Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15800 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso del 15.11.2002 C.M., nata il (OMISSIS), conveniva in giudizio l’INPS e premesso che l’Istituto aveva respinto la domanda da lei presentata in data 23.3.2001 per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, ancora in godimento, in pensione di vecchiaia, chiedeva la condanna dell’ente convenuto alla trasformazione della pensione dal 23.10.1991, data del raggiungimento dell’anzianità pensionabile, ed al pagamento dei ratei maturati con detrazione di quanto già percepito.

L’Inps si costituiva e deduceva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta con decorrenza 1 aprile 2001, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 7.12.2005, accoglieva la domanda. L’appello dell’Inps veniva respinto dalla Corte di Appello di Cagliari.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 10, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 e di altre disposizioni di legge ed ha sostenuto che la trasformazione automatica della prestazione di invalidità in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia è stabilita dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 per l’assegno ordinario di invalidità disciplinato dalla medesima L. n. 222 del 1984, mentre, per le pensioni di invalidità ante L. n. 222 del 1984 la trasformazione non si realizza automaticamente al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ma solo a seguito di specifica domanda dell’interessato.

Il ricorso è fondato.

La questione della trasformazione della pensione di invalidità ante L. n. 222 del 1984 in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile dell’assicurato in possesso dei necessari requisiti contributivi è stata già esaminata da questa Corte e risolta con l’affermazione del seguente principio di diritto: la trasformazione della pensione di invalidità di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in L. 6 luglio 1939, n. 1272, in pensione di vecchiaia, quando l’assicurato sia in possesso dei relativi requisiti anagrafici e contributivi, in mancanza di qualsiasi previsione espressa nella L. del 1939, non può operare automaticamente, non trovando applicazione il disposto della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 10 che prevede l’automatica trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, ma è subordinata ad apposita domanda dell’interessato e la pensione di vecchiaia inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (cfr. tra le tante Cass. n. 855/2006, n. 4392/2007, n. 2875/2008 e numerose altre conformi).

A questo principio, pienamente condiviso dal Collegio, non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto che la pensione di invalidità ante L. n. 222 del 1984 si trasformi automaticamente in pensione di vecchiaia al momento del perfezionamento dei requisiti anagrafici e assicurativi, senza necessità di domanda dell’interessato.

Di conseguenza il ricorso dell’Inps deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.M..

Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, art. 42.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da C.M.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15801 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato i 24.5.1999 B.I. chiedeva al Tribunale di Brindisi la condanna dell’Inps alla iscrizione dell’istante negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 1990.

Si costituiva l’Inps eccependo preliminarmente la decadenza dall’azione giudiziaria.

Il Tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2004, rigettava il ricorso.

Proponeva impugnazione la lavoratrice e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 15 marzo 2007, in riforma della decisione di primo grado, condannava l’Inps a reiscrivere l’appellante negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 1990.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale osservava che nella specie la decadenza disposta dalla L. n. 83 del 1970, art. 22 non si era verificata in quanto non risultava notificato all’interessata alcun provvedimento formale di non inclusione dell’appellante negli elenchi anagrafici predetti, nè era stato altrimenti provato che la lavoratrice avesse avuto comunque conoscenza del provvedimento amministrativo.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 convertito dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7, 8 e 9 nonchè del D.Lgs. 11 agosto 193, n. 375, art. 11 ed ha affermato che alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio (24.1.1999) erano già trascorsi 120 giorni dal momento in cui il provvedimento di cancellazione dagli elenchi era divenuto definitivo per compimento del silenzio rigetto, non avendo la Commissione provinciale provveduto sul ricorso proposto dall’interessata in data 22.5.1998.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 22 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi dei lavoratori agricoli, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza. La definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia altre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante agli stessi fini resta un’eventuale decisione tardiva del ricorso; diversamente verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo (cfr. Cass. n. 2853/2006, n. 2375/2007, n. 813/2007, n. 4405/2009, n. 8650/2008 ed altre conformi).

A questa giurisprudenza il Collegio intende dare continuità, condividendone le argomentazioni che la sorreggono.

A questi principi non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello erroneamente affermato che la mancata notifica all’interessato del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo o la mancata prova della avvenuta conoscenza del provvedimento di rigetto non fa decorrere il termine di decadenza.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da B.I.. Nulla per le spese dell’intero processo a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da B.I.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15802 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta dall’odierna resistente per l’accertamento del diritto ad essere iscritta nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ritenendo preclusa l’azione giudiziaria perchè esercitata oltre il termine (120 giorni) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970.

La Corte d’appello di Lecce, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto non corretta la interpretazione delle norme di legge che regolano la materia e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda. Ha osservato la Corte che la decorrenza del termine (di decadenza sostanziale) di cui all’art. 22 cit. è subordinata all’adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell’interessato, mentre, nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso, aperto dal ricorso presentato dalla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, si era concluso senza che l’autorità competente si fosse espressamente pronunziata. Pertanto, secondo il giudice a quo, l’azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva, così come fondata era la pretesa di iscrizione, stante la provata esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato negli anni e per il numero di giornate indicate dall’appellante. Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L’intimata resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. L’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e, in connessione con questi, dell’art. 15 preleggi, dell’art. 148 disp. att. c.p.c, nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonchè del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 11, oltre a vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la norma da ultimo citata assegna all’inutile decorso dei termini da essa stabiliti per la decisione del ricorso, valore di provvedimento tacito di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuto dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti; conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni per opporsi in sede giudiziaria al provvedimento di non iscrizione ovvero di cancellazione. Questione controversa fra le parti è la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l’esercizio dell’azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi (lesivi di diritti) adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli. Il ricorso merita accoglimento.

E’ stato infatti già affermato (Cass. n. 813 del 16/01/2007 seguita da moltissime altre conformi) che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza. In quel caso la S.C. ha ritenuto errata l’interpretazione fornita dalla corte territoriale che aveva considerato tempestiva, facendone conseguire la sussistenza del diritto all’iscrizione, l’azione giudiziaria proposta da lavoratrice che, cancellata dagli elenchi nominativi, aveva esperito i rimedi amministrativi, proponendo l’azione giudiziaria solo dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il procedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio – rigetto del proposto gravame. A detto orientamento conviene dare continuità, onde il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata, mentre resta assorbito il ricorso incidentale con cui la lavoratrice lamenta la omessa decisione sulla ulteriore domanda proposta riguardante il diritto alla indennità di disoccupazione per l’anno 1996.

Poichè non vi sono accertamenti da compiere all’esito del principio affermato, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione: al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15803 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte d’appello di Campobasso, riformando la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di R.F., intesa ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi della L. n. 297 del 1982, il pagamento del credito per t.f.r., maturato nei confronti di C.G., datore di lavoro insolvente.

1.1. Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – l’intervento del Fondo non era impedito, nel caso dì specie, dalla circostanza che l’istanza di fallimento – presentata dal lavoratore – fosse stata respinta a causa del decorso di un anno dalla cessazione dell’attività imprenditoriale, dovendosi invece avere riguardo, ai fini della operatività della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, così come intesa anche alla luce dei principi comunitari, alla proposizione dell’atto di iniziativa volto a far valere il credito di lavoro.

2. Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso, precisato con successiva memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di impugnazione, concluso da specifico quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., l’Istituto ricorrente, denunciando violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2 sostiene che in base a tale norma la garanzia non possa operare, in favore di lavoratori dipendenti da imprese soggette a fallimento, in assenza della procedura concorsuale, che nella specie era mancata per il decorso di un anno dalla cessazione dell’attività imprenditoriale.

2. Tale motivo non è fondato.

2.1. La Direttiva CE n. 987 del 1980 prevede l’intervento del Fondo di garanzia quando sia stata chiesta l’apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l’autorità competente abbia deciso l’apertura di detto procedimento, ovvero abbia constatato la chiusura definitiva dell’impresa e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento (art. 2, par. 1). Già la direttiva quindi da rilevo ad ipotesi – seppure non perfettamente coincidenti con quelle previste dalla norma della legge fallimentare italiana che ha operato nella specie – di non apertura della procedura concorsuale dipendenti non dall’inesistenza dell’insolvenza ma da valutazioni legislative correlate alla mancanza di un’esigenza attuale di apertura della procedura stessa. Non è ravvisabile quindi una finalità della direttiva contraria alla valorizzazione da parte del diritto italiano di una situazione di insolvenza in cui l’apertura del fallimento sia preclusa dal decorso del tempo dalla cessazione dell’impresa.

Deve poi tenersi presente l’art. 2, par. 4, secondo cui "La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati alle situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al par. 1 previste dal diritto nazionale". 2.2. La L. n. 297 del 1982, all’art. 2, ha previsto il pagamento del t.f.r. da parte dell’INPS quando l’impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.

2.3. Questa Corte ha recentemente ritenuto con le sentenze n. 7466 del 2007 e n. 1178 del 2009 che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L’espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive (ad esempio, piccolo imprenditore) vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (ad esempio, trattandosi di ditta individuale cessata da oltre un anno); cioè, l’imprenditore "non più" assoggettabile a fallimento va considerato come imprenditore non soggetto alla legge fallimentare.

2.4. A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità nei seguenti termini.

Si rileva, da un lato, che la stessa, come si è visto sub 2.1., non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla direttiva, ma anche trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.

Si osserva, poi, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato per il decorso del tempo, mentre il lavoratore abbia intrapreso un’esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr.

Cass. n. 11379 del 2008). Questo risultato è coerente con la finalità del Legislatore del 1982, che, mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia affidato all’ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. – in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro – con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).

2.5. Il principio da affermare, quindi, è che, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l’attività di impresa da oltre un anno, va considerato "non soggetto" a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell’art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.

2.6. In base a tale principio, deve concludersi che la decisione impugnata ha correttamente riconosciuto il diritto del lavoratore di ottenere la tutela del Fondo di garanzia, essendosi accertato, in modo pacifico, che egli aveva dapprima ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del t.f.r. e aveva poi vanamente proposto l’azione esecutiva, vedendosi quindi rigettare l’istanza di dichiarazione di fallimento per il decorso di un anno dalla cessazione dell’impresa, e aveva infine domandato l’intervento del Fondo dopo avere nuovamente promosso, senza esito, l’azione esecutiva individuale.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. La difficoltà della questione e il consolidarsi recente del richiamato orientamento giurisprudenziale inducono a compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.