Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15804 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 luglio 2004 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da R.M. nei confronti dell’INPS, intesa ad ottenere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anzichè dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di trasformazione, così come invece ritenuto dall’Istituto.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Ancona, che, con sentenza dell’11 aprile 2007, respingeva l’appello dell’Istituto rilevando che la regola della decorrenza della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile non poteva trovare eccezione – in base al principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. – nell’ipotesi in cui l’assicurato fosse già titolare della pensione di invalidità. 2. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. Il pensionato non ha svolto difese in questa fase di giudizio.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, del R.D.L. n. 463 del 1983, art. 8, convertito in L. n. 638 del 1983, nonchè del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2, del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 (tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Sostiene l’INPS che la pensione di invalidità, di cui era titolare l’assicurato in base alla normativa precedente l’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al perfezionarsi dei relativi requisiti – tale effetto automatico essendo stato previsto solo dalla L. n. 222 del 1984 e solamente (art. 10) per i titolari di assegno di invalidità – conseguendone, per l’assicurato, la necessità di presentare la domanda di trasformazione, la cui data rileva anche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia (coincidendo tale decorrenza con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in parola).

2. Il ricorso è fondato.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 622 del 2005, n. 855 del 2006, 4392 del 2007, 2879 del 2008 e numerose successive conformi), per quanto riguarda la pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939 – pensione della quale, incontestatamente, era titolare l’odierno intimato – nessuna disposizione normativa prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia. Del resto, la stessa possibilità di mutamento del titolo di pensione – anche nei casi di espressa domanda dell’assicurato -, in particolare la possibilità di ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza; detto contrasto è stato, poi, risolto in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 8433 del 2004 in base al rilievo secondo cui è immanente, nel nostro sistema pensionistico, il principio della mutabilità del titolo. L’esistenza di un tale principio, peraltro, non può risolversi in danno dell’assicurato e, dunque – in difetto di una specifica previsione di legge che consideri automatica la trasformazione di un trattamento pensionistico in un altro -, non può che concretarsi nel riconoscimento, all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), della facoltà di richiedere la trasformazione e, perciò, nel riconoscimento di uno specifico diritto di opzione che non può che essere conseguente a una sua domanda in tal senso. Nè può affermarsi che la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sia direttamente applicabile alla fattispecie dell’invalidità disciplinata dalla normativa anteriore. La norma, sicuramente di carattere eccezionale -ove si consideri che, in materia di prestazioni previdenziali, la domanda dell’interessato costituisce la "regola" – non è, per ciò stesso, suscettibile di interpretazione analogica e, con riferimento alla "vecchia" pensione di invalidità, neppure di interpretazione estensiva (vedi sui limiti della interpretazione estensiva di disposizioni "eccezionali" o "derogatorie" rispetto ad una avente natura di "regola": Cass. n. 9205 del 1999), considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni (la pensione è prestazione molto più favorevole all’assicurato dell’assegno) e che giustificano la diversa disciplina in materia: cambiano, infatti, nella L. n. 222 del 1984 cit., le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di "guadagno" prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di "lavoro" prevista per l’assegno (art. 1, comma 1); la pensione di. invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell’interessato (art. 1, comma 7); la pensione è reversibile ai superstiti mentre l’assegno non lo è (art. 1, comma 6); più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambe le prestazioni è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (art. 4) mentre per la pensione era sufficiente un solo anno (L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b).

In conclusione ha errato la Corte di Ancona nell’affermare che, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità dell’odierno intimato si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, così da far decorrere il diritto alla prestazione dal compimento dell’età pensionabile, anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all’INPS della domanda amministrativa di trasformazione.

3. Accolto il ricorso dell’INPS, la sentenza d’appello va cassata, e, poichè dalla stessa risulta che l’assicurato aveva dato atto di aver già ottenuto dall’Istituto previdenziale la trasformazione richiesta con la decorrenza indicata dall’Istituto medesimo (controvertendosi solo per l’affermazione del diritto alla più remota decorrenza della pensione di vecchiaia sin dal compimento dell’età pensionabile), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda del pensionato.

4. Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile avuto riguardo alla data di deposito del ricorso giurisdizionale).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15805 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta da D. D. per l’accertamento del diritto ad essere reiscritta nell’elenco anagrafico dei braccianti agricoli, ritenendo preclusa l’azione giudiziaria perchè esercitata oltre il termine (120 giorni) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970. 2. La Corte d’appello di Lecce, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto non corretta la interpretazione delle norme di legge che regolano la materia e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda. Ha osservato la Corte che la decorrenza del termine (di decadenza sostanziale) di cui all’art. 22 cit. è subordinata all’adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell’interessato, mentre, nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso, aperto dal ricorso presentato dalla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, si era concluso senza che l’autorità competente si fosse espressamente pronunziata. Pertanto, secondo il giudice a quo, l’azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva, così come fondata era la pretesa di iscrizione, relativamente all’anno 1993, stante la provata esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato e per il numero di giornate indicate dalla lavoratrice.

3. Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un solo motivo. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. L’INPS, con il motivo di ricorso, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e, in connessione con questi, dell’art. 15 preleggi, dell’art. 148 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonchè del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 11, oltre a vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la norma da ultimo citata assegna all’inutile decorso dei termini, da essa stabiliti per la decisione del ricorso, valore di provvedimento tacito di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuto dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti; conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni per opporsi in sede giudiziaria al provvedimento di non iscrizione ovvero di cancellazione.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questione controversa fra le parti è la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l’esercizio dell’azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi (lesivi di diritti) adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli. A norma dell’art. 22 cit., contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Successivamente il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ha previsto nel comma 1 la facoltà di proporre contro detti provvedimenti, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che contro le decisioni della commissione provinciale l’interessato può proporre entro trenta giorni ricorso alla commissione centrale (ora dell’INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.

2.1. E’ noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione di all’art. 22 cit. tuttora vigente (non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall’art. 148 disp. att. c.p.c.) ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l’atto di iscrizione costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l’indennità di malattia e di maternità, e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).

2.3. In questo quadro normativo, il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. La disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 modificando la disciplina posta dalla L. del 1970, art. 17 che assegnava al silenzio dell’amministrazione valore di accoglimento del ricorso – esprime chiaramente l’intento del legislatore di attribuire all’inutile decorso del tempo il valore legale tipico di un provvedimento amministrativo di rigetto.

Pertanto, secondo tale sistema, vale la regola della notifica per le decisioni espresse – salva la possibilità per l’Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale -, mentre per l’ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativa, del momento in cui l’interessato "ne abbia avuto conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall’interessato medesimo.

2.4. In conclusione, per quanto specificamente attiene all’ipotesi di avvenuta presentazione di ricorso amministrativo avverso il provvedimento adottato in materia di accertamento degli operai agricoli e avverso la non iscrizione, deve affermarsi il principio per cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza.

In questo senso, d’altra parte, si è espressa questa Corte con orientamento ormai consolidato, che va ribadito in questa sede (cfr.

Cass. 16 gennaio 2007 n. 813, 5 febbraio 2007 n. 2373, 23 febbraio 2007 n. 4261, 1 marzo 2007 n. 4819, 14 marzo 2007 n. 5906, 2 ottobre 2007 n. 20668; 3 aprile 2008 n. 8650, 6 luglio 2009 n. 15813, e altre successive conformi).

2.5. Giudicando alla stregua degli esposti principi la situazione controversa, è agevole rilevare che, secondo il non contestato accertamento dei giudici di merito, la D., cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, aveva sperimentato i previsti rimedi amministrativi, mentre l’azione giudiziaria era stata proposta (in data 12 dicembre 1998) dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio – rigetto del gravame proposto in data 16 giugno 1995. 2.6. Giuridicamente errata è, dunque, da ritenere la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha considerato tempestiva l’azione giudiziaria, facendone conseguire l’affermazione della sussistenza del diritto all’iscrizione.

3. Ne consegue che il ricorso va accolto; e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può provvedere alla decisione del merito con il rigetto della domanda della lavoratrice. Ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo – qui applicabile ratione temporis – anteriore alla modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003), non vanno poste a carico della medesima le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15806 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A seguito di riassunzione della causa – in ordine alla quale la Corte di Cassazione (sentenza n. 6634 del 2003) aveva ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana – C.F. chiedeva al Tribunale di Lecco la condanna della SUDZUCKHR AKTIE;

NGESELLSCHAFT al pagamento di differenze retributive e del risarcimento del danno pensionistico derivanti dalla qualificazione come subordinato (dirigenziale) del rapporto intercorso tra le parti dal 13.03.1972 al 30.07.1988.

Il Tribunale di Lecco con sentenza n. 117 del 2004 rigettava il ricorso del C., come pure le domande riconvenzionali risarcitorie della convenuta.

Il proposto appello da parte del C., che ribadiva le richieste avanzate in primo grado per il riconoseimento delle differenze retributive e del risarcimento del danno pensionistico, oltre che dell’indennizzo dei costi e delle spese sopportate per difendersi nel procedimento penale e tributario aperto a suo carico dalle autorità italiane per effetto del meccanismo di vendita dello zucchero messo in atto dalla Sudzucker, la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 784 del 2006 accoglieva l’eccezione di transazione, intervenuta con riferimento al parallelo giudizio svoltosi in (OMISSIS) e sottoscritto davanti al giudice di secondo grado (Landesarbeitsgericitt Badai – Wurttenberg), con cui le parti avevano dichiarato di voler bonariamente comporre le controversie derivanti e/o originate dai contratti conclusi dalle medesime.

3. Il C. ricorre per Cassazione con tre motivi. La SZ resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il C. sostiene che il giudice di appello non ha svolto alcuna indagine sulla comune volontà delle parti, fermandosi al solo dato letterale dell’accordo transattivo senza considerare le risultanze documentali (in particolare documenti n. 18, 19 e 20), le argomentazioni svolte da esso ricorrente sul punto e il loro comportamento (anteriore o successivo alla conclusione del contratto).

Il ricorrente aggiunge che, ove l’anzidetta indagine fosse stata compiuta, sarebbe emerso che la transazione anzidetta riguardava solo l’impugnazione di licenziamento dinanzi al giudice tedesco e non le pretese azionate davanti al Tribunale di Lecco. Il motivo è infondato.

La Corte di Appello di Milano ha osservato che con l’accordo transattivo (doc. 14 prodotto in primo grado dalla convenuta) raggiunto davanti al giudice tedesco le parti avevano proceduto alla definizione ogni reciproca pretesa derivante dai contratti conclusi dalle medesime, definizione delle pretese azionale non solo davanti al Tribunale di Mannheim, ma anche di quelle fatte valere dinanzi al Tribunale di Lecco.

A tale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente si limita ad opporre una diversa interpretazione dell’anzidetto accordo senza alcuna indicazione dei criteri ermeneutici violati, il che non è consentito in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva al riguardo che il giudice di appello ha attribuito all’accordo anzidetto valenza analoga a quella che l’art. 2113 c.c. conferisce alle transazioni concluse dinanzi al giudice italiano, fondando la propria erronea decisione sul par. 5, il quale genericamente parla di "ogni reciproca pretesa", senza che risultino elementi denotanti la chiara volontà e consapevolezza del lavoratore di rinunciare (o transigere) specifici e determinati diritti. Anche questa censura non coglie nel segno e non merita quindi di essere condivisa.

La Corte di Appello ha qualificato la transazione intervenuta davanti a giudice tedesco come transazione giudiziale ex art. 410 c.p.c., per essere state assicurate dinanzi a quell’autorità giudiziaria straniera, appartenente a d altro Paese dell’UE, tutte le garanzie difensive sottese all’art. 410 c.p.c. e dall’art. 2113 c.c.. La stessa Corte ha osservato che in ogni caso la transazione stessa non risultava impugnata nel termine di cui all’art. 2113 c.c., comma 2.

In sostanza secondo il giudice di appello le condizioni e le modalità della transazione giudiziale tedesca rispondono alle esigenze di tutela e garanzia dei diritti del lavoratore assicurate dall’ordinamento italiano.

Le contrarie osservazioni del ricorrente sottopongono pertanto a questo giudice di legittimità un diverso e non consentito riesame dell’intervenuto accordo transattivo, che il giudice di appello ha valutato, come già evidenziato, sulla base di motivazione immune da vizi logici e giuridici.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, con particolare riferimento all’omessa spiegazione delle ragioni per le quali alla transazione tedesca dovrebbe attribuirsi valenza pari alla conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185, 40 e 411 c.p.c..

Il ricorrente aggiunge che non risulta comunque effettuata alcuna comparazione tra le norme tedesche e quelle italiane al fine di giustificar una simile "equiparazione". Anche questo motivo è privo di pregio e va disatteso.

Si richiamano sul punto le considerazioni svolte in relazione al precedente motivo, avendo il giudice di appello proceduto a mettere a confronto la transazione giudiziale conclusa secondo l’ordinamento tedesco con quella disciplinata (l’ordinamento italiano ed avendo ritenuto che le garanzie offerte al lavoratore per la validità delle rinunce e transazioni corrispondessero nei due ordinamenti.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15807 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza n. 71 del 2004 il Tribunale di Campobasso riteneva inammissibile l’opposizione proposta da G.V., titolare della ditta EDIL COSTRUZIONI nei confronti dell’INPS, e diretta contro la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa al pagamento di Euro 184.310.93 promissioni contributi INPS nei confronti dei lavoratori dipendenti, perchè depositata oltre il termine di 40 giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Tale sentenza veniva impugnata dall’Edil Costruzioni, che contestava la statuizione riguardante l’intempestività del ricorso, riproponendo tutte le eccezioni di rito e, in punto di merito, la richiesta di rigetto per infondatezza della pretesa contributiva. La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 361 del 2005 ha rigettato l’appello, ribadendo l’intempestività dell’opposizione, perchè proposta oltre il termine di 40 giorni anzidetto, da qualificarsi di natura perentoria. La Edil Costruzioni ricorre per cassazione con un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo la ricorrente, nel lamentare violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e – dell’art. 152 c.p.c., comma 2, sostiene che erroneamente il giudice di appello ha riconosciuto natura perentoria al termine previsto per l’opposizione a cartella di pagamento di pagamento in materia di crediti previdenziali.

Il motivo è infondato.

Questa Corte si è espressa sul punto in esame nel senso che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali il termine, previsto dal citato art. 24 per consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione. Ne deriva che l’estinzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale determina l’incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in diverso giudizio (Cass. n. 17978 del 1 luglio 2008; conf. Cass. n. 4506 del 2007).

Alla stregua di tale orientamento, che merita piena adesione, va confermata la sentenza impugnata, che è giunta alla conclusione della natura perentoria dell’anzidetto termine rilevando che non avrebbe significato la previsione della possibilità di proporre opposizione anche a distanza di anni.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.