Cassazione civile 15986/2010 Comodato precario:cos’è?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
S.A. e R.S. convennero in giudizio C.A. dinanzi al tribunale di Lecce chiedendo la restituzione di un immobile da essi attori concesso in comodato al proprio figlio e alla convenuta, all’epoca marito e moglie, perchè entrambi lo adibissero temporaneamente ad abitazione familiare.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, ordinando alla C. il rilascio dell’immobile.

L’impugnazione proposta da quest’ultima fu accolta dalla corte di appello di Lecce.

La sentenza è stata impugnata dalla S. e dal R. con ricorso per cassazione sorretto da due motivi illustrati da memoria.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 416, 431 c.p.c..

La doglianza non può essere accolta.

Esso si infranger difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la deduzione dell’insussistenza di un fatto costitutivo dal quale non possa prescindersi ai fini dell’accoglimento della domanda non costituisca eccezione in senso proprio, ma mera difesa, come tale proponibile per la prima volta in appello.

La decisione, conforme a diritto, si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione ed erronea applicazione degli artt. 1803 e 1810 c.c..

Il motivo è fondato.

Correttamente osservano i ricorrenti come la convenzione negoziale per la quale è processo fosse privo di termine, integrando così la fattispecie del c.d. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli, come condivisibilmente affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 10258/1997.

E’ pertanto viziata da errore di diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che condizione di legittimità della richiesta di restituzione fosse la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, falsamente applicando, nella specie, la norma di cui all’art. 1809 c.c., comma 2.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, e il procedimento rinviato alla stessa corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, farà applicazione del principio di diritto suesposto.

P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Lecce in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 22 giugno 2010, n.15120. In materia di compravendita simulata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722 e 2726 cod. civ. e violazione degli artt. 2723 e 2724 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che nella specie la scrittura del 18-9-1982 rappresentava l’accordo simulatorio mentre il contratto simulato era da identificarsi in quello del 7-10-1982, tenuto conto che l’accordo simulatorio deve essere anteriore alla dichiarazione simulata; la ricognizione di debito e la contestuale promessa di pagamento non incontravano limiti in materia di prova testimoniale che comunque era ammissibile sia ai sensi dell’art. 2724 cod. civ., sussistendo un principio di prova rappresentato dalla scrittura del 18-9-1982 sia perché concerneva la prova del prezzo pattuito. In ogni caso, nella specie, non si versava neppure in tema di simulazione, dovendo piuttosto stabilirsi in presenza di due contratti, quale fosse quello vero e reale; il divieto di provare per testi e per presunzioni non trova applicazione in tema di quietanza.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa valutazione di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la sentenza laddove: non aveva considerato quale controdichiarazione la scrittura del 18-9-1982, tenuto che la stessa può essere anche anteriore al contratto simulato; non aveva motivato in ordine alla mancanza di prova in ordine alla riduzione del prezzo e al presunto pagamento.

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure vanno accolte per quanto di ragione.

Occorre premettere che: a) con la scrittura privata del 18-9-1982 le parti avevano proceduto alla vendita dell’immobile de quo per cui, in conseguenza del consenso ivi dichiarato, si era verificato l’effetto traslativo della proprietà alle condizioni ivi pattuite; b) l’attore ha posto a base dell’azione, quale fatto costitutivo della domanda, il predetto contratto, chiedendone la risoluzione a causa dell’inadempimento della convenuta relativamente all’obbligazione di pagamento del prezzo in esso pattuito; c) la convenuta, al fine di paralizzare tale pretesa, ha dedotto che in realtà il prezzo dovuto era non quello di cui alla predetta scrittura ma quello minore di cui al successivo rogito ed era stato integralmente pagato.

Orbene, deve ritenersi erronea l’impostazione della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta dall’attore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che era simulato il prezzo indicato nel successivo contratto di cui al rogito invocato dalla convenuta, posto che sarebbe stato piuttosto onere di quest’ultima: 1) fornire la prova della simulazione e dunque della improduttività di effetti del primo contratto di cui alla richiamata scrittura privata che, integrando – come si è detto – la vendita del terreno, era idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che dunque si era già verificato alle condizioni pattuite per effetto del consenso prestato ; 2) in mancanza di tale prova, nessuna efficacia poteva attribuirsi al successivo rogito che evidentemente aveva la funzione di formalizzare con l’atto pubblico gli effetti già prodottisi con la richiamata scrittura privata, per cui la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere estinto l’obbligazione di pagamento del prezzo stabilito nella scrittura privata del 18-9-1982.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che il mancato avverarsi della condizione risolutiva, alla quale era subordinata l’efficacia del contratto del 18-9-1982, avrebbe dovuto comportare il ripristino della situazione antecedente al preliminare.

Il motivo è inammissibile

La questione, non essendo trattata dalla decisione impugnata è da considerarsi nuova e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità: il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere ritualmente avanzato la domanda – evidentemente di accertamento della inefficacia del contratto-e di averla riproposta, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. nel giudizio di gravame quale appellato vittorioso, tenuto conto che la decisione del primo grado aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento relativo al mancato pagamento del prezzo.

Con il quarto motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente e motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la sentenza impugnata che in modo sbrigativo aveva ritenuto assorbito il motivo con cui l’appellante aveva dedotto l’inattendibilità della prova testimoniale; rilevavano – a dimostrazione della frettolosa lettura da parte della Corte di appello della decisione di primo grado – che erroneamente i Giudici di gravame avevano ritenuto che il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non fosse stata accolta in primo grado.

In considerazione dell’accoglimento del primo e del secondo mezzo, il motivo è assorbito, mentre del tutto irrilevanti sono le considerazioni circa il riferimento, contenuto nell’esposizione del fatto della decisione impugnata, al rigetto da parte del primo giudice della domanda di risarcimento del danno che non ha formato oggetto del giudizio di gravame.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso per quanto in motivazione, dichiara inammissibile il terzo assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass., sez. III, sent. 25 maggio 2010, n. 12699 La prescrizione quinquennale del danno alla persona prodotto da incidenti stradali assurge a «diritto vivente»

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto notificato il 25.5.2002, la sig.ra D.N.G. conveniva innanzi a questa Corte la s.p.a. "ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA", proponendo appello avverso la sentenza indicata in oggetto, che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento danni da lei azionato nei confronti della società appellata, quale impresa designata dal F.G.V.S., avverso un automobilista rimasto non identificato, che in (OMISSIS), fra le ore 18,30 e le ore 19,00 del (OMISSIS), l’aveva investita, mentre procedeva a piedi su (OMISSIS), facendola cadere nel canale che costeggiava la carreggiata e procurandole lesioni personali.
La sentenza aveva ritenuto che l’azione era stata proposta oltre il termine biennale dal verificarsi dell’incidente, di cui all’art. 2947 c.c., comma 2. Fondava l’appello sui seguenti motivi:
1)-il dies a qua della decorrenza della prescrizione andava individuato nel giorno del verificarsi del danno stesso e non dal compimento dell’atto che lo aveva generato:
la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi su di una questione da essa sollevata nel corso del giudizio di primo grado, concernente il dies a quo di decorrenza della prescrizione civile, da individuarsi non dal giorno in cui si era verificato il sinistro (OMISSIS)), ma dal giorno in cui essa esponente aveva avuto definitiva coscienza dell’ormai permanente ridotta funzionalità del braccio lesionato. Ciò perchè quando vi fosse stato uno iato temporale fra il verificarsi de fatto illecito e l’insorgenza del danno, la prescrizione del diritto al risarcimento non decorreva dal compimento dell’atto, che lo aveva generato, ma dal verificarsi del danno stesso; e tale danno era stato definitivamente diagnosticato dai medici come "rottura della cuffia dei rotatori" con postumi invalidanti solo nel (OMISSIS); fino a tale data essa esponente noti aveva avuto consapevolezza del danno subito in concreto. La raccomandata di messa in mora risaliva al (OMISSIS) e quindi, anche a voler ritenere la prescrizione applicabile alla specie biennale, essa non si era ancora compiuta.
La sentenza impugnata aveva omesso di statuire sul punto; comunque essa esponente aveva chiesto alla società appellata il risarcimento dei danni per le lesioni di cui è causa anche con altra raccomandata a.r. ricevuta il (OMISSIS);
2)-il fatto illecito occorso costituiva reato, per il quale era applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3 e che, per sua natura, era perseguibile d’ufficio; la sentenza impugnata aveva ritenuto che per fatto considerato dalla legge come reato doveva intendersi il fatto penalmente perseguibile e tale non era il reato in mancanza di querela. La tesi non era condivisibile in quanto, al momento de la sua richiesta di risarcimento, non sussisteva l’attualità della pretesa punitiva dello Stato, atteso che il reato in esame non poteva considerarsi perseguibile d’ufficio; ed infatti la norma in questione non parlava di reato perseguibile, ma di fatto costituente reato; cd. un fatto, pur essendo penalmente non perseguibile, ben poteva corrispondere all’astratta fattispecie indicata dal codice penale.
Altrimenti vi sarebbe stata una disparità di trattamento fra chi, penalmente offeso da un fatto perseguibile su istanza di parte, non sporgeva querela e vedeva decorrere il termine breve di prescrizione biennale e chi, offeso penalmente da un fatto perseguibile d’ufficio, pur disinteressandosi dal presentare richieste, godeva del più ampio termine prescrizionale quinquennale; era quindi chiaro l’intento del legislatore di garantire alla persona offesa da un fatto costituente reato una tutela più forte, con termine prescrizionale quinquennale, a prescindere se il soggetto avesse o meno iniziato un procedimento penale.
Peraltro nella specie trattavasi di reato perseguibile d’ufficio, in quanto il reato di lesioni personali a carico dell’automobilista rimasto sconosciuto era doloso (dolo eventuale), in quanto quest’ultimo aveva proceduto a velocità elevata in una stradina che a stento consentiva il passaggio di una sola auto, pur avendo avvistato essa esponente, che trovavasi alla fine di un rettilineo;
quindi l’automobilista rimasto sconosciuto aveva agito prevedendo come possibile l’evento ed accettando il rischio del sua verificarsi.
Doveva quindi essere approfondita la dinamica dell’incidente per esaminare se l’evento poteva considerarsi doloso.
C’era poi il reato di omissione di soccorso, perseguibile d’ufficio e doveva esaminarsi se della omissione avesse contribuito alla causazione de lei sue lesioni;
3)-erronea mancata applicazione della norma di cui all’art. 2947 c.c., comma 3:
doveva essere applicata la norma di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, in quanto il reato commesso dall’automobilista rimasto non identificato integrava il reato di lesioni gravissime, con pena da sei mesi a due anni di reclusione; e per esso l’art. 157 c.p., n. 4 prevedeva la prescrizione quinquennale.
La tesi della mancata applicabilità dell’art. 2947 c.c., comma 3, sostenuta da controparte per non essere stata presentata querela non era condivisibile in quanto il difetto di querela non eliminava l’antigiuridicità del comportamento penalmente rilevante, atteso che la mancanza di querela costituiva una condizione di procedibilità e non un elemento costitutivo del reato, si che, anche in tale ipotesi, il fatto era da ritenere astrattamente considerato dalla legge come reato, con conseguente applicabilità all’azione civile risarcitoria del più lungo periodo prescrizionale previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3 applicabile nei confronti di lutti i soggetti tenuti a rispondere del fatto generatore del danno e quindi anche nei confronti della società appellata, designata dal F.G.V.S..
Chiedeva pertanto che, in riforma dell’impugnata sentenza, la società appellata, quale impresa designata dal F.G.V.S., venisse condannata a risarcirle il danno subito nell’incidente stradale, di cui era causa, nella misura di L. 65.659.000, od in quella diversa che sarebbe stata accertata in corso di causa.
La s.p.a. "ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA" si costituiva ritualmente in giudizio, contestando il fondamento dell’avverso appello. Faceva presente che, contrariamente all’assunto dell’appellante, la sentenza impugnata aveva chiaramente indicato il dies a qua di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria, facendolo coincidere con il giorno in cui si era verificato il sinistro.
La sentenza impugnata aveva poi chiaramente rigettato la tesi dell’appellante, secondo cui il reato ascrivibile all’automobilista rimasto non identificato potesse essere di lesione personale grave dolosa, con conseguente perseguibilità d’ufficio del delitto ed applicabilità della prescrizione decennale.
Era infatti arduo sostenere che l’automobilista avesse agito nella consapevolezza e con l’intenzione di cagionare lesioni gravi all’appellante.
Non era poi applicabile alla specie la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3 atteso che, in caso di reato perseguibile a querela, se questa non veniva proposta, decorso il termine per proporre querela, lo Stato non avrebbe mai più potuto avere alcuna pretesa punitiva nei confronti dell’autore dell’illecito, per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per estendere al diritto al risarcimento il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.
Proponeva infine appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato compensate le spese del primo grado.
La causa, istruita documentalmente, veniva (rattenuta in decisione, dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta all’udienza collegiale del 27.4.04.
Su richiesta delle parti ex art. 352 c.p.c., aveva luogo la discussione orale della causa all’udienza collegiale del 19.10.04".
Con sentenza 19.10 – 3.12.04 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla sig.ra D.N.G.; e condannava l’appellante alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese del grado, che, "… l’assenza di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per spese; Euro 700,00 per competenze ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione D.N. G..
Ha resistito con controricorso l’ASSTTALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia "VIOLAZIONE degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c. IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., n. 3 OMESSA E CARENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DECISIVO ex art. 360 c.p.c., n. 5 DIES A QUO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE (da individuare nel giorno del verificarsi del danno stesso e non dal compimento dell’atto che lo ha generato)" esponendo doglianze da riassumere come segue. La sentenza è apodittica; tra l’altro circa la doglianza secondo la quale il dies a qua di decorrenza della prescrizione civile va individuato, non come fa controparte nel giorno in cui si è verificato il sinistro ((OMISSIS)), ma nel giorno in cui la sig.ra D.N. ha avuto piena e definitiva coscienza della ormai permanentemente ridotta funzionalità del braccio in cui aveva riportato lesioni. Solo in seguito ad accurati accertamenti ( (OMISSIS)) veniva prescritta intensa terapia riabilitativa quale rimedio definitivo. Infine, sottoposta a visita dal dr. L.M. di (OMISSIS) la sig.ra D.N. effettuava ulteriore intensa terapia riabilitativa all’esito della quale ((OMISSIS)) veniva rilasciata la diagnosi definitiva "rottura della cuffia dei rotatori" con postumi invalidanti. Fino a tale data, quindi, la sig.ra D. N. non ha avuto coscienza e consapevolezza del danno. Ad ogni buon conto la sig.ra D.N. risulta aver inviato alla Compagnia Assitalia Le Assicurazioni d’Italia altra nota A.R. in data (OMISSIS) ricevuta il (OMISSIS) con la richiesta di risarcimento danni per le lesioni di cui è causa, della cui esistenza agli atti da conto anche il Giudice d’Appello.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSE APPLICAZIONE degli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. – VIOLAZIONE dell’art. 2947 c.c., comma 2 – OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5".
Lamentando che i giudici d’appello, infatti, pur dando atto nel proprio provvedimento che risultava dagli atti la nota del 20.11.1996, non contestata da controparte, con la quale la ricorrente sosteneva di avere interrotto la prescrizione breve biennale, motivavano il rigetto dell’appello senza nulla dire sul punto ed anzi facendo solo ed esclusivo riferimento ad altre circostanze e alla sola raccomandata del (OMISSIS).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE DEGLI artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., artt. 187 e 184 c.p.c. – OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – FATTO – ILLECITO COSTITUENTE REATO, PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ex art. 2947 c.c., comma 3; – PERSEGUIBILITA’ D’UFFICIO DEL REATO (FATTO ILLECITO) DE QUO" esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Erroneamente la Corte ha ritenuto che nella specie non fosse applicabile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato per il solo fatto che non era stata presentata querela, equiparando la mancata proposizione della querela ad una causa di estinzione del reato. In ordine alla perseguibilità d’ufficio del reato de quo la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente oltre che contraddittoria. Infatti, se gli elementi agli atti sono scarni (solo la dichiarazione giurata) non si comprende come si fa sugli stessi a basare il rigetto delle richieste della ricorrente, Anche nell’ipotesi che si fosse disposti ad accettare le argomentazioni del Giudice d’appello circa la necessità della attuale perseguibilità del fatto reato – illecito civile, il Tribunale avrebbe dovuto porsi la questione dell’eventuale perseguibilità d’ufficio del fatto de quo; e porsi l’ulteriore questione circa la qualificazione dell’elemento soggettivo dell’evento de quo.
Con l’ultimo motivo le parti ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" esponendo che la sentenza impugnata merita censura anche per la sola parte che riguarda la condanna alle spese del secondo grado di giudizio.
Il ricorso deve ritenersi fondato nei limiti seguenti.
Costituisce giurisprudenza ormai sostanzialmente consolidata che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito (così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale) il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 19022 del 11/09/2007; Cass. Sentenza n. 16148 del 20/07/2007; e Cass. Sentenza n. 12666 del 29/08/2003).
Ma la vera questione nella fattispecie è stabilire quando la produzione del danno si è manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
Soccorre sul punto quanto affermato da questa Corte Suprema nella sentenza n. 27337 del 18/11/2008 ove si afferma che il termine iniziale "…decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabili là causale del danno lamentato". Si consideri anche quanto rilevato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 27337 del 18/11/2008:
"Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed aggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato nello stesso senso: Cass. Sentenza n. 23930 del 12/11/2009.
Quest’ultimo principio di diritto, nella sua prima parte (sopra riportata in corsivo grassetto), risolve anche la questione in ordine al difetto di querela in senso diverso (pure in tal caso) da quello affermato nell’impugnata sentenza.
L’impugnata sentenza va dunque cassata non avendo correttamente applicato i principi di diritto in questione; ed il giudice del rinvio dovrà rivalutare TUTTE le risultanze processuali in tema di prescrizione alla luce dei principi di diritto sopra ribaditi.
Quanto esposto ha efficacia assorbente rispetto alle ulteriori doglianze; che potranno essere riproposte in sede di rinvio ed in tale sede andranno in tal caso rivalutate sulla base dei principi predetti.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e l’impugnata sentenza conseguente cassata in relazione.
La causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – 16 giugno 2010, n. 23212. In materia di concorso anomalo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 9 luglio 2009, depositata in cancelleria il 24 settembre 2009, la Corte di Assise di Appello di Napoli, in riforma della sentenza 19 maggio 2008 della Corte di Assise di Napoli, assolveva P. Luigi dal reato di omicidio volontario di R. L., per non aver commesso il fatto.
1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, P. Luigi, avendo avuto con R. L. una accesa discussione all’ingresso della discoteca ‘New Valentino’ di Ischia, essendosi opposto, unitamente ad altri addetti alla sicurezza, a che il giovane entrasse nel locale per non infastidire una ragazza di cui si era invaghito – tale I. L. – una volta incontratolo nuovamente, dopo la chiusura del locale, al porto, dava incarico al buttafuori De C. Alberto di dargli due schiaffi, mentre quest’ultimo, unitamente al collega C. Salvatore (entrambi gli imputati sono stati giudicati separatamente per aver scelto il giudizio speciale dell’abbreviato) lo picchiavano duramente per poi buttarlo dal ballatoio dell’abitazione dove il R. abitava, cagionandogli così ferite dall’esito mortale.
2. – Avverso tale decisione, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale e le parti civili M. Antonio e M. Rosalba chiedendone l’annullamento. Più esattamente:
il Procuratore Generale:
– per inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 116 c.p., in relazione all’art. 606 comma primo lett. b) c.p.p.; vizio di motivazione per mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alle ragioni di esclusione del concorso anomalo, contraddittorietà rispetto alle circostanze risultanti da altri atti processuali, omessa valutazione di atti processuali tra cui l’esame dell’imputato all’udienza del 31 marzo 2008. La Corte, pur avendo ritenuto provato che il P. avesse dato l’incarico al De C. di dare due schiaffi al R. e pur avendo ritenuto il nesso di causalità tra il reato voluto e il diverso reato realizzato, non ha inspiegabilmente ritenuto sussistente il nesso di causalità psichica con il reato diverso attesa la ritenuta non prevedibilità. È invece emerso dall’istruttoria svolta che il P. ben conoscesse il carattere esuberante e da spaccone del De C. e come il suo comportamento potesse, senza controllo, facilmente degenerare. Il P. dunque ha assegnato un compito punitivo a una persona inaffidabile avendo peraltro percepito prima del fatto che il De C., per l’abbondante assunzione di bevande alcoliche di quella stessa sera, non si trovasse in condizioni psichiche di equilibrio avendo il soggetto manifestato peraltro la propria totale disponibilità ad agire contro chi avesse arrecato offesa al P.. Oltretutto l’imputato aveva avuto modo di percepire immediatamente che il De C. avrebbe oltrepassato i limiti imposti anche per il fatto che a lui si era unito il Colella e, nonostante ciò, non fece nulla per impedirlo.
le parti civili;
– violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 575 c.p. in relazione agli artt. 192 comma secondo c.p.p., in relazione all’art. 606 comma primo lett. e) c.p.p. Vengono lamentati difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mendacio del P. e dei suoi colleghi di lavoro. Motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica per l’omessa lettura integrata tra le dichiarazioni del F. e del V.. Quest’ultimo ha infatti dichiarato in data 26 aprile 2006 che il P., durante il tragitto di ritorno sull’aliscafo disse ai suoi colleghi che era stato presente nel momento del pestaggio commesso da altre due persone chiedendo loro, qualora qualcuno glielo avesse domandato, di rispondere che lui non c’entrava niente. La Corte non ha inoltre tenuto conto del fatto che se i colleghi di lavoro del P. hanno dichiarato falsamente che fu il Virente a porsi all’inseguimento del Colella e del C., ciò non può che voler dire che al posto del Virente c’era il P. così come non può rimanere senza significato il fatto che il P. abbia chiesto ai suoi colleghi di ritorno in aliscafo a Napoli di toglierlo dai guai;
– violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 575 c.p.p. in relazione all’art. 606 comma primo lett. e) c.p.p.; manifesta illogicità della motivazione relativamente alla svalutazione delle chiamate in correità provenienti dai coimputati Colella e De C.; entrambi hanno asseverato la presenza del P. sul luogo del pestaggio e la Corte non ha sufficientemente motivato su questo preciso dato probatorio;
– violazione dell’art. 584 c.p., in relazione all’art. 606 comma primo lett. b) e c) c.p.p.; la Corte di merito non ha considerato l’ipotizzabilità nella fattispecie della figura dell’omicidio preterintenzionale.
Con memoria difensiva, depositata in cancelleria in data 4 maggio 2010 ai sensi dell’art. 611 c.p.p., l’avv. Saverio S., per P. Luigi, ha avversato i ricorsi presentati dalla parte civile e dal Procuratore Generale. In relazione all’impugnativa della parte civile rilevava che i primi due motivi di ricorso fossero inammissibili perché fondati su censura non consentita in sede di legittimità proponendo per vero una rilettura delle valutazioni probatorie già effettuate dal giudice di merito, il terzo motivo si appalesa invece inammissibile perché destituito di fondamento. Non è stato per vero raggiunta la prova tranquillante che il P. avesse avuto contezza della possibile degenerazione dello sviluppo abnorme dell’aggressione stante l’incertezza del momento in cui l’imputato sarebbe giunto presso l’abitazione del R. e della posizione fisica assunta rispetto agli assalitori. Parimenti inammissibile è la terza doglianza afferente alla mancata ipotizzabilità dell’omicidio nella forma preterintenzionale. Il giudice di merito ha ritenuto per vero che l’omicidio commesso da Colella e De C. fosse stato commesso con dolo intenzionale sicché, in carenza di una specifica impugnazione sul punto, non può attribuirsi al P. un dolo preterintenzionale ove l’evento morte non è voluto da nessuno dei concorrenti.
Inammissibile doveva ritenersi inoltre il ricorso del Procuratore Generale perché fondato su censure non consentite avendo sollecitato una rilettura del compendio di prova già esaminato dal secondo giudice che non si è sottratto all’onere di valutare l’esistenza del prescritto requisito di causalità psichica avendo escluso che il P. potesse prefigurarsi la possibilità che il De C. travalicasse i limiti del mandato ricevuto.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1. – La giurisprudenza di questa Corte si è, da tempo, sviluppata nel solco dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 c.p., ha escluso che tale disposizione configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la fattispecie da essa delineata esige anche un rapporto di causalità psicologica concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza (Corte Cost., 31 maggio 1965, n. 42).
Lungo tale linea interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per la configurazione del concorso anomalo, sono necessari tre elementi, e cioè: l’adesione dell’agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave (che non sia stato dall’agente effettivamente previsto o accettato il relativo rischio di accadimento) e, infine, l’esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l’azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, reato più grave che sia oggetto tuttavia di rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato; tenuto conto che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente deve essere effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l’azione (Cass., Sez. 5, 8 luglio 2009, n. 39339, Rizza, rv. 245152; Sez. 1, 10 aprile 1996, Angeloni ed altro; Sez. 1, 9 novembre 1995, Fortebraccio ed altro).
3.1.1. – L’esclusione della responsabilità ex art. 116 c.p. postula allora che il reato più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, quando cioè può ravvisarsi una frattura insanabile del nesso psicologico e casuale con l’evento più grave tanto da poter ritenere quest’ultimo del tutto indipendente e autonomo rispetto a quello riferibile all’imputato (Cass., Sez. 1, 7 marzo 2003, Benigno: Sez. 1, 28 giugno 1995, Cocuzza ed altro; Cass., Sez. 1, 2 luglio 1993, Frandina; Cass., Sez. 1,22 giugno 1993, Rho).
3.2. – Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, la Corte di Assise di Appello non ha per contro tenuto in debito conto dei principi di diritto sovra esposti. Non è stata per vero considerata congruamente la personalità aggressiva e violenta del soggetto cui il P. si rivolse quella mattina perché fossero assestati i ‘due ceffoni’ alla parte lesa, né il fatto che il De C. avesse sviluppato un particolare sentimento di iperprotezione e di sudditanza psicologica nei confronti del P., dichiarandosi pronto a fare qualsiasi cosa per il suo amico, come emerso dalla svolta istruttoria tanto che il giudice di merito ne ha dato persino atto; né è stata tenuta presente la particolare prestanza fisica, da culturista, del De C. e dunque la sua enorme e dirompente potenzialità lesiva, se esercitata con forza e partecipazione emotiva, né che quello esercitasse l’attività di buttafuori e dunque fosse un soggetto abituato, per mestiere, a essere reattivo e combattivo in situazioni di conflittualità da risolversi, non in modo conciliante e comprensivo, bensì in maniera violenta passando facilmente alle vie di fatto; né è stato tenuto in debito conto che il De C. avesse bevuto molto quella sera (circostanza pacifica in causa, che non poteva essere sfuggita al P. che era stato in sua compagnia più volte) e dunque che potesse anche non essere del tutto lucido, nonché capace di dosare le proprie forze nell’incarico assegnatogli; non sono state considerate neppure le circostanze ambientali in cui si è sviluppato l’evento, quali, fra le altre, il fatto di essersi accorto il P. che al De C. si fosse immediatamente unito nella spedizione punitiva anche altra persona, circostanza questa che (con il disvelare quali fossero le reali intenzioni del De C. che aveva chiesto l’intervento del sodale) non poteva non essere ritenuta dall’imputato obbiettivamente eccessiva, secondo l’id quod plerumque accidit, per assolvere il compito affidato.
Del resto, che qualcosa non stesse andando secondo quanto programmato, il P. dovette averlo compreso fin da subito dal momento che, come rappresentato dal giudice di merito, sulla scia degli inseguitori del R., dietro cioè al De C. e al C., si pose fin da subito anche lui, sicché, a prescindere dalla posizione finale assunta dall’imputato, rispetto ai due aggressori, allorquando cioè gli stessi gettarono il R. giù dal ballatoio, sarebbe stato pur sempre in grado di fermare il De C. se non altro dandogli di voce o chiamandolo al cellulare.
3.3. – Ma non è stato neppure tenuto conto del fatto che l’esame autoptico ha evidenziato che il R. morì in seguito alle lesioni subite durante il pestaggio (per lo ‘spappolamento’ del fegato) e non per la caduta dal ballatoio, sicché è ancora più stringente il nesso di causalità tra l’evento esiziale e le percosse, tra la punizione fisica comandata dal P. e la degenerazione della stessa. È sfuggito altresì al giudicante la forte valenza indiziaria data dal fatto che l’unico soggetto che aveva interesse alla punizione del R. era il P. (sicché non è un caso che sia il De C. che il Co. abbiano indicato l’odierno ricorrente come unico mandante) e che dunque nulla quella mattina sarebbe accaduto se il De C., quale zelante e obbediente esecutore, desideroso di ben figurare con il suo ‘mentore’, non avesse avuto l’incarico di agire fisicamente sul R.. Non si deve infatti dimenticare che il De C. (e il C. da quello convocato) intanto si trovava a picchiare a morte il R., in quanto glielo aveva chiesto il P. posto che né il De C., né il C. avevano avuto nulla a che fare, prima, con la vittima.
Il giudice del rinvio, alla luce di quanto più sopra prospettato, previo il riesame puntuale e approfondito del materiale probatorio resosi disponibile in giudizio, dovrà pertanto scrutinare se sussista o meno in capo al P. una responsabilità ai sensi dell’art. 116 c.p.
4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 624 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al concorso anomalo e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.