Cons. Stato Sez. V, 01-07-2010, n. 4204 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso depositato il 22 gennaio 2010, previa notifica al Comune di Bari del 31 dicembre del 2009, la ricorrente, premesso che ebbe a partecipare al concorso pubblico per la copertura di nove posti di geometri indetto dal Comune di Bari, e che in data 10.12.2008 ebbe a sostenere la relativa prova scritta ma con esito negativo, come poi comunicatogli dal Presidente della commissione d’esame con nota del 30 ott. 2009, in cui si faceva appunto presente la non ammissione alla prova orale dell’attuale ricorrente non avendo appunto riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30, impugnava tale nota e gli atti connessi, lamentando che la prova scritta verteva su di un argomento (traccia) dato dalla Commissione che esulava dalle materie di esame richiedendo la progettazione di un ponte canale in cemento armato.

La ricorrente (geometra e che ha partecipato ad un concorso per geometri), lamentava che al geometra è preclusa la progettazione di opere del genere (appunto in cemento armato), con la sola eccezione di piccole opere accessorie che non possono recare pericolo alle persone e che nella specie, invece, si veniva a richiedere ai candidati la progettazione di opere edili in cemento armato consistenti in "un ponte canale di cemento armato della luce di mt. 6 che sorpassa una strada rurale costruita in trincea le cui pareti laterali di contenimento costituiscono l’appoggio del ponte canale con la progettazione di un muro di contenimento della trincea in calcestruzzo armato a sbalzo per contenere la spinta del terreno"; la traccia data dalla Commissione esulerebbe, dunque, completamente dalla prova di esame scritta, vuoi perché questa doveva consistere, come da bando di concorso, in un saggio grafico e compilazione di una relazione tecnica relativa a costruzioni civili, stradali ed idrauliche" e non certo in una complessa opera edile in cemento armato, vuoi perché, come anticipato, ai geometri è inibita la progettazione di opere in cemento armato.

La ricorrente, pertanto, deduceva la violazione dell’art. 16 del r.d. 11.2.1929 n. 274 (regolamento per la professione del geometra) in relazione all’art. 7 del bando ed all’art. 25 del regolamento per la disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari, nonché di eccesso di potere, osservando, inoltre, che su quattordici candidati ammessi a sostenere la prova orale, dodici sono in possesso di laurea in ingegneria.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Bari, che in via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e nel merito la sua infondatezza richiamando in particolare la legge n. 1086 del 5 nov. 1971 che ha esteso ai geometri la competenza a realizzare opere in conglomerato cementizio armato.

La Sezione II del T.A.R. adìto, con sentenza in forma semplificata n. 673/2010, riteneva fondata la eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, osservando che, essendo il ricorso diretto a caducare la prova scritta della procedura concorsuale, andava notificato ad almeno uno dei controinteressati, cioè a coloro che avevano superato la prova concorsuale e che erano stati ammessi agli orali, sottolineando che, avendo la stessa parte ricorrente evidenziato nel gravame che dei quattordici candidati ammessi a sostenere la prova orale, dodici erano in possesso di laurea in ingegneria, non parrebbe dubbio che tali candidati abbiano un controinteresse, vale a dire un interesse opposto a quello azionato nel presente gravame, e cioè quello che la prova scritta con i risultati avutisi sia mantenuta ferma; pertanto, ad almeno uno di essi andava notificato il ricorso (salva poi integrazione nei confronti degli altri) e, non essendo ciò avvenuto, il ricorso sarebbe inammissibile.

Tale sentenza è impugnata, anzitutto, sotto il profilo della erronea declaratoria di inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, potendosi ravvisare la esistenza di soggetti controinteressati soltanto a seguito dell’approvazione della graduatoria e tali non potrebbero essere qualificati i candidati che hanno solo superato la prova scritta; quanto al merito, vengono riproposti in appello i motivi non esaminati dal T.A.R. in quanto assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Su istanza di parte e stante la sussistenza dei requisiti di legge, alla camera di consiglio del 25 giugno 2010, il Collegio ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito con decisione in forma semplificata.

L’appello è infondato.

Come, infatti, correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, tali potendosi qualificare nella specie i candidati che, proprio per aver superato la prova scritta ed essere stati ammessi agli orali, vedrebbero da subito pregiudicata la loro posizione giuridica, avendo, quindi, pieno titolo al contraddittorio.

Essi, infatti, devono essere destinatari di notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a difesa del risultato conseguito, dal momento che sono titolari di un interesse contrastante con quello dedotto in giudizio e tale da essere pregiudicato dalla sentenza, non potendosi certo sostenere che la loro posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso dall’annullamento della prova scritta chiesto dal ricorrente.

Il Collegio, invero, non ignora che, secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria (cfr. Ad. Plen. n. 9 del 1996), occorrono due elementi ai fini del riconoscimento della qualità di controinteressato nel processo amministrativo:

l’elemento sostanziale, consistente in un interesse analogo e contrario a quello che legittima il ricorrente ad agire in giudizio; deve trattarsi di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto e deve nascere dal medesimo provvedimento impugnato e non già da atti successivi dai quali deriverebbe soltanto un interesse di fatto non tutelabile in sede processuale;

l’elemento formale, consistente nella esplicita menzione del controinteressato nel provvedimento impugnato; in mancanza, è ritenuta sufficiente una agevole individuabilità.

Accanto ai controinteressati formalisostanziali sono stati, tuttavia, individuati soggetti qualificabili come controinteressati c.d. occulti, così chiamati perché vantano un interesse al mantenimento dell’atto amministrativo ma non sono direttamente individuabili dal provvedimento medesimo ed i controinteressati successivi, i quali meritano la medesima tutela, risultando titolari di un’autonoma situazione di interesse giuridicamente protetta che sia pregiudicata, senza che ciò si evinca dall’atto, o in via successiva dalla sentenza. È possibile, infatti, (come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 1996, n. 655) che il "procedimento amministrativo progredisca in pendenza del processo alle fasi successive", determinandosi, così, "una divaricazione tra l’articolazione processuale del contraddittorio necessario, che resta dimensionato al provvedimento impugnato, e l’assetto sostanziale sopravvenuto dei rapporti amministrativi".

Sono controinteressati occulti coloro che, come i controinteressati formali, traggono una posizione giuridica soggettiva qualificata dal provvedimento impugnato dal ricorrente, ma che, a differenza degli stessi, non sono espressamente menzionati nel provvedimento impugnato né da esso facilmente desumibili.

Sono controinteressati successivi, invece, coloro che hanno acquistato una posizione giuridica soggettiva qualificata in virtù di un provvedimento che la Pubblica Amministrazione ha emanato successivamente all’impugnazione dell’atto da parte del ricorrente e, quindi, all’instaurazione del giudizio.

E’ ai controinteressati c.d. sostanziali ossia ai controinteressati occulti e ai controinteressati successivi che la Corte costituzionale si è riferita quando ha osservato che "siccome una sentenza, pronunciata nei confronti di soggetti direttamente contemplati nell’atto impugnato, può produrre effetti nei confronti dei terzi senza che questi siano stati coinvolti nel giudizio perché formalmente non erano considerati controinteressati appare indispensabile consentire al terzo toccato dal giudicato, di far valere le proprie ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione".

E’ recente il revirement della giurisprudenza amministrativa: mentre in precedenza si affermava che a fronte di provvedimenti di esclusione da una gara ad evidenza pubblica o da un concorso pubblico in linea di massima non vi erano controinteressati a cui occorreva notificare il ricorso al T.A.R., non essendo onere del ricorrente di seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare gli atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, salva la facoltà da parte di quest’ultimi di proporre l’opposizione di terzo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2002, n. 2581), la più recente giurisprudenza afferma, invece, il principio che l’impugnazione dell’esclusione va estesa, con lo strumento dei motivi aggiunti, anche all’aggiudicazione, non solo quando questa risulti disposta unoactu con l’esclusione, ma tutte le volte in cui essa intervenga e sia conosciuta prima della pronunzia sul relativo gravame (Cons. Stato, Sez. V, 1 agosto 2007, n. 4268); e allora, in materia di esami e concorsi, l’immediata impugnazione dell’atto lesivo (ad es. esclusione) non si deve tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche gli atti successivi conosciuti (ad es. approvazione della graduatoria), soprattutto quando, come appunto nella specie si è verificato, il ricorrente dimostri di conoscere gli sviluppi procedimentali successivi all’atto impugnato: nel caso in esame, proprio il ricorrente ha affermato di conoscere il fatto che quattordici candidati hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi a sostenere la prova orale, e che dodici di essi erano in possesso di laurea in ingegneria.

Per le suesposte considerazioni l’appello in esame, pertanto, è infondato.

La complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Filoreto D’Agostino, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-07-2010, n. 15646 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che T.L., dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di collaboratore amministrativo contabile, area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), ha partecipato ad un concorso bandito nell’anno 2000 per la copertura di 499 posti nella medesima area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria; che non essendo stata inserita nella graduatoria per difetto dei requisiti previsti dal bando, la T. si è rivolta al giudice del lavoro del Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento del bando stesso, la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ed il pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento, fin dall’anno 1985, delle superiori funzioni proprie del profilo di revisore, interprete e traduttore;

che con sentenza depositata il 22/10/2004, il giudice adito ha dichiarato il difetto di giuristizione dell’AGO sulle domande concernenti il concorso ed il pagamento delle maggiori retribuzioni relative al periodo anteriore al 30/6/1998, rigettando nel merito le ulteriori pretese dell’attrice;

che analoga declinatoria della giurisdizione è stata successivamente resa dal TAR del Lazio, davanti al quale la T. aveva riproposto la richiesta di annullamento del bando di concorso, della esclusione dalla graduatoria e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti;

che la T. ha presentato allora ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, con il quale ha richiesto alla Corte di Cassazione di voler dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;

che anche il Ministero della Giustizia ha concluso in tal senso perchè, nel caso di specie, si discuteva di un concorso per il passaggio da una qualifica ad un’altra della medesima area funzionale;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e ribadito che il conflitto negativo ha riguardato unicamente le domande di annullamento del bando e della esclusione dalla graduatoria (sulle quali soltanto deve perciò pronunciarsi questa Corte), osserva il Collegio che quello di cui trattasi è stato un concorso riservato ai dipendenti per la progressione all’interno della medesima area di appartenenza;

che in applicazione del principio più volte affermato da queste Sezioni Unite (C. Cass. 2006/10419, 2007/220, 2007/23439, 2008/26295, 2008/28058, 2009/3051 e 2009/21558), va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente cassazione, su questo solo punto, della sentenza resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, davanti al quale sì rimettono le parti;

che in considerazione delle richieste da queste ultime avanzate, vanno fra di loro compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa sul punto la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, rimette le parti davanti a quest’ultimo e compensa fra di loro le spese del presente giudizio di legittimità.
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Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 01-07-2010, n. 15647 IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che in data 1/10/2008, la srl Pennetta Petroli ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Brindisi il rigetto, da parte della spa Equitalia ETR, della sua istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori;

che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Equitalia ETR ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che quello attivato dall’istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell’ambito del quale il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione che, per di più, dava vita ad un rapporto del tutto autonomo e distinto da quello cui aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo;

che la srl Pennetta Petroli non ha depositato controricorso, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’atto impugnato non atteneva all’accertamento o alla determinazione del carico fiscale, nè rientrava nell’elenco tassativo di quelli ricorribili davanti alle Commissioni Tributarie;

che così riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresì, che nel corso dell’adunanza in camera di consiglio il PG ha modificato le precedenti conclusioni, richiedendo la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, giova rammentare che in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all’Amministrazione e oggi) all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili; che trattasi, all’evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un’ "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;

che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d’imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/(14331 e 2008/19505);

che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l’impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni;

che conformemente a quanto già stabilito da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl Pennetta Petroli.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla srl Pennetta Petroli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 01-07-2010, n. 15648 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che con ricorso ex art. 41 c.p.c., D.F.S., S.C., E.I. e G.G. hanno esposto che a partire dall’anno 2004, l’Azienda Sanitaria Locale Salerno (OMISSIS) li aveva assunti con contratti a tempo determinato rinnovati o prorogati più volte;

che con L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, era stato stabilito che la Regione Campania avrebbe promosso la trasformazione delle posizioni a tempo determinato già ricoperte da personale non dirigente degli enti del SSR;

che pur trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, non avevano tuttavia ottenuto la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro perchè nè la Regione nè la Asl si erano ancora attivate in tal senso;

che vista l’inutilità dei numerosi tentativi di composizione bonaria, erano stati costretti a rivolgersi al giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ricevere il pagamento delle competenze maturate dal 2004 al 2007 a titolo di trattamento aggiuntivo previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per i medici con incarico di sostituto;

che la ASL Salerno (OMISSIS) si era costituita eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che avevano pertanto interesse ad eliminare ogni incertezza al riguardo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la conferma della giurisdizione dell’adito giudice ordinario; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva innanzitutto il Collegio che con il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 22, è stata estesa anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di ricorrere alle forme di lavoro flessibile contemplate dal codice civile e dalle altre leggi in materia;

che anche a causa di ciò nonchè dei ripetuti provvedimenti di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, si è venuta via via formando una vasta platea di lavoratori che pur collaborando da tempo con la PA dall’interno delle sue strutture, continuavano a restare, in realtà, dei precari in attesa di sistemazione definitiva;

che a partire dal 2006, il Legislatore ha pertanto emanato una serie di norme volte a favorire l’assunzione a tempo indeterminato del predetto personale;

che, più in particolare, con la L. n. 2296 del 2006, art. 1, comma 519, è stata finanziata la stabilizzazione, su domanda, di quanti fossero stati assunti per almeno tre anni con procedure selettive di natura concorsuale o, comunque, previste dalla legge, stabilendosi nel contempo che alla conversione dei rapporti di lavoro di coloro che fossero stati assunti con procedure diverse si sarebbe provveduto in seguito mediante l’espletamento di prove selettive;

che i successivi commi 558 e 565 hanno esteso tale sanatoria anche agli enti locali ed a quelli del Servizio Sanitario Nazionale, cui è stata riconosciuta la facoltà di valutare la possibilità di trasformare a tempo indeterminato le posizioni di lavoro già ricoperte dal personale precario; che la Regione Campania ha fatto proprie le intenzioni del Legislatore, impegnandosi con la L. 30 gennaio 2008, n. 1, art. 81, comma 1, a promuovere la stabilizzazione dei precari degli enti del SSR attraverso il loro stabile inserimento nelle ASL o nelle Aziende ospedaliere, con preferenza per quelle presso le quali avevano prestato la maggior parte del servizio;

che al fine di rendere operativo il predetto impegno è stata disposta la formazione di elenchi regionali dei dipendenti degli enti sanitari che, a loro volta, "per avvalersi di quanto previsto al comma 1", avrebbero dovuto, ai sensi della L. n. 296 del 2006, "individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta(va) servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale…";

che in base alle predette disposizioni, dunque, gli enti del SSR non sono tenuti, ma soltanto abilitati a procedere alle stabilizzazioni previa predisposizione di adeguate garanzie di contenimento della spesa;

che non si tratta, cioè, di un passaggio obbligato, ma nemmeno di una scelta rimessa al mero gradimento delle amministrazioni interessate, bensì di una decisione da prendere all’esito di un’ampia valutazione destinata sostanzialmente a culminare in una rigorosa riorganizzazione delle risorse disponibili volta a scongiurare sprechi o sottoutilizzazioni del personale;

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda diretta all’accertamento della e-sistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rimette a tal fine le parti davanti al TAR competente per territorio e dichiara, nel resto, la giurisdizione del giudice ordinario, compensando per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.