Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ricorso avanti al tribunale di Torino, R.R. evocava in giudizio la spa xxx e, premesso di essere stata assunta dalla convenuta con contratti a termine di cui il primo per il periodo 7.4.1999/31.5.1999, deducendo la nullità della clausola di apposizione del termine, chiedeva in via conclusiva, previo accertamento della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato a far data dall’inizio del primo rapporto, di ordinare alla parte convenuta di riassumerla e di retribuirla per il periodo successivo alla data accertanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato.
La spa xxx, costituendosi ritualmente in giudizio, assumeva la legittimità delle pattuizioni contrattuali sulla cui base era stato stipulato il contratto a termine e la conseguente validità del rapporto a tempo determinato; per quanto attiene alle conseguenze economiche di un’eventuale declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine deduceva che il diritto alle retribuzioni successive all’interruzione di fatto del rapporto era subordinato alla situazione di mora credendi del datore e quindi all’offerta di prestazione lavorativa da parte del lavoratore.
Il Tribunale di Torino, con pronuncia 11.5.2005, accoglieva le domande accertando la nullità del termine apposto al primo contratto, dichiarando che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’inizio del rapporto, condannando la parte convenuta alla corresponsione delle retribuzioni per il periodo successivo alla data di notificazione della comunicazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
La spa xxx proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ribadendo la legittimità del contratto a termine ed in subordine chiedendo che la debenza delle retribuzioni fosse fatta decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
R.R. si è costituita ritualmente In giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
Con sentenza del 21.12.2006, la corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in due motivi con cui la società ricorrente deduce che non occorreva la prova del nesso causale tra la assunzione dei singolo lavoratore e l’esigenza dedotte in contratto.
Lamenta altresì che la corte d’appello non abbia considerato che bil rapporto si era risolto per mutuo dissenso.
2. Il ricorso incidentale è articolato in un unico motivo con cui la ricorrente incidentale denuncia l’omessa motivazione in ordine ai limiti di efficacia temporale dell’accordo sindacale 25 settembre 1997.
3. Il giudizio promosso con ricorso principale è quello con il ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato, ma va corretta la motivazione.
Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass., sez. un., 2 marzo 2006, n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.
La corte d’appello di Torino ha adottato una diversa interpretazione dell’art. 23 citato, interpretazione fondatamente censurata dalla difesa della società.
Ma nella specie c’è però anche da considerare che secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di contratto a termine con la società xxx S.p.A. la decisione della corte d’appello torinese è comunque conforme al diritto perchè il contratto a termine in questione risulta essere illegittimo perchè stipulato dopo il 31 dicembre 1998 e prima dell’entrata in vigore del contratto collettivo del 2001. Quindi il termine è in ogni caso illegittimo anche se per una ragione diversa da quella ritenuta dalla corte d’appello.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio, e così correggendosi in parte la motivazione dell’impugnata sentenza, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.
5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso (sulla risoluzione del rapporto per mutuo consenso) atteso che il mero decorso del tempo nel far valere la nullità della apposizione de termine al contratto di lavoro non è significativo di una volontà di dismettere il rapporto.
6. Il ricorso incidentale è assorbito in quanto condizionato.
7. Il ricorso principale va quindi rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale assorbito quello incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 (trenta) per esborsi e in Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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