DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2010 Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia»; Visto l’art. 29 della citata legge n. 99 del 2009, che istituisce l’Agenzia per la sicurezza nucleare, ed in particolare il comma 15 concernente le disposizioni per l’approvazione dello statuto dell’agenzia medesima; Viste le note n. ACG/43/SVIL/5465 in data 14 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, e n. 626/GAB-U in data 16 aprile 2010 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con le quali le medesime amministrazioni esprimono il formale concerto sullo schema dello statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare; Vista la nota in data 21 aprile 2010 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale si trasmette, ai sensi dell’art. 29 della predetta legge n. 99 del 2009, lo statuto dell’agenzia in parola; Considerato che occorre procedere all’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare; Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, allegato al presente decreto del quale e’ parte integrante, e’ approvato ai sensi dell’art. 29, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Roma, 27 aprile 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 273

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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 103 Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita’ del servizio pubblico di trasporto marittimo.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la necessita’ di completare la procedura di dismissione dell’intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la regolarita’ del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita’ territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell’intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio pubblico di cabotaggio marittimo: a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonche’ dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla nomina di un amministratore unico delle suddette societa’, al quale sono conferiti i piu’ ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Detti amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell’intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. I consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono con effetto dalla data di adozione del decreto del citato Ministro dell’economia e delle finanze; b) la responsabilita’ civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e’ posta a carico esclusivamente delle societa’ interessate. Negli stessi limiti e’ esclusa la responsabilita’ amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonche’ di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa’ in questione non puo’ costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalita’ richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre societa’; c) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell’intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A., e’ consentita l’erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti gia’ concessi in virtu’ di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali e dal computo delle maggioranze previste per l’approvazione del concordato preventivo ai sensi dell’articolo 177 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonche’ dalla percentuale dei crediti prevista per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all’azione revocatoria. Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidita’ derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalita’; d) i crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui alla lettera c) sono garantiti da Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.,alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni.

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 6 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto,il Guardasigilli: Alfano

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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 102 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell’Afghanistan 1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell’Afghanistan e’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’esercito nazionale afgano. 2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell’ambito delle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan, e’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l’implementazione e l’ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International. 3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita’ prioritarie nell’ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione. Per l’organizzazione della missione si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 4. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalita’ individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area, le attivita’ operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l’altro: a) al sostegno al settore sanitario; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all’area di frontiera tra il Pakistan e l’Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 5. Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all’organizzazione di una conferenza regionale della societa’ civile per l’Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana». 6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

Art. 2 Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell’Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche’ il sostegno alla ricostruzione civile, e’ autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 ( legge finanziaria 2010), nonche’ la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.Nell’ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo’ destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita’ di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto. 2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondi fiduciario della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale. 3 . E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano 4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche’ ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita’ di cui al presente comma, e’ corrisposta l’indennita’ di missionedi cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti gia’ assegnati per l’anno 2010 per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD). 8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l’invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d’Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari e’ corrisposta un’indennita’, senza assegno di rappresentanza, pari all’80 per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all’articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e’ acquisito dopo quattro mesi, ancorche’ i viaggi siano stati effettuati precedentemente. 9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell’Unione europea. Ai predetti funzionari e’ corrisposta un’indennita’, detratta quella eventualmente concessa dall’Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’80 per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l’indennita’ non puo’ comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del predetto contingente. E’ altresi’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell’articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan , Iraq e Pakistan. 10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all’Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell’area, e’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l’istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attivita’ del Segretariato Permanente dell’Iniziativa con sede in Ancona.

Art. 3 Regime degli interventi 1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita’ e l’organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell’ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo. 2. Per le finalita’ e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri e’ autorizzato, nei casi di necessita’ e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita’ generale dello Stato. 3. Al personale di cui all’articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attivita’ e le iniziative di cui all’articolo 1 e 2, e’ corrisposta l’indennita’ di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli Affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita’ tecniche di cui all’articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,e’ autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell’Amministrazione. 4.Per quanto non diversamente previsto, alle attivita’ e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l’articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche’ l’articolo 3, commi 1 e 5, e l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 5. Per le finalita’, nei limiti temporali e nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, il Ministero degli affari esteri puo’ conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche’ a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita’ e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita’ tra uomo e donna, a persone di nazionalita’ locale, ovvero di nazionalita’ italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita’ richieste. 6. Nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, all’articolo 2, comma 1, nonche’ dei residui degli stanziamenti di cui all’articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 ed all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ed agli articoli 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati, le attivita’ svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo . 7. L’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell’intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. 8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo. 9. Le somme di cui all’articolo 1 e all’articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell’intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell’esercizio di competenza, in quello successivo. 10. Alle spese previste all’articolo 1 e all’articolo 2 non si applica l’articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 11. L’organizzazione delle attivita’ di coordinamento degli interventi di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e’ definita con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite: a) le modalita’ di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita’ e le strutture amministrative locali e di Governo; b) l’istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi; c) l’istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 12. I contratti degli esperti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di eta’. 13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell’articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 4 Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia 1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unita’ navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell’Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). 9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 10.E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attivita’ di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 13. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 14. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita’ di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 15. E’ autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all’articolo 5, comma 15, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 16. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all’articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 17. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell’Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 15 febbraio 2010. 18. E’ autorizzata, per l’anno 2010, l’ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto. 19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita’ della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e’ autorizzata, per l’anno 2010, l’ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita’ generale dello Stato, disposti nei casi di necessita’ e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan. 20. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 5, comma 18, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 21. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 5, comma 19, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 22. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 5, comma 20, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 23. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo 5, comma 21, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 24. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all’articolo 5, comma 22, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione ordinaria e l’efficienza delle unita’ navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 25. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all’articolo 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 26. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 27. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 5, comma 25, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 28. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita’ di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all’articolo 5, comma 26, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 29. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all’articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 30. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui di cui all’articolo 5, comma 28, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 31. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui di cui all’articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 32. E’ autorizzata, per l’anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5 Disposizioni in materia di personale 1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. L’indennita’ di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, e’ corrisposta: a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unita’ di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all’articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28; b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia,di cui all’articolo 4, comma 17; c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all’articolo 4, commi 3, 13 e 17. 3. All’articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: «volontari in ferma breve trattenuti in servizio» sono inserite le seguenti: «o in rafferma biennale». 4. All’articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;», «1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;», «1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;», «1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.»; b) il numero 795) e’ soppresso. 5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attivita’ di concorso in circostanze di pubblica calamita’, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell’anno 2010 all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. L’articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualita’ di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale». 7. All’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.». 8. All’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono inserite le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita’, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283». 9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell’ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell’articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo’ avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali. 10. L’incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e’ prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Art. 6

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
2. All’articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti
dai seguenti: «1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge
di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l’articolo 9;»,
«1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione
24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2 ;
5;».

Art. 7 Disposizioni in materia contabile 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Il Ministero della difesa e’ autorizzato, nell’anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d’armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita’, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 8. 4. Le somme iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011.

Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. L’ultimo periodo del comma 4-octies dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e’ sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l’anno 2010, pari a 357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all’ articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 706.845.998 per l’anno 2010, si provvede: a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9 Clausola di corrispondenza 1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 6 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell’interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalita’ di applicazione della comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 8-7-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale
vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un
periodo di tempo limitato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficolta’
provocate all’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, del 31 ottobre 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 15 dicembre 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999 recante modalita’ di applicazione dell’articolo 93 del trattato
CE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009;
Considerata la necessita’ di porre rimedio alla situazione di grave
turbamento dell’economia nazionale generata dalle difficolta’
economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine
si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato
proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di
riferimento temporaneo comunitario;
Vista la necessita’ di impartire direttive alle pubbliche
amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il
sostegno degli investimenti, della crescita e dell’occupazione,
adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato
in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni
del mercato interno;
Ritenuta la necessita’ che i diversi interventi di aiuto siano
riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da
notificare alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del TFUE;
Vista la decisione n. C(2010) 715, del 1° febbraio 2010, con la
quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, le misure di cui al presente
decreto (aiuto N 706/2009);
Acquisita l’intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 aprile
2010, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e’ sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva e’ rivolta alle amministrazioni che
intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della
Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla
Comunicazione del 25 febbraio 2009, dalla Comunicazione del 31
ottobre 2009 e dalla Comunicazione del 15 dicembre 2009.".

Art. 2 Aiuti di importo limitato 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all’articolo 1, le amministrazioni assicurano che: a) gli aiuti siano in forma di regime; b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007; c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall’impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche’ su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l’importo, calcolato secondo le modalita’ del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; d) l’importo dell’aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute; e) l’aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non e’ fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; f) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono destinati all’intero settore e non sono limitati a sottocategorie del medesimo settore; e, g) l’aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non e’ fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. 2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori: a) pesca; b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti di importo limitato e compatibile fino a 500.000,00 euro, qualora l’aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.".

Art. 3 Cumulo 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili. 3. La somma dell’importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro o 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L’importo degli aiuti "de minimis" ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 e’ dedotto dall’importo dell’aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all’articolo 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva.". Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro per le politiche europee Ronchi Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 261

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