 Rv. 245908).
Nel caso di specie, il giudice del merito, dopo avere esattamente qualificato la natura giuridica del reato, ha rilevato la realizzazione, nel maggio del 2006 (come da relativo verbale di sopralluogo in atti) delle due tettoie in assenza della autorizzazione paesaggistica e in zona di notevole interesse pubblico; e, sulla base di tale accertamento, ha ritenuto che l’intervento integra il delitto di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, (e non già la contravvenzione prevista dal comma 1), norma senz’altro applicabile alla fattispecie, accertata – come si è visto – nel maggio del 2006.
La conclusione a cui è pervenuta la Corte sarda si basa su accertamenti in fatto rientranti nelle prerogative del giudice di merito e insindacabili in questa sede, perchè congruamente motivati attraverso un percorso argomentativo privo di salti logici.
Correttamente, quindi, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 181, comma 1 ter, che, come è noto, prevede la non punibilità in caso di intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica, limitatamente però al reato contravvenzionale di cui all’art. 181 comma 1 (nel caso di specie non ravvisato affatto dal giudice di merito) ed in determinate ipotesi, tra cui il caso di abusi minori, secondo la specifica previsione legislativa.
3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia un vizio motivazionale (mancanza e manifesta illogicità della motivazione).
Richiama ancora una volta l’esito favorevole della pratica di rilascio della concessione in sanatoria e il provvedimento di compatibilità paesaggistica con esclusione di qualsivoglia danno ai beni tutelati osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere l’azione penale a fronte dell’avviato iter diretto alla compatibilità paesaggistica sino alla effettiva conclusione dello stesso.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va innanzitutto osservato che la questione della mancata sospensione dell’azione penale attiene non già un vizio di motivazione ma una violazione di legge, peraltro neppure dedotta nei motivi di appello (come riassunti nella sentenza impugnata), sicchè ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., la relativa censura è inammissibile in questa sede.
Passando al dedotto vizio motivazionale, va ricordato il generale principio di diritto secondo cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; Cass. 6.6.06 n. 23528). L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, xxx, RV. 214794).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso che le opere in questione possano considerarsi di entità così modesta da escludere l’impatto paesaggistico perchè la realizzazione di due verande coperte, di nicchie esterne destinate ad accogliere gli elettrodomestici e il rifacimento della piastrellatura costituisce un insieme di lavori che influisce in maniera significativa sul complessivo aspetto dell’immobile (cfr. sentenza impugnata pag. 6).
La Corte d’Appello ha inoltre motivato correttamente sulla irrilevanza dell’intervenuto rilascio della compatibilità paesaggistica ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1 bis, evidenziando, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, la sua influenza esclusivamente sull’eventuale ordine di demolizione, che la sentenza impugnata peraltro neppure ha impartito.
Trattasi, in definitiva, di un percorso assolutamente coerente che, come tale si sottrae al sindacato di legittimità sollecitato dal ricorrente il quale, invece, come si evince dal contenuto delle doglianze, tende ad ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15170

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Svolgimento del processo
1. Con distinti atti di ppello tempestivamente depositati e ritualmente notificati A.L., B.M. e C. D. hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, del 13 maggio-13 giugno 2004, con la quale sono state respinte le domande tesa ad ottenere la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti e conseguentemente ripristinare il rapporto e condannare le Poste al risarcimento del danno da commisurarsi a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate fino all’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro. Ad avviso degli appellanti la sentenza sarebbe errata sotto vari profili e, pertanto, ne hanno chiesto la riforma ed il conseguente accoglimento deLle conclusioni già formulate in primo grado e reiterate nel gravame.
Si è costituita la xxx spa resistendo all’appello del quale ha chiesto la reiezione.
La corte d’appello di Roma con sentenza dell’11 novembre 2008-12 ottobre 2009 dichiarava cessata la materia del contendere tra A. L. e xxx s.p.a. e compensava tra le parti le spese del giudizio. Accoglieva gli appelli proposti da B.M. e C.D. e dichiarava la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra le parti ( B. dal 1.12.1999 al 29.2.2000 e C. 1.3-30.6.2000) e sussistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.12.1999 per la B. e dal 1.3.2000 per il C.. Condannava la società appellata al risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora ( B. 10.6.2003, C. 30.7.2002). Compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi.
Resistono con distinti controricorsi le parti intimate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in due motivi. In particolare la società contesta l’affermazione della sentenza impugnata che ha individuato nella data del 30 aprile 1998 il termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997.
2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.
Si tratta di contratti di lavoro a tempo stipulati rispettivamente con decorrenza 1 dicembre 1999 (fino al 20 febbraio 2000) e 1 marzo 2000 (fino al 30 giugno 2000); ossia si tratta di contratti stipulati quando, in ragione del mutamento della disciplina contrattuale collettiva applicabile, non poteva più farsi ricorso alla causale delle esigenze eccezionali. Non rileva neppure l’accordo sindacale del 2 luglio 1998 che ha differito la data di efficacia della disciplina contrattuale speciale al 31 dicembre 1998.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condannai ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro tremila/00 per onorari di avvocato ed oltre accessori di per ciascuna delle parti intimate.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 305

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la società ricorrente ha proposto la presente impugnazione chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che, peraltro, in sede di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente gravame, avendo presentato richiesta di autorizzazione in sanatoria per le opere di cui si discute;

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.