Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15649 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in dalla 4.3.2002, G.G. esponeva di essere dipendente di Poste Italiane S.p.A. dal (OMISSIS) e di essere stato licenziato con nota del (OMISSIS) (decorrenza (OMISSIS)) per dichiarata giusta causa e senza preavviso (ai sensi dell’art. 52, lett. f) e art. 54 c.c.n.l., dell’11.10.2001).

Precisava di aver subito il provvedimento di recesso, di natura disciplinare, per i fatti addebitatigli con pregressa nota del 29.10.2001, consistiti, nella prospettazione datoriale, nella ricezione, da parte di Poste Italiane, di una comunicazione, proveniente dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Trani, di un suo rinvio a giudizio per i reati di abuso in atti d’ufficio, falso materiale ed ideologico, relativi a fatti asseritamente commessi il (OMISSIS) in qualità di addetto al recapito di corrispondenza presso l’ufficio postale di (OMISSIS).

Sosteneva di essere estraneo ai fatti contestati e ritenere, pertanto, ingiustificato il licenziamento, avvenuto, peraltro, ben dopo due anni dalla conoscenza dei fatti stessi, da parte della società datoriale.

Aggiungeva di aver impugnato il licenziamento ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione.

Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità dell’intimato licenziamento, con ogni conseguenza di legge.

A sostegno della sua domanda il G. deduceva la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per inottemperanza al principio dell’immediatezza della contestazione, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei "canoni di pubblicità": l’assenza della giusta causa di recesso e la violazione dei criteri di cui agli artt. 52 e 54 del c.c.n.l., di settore; la violazione del principio di proporzionalità della sanzione.

Costituitasi in giudizio, la S.p.A. Poste Italiane contestava l’assunto dell’attore e chiedeva l’integrale rigetto della domanda.

Con sentenza del 22.10.2004 il Tribunale di Trani rigettava il ricorso.

Assumeva il primo Giudice che non sussisteva ritardo nella comminatoria del licenziamento, in quanto la società datoriale aveva avuto contezza dell’imputabilità dei fatti al proprio dipendente soltanto ad esito delle indagini esperite in sede penale; che, trattandosi di fatti integranti ipotesi di reato, doveva ritenersi irrilevante l’omessa affissione del codice disciplinare nei locali dell’azienda; che, nel merito, il l’atto contestato al G. si configurava senz’altro come giusta causa di licenziamento, in quanto investiva il carattere di "grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario …" e configurava un illecito perpetrato "in danno sia della società che degli utenti del servizio postale"; che, peraltro, l’art. 54 del c.c.n.l., prevedeva il licenziamento senza preavviso "per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi"; che. pertanto, quanto accertato nei confronti dell’attore, costituiva un "fatto di portata tale da ledere gravemente la fiducia datoriale …"; che, quindi, rispetto alla gravità del fatto, la sanzione espulsiva ben poteva considerarsi proporzionata.

Avverso tale pronuncia, con ricorso in data 29.6.2005, proponeva appello il G., cui resisteva Poste Italiane S.p.A..

Con sentenza dei 5 giugno-17 luglio 2006, l’adita Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato in data (OMISSIS) a G.G. e, per l’effetto, ordinava a Poste Italiane S.p.A. di reintegrarlo nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge.

A sostegno della decisione osservava che l’intimato licenziamento disciplinare era "invalido" per violazione de principio dell’immediatezza, essendo trascorso un lungo periodo di tempo (due anni) tra l’accertamento del fatto da parte di Poste italiane e l’adozione della contestazione degli addebiti ed il successivo provvedimento espulsivo.

Osservava, inoltre, che il licenziamento era stato intimato senza giusta causa in quanto – la società, avendo proceduto alla contestazione dell’addebito, riproducendo il capo di imputazione formulato in sede penale ("aver consentito alla destinataria degli atti di cancellare la propria sottoscrizione sulla ricevuta di ritorno; aver omesso di "compilare la relazione del rifiuto di ricevere le raccomandate da parte della destinataria"; aver "falsamente compilato la parte della relata di notifica nella quale attestava l’assenza da casa della stessa destinataria") – l’assoluzione intervenuta in detta sede – "perchè i fatti non costituiscono reato" – assumeva una valenza fortemente indiziaria dell’insussistenza della condotta contestata, soprattutto sotto il profilo dell’elemento intenzionale, con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 54 del CCNL, richiamato nella stessa contestazione, che puniva con il licenziamento senza preavviso solo la violazione "dolosa" di leggi, regolamenti o doveri di ufficio.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Poste Italiane S.p.A. con tre motivi ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

G.G. non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di doglianza, l’appellante censura l’impugnata decisione nella parte in cui, con motivazione succinta e non appagante, esclude la tardività del provvedimento sanzionatone) espulsivo, assumendo che la società datoriale avrebbe avuto contezza della riferibilità dei fatti contestati al proprio dipendente solo all’esito delle indagini penali.

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente rammentato che come da consolidato orientamento di questa Corte – nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perchè la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

In altri termini, la tempestività della reazione dei datore di lavoro all’inadempimento del lavoratore riveste un particolare rilievo in quanto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l’accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva (contestazione ed) intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l’assenza di un requisito della fattispecie prevista dall’art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d’interesse all’esercizio del diritto potestativo di licenziare; tale considerazione, va, tuttavia, integrata con il rilievo anch’esso rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità- secondo cui il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, polendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo, (cfr. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19424: Cass. 5 aprile 2003 n. 5396).

Orbene, la Corte di Bari, riportandosi a tale orientamento, dopo avere rilevato che era riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto legittimano o meno il ritardo, ha osservato che, nel caso in esame, non ricorresse alcuna circostanza fattuale giustificativa del lungo periodo di tempo (due anni) intercorso tra l’accertamento del "fatto", da parte di Poste Italiane S.p.A. e l’adozione della contestazione degli addebiti e, quindi, il successivo provvedimento espulsivo.

Ha supportato tale osservazione, considerando che dall’esame della documentazione prodotta emergeva che la società datoriale in data 27.10.1999, ossia ben due anni prima della contestazione degli addebiti (formalizzata con nota del 29.10.2001), era perfettamente a conoscenza non solo del fatto verificatosi il (OMISSIS) nel corso dell’espletamento del servizio di recapito postale in (OMISSIS) ma, anche e soprattutto, della riferibilità dello stesso al portalettere G..

Infatti prosegue la Corte territoriale -, nella nota datata 27 ottobre 1999, diretta all’avv. Monica Bruno (legale che, con il proprio reclamo, aveva denunciato le irregolarità commesse nel recapito di alcuni atti giudiziali) la società datoriale, dopo aver riepilogato i fatti occorsi (e per i quali era in corso una corrispondenza epistolare tra il predetto avv. Bruno e Poste Italiane), riconosceva espressamente la mancata osservanza, da parte del portalettere G., delle disposizioni aziendali, non essendosi, questo, fatto rilasciare dal cliente la dichiarazione del rifiuto del plico raccomandato, previsto dalla normativa, riservandosi per l’inadempienza "di adottare nei confronti del portalettere i provvedimenti del caso". Sulla base di tale accertamento il Giudice a qua ha coerentemente tratto la conseguenza che privo di giustificazioni era il ritardo di due anni nella contestazione dell’addebito e nell’adozione della misura espulsiva, mentre non appariva condivisibile l’assunto difensivo, fondato sulla necessità di "ulteriormente" accertare la riferibilità dei fatti al G., trattandosi di "circostanza" ben nota alle Poste Italiane sin dall’ottobre 1999.

Analogamente, non poteva condividersi la motivazione addotta a base del licenziamento e fondata sulla "sopravvenuta" conoscenza, solo nell’ottobre del 2001, della richiesta di rinvio a giudizio del portalettere, atteso che, essendo stata contestata la (pretesa) violazione dei doveri di cui all’art. 51 dell’allora vigente c.c.n.l., che prescindono non solo dalla commissione di reati ma finanche dall’accertamento giudiziario degli stessi, tale circostanza temporale e fattuale (id est: la ricezione della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale) era, nell’economia del procedimento disciplinare, assolutamente irrilevante. Di contro, risultava evidente che, in costanza della conoscenza di tutti gli elementi di valutazione del fatto e della condotta ("… In ogni caso, per l’inadempienza, l’azienda si riserva di adottare nei confronti del portalettere i provvedimenti del caso …"), il considerevole periodo di tempo trascorso e la contestuale regolare prosecuzione, da parte del G., della sua attività di portalettere per oltre due anni dal giugno 1999 rapprentavano elementi univoci dell’iniziale volontà datoriale di proseguire il rapporto di lavoro e di non considerare l’inadempienza tanto grave da interrompere il vincolo fiduciario posto a base dello stesso (laddove il diverso e successivo mutamento di rotta sembrava più connesso agli sviluppi della vicenda ed al riflesso negativo per l’azienda; motivi comprensibili ma non sufficienti al recesso). Del tutto logica e coerente è, dunque, la conclusione del Giudice di appello, secondo cui, trattandosi di licenziamento disciplinare, la violazione del requisito dell’immediatezza della contestazione e della sanzione, rendeva "invalido", già sotto questo profilo, il procedimento disciplinare posto in essere e, quindi, la sanzione finale adottata.

Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso, rimanendo assorbiti gli altri motivi, avendo la Corte di Bari ampiamente e correttamente motivato le sue determinazioni, per nulla inficiate dalle argomentazioni adottate dalla società ricorrente, dirette a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti ed a fornire di essi una diversa valutazione.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo l’intimato, svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso: nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15650 INFORTUNI SUL LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A.A. godeva di una rendita per infortunio occorsogli il (OMISSIS), nella misura del 18%.

Con lettera de 23 aprile 1993, l’INAIL gli comunicava la soppressione della rendita e la costituzione, con decorrenza 27/1/92, di una nuova rendita del 20%, determinata dal 5% per il precedente infortunio e dal 14% per altro infortunio, avvenuto il (OMISSIS).

L’ A. pertanto ricorreva al Pretore del lavoro di Roma, il quale, in accoglimento della domanda, stabiliva che, decorso il decennio di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, l’intangibilità della misura del grado di invalidità non era derogabile neanche nel caso di successivo riconoscimento, a seguito di nuovo infortunio, di una rendita, unica complessivamente non inferiore a quella già liquidata.

Il Tribunale confermava la sentenza.

Su ricorso dell’INAIL, la Cassazione affermava che il principio di consolidazione della rendita, per il decorso del termine decennale di rivedibilità, opera con riguardo all’ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio dopo un decennio dal precedente nel senso che se non è impedita, nell’ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro, la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, la rendita unica deve essere però in ogni caso determinata in misura non inferiore a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione ai primo infortunio.

Con ricorso depositato il 26/3/03 l’ A. riassumeva il giudizio avanti alla Corte di Appello degli Abruzzi L’Aquila, indicata quale giudice di rinvio, chiedendo che, in applicazione del principio sancito dal giudice di legittimità, fosse rigettato l’appello proposto dall’INAIL alla sentenza pretorile.

Resisteva l’INAIL, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

Con sentenza del 2 febbraio-20 ottobre 2005 accoglieva il gravame.

A sostegno del decisum osservava che, tenuto conto che la rendita per l’infortunio del (OMISSIS) era del 18%, ben poteva l’INAIL valutare i postumi di tale infortunio, al fine di stabilire la rendita unica, nella misura del 5%, in quanto la rendita unificata, per questo e per il successivo infortunio, era risultata pari al 20%. comunque superiore al 18% già riconosciuto per l’infortunio del (OMISSIS).

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre A.A. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha fatto seguito "brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero" (art. 379 c.p.c., u.c.).

Resiste l’INAIL con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’ A., denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79, 80, 83, 137 ed artt. 112, 436 e 445 c.p.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, sostiene la erroneità della pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila perchè, a fronte della specifica richiesta di ammissione di C.T.U. medico-legale affinchè fosse valutalo che il grado di inabilità, derivante dai due infortuni subiti, era maggiore di quello determinato dall’INAIL con la costituzione della rendita unica del 27.01.92, non si era attenuta al principio fissato da questa Corte con la sentenza rescindente n. 4415/02, secondo cui il diritto dell’assicurato ad una rendita complessiva, corrispondente ad un grado di inabilità maggiore a quello riconosciutogli dall’INAIL, poteva essere riconosciuto sulla base di un eventuale accertamento di un grado di invalidità complessiva superiore a quello accertato dall’Istituto, accertamento che in sede di rinvio era stato espressamente richiesto.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte di Appello di L’Aquila, in ossequio all’incarico conferito dalla sentenza rescindente, n. 4415 del 2002, ha provveduto a colmare le lacune della sentenza del Tribunale di Roma in ordine ad una corretta interpretazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 80, che, in caso di successivi eventi, prevede che debba essere liquidata un’unica rendila determinata in base ad una nuova riconsiderazione anche delle conseguenze del precedente infortunio, pur dopo il decorso del decennio dalla costituzione della relativa rendita, con il solo limite della garanzia, per l’assicurato, del diritto del medesimo a vedersi riconosciuta una rendita non inferiore a quella erogatagli.

La Corte di Appello di l’Aquila si è correttamente uniformata al principio dettato dalla sentenza rescidente e, nel rispetto del predetto art. 80, ha accertato che l’Istituto ben poteva valutare i postumi del precedente infortunio al fine di determinare il grado di inabilità complessivo della rendita unica, considerato che detta rendita è risultata pari al 20% e, quindi, superiore a quella (18%) riconosciuta per l’infortunio del (OMISSIS).

Benvero, il giudizio di primo grado si era concluso con l’erroneo convincimento del Pretore di una intangibilità del grado di inabilità già riconosciuto per il primo evento consolidatosi; a tale giudizio aveva fatto seguito quello del Tribunale di Roma, con cui era stato confermato tale convincimento.

Orbene, come sostenuto dal ricorrente, il Giudice a qua è pervenuto alla contestata pronuncia senza procedere ad un accertamento a mezzo di consulenza tecnica, attenendosi agli accertamenti operati dell’INAIL, in sede amministrativa, in quanto mosso dal presupposto che la questione oggetto di controversia attenesse alla mera questione di diritto, risolta da questa Corte con la richiamata sentenza n. 4415 del 2002.

Sennonchè, tale presupposto, su cui si incentra la critica del ricorrente, non appare superabile, se si tien conto che non risulta che i Giudici di merito (Pretore e Tribunale di Roma) abbiano accolto la domanda dell’ A. sulla base di una disposta consulenza medico-legale, ma unicamente in forza all’erroneo principio di diritto, cui si erano riportati nel procedere alla loro decisione.

Siffatta impostazione è stata mantenuta ferma dal Giudice di rinvio, secondo una linea di coerenza, che non può, in questa sede, essere messa in discussione dal ricorrente, con un mutamento di prospettiva, disattesa in sede di merito, senza che risulti essere stata avanzata apposita contestazione.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 52 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15651 PENSIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Si legge nella sentenza del Tribunale di Napoli impugnata con il ricorso in esame che F.S. si rivolgeva al Pretore di Napoli chiedendo la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei delle prestazioni assistenziali corrisposti in ritardo oltre ulteriori interessi e rivalutazione ex art. 1194 c.c.. In particolare, il ricorrente deduceva che i ratei arretrati della prestazione assistenziale decorrente dal 04.06.85 erano stati pagati solo in data 21.3.91.

Il Pretore, ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell’Interno, rigettava la domanda con sentenza depositata in data 22.07.97.

Avverso tale decisione proponeva appello il F., censurando il provvedimento sotto il profilo dell’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 2948 c.c., n. 4, essendo i crediti previdenziali sottoposti all’ordinario termine decennale di prescrizione. Quindi l’appellante insisteva per l’accoglimento della domanda formulata in primo grado.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando l’impugnazione.

Con sentenza del 30 maggio-27 luglio 2005, l’adito Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava prescritto il credito del F. fino al 30 settembre 1986 e condannava il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore dell’appellante, della somma dovuta a titolo di interessi legali sui ratei della prestazione corrisposti in ritardo e quella a titolo di rivalutazione monetaria sui ratei corrisposti in ritardo a decorrere dal FI ottobre 1986 fino al 21 marzo 1991, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sola somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal pagamento tardivo al saldo ed oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sugli interessi dovuti per i ratei tardivamente corrisposti, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F.S. con due motivi.

L’intimato Ministero non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., assume che la statuizione del Giudice di appello risulta lesiva dei principi di cui ai richiamati articoli, in quanto effettuata in violazione del divieto di reformatio in peius.

Più in dettaglio, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli, pur a fronte dell’inequivocabile tenore delle richieste avanzate dalla parte in sede di gravame, ha ritenuto di riformare la pronuncia appellata investendo capi della sentenza di cui in quanto non impugnati (nè esplicitamente nè implicitamente) dall’appellante, ed in assenza di appello incidentale del Ministero si era cristallizzato il giudicato interno, in tal modo violando il "principio della immodificabilità dei capi della decisione non impugnati", e così decidendo al di là dell’oggetto del gravame.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato, ai fini di un più agevole esposizione e comprensione dei motivi di ricorso, che, contrariamente a quanto esposto nella impugnata decisione e sopra riportato, il Pretore di Napoli essendo stata comprovata l’interruzione della eccepita prescrizione del vantato credito- ha accolto la domanda, come quantificata nell’atto introduttivo. condannando il Ministero convenuto alla corresponsione degli interessi e rivalutazione maturati a far tempo dalla decorrenza del diritto (ovvero dall’1.4.1981 per gli accessori dell’assegno di assistenza e dall’1.6.1988 per gli accessori dell’indennità di accompagnamento) sino al tardivo pagamento (ovvero al 4.6.1985 per l’assegno e al 21.3.1991 per l’accompagnamento) per un totale di L. 6.731.115, oltre spese di lite, ma non riconosceva la spettanza degli "ulteriori" accessori a far tempo dal tardivo pagamento, richiesti dalla parte in applicazione del principio di cui all’art. 1194 c.c., e/o dell’art. 429 c.p.c..

Avverso tale pronuncia S.F. ha proposto tempestivo gravarne chiedendo la riforma della sentenza solo per la parte in cui il Pretore aveva omesso di riconoscere l’obbligo del Ministero al pagamento degli ulteriori interessi e rivalutazione in applicazione del principio di cui all’art. 1194 c.c. e/o all’art. 429 c.p.c..

Il Tribunale di Napoli, giudice di appello, ha deciso la causa, ritenendo prescritte le pretese vantate dal ricorrente anteriori al 30.9.1986, ed accogliendo, per il residuo periodo, la domanda di ulteriori interessi e rivalutazione sulla sola somma riconosciuta in primo grado a titolo di rivalutazione, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

Ma così decidendo è incorso in una palese violazione del disposto di cui all’art. 329 c.p.c., che pone il divieto al giudice di appello di riformare in peggio la pronuncia di primo grado, attribuendo all’appellato, che non sia a sua volta appellante un diritto maggiore in senso economico e giuridico di quello attribuitogli con la sentenza impugnata.

Invero, in relazione al carattere dispositivo dell’impugnazione, i poteri del giudice del gravame come ripetutamente affermato da questa Corte – vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parie che abbia invece impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può, quindi, dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno dell’appellante (ex plurimis, Cass. 14 luglio 2003 n. 10996; Cass. 1^ giugno 2002 n. 7974; Cass. 6 giugno 2000 n. 7579).

Nella specie, il Giudice a qui), non si è attenuto al riportato principio di diritto. Ne consegue l’annullamento della impugnata decisione, – rimanendo assorbito l’ulteriore motivo di gravame concernente la insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 92 c.p.c., in ordine alla regolamentazione delle spese – con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, per il riesame nel rispetto di detto principio di diritto. La stessa Corte provvederti anche alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15652 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7.10.2002, G.A., dipendente delle Poste Italiane S.p.A. – filiale di Salerno, inquadrata nell’area Operativa ed assegnata, quale Direttrice responsabile titolare, all’Ufficio Postale di (OMISSIS), esponeva avere ricevuto un telex il 30.7.2002 a firma della Direzione della Filiale di Salerno, contenente la disposizione della provvisoria sua applicazione all’Ufficio Postale di (OMISSIS) per l’apprendimento delle tecniche di vendita e per l’accrescimento delle conoscenze dei nuovi prodotti commerciali della società datrice di lavoro.

Aggiungeva che, avverso detto provvedimento, produceva opposizione, pur ottemperandovi, "per mera subordinazione", in data 16.9.2002.

Soggiungeva che presso il citato Ufficio era in posizione subordinata rispetto al dirigente e svolgeva le ordinarie mansioni di sportelleria e che il provvedimento era illegittimo per violazione multipla dell’art. 37 c.c.n.l. Poste 11.1.2001, poichè con esso si era materializzato un vero e proprio "trasferimento" – rivestendo il carattere della "definitività" in mancanza di fissazione di un termine temporale. Precisava che, in conseguenza del detto provvedimento, il posto occupato era rimasto vacante, mentre l’Ufficio di destinazione non presentava particolari carenze di organico.

Si doleva, inoltre, che, da quando era stata applicata, non si era mai occupata di apprendimento delle tecniche di commercializzazione dei prodotti postali, per cui non erano configurabili ragioni di natura tecnica, organizzativa o produttiva giustificative del suo spostamento, sicchè era stato arrecato un grave nocumento al proprio status professionale, essendo stata destinata a mansioni inferiori o che, comunque, non avevano arricchito il patrimonio professionale acquisito.

Chiedeva, pertanto, all’adito Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato, di dichiarare il proprio diritto alla riassegnazione in servizio presso l’Ufficio di provenienza ed, in via subordinata, alla corresponsione dell’indennità di missione.

Instauratosi il contraddittorio. la S.p.A. Poste Italiane non si costituiva, rimanendo contumace.

Con sentenza in data 17.10.2003, il Giudice adito accoglieva il ricorso, dichiarando l’illegittimità del provvedimento impugnato ed ordinando l’immediata riassegnazione della ricorrente all’Ufficio Postale di (OMISSIS).

Avverso tale decisione la S.p.A. Poste Italiane, con ricorso depositato in data 23.1.2004, proponeva appello, sostenendo, dopo la ricostruzione delle circostanze caratterizzanti la vicenda processuale, che nessuna violazione delle norme regolamentari era stata consumata, atteso che l’applicazione della ricorrente all’Ufficio Postale di (OMISSIS) era stata provvisoria, tanto che era stata successivamente trasferita all’Ufficio Postale di (OMISSIS), e che il provvedimento di applicazione non poteva configurarsi come trasferimento, essendosi trattato di un semplice spostamento interno alla medesima unità produttiva costituita dall’ambito territoriale della Filiale di Salerno, ambito pacificamente ritenuto, nella organizzazione territoriale della società, "unità produttiva".

Aggiungeva che lo spostamento de qua era scaturito dalla necessità di garantire una funzionale introduzione di nuovi servizi commerciali in alcuni Uffici Postali.

Chiedeva, pertanto, che l’adita Corte di Appello di Salerno, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettasse la domanda proposta in prime cure.

Si costituiva la G. contestando il gravame con articolate argomentazioni.

Disposta dalla Corte ed acquisita la documentazione riguardante la movimentazione della G. successivamente al provvedimento di trasferimento impugnato, l’adita Corte di Appello rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice – si era in presenza di un trasferimento, illegittimo per violazione sia dell’art. 37 c.c.n.l. che dell’art. 2103 c.c., essendo stato disposto senza preavviso e senza alcuna dimostrazione della sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Poste Italiane S.p.A. con un unico articolalo motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

G.A. non si è costituita.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, la società Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c., art. 41 Cost. e art. 37 C.C.N.L. con riferimento agli artt. 1321 e ss. c.c., nonchè omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare, sostiene che lo spostamento della G. dall’ufficio di (OMISSIS) era del lutto giustificato, in quanto aveva trovato origine nel fatto che quest’ultimo, in relazione al bacino di clientela, non era in linea con i piani disviluppo della Società, mentre, alcun termine poteva essere previsto, "riposando esclusivamente sulla risposta del lavoratore la durata più o meno breve in cui (è) era possibile raggiungere determinati risultati".

Il motivo è infondato.

In proposito, il Giudice di appello ha osservato che meritava conferma integrale la sentenza appellata, la quale, sia pure in maniera succinta, aveva correttamente interpretato la natura del provvedimento in oggetto, non potendosi parlare di "provvisoria applicazione" della G., in servizio, quale responsabile all’epoca presso l’Ufficio Postale di (OMISSIS), all’U.P. di (OMISSIS), trattandosi di un vero e proprio trasferimento, attuato, perciò, in palese violazione del disposto dell’art. 37 del c.c.n.l. 11/1/2001 del personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., nonchè dell’art. 2103 c.c., u.p..

Tanto si ricavava non soltanto del tenore "al quanto sibillino", del provvedimento adottato, ma anche dalla mancanza di indicazione di un termine finale alla pretesa "applicazione".

L’assenza di un termine, infatti, si poneva in netto contrasto con la natura provvisoria dell’applicazione e con la natura intrinseca di questa, posta in essere, di regola, per sopperire ad esigenze temporanee dell’Ufficio di destinazione e non di certo come sostenuto dalla società-, per un preteso miglioramento delle qualità del dipendente (per cui si faceva ricorso alla formazione del personale attraverso iniziative varie).

Nè poteva parlarsi di provvedimento provvisorio, come, ancora, aveva affermato la società, facendo leva sulla circostanza che la G. era stata successivamente trasferita presso l’Ufficio di (OMISSIS), poichè, se di applicazione si fosse trattato, la lavoratrice avrebbe dovuto far ritorno all’Ufficio di provenienza; inoltre, se a motivazione dell’applicazione fosse stata vera e soprattutto fosse stata rispettata nei fatti (il che non era stato provato dall’azienda a fronte di un netto diniego di controparte), l’agente doveva aver acquisito tutte le nuove "tecniche di vendita" e accresciuto "le conoscenze dei nuovi prodotti commerciali di Poste Italiane S.p.A.", così che l’Ufficio Postale di (OMISSIS) avrebbe visto potenziata la propria capacità commerciale.

Pertanto, il provvedimento successivo di "assegnazione" della G. all’U.P. di (OMISSIS) del 4.4.2003 testimoniava pienamente che di trasferimento si era trattato nella fattispecie e di trasferimento si era trattato in relazione a detto secondo provvedimento.

La natura di trasferimento del provvedimento impugnato, definito dalla norma pattizia come "lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro luogo di lavoro", inficiava tutte le argomentazioni fatte dalla Società in fatto di unità produttiva e di applicazione dell’art, 74 dell’ultimo c.c.n.l. Poste, nonchè di soddisfacimento di esigenze organizzative connesse all’apprendimento per i direttori di alcuni Uffici Postali delle tecniche di vendita, che non avevano trovalo riscontro probatorio negli atti.

Da tali considerazioni il Giudice a qua ha tratto il convincimento che il trasferimento adottato dalla Società, perchè posto in essere in violazione del menzionato art. 37 c.c.n.l. e dell’art. 2103 c.c., era illegittimo e che, pertanto, correttamente il primo Giudice aveva disposto l’immediata riassegnazione della G. all’Ufficio di provenienza.

Più in dettaglio, la Corte territoriale ha tenuto a precisare che la illegittimità discendeva dal mancato rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge, che impongono al datore di lavoro: a) di dare un preavviso al lavoratore da trasferire;

b) di provare, in presenza di età superiore a 50 anni se trattasi di lavoratrice, come nella specie, la sussistenza di una eccezionalità da motivare adeguatamente; c) di fornire la prova circa la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Da quanto esposto non emerge nella impugnata pronuncia alcuna delle violazioni dedotte con il ricorso in esame; e ciò sia sotto il profilo motivazionale ed interpretativo della normativa contrattuale sia sotto quello concernente l’art. 2103 c.c., che, ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, per cui, ove contestate, devono risultare come effettive e di esse il datore di lavoro deve dare la prova, nel caso in esame, per nulla fornita.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la G. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.