ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3883).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 152 del 2-7-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio
2010 e n. 3881 dell’11 giugno 2010;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase
post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile;
Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del 21 aprile e
del 4 maggio 2010;
Vista la nota del sindaco dell’Aquila del 9 giugno 2010;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. All’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Per l’accesso al contributo di cui all’art. 1, comma 4
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del
6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attivita’ e’ presentata
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010».

Art. 2 1. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010». 2. All’art. 2, comma 1, primo periodo, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».

Art. 3 1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle attivita’ di competenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Soggetto attuatore ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 35 del 2001 ed all’art. 11 del C.C.N.L. del comparto Ministero 2006-2009, a stipulare contratti di diritto privato di durata limitata allo stato d’emergenza, nel limite di cinque unita’ di personale (di cui tre unita’ di personale tecnico specializzato appartenente all’area C – area terza ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006/2009 – e due unita’ di personale tecnico specializzato appartenente all’area B – area seconda ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006-2009), individuate attraverso selezione pubblica. 2. Tale contingente di personale puo’ essere integrato, ove ritenuto necessario dal Soggetto attuatore e d’intesa con gli enti o le amministrazioni pubbliche interessate, da altre cinque unita’ di personale posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alle norme in materia di mobilita’. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 229.890,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010 Conferma dell’Ispettrice del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 152 del 2-7-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, recante il
regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce
Rossa Italiana, e in particolare l’art. 8;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, recante
disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la
funzionalita’ della Croce Rossa Italiana, e in particolare l’art. 2,
commi 1 e 1-bis, e l’art. 6, comma 2;
Visto il proprio decreto 6 maggio 2005, n. 97, concernente
l’approvazione del nuovo statuto dell’Associazione italiana della
Croce Rossa, e in particolare l’art. 14;
Visto il proprio decreto 12 maggio 2006, con il quale la sorella
Mila Brachetti Peretti e’ stata nominata ispettrice nazionale del
Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
Viste le indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della
segretaria generale dell’ispettorato, di cui all’art. 14, comma 5,
del citato decreto n. 97 del 2005;
Vista la terna di candidate indicata dal Commissario straordinario
della Croce Rossa Italiana, di cui alla stessa disposizione dell’art.
14, comma 5, e i rispettivi stati di servizio;
Visti i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudinale
al comando dimostrati dalla sorella Mila Brachetti Peretti;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro della
salute;

Decreta:

La sorella Mila Brachetti Peretti e’ confermata ispettrice
nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa
Italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro della salute
Fazio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 21 aprile 2010, n. 101 Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 154 del 5-7-2010

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove e’ previsto che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita’ alla normativa comunitaria; Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 194 del 18 agosto 2006; Ritenuto necessario istituire uno specifico regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese attraverso l’organizzazione di un sistema aperto destinato ad incoraggiare gli investitori a fornire capitale di rischio; Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 1° luglio 2008, Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale e’ stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la promozione degli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 dicembre 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3408 del 10 febbraio 2010; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) PMI: le imprese come definite dalla Commissione europea con raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministero delle attivita’ produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della stessa; b) capitale di rischio: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed espansione (fasi seed, start-up e di espansione); c) equity (capitale proprio): quota di partecipazione in un’impresa, rappresentata da azioni o quote emesse per gli investitori; d) quasi-equity: strumenti il cui rendimento, per chi li detiene (chi effettua l’investimento/concede il prestito), si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria, e non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; e) seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo di un’idea imprenditoriale che precedono la fase di start-up; f) start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; g) capitale di espansione: finanziamento concesso per la crescita e l’espansione di una societa’ che puo’ andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacita’ produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo; h) venture capital: l’investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende l’early-stage capital e il capitale di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out; i) fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso: indica il fondo comune di investimento in cui l’ammontare del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento dell’istituzione del fondo stesso ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate; l) early-stage capital: capitale per le fasi iniziali di un’impresa e comprende il seed capital e lo start-up capital; m) capitale di sostituzione: acquisto di azioni o quote esistenti di una societa’ da parte di un altro organismo di investimento in private equity o da parte di uno o piu’ altri azionisti; n) private equity: investimento nel capitale proprio di societa’ non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out; o) buy-out ovvero acquisizione con indebitamento: acquisizione, attraverso una trattativa o un’offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un’impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni; p) strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento; comprende la vendita commerciale, la liquidazione, il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un’istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica; q) zone assistite: le aree del territorio nazionale che rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) o 87.3.c) del trattato CE; r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; s) soggetti intermediari: banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, nonche’, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 845, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita’
alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce
annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per
l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato
degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento
degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese
sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei
singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di
ciascuno stanziamento.».
– La decisione della Commissione europea C (2008) 3361
del 1° luglio 2008, aiuto di Stato n. 304/2007, e’
pubblicata sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
Internet http://ec.europa.eu/
community_law/state_aids/comp-2007/n304-07.pdf
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
– Si riporta il testo dell’art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all’art. 1:
– La Raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 della
Commissione europea e’ pubblicata nella GUCE del 20 maggio
2003.
– Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive
del 18 aprile 2005 di recepimento della succitata
raccomandazione e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
238 del 12 ottobre 2005.
– Si riporta il testo dell’art. 87.3a) e 87.3c) del
Trattato CE:
«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
normalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita’ o di talune regioni economiche, sempreche’
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;».

Art. 2 Finalita’ del regolamento 1. Il presente decreto individua modalita’ d’intervento pubblico a sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle PMI nelle fasi iniziali della loro crescita e nella fase di espansione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di intermediazione finanziaria e di aiuti di Stato, anche con riferimento ai divieti e limitazioni previsti dalla vigente normativa comunitaria per taluni settori di attivita’. Le PMI beneficiarie non devono essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori. 2. Dall’ambito di applicazione dell’intervento di cui al presente decreto sono esclusi gli investimenti diretti nel capitale delle PMI da parte del Ministero, ovvero delle altre amministrazioni di cui all’articolo 12 del presente decreto.

Art. 3 Forme dell’intervento 1. L’intervento di cui al presente decreto si attua attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie, proposte e gestite dai soggetti intermediari e selezionate sulla base della procedura di cui all’articolo 6, che prevedono l’utilizzo delle seguenti forme tecniche: a) sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso; b) coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equity e quasi-equity, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio; c) strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati alla acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI. Il rendimento di tali strumenti finanziari deve essere correlato all’andamento del valore economico corrente delle partecipazioni. 2. Il bando o avviso pubblico di cui all’articolo 6, comma 1, indica la forma tecnica da utilizzare nell’ambito di quelle previste al comma 1, ovvero invita i soggetti intermediari a proporre forme tecniche, anche diverse da quelle indicate al comma 1, dai medesimi ritenute piu’ idonee ed efficaci in relazione al perseguimento delle finalita’ pubbliche indicate. 3. Nel caso in cui, a seguito della procedura competitiva stabilita all’articolo 6, venga selezionata una operazione finanziaria in cui sia previsto l’utilizzo di una forma tecnica non compresa tra quelle di cui al comma 1, si avvia la procedura di verifica di compatibilita’ con il trattato CE prevista dall’articolo 7.

Art. 4 Condizioni e misura dell’intervento 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, le operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, ai fini dell’ammissibilita’ all’intervento di cui al presente decreto, devono rispettare le seguenti condizioni: a) nel caso in cui l’intervento sia attuato attraverso l’impiego della forma tecnica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non puo’ superare il 50% dell’ammontare complessivo del fondo di investimento, ovvero il 70% nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in PMI situate in zone assistite; b) nel caso in cui l’intervento sia attuato attraverso l’impiego delle forme tecniche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), la quota di partecipazione pubblica non deve superare il 50% dell’importo complessivamente investito; nel caso di fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni in capitale di rischio nelle PMI, la copertura pubblica di perdite sottostanti e’ limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali; c) le scelte di investimento dei fondi nelle PMI devono essere basate su criteri commerciali, ossia orientate solo a fini di profitto; d) la tranche di investimento in capitale di rischio finanziata attraverso l’intervento di cui al presente decreto non deve essere superiore, per ciascuna PMI destinataria, a 1,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi; la tranche comprende sia gli investimenti effettuati dai fondi pubblici che i coinvestimenti privati; e) gli investimenti nel capitale di rischio devono essere limitati fino alla fase di espansione per le piccole imprese di tutto il territorio nazionale e per le medie imprese situate in zone assistite, nonche’ fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite; f) devono essere escluse le operazioni che prevedono la partecipazione al capitale di imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio, nonche’ di imprese in difficolta’, cosi’ come definite dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta’»; g) devono essere esclusi gli aiuti in favore di attivita’ connesse alle esportazioni, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attivita’ di esportazione, e gli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; h) le decisioni di investimento devono essere assunte a fronte di programmi proposti da PMI economicamente redditizie, sulla base di business plan dettagliati, che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, sull’andamento delle vendite e dei profitti, e che consentono di stimare preventivamente la redditivita’ degli investimenti; i) gli investitori privati devono essere adeguatamente rappresentati nel processo decisionale relativo agli investimenti; l) per ogni investimento in capitale di rischio deve essere prevista una strategia di uscita chiara e realistica, secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento. 2. I soggetti intermediari possono presentare, fornendo dettagliata motivazione in relazione alla esistenza di specifici casi di fallimento del mercato, proposte di operazioni finanziarie in deroga ad una o piu’ delle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui, a seguito della procedura competitiva di cui all’articolo 6, tali proposte vengano selezionate, si avvia la procedura di verifica di compatibilita’ con il trattato CE prevista dall’articolo 7.

Art. 5 Effetto di incentivazione 1. Le operazioni finanziarie proposte sono volte alla realizzazione di misure che incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle PMI, anche attraverso una remunerazione dei capitali pubblici a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori. La quantificazione di tali misure di incentivazione, al fine di garantire che l’aiuto derivante dall’intervento di cui al presente decreto sia limitato al minimo indispensabile, e’ utilizzata quale criterio di selezione nell’ambito dei principi stabiliti all’articolo 6, in particolare al comma 3, lettera h).

Art. 6 Procedura competitiva 1. Il Ministero, ovvero le altre amministrazioni di cui all’articolo 12, provvedono alla pubblicazione di bandi o avvisi per la presentazione da parte dei soggetti intermediari di proposte di operazioni finanziarie con cui effettuare l’intervento. 2. Attraverso i bandi o avvisi pubblici di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare: a) gli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire; b) l’ammontare di risorse disponibili; c) eventuali ulteriori requisiti dei soggetti intermediari che possono presentare domanda di partecipazione; d) indicazioni sulle forme tecniche dell’intervento di cui all’articolo 3; e) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati; f) i criteri di selezione delle domande, nel rispetto di quanto previsto al comma 3; g) le modalita’ con le quali verra’ svolta l’attivita’ di controllo e monitoraggio di cui all’articolo 9; h) i dati, le informazioni e le relative modalita’ di trasmissione, che i soggetti intermediari dovranno fornire per il controllo, il monitoraggio e la valutazione delle operazioni finanziarie ammesse all’intervento di cui all’articolo 9; i) le cause specifiche di revoca degli interventi, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento delle proposte. 3. Le operazioni finanziarie proposte sono valutate sulla base dei criteri indicati nei bandi o avvisi di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti principi cui e’ improntata la selezione: a) equilibrata ripartizione del rischio tra tutti i soggetti che partecipano all’operazione finanziaria proposta; b) impegno di risorse pubbliche richieste, in termini sia assoluti che rispetto alle risorse finanziarie private impiegate nell’operazione proposta; c) adeguatezza della struttura dei soggetti richiedenti per l’attivita’ di valutazione e investimento nel capitale di rischio di PMI, anche in termini di esperienza e professionalita’; d) numero, tipologia, ammontare e area geografica dei previsti investimenti; e) ambiti di attivita’ nei quali si propone di effettuare gli investimenti; f) procedure proposte dai soggetti intermediari per la gestione delle operazioni finanziarie e per la selezione degli investimenti; g) trasparenza delle informazioni sull’attuazione delle operazioni proposte e sulle PMI finanziate; h) combinazione rischio/rendimento dell’operazione finanziaria proposta e misura delle condizioni preferenziali previste in favore degli investitori privati; i) garanzia di accesso all’operazione per gli investitori privati; l) misura delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario proponente e prevalenza della componente variabile, direttamente correlata al risultato degli investimenti, rispetto alla eventuale componente fissa delle medesime commissioni di gestione; m) adeguatezza del sistema dei controlli proposto dal soggetto intermediario per la corretta gestione dell’operazione finanziaria. 4. Tra i principi selettivi stabiliti al comma 3 e’ riconosciuta priorita’ alla misura delle condizioni preferenziali previste in favore degli intermediari, di cui alla lettera h), e alla misura delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario proponente, di cui alla lettera l). La misura delle predette condizioni preferenziali e delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario deve essere limitata al minimo indispensabile e deve essere valutata in rapporto ai livelli generalmente riconosciuti dal mercato. 5. Sulla base degli esiti dell’attivita’ istruttoria e di valutazione viene adottato il decreto di assegnazione delle risorse.

Art. 7

Compatibilita’ delle operazioni finanziarie
con il trattato CE

1. Per le operazioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 3 e
all’articolo 4, comma 2, l’ammissione all’intervento di cui al
presente decreto e’ subordinata all’esito positivo della procedura di
verifica, prevista dalle vigenti disposizioni comunitarie, di
compatibilita’ con il trattato CE.

Art. 8 Revoche 1. Al verificarsi dei casi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera i), si dispone la revoca, totale o parziale, degli interventi, sono interrotti i versamenti ai soggetti intermediari interessati e si procede al recupero delle somme dagli stessi dovute.

Art. 9

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero, ovvero le altre amministrazioni di cui
all’articolo 12, provvedono al controllo e al monitoraggio
finanziario e procedurale degli interventi realizzati ai sensi del
presente decreto al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari
selezionati. Il controllo e’ relativo alla verifica, formale e
sostanziale, delle operazioni realizzate in termini di conformita’
degli investimenti e dei soggetti finanziati rispetto agli obiettivi
ed agli impegni assunti dai soggetti intermediari. Il monitoraggio e’
rivolto alla valutazione della gestione finanziaria degli interventi
e dell’impatto degli stessi.

Art. 10 Cumulo 1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi del presente decreto siano cumulati con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o da enti e istituzioni pubbliche, i relativi importi massimi sono ridotti del 50%, ovvero del 20% per le PMI destinatarie situate in zone assistite.

Art. 11 Divieti 1. Gli aiuti previsti dal presente decreto non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Art. 12 Attuazione da parte di altre amministrazioni 1. Le amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione degli aiuti previsti dal presente decreto, ne danno preventiva comunicazione agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonche’ l’omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale di quanto previsto dal presente decreto. I criteri e le modalita’ per la trasmissione delle predette comunicazioni e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero.

Art. 13 Relazioni annuali 1. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alla attuazione del presente regime di aiuto comprendenti, in particolare, una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati, un elenco di tutte le imprese beneficiarie degli interventi, una breve descrizione dell’attivita’ dei fondi di investimento con dettagli sulle operazioni potenziali verificate e delle operazioni effettivamente compiute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 21 aprile 2010 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 3, foglio n. 127

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2010 Contributo per le spese di funzionamento spettante a DigitPA, a norma dell’art. 18, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156 del 7-7-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, recante
riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69, ed in particolare l’art. 18, che disciplina le entrate
di DigitPA e dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, si provveda a stabilire l’entita’ del contributo
forfetario per spese di funzionamento spettante all’ente nell’ambito
di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri
soggetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale il prof. on. Renato Brunetta e’ stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’
stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al
Ministro senza portafoglio prof. on. Renato Brunetta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;

Decreta:

Art. 1

Contributo nell’ambito di gare

Il contributo per spese di funzionamento, spettante a DigitPA a
norma dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 177, nell’ambito di gare e posto a carico delle
amministrazioni contraenti, e’ determinato nella misura seguente:
a) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta
di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruita’
tecnico-economica ai sensi dell’art. 3, commi 2, lettera c) e 3 del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore
del contratto sottoscritto;
b) per i contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere
sulla congruita’ tecnico-economica di cui all’art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per
oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi tra loro
identici o equiparabili in alternativa e se la procedura e’ gestita
da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o
convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.
Il contributo di cui al presente articolo e’ versato entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 2 Contributo nell’ambito di accordi o di contratti quadro Il contributo per spese di funzionamento spettante a DigitPA a norma dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, nell’ambito di accordi o di contratti quadro predisposti direttamente da DigitPA o con altri soggetti e posto a carico delle amministrazioni contraenti e’ determinato nella misura seguente: a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore a euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore a euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto; c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull’incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell’atto aggiuntivo. Il contributo di cui alle lettere a) e b) e’ dovuto anche nel caso di stipula di un contratto esecutivo di accordi o contratti quadro gia’ sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto. Il contributo di cui alla lettera c) e’ dovuto anche nel caso di stipula di un atto aggiuntivo a contratti esecutivi gia’ sottoscritti alla data di pubblicazione del presente decreto. Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) e’ versato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, rispettivamente, del contratto esecutivo o dell’atto aggiuntivo. Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/