Corte di Cassazione Sez. III Civile – sentenza 31 maggio 2010 n. 13244. Rapporto tra prelazione legale urbana e prelazione convenzionale. Ma è proprio vero che “prior in tempore, potior in iure”?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI. GA., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (omissis) con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BE. LU. (omissis), BE. PA. , BE. FR. , elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (omissis) con delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. xxx/xxxx della CORTE D’APPELLO di (omissis), Seconda Sezione Civile, emessa il xx/xx/xxxx; depositata il xx/xx/xxxx; R.G.N. xxx/xxxx;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato (omissis);
udito l’Avvocato (omissis);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’11 gennaio 1996 M.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di (omissis) Lu. e Be. Eu. , lamentando la violazione del diritto di prelazione pattiziamente riconosciutogli dal loro dante causa, B.E. , con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Esponeva che i locali sui quali egli vantava il predetto diritto erano, all’epoca della stipula della convenzione, locati a Be. s.p.a. A seguito del fallimento della stessa, nel contratto era subentrato Zo.Di. , resosi cessionario dell’azienda della società sottoposta a procedura concorsuale. Questi, in quanto conduttore dell’immobile, era quindi stato invitato da Lu. e da Be.Eu. , eredi di E. , ad esercitare il diritto di prelazione di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 38.
Resistevano i convenuti, che contestavano l’avversa pretesa.
Con sentenza del 26 giugno 2003 il giudice adito rigettava la domanda.
Proposto gravame da G. e Mi.Ga. , eredi dell’attore, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 27 maggio 2006, lo respingeva.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per Cassazione, illustrato anche da memoria, Mi.Ga. , formulando due motivi.
Resistono con controricorso Lu. , Pa. e Be.Fr. , eredi, questi ultimi, di Be.Eu. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli articoli 1566, 1173, 1174, 1175, 1176, 1351, 1322, 1372 e 1375 c.c., Legge n. 392 del 1978, articoli 38 e 79 nonchè degli articoli 23, 41, 42 e 43 Cost. Sostiene che il patto di prelazione convenzionale, se prior in tempore, prevale sulla prelazione legale di cui alla Legge n. 392 del 1978, di talchè erroneamente il giudice di merito, pur dopo aver riconosciuto che la prelazione convenzionale limita le modalità di esercizio della facoltà di alienazione del soggetto vincolato, avrebbe affermato il contrario.
Ricorda in particolare la ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente negato efficacia retroattiva alla Legge n. 392 del 1978, articolo 38 escludendo, in tale prospettiva, il diritto di prelazione del conduttore, qualora, al momento dell’entrata in vigore della predetta fonte, il proprietario avesse già stipulato un preliminare di vendita dell’immobile.
Ora, affatto equivalente all’obbligazione nascente dal contratto preliminare, sarebbe quella assunta dal proprietario col patto di prelazione, risultante da atto di data certa e annotato nel libro tavolare, tanto vero che dottrina e giurisprudenza qualificano il patto di prelazione come contratto preliminare unilaterale.
Formula quindi corrispondente quesito di diritto.
1.2 Col secondo mezzo Mi.Ga. lamenta mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice di merito affermato che la prelazione convenzionale, vincolando il proprietario obbligato solo a un non facere, e cioè a non vendere ad altri, prima che il prelazionario dichiari se intende o meno esercitare il proprio diritto, limita le modalità di esercizio della facoltà di alienazione del soggetto vincolato, senza incidere, diversamente da quanto accade per il contratto preliminare, sulla sua liberta’ di contrarre. Il decidente avrebbe così, da un lato, riconosciuto, e dall’altro negato l’esistenza di un diritto pattizio avente priorità temporale, rispetto a quello nascente dalla legge; non ne avrebbe motivato l’estinzione per factum principis; avrebbe erroneamente affermato la nullità del patto, in quanto contrario alle previsioni cogenti della Legge n. 392 del 1978, senza considerare che tale sanzione può concernere solo gli accordi successivi, non certo quelli anteriori.
2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.
La questione giuridica sottoposta all’esame della Corte e’ se la prelazione convenzionale, stipulata anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 392 del 1978 per l’ipotesi che il proprietario dell’immobile decida di venderlo, prevalga o meno sulla prelazione legale spettante, Legge n. 392 del 1978, ex articolo 38 al conduttore del medesimo immobile destinato a uso diverso da quello abitativo.
L’analisi deve partire dalla identificazione della natura giuridica del diritto di prelazione, con particolare riguardo a quella convenzionale.
Ora non par dubbio che il patto di preferenza nella vendita ha ad oggetto una prestazione che costituisce il contenuto tipico di un diritto di credito, sicchè esso non deve essere trascritto e, se trascritto, rimane pur sempre atto a efficacia meramente obbligatoria: la prelazione convenzionale, al pari del resto di quella legale, laddove non sia previsto il diritto di riscatto, non ha invero natura reale e, non essendo riconducibile alla promessa di stipulare, e’ insuscettibile di esecuzione coattiva (confr. Cass. civ. 18 luglio 2008, n. 19928; Cass. civ. 15 ottobre 2002, n. 14645).
La irriducibile disomogeneità tra il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene e il contratto preliminare unilaterale emerge all’evidenza a sol considerare che il primo genera immediatamente, a carico del promittente, un’obbligazione negativa di non vendere ad altri il cespite prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all’uopo concessogli, ed un’obbligazione positiva avente ad oggetto la denuntiatio della proposta di vendita, nel caso in cui il proprietario si decida in tal senso; laddove il secondo comporta l’immediata e definitiva assunzione dell’obbligazione di prestare il consenso al trasferimento (confr. Cass. civ. 12 aprile 1999, n. 3571).
2.2 Tali considerazioni, conformi a orientamenti più che consolidati di questa Corte Regolatrice, consentono di liquidare come assolutamente inconferenti i richiami alla giurisprudenza di legittimità in punto di opponibilità al conduttore di immobile ad uso non abitativo del preliminare di compravendita stipulato dal proprietario anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 392 del 1978.
Semmai, proprio il rilievo dato dalla Corte, per giustificare siffatti approdi ermeneutici, all’esaurimento dell’iter contrattuale che ha portato all’assunzione dell’obbligo di vendere (confr. Cass. civ. 1 maggio 1986, n. 3173; Cass. civ. 19 maggio 1990, n. 4516), impone di affermare la piena operatività del diritto di prelazione del conduttore nell’ipotesi in cui, per contro, l’intenzione del proprietario di cedere il bene si trovava ancora, al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 38 che quel diritto ha creato, in una fase di mera progettualità. Ed e’ a dir poco ovvio che l’obbligazione assunta dal promittente di preferire l’altra parte nella formazione e nella conclusione della futura ed eventuale alienazione del bene cui il patto di prelazione convenzionale si riferisce, e il correlativo diritto del prelazionario d’essere preferito, scontano gli effetti delle modifiche che sul regime giuridico del bene stesso vanno a produrre i successivi interventi legislativi.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione Sez. I, 16 giugno 2010 n. 23203. Sulla scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il tribunale di Cosenza, con l’impugnata sentenza, deliberata l’8 maggio 2009, quale giudice di rinvio, ha confermato quella di primo grado pronunciata dal Giudice di pace della stessa città, che aveva dichiarato l’appellante AAA colpevole del reato di ingiuria, per avere offeso l’onore di BBB, nel corso dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2001 della “Gruppo Alimentari XXX s.r.1.” di cui era socio di minoranza, sostenendo, tra l’altro, che le perdite della società fossero “frutto di illecite e artificiose macchinazioni contrattuali poste in essere dall’amministrazione, al fine di realizzare lo spoglio totale del patrimonio sociale”.
2. Il Tribunale, infatti, nel rilevare preliminarmente che la valenza offensiva della frase incriminata doveva ritenersi non più controversa, essendo il giudizio di rinvio ormai circoscritto all’accertamento della sussistenza dell’invocata esimente dell’esercizio di critica, perveniva alla decisione di esclusione dell’esimente e conseguentemente di rigetto dell’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:
– che le frasi pronunciate dall’imputato riproducevano in effetti, pressoché pedissequamente, le conclusioni formulate nella relazione tecnica predisposta dalla ragioniera CCC su incarico dell’imputato AAA, nell’imminenza dell’assemblea di approvazione del bilancio, circostanza questa direttamente verificata dal giudicante, essendo stata la suddetta relazione acquisita in atti all’udienza del 1 ° aprile 2005;
– l’assenza di prove dimostrative della veridicità dei fatti denunciati nella suddetta relazione, e cioè che l’amministratore e i soci di maggioranza avessero spogliato la società, distraendo il capitale sociale e trasferendo ad altre aziende da loro controllate, il valore di avviamento della GAA s.r.l., tale non potendosi ritenere la semplice conferma in sede dibattimentale del contenuto della suddetta relazione da parte della CCC, tenuto conto della violenta contesa societaria e familiare da tempo insorta tra l’imputato ed il cugino Roberto, il carattere unilaterale e di parte delle censure mosse dalla consulente alla gestione societaria e la circostanza che la persona offesa è stata assolta dagli addebiti di cui trattasi;
– la conseguente insussistenza, anche sotto il profilo putativo, di un’ipotesi di esercizio di diritto di critica, dovendosi escludere, proprio in ragione del già aspro contenzioso esistente tra i soci, che la semplice acquisizione di una perizia di parte che evidenziava atti di mala gestio riferibili all’amministratore, potesse indurre l’imputato a confidare incolpevolmente nella veridicità dei fatti narrati dal consulente, essendo mancata, ad avviso del giudicante, una specifica analisi critica ed interpretativa di tali dati, desunti oltretutto dalla sola consultazione del bilancio e senza il confronto con tecnici di parte avversa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’AAA denunciandone l’illegittimità, con l’unico motivo d’impugnazione sviluppato in ricorso, per violazione di legge (artt 51 c.p. e 125 e 191 c.p.p.) e vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente una responsabilità del ricorrente per il reato di ingiuria, in base all’errato convincimento che costui, nell’evidenziare i profili di criticità del bilancio del Gruppo Alimentare XXX, sulla scorta di una relazione tecnica, sia pure di parte, richiesta alla dottoressa CCC e segnatamente l’insussistenza di una perdita di L. 355.045.544 funzionale ad una spogliazione del patrimonio sociale, non abbia esercitato un diritto di critica. In particolare in ricorso si sostiene che il tribunale erroneamente ha ritenuto indimostrata la veridicità dei fatti oggetto delle frasi incriminate, avendo, per un verso, valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e la circostanza che costui, indagato proprio per le vicende societarie, sarebbe stato assolto, senza considerare che tali dichiarazioni andavano attentamente vagliate in quanto interessate e che la persona offesa BBB era stata prosciolta in grado di appello in quanto il reato era stato dichiarato estinto per non essere il fatto a lui contestato più previsto dalla legge come reato; e sotto altro profilo illogicamente svalutato la deposizione della teste CCC, che pure aveva confermato tutte le circostanze esposte nella propria relazione, nella quale si preconizzava, tra l’altro, l’imminente dissesto della società poi di fatto realizzatosi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei termini indicati in prosieguo.
Come dedotto in ricorso, al giudice di rinvio era stato espressamente demandato il compito di stabilire la veridicità anche solo putativa dell’accusa di mala gestio mossa dall’imputato nei confronti della persona offesa, sul presupposto che nel presente giudizio doveva trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “il diritto di critica è utilmente esercitato quando il fatto attribuito ad un determinato soggetto e sottoposto a critica sia vero o tale sia incolpevolmente ritenuto”.
Ciò posto, si rivelano rilevanti e pienamente fondate le censure concernenti la mancata verifica probatoria e l’erroneità della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di esclusione della responsabilità del ricorrente, rilevanti quantomeno sul piano soggettivo.
La sentenza gravata afferma infatti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di ingiuria contestato sulla sola base della prova che l’imputato aveva sicuramente pronunciato le frasi riportate nel capo d’imputazione all’indirizzo di BBB, consapevolmente riferite, nel contesto assembleare, per segnalare una presunta illecita sottrazione di denaro.
L’utilizzazione da parte dell’imputato nel suo intervento assembleare, lesivo dell’altrui decoro e onore, di dati che non avevano formato oggetto “di specifica analisi critica ed interpretativa” fornirebbe infatti, secondo il giudice di merito, prova sufficiente ed esaustiva dell’elemento soggettivo del reato, escludendo la sussistenza della “scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica”.
Così motivando il Giudice di pace dimentica tuttavia, che secondo principi consolidati, nei reati contro l’onore la verità del fatto attribuito non è idonea ad eliminare di per sé il carattere offensivo dell’azione solo quando la propalazione di un fatto idoneo a ledere la reputazione altrui sia affatto gratuita, ma che l’offesa non può ritenersi oggettivamente illegittima se le dichiarazioni e il modo con cui sono rese trovino interamente ragione nell’adempimento di un dovere, ovvero nell’esercizio di diritti soggettivi o di facoltà legittime che rendono giuridicamente lecita, a norma dell’art. 51 c.p.p., alla stregua dell’art. 21 Cost., la manifestazione del pensiero, e, dunque, la diffusione della notizia o del fatto che pure sarebbe in astratto lesivo dell’altrui reputazione. Sicché, in tutti i casi in cui la manifestazione del pensiero concerna fatti veri, “l’illegittimità dell’azione resta esclusa quando la facoltà di informazione risulti esercitata per necessità o comunque per ragioni che valgano a legittimarla, come possono essere l’interesse oggettivo alla comunicazione diffamatoria di colui che ne è l’autore e di coloro che ne sono i destinatari”, (tra moltissime: Sez. 5, Sentenza n. 8703 del 19/06/1992, Monelli). Con l’ulteriore conseguenza che in siffatte situazioni l’errore che cada sulla verità del fatto narrato esclude, a norma dell’art 59 c.p., comma 4, l’elemento soggettivo del reato (irrilevante essendo la colpa, poiché il fatto è punito esclusivamente a titolo di dolo). Dovendosi comunque escludere l’elemento soggettivo allorché risulti il dolus bonus dell’agente: la sua unica intenzione cioè di tutelare, con le affermazioni fatte, propri o altrui diritti o interessi (cfr., tra molte, Sentenza n. 5767 del 23/02/1998, Saturni).
Nel caso in esame, una volta positivamente verificato che le dichiarazioni incriminate, pertinenti rispetto ai temi sottoposti al giudizio dei soci della “Gruppo Alimentari XXX s.r.l.”, non costituivano estemporanee elucubrazioni direttamente riferibili all’imputato, riproducendo invece dei dati desunti da una relazione predisposta da un soggetto professionalmente abilitato a valutare, sul piano contabile e giuridico, l’attività degli amministratori di una società di capitali, l’argomento sviluppato dal giudice di rinvio, secondo cui AAA sarebbe comunque colpevole di ingiuria, per aver omesso di verificare l’esistenza di una effettiva corrispondenza tra fatti esposti dal consulente e gli atti societari realmente compiuti dall’amministratore, omette di considerare che una siffatta condotta dimostrerebbe, a tutto concedere, che il convincimento dell’imputato di aver esercitato il proprio diritto di critica allorquando ha letto in assemblea alcuni passaggi della relazione del proprio consulente sarebbe frutto di negligenza o imprudenza, ma ciò non sarebbe ancora sufficiente per affermare la sua responsabilità penale, posto che il reato di ingiuria non è punibile a titolo di colpa.
La sentenza impugnata va quindi annullata per carenza del necessario requisito soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, l’11 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 GIUGNO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – 24 giugno 2010, n. 24243. In materia di abuso edilizio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Genova, con sentenza dell’8.7.2009, confermava la sentenza 3.6.2008 del Tribunale monocratico di Massa, che aveva affermato la responsabilità penale di G. Nino in ordine al reato di cui:
– all’art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 [per avere realizzato – in assenza del permesso di costruire ed in difformità totale dalla DIA presentata il 15.11.2005, opere edilizie consistite nella modificazione di un edificio preesistente attraverso la realizzazione di una scala esterna in cemento armato per l’accesso al primo piano e di un balcone in cemento armato – in Massa, dal dicembre 2005 al luglio 2006] e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni 15 di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del G., il quale ha eccepito violazione di legge, sull’assunto che, applicandosi correttamente l’art. 79, comma 2 – lett. d), della legge n. 1/2005 della Regione Toscana, i lavori eseguiti, riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia, avrebbero potuto essere realizzati previa presentazione della DIA.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Gli elementi di fatto della vicenda in esame sono i seguenti:
– l’imputato ha realizzato lavori di trasformazione edilizia di un immobile di sua proprietà sito in Massa, località Romagnano, via Cocombola;
– detti lavori, secondo la contestazione originaria, sono consistiti:
nella sopraelevazione dell’edificio, con aumento dell’altezza in gronda da mt. 4,50 a mt. 6,5;
nella realizzazione di una scala esterna in cemento armato, per l’accesso al primo piano, delle dimensioni di mt. 2,10 x 2,20;
nella realizzazione di un balcone in cemento armato esteso a due lati del primo piano dell’immobile, delle dimensioni di mt. 12,15 x 11,30, con larghezza di mt. 1,60 – 2,20;
– l’esecuzione delle opere anzidette è stata preceduta dalla presentazione di una DIA, in data 15.11.2005, riferita esclusivamente a “lavori di straordinaria manutenzione e diversa distribuzione interna”;
– per la scala ed il balcone è stata presentata, in data 4.5.2007, istanza di sanatoria attraverso accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del TU. n. 380/2001, e tale richiesta, non essendo intervenuta pronuncia entro i 60 giorni successivi alla presentazione, deve intendersi “rifiutata”;
– il Tribunale monocratico di Massa, con la sentenza di primo grado, quanto alla contestata sopraelevazione, non ha adottato in dispositivo alcuna determinazione espressa ma, nella parte motiva, ha rilevato che “in base all’art. 79, comma 2 – lett. d) – n. 3, della legge regionale n. 1/2005, deve ritenersi soggetto a DIA anche il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile. Di conseguenza, poiché al fine dell’abitabilità è prevista la necessità di un’altezza del locale di almeno 2,70 metri, vi è un concreto dubbio che l’opera… potesse essere assentibile mediante DIA e che quindi la sua realizzazione non configuri un illecito penale (ma solo un illecito amministrativo)”.
2. Il Tribunale di Massa, argomentando nel senso anzidetto quanto alla contestata sopraelevazione, è incorso in un errore di diritto, in quanto non ha tenuto conto che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale.
L’opera, infatti, deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (vedi Cass., Sez. III: 29.1.2003, Tucci; 11.10.2005, Daniele).
Il P.M., però, non ha proposto impugnazione.
3. L’art. 3, 1° comma – lett. d), del TU. n. 380/2001 – come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 301 – definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche “quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione.
L’art. 10, 1° comma – lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”, ovvero si connettano a mutamenti di destinazione d’uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A).
Devono ritenersi realizzabili, conseguentemente, previa mera denunzia di attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica [diverse da quelle descritte dall’art. 10, 1° comma – lett. c), del T.U. n. 380/2001, che possono incidere, invece, sul carico urbanistico].
L’art. 22, 3° comma – lett. a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, però, che – a scelta dell’interessato – pure gli interventi di cui all’art. 10, 1° comma – lett. c), possono essere realizzati anche in base a denunzia di inizio attività (alternativa al permesso di costruire).
Gli interventi di ristrutturazione, in ogni caso, anche se realizzabili con DIA, devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente.
4. L’art. 79 della legge 3.1.2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) della Regione Toscana prevede che sono sottoposti a denuncia di inizio dell’attività:
– gli “interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti” (2° comma, n. 4 – lett. d).
Tali interventi comprendono, altresì, “le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze; non sono computate ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile” (2° comma, n. 4, lett. d – n. 3).
5. A fronte della normativa statale e di quella regionale dianzi ricordata, deve rilevarsi che – pure accordando la disciplina statuale di principio alla legislazione regionale la possibilità di modificare il titolo abilitativo previsto dalla legge statale per alcune tipologie di opere – l’esercizio di tali facoltà non può incidere sull’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 44 del T.U. n. 380/2001.
L’art. 117, 3° comma, della Costituzione demanda alle Regioni ordinarie competenza legislativa concorrente nella materia del “governo del territorio”; anche in tale materia, però l’ambito della rilevanza penale non può essere modificato dalla legislazione regionale, stante la riserva di legge statale in materia di ordinamento penale (artt. 25 Cost.).
In particolare, l’art. 22 del T.U. n. 380/2001, nel consentire alle Regioni di estendere o ridurre l’ambito della DIA, precisa che restano ferme le sanzioni penali di cui al successivo art. 44 ed allo stesso modo l’art. 10, nel consentire alle Regioni di ampliare o restringere l’ambito del permesso di costruire, precisa che la violazione di tali norme non comporta l’applicazione delle pene di cui all’art. 44.
Qualora le Regioni si avvalgano, dunque, delle possibilità anzidette, entrambe le citate disposizioni prevedono espressamente che nulla cambi circa l’ambito di operatività delle fattispecie penali contenute nell’art. 44 del T.U. n. 380/2001, si da potersi affermare che – in materia edilizia – la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento.
La materia dei titoli abilitativi edilizi, in sostanza, si articola secondo un sistema definibile “a duplice binario”: a) quello della legislazione regionale, rilevante per l’individuazione dell’iter amministrativo che deve essere seguito al fine di potere attuare i diversi interventi urbanistici ed edilizi che comportano trasformazioni territoriali; b) quello, non necessariamente coincidente con il primo, che rileva ai fini della configurazione delle fattispecie incriminatrici poste dalla disciplina penale.
5.1 Nel caso di apparente incompatibilità tra una disposizione di legge statale che richiede un certo titolo abilitativo per un intervento edilizio e una norma di legge regionale che sembri adottare una diversa soluzione, al giudice penale è vietata la disapplicazione della disciplina regionale che appaia in contrasto con una legge dello Stato (vedi Corte Cost., 14.6.1990, n. 285).
Lo stesso giudice, però, per evitare possibili questioni di legittimità costituzionale, deve anzitutto risolvere in chiave interpretativa l’apparente contrasto tra norme.
E, nella specie, appare evidente che non sussiste alcun contrasto, poiché la DIA prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia dall’art. 79 della legge regionale toscana n. 1/2005 si identifica con quella prevista dall’art. 22, 3° comma – lett. a), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002: dalla lettura dell’art. 79, infatti, emerge con evidenza immediata che il testo normativo regionale accomuna nella medesima disciplina i lavori che, secondo la normativa statale, possono essere realizzati sia previa “DIA semplice” sia previa “DIA alternativa al permesso di costruire”.
5.2 Nella fattispecie in esame non è stato esperito alcun procedimento di DIA correlato all’esecuzione degli specifici lavori realizzati e, nei casi previsti dal 3° comma dell’art. 22 del T.U. n. 380/2001 – in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire – l’assenza della denunzia di inizio dell’attività o la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b (vedi Cass.; Sez. III, 9 marzo 2006, n. 8303; Sez. III, 26 gennaio 2004, n. 2579, Tollon; Sez. V, 26 aprile 2005, Giordano).
Tale principio è stato espressamente dichiarato dal D.Lgs. 27-12-2002, n. 301, attraverso l’introduzione del comma 2 bis all’art. 44 del T.U. n. 380/2001, secondo il quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa”.
Si verte, nella vicenda concreta, in una ipotesi non di “addizioni funzionali”, bensì di vero e proprio ampliamento dell’edificio preesistente (sulla cui conformità alla disciplina urbanistico – edilizia vigente nulla è dato conoscere), attuato in assenza di qualsiasi titolo abilitativo e ciò comporta (art. 22, 4° comma, T.U. n. 380/2001) l’applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44 [vedi Cass., Sez. III; 15 marzo 2007, Aratali; 19 novembre 2003, Landolina].
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, significazione pregnante assume la circostanza della subdola presentazione di una DIA per lavori non corrispondenti e di consistenza ben più ridotta rispetto a quelli che effettivamente si intendeva realizzare.
6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 15 luglio 2010, n.16614. In materia di separazione con addebito.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 143 comma 2 e 151 comma 2 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente negato rilevanza alla violazione dell’obbligo di coabitazione da parte di G.D..

Sostiene che manchi la prova di un logoramento del rapporto preesistente all’abbandono della casa coniugale da parte di D.G., non potendo in tal senso valutarsi la deposizione lacunosa e generica della figlia C.. E si duole che i giudici del merito abbiano omesso di valutare la mancata contestazione da parte della moglie della deduzione relativa al suo allontanamento dalla casa coniugale.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, nella separazione personale “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9877, m. 588786).

Nel caso in esame dunque non è in discussione l’allontanamento di G.D. dalla casa coniugale, che, come il ricorrente ricorda, non è stato mai contestato dalla donna. Ciò che rileva è se l’intollerabilità della convivenza tra i coniugi abbia in tale allontanamento la sua origine. E questo rapporto di causalità è stato del tutto plausibilmente escluso dai giudici del merito, anche sulla base della deposizione della figlia C., rivelatrice di per sé di una situazione ormai degradata già da tempo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 155 comma 4 c.c. in relazione agli art. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., censurando l’assegnazione della casa coniugale alla moglie.

Lamenta che i giudici del merito abbiano giustificato la propria decisione con riferimento alle condizioni economiche di D.G., anziché alle esigenze della figlia, la cui mancanza di indipendenza economica non risulta dimostrata.

Aggiunge che la moglie e la figlia, abbandonando spontaneamente l’abitazione familiare, hanno già dimostrato di non avervi interesse; mentre egli vi ha trasferito la propria attività economica.

Il motivo è infondato.

Come già l’art. 155 comma 4 c.c., nel suo testo previgente e nell’interpretazione propostane dalla giurisprudenza (Cass., sez. I, 22 marzo 2007, n. 6979, m. 595757), anche l’art. 155 quater c.c. prevede ora che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, benché prescriva che dell’assegnazione il giudice tenga conto “nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno confermato l’assegnazione della casa coniugale a G.D., in ragione della sua convivenza con la figlia C., maggiorenne e non ancora indipendente economicamente.

La considerazione per le condizioni economiche della donna, disoccupata, ha solo supportato la giustificazione riferita all’interesse della figlia convivente.

Il ricorrente, sulla base della deposizione della ragazza, contesta che la figlia non sia economicamente autosufficiente. Ma è evidente che un reddito inferiore a euro 170 mensili percepito come apprendista non può essere considerato tale da assicurare autonomia economica.

3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso attengono al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di D.G..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine al comportamento della moglie, decisivo ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Sostiene infatti che la donna, non avendo mai posto in esecuzione la sentenza che le riconosceva crediti pregressi né proposto alcuna azione a tutela dei suoi crediti, ha dimostrato di non essere in stato di bisogno.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine al mutamento delle sue condizioni economiche, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato la documentazione fiscale prodotta e abbiano apoditticamente ritenuto inveritiera la sua affermazione di aver cessato l’attività commerciale.

I motivi sono entrambi inammissibili, perché sono formulati in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e comunque propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una ragionevole valutazione della situazione economica delle parti.

Secondo la giurisprudenza di questa corte in tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, infatti, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito formulato in maniera non illogica sulla base delle informazioni ritenute significative (Cass., sez. I, 3 agosto 2007, n. 17055, m. 599718).

Nel caso in esame i giudici del merito, escluso che D.G. abbia un qualsiasi reddito, hanno ritenuto che C.C., seppur gravato dei debiti propri di ogni attività di impresa, continui nella sua attività commerciale, come dimostrato tra l’altro proprio dalla documentazione dei suoi debiti tributari. E questa ricostruzione dei fatti non è certamente censurabile nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.