T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1108 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno impugnato l’ORDINANZA N.7/895/URB DEL 29.01.03 DI ingiunzione a DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE.

Con ordinanza cautelare n. 190/03 veniva accolta la domanda di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Visto l’avviso di perenzione ultraquinquennale, notificato da questo Tribunale al ricorrente in data 16.05.2009;

Considerato che il ricorrente non ha presentato istanza di fissazione di udienza entro i sei mesi successivi;

Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato perento ex art. 26 L. 1034/1971;

Ritenuto che sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. Latina dichiara il ricorso perento. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 02-07-2010, n. 16551 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata piuttosto che con ordinanza resa in sede cautelare.

Con il ricorso principale, il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Massa Lubrense ordinava la sospensione per giorni tre, decorrenti dalla notifica del provvedimento, della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n.504 del 17.10.2001, deducendo di non esserne venuto a conoscenza per nullità della relativa notificazione, se non dopo la contestazione a suo danno, ad opera di agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sorrento, dell’inottemperanza all’ordine di sospensione in parola e il successivo accesso agli atti del procedimento.

Con determinazione n.81 del 21 settembre 2009, impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, l’Amministrazione, sul presupposto dell’inottemperanza all’ordine di sospensione di cui alla determinazione n. 46 del 25 maggio 2009, irrogava la sanzione della sospensione per giorni sette dell’anzidetta licenza per la somministrazione di alimenti e bevande con decorrenza dal 28 settembre 2009.

Con decreto presidenziale n.2222 del 25 settembre 2009 quest’ultimo provvedimento veniva sospeso, mentre, all’esito dell’udienza camerale del 08 ottobre 2009, con ordinanza n.2283/2009 l’invocata misura cautelare della sospensione non veniva concessa sul rilievo della efficacia temporalmente limitata (e già esaurita) dell’atto gravato.

Con atto dirigenziale n.16 del 1° marzo 2010, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Massa Lubrense, previa ricapitolazione della vicenda in fatto, determinava di "confermare la sospensione per sette giorni consecutivi con esclusione dei giorni di riposo settimanale e di quelli di chiusura programmata dell’esercizio (ferie, festività, ecc.), a decorrere dal 09.03.2010, della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n.504 del 17.01.2001 in favore del sig. D.G.G….", reiterando in tale modo una misura sanzionatoria con efficacia temporalmente limitata.

In definitiva, sia la determinazione n.81/2009 sia la determinazione n.16/2010 sono state assunte sul presupposto dell’inottemperanza al primo ordine di sospensione della licenza (e della attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, irrogato con la determinazione n.46/2009, rispetto alla quale – come già in precedenza evidenziato – il ricorrente lamenta l’impossibilità di una tempestiva ottemperanza in ragione dell’esistenza di un vizio inficiante il procedimento notificatorio.

Quest’ultimo profilo di censura, per il suo carattere dirimente, abilita il Tribunale alla decisione di merito, con contestuale assorbimento, ai sensi dell’art.26, IV comma, Legge T.A.R., delle ulteriori doglianze di legittimità articolate

Come correttamente eccepito dalla difesa del ricorrente la determinazione dirigenziale n.46/2009 non è stata validamente notificata all’interessato.

Dall’esame della relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario emerge che l’atto è stato consegnato in data 25 maggio 2009 a mani di "PAOLO, padre, t. (o altra lettera illeggibile) c., incaricato alla ricezione degli Atti". Nel dispositivo del provvedimento si dispone, in particolare, al n.2) che copia di esso sia "immediatamente notificata al sig. D.G.G. nato a Sorrento il 30/10/1969 e residente in Massa Lubrense alla via Deserto, 6…".

E’, pertanto, possibile dedurre, sulla base dei soli elementi che emergono dalla relata (il cui contenuto, data la sua natura di atto pubblico fideifacente fino querela di falso, non può essere vinto da contrarie dichiarazioni peraltro irritualmente raccolte), che la notificazione sia avvenuta, non a mani proprie, ma a mani di un soggetto a nome P., qualificatosi come "padre" dell’interessato, nonché "incaricato alla ricezione degli atti"; mentre non è provato che essa sia avvenuta presso la residenza di D.G.G. (posto che, pur avendone l’obbligo, l’ufficiale giudiziario non ha indicato il luogo dell’eseguita notificazione).

Vero che la predetta circostanza non ne comporta di per sè la nullità, che può derivare soltanto dall’esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge; ciò nondimeno, nel quadro sopra descritto, essa si aggiunge all’anomalia della procedura seguita.

In definitiva pare che, nella vicenda in esame, vi sia stata la commistione tra due modalità di notificazione, con conseguente invalidità del procedimento.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la notifica, avvenuta nei termini precisati, non sia validamente eseguita.

Infatti, ove si abbia riguardo al dato normativo, risulta che dal combinato disposto degli artt.138, 139 e 145 del codice di rito, qualora la notificazione non avvenga a mani proprie, essa deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio; se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace" (art.139 c.p.c.). La notificazione non può pertanto essere eseguita nella mani di un persona, anche se familiare e anche se convivente (qualità quest’ultima, non richiesta dall’art.139 c.p.c., che, nel caso di specie, non viene però espressamente indicata nella relata), la quale venga semplicemente a essere definita come "addetta alla ricezione degli atti", assumendo rilievo tale qualità nel diverso procedimento notificatorio alle persone giuridiche di cui all’art.145 c.p.c. (primo comma: "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede").

Ne consegue che la notificazione della prima determinazione di irrogazione della sanzione della sospensione della licenza commerciale va considerata nulla, perché eseguita in maniera erronea e incompleta, cosicché non poteva imputarsi al ricorrente alcuna inottemperanza all’ordine ivi contenuto, circostanza che comporta la illegittimità derivata anche delle successive determinazioni gravate con i motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso n.4891 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da D.G.G., così provvede:

a) accoglie il ricorso;

b) condanna l’Amministrazione al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.2.000,00# (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 25 marzo e 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Giunta municipale del Comune di Adrano, premesso che nella pianta organica dell’ente erano previsti n. 4 posti di messo notificatore e che si trovavano in servizio soltanto n. 2 dipendenti in possesso di tale qualifica, con delibera n. 758 del 5 luglio 1985 conferiva al sig. Zi.Lu., già dipendente di quel Comune dal 16 luglio 1979 quale "usciere" (2° q.f.), l’incarico di espletare le funzioni di messo notificatore.

Con la stessa delibera si dava atto che il predetto Zi.Lu. avrebbe conservato il trattamento economico in atto goduto, senza alcun ulteriore compenso per il superiore incarico.

Con provvedimento dell’8 novembre 1985, il Prefetto di Catania approvava la nomina del sig. Zi. a messo notificatore del Comune di Adrano.

Con nota prot. n. 19119 del 18 dicembre 1985, il Sindaco di Adrano affidava al predetto sig. Zi.Lu. il compito di provvedere a tempo pieno alla notifica degli atti esistenti presso l’ufficio notifiche del Comune.

Con istanza del 30 novembre 1993, cui faceva seguito un atto di diffida e messa in mora notificato il 3 febbraio 1994, il sig. Zi. chiedeva al Comune di Adrano di conseguire le differenze retributive tra il trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza ed il trattamento economico proprio della qualifica di messo notificatore, ma non otteneva alcun riscontro.

Con ricorso notificato il 22 aprile 1994, il sig. Zi. adiva il T.A.R. di Catania, impugnando il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza e sull’atto di diffida e messa in mora sopra indicati e chiedendo il riconoscimento del diritto a conseguire le differenze retributive per le mansioni superiori svolte, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il Comune di Adrano si costituiva in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 492/08, depositata in segreteria il 19/3/2008, rigettava il ricorso.

Con l’appello in epigrafe, notificato il 9/4/2009, il sig. Zi.Lu., deducendo "violazione e/o falsa applicazione di legge", ha chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza n. 492/08, che gli venga riconosciuto il diritto a vedersi liquidate da parte del Comune di Adrano le differenze stipendiali per il periodo in cui lo stesso ha svolto effettivamente mansioni superiori su posto vacante, con rivalutazione ed interessi sulle somme così rivalutate.

Con comparsa di costituzione depositata il 29 settembre 2009, l’Amministrazione comunale intimata ha chiesto il rigetto dell’appello per "tardività" nonché per infondatezza nel merito. In subordine, ha chiesto che, in caso di accoglimento del ricorso, non venga riconosciuto all’appellante alcuna differenza retributiva anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 29 gennaio 1998 n. 387 e che il riconoscimento venga limitato ai cinque anni precedenti, soggiacendo qualsiasi preteso credito di lavoro alla prescrizione quinquennale.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La eccezione preliminare del Comune è infondata.

La sospensione feriale non si applica nel rito del lavoro innanzi al giudice ordinario ma si applica invece pacificamente nei giudizi di lavoro di competenza del giudice amministrativo (v. Cass. da ultimo 13/12/20047 n. 26087).

Ciò premesso osserva il Collegio che la controversia è limitata alle pretese retributive, non avendo l’originario ricorrente proposto domanda di inquadramento nel livello superiore.

Diviene, quindi, preliminare la verifica della fondamentale condizione sulla sussistenza del diritto vantato dallo stesso, con riferimento alle norme vigenti nel periodo che va dal 18 dicembre 1985 (data della nota prot. n. 19118, di conferimento delle mansioni superiori) al 22 aprile 1994, data in cui il suddetto ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Si premette che in assenza di una disciplina positiva, il problema delle mansioni superiori deve essere risolto sulla base dei principi generali vigenti in materia di pubblico impiego, ove, a differenza dal lavoro privato, l’indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti e la necessità di selezionare il personale sulla base di criteri concorsuali sussistono sia nel momento genetico che nel successivo sviluppo del rapporto. Ciò rende irrilevanti, sia ai fini giuridici che economici, le mansioni superiori prestate dai pubblici dipendenti, salvo i casi in cui una norma di legge intenda derogare a tale principio, e nei soli limiti da essa sanciti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14/5/93, n. 536; C.G.A. 20/12/96, n. 452; 6/3/98, n. 131 e 8/7/98, n. 432).

Orbene, il periodo di interesse della presente controversia è coperto interamente dalla vigenza dell’art. 72, IV comma, del D.P.R. n. 13 maggio 1987, n. 268, in vigore dall’8 dicembre 1987, che ha disciplinato, per la prima volta, la retribuibilità delle mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego negli enti locali.

Detto art. 72 D.P.R. n. 268/1987 (nel testo introdotto dall’art. 39 del D.P.R. n. 17 settembre 1987, n. 494, e poi confermato, per il successivo accordo di comparto, dall’art. 50 del D.P.R. n. 3 agosto 1990, n. 333) stabilisce che la rilevanza economica dello svolgimento di mansioni superiori presuppone:

– la vacanza di un posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell’ente;

– l’impossibilità di attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica;

– l’avvio delle procedure per la copertura del posto;

– il conferimento delle funzioni superiori con provvedimento formale e per un periodo di tempo limitato (da tre mesi ad un anno).

In mancanza di uno di tali presupposti, lo svolgimento delle mansioni superiori non dà diritto ad un migliore trattamento economico (cfr. C.G.A. 13 ottobre 1998, n. 604).

Lo stesso art. 57 del D.Lgs. n. 29/93 – che tuttavia non ha mai trovato concreta applicazione, sia per la mancata emanazione dei prescritti provvedimenti di ridefinizione delle piante organiche e sia perché la sua efficacia è stata continuamente differita nel tempo fino alla sua definitiva abrogazione avvenuta con l’art. 43 del D.Lgs. n. 80/1998 – nel disciplinare l’attribuzione temporanea di mansioni superiori, non ha modificato questa impostazione generale.

Infatti, nonostante il complessivo richiamo dell’art. 55 alla normativa di natura privatistica (vedi legge 20 maggio 70, n. 300), il citato art. 57 ha ribadito, per lo svolgimento di mansioni superiori, tutte quelle condizioni e quei limiti che attribuiscono a tale istituto natura del tutto eccezionale.

La materia è stata, infine, interamente disciplinata dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/1998, entrato in vigore il 23 aprile 1998, che ha sostituito il testo di cui all’art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 29/93.

Per i motivi sopra indicati, si prescinde dall’esaminare quest’ultima normativa perché esula dal periodo di interesse della controversia in argomento.

Dagli atti di causa si evince che il ricorrente è stato incaricato di svolgere mansioni superiori su posto vacante, in virtù della delibera n. 758 del 5 luglio 1985, adottata dalla Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 63 dell’O.R.E.L., approvata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, vigente all’epoca, in quanto organo a competenza generale, in grado di impegnare le finanze dell’Ente.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, certamente non sussistono gli altri presupposti prescritti dalla legge perché al sig. Zi.Lu. si possa riconoscere il diritto al richiesto trattamento retributivo per le mansioni superiori svolte.

Infatti, come conclusivamente affermato dal Giudice di prime cure, non si verte nella suddetta ipotesi di vacanza di un posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell’Ente.

Inoltre, l’interessato non ha documentato l’impossibilità di attribuire le funzioni di messo notificatore ad altro dipendente in possesso della IV qualifica funzionale e neppure l’avvio delle procedure per la copertura del posto sul quale è stato utilizzato.

Conclusivamente, ritenendo assorbito ogni altro motivo od eccezione, si rigetta l’appello perché infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 132 del 12 novembre 1982, l’Amministrazione comunale di Catania indiceva numerosi concorsi interni riservati al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 30/09/1978.

Il sig. Sa.Gi., dipendente del Comune di Catania, quale "archivista dattilografo", 5° qualifica funzionale, presentava istanza di partecipazione a numerosi di tali concorsi, ivi compreso quello per Ufficiale Amministrativo, 6° livello.

In seguito, veniva a conoscenza del fatto che detto concorso era stato portato a compimento e la relativa graduatoria era stata approvata con deliberazione n. 167 del 7/08/1990.

Da notizie informalmente assunte, il sig. Sa.Gi. veniva a sapere di non essere stato ammesso a sostenere le prove concorsuali in quanto la Commissione, attenendosi a non meglio precisate disposizioni impartite dal Settore Personale, decideva la non assunzione del personale assunto ex L. n. 285/77.

Di tale mancata ammissione non gli era stata data alcuna notizia.

Con ricorso notificato in data 16/10/90, impugnava, pertanto, la suddetta deliberazione n. 167/90, con la quale era stata approvata la graduatoria del concorso per ufficiale amministrativo (6° livello) nonché il provvedimento di cui non si conoscevano gli estremi e con cui era stata disposta la sua esclusione dal concorso medesimo.

A sostegno delle proprie pretese deduceva i seguenti motivi di diritto. Premetteva che la sua mancata ammissione al concorso in questione sembrava fosse dipesa dalla circostanza che egli, assunto in esecuzione della legge n. 285/1977, sarebbe stato ritenuto non in servizio alla data del 30/09/1978, in quanto il rapporto di pubblico impiego si sarebbe perfezionato successivamente.

Con riserva di proporre motivi aggiunti non appena l’Amministrazione avesse comunicato formalmente i motivi della mancata ammissione e solo sulla scorta delle notizie informalmente ricevute, il ricorrente deduceva che il rapporto instauratosi tra lo stesso ed il Comune di Catania ha natura di pubblico impiego e che, sul punto, concordano, senza alcuna flessione, sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione (chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione) che quella dei giudici amministrativi.

Aggiungeva ancora il ricorrente che, come ha avuto modo di stabilire la circolare dell’Assessorato regionale degli EE.LL. n. 9/82 dell’11/02/1982, gli effetti giuridici dell’inizio del servizio sono da ricollegare agli atti formali presupposti dell’atto di nomina, prescindendo dalla data dell’effettiva presa di servizio.

Per completezza, sottolineava, inoltre, il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione che, sullo stesso argomento, ha adottato provvedimenti contrastanti. Infatti, al contrario di quanto è avvenuto nel concorso in questione, in numerosi altri è stata consentita la partecipazione del personale assunto ex L. n. 285/77; peraltro, avuto riguardo al fatto che l’Avvocatura Generale si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere il diritto dei dipendenti assunti ex L. n. 285/77 ad essere ammessi ai concorsi interni, il contrario avviso avrebbe dovuto essere oggetto di un minimo di motivazione che invece manca del tutto.

Concludeva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

Il T.A.R. adito dichiarava inammissibile il ricorso per genericità.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Sa.Gi. ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento del Comune di Catania, a suo tempo impugnato.

Con memoria in data 20/07/06, l’Amministrazione intimata si è meramente costituita in giudizio per resistere al ricorso e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.

Motivi della decisione

L’odierno ricorrente – deducendo "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; erronea interpretazione ed applicazione della legge n. 241/90; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione" – ha affermato che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che il ricorso aveva ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune aveva approvato la graduatoria del concorso nella parte in cui il ricorrente non era presente nella stessa e senza che in alcun modo si giustificasse tale assenza.

Ha poi ulteriormente dedotto "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21, commi 3 e 4, legge T.A.R.; erronea configurazione della genericità del ricorso; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione"; in quanto, ai sensi delle suddette norme, spetterebbe all’Amministrazione produrre, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, il provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato.

Non avendo provveduto in tal senso, l’Amministrazione "ha addossato alla parte ricorrente un onere probatorio che a quest’ultima non compete".

Il ricorrente ritiene, avendo formulato le censure di cui sopra, di poter in tal modo superare le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure allorché, statuendo il rigetto del ricorso proposto in quella sede per genericità dello stesso, ha affermato che "era senz’altro nella facoltà del ricorrente adoperarsi mediante lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 ss. della legge n. 241/1990 al fine di acquisire o comunque visionare il presunto provvedimento di esclusione e le motivazioni che ne costituivano il fondamento".

Infatti, sostiene erroneamente che graverebbe in capo all’Amministrazione intimata l’onere di produrre i documenti e/o gli atti impugnati, espressamente ovvero genericamente indicati, nel ricorso proposto.

Al contrario, è ben vero che il giudice ha il dovere di esaminare ed interpretare il gravame tenendo conto complessivamente del testo del ricorso, ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, l’esposizione dei fatti resa dal ricorrente non fornisce alcun valido ausilio a tal fine, in disparte la sussistenza dell’onere a carico di chi invoca il riconoscimento di un diritto di provare di averne titolo.

L’Amministrazione intimata, infatti, esercitando le facoltà previste dalla legge, non si è costituita nel giudizio di primo grado ed ha ritenuto, in questa sede, di depositare una memoria di mero stile.

D’altra parte, il ricorrente non ha assolto esaurientemente l’onere processuale richiesto in quanto, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, le indicazioni contenute nel gravame proposto, e ribadite negli stessi termini in questa sede, si appalesano del tutto ipotetiche, avendo ad oggetto un "presunto" provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso interno per Ufficiale Amministrativo, 6° livello, indetto con deliberazione n. 132/1982 del Comune di Catania, sulla base della motivazione "informalmente appresa" secondo cui la Commissione avrebbe deciso la non ammissione del personale assunto ex L. n. 285/77 sulla base "di non meglio precisate disposizioni impartite dal Settore del Personale" e conseguentemente l’illegittimità derivata della graduatoria dello stesso concorso, che sarebbe stata approvata "per quanto a conoscenza del ricorrente"con deliberazione n. 167/90.

Conclusivamente, il Collegio ritiene di ribadire che l’appello è inammissibile per genericità e che, pertanto, va respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per genericità l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.