CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – 30 giugno 2010, n. 24476. In di sostituzione delle pene detentive con le pene pecuniarie.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 gennaio 2007, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino condannava Antonio G. alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, ritenendolo colpevole del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. contestato al capo A) della rubrica (falso materiale relativo ad una carta d’identità e a un tesserino di codice fiscale); lo assolveva dal reato di cui all’art. 468 cod. pen. contestato sempre al capo A) e dai reati contestati al capo B) per insussistenza del fatto.
Sul gravame proposto dalla difesa, la Corte d’appello di Napoli confermava il decisum del primo giudice, con sentenza del 14 novembre 2008, oggetto del presente ricorso per cassazione.
I fatti in contestazione traevano origine dal protesto bancario per un assegno di 2.000,00 Euro, emesso all’ordine di M. Giovanni, agente assicurativo, ed elevato a carico di G. Antonio, che aveva acceso un conto corrente presso l’agenzia di Baronissi della Banca della Campania, esibendo, all’atto dell’apertura, la carta d’identità ed il codice fiscale di cui all’imputazione, nonché una busta paga attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un’impresa locale, denominata “Millennium”.
Le indagini svolte avevano evidenziato che tutti i documenti presentati dal sedicente G. erano falsi e che nessuna persona corrispondente a quel nominativo risultava essere dipendente della citata impresa “Millennium”; avevano, poi, consentito di individuare nell’odierno imputato l’autore dei fatti descritti.
Confermato il giudizio di colpevolezza, la Corte territoriale, così si esprimeva con riferimento al trattamento sanzionatorio:
“Appare destituita di fondamento la doglianza finale quanto al contemperamento della pena all’entità del fatto: si osserva invero che la sanzione è stata determinata pressoché nel minimo (ad onta di una condotta di reato grave preordinata alla commissione di altri illeciti, in primis la truffa aggravata) e che comunque è proporzionata all’offesa arrecata al bene giuridico della pubblica fede, riguardando il documento d’identità personale.
Non vanno considerate le richieste ulteriori (conversione della pena detentiva in pena pecuniaria) non essendo prevedibile, date le condizioni economiche dell’appellante ammesso al patrocinio gratuito e data anche la modalità di commissione del fatto, che onori puntualmente il pagamento della sanzione convertita”.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell’imputato verte soltanto sul diniego di conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, con contestuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; non sono, quindi, contestati né il giudizio di colpevolezza, né l’entità della pena inflitta.
L’impugnazione poggia sull’assunto che la Corte d’appello di Napoli, pur non essendo specificato nella motivazione, ha ritenuto di applicare il disposto del terzo comma dell’art. 58, (recte: secondo comma) della L. n. 689 del 1981, il quale espressamente prevede che il giudice non possa sostituire la pena detentiva, quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Sulla base di questo assunto, il ricorrente articola, sostanzialmente, due motivi:
“a) violazione di legge per falsa interpretazione ed applicazione della legge penale in relazione agli artt. 58 e 53 e ss. L. 24 novembre 1981, n. 689.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto che detta norma sancisca il divieto di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in presenza di una presunzione di inadempimento, mentre tale criterio sarebbe estraneo alla previsione normativa e sarebbe correlato soltanto alla semidetenzione ed alla libertà controllata;
b) illogicità della motivazione, anche per travisamento dei fatti, in riferimento al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe fatto discendere la conseguenza del presumibile inadempimento dall’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato.
Si fa rilevare che l’istituto del patrocinio gratuito fa presumere solamente che il soggetto sia in possesso di un reddito limitato, ma non fa presumere necessariamente che tale limitata disponibilità esprima anche la sola possibilità di un futuro inadempimento.
L’illogicità di simile conclusione è resa evidente anche dal fatto che manca, nella sentenza, qualsiasi riferimento alla possibilità di rateizzare la pena (fino a trenta rate mensili di circa 150,00 Euro l’una) e quindi alla valutazione se tale rateizzazione potesse essere almeno sostenuta in termini realistici.
Il ricorso era assegnato, per competenza tabellare ratione materiae, alla Quinta Sezione penale di questa Corte, la quale, alla pubblica udienza del 10.12.2009, ritenendo che la decisione comportasse la soluzione di una questione giuridica controversa, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell’art. 618 cod. proc. pen.
Con decreto del 17 febbraio 2010, il Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione assegnava il ricorso in esame alla Sezioni unite penali, fissandone la trattazione all’udienza pubblica del 22 aprile 2010.

Motivi della decisione

La Quinta Sezione penale ha ritenuto che fosse dirimente ai fini della decisione, l’interpretazione da dare all’art. 58, comma secondo, della L. n. 689 del 1981; ha evidenziato, in particolare, che occorre definire la portata del termine “prescrizioni”, se, cioè, la norma intenda estenderle anche all’obbligo di pagamento di una somma di denaro determinata, in sostituzione della pena detentiva, ovvero se le limiti alle sole ipotesi di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione o con la libertà controllata.
Sul punto la Sezione rimettente rileva l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità tra l’orientamento secondo cui la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sarebbe consentita anche nei confronti di persone che versino in condizioni di disagio economico (Sez. V, 12 novembre 2001 n. 42324, Cangeri, rv. 220880; Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 13845, Diasse ed altro, rv. 239689) e l’indirizzo che ravvisa nel disposto dell’art. 58, comma secondo, L. n. 689 del 1981, la statuizione del divieto normativo di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nell’ipotesi in cui sia possibile esprimere un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità del condannato, ritenendo altresì che detto giudizio possa essere tratto da presunzioni ricavabili da elementi fattuali dimostrativi di una situazione economica precaria e, in particolare (come nel caso di specie), dall’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato (Sez. V, 28 novembre 1997 n. 1455/98, Firas, rv. 209799; Sez. V, 23 novembre 2006 n. 528/07, Ferrara, rv. 235695; Sez. III, 19 settembre 2008 n. 39495, Diop, rv. 241323).
Il primo orientamento, che trova una completa argomentazione nella sentenza 42324/01, si basa sulla constatazione che il sistema della conversione delineato dalla L. n. 689 del 1981 prevede l’imposizione di “prescrizioni” solo nel caso di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione o con la libertà controllata, con la conseguenza che la previsione del secondo comma dell’art. 58, comma 2 non si riferirebbe all’ipotesi di sostituzione con pena pecuniaria, con il pregnante rilievo che l’eventuale ritenuta operatività del divieto anche per la sostituzione della detenzione con il pagamento di una somma di denaro, quando il condannato fosse persona non abbiente, darebbe ingresso ad un’interpretazione in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge (art. 3 Cost.), introducendo una disparità di trattamento per ragioni di censo tra persone che si trovano in situazione analoga.
L’ordinanza di rimessione, tuttavia, non manca di sottolineare che a tale argomento potrebbe contrapporsene un altro di pari rango costituzionale, nel senso che una indiscriminata conversione, che prescindesse dalle capacità economiche del reo, comporterebbe la violazione dell’art. 27 Cost., in quanto il condannato non abbiente potrebbe sottrarsi alla pena detentiva e, in definitiva, alla pena tout court, data l’impossibilità dei ripristino puro e semplice della pena detentiva nel caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento (art. 660 cod. proc. pen. dopo la sentenza n. 212 del 2003 della Corte costituzionale) semplicemente chiedendo la conversione.
In tal modo verrebbe eluso il principio dell’emenda (art. 27 comma terzo, Cost.) e si verrebbe a configurare una disparità di trattamento a parti invertite, in favore del non abbiente.
Per altro verso, viene rilevato che la lettera della norma non opera distinzioni tra le varie ipotesi di sostituzione della pena detentiva previste dall’art. 53, sicché il termine “prescrizioni” può ricomprendere anche la puntuale ottemperanza al provvedimento di conversione, qualunque sia la sua natura.
Data la contrapposizione dei due orientamenti, l’ordinanza di rimessione reputa, quindi, opportuno demandare alle Sezioni unite l’interpretazione del dettato dal secondo comma dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
La questione controversa rimessa alla cognizione di queste Sezioni Unite, pertanto, viene posta nei seguenti termini: “Se, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, la prognosi di inadempimento delle prescrizioni, che impedisce la sostituzione, attenga anche all’obbligo di pagamento della somma di denaro determinata in sostituzione della pena detentiva, ovvero riguardi esclusivamente le prescrizioni relative alla semidetenzione e alla libertà controllata”.
Questo Collegio ritiene che la corretta soluzione del quesito debba trarre origine da una disamina del contesto complessivo della disciplina delle sanzioni sostitutive delineata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ciò posto, risulta subito evidente che il legislatore ha delineato, per quanto riguarda la regolamentazione delle sanzioni sostitutive, un doppio binario, distinguendo nettamente tra la semidetenzione e la libertà controllata, da un lato, e le pene pecuniarie sostitutive, dall’altro.
Per le prime, e soltanto per queste, – com’è del resto logico -, viene delineato un sistema di esecuzione, di modalità esecutive e di controllo sull’adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna; soltanto in relazione alle prime viene riprodotto, in taluni casi anche nella rubrica dell’articolo, il termine “prescrizioni”.
In particolare, gli artt. 62 e 63 regolano le modalità di esecuzione e l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata; l’art. 64 concerne la “modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata”; l’art. 65 detta disposizioni per la verifica periodica dell’adempimento delle prescrizioni imposte da parte degli uffici di pubblica sicurezza; l’art. 66 è dedicato all’“inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata”; così i successivi articoli dettati in tema di inosservanza e sospensione della semidetenzione e della libertà controllata.
Per l’esecuzione delle pene pecuniarie, invece, non v’è alcun cenno a prescrizioni, ma l’art. 71 si limita a richiamare il dettato dell’art. 660 cod. proc. pen.; si tratta non già di una mera dimenticanza, bensì di una precisa distinzione.
A questa conclusione si giunge attraverso tre ordini di considerazioni: 1) il valore non solo formale del dato letterale dell’art. 58 citato, che, come si è detto, rinvia a “prescrizioni” previste in concreto – attraverso una complessa ed articolata serie di norme – soltanto per le pene sostitutive più afflittive; 2) la ricostruzione della ratio legis, essendo evidente che l’adempimento di “prescrizioni” dettagliatamente indicate nei successivi articoli non può riguardare la pena sostitutiva in sé considerata, ma deve necessariamente collegarsi all’osservanza di specifici adempimenti prescrittivi, non previsti per la pena pecuniaria; 3) l’argomento sistematico, in relazione al generale orientamento del legislatore che ha inteso sempre più personalizzare le pene pecuniarie, tenendo conto delle condizioni economiche del condannato. A tal proposito viene correttamente sottolineato che il legislatore ha introdotto, proprio con la citata legge n. 689, l’art. 133 bis cod. pen., che prevede la possibilità di diminuire le pene pecuniarie, quando il giudice ritenga che la misura minima sia eccessivamente gravosa; che agli stessi principi si ispira la disposizione contenuta nell’art. 133 ter cod. pen., secondo la quale la pena pecuniaria (anche quella sostitutiva) può essere pagata in più rate mensili in relazione alle condizioni economiche del condannato.
L’interpretazione restrittiva del secondo comma dell’art. 58, in esame, come sopra delineata, oltre che ad essere supportata da un’esegesi letterale, sistematica e fondata sulla ratio legis, si dimostra essere l’unica lettura costituzionalmente orientata delle norme coinvolte.
Il diverso orientamento porterebbe, di fatto, all’affermazione che i cittadini, i quali non siano in condizioni economiche soddisfacenti, non possono ottenere il beneficio della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e creerebbe una disparità di trattamento tra cittadini che si trovino in situazioni analoghe.
Per altro si tratterebbe di precludere in assoluto ad una determinata categoria di cittadini l’applicazione di una norma favorevole, mentre la pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva, proprio attraverso l’istituto della rateizzazione può essere “personalizzata” e resa più aderente al principio di uguaglianza.
A conferma di quanto esposto, appare opportuno fare un breve cenno sull’orientamento della giurisprudenza costituzionale, che, sia pure non direttamente riferibile alla materia in esame, tuttavia si dimostra utile per una più attenta riflessione.
In buona sostanza il giudice delle leggi (sentenza n. 108/1987) ha sottolineato che una valutazione della disciplina contenuta nella legge n. 689 del 1981 porta a concludere che essa costituisce l’attuazione del bilanciamento di valori costituzionali: “il preminente rilievo che, nel bilanciamento, va assegnato al principio d’uguaglianza implica però che si adottino disposizioni che, agevolando l’adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni d’insolvibilità, circoscrivano nella massima misura possibile l’area di concreta operatività della conversione: il che si rende necessario anche al fine di pervenire ai risultati additati dall’art. 3 Cost., comma 2 il cui essenziale rilievo nella materia in questione è stato già sottolineato nella sentenza n. 131/1979”.
In quest’ultima sentenza la Corte costituzionale aveva enunciato il principio che, a giustificare la disciplina vigente della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, non vale richiamarsi alla inderogabilità delle pena, che, in quanto sanzione criminale, deve poter essere eseguita a carico di tutti i destinatari; che sotto il profilo considerato non si deve confondere il concetto di inderogabilità della pena con quello della sua materiale ineseguibilità ovvero della sua differibilità in presenza di situazioni che appaiono meritevoli di considerazione.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, deve darsi, quindi, risposta negativa alla questione posta a queste Sezioni Unite, che può cosi essere specificata: “Se, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, il secondo comma dell’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, si riferisca anche all’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria”.
Sotteso a questa soluzione, risultante dall’analisi complessiva della normativa sulle sanzioni sostitutive, è il principio di diritto, secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa in forza del comma 2 dell’articolo citato, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o con la libertà controllata), e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare.
La ratio delle pene sostitutive ha natura premiale; cerniera del sistema diventa il primo comma dell’art. 58, comma 1, poiché il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.
La valutazione discrezionale del giudice deve essere, quindi, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.
Passando all’esame specifico del ricorso, si osserva che la Corte napoletana, sul gravame dell’imputato, è pervenuta a una conclusione corretta, sia pure enunciando un principio di diritto errato, ma fornendo nel contempo validi elementi di valutazione ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
Il principio errato, in quanto in contrasto con quello ora affermato da queste Sezioni Unite, si rinviene nel dictum: “Non vanno considerate le richieste ulteriori (conversione della pena detentiva in pena pecuniaria) non essendo prevedibile, date le condizioni economiche dell’appellante ammesso al patrocinio gratuito, che onori puntualmente il pagamento della sanzione convertita”.
Dall’intero contesto motivazionale ed argomentativo svolto riguardo al trattamento sanzionatorio) e alla richiesta di conversione, nonché dalle complessive valutazioni del fatto e della personalità dell’imputato, operate dalla Corte di merito, emerge, tuttavia, che la Corte stessa ha utilizzato, contestualmente, anche criteri strettamente pertinenti al dettato dell’art. 133 cod. pen..
In particolare ha sottolineato la pregnanza del fatto, “connotato da una condotta di reato grave preordinata alla commissione di altri illeciti, in primis la truffa aggravata” e le pervicaci modalità dello stesso, che ha arrecato un’intensa “offesa al bene giuridico della pubblica fede, riguardando il documento d’identità personale”.
In buona sostanza la Corte di appello di Napoli ha ritenuto il G. non meritevole dell’applicazione del chiesto istituto premiale, non soltanto per l’affermazione (errata) della presunta insolvibilità, bensì per la sussistenza di elementi ostativi, ravvisati nella gravità della condotta di un soggetto che ha usato, preordinatamene, una falsa carta d’identità, un falso tesserino di codice fiscale (ed una falsa busta paga) per accendere un conto corrente, in forza del quale pagare una polizza assicurativa di 2.000,00 Euro, con un assegno bancario poi protestato.
La sentenza impugnata – una volta specificato e rettificato, nei sensi sopra indicati, l’errore di diritto contenuto nella motivazione – non va annullata, poiché l’errore non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, fondato su ulteriori argomentazioni prive di vizi logico-giuridici e quindi non suscettibili di critiche in sede di legittimità: il ricorso deve essere rigettato, con ogni ulteriore conseguenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 2 luglio 2010, n. 15726. In tema di responsabilità professionale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2058, primo comma, 1223 e 1225 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.c.). In particolare, ad avviso del ricorrente, i giudici di appello avrebbero omesso di considerare che il risarcimento in forma specifica, previsto dall’art. 2058 in materia di fatti illeciti, non è estensibile alla responsabilità contrattuale, della quale si discute nella presente causa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2058, secondo comma c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, ed omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Anche a voler ammettere la possibilità di estendere il risarcimento in forma specifica alla responsabilità contrattuale, doveva ritenersi l’inapplicabilità di questa modalità risarcitoria nel caso di specie, in quanto eccessivamente onerosa per il debitore, ai sensi del secondo comma dell’art. 2058 c.c.

Sul punto era stata sollevata specifica censura da parte dell’appellante A., ma i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello.

I due motivi sono privi di fondamento.

Il risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall’art. 2058 c.c., è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituendo rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario. In questo senso è la giurisprudenza più recente di questa Corte.

È principio di comune acquisizione che ogni violazione di obblighi contrattuali determina, in capo all’inadempiente, il sorgere del diritto al risarcimento del danno (artt. 1218 e 1453 c.c.), con finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato del depauperamento subito per fatto dell’inadempiente.

In passato, si era dubitato, in effetti, circa la possibilità del risarcimento in forma specifica, sulla considerazione che l’art. 2058 c.c. è collocato nel capo relativo alla responsabilità aquiliana, laddove il risarcimento del danno contrattuale sarebbe regolato dall’art. 1223 c.c..

Una più attenta considerazione ha portato a rilevare che l’art. 1223 c.c. – la cui rubrica è, significativamente, “risarcimento del danno” – individua il danno risarcibile, come “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento, nella duplice configurazione della “perdita subita” e del “mancato guadagno”, che si sogliono indicare come danno emergente e lucro cessante, ma non dispone alcunché sulle modalità del risarcimento.

Tali modalità devono quindi individuarsi altrove ed in particolare nell’art. 2058 c.c., che espressamente riconosce la facoltà di richiedere il risarcimento in forma specifica (oltre che per equivalente), limitandolo: a) alla sua possibilità, in tutto od in parte; b) alla non eccessiva onerosità per il debitore, da valutarsi dal giudice di merito. (Cass. 3 gennaio 2004 n. 6).

Più in particolare, con specifico riferimento al caso di specie, è stato riconosciuto che:

nel caso in cui il notaio rogante non adempia l’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. (Cass. 27 giugno 2006 n. 14813; Cass. 26 gennaio 2004 n. 1330).

Con accertamento di merito, non censurabile in questa sede di legittimità, perché congruamente motivato, i giudici di appello hanno ritenuto la congruità della somma posta a carico del notaio A. e della parte venditrice, in relazione all’entità del danno conseguente dalla loro condotta, ed al pericolo di evizione del bene ceduto, per il prezzo effettivo di lire 50.000.000.

Deve escludersi, pertanto, sia la omessa pronuncia che la violazione di norme di diritto oltre che la sussistenza di vizi della motivazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il risarcimento in forma specifico non fosse eccessivamente oneroso – rispetto a quello per equivalente – essendo necessario per entrambi il pagamento delle somme occorrenti per estinguere tutti i debiti garantiti e procedere alla cancellazione delle formalità.

Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno ritenuto che la piena reintegrazione della parte danneggiata potesse avvenire solo con la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, che – ove non cancellate – avrebbero esposto l’acquirente all’evizione dell’immobile acquistato.

La decisione impugnata mostra, in tal modo, di aver tenuto conto del consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale: “In tema di liquidazione del “quantum” risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa “restitutio in integrum” (per equivalente od in forma specifica, quest’ultima esperibile anche in materia contrattuale) del patrimonio leso”(Cass. 16 dicembre 1988 n. 6856).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2058, 1223, 1225, 2041, 2702, 2703 c.c. nonché degli artt. 115, 214, 215 e 216 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte nonché contraddittoria motivazione su un punto rilevato di ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Osserva il ricorrente che, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente la sua responsabilità (in qualità di notaio rogante), la stessa non potrebbe mai essere superiore all’importo di lire seimilioni, dichiarato nell’atto.

I giudici di appello, al contrario, avevano tenuto conto del prezzo risultante dal prezzo indicato nel contratto preliminare. Inoltre, i giudici di appello non avevano considerato che il pagamento di un acconto di lire 30.000.000 era avvenuto tre mesi prima della stipulazione dell’atto pubblico stipulato dal notaio.

In buona sostanza, era stato posto a carico del notaio un danno che, per la maggior parte, non costituiva conseguenza diretta ed immediata del comportamento posto in essere da quest’ultimo, ed ascrivibile esclusivamente a fatto e colpa della stessa acquirente.

In tal modo, aveva trovato accoglimento una domanda che non era di risarcimento del danno, ma di arricchimento senza causa, in violazione dei principi stabiliti dall’art. 2041 c.c. e dei principi generali di diritto in materia.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1225 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

La Corte territoriale, dopo aver dato atto che il prezzo, indicato nel contratto di compravendita, era di appena seimilioni di lire, aveva fondato la propria decisione sulla considerazione che il prezzo effettivo sarebbe stato ben superiore e pari a lire cinquantamilioni.

I giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il notaio A. non era a conoscenza di tale circostanza. In mancanza di prova della esistenza di dolo in capo all’attuale ricorrente, il danno prevedibile non avrebbe potuto che essere quello corrispondente al prezzo dichiarato al momento della stipula dell’atto pubblico.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2858 e 2890 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Le disposizioni di legge richiamate fanno espresso riferimento al prezzo indicato nell’atto definitivo e non quello risultante dal contratto preliminare.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Nella sentenza impugnata non vi era alcuna valutazione in ordine alla oggettiva difficoltà di compiere gli accertamenti dalla attrice ritenuti necessari, ai fini dello svolgimento dell’incarico conferito al notaio A..

Il disservizio della Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo ed il notevole arretrato nella registrazione delle iscrizioni ipotecarie (otto mesi con oltre 40.000 formalità non inserite) erano stati ampiamente ammessi dal Ministero delle Finanze.

I giudici di appello non avevano considerato che le due iscrizioni ipotecarie non rilevate in occasione della stipula dell’atto erano, rispettivamente, di appena 49 e 34 giorni anteriori e che l’atto, stipulato in data 24 maggio 1990, era stato trascritto il giorno 30 maggio 1990 (ancorché nel mezzo vi fossero il sabato e la domenica).

Con il settimo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2058 primo e secondo comma, 1223, 1225, 1227 e 2041 c.c., nonché contraddittoria ed illogica motivazione circa un punta decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile di ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Nel condannare il notaio A. a cancellare le due ipoteche, il cui ammontare complessivo risaliva a lire 56.126.931, la Corte territoriale aveva di fatto determinato i danni liquidati in un importo superiore a quello che la stessa L.G. assumeva essere stato il prezzo vero da questa ultima corrisposta alla parte venditrice (superiore, quindi, ai danni che la acquirente riferiva di avere subito).

I cinque motivi di ricorso, dal terzo al settimo, da esaminare congiuntamente, sono privi di fondamento.

La Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di condannare il notaio A., in solido con la venditrice, a provvedere a sue spese alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull’immobile compravenduto.

Dopo aver escluso la eccessiva onerosità del relativo incombente, i giudici di appello hanno ritenuto del tutto irrilevante la indicazione di prezzo riportato nell’atto pubblico, tenuto conto che la azione risarcitoria proposta dalla L.G. era finalizzata – non già al recupero del prezzo corrisposto – ma alla conservazione del bene acquistato, destinato all’evizione in ipotesi di mancata cancellazione.

In tale situazione, ha concluso la Corte di merito, il danno non poteva che essere commisurato al valore dell’immobile, acquistato dalla L.G..

Quanto alla difficoltà di compiere tutte le visure, in concreto omesse dall’A., in una situazione di grave disorganizzazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, i giudici di appello hanno spiegato che – anche in difetto di uno specifico incarico da parte dell’acquirente – sul notaio rogante incombeva lo specifico obbligo di provvedere ad effettuare tutte le visure catastali ed ipotecarie di sua iniziativa.

Nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata espressa richiesta di effettuare le consultazioni del Registro generale d’ordine, essendo evidente l’affidamento della parte sulla diligenza del notaio, sullo scrupoloso adempimento di tutte le incombenze necessarie ad assicurare il conseguimento della proprietà del bene libero da pesi e trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, che il notaio è tenuto a curare qualunque sia il valore del cespite e, dunque, la entità dell’onorario a lui spettante, non potendosi esigere, al contrario, che la parte conosca e suggerisca al professionista le attività da compiere, che costituiscono l’oggetto della obbligazione richiesta al professionista.

Non può – hanno aggiunto coerentemente i giudici di appello – escludersi una responsabilità del notaio in conseguenza dei costi che potrebbe comportare la consultazione manuale del Registro Generale sopra richiamato, da parte di un esperto visurista, esborso che semmai il professionista avrebbe potuto ripetere dal cliente.

Né poteva invocarsi – ha concluso la Corte territoriale – la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c., concernente il caso di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto il mancato espletamento di una attività preparatoria importante, quale la visura dei registri immobiliari, non è tale da integrare una ipotesi di imperizia (la sola cui si riferisce la previsione di legge richiamata) ma di negligenza ed imprudenza, cioè della violazione del dovere di normale diligenza professionale media, esigibile ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (in questo senso, cfr. Cass. 2 marzo 2005 n. 4427).

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello sono in tutto conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

“L’opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. e della buona fede” (Cass. 6 aprile 2001 n. 5158).

“Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare, forma di responsabilità”. (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1228).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita (come da dispositivo).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.800,00 di cui Euro 2.600,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – 1 luglio 2010, n. 24734. In materia di maltrattamenti di animali.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 8.3.2007, il Tribunale di Rossano, in composizione monocratica, dichiarò Z. Silvio responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 1, 638 c.p. e – concesse le attenuanti generiche equivalenti – lo condannò alla pena di euro 200 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato e la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 1.2.2008, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo 1) la violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in quanto erroneamente è stato applicato l’art. 638 c.p. e non l’art. 544 ter c.p.; 2) la violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., essendo la motivazione del tutto insufficiente circa la riferibilità della condotta al Z..
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, lamenta il ricorrente l’errata qualificazione giuridica del reato commesso in Corigliano Calabro il 29.9.2004, argomentando che il fatto come contestato rientra nella previsione dell’art. 544 ter c.p. e non in quella dell’art. 638 c.p.
La L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, ha introdotto, dal 1 agosto 2004, nel libro secondo del codice penale, (dei delitti in particolare) al capo 3, il titolo IX bis, avente ad oggetto “i delitti contro il sentimento per gli animali”, l’art. 544 bis c.p., “Uccisioni di animali” che sanziona con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale” e l’art. 544 ter c.p., “maltrattamento di animali” che, al comma 1, sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da euro 3.000,00, a 15.000,00, “chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.
Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è quindi divenuto delitto ai sensi dell’art. 544 bis e segg. c.p. mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p., introdotta sempre della L. 1 agosto 2004, n. 189, art. 1, comma 3, contempla esclusivamente l’abbandono di animali.
Il nuovo delitto, che si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità, si differenzia dall’art. 638 c.p. così come modificato dalla L. 20 luglio 2004, art. 1, comma 2, che ha introdotto l’inciso “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e che stabilisce che “chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila”. Detta disposizione è contenuta nel titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell’animale, sicché, pur potendo coincidere l’elemento oggettivo con quello descritto nell’art. 727 “ante novellam” e nell’attuale 544 ter c.p. (qualora – come nel caso di specie – si sia in presenza di animali domestici), muta l’elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all’art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l’uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dalla contravvenzione di cui all’art. 727 “ante novellam” e dal delitto di cui all’art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali, è tutelato l’animale come un bene patrimoniale e, pertanto, la consapevolezza dell’appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato (v. Sez. III, sent. n. 44822/2007 Rv. 238457). Considerato poi che il concetto di deterioramento di cui all’art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile, mentre per le lesioni all’integrità fisica di cui all’art. 544 ter c.p. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare una alterazione anatomica o funzionale dell’organismo anche non definitiva, ritiene il Collegio che, avendo riportato il cane evidenti ferite da taglio atte a determinare comunque un’alterazione anatomica significativa, la fattispecie rientri nella previsione di cui all’art. 544 ter c.p.
Rileva comunque il Collegio che il ricorrente non ha interesse a che gli venga contestato il delitto di cui all’art. 544 ter c.p., che – in quanto punito con la pena da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro – è più grave del delitto ritenuto in sentenza (punito a querela della persona offesa con la pena con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 300 euro); pertanto, qualificato il fatto come reato ex art. 544 ter c.p., va respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, attesa la illogicità delle argomentazioni sviluppate in ordine all’identificazione dello Z. vengono mosse non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici, ha ritenuto la responsabilità sulla base delle dichiarazioni di S. Francesco e del figlio S. Marco, “all’epoca sedicenne, della cui genuinità non appare potersi dubitare, atteso il carattere estremamente circostanziato delle deposizioni rese, e la presenza di riscontro nelle fotografie che ritraggono il cane, con un’evidente ferita sul muso”. E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate doglianze prive di consistenza e in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come reato ex art. 544 ter c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – 13 luglio 2010, n. 16349. Sulla natura dei Consigli nazionali forensi.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1 – Il primo motivo denuncia violazione degli arti. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni; illegittima riapertura del procedimento disciplinare: violazione dell’art. 50 RD 1578/33; violazione dell’art. 328 c.p.c.; prescrizione e decadenza degli addebiti; incompetenza; eccesso di potere; omessa motivazione.
La pluralità delle censure, ontologicamente e strutturalmente diverse, incide negativamente sul necessario carattere di specificità che ciascun motivo del ricorso per cassazione deve presentare.
Inoltre non è stato rispettato il principio, secondo cui il ricorso per cassazione richiede, per ogni motivo di ricorso, oltre alla rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – anche l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.
Invece il motivo in esame si sostanzia in una serie di affermazioni apodittiche che trattano i molteplici argomenti enunciati senza addurre argomentazioni dimostrative e senza contrastare la motivazione della decisione impugnata. Tuttavia, per ragioni di completezza, si osserva che (vedi Cass. S.U. n. 9097 del 2005) i Consigli territoriali sono organi associativi che, anche quando operano in materia disciplinare, esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello; ne consegue che la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta e immediata protezione di tali fini e soltanto di essi.
Il Consiglio Nazionale Forense, allorché pronunzia in materia disciplinare, ha natura giurisdizionale, in quanto giudice speciale istituito con l’art. 21 del D.L.L. 23.11.44 n. 382 e tuttora legittimamente operante, giusta la previsione della 6ª disposizione transitoria della Costituzione, nonostante non si sia provveduto alla revisione legislativa dell’istituto prevista dalla stessa norma transitoria, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi.
La sua indipendenza non può essere posta in discussione, in quanto l’indipendenza del giudice consiste nell’autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza; sul requisito in esame non può influire la circostanza che i componenti del Consiglio Nazionale Forense appartengano all’ordine di professionisti nei confronti dei quali il detto organo deve esercitare le sue funzioni, poiché il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale è dato proprio dalla vasta partecipazione – anche indiretta tramite il sistema elettivo, garanzia di per se stesso della democraticità del sistema e costituzionalmente legittimo (cfr. art. 106, sec. co., Cost.) – dei medesimi soggetti appartenenti alla categoria interessata, partecipazione che è giustificata dalla specifica idoneità dei singoli componenti il Collegio a pronunziarsi nella materia disciplinare, attinente, in sostanza, alle regole di deontologia professionale che l’Ordine ha ritenuto di dare a se stesso ed ai propri appartenenti riconoscendone la validità e la conformità alla communis opinio in un determinato momento storico ed in un determinato contesto sociale. Le medesime considerazioni valgono a dimostrarne il carattere di terzietà (al riguardo appare consentito il paragone con l’istituto intrinsecamente affine del procedimento disciplinare nei confronti dei Magistrati).
Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
2 – Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione; violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione degli artt. 38 e 39 R.D. 1578/33; violazione del Codice deontologico forense; violazione della decisione del C.N.F. 24.11.2005 n. 132; violazione dell’art. 112 c.p.c. o comunque del principio del chiesto e pronunciato; incompetenza; eccesso di potere; omessa motivazione.
Questa censura presenta le medesime caratteristiche negative della precedente. Generica e aspecifica, la doglianza non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e ripropone tesi non collegate alla motivazione della decisione.
D’altra parte è agevole rilevare: a) le espressioni “arrecare nocumento al prestigio della classe forense” e avere commesso “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale” rappresentano modalità diverse di esprimere il medesimo concetto; b) il comportamento sanzionato non è riferibile ad un privato cittadino, ma è stato tenuto nella qualità di avvocato; c) il CNF ha congruamente motivato le ragioni della decisione.
3 – Pertanto il ricorso risulta manifestamente infondato. Non luogo a provvedere in ordine alle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.