T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1104 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il ricorrente espone di aver ceduto volontariamente un’area di sua proprietà inserita nel piano di zona poi decaduto, nonché di aver intrapreso un’azione per la risoluzione e/o la declaratoria di inadempimento in esito alla menzionata cessione volontaria e per la conseguente restituzione dell’area, domanda in relazione alla quale il Tribunale di Latina, Sezione staccata di Terracina, con sentenza n. 338 del 16 novembre 2001 ha dichiarato il difetto di giurisdizione;

Considerato che il ricorrente agisce per la condanna, del comune di Terracina, alla restituzione del bene ed al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo;

Considerato che il ricorso, già fissato per la trattazione del merito per il 13 maggio 2010 è stato rinviato su istanza di parte all’odierna udienza pubblica e ciò perché la Sezione ha partecipato, ai sensi degli articoli 101 e 183 del c.p.c. e di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria con decisione n. 1 del 24 gennaio 2000, il possibile difetto di giurisdizione;

Considerato che il ricorrente ha certificato la mancata utilizzazione dell’area ceduta, il che esclude l’esistenza dei presupposti per la retrocessione parziale nella quale rileva la scelta discrezionale quanto al mantenimento, per ragioni di pubblico interesse, della parte residua, quindi l’attrazione della relativa controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato pertanto che la domanda in esame attiene alla cd. retrocessione totale che sottende l’esistenza di un diritto soggettivo la cui tutela, per costante affermazione della giurisprudenza, è affidata al giudice ordinario (Corte Cassazione 24 giugno 2009, n. 14805; T.a.r. Veneto, I, 24 aprile 2009, n. 1254; T.a.r. Campania, Napoli, V, 29 ottobre 2007, n. 10206; T.a.r. Lazio, Latina, 12 marzo 2007, n. 172; T.a.r. Toscana, Firenze, 6 novembre 2006, n. 5079; T.a.r. Puglia, Bari, II, 6 giugno 2005, n. 2742; Consiglio di Stato, IV, 4 luglio 2008, n. 3342);

Considerato quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e che, in applicazione dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la domanda va rinviata all’autorità giudiziaria ordinaria;

Considerato che sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, dichiara il proprio difetto di giurisdizione quanto al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1105 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto n. 3 del 15 novembre 2005 di determinazione dell’indennità di esproprio relativa alla part. 102 foglio 8 di Castellonorato per mq. 550, nonché per la declaratoria della sopravvenuta inefficacia del piano di zona di Castellonorato relativamente ai vincoli espropriativi per decorrenza del termine decennale di validità;

Vista la documentazione acquista agli atti;

Considerato che nel corso dell’odierna udienza pubblica il patrono del ricorrente, ha versato dichiarazione sottoscritta anche dall’interessato, con la quale è stata partecipata l’insussistenza dell’interesse alla definizione della domanda;

Considerato che in ragione di quanto su esposto, deve affermarsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e che le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1106 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 18 novembre 2002 – depositato il successivo 22 – la M.M. S.r.l. impugna l’ordinanza contingibile ed urgente n. 113/02 del 16.09.2002 con la quale il Sindaco del comune di Alatri ha imposto la realizzazione di un piano di risanamento acustico, deducendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 – eccesso di potere per sviamento e mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per carenza, insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 6 L. n. 447/95, dell’art. 6 DPCM 1.3.1991, dell’art. 8 DPCM 14.11.1997 e degli artt. 5, 26 e 27 L.R. Lazio 3.8.2001 n. 18 – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990.

2 Con atto di stile depositato in data 4 dicembre 2002 si è costituita l’Avvocatura dello Stato.

3 Con ordinanza n. 941 del 6 dicembre 2002 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

4 Con istanza depositata in data 23 luglio 2009 la ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione della domanda.

5 Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 La M.M. S.r.l. agisce per l’annullamento del provvedimento con la quale il sindaco ha ordinato "la realizzazione, entro trenta giorni dalla notifica…, di adeguato piano di risanamento acustico per rientrare nei limiti di legge"; l’impugnata ordinanza è stata adottata ai sensi degli articoli 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2 Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura di cui al primo motivo con il quale l’interessata deduce la violazione dell’articolo 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) richiamato dall’articolo 54, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, testo unico sugli enti locali.

2.1 La norma in questione attribuisce al sindaco il potere di ordinare con provvedimento motivato, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, "… il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività". L’articolo 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59 a sua volta consente l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in situazioni di grave pericolo di danno, quando non si possa provvedere altrimenti, con la precisazione che l’efficacia di tali ordinanze non può essere superiore a sei mesi. Come già chiarito dalla giurisprudenza, siffatti poteri possono essere esercitati, in alternativa all’utilizzo di quelli ordinariamente attribuiti per la tutela del medesimo bene giuridico, solo previa rigorosa valutazione della sussistenza dei presupposti della eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, verifica che deve essere condotta con particolare cautela ed attenzione, nonché debitamente motivata e supportata quanto ad esistenza dei richiesti presupposti (confronta sul punto: T.a.r Umbria, Perugia, 11 novembre 2008, n. 722; T.a.r. Liguria, Genova, II, 21 giugno 2004, n. 989; T.a.r. Campania, Napoli, I, 30 gennaio 2004, n. 1139; Consiglio di Stato, IV, 3 settembre 2001, n. 4627; T.a.r Liguria, Genova, 26 marzo 2010, n. 1233).

2.2 Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta affetto dal vizio di cui al motivo in esame rilevando sul punto che lo stesso presuppone: (a) la precedente ordinanza sindacale del 5 giugno 2000 recante l’immediata sospensione dell’attività lavorativa oltre il limite differenziale di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, nonché l’obbligo di realizzazione di un adeguato piano di risanamento acustico per rientrare nei limiti di legge; (b) gli accertamenti dell’Azienda USL effettuati in data 20 ottobre 2000.

3 Il ricorso va quindi, accolto con assorbimento di ogni altro motivo. Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza sindacale.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1107 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugnano i DECRETI N. 431 E N.432 DATATI 16.01.06 con cui il Ministero del Lavoro ha revocato le AUTORIZZAZIONI AL LAVORO, rilasciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Latina, a favore della ditta qui ricorrente, ai fini dell’ingresso in Italia per lavoro subordinato di due cittadine extracomunitarie.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione degli artt. 7, 8, 10, 10 bis L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti ed illogicità/contrarietà della motivazione.

Il ricorso è infondato nel merito. Risulta, infatti, che i provvedimenti siano basati sulle note della Questura di Latina prot. Pas cat. A. 11/2005/uff.imm. del 29.11.2005 con cui si riferiva che si stava provvedendo alla revoca del nulla osta provvisorio al lavoro subordinato in quanto "da accertamenti esperiti erano emersi, a carico dell’Amministratore Unico della L.C. s.r.l., sig. Trentin Giancarlo, dei precedenti penali costituenti condizione ostativa al rilascio del N.O. ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 394/99 e art. 381 c.p.p.. Conseguentemente, venendo meno i presupposti di legge, l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a revocare le predette autorizzazioni.

Vanno respinte anche le censure formali dedotte nel ricorso, ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio sezione di Latina respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.