Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15172

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso avanti al tribunale di Torino, R.R. evocava in giudizio la spa xxx e, premesso di essere stata assunta dalla convenuta con contratti a termine di cui il primo per il periodo 7.4.1999/31.5.1999, deducendo la nullità della clausola di apposizione del termine, chiedeva in via conclusiva, previo accertamento della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato a far data dall’inizio del primo rapporto, di ordinare alla parte convenuta di riassumerla e di retribuirla per il periodo successivo alla data accertanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato.
La spa xxx, costituendosi ritualmente in giudizio, assumeva la legittimità delle pattuizioni contrattuali sulla cui base era stato stipulato il contratto a termine e la conseguente validità del rapporto a tempo determinato; per quanto attiene alle conseguenze economiche di un’eventuale declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine deduceva che il diritto alle retribuzioni successive all’interruzione di fatto del rapporto era subordinato alla situazione di mora credendi del datore e quindi all’offerta di prestazione lavorativa da parte del lavoratore.
Il Tribunale di Torino, con pronuncia 11.5.2005, accoglieva le domande accertando la nullità del termine apposto al primo contratto, dichiarando che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’inizio del rapporto, condannando la parte convenuta alla corresponsione delle retribuzioni per il periodo successivo alla data di notificazione della comunicazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
La spa xxx proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ribadendo la legittimità del contratto a termine ed in subordine chiedendo che la debenza delle retribuzioni fosse fatta decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
R.R. si è costituita ritualmente In giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
Con sentenza del 21.12.2006, la corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in due motivi con cui la società ricorrente deduce che non occorreva la prova del nesso causale tra la assunzione dei singolo lavoratore e l’esigenza dedotte in contratto.
Lamenta altresì che la corte d’appello non abbia considerato che bil rapporto si era risolto per mutuo dissenso.
2. Il ricorso incidentale è articolato in un unico motivo con cui la ricorrente incidentale denuncia l’omessa motivazione in ordine ai limiti di efficacia temporale dell’accordo sindacale 25 settembre 1997.
3. Il giudizio promosso con ricorso principale è quello con il ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato, ma va corretta la motivazione.
Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass., sez. un., 2 marzo 2006, n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.
La corte d’appello di Torino ha adottato una diversa interpretazione dell’art. 23 citato, interpretazione fondatamente censurata dalla difesa della società.
Ma nella specie c’è però anche da considerare che secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di contratto a termine con la società xxx S.p.A. la decisione della corte d’appello torinese è comunque conforme al diritto perchè il contratto a termine in questione risulta essere illegittimo perchè stipulato dopo il 31 dicembre 1998 e prima dell’entrata in vigore del contratto collettivo del 2001. Quindi il termine è in ogni caso illegittimo anche se per una ragione diversa da quella ritenuta dalla corte d’appello.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio, e così correggendosi in parte la motivazione dell’impugnata sentenza, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.
5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso (sulla risoluzione del rapporto per mutuo consenso) atteso che il mero decorso del tempo nel far valere la nullità della apposizione de termine al contratto di lavoro non è significativo di una volontà di dismettere il rapporto.
6. Il ricorso incidentale è assorbito in quanto condizionato.
7. Il ricorso principale va quindi rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale assorbito quello incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 (trenta) per esborsi e in Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 307

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente gravame la ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso ai controinteressati ed ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17.1.2011, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
Deve, in via preliminare, esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del gravame per omessa notifica ai controinteressati sollevata dall’amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Il collegio si riporta, sul punto, alla costante giurisprudenza amministrativa, per il cui orientamento l’impugnativa proposta contro l’esclusione da una procedura concorsuale non ha di fronte controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare gli atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, mentre occorre notificare il ricorso almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità, se al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura (cfr., per tutte, TAR Lombardia, sez. I, 14 luglio 2010, n. 2987).
Nella fattispecie in questione la ricorrente ha impugnato, unitamente alla comunicazione di esclusione dal concorso, altresì la graduatoria finale dei candidati risultati idonei del 10.03.2010, senza provvedere alla notifica del ricorso ad alcuno dei due idonei.
Né colgono nel segno le difese di parte ricorrente in proposito, che assume di aver conosciuto gli indirizzi degli idonei succitati solo in seguito all’evasione da parte del comune di Gallarate dell’istanza di accesso dalla stessa presentata, dunque solo in data 11 maggio 2010.
Da un attento esame della documentazione versata in atti ed in particolare del contenuto dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente al comune intimato in data 17 marzo 2010, è facile identificare il nominativo dei due idonei, i signori xxx (poi assunta effettivamente) e xxx, controinteressati all’accoglimento del presente gravame. La ricorrente conosceva, dunque, il nome degli stessi almeno a quella data e doveva notificargli il ricorso, salva restando l’eventuale proposizione di motivi aggiunti in seguito alla conoscenza di atti ulteriori.
Né sono idonee ad escludere la conseguenza dell’inammissibilità le asserite difficoltà della ricorrente nel conoscere gli indirizzi di tali soggetti, al fine della notifica del ricorso nei loro confronti.
E’, infatti, evidente onere di chi propone il ricorso accertare il domicilio o la residenza del controinteressato nel momento in cui deve avvenire la necessaria notificazione (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4503). Inoltre, parte ricorrente avrebbe potuto utilizzare la procedura di notificazione disciplinata dall’art. 143 c.p.c., ovvero la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, è pur vero che quest’ultimo, proposto per l’annullamento degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale oltre che di ulteriori provvedimenti acquisiti dalla ricorrente in seguito all’istanza di accesso, è stato notificato anche ai controinteressati; detta notifica è, però, avvenuta oltre il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale. In tale parte il ricorso deve, dunque, essere dichiarato irricevibile per tardività, oltre che inammissibile per il principio del ne bis in idem.
In relazione, invece, agli atti nuovi (graduatoria finale dell’8 marzo 2010 e approvazione degli atti concorsuali e nomina del vincitore del 20 marzo 2010), i motivi aggiunti devono parimenti essere dichiarati inammissibili per genericità, non essendo stata dedotta alcuna specifica censura avverso tali ultimi provvedimenti.
Per le suesposte considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti devono dichiararsi inammissibili ed in parte irricevibili, il primo per mancata notifica dello stesso ai controinteressati, i secondi per tardività, violazione del principio del ne bis in idem e per genericità.
Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della fattispecie, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, unitamente al ricorso per motivi aggiunti, che dichiara, in parte, altresì, irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 14-11-2013, n. 45892

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 30.3.2012 la Corte di appello di Trento – a seguito di gravame interposto dall’imputata L.G. avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Rovereto il 23.6.2011 – ha confermato detta sentenza con la quale la predetta L. era stata ritenuta responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla detenzione illecita di 88 pasticche di xxx e condannata a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore deducendo:
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 63 c.p.p., comma 2, art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p..
In particolare, si censura:
2.1.1 la contraddittorietà della interpretazione della conversazione ambientale tra il P. e la L. con le dichiarazioni rese dal B. che indica il detentore delle pasticche nella "ragazza" del P. che, invece, è la D., desumendo che il controllo sullo stupefacente fosse esercitato dalla L..
2.1.2. Il contrasto tra l’interpretazione di detta conversazione ed il suo contenuto letterale nonchè rispetto ai motivi riferiti dalla D. in ordine all’accesso della L. presso l’appartamento del P.;
2.1.3. l’inspiegato contrasto tra le dichiarazioni del B. e quelle della D. in ordine alla disponibilità delle pasticche.
2.1.4. L’omessa motivazione in ordine alla denunciata violazione dell’art. 63 c.p.p., comma 2 in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni del D., sentita senza difensore ed a carico della quale emergevano già indizi di reità provenienti dalle dichiarazioni del B..
2.1.5. l’omessa motivazione in ordine al luogo dove la L. avrebbe custodito le pasticche e la contraddittorietà dell’assunto secondo il quale la donna avrebbe reso possibile il successivo rinvenimento rispetto alla consapevolezza che la abitazione del P. era sotto sorveglianza.
2.1.6. l’omessa motivazione in ordine alla deduzione difensiva che, poggiata sulle dichiarazioni di P.A., aveva osservato la possibilità di accesso di altri soggetti presso l’abitazione.
2.2. Difetto di motivazione e violazione dell’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per omessa motivazione sulle concrete condotte che la L. avrebbe realizzato per "custodire" lo stupefacente, posto che la imputata non coabitava con il P..
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La sentenza impugnata ha desunto la responsabilità della ricorrente in ordine alla illecita detenzione delle pasticche di xxx – delle quali 88 ritrovate in bella mostra nell’appartamento del P. in una seconda perquisizione sollecitata dalla stessa imputata – dal contenuto della conversazione in carcere dalla stessa tenuta con il P. detenuto con particolare riguardo alla risposta positiva della donna alla domanda dello stesso P. se avesse trovato qualcosa ed alla sottolineatura della stessa donna di avere in custodia "tutto", rassicurandolo che nessuno potrà disporne e, soprattutto l’inaffidabile BA. al quale non ha lasciato le chiavi di casa, perchè altrimenti "lui va poi lì e… si diverto".
L’incontro in carcere – nota la sentenza – si conclude con il riferimento alla "fortuna" del P. per il ritrovamento, evidentemente del tutto cabale delle pastiglie, mentre la L. cercava una coperta da portare all’amico.
Pertanto, rileva la sentenza, la innegabile realtà della detenzione delle pasticche da parte del P. prima e della L. dopo il suo ritrovamento è riscontrata dalle dichiarazioni del B. che aveva avuto assicurato dal suo fornitore ( BA.) di siffatta disponibilità delle pastiglie sfuggite alla perquisizione del P., poi arrestato. Sulla base di tale ricostruzione, quindi, la sentenza – in risposta alle deduzioni difensive – esclude la rilevanza della non coincidenza tra l’imputata e la "ragazza" del P., ritenuta elemento di contorno.
5. Ritiene il Collegio che le censure difensive costituiscano una inammissibile riproposizione di questioni di merito rispetto ad alla richiamata motivazione che, senza vizi logici e giuridici, ha confermato la responsabilità della ricorrente in ordine al reato ascrittole.
6. Invero, il contenuto intercettivo è del tutto logicamente posto a base della affermazione di responsabilità della L. allorquando individua a carico della predetta il ritrovamento delle pastiglie presso l’abitazione del P. dopo il suo arresto e la successiva custodia di cui assicura lo stesso P. in carcere.
Così come è logicamente valorizzata la convergente dichiarazione del B. in ordine alla effettiva disponibilità da parte del P. delle pasticche, parimenti escludendo la rilevanza della attribuzione della successiva disponibilità alla "ragazza" dello stesso P., che non era la L..
7. Il motivo relativo alla violazione dell’art. 63 c.p.p. in ordine alle dichiarazioni rese dalla D. è inammissibile per la mancata proposizione dello stesso dinanzi al giudice di appello, presso il quale – secondo quanto si evince dallo stesso gravame – si fa piuttosto una questione di credibilità delle dichiarazioni rese.
8. Cosicchè le questioni relative alla individuazione del luogo dove la L. avrebbe custodito le pasticche rinvenute, alla consapevolezza mostrata dalla stessa in ordine al controllo al quale era sottoposta l’abitazione del P., alla possibilità di accesso di altri soggetti alla stessa abitazione, non individuando effettivi vizi della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità, costituiscono una inammissibile proposizione di elementi di fatto volti ad una interpretazione alternativa della vicenda che non può essere sollecitata dinanzi a questa Corte.
Ed anche la questione della condotta materiale della imputata in ultimo sollevata dal ricorso è inammissibilmente generica in quanto non si confronta con le ragioni esposte dalla sentenza in ordine al ritrovamento ed alla custodia delle pasticche da parte della L..
9. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15173

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 3.5/29.6.2005 il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso proposto da D.C.D. nei confronti della spa xxx, dichiarava la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine contenuta nel contratto di lavoro dalla medesima stipulato in data 18.8.1998′ e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti, condannando conseguentemente la convenuta a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni non percepite, dalla data del 10.8.2004, oltre accessori, nonchè al ripristino del rapporto ed al pagamento delle spese di lite.
2. Proponeva appello la s.p.a. xxx con ricorso depositato in data 26.6.2006; si costituiva l’appellata che resisteva all’appello.
La corte d’appello di Torino con sentenza del 21 dicembre 2006 – 9 gennaio 2007, in parziale accoglimento dell’appello, dichiara la legittimità del termine apposto al contratto decorrente dal 18.7.98;
dichiara la nullità del termine apposto al contratto decorrente dal 1.12.1998 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra le parti, a decorrere da tale data; conferma nel resto l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rimborsare all’appellata le spese processuali di quel grado.
La corte d’appello ha ritenuto legittimo il primo contratto a termine (della sostituzione di lavoratori in ferie) ed invece illegittimo il successivo contratto a termine con decorrenza 1 dicembre 1998 – 31 gennaio 1999 per mancanza della prova di un nesso specifico tra esigenze eccezionali e specifica posizione lavorativa del dipendente assunto.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la società deduce che la L. n. 56 del 1987, art. 23, era demandato alle parti sociali la previsione di ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro. Tale era quella delle esigenze eccezionali e quindi non era necessario il nesso qualificato di correlazione richiesto dalla sentenza impugnata.
2. Il ricorso è infondato.
E vero – come deduce la ricorrente – che l’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997 non subordina la causale delle esigenze eccezionali all’esistenza di un nesso qualificato di correlazione, secondo la tesi accolta dalla corte d’appello di Torino (e poi smentita da successiva sentenza della stessa corte d’appello di Torino).
Però nell’unico motivo di ricorso la società non fa valere i successivi accordi integrativi, e in particolare quello del 2 luglio 1998, che – come sostenuto dalla società in altre difese – avrebbe legittimato l’apposizione del termine con tale causale fino al 31 dicembre 1998.
Rimane quindi l’accordo del 25 settembre 1997 che per giurisprudenza pacifica facoltizza l’uso della causale suddetta solo fino al 30 aprile 1998.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo ti 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608; Cass. 28-1- 2008 n. 28450; Cass. 4-8- 2008 n. 21062; Cass. 27-3- 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
3. Il ricorso va quindi dichiarato rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 (trenta) oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.