Corte Costituzionale sentenza n. 249 del 5.7.2010 Immigrazione, aggravante, cittadinanza, extracomunitario, penale, incostituzionalita’ (2010-07-16)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall’art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), o nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 4 febbraio 2009 e dal Tribunale di Ferrara con ordinanza del 26 gennaio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 16 e 121 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, con ordinanza del 4 febbraio 2009 (r.o. n. 16 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma (recte: numero) 11-bis, del codice penale.

Il rimettente procede, nei confronti di un cittadino straniero, per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), contestato con l’aggravante dell’avere l’imputato commesso il fatto «trovandosi illegalmente sul territorio nazionale». Nell’ordinanza di rimessione vi sono riferimenti alla previsione circostanziale come introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). La questione di legittimità, per altro, è stata deliberata molti mesi dopo che il citato provvedimento governativo è stato convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125.

Nel merito, il Tribunale non ritiene che la previsione aggravante possa giustificarsi in base ad una presunzione di pericolosità connessa alla condizione di «clandestinità» del reo. Una tale giustificazione, a prescindere dal suo fondamento, non si attaglierebbe infatti a tutti i casi disciplinati dalla nuova figura circostanziale, che si riferisce ad ogni situazione di presenza irregolare (ad esempio quella dello straniero munito di per messo di soggiorno scaduto), e dunque eccede i limiti della nozione corrente di «clandestinità». D’altra parte la disposizione censurata, secondo il rimettente, trova applicazione anche quando l’interessato non abbia tenuto, in epoca antecedente al reato, comportamenti che possano in seguito denotare una particolare inclinazione a delinquere.

1.1. – Una prima violazione dell’art. 3 Cost. consisterebbe proprio – secondo il giudice a quo – nella parificazione indiscriminata tra situazioni fortemente eterogenee. Lo straniero può trovarsi in circostanze che ne determinano una specifica pericolosità criminale, ma tra queste non potrebbe annoverarsi, per se stessa, la carenza di un valido titolo di soggiorno.

Non sarebbe proponibile una comparazione tra la norma censurata e le previsioni di cui ai numeri 9 e 11 dell’art. 61 cod. pen. (ove trova sanzione l’abuso di una posizione di comando, di protezione o di rapporto fiduciario). Neppure sussisterebbero effettive analogie, a parere del rimettente, con le aggravanti fondate sulla latitanza o sulla recidiva. Tali circostanze, infatti, riguardano persone delle quali è già stata accertata una responsabilità penale, o la cui condizione di personale pericolosità è attestata mediante un provvedimento cautelare del giudice: soggetti, dunque, il cui (nuovo) comportamento criminoso esprimerebbe una particolare determinazione nella devianza. La stessa logica non potrebbe essere riferita a persone che, magari per il solo effetto di circostanze contingenti o di difficoltà burocratiche, si trovano a violare una prescrizione a carattere amministrativo: sarebbe irragionevole, di conseguenza, l’identità del trattamento loro riservato rispetto a quello previsto per soggetti di accertata pericolosità.

Anche la quantificazione della pena nella cornice edittale – prosegue il Tribunale – può essere fondata, in applicazione del secondo comma dell’art. 133 cod. pen., sulle condizioni o qualità personali del reo. Tuttavia la norma appena citata opererebbe su un piano diverso da quello proprio della disposizione censurata, perché quest’ultima, pur nell’ambito eventuale di un bilanciamento con altre circostanze, impone al giudice di valorizzare la condizione del reo, a prescindere dalla sua rilevanza.

1.2. – L’art. 61, numero 11-bis, cod. pen. violerebbe anche il principio di personalità della responsabilità penale, in quanto, a parere del rimettente, connette un aumento di pena al «tipo d’autore» e non già alla pericolosità concretamente manifestata dall’interessato.

Il difetto di proporzione nel trattamento punitivo, d’altra parte, priverebbe la pena della sua funzione rieducativa, non potendo il condannato percepirla come strumento utile al suo reinserimento nella società, ma solo ed appunto come una punizione eccedente il grado della propria responsabilità.

1.3. – Osserva infine il Tribunale, in punto di rilevanza, che non rileva l’astratta possibilità di neutralizzare gli effetti dell’aggravante attraverso il giudizio di comparazione regolato dall’art. 69 cod. pen. Proprio la ricorrenza della fattispecie, infatti, impone il bilanciamento con eventuali attenuanti, e produce quindi effetti nel procedimento di computo della sanzione, indipendentemente dall’esito del procedimento stesso.

2. – Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con ordinanza del 26 gennaio 2010 (r.o. n. 121 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 125 del 2008.

Il rimettente procede, con rito direttissimo, nei confronti di un cittadino straniero imputato del reato di illecita detenzione di stupefacenti, previsto dal comma 1-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). L’imputazione comprende la circostanza «dello status di soggetto illegalmente presente nello Stato», contestata in applicazione della norma oggetto di censura.

Il giudice a quo riferisce che, in esito all’udienza del 15 luglio 2008, sentite le conclusioni delle parti, aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale della nuova previsione aggravante, nella versione allora vigente, cioè quella introdotta dal decreto-legge n. 92 del 2008 e non ancora modificata dalla relativa legge di conversione. Il giudizio incidentale era stato definito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 277 del 2009, di restituzione degli atti al rimettente, affinché procedesse ad una nuova valutazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Secondo il Tribunale, la Corte aveva indicato essenzialmente tre elementi di novità sopravvenuti all’ordinanza introduttiva: le modifiche apportate dalla legge di conversione al tenore della nuova previsione circostanziale; la norma di interpretazione autentica, concernente i cittadini comunitari, introdotta con l’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); l’inserimento nel sistema penale della figura criminosa dell’ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mediante il nuovo art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della stessa legge n. 94 del 2009.

In particolare, sempre a parere del rimettente, la Consulta avrebbe ritenuto necessaria una valutazione di impatto delle novità normative nella prospettiva della successione di leggi penali nel tempo. Per altro verso, il giudice a quo sarebbe stato richiesto di valutare l’attualità delle proprie censure alla luce del fatto che le condotte poste a fondamento della fattispecie aggravante costituiscono, ormai, l’oggetto di un’autonoma incriminazione, e non di un mero illecito amministrativo.

Dopo la restituzione degli atti, il giudizio principale è ripreso. Nel corso della relativa udienza, anche su sollecitazione del difensore dell’imputato, il Tribunale ha ritenuto di sollevare nuovamente questione in merito alla legittimità della fattispecie aggravante contestata.

2.1. – La questione sarebbe rilevante, anzitutto, pur dopo che la previsione aggravante ha subito le modifiche recate dalla legge di conversione: trattandosi di variazioni prive di incidenza sul contenuto precettivo della disposizione già introdotta dal decreto-legge, dovrebbe riconoscersi efficacia ex tunc alla norma attualmente vigente, la quale dunque sarebbe applicabile nei confronti dell’imputato, già dichiaratosi «clandestino» e privo di documenti utili per la sua identificazione.

La rilevanza della questione non sarebbe intaccata, nella specie, neppure dalla seconda delle novità normative sottoposte all’attenzione del rimettente, posto che nel giudizio principale si procede nei confronti di persona con cittadinanza nigeriana, e dunque extracomunitaria.

Sarebbe ininfluente sul piano della rilevanza, infine, la stessa introduzione del reato cosiddetto di «immigrazione clandestina». È vero, secondo il rimettente, che la previsione circostanziale non si applica al reato previsto dal nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così come ad ogni altro reato che sanzioni direttamente l’illegale presenza o permanenza nel territorio nazionale. La prima parte dell’art. 61 cod. pen. stabilisce, infatti, che le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali». Tuttavia, nel giudizio a quo, il reato in contestazione non attiene alla disciplina dell’immigrazione, riguardando piuttosto la materia degli stupefacenti. Dunque la novella non avrebbe determinato, nel caso concreto, alcun effetto di «assorbimento» della fattispecie circostanziale.

2.2. – Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ritiene che la nuova circostanza sia collegata esclusivamente allo status del reo, ispirandosi ai canoni propri del «diritto penale d’autore». Non sarebbe in particolare richiesta, per la sua applicazione, alcuna verifica di connessione tra la condizione soggettiva dell’interessato e la condotta penalmente sanzionata. L’aumento di pena non dipenderebbe, quindi, né dalla maggior gravità del reato né dalla maggior pericolosità dell’autore, cioè dai fattori che segnano altre circostanze riguardanti la persona del colpevole, come la recidiva o la condizione di latitanza.

Dunque, ed anzitutto, la norma censurata violerebbe il principio costituzionale del “fatto materiale” colpevole quale presupposto della responsabilità penale, principio che sarebbe desumibile dal secondo comma dell’art. 25 e dal primo comma dell’art. 27 Cost.

Il vulnus non potrebbe essere evitato attraverso lo strumento dell’interpretazione adeguatrice, che pure sarebbe stata proposta nel dibattito dottrinario sulla previsione censurata. Non potrebbe accedersi, in particolare, alla tesi che l’aggravante sia applicabile solo nei confronti degli stranieri già raggiunti da un provvedimento di espulsione o comunque emesso al fine di indurne l’allontanamento dal territorio nazionale. Tale tesi, secondo il Tribunale, contrasta con l’intenzione del legislatore e comunque con la lettera della legge, la quale segna il confine oltre il quale l’esigenza dell’adeguamento va perseguita con il sindacato di costituzionalità, e non attraverso l’interpretazione.

2.3. – In secondo luogo – osserva il rimettente – la previsione censurata implicherebbe un difforme trattamento sanzionatorio per condotte materiali tra loro identiche, che assumerebbe significato addirittura paradossale nel caso in cui soggetti «clandestini» e soggetti legittimati alla presenza nel territorio nazionale si rendano responsabili, in concorso tra loro, del medesimo fatto di reato.

La violazione del principio di uguaglianza sarebbe ancora più evidente dopo l’intervento di interpretazione «autentica» che ha escluso i cittadini comunitari dall’ambito applicativo della norma censurata, anche quando si trovino in posizione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. L’identica condotta materiale, tenuta da soggetti tutti irregolarmente immigrati, sarebbe trattata diversamente sul solo presupposto della cittadinanza degli stranieri interessati.

2.4. – La norma censurata, implicando l’applicazione di una (maggior) pena senza corrispondenza ad un condotta materiale del reo, violerebbe anche l’art. 27, comma 3, Cost., cioè il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena. Non rileverebbe, al proposito, la sopravvenuta rilevanza penale del soggiorno irregolare: «l’eccedenza della sanzione continua a dipendere da uno status che, rilevante per tutti gli stranieri quando integra l’autonoma fattispecie di reato ex art. 10-bis T.u. sull’immigrazione, comporta invece un aggravio di pena esclusivamente per alcuni (apolidi ed extracomunitari)».

La violazione della finalità rieducativa della pena emergerebbe anche in via mediata, attraverso il nuovo testo dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, ove è stabilito che non possa essere sospesa, in caso di applicazione dell’aggravante in esame, l’esecuzione delle pene detentive brevi. La regola contrasterebbe con espresse indicazioni della Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 78 del 2007), secondo le quali la mera condizione di soggiornante irregolare non legittima, in danno dello straniero, presunzioni tali da escluderlo dall’accesso ai benefici penitenziari.

2.5. – Secondo il rimettente, la legittimità costituzionale della norma censurata sarebbe compromessa da «ulteriori» profili di intrinseca irragionevolezza. Irrazionale sarebbe, in sostanza, la presunzione di maggior pericolosità che la norma collega alla «illegalità» della presenza del reo nel territorio nazionale, posto che non vi sarebbe alcuna «relazione automatica» tra l’adempimento degli obblighi concernenti l’immigrazione ed il compimento o non di un determinato reato.

Inoltre, la legge non distingue tra le varie possibili situazioni di «illegalità» del soggiorno, parificando coloro per i quali sia semplicemente scaduto il termine del permesso e coloro che non abbiano ottemperato ad un decreto di espulsione, ed omettendo di assegnare rilievo ad un «giustificato motivo» della violazione, che addirittura può scriminare comportamenti di rilevanza criminosa diretta (come il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998).

L’applicabilità dell’aggravante anche nel caso di comportamenti «inesigibili» varrebbe, tra l’altro, a segnarne la differenza rispetto alla fattispecie che concerne la latitanza, fondata sulla sottrazione volontaria all’esecuzione di un provvedimento restrittivo, ed a documentare ulteriormente l’asserita violazione del canone di ragionevolezza.

2.6. – Le censure fin qui richiamate, a parere del Tribunale, risultano indifferenti alla natura amministrativa o penale dell’illecito compiuto dal cittadino extracomunitario nell’entrare o nel trattenersi irregolarmente sul territorio nazionale.

Anzitutto, lo stesso reato di nuova introduzione colpirebbe uno status e non una condotta materiale, di talché non potrebbe derivarne un connotato di «materialità» per l’aggravante riferita ad un ulteriore reato. Per altro verso, la commissione di un illecito penale antecedente alla realizzazione del reato aggravato (e cioè la violazione delle norme sull’immigrazione) non varrebbe ad assimilare la posizione dell’interessato a quella del recidivo.

Il rimettente evidenzia, in proposito, che l’applicazione della norma censurata non presuppone un accertamento definitivo dell’illecito concernente l’immigrazione, come invece è richiesto dall’art. 99 cod. pen. La recidiva, inoltre, si applica solo ai delitti e presuppone la commissione di un delitto non colposo, mentre la circostanza in esame riguarda anche le contravvenzioni, e presuppone un reato contravvenzionale, eventualmente solo colposo. L’efficacia della recidiva, infine, sarebbe stata mitigata da una forte compressione degli automatismi applicativi (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2007), mentre l’aggravante censurata, come detto, si applicherebbe finanche quando ricorra un «giustificato motivo» per la violazione delle norme sull’immigrazione.

Tornando poi al novum rappresentato dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice a quo nega ogni possibile effetto di legittimazione in ordine alla previsione censurata. La sanzione penale per l’irregolarità del soggiorno è comunque collegata ad una violazione delle regole pertinenti, mentre la quota di pena inflitta per la stessa irregolarità, rispetto ad un qualunque diverso reato, non corrisponde ad una porzione del reato medesimo. Né una tale corrispondenza potrebbe fondarsi su una presunzione assoluta di pericolosità del reo, illegittima perché inattendibile, e già disconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale.

2.7. – Il Tribunale – specificando l’oggetto della domanda rivolta alla Corte costituzionale, che consiste nella caducazione della norma censurata – osserva che proprio la natura ablatoria dell’intervento richiesto escluderebbe la rilevanza, nella specie, della giurisprudenza contraria all’ammissibilità di interventi manipolatori sulle scelte sanzionatorie in materia di immigrazione (sono citate le sentenze n. 22 del 2007, n. 236 del 2008 e n. 156 del 2009). Per altro verso, è richiamata la giurisprudenza costituzionale che individua nella manifesta irragionevolezza il limite posto all’insindacabilità delle scelte legislative in materia di configurazione dei reati e di determinazione del trattamento punitivo (sono citate le sentenze n. 26 del 1979, n. 102 del 1985, n. 341 del 1994, n. 313 del 1995, n. 217 del 1996, n. 287 del 2001 e le ordinanze n. 163 del 1996, n. 110 del 2002, n. 323 del 2002, n. 172 del 2003, n. 158 del 2004).

Secondo il rimettente, «in considerazione dell’inscindibile nesso strutturale tra disposizione interpretata e disposizione interpretativa, va chiesta anche la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009».

Inoltre, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale dovrebbe estendere la dichiarazione di illegittimità al già citato art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., limitatamente all’inciso «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, 11-bis», posto che detta norma, in caso di ablazione della fattispecie richiamata, rimarrebbe priva di autonomia applicativa (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004).

2.8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 18 maggio 2010, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e «comunque» infondata.

Non potrebbe essere condivisa la tesi, attribuita al rimettente, che la previsione censurata valga ad aggravare la pena non per una «condotta colpevole», ma in relazione ad un mero status giuridico. Dovrebbe infatti ritenersi, anche in base al criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che la circostanza in questione riguardi solo gli stranieri che violino le disposizioni sull’immigrazione con una «condotta cosciente e volontaria». Tale soluzione ermeneutica sarebbe avvalorata dalla più recente introduzione, nel nostro ordinamento, del reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009.

Secondo la difesa erariale, ove interpretata nel senso anzidetto, la norma censurata sarebbe immune dai vizi denunciati dal rimettente.

Considerato in diritto

1. – I Tribunali di Livorno e di Ferrara, entrambi in composizione monocratica, sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole «mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale». La disposizione censurata è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125.

1.1. – I rimettenti prospettano anzitutto, e per molteplici aspetti, una violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Secondo il Tribunale di Livorno, la nuova previsione aggravante istituirebbe una indebita assimilazione fra il trattamento di soggetti responsabili d’una mera infrazione amministrativa (tale essendo ancora considerata la violazione delle norme in materia di immigrazione all’epoca dell’ordinanza di rimessione) ed il trattamento di soggetti che abbiano abusato della propria funzione o qualità personale (art. 61, numeri 9 e 11, cod. pen.), o abbiano già commesso reati in precedenza (art. 99 cod. pen.), o siano già stati individuati come pericolosi mediante un provvedimento giudiziale (art. 61, numero 6, cod. pen.).

Anche secondo il Tribunale di Ferrara la condotta prevista dalla norma censurata sarebbe parificata, senza giustificazione, a fattispecie del tutto differenti, come quella della latitanza (fondata sulla sottrazione volontaria ad un provvedimento restrittivo) e quella della recidiva, ove l’aggravamento di pena è generalmente non automatico, si connette alla commissione di un delitto non colposo, e consegue solo ad una sentenza irrevocabile di condanna per l’episodio criminoso antecedente.

Entrambi i rimettenti, inoltre, prospettano la intrinseca irragionevolezza di una presunzione di maggior pericolosità collegata alla mera carenza di un titolo per il soggiorno nel territorio dello Stato, senza alcuna distinzione tra le varie possibili violazioni della legge sull’immigrazione, e senza alcuna rilevanza per il caso che ricorra un «giustificato motivo». Il Tribunale di Ferrara osserva, in particolare, che non sarebbe giustificabile l’applicazione di una maggior pena in assenza di qualsiasi necessaria correlazione tra la condizione del reo e la gravità del reato commesso.

Neppure troverebbe giustificazione, sempre secondo il Tribunale di Ferrara, la differenza di trattamento istituita, riguardo a fatti di identica natura, tra persone che si trovino o non regolarmente nel territorio dello Stato, e finanche tra persone che vi si trovino tutte irregolarmente, a seconda che si tratti di cittadini comunitari o di persone prive di cittadinanza o con cittadinanza extracomunitaria.

1.2. – Il solo rimettente ferrarese prospetta una violazione congiunta degli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., per il difetto di pertinenza del maggior trattamento punitivo al fatto di reato, e per la sua esclusiva inerenza ad uno «status personale del reo», così da conformarsi ai canoni del «diritto penale d’autore».

1.3. – Il Tribunale di Livorno, dal canto proprio, evoca quale parametro di legittimità l’art. 27, primo comma, Cost., posto che la disposizione censurata minerebbe il rapporto di proporzionalità tra la pena inflitta ed il grado della responsabilità personalmente riferibile al reo, ed opererebbe un trasferimento della logica punitiva dal piano della colpevolezza al «tipo d’autore».

1.4. – Entrambi i rimettenti, infine, denunciano l’asserita violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la sproporzione per eccesso della sanzione rispetto al fatto, sul piano obiettivo e nella stessa percezione soggettiva da parte del condannato, priverebbe la corrispondente porzione della pena della necessaria finalizzazione rieducativa.

1.5. – Quale portato della richiesta pronuncia a carattere ablatorio, in ordine alla previsione di cui all’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., il Tribunale di Ferrara prospetta una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale relativamente a due norme la cui efficacia regolatrice si riferisce, per l’intero, alla norma censurata. Si tratta, in primo luogo, dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che contiene una disposizione interpretativa della nuova previsione circostanziale. Illegittimo dovrebbe dichiararsi, inoltre, l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, che preclude la sospensione degli adempimenti esecutivi concernenti le pene detentive (relativamente) brevi, limitatamente all’inciso «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 11-bis».

2. – L’identità di oggetto dei due giudizi introdotti con le ordinanze indicate in epigrafe rende opportuna, ai fini d’una valutazione unitaria delle questioni, la riunione dei relativi procedimenti.

3. – La questione sollevata dal Tribunale di Livorno deve essere dichiarata inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (ordinanze n. 277 del 2009 e n. 66 del 2010), condizione essenziale di rilevanza delle questioni concernenti la nuova previsione circostanziale è che quest’ultima risulti concretamente applicabile nel giudizio a quo.

Nel caso di specie, come in altri precedenti, nessun rilievo è stato svolto al fine di illustrare per quale ragione una circostanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che, al pari di quello contestato nel giudizio principale, consistono proprio in violazioni della disciplina in materia di immigrazione. Va considerato, in proposito, quanto stabilito nella prima parte dell’art. 61 cod. pen., e cioè che le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali».

La carenza assoluta di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano l’applicazione della norma censurata da parte del giudice rimettente rende inammissibile, nel giudizio incidentale di costituzionalità, la questione sollevata (ex multis, ordinanze n. 346 del 2006 e n. 61 del 2007).

4. – La questione sollevata dal Tribunale di Ferrara è fondata.

4.1. – Questa Corte, in tema di diritti inviolabili, ha dichiarato, in via generale, che essi spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (sentenza n. 105 del 2001). La condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è connesso alle libertà fondamentali della persona, salvaguardate dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt. 24 e seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei confronti del potere punitivo dello Stato.

Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al fatto-reato», introducendo così una responsabilità penale d’autore «in aperta violazione del principio di offensività […]» (sentenza n. 354 del 2002). D’altra parte «il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero» (sentenza n. 62 del 1994). Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un diritto inviolabile, «il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante» (sentenze n. 366 del 1991 e n. 63 del 1994).

La necessità di individuare il rango costituzionale dell’interesse in comparazione, e di constatare altresì l’ineluttabilità della limitazione di un diritto fondamentale, porta alla conseguenza che la norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006).

4.2. – Con riferimento al caso specifico, si deve ricordare che le «condizioni personali e sociali» fanno parte dei sette parametri esplicitamente menzionati dal primo comma dell’art. 3 Cost., quali divieti direttamente espressi dalla Carta costituzionale, che rendono indispensabile uno scrutinio stretto delle fattispecie sospettate di violare o derogare all’assoluta irrilevanza delle “qualità” elencate dalla norma costituzionale ai fini della diversificazione delle discipline.

Questa Corte ha più volte applicato tale metodo nel campo del diritto penale, dichiarando costituzionalmente illegittime norme che avevano costruito una fattispecie incriminatrice su presunzioni assolute di pericolosità, con l’effetto di istituire discriminazioni irragionevoli. Si è già fatto cenno, in proposito, alla riconosciuta illegittimità della previsione che puniva l’ubriachezza (art. 688 cod. pen.) solo per coloro che avessero già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità delle persone (sentenza n. 354 del 2002). In analoga prospettiva è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 708 cod. pen. (Possesso ingiustificato di valori), posto che la suddetta norma sanciva una «discriminazione nei confronti di una categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di varia natura o entità contro il patrimonio», senza una corrispondenza effettiva ed attuale tra la condizione in discorso e la funzione di tutela dell’incriminazione (sentenza n. 370 del 1996).

Comportamenti pregressi dei soggetti non possono giustificare normative penali che attribuiscano rilevanza – indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale – ad una qualità personale e la trasformino, con la norma considerata discriminatoria, in un vero “segno distintivo” delle persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini.

5. – Sulla scorta dei principi sinora ricordati, si deve riconoscere che l’aggravante di cui alla disposizione censurata non rientra nella logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati.

Non potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente, d’altra parte, la finalità di contrastare l’immigrazione illegale, giacché questo scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari. Si finirebbe infatti per distaccare totalmente la previsione punitiva dall’azione criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura dei beni cui la stessa si riferisce, specificamente ritenuti dal legislatore meritevoli della tutela rafforzata costituita dalla sanzione penale.

La contraddizione appena rilevata assume particolare evidenza dopo la recente modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009, che ha escluso l’applicabilità dell’aggravante de qua ai cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea. È noto infatti che esistono ipotesi di soggiorno irregolare del cittadino comunitario, come, ad esempio, nel caso di inottemperanza ad un provvedimento di allontanamento, punita dall’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro. Anche sotto tale profilo, risulta che la particolare disciplina dell’aggravante censurata nel presente giudizio fa leva prevalentemente sullo status soggettivo del reo, giacché la circostanza non si applica ai cittadini di Stati dell’Unione europea neppure nella più grave ipotesi dell’inottemperanza ad un provvedimento di allontanamento, vale a dire quando l’irregolarità del soggiorno è stata riscontrata ed ha formato oggetto di valutazione da parte della competente autorità di sicurezza, che ha emesso un ordine trasgredito dal soggetto interessato, il quale ha assunto, per tale condotta, una specifica responsabilità penale. È evidente, in altre parole, che la giustificazione della fattispecie censurata non può fondarsi su una presunzione correlata alla violazione delle norme sull’ingresso e sulla permanenza nello Stato di soggetti privi della cittadinanza italiana. E ciò si nota a prescindere dalla relazione tra lo status dell’immigrato in condizione irregolare e l’offesa tipica del reato che di volta in volta venga in considerazione.

6. – Le recenti modifiche legislative hanno messo in luce con nettezza ancora maggiore la natura discriminatoria dell’aggravante oggetto della presente questione. Difatti, l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio nazionale erano considerati dalla legge – all’epoca dei fatti che hanno dato origine al processo pendente davanti al Tribunale di Ferrara – alla stregua di illeciti amministrativi, mentre attualmente, cioè dopo l’introduzione di un autonomo reato di immigrazione irregolare, gli stessi comportamenti sono divenuti causa di responsabilità penale. L’illegittimità del soggiorno viene dunque in rilievo in una duplice prospettiva, producendo una intensificazione del trattamento sanzionatorio che deve essere considerata in questa sede, giacché fa parte integrante della valutazione complessiva sulla compatibilità costituzionale della norma censurata. Questa Corte non può ignorare il contesto normativo esistente al momento della sua pronuncia e rispetto ad esso, preso nel suo insieme, deve orientare il proprio giudizio.

Veniva già prima in risalto uno squilibrio fra il trattamento giuridico dell’atto trasgressivo precedente (ingresso o soggiorno irregolare nel territorio dello Stato), allora non penalmente rilevante, e la previsione di un incremento della sanzione, a carattere penale, prevista per il reato “comune” commesso dallo straniero. Emergeva anche, e soprattutto, l’assenza di un qualsiasi legame tra la violazione delle leggi sull’immigrazione e le condotte singolarmente poste a base delle più diverse norme penali incriminatrici.

L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non solo non ha fatto venir meno la contraddizione derivante dalla eterogeneità della natura della condotta antecedente rispetto a quella dei comportamenti successivi, ma ha esasperato la contraddizione medesima, in quanto ha posto le premesse per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi sull’immigrazione, ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e tuttavia priva di qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi violati dal soggetto interessato.

Lo straniero extracomunitario viene punito una prima volta all’atto della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale, ma subisce una o più punizioni ulteriori determinate dalla perdurante esistenza della sua qualità di straniero irregolare, in rapporto a violazioni, in numero indefinito, che pregiudicano interessi e valori che nulla hanno a che fare con la problematica del controllo dei flussi migratori.

L’irragionevolezza della conseguenza si coglie pienamente ove si consideri che da una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria può scaturire una serie di pene aggiuntive, anche a carattere detentivo, che il criterio di computo su base percentuale può condurre a valori elevatissimi, dando luogo a prolungate privazioni di libertà. Non solo lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, a parità di comportamenti penalmente rilevanti, è punito più gravemente del cittadino italiano o dell’Unione europea, ma lo stesso rimane esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condotte illecite strettamente legate all’immigrazione irregolare), ad un trattamento penale più severo.

Tutto ciò si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., che non tollera irragionevoli diversità di trattamento.

7. – È vero che, per evitare il verificarsi di bis in idem sostanziali, il sistema penale italiano prevede tecniche di considerazione unitaria delle specifiche condotte, sia nel caso che una circostanza aggravante comune rappresenti un elemento essenziale del reato o ne costituisca una circostanza aggravante speciale (art. 61, prima parte, cod. pen.) – su questa base è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Livorno, come illustrato al par. 3 –, sia nell’ipotesi di reato complesso, che sussiste quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato» (art. 84, primo comma, cod. pen.).

Quest’ultima norma, mirata ad escludere il concorso di reati, non è tuttavia applicabile al caso di specie, che riguarda una circostanza aggravante comune. L’ingresso e il soggiorno illegale sul territorio dello Stato non sono previsti dalla legge come elementi costitutivi della generalità dei reati, ma solo di quelli che attengono alla violazione delle norme in materia di immigrazione, di talché il reato comune commesso dallo straniero in condizione irregolare non potrebbe considerarsi complesso, e come tale capace di “assorbire” la violazione dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. D’altra parte l’irregolarità del soggiorno non concorre a delineare un reato aggravato tipico, come avviene ad esempio nell’ipotesi – prevista dall’art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen. – di furto aggravato dalla violenza sulle cose, che può integrare di per sé un fatto di danneggiamento. La figura del reato complesso, che preclude un fenomeno di bis in idem sostanziale, consiste invece in un fatto tipicamente inclusivo, sul piano circostanziale, della condotta altrimenti considerata quale reato a sé stante.

La costruzione di un reato complesso deve essere opera del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di applicazione giurisprudenziale, tra le singole figure criminose e le circostanze aggravanti comuni.

Si deve, in definitiva, escludere che la contraddizione prima evidenziata possa essere risolta in via interpretativa o mediante l’utilizzazione di strumenti sistematici già disponibili nell’ordinamento positivo.

8. – La stessa impossibilità di una interpretazione conforme si deve riconoscere a proposito dell’ambito di applicazione della norma censurata. La formulazione testuale della disposizione che la contiene esclude infatti che l’aggravante de qua debba applicarsi soltanto nei casi in cui la condotta criminosa sia stata agevolata dalla presenza illegale del reo sul territorio nazionale o il reato sia stato commesso per consentire l’ingresso o la permanenza illegale. La previsione legislativa non contiene espressioni che possano autorizzare in alcun modo siffatte interpretazioni restrittive, le quali contrastano con la portata generale e indifferenziata della circostanza aggravante prevista. In tal senso si è già orientata la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III pen., 26 novembre 2009, n. 4406).

9. – Alla luce di quanto detto, si deve concludere che la ratio sostanziale posta a base della norma censurata è una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere.

Questa Corte ha già affermato che la stessa fattispecie di indebito trattenimento nel territorio nazionale, che pur implica la specifica inosservanza di un provvedimento espulsivo individualizzato, si limita a sanzionare una condotta illecita e «prescinde da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili» (sentenza n. 22 del 2007). La violazione delle norme sul controllo dei flussi migratori può essere penalmente sanzionata, per effetto di una scelta politica del legislatore non censurabile in sede di controllo di legittimità costituzionale, ma non può introdurre automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolosità del soggetto responsabile, che deve essere frutto di un accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso, con riguardo alle concrete circostanze oggettive ed alle personali caratteristiche soggettive. In coerenza a tale orientamento, questa Corte ha avuto modo di affermare che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato […] non è univocamente sintomatico […] di una particolare pericolosità sociale» (sentenza n. 78 del 2007).

In definitiva, la qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento.

Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, quest’ultimo, che senz’altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato.

La previsione considerata ferisce, in definitiva, il principio di offensività, giacché non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta qualità negativa del suo autore.

Né si potrebbe obiettare che la qualità di immigrato in condizione irregolare deriva pur sempre da un originario comportamento trasgressivo, utile a legittimare una presunzione legislativa a carattere assoluto circa la dimensione soggettiva dell’illecito o la capacità a delinquere del reo. Si è già visto infatti come tale condotta – sanzionata dal legislatore prima soltanto sul piano amministrativo, oggi anche su quello penale – non possa ripercuotersi su tutti i comportamenti successivi del soggetto, anche in assenza di ogni legame con la trasgressione originaria, differenziando in peius il trattamento del reo rispetto a quello previsto dalla legge per la generalità dei consociati.

10. – Non assumono rilievo, in senso contrario alle conclusioni fin qui esposte, le considerazioni relative alla presenza, nel sistema penale italiano, delle circostanze aggravanti relative allo stato di latitanza del reo (art. 61, numero 6, cod. pen.) ed alla recidiva (art. 99 cod. pen.).

Nel caso della latitanza – la previsione relativa alla quale non è stata mai sottoposta alla valutazione di questa Corte – il soggetto che commette il reato non è genericamente caratterizzato da una qualità derivante da comportamenti pregressi, ma si trova in una situazione originata da un provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria che lo riguarda individualmente. All’esecuzione di tale provvedimento il latitante si sottrae con scelta deliberata, tanto che non risponderebbe dell’aggravante se avesse pur colpevolmente ignorato l’esistenza del provvedimento in suo danno.

Si discute insomma, ed in ogni caso, di una situazione non assimilabile a quella dell’immigrato in condizione di soggiorno irregolare, ove può mancare qualsiasi «individualizzazione» del precetto penale trasgredito. Nella previsione aggravante, infatti, vengono in astratto ed in modo generalizzato accomunate ipotesi molto diverse tra loro, fino a comprendere la situazione di soggetti in condizione di mera «irregolarità», anche per effetto di negligenza, e non attinti da alcun provvedimento che individualmente li riguardi.

V’è da aggiungere che il latitante si sottrae all’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, che presuppone un reato punito con la reclusione o con l’arresto (e connotato da sicura gravità, visto che conduce ad una pena detentiva eseguibile, o implica un trattamento cautelare), mentre l’immigrazione irregolare era prima soltanto un illecito amministrativo ed attualmente è punita dalla legge con una mera sanzione pecuniaria.

D’altra parte, nel sistema penale vigente la latitanza non è configurata come reato, con la conseguenza che non è ipotizzabile, a proposito dell’aggravante che vi si riferisce, la possibilità di un bis in idem sanzionatorio.

Parimenti inconferente sarebbe il richiamo all’aggravante della recidiva. L’art. 99 cod. pen. prevede infatti che l’applicazione della suddetta circostanza è subordinata ad una sentenza definitiva di condanna per un delitto non colposo, intervenuta prima del fatto per il quale la pena deve essere aumentata. Inoltre, la recidiva aggrava unicamente la pena per i delitti non colposi. Sono pertanto esclusi dall’area di operatività della citata norma codicistica sia i reati contravvenzionali che quelli colposi, mentre, come s’è visto prima, il reato di immigrazione clandestina è una contravvenzione, punita, oltretutto, con una pena pecuniaria.

Il recidivo è dunque un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale. Cionondimeno, con la sola eccezione dei reati di maggior gravità, l’applicazione della circostanza è subordinata all’accertamento in concreto, da parte del giudice, di una relazione qualificata tra i precedenti del reo ed il nuovo reato da questi commesso, che deve risultare sintomatico – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei fatti pregressi – sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale (da ultimo, ordinanza n. 171 del 2009).

Ben diversa è la disciplina per l’aggravante oggetto di censura, che può attivarsi finanche quando lo straniero ignori (per colpa) la propria condizione di irregolarità nel soggiorno (art. 59, secondo comma, cod. pen.), che prescinde da ogni collegamento funzionale con il reato cui accede, e che il giudice di tale reato deve accertare in via incidentale (senza attendere, per inciso, neppure l’esito di eventuali ricorsi amministrativi dell’interessato).

Si deve notare, a tale ultimo proposito, che il presupposto di una sentenza definitiva di condanna rende impossibile, nel caso della recidiva, quella formazione di giudicati ingiusti e contraddittori che potrebbe invece derivare, nella materia in esame, dalla accertata non irregolarità della presenza del soggetto nel territorio dello Stato, quando lo stesso sia già stato condannato per un altro reato, con l’applicazione dell’aggravante oggetto dell’odierna censura. Tale eventualità acquista speciale rilievo nell’ipotesi dello straniero che chieda il riconoscimento dello status di rifugiato e, nelle more della relativa procedura, si veda contestata la circostanza in un giudizio che, a differenza di quello concernente il reato di ingresso o soggiorno irregolare, non può essere sospeso (si veda, a tale ultimo proposito, il comma 6 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998).

Tali paradossi sono preclusi dal legislatore nel caso della recidiva, in coerenza peraltro con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., che non consente che si produca un effetto sanzionatorio ulteriore causato da un comportamento la cui illiceità penale deve essere ancora accertata in via definitiva.

11. – In considerazione di tutte le ragioni indicate, la norma censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, Cost.

Restano assorbite le ulteriori censure proposte con riguardo al primo ed al terzo comma dell’art. 27 Cost.

12. – Il Tribunale di Ferrara assume che, a seguito dell’eliminazione dall’ordinamento della previsione circostanziale censurata, alcune norme ulteriori, introdotte contestualmente o successivamente, dovrebbero essere oggetto d’una dichiarazione consequenziale di illegittimità costituzionale.

In effetti, l’odierna pronuncia rende completamente priva di oggetto una disposizione che è nata al solo scopo di introdurre una norma interpretativa dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., stabilendo che la relativa aggravante dovesse intendersi riferita unicamente agli apolidi ed ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Si tratta del già citato comma 1 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009.

Si riscontra dunque, tra la norma considerata e quella oggetto della decisione caducatoria, quel rapporto di inscindibile connessione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, a norma dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (da ultimo, tra le molte, sentenza n. 186 del 2010).

A conclusione analoga deve pervenirsi rispetto ad una norma di diritto processuale che riguarda direttamente, ed in questa parte esclusivamente, le sentenze di condanna per reati in ordine ai quali ricorra l’aggravante di cui all’art. 61, numero 11-bis, cod. pen.

All’art. 656 cod. proc. pen. è disciplinata l’esecuzione delle sanzioni detentive, prevedendosi tra l’altro la sospensione degli adempimenti esecutivi nel caso di pene (relativamente) brevi, in vista dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Il comma 9 dell’articolo citato, alla lettera a), identifica i reati per i quali la sospensione non può essere disposta. L’elenco è stato integrato, anzitutto, con il d.l. n. 92 del 2008. Il riferimento ai reati aggravati dalla condizione di soggiorno irregolare del colpevole è stato poi introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 125 del 2008, la quale, dopo la citazione di alcuni delitti previsti dal codice penale, ha inserito l’inciso «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

La norma citata da ultimo – cioè quella specificamente dettata, in un più ampio contesto, con l’inciso che si è trascritto – si trova in rapporto di inscindibile connessione con la disposizione che, in questa sede, viene dichiarata illegittima: rimossa quest’ultima, infatti, la norma processuale resta completamente priva di oggetto.

Si deve pertanto dichiarare, anche per tale norma, la illegittimità costituzionale in via consequenziale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale;

dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Livorno con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Sez. VI, 26 marzo 2010, n. 11791 Guida, ebbrezza, sequesto, auto del padre, buona fede (2010-07-20)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione – “per malgoverno dell’interpretazione dell’art. 321 commi 1 e 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione” – contro la suindicata ordinanza con cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sull’autovettura guidata da XXX, sorpreso dai Carabinieri in stato di ebbrezza alcolica. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il veicolo, anche se non appartenente all’indagato ma a suo padre, poteva essere soggetto a confisca obbligatoria, in quanto a carico del proprietario sussistevano profili di negligenza derivanti dal fatto che egli era informato delle precedenti condotte anomale tenute dal figlio.

2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di ZZZ del fatto che il figlio XXX, all’età di vent’anni, avesse commesso un reato di cui all’art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che lo ZZZ si rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede.

2.2. Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione di legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l’interpretazione dell’art. 321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (e sottesa al provvedimento di sequestro), escludendo tuttavia che, in concreto, fosse formulabile alcun addebito di negligenza al titolare dell’autovettura, con valutazione fattuale espressa con motivazione plausibile, che si sottrae al sindacato di legittimità prevista dall’art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, Sez. I, 14 aprile 2010, n. 8954 Figli, mantenimento, borsa di studi, dovere, lavoro, studi (2010-07-20)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del omissis, pronunciò la separazione personale dei coniugi F.F. e M.G.D.M. senza addebito, assegnò la casa coniugale a quest’ultima e condannò il marito a corrisponderle quale contributo al mantenimento dei due figli L. ed A. maggiorenni, ma non ancora autosufficienti e con lei conviventi l’assegno di Euro 1.300 mensili.

In parziale accoglimento dell’impugnazione di ciascuna delle parti, la Corte di appello di Roma ha revocato il contributo del F. al mantenimento dei figli che nelle more avevano trovato un lavoro e si erano allontanati dall’abitazione dei genitori, e conseguentemente l’assegnazione dell’immobile di proprietà comune delle parti alla M.G., cui ha attribuito un assegno di mantenimento di Euro 1.000 mensili sul presupposto che i coniugi durante la convivenza conducevano una vita agiata e che la separazione aveva creato un notevole divario tra i loro redditi che non consentiva alla moglie di conservare il pregresso tenore di vita.

Per la Cassazione della sentenza, F.F. ha proposto ricorso per due motivi, illustrati da memoria; cui resiste la M.G. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli art. 155, 433, 438 e 441 cod. civ. nonché difetto di motivazione; censura la sentenza impugnata per aver revocato l’assegno corrisposto per i figli maggiorenni con decorrenza dal omissis, senza considerare che si trattava in realtà di un assegno alimentare perciò subordinato all’esistenza di presupposti diversi; e che dall’istruttoria svolta era emerso che il figlio L. aveva raggiunto l’indipendenza economica quanto meno dal omissis e la figlia A. dal omissis; mentre la relativa domanda era contenuta già nel ricorso in appello.

La censura è inammissibile con riguardo alla statuizione resa nei confronti della figlia A., in quanto il Tribunale aveva condannato il F. a corrispondere quale contributo al mantenimento di entrambi i figli l’assegno mensile di Euro 1.300, corrispondente all’importo di Euro 650 per ciascuno. E tuttavia il ricorrente con l’impugnazione proposta aveva chiesto la revoca dell’assegno esclusivamente nei confronti del figlio L., mentre nei confronti della figlia la domanda, peraltro in via subordinata, era limitata alla riduzione di detto assegno in relazione alle mutate condizioni di quest’ultima (cfr. conclusioni riportate nella parte iniziale della sentenza). Per cui, avendo la Corte di appello accolto la suddetta domanda ed anzi adottato al riguardo un provvedimento ancor più favorevole di quello richiesto dal F., per avere revocato in radice anche il contributo al mantenimento della figlia, difetta nel ricorrente l’interesse ad impugnare la statuizione, dato che la stessa ha interamente condiviso il suo motivo di impugnazione, attribuendogli anzi un bene di consistenza maggiore di quello richiesto nell’atto di appello. E, d’altra parte, risultando la questione della decorrenza della revoca dell’assegno corrisposto alla figlia del tutto nuova rispetto al thema decidendum posto dal ricorrente nel giudizio di appello che era soltanto quello di stabilire se l’importo dell’assegno mensile pari a 650 Euro dovesse restare immutato, o andasse ricalcolato e/o ridotto in vista delle migliorate condizioni economiche di costei.

Il motivo è altresì infondato con riferimento al contributo dovuto per il mantenimento del figlio L. revocato dalla decisione impugnata con decorrenza dal omissis per avere accertato che quest’ultimo aveva raggiunto l’indipendenza economica soltanto nel corso del giudizio di impugnazione.

Senza specificare pretese deficienze o contraddittorietà dell’iter argomentativo della sentenza impugnata, il ricorrente in fatto ne censura soltanto il risultato raggiunto contrapponendovi le dichiarazioni rese dal figlio nelle udienze del 19 gennaio e 8 giugno 2006, che aveva riferito di avere conseguito nel omissis una borsa di dottorato triennale di Euro 850 mensili presso l’Università di omissis e di essersi trasferito nel settembre successivo negli omissis con una borsa di studio biennale di Euro 816 mensili (cui andava aggiunto un guadagno di 1400 dollari mensili tratto dalle lezioni di lingua italiana che egli dava durante il soggiorno in omissis).

Sennonché questa Corte ha rilevato al riguardo: a) che dagli art. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., 6 legge sul divorzio) si trae il precetto che i figli maggiorenni ma tuttora dipendenti non per loro colpa dai genitori hanno diritto a conseguire il mantenimento da costoro, fino al momento in cui raggiungano una propria indipendenza economica, ovvero versino in colpa per non essersi messi in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa; e che detto diritto non consiste nella mera corresponsione degli alimenti, ma assume eguale consistenza ed ampiezza di quello attribuito dal menzionato art. 155 cod. civ. ai figli minorenni cui la loro posizione va assimilata (Cass. 8868/1998; 9806/2003; 6975/2005); b)che il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione per la loro stessa natura, consistenza e temporaneità non è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova della loro adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica (Cass. 407/2007; 22498/2006); c) che la relativa valutazione resta affidata al giudice di merito.

Pertanto nel caso non era sufficiente al ricorrente prospettare la sussistenza di dette (temporanee) borse di studio percepite dal figlio, che peraltro per mantenerle era tenuto a vivere presso le relative sedi universitarie, ma era necessaria la prova della loro adeguatezza a renderlo autosufficiente soprattutto allorché lo stesso aveva dovuto trasferirsi negli omissis: adeguatezza invece smentita dallo stesso F. avendone la moglie riportato la dichiarazione resa nel corso dell’udienza del 19 gennaio 2006 di ritenere che “i figli erano abbastanza autonomi o quanto meno lo stanno diventando presto”. Per cui è corretta la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata che soltanto dopo il ritorno del figlio in omissis ed a decorrere dalla conclusione del giudizio di appello sussisteva la prova che il lavoro reperito fosse idoneo a consentirgli la totale indipendenza economica dai genitori.

Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli art. 156, 148, cod. civ. e 710 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per aver attribuito alla moglie un assegno di mantenimento senza considerare: a) che non era stato provato il tenore di vita agiato condotto dai coniugi durante la convivenza; b) che non era stato tenuto conto del decremento dei suoi redditi negli ultimi 5 anni, che avrebbe dovuto indurre la sentenza impugnata quanto meno a recepire un parametro medio e che comunque all’inizio dell’anno omissis era stato posto in pensione; c) che non erano state detratte neppure le spese che egli sosteneva per prendere in locazione un appartamento nonché quelle per il proprio accudimento domestico.

Anche queste censure sono infondate.

L’art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, non già soltanto se egli sia assolutamente indigente, bensì tutte le volte in cui non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una differente redditualità che giustifichi l’assegno con funzione riequilibratrice.

Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniuge richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per averne diritto (Cass. 13592/2006; 4800/2002/3974/2002).

Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorché improduttivi di reddito (Cass., 23051/2007; 3974/2002; 4679/1998; 6612/1994). E la Corte di appello ha compiuto proprio detto accertamento, pervenendo alla conclusione “che le parti durante il periodo di convivenza matrimoniale (protrattasi per oltre omissis anni) potevano permettersi un tenore di vita agiata, disponendo dei redditi provenienti dalle attività professionali svolte da entrambi”: in conformità a quanto riconosciuto dallo stesso F. nelle difese depositate nel giudizio di primo grado, trascritte dalla controparte e da lui non contestate, ove il ricorrente aveva riferito che la famiglia aveva diversi aiuti domestici (bambinaia, giardiniere ecc.), era solita consentirsi numerosi viaggi all’estero e prendere ivi villette in affitto, contrarre numerose polizze assicurative ed intrattenere conti correnti con banche nazionali ed estere; e che aveva infine acquistato un appartamento in multiproprietà in omissis; per cui non dubitando neppure quest’ultimo del palese squilibrio esistente in conseguenza della separazione tra la sua posizione economica e quella della moglie, e sull’impossibilità della moglie a mantenere con i redditi propri il pregresso tenore di vita, non ne è contestabile il diritto a conseguire l’assegno di mantenimento perciò legittimamente riconosciuto dalla decisione impugnata.

La Corte territoriale, poi, ha accertato che quelli del marito ammontavano nell’anno 2000 a L. 5.400.000 mensili e che gli stessi erano progressivamente aumentati nel quinquennio successivo fino a raggiungere nel 2005 un importo netto di Euro 53.500, pari ad Euro 4.600 mensili, quasi quadruplo rispetto alle retribuzioni percepite nel medesimo anno dalla M.G. (pag. 5); sicché per contestare tali risultanze, tratte peraltro dalle certificazioni rilasciate dall’Istituto omissis di cui il F. è dipendente, non era sufficiente a quest’ultimo affermare apoditticamente che invece le retribuzioni suddette nel periodo in questione erano complessivamente diminuite, occorrendo che egli trascrivesse nel ricorso il contenuto della documentazione che induceva a siffatta conclusione (CUD, dichiarazioni dei redditi, cedole dello stipendio): in tal modo dimostrando l’illogicità e/o l’insanabile contrasto dell’opposto giudizio con essa incompatibile, cui era pervenuta la decisione impugnata. Mentre la circostanza sopravvenuta che il ricorrente è cessato dal servizio attivo ed è stato posto in pensione può giustificare, come egli stesso ha finito per riconoscere, ove la sua situazione economica complessiva sia effettivamente peggiorata in conseguenza di detto evento sopravvenuto, di richiedere giudizialmente la revisione delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dell’assegno (o in tale misura) alla moglie.

Ed infine la Corte di appello ha determinato l’assegno in questione nella misura di Euro 1.000 proprio per avere “valutato comparativamente le condizioni economiche delle parti”: e quindi non soltanto i loro diversi redditi, ma anche gli oneri che gravavano su ciascuno di essi, tant’è che la decorrenza è stata stabilita a partire dal omissis perché nella stessa data è cessato l’obbligo del F. di contribuire al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni; e perché d’altra parte non soltanto il ricorrente, ma anche la moglie devono affrontare la spesa necessaria a procurarsi un alloggio dato che la decisione impugnata, dopo aver accertato che i figli erano divenuti autosufficienti ed erano andati a vivere lontano dalla casa coniugale, ha revocato l’assegnazione di quest’ultima alla M.G., dando altresì atto che i coniugi avevano manifestato il comune intendimento di alienarla, incaricando contestualmente un’agenzia immobiliare di provvedere in tali sensi. Per cui sotto questo profilo la doglianza esposta si traduce nell’inammissibile attesa di una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella operata dal giudice del merito nell’esercizio del suo potere istituzionale, anche elettivo di quelle ritenute idonee a sorreggere la pronunzia, del quale, per quel che in questa sede rileva, ha reso sufficiente ragione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della M.G. in complessivi Euro 2.700, 00 di cui Euro 2.500, 00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ord. 261 del 2010 Procedura civile, infondata, fallimento, interruzione, processo civile, fallimentare (2010-07-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento vertente tra R. C. e la Gemma s.r.l. ed altri, con ordinanza del 28 agosto 2009, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il 28 agosto 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 305 del codice di procedura civile «nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell’interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza»;

che, come il rimettente riferisce, con atto di citazione notificato in data 18 aprile 2006, R. C. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 407 del 2006 emesso dal Tribunale di Vicenza su ricorso della società G. s.r.l.;

che detta società si è costituita con comparsa depositata il 2 febbraio 2007;

che nell’udienza fissata in pari data il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha ordinato la chiamata in causa della G. P. s.n.c., la quale si è costituita con comparsa depositata il 20 luglio 2007;

che all’udienza celebrata in quella data il giudice, concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ha rinviato al 19 giugno 2008 per l’ammissione delle prove;

che, con atto depositato il 20 gennaio 2008, è intervenuta in causa la R. s.r.l., assumendo di essere cessionaria del credito della convenuta, oggetto del decreto ingiuntivo;

che l’udienza del 19 giugno 2008 è stata rinviata di ufficio al 1° ottobre 2008;

che in tale udienza sono comparsi i soli difensori dell’opponente, della terza chiamata in causa e della terza intervenuta;

che alla medesima udienza l’opponente ha depositato una visura camerale dalla quale è risultato che l’opposta era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 11 marzo 2008;

che il giudice ha dichiarato l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione concordata e della liquidazione coatta amministrativa), introdotto dall’art. 41 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80);

che, con ricorso depositato in data 19 marzo 2009, l’opponente ha riassunto il processo, chiedendo la fissazione dell’udienza per la prosecuzione dello stesso;

che tale udienza si è tenuta in data 24 giugno 2009;

che, con atto depositato il 3 giugno 2009, il fallimento G. s.r.l. si è costituito eccependo, in via preliminare, l’estinzione del processo per omessa tempestiva riassunzione nel termine di sei mesi dalla data della dichiarazione di fallimento;

che alla predetta udienza l’opponente ha contestato che fosse decorso il termine di sei mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., ritenendo che tale termine decorresse, anche dopo la modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, dalla data di dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento e non dalla data della sentenza di fallimento;

che, in subordine, l’opponente ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 cod. proc. civ., mentre il fallimento G. s.r.l. ha insistito nella propria eccezione di estinzione del processo;

che il giudice a quo ritiene applicabili al processo in corso l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e l’art. 43 della legge fallimentare, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il d.lgs. n. 5 del 2006;

che, in particolare, il rimettente osserva che l’art. 305 cod. proc. civ., così come riformato, si applica solo ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, per cui non trova applicazione nel giudizio a quo;

che, ad avviso del giudicante, la questione comunque rileva anche con riferimento al testo modificato dell’art. 305 cod. proc. civ., in cui è previsto un termine più breve per la riassunzione del processo a seguito di interruzione dello stesso;

che, inoltre, il giudice a quo ritiene che l’art. 43 della legge fallimentare, come integrato dal d.lgs. n. 5 del 2006, sia applicabile alla fattispecie in esame, a norma degli artt. 150 e 153 del medesimo decreto legislativo, perché il fallimento della G. s.r.l. è stato dichiarato dopo l’entrata in vigore della riforma, cioè dopo il 16 luglio 2006;

che, infine, il rimettente osserva che l’art. 41 del citato d.lgs. è applicabile anche ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che, fino alla modifica della legge fallimentare operata nel 2006, nel caso di fallimento della parte costituita l’interruzione del processo, a norma dell’art. 300, primo e secondo comma, cod. proc. civ., conseguiva alla dichiarazione in giudizio o alla notificazione dell’evento da parte del procuratore costituito per la fallita;

che, invece, l’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 ha aggiunto all’art. 43 della legge fallimentare il seguente comma: «l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo», disposizione da interpretare nel senso che il fallimento della parte provoca, automaticamente, detta interruzione, senza necessità di dichiarazione in giudizio o di notificazione alle parti dell’evento;

che in tal senso, ad avviso del rimettente, si sarebbe espressa anche la Corte di cassazione nella sentenza resa a Sezioni unite il 20 marzo 2008, n. 7443, sicché non vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione della norma, altrimenti destinata a rivelarsi pleonastica, in quanto l’interruzione del processo, come conseguenza della perdita della capacità della parte fallita di stare in giudizio, sarebbe già prevista dall’art. 300 cod. proc. civ.;

che, con particolare riferimento al giudizio in corso, secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante perché il deposito del ricorso in riassunzione (19 marzo 2009) è avvenuto dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data del fallimento (11 marzo 2008) e, pertanto, l’applicazione dei citati artt. 43 della legge fallimentare e 305 cod. proc. civ. porterebbe all’accoglimento dell’eccezione di estinzione del processo e alla definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, a norma dell’art. 653 cod. proc. civ.;

che, inoltre, secondo il giudice a quo, benché al momento della dichiarazione d’interruzione del processo (udienza del 1° ottobre 2008) il termine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, non fosse ancora spirato e la parte fosse a conoscenza dell’atto interruttivo, tale argomento non sarebbe decisivo per affermare che non vi sia stata violazione del diritto di difesa e del diritto di uguaglianza delle parti nel processo, non essendo noto il momento in cui l’opponente era venuta a conoscenza del fallimento e non essendo provato che ne fosse a conoscenza prima dell’udienza del 1° ottobre 2008; sicché, in ogni caso, essa avrebbe avuto a disposizione un termine assai breve e del tutto insufficiente per valutare l’opportunità di proseguire nell’attività processuale oppure di lasciare che il processo si estinguesse;

che, in particolare, il rimettente ritiene, alla luce della modifica della legge fallimentare, che il fallimento della parte costituita produca l’effetto automatico dell’interruzione del processo così come già previsto dagli artt. 299, 300, terzo comma, e 301 cod. proc. civ., per le ipotesi, rispettivamente, della morte o della perdita della capacità di stare in giudizio della parte non ancora costituita; della medesima evenienza con riguardo alla parte costituita personalmente; della morte, radiazione o sospensione del procuratore della parte costituita;

che, in relazione a dette ipotesi, la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 305 cod. proc. civ. nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione dall’interruzione del processo, anziché dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dell’evento;

che, al riguardo, il giudice a quo cita la pronunzia n. 139 del 1967 concernente l’art. 301 cod. proc. civ. e quella n. 159 del 1971 relativa agli artt. 299 e 301, terzo comma, cod. proc. civ.; egli richiama, inoltre, la sentenza n. 34 del 1970 in tema di decorrenza del termine per la prosecuzione del processo sospeso, di cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ., del quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale in base ad argomentazioni analoghe a quelle in tema d’interruzione del processo;

che il giudicante osserva come in passato la Corte costituzionale sia intervenuta con pronunzie di illegittimità dell’art. 305 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui il codice aveva previsto il carattere automatico dell’effetto interruttivo al verificarsi dell’evento;

che il rimettente, inoltre, sottolinea la possibilità che la parte, diversa da quella fallita, resti ignara del fallimento della controparte anche per lungo tempo, venendo a conoscenza del fallimento stesso dopo il decorso del termine di legge per la riassunzione o comunque, come nel caso di specie, a ridosso del detto termine;

che, a suo avviso, benché gli artt. 16 e 17 della legge fallimentare prevedano forme di pubblicità volte a rendere noto ai terzi il fallimento (peraltro, soltanto dalla data d’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese), sembra incongruo addossare alla parte l’onere di effettuare continue verifiche nei registri per controllare se la controparte è fallita;

che, dunque, secondo il rimettente la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. e con il principio di uguaglianza in quanto la parte in bonis, a seguito della modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, è posta in una posizione di svantaggio rispetto alla parte fallita perché ad essa è imposto l’onere di svolgere indagini onerose al fine di evitare che l’ignoranza del fallimento dell’avversario possa far maturare preclusioni a suo danno, con esiti assai gravosi, come nei giudizi di impugnazione;

che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, un comportamento malizioso o negligente della curatela, consistente nel mero astenersi dal dare notizia all’altra parte del fallimento, può trasformare un istituto come quello dell’interruzione, diretto a garantire la parte interessata dall’evento dal rischio che il processo prosegua in un momento nel quale essa non può svolgere attività difensiva, in uno strumento per danneggiare, anche in modo irreparabile, la controparte ignara;

che, ancora, secondo il rimettente, la norma impugnata risulta in contrasto anche con l’art. 24, secondo comma, Cost., perché alla parte interessata alla prosecuzione del giudizio ed estranea all’evento interruttivo non è assicurato il diritto di difesa, in modo effettivo ed adeguato; essa è, infatti, posta nella condizione di subire il rischio che un evento ignoto, e non conoscibile secondo canoni di ordinaria diligenza, vada a pregiudicare la possibilità di difendere le proprie ragioni nel processo, subendo anche conseguenze assai gravi derivanti dall’estinzione del giudizio;

che per il rimettente, anche in questo caso, è necessario, per ricondurre ad equità il sistema, come modificato a seguito della riforma del 2006 della legge fallimentare, un intervento della Corte costituzionale sulla disposizione impugnata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, perché il rimettente non avrebbe esperito il doveroso tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata.

Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell’interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza»;

che la questione è manifestamente infondata;

che, infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione» da questa Corte con sentenza n. 17 del 2010;

che nella pronunzia citata è stato ribadito che la disciplina in tema d’interruzione del processo è espressiva dell’esigenza di tutelare non soltanto la parte colpita dall’evento interruttivo, ma anche di preservare il diritto di difesa della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce, con la conseguenza che quest’ultima deve essere messa in grado di conoscere se si sia o meno verificato l’evento interruttivo e da quale momento decorra il termine per la riassunzione;

che questa Corte, dunque, richiamando i princìpi già affermati nelle sentenze n. 36 del 1976, n. 159 del 1971, n. 34 del 1970 e n. 139 del 1967, ha nuovamente affermato che nel vigente sistema di diritto processuale civile è ormai acquisito il principio secondo cui, nei casi d’interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo si è verificato, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione e che «l’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d’interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell’ipotesi di fallimento della parte l’interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima (ex multis: Cass., Sez. un., n. 7443 del 2008, e giurisprudenza in essa richiamata)»;

che, in particolare, nella sentenza n. 17 del 2010 questa Corte ha affermato che il terzo comma dell’art. 43 della legge fallimentare «nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d’interruzione automatica, attesa l’identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna»;

che il rimettente non adduce elementi nuovi per superare il convincimento qui richiamato, sicché va ribadita l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 305 cod. proc. civ. alla luce delle sentenze citate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.