CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 1 giugno 2010, n. 13413. In materia di concessione abusiva del credito.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

2.1. – Con il primo motivo la curatela ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto deducendo che dagli artt. 6, 64 ss., 187 (ora abrogato), 217 e 218 L. Fall., 30 D.Lgs. 270/1999 e 2449 c.c. (vecchio testo e nuovi artt. 2484, 2485 e 2486 c.c.) si trae il principio generale del divieto per l’imprenditore insolvente di compiere nuove operazioni, che avrebbero il solo effetto di aggravare l’insolvenza e di erodere ulteriormente il patrimonio dell’impresa, che l’art. 2740 c.c. vincola a garanzia della soddisfazione dei creditori, con il corollario che è dovere per i terzi di astenersi dal compiere atti illeciti, che consentano all’imprenditore di dissimulare l’insolvenza e continuare a contrarre debiti.

Comportamenti, questi ultimi, che determinano un danno ingiusto non solo per il singolo creditore del fallito (indotto in errore circa la solvibilità del fallito) ma anche il patrimonio sociale e per la massa dei creditori del fallito, i quali vedono eroso il patrimonio sociale che l’art. 2740 c.c. vincola a garanzia per la loro indistinta e paritaria tutela.

2.2. – Con il secondo motivo la curatela ricorrente deduce che l’illecito (ex artt. 2043 e 2049 c.c.) lede contemporaneamente l’impresa, di cui aggrava il dissesto economico, e la massa dei creditori. Ne conseguirebbe la legittimazione attiva del curatore a promuovere l’azione risarcitoria a tutela di quel diritto dell’impresa e della massa, come si evince dall’art. 240 L. Fall. che riconosce al curatore il diritto di costituirsi parte civile anche per i reati di cui agli artt. 217 e 218 L. Fall..

A ciò non sarebbe di ostacolo l’art. 146 L. Fall..

L’argomento valorizzato dalla Corte di merito – secondo cui l’azione sarebbe rivolta contro un soggetto (la banca) che, come creditore, si avvantaggerebbe della reintegrazione del patrimonio – sarebbe, peraltro, irrilevante a fronte di analoga situazione disciplinata dall’art. 71 l. Fall..

2.2.1. – Deduce, infine, che tutti gli elementi dell’illecito sarebbero desumibili dalla sentenza penale di condanna (intervenuta nelle more del giudizio civile) dell’amministratore e del direttore della filiale della banca per concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito.

3.1. – È opportuno premettere che su parte delle questioni poste con il ricorso sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7029 del 28/03/2006) le quali hanno affermato i seguenti principi:

1) Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei. confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa – finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo – al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell’impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima.

2) Costituisce domanda nuova, inammissibile ave proposta per la prima volta in sede di legittimità, quella con la quale il curatore fallimentare – dopo aver richiesto, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), il risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori dall’abusiva concessione di credito ad una impresa in stato di insolvenza, poi fallita, allo scopo di mantenerla artificiosamente in vita – deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questo dall’attività di finanziamento, quale presupposto dell’azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito.

3.2. – Dal principio di cui alla prima massima – al quale il collegio, pienamente condividendolo, intende dare, anche in questa occasione, integrale continuità – discende l’infondatezza delle censure miranti all’affermazione della legittimazione del curatore a promuovere l’azione per abusiva concessione di credito quale rappresentante della massa dei creditori.

Peraltro, nella concreta fattispecie – come evidenziato nella parte narrativa – la Corte di merito dà per formulata, sin dalla precisazione contenuta nelle memorie integrative di primo grado, la domanda risarcitoria fondata sulla lesione del patrimonio dell’impresa fallita alla stregua di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa ed esercitato ai sensi dell’art. 43 L. Fall..

In relazione a tale tipo di azione le Sezioni unite hanno puntualizzato che la società fallita “partecipò al contratto che dette luogo alla abusiva concessione del credito. Essa dunque da quel contratto non trasse un credito nei confronti della banca, oggi rivendicabile dal curatore.

Piuttosto dette luogo, nella stessa costruzione proposta dalla curatela, all’illecito di cui si discute. Dunque non può ragionarsi in termini di compensazione delle colpe, come pretende la curatela, giacché l’ipotesi di cui all’art. 1227 cod. civ., non può applicarsi al caso in cui entrambe le parti del rapporto danno vita, consapevolmente, al medesimo illecito, riguardando la norma codicistica la fattispecie nella quale distinte condotte, diversamente efficienti a produrre l’evento di danno, ma tuttavia l’una avente titolo nella colpa, concorrono a produrre l’evento pregiudizievole”. Considerazioni che si attagliano anche alla domanda proposta dalla curatela ricorrente nella parte in cui ha precisato di avere agito per far valere il danno cagionato al patrimonio sociale e, solo di riflesso, alla massa dei creditori.

3.3. – È da rilevare, però, che la peculiarità della fattispecie concreta consiste in ciò che – come dedotto dalla curatela ricorrente – tutti gli elementi dell’illecito sarebbero desumibili dalla sentenza penale di condanna (intervenuta nelle more del giudizio civile) dell’amministratore e del direttore della filiale della banca per “concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito”.

Orbene, premesso che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa – con la conseguenza che, fondandosi la legittimazione ad agire, quale condizione all’azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio (Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008) -, per quanto attiene alla prospettazione della domanda come azione ex artt. 2043 e 2049 cod. civ. per la lesione arrecata al patrimonio della società – come interpretata dalla Corte di merito con accertamento non impugnato con ricorso incidentale condizionato – va precisato che, “in relazione a domanda di risarcimento del danno, derivante dalla dichiarazione di fallimento, proposta nei confronti di un terzo al cui comportamento illecito sia addebitata la verificazione dello stato di insolvenza”, “il curatore del fallimento è legittimato a far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza” (Sez. 3, 18/04/2000 n. 5028). Invero, da tempo questa Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che sia fondato sul comportamento illecito, contrattuale o extracontrattuale, di un soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, non rientra tra i beni ed i diritti di natura strettamente personale esclusi dall’esecuzione concorsuale ai sensi dell’art. 46 n. 1 Legge Fallimentare, ed è anch’esso acquisito alla massa attiva del fallimento (Sez. 1, 20/05/1982 n. 3115).

Sennonché, la circostanza che l’amministratore della società fallita e il direttore della filiale della banca siano stati condannati per “concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito”, vale ad integrare un’ipotesi di responsabilità dell’amministratore verso la società ex art. 2393 cod. civ. – che il curatore può far valere ai sensi dell’art. 146 L. Fall. – e di concorso nella stessa responsabilità della banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario.

Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale indiscusso quello secondo cui, sia in tema di responsabilità contrattuale che responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, configurandosi a carico dei responsabili del danno, un’obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati con azione separata, non sussistendo nei confronti di coobbligati in solido un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il curatore è, perciò, legittimato ad agire, ai sensi dell’art. 148 L. Fall. in relazione all’art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della stessa società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell’azione anche contro l’amministratore infedele.

Ma, poiché la responsabilità della banca convenuta quale concorrente nell’illecito commesso dall’amministratore della società fallita non risulta essere stata prospettata nel giudizio di merito e il curatore della società fallita in violazione del principio dell’autosufficienza – non ha indicato nel ricorso (trascrivendone il contenuto rilevante) in quali atti del giudizio di merito abbia formulato la domanda nei termini sopra precisati, le censure formulate con il secondo motivo debbono essere dichiarati inammissibili.

La novità delle questioni trattate e solo in parte risolte dalle Sezioni unite (stante la segnalata peculiarità della concreta fattispecie) giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – 26 maggio 2010, n. 19919. In materia di violenza sessuale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 27 marzo 2009, ha ritenuto C. A. e T. M. responsabili del reato previsto dagli artt. 81 cpv, art. 609 bis cp per avere, in concorso tra di loro ed abusando della qualifica di Pubblici Ufficiali (agenti di Pubblica Sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni) condotto le cittadine extracomunitarie V. M., T. T., R. A. nel Commissariato ove le costringevano ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di rimpatriarle.
Innanzi tutto, i Giudici hanno ribadito la legittimità delle ordinanze con le quali il Tribunale aveva escluso la ammissione di alcuni testi, recuperato le dichiarazioni rese da tale B. a sensi dell’art. 500 c. 4 cpp, ritenuto non necessaria la riaudizione dibattimentale della V.; indi, la Corte ha parzialmente accolto le istanze difensive di rinnovazione del dibattimento.
Nel merito, i Giudici hanno reputato di fondamentale rilevanza, per corroborare la tesi accusatoria, la deposizione della T. il cui racconto, pieno di credibili particolari, è stato ritenuto attendibile; la donna ha specificato le modalità con le quali gli imputati, quando erano di pattuglia notturna, prelevavano lei e le altre parti lese sulla strada, ove esercitavano la prostituzione, le conducevano nel Commissariato ove le convincevano ad avere rapporti sessuali prospettando, in caso di rifiuto, la loro espulsione.
Prima di esaminare le deposizione della V., imputata in un reato connesso (che ha reso accuse analoghe a quelle della T.), la Corte ha esplicitato i principi di valutazione di questo tipo di dichiarante.
I Giudici hanno concluso che la dichiarante fosse credibile (per degli indici di affidabilità che saranno in prosieguo precisati) ed hanno evidenziato come le sue asserzioni trovassero conforto, oltre che nelle dichiarazioni della T., in quelle di altri testi tra le quali la F. e la S. e l’Ispettore Ci..
Indi, i Giudici hanno disatteso la prospettazione delle Difese che avevano sostenuto che il processo fosse l’esito di denuncie calunniose o di un complotto ordito da tale G., inserito in ambienti criminali.
L’ultima parte della sentenza è dedicata alla confutazione delle critiche difensive, tra le quali, quella che i rapporti sessuali in Commissariato non potevano sfuggire alla attenzione dei colleghi.
Infine, la Corte ha reputato equo condannare ogni imputato alla pena di anni sette di reclusione senza la concessione delle attenuanti generiche.
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
Nei ricorsi che, sebbene non del tutto coincidenti, possono essere trattati congiuntamente, gli imputati deducono:
– che sono illegittime le ordinanze con le quali è stata disattesa la richiesta di audizione dibattimentale della V., escussa in incidente probatorio perché le novità emerse rendevano applicabile la regola dell’art. 190 bis cpp;
– che non sono stati ammessi i testi richiesti a conforto della tesi di un “complotto” ordito dal G. ai danni degli imputati con considerazioni che si pongono in stridente contrasto con le regole codicistiche;
– che sono state disattese con ragionamenti autoreferenziali le confutazioni difensive sulla inattendibilità della V., tema che avrebbe dovuto essere affrontato con maggiore cautela: la donna si è decisa ad accusare gli imputati due anni dopo l’inizio della collaborazione, ha ritrattato nel processo principale, è già stata ritenuta inattendibile da vari Giudici e ha formulato accuse che si sono rilevate non veritiere;
– che la genetica inaffidabilità della propalante non è superata dalla audizione delle testi che sostanzialmente sono de relato ed inaffidabili;
– che, relativamente alla T., la Corte non ha risposto ai punti critici che ne rilevavano l’inattendibilità;
– che i Giudici hanno banalizzato le incongruenze delle dichiarazioni delle donne omettendo un serio scrutinio sulla loro credibilità e non tenendo conto dei benefici dei collaboratori di giustizia;
– che le dichiarazioni delle parti lese e dei testi non sono coincidenti;
– che, nello escludere le attenuanti generiche, i Giudici non hanno posto in essere una valutazione globale dei fatti.
I ricorrenti hanno dedotto violazione del diritto della difesa sotto il profilo che per la mancata audizione dibattimentale della principale teste dell’accusa, V. M., ha impedito una esaustiva e puntuale escussione della dichiarante alla luce delle risultanze probatorie emerse successivamente allo incidente probatorio; sul punto, la Corte osserva quanto segue.
Il ricorso alla proceduta prevista dall’art. 392 cpp per l’esame anticipato della V. era giustificata per la peculiare condizione della donna e per il contenuto delle sue dichiarazioni accusatorie. Per queste circostanze, si profilava concreta la possibilità che la teste non fosse reperibile al dibattimento o fosse sottoposta a pressioni esterne e, pertanto, si imponeva la immediata acquisizione di dichiarazioni aventi valore probatorio; nella ipotesi di assunzione di una testimonianza ex art. 393 cpp, la non piena conoscenza da parte dei Difensori degli atti delle indagini è insita nella fisiologia del procedimento.
Al dibattimento di primo grado – essendo stata contestata agli imputati l’aggravante prevista dall’art. 416 bis cp (poi ritenuta insussistente) – era applicabile la regola derogatoria inserita nell’art. 190 bis cp dettata per evitare l’usura della fonte ed il pericolo di una sua intimidazione; di conseguenza, la ripetizione dell’esame della V. era possibile solo in caso di assoluta necessità ovvero su circostanze diverse da quelle oggetto della pregressa dichiarazione.
Queste condizioni legittimanti la nuova audizione non erano presenti. In sede dibattimentale, alcuni avevano reso testimonianze non in sintonia con quella della V. e questa circostanza, non eccezionale nella ipotesi di plurimi testi, non poteva essere oggetto di contestazione alla donna a sensi dell’art. 500 c. 1 cpp; le risultanze processuali non imponevano un rinnovato esame della V., ma si traducevano in argomenti (che sono stati largamente utilizzati dalle Difese) per valutare e criticare la attendibilità della teste.
In sede di appello, la rinnovazione della istruzione dibattimentale prevede due diverse discipline a seconda che si tratti di prove esistenti o concomitanti al giudizio di primo grado o di prove nuove oppure scoperte successivamente. Nel primo caso, la Corte dispone il supplemento istruttorio se non è in condizione di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare il dibattimento avendo come referente i parametri contenuti nell’art. 495 cpp.
Nella ipotesi concreta, non erano emerse prove inedite dopo il primo giudizio e la Corte territoriale ha dimostrato nella sua sentenza che nessuna lacuna probatoria impediva una puntuale ricostruzione storica dei fatti; di conseguenza, la decisione dei Giudici di non dare ingresso alla richiesta – in quanto estrinsecazione di un potere discrezionale correttamente esercitato – non è sindacabile in questa sede.
Anche critica sulla non ammissione dei testi del “complotto” non è meritevole di accoglimento.
Il Giudice può negare l’ammissibilità di una prova quando è vietata dalla legge, oppure appare evidente la sua irrilevanza, superfluità, scarsa o nulla attinenza con il tema dei processo; non può escludere un mezzo probatorio sulla presunzione, anche se fondata, della sua incapacità dimostrativa del fatto da accertare perché, così operando, ne anticipa arbitrariamente la valutazione.
Ora i Giudici, facendo leva sul loro potere di ammissione delle prove, hanno ritenuto le testimonianze irrilevanti perché non concernenti i fatti per cui è processo; la conclusione non è censurabile.
Le Difese intendevano provare che tale G. aveva rivolto delle minacce agli imputati e che l’uomo aveva avuto contatti con la V.; in tale situazione, i Giudici hanno concluso che le richieste testimonianze non si incentravano sul thema probandum, cioè, sul nesso tra la “lezione” che G. intendeva dare ai due poliziotti e le dichiarazioni della V..
La Corte non ha anticipato un giudizio sul valore del contributo dichiarativo, ma ha evidenziato come l’oggetto delle testimonianze fosse eccentrico rispetto ai fatti per cui è processo.
Non vi è stata la lamentata violazione al diritto alla prova, garantito dal nostro ordinamento e dalla Convenzione Europea, il cui esercizio non ha un ambito illimitato, ma è circoscritto a dimostrare l’esistenza, o l’inesistenza, del fatto storico enunciato nell’imputazione o degli altri fatti indicati dall’art. 187 cpp.
Il problema fondamentale che il ricorso pone si incentra sulla attendibilità delle asserzioni formulate dalla V..
È appena il caso di rilevare come le testimonianze rese da imputato di reato connesso a quello per cui si procede, stante la peculiare posizione del soggetto, sono considerate una fonte probatoria non priva di sospetti di inquinamento.
Pertanto, il primo scoglio da superare è quello della credibilità dello accusatore; sul punto, il Giudice deve effettuare un rigoroso esame sulle intrinseche caratteristiche della testimonianza (spontaneità, univocità, coerenza logica, costanza) e sui profili della credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, posizione processuale, rapporti con l’imputato, genesi della risoluzione a confessare).
Successivamente, il Giudice deve effettuare una valutazione sul contenuto della prova in relazione alla quale incontra un limite al libero convincimento per il disposto dell’art. 192 c. 3, c. 4 cpp che, introducendo un criterio precostituito, lo vincola alla ricerca di “altri elementi” che confermino l’attendibilità del dichiarante.
La norma coniuga due esigenze meritevoli di tutela: quella di fare entrare nel processo utili dichiarazione e quella di evitare che la decisione si fondi solo su testimonianze ritenute “a rischio”.
Nel caso che ci occupa, la motivazione della sentenza della Corte di Appello si è svolta su vari livelli corrispondenti alla complessa verifica richiesta dalla legge.
I Giudici hanno affrontato il problema della credibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarante dedicando al tema buona parte della elaborata motivazione.
A tale fine, hanno valorizzato la decisione della V. di uscire dalla situazione di degrado morale in cui versava e di rompere con l’ambiente criminale denunciando i suoi sfruttatori; questa – hanno sottolineato i Giudici – è stata una decisione sofferta e coraggiosa anche per i rischi di vendetta connessi.
La scelta di riferire i fatti per cui è processo in un secondo momento e solo davanti al Magistrato, è stata spiegata come il frutto di una attenta meditazione sulla gravità delle dichiarazioni accusatorie che coinvolgevano Pubblici Ufficiali.
L’apparato motivazionale su questi temi non è né illogico né manifestamente infondato per cui sfugge al sindacato di legittimità.
La tesi difensiva di una strumentale denuncia per conseguire benefici è già motivatamente disattesa dalla Corte di Appello; alla sufficiente argomentazione reperibile nella sentenza, si può aggiungere che, quando la V. ha esteso le sue accuse agli imputati, era già collaboratrice di giustizia e, di conseguenza, non era alla ricerca della relativa tutela.
I Giudici hanno dato atto che la dichiarante in altri processi in cui era coinvolta è stata ritenuta, a volte, credibile ed, a volte, inattendibile, hanno – e correttamente – concentrato la loro valutazione solo sui fatti in esame; il metodo è corretto dal momento che la valutazione intrinseca della credibilità di un dichiarante può portare ad esiti differenziati anche nello stesso ambito processuale.
La valutazione della V., effettuata da altri Giudici in altri contesti, non coinvolge le accuse nei confronti degli imputati perché non esiste una interferenza fattuale e logica tra i vari processi.
La Corte ha rilevato come la trama narrativa della donna sia coerente, precisa, circostanziata e sostanzialmente uniforme; ha preso nella dovuta considerazione le prospettazioni difensive inerenti a delle discrasie nel narrato ed ha evidenziato, con percorso argomentativo del tutto logico, la ragione per la quale, anche in considerazione dello sfumato ricordo dovuto al decorso del tempo, non minavano la globale attendibilità della testimone.
I Giudici hanno, pure, fornito una spiegazione corretta e plausibile della circostanza che altre colleghe della donna, per evidente paura di ritorsioni, abbiano fornito del comportamento degli imputati una differente versione. Sullo argomento, è esemplare il caso della R. la cui dichiarazione dibattimentale (nella quale aveva negato perfino di conoscere C. e T.) è stata squalificata dalle intercettazioni telefoniche che appalesavano all’evidenza il mendacio della donna.
Si deve, pertanto, concludere come non sia sostenuta da serie e comprovate considerazioni la ipotesi di una denuncia calunniosa; sul punto, si può rilevare come neppure i ricorrenti abbiano segnalato quali vantaggi potesse perseguire, o quali danni evitare, la donna con una menzognera accusa.
L’unica labile traccia a sostegno delle Difese era ritenere che la V. fosse il veicolo con il quale si sono attuate le minacce verbali del G.; come riferito, i Giudici non hanno riscontrato alcun collegamento tra il proposito di costui e la denuncia che ha originato il processo ed hanno sostenuto questa conclusione con motivazione corretta.
La ipotesi difensiva rimaneva e rimane al livello di sospetto privo di ogni elemento che lo renda di attualità; negli atti di ricorso non è evidenziabile un serio argomento che possa collegare concretamente le minacce del G. alle accuse della V..
Esistono, infine, importanti e decisivi riscontri, messi in luce dai Giudici di merito, che siglano la attendibilità della V. e completano il quadro probatorio con elementi di sicura conferma della accusa.
La T. T. è stata vittima del comportamento vessatorio degli imputati che l’hanno costretta a subite atti sessuali con modalità analoghe a quello poste in essere nei confronti della V.; la donna (che non si è costituita parte civile) ha riferito in dibattimento con dichiarazioni circostanziate e coerenti che rivestono una autonoma valenza probatoria.
Per minare la affidabilità della dichiarante, i ricorrenti formulano censure già disattese dai Giudici di merito la cui conclusione, in quanto sorretta da argomentazioni logiche e plausibili, non può essere messa in discussione da questa Corte.
Altre due testimoni hanno deposto sulle richieste sessuali che gli imputati proponevano alle prostitute sotto la minaccia del rimpatrio.
Tutte le deduzioni dei ricorrenti ora al vaglio di legittimità (relative alla impossibilità che gli atti sessuali siano stati commessi nel Commissariato, alle diverse versioni dei testi e delle parti lese) sono già state sottoposte allo esame della Corte territoriale e confutate con esaustiva e logica argomentazione.
In tale contesto, i ricorrenti introducono problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità; anche dopo la novazione legislativa introdotta con la L. 46/2006, – in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria – rimane fermo il divieto di una diversa valutazione delle prove anche se plausibile.
Non è sufficiente, per invocare l’applicazione del nuovo testo dell’art. 606 c. 1 lett. e cpp, che il ricorrente prospetti come alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa da quella operata nel provvedimento impugnato; necessita che il ricorrente segnali a sostegno del suo assunto prove decisive e dotate di forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del Giudice sì da renderne illogica o contraddittoria la motivazione.
Nulla di ciò è reperibile nei ricorsi nei quali gli imputati si limitano a chiedere una ponderazione delle prove alternativa a quella correttamente operata dalla Corte di Appello.
Alla odierna udienza un Difensore ha sostenuto che, in ogni caso, le minacce che gli imputati avrebbero proferito non erano idonee ad intimorire le parti lese perché l’avverarsi del male prospettato (il rimpatrio) non rientrava nella loro disponibilità.
La censura non coglie nel segno dal momento che difficilmente le donne erano informate su quale fosse la autorità competente ad allontanarle dal territorio e, comunque, gli imputati erano nella condizione di segnalare alla Questura, perché prendesse gli opportuni provvedimenti sulla espulsione, il nominativo di persone dedite alla prostituzione irregolarmente presenti in Italia.
In merito alla quantificazione della pena, la Corte ha evidenziato i parametri in base ai quali ha esercitato il suo potere discrezionale; ha messo a fuoco la gravità oggettiva dei fatti per avere gli imputati approfittato della loro posizione autoritaria di tipo formale e violato i relativi obblighi di tutela della legalità per abusare della condizione di soggetti deboli (commettendo i delitti nella sede istituzionale ove lavoravano).
Le attenuanti generiche sono state negato per il non corretto comportamento processuale in quanto gli imputati, facendo leva sulla loro qualifica, sono pesantemente intervenuti su alcuni testi istigandoli a mentire; questa conclusione, preceduta dalla puntuale indicazione e ponderazione dalle emergenze probatorie agli atti, regge alle critiche dei ricorrenti.
La motivazione sul quantum della pena è congrua, completa, corretta, e, di conseguenza, insindacabile; anche su questo tema, si deve ribadire come compito di questa Corte non sia quello di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dei Giudici di merito, ma di controllare la correttezza dell’iter argomentativo del gravato provvedimento avendo come linea guida i criteri della “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta i ricorsi con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – 15 giugno 2010, n. 14292. La procura deve essere scritta per la diffida ad adempiere.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso R. A. lamenta che erroneamente è stato dichiarato legittimo l’intervento nel processo di M. F. e A. B., le quali avevano preteso di sostituirsi ad A. A., facendo proprie le richieste che egli aveva formulato.

La doglianza è infondata.

Già il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l’intervento di cui si tratta, con riferimento all’adesione alla domanda riconvenzionale, sulla quale infatti si era astenuto dal provvedere, rilevando che doveva reputarsi abbandonata, poiché erano rimaste contumaci le eredi del convenuto, uniche abilitate a riproporla dopo la riassunzione della causa. D’altra parte, come pure correttamente era stato osservato dal primo giudice ed è stato ribadito dalla Corte d’appello, M. F. e A. B., erano senz’altro legittimate a intervenire nel processo, ai sensi del secondo comma dell’art. 105 c.p.c., avendo un proprio interesse a sostenere le ragioni di A. A. e ad aderire alla richiesta di rigetto della domanda proposta dall’attrice, il cui accoglimento avrebbe potuto pregiudicare l’avvenuto acquisto, da parte loro, della quota ereditaria oggetto della controversia: acquisto dichiaratamente compiuto nella consapevolezza della pendenza di questa causa, il cui atto introduttivo peraltro era stato a suo tempo trascritto. Pertanto le intervenute, nonostante l’improprio richiamo all’art. 111 c.p.c., contenuto nella loro comparsa di costituzione in giudizio, non hanno inteso operare alcuna indebita “sostituzione processuale del de cuius” né “estromettere le legittime eredi”, come sostiene R. A..

Con il secondo motivo di ricorso vengono rivolte alla sentenza impugnata due distinte critiche, per avere la Corte d’appello: – ingiustificatamente ritenuto che la proposta di A. A. fosse stata accettata, pur se era stata formulata in maniera imprecisa e seguita da una diversa controproposta; – considerato valida la diffida ad adempiere, che invece era affetta da nullità, in quanto firmata da persona priva di procura rilasciata per iscritto.

La prima di tali censure deve essere disattesa.

Si verte nella materia dell’interpretazione di atti negoziali, che può formare oggetto di sindacato in questa sede soltanto sotto i profili della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma per il primo aspetto, nessun rilievo è stato formulato dalla ricorrente. Quanto al secondo, va rilevato che la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione sul punto, richiamando “l’inequivoco tenore della comunicazione; in data 21 novembre 1996”, con cui “l’attrice comunicava al fratello la propria accettazione ad acquistare la quota ereditaria come sopra meglio specificata per la somma di lit. 150.000.000, facendo peraltro espresso riferimento all’atto notificato in data 2.10.96 dal fratello signor A. A. con il quale lo stesso, ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 732 cod. civ., ha comunicato alla sottoscritta ed alla madre E. R. la volontà di alienare a terzi per un contro valore di lit. 150.000.000 l’intera quota ereditaria”, dal che si è desunto che R. A. “non formulò pertanto una nuova proposta contrattuale, ma sintetizzò il contenuto della proposta del fratello e della sua accettazione con gli stessi termini ed accettò quanto contenuto nell’atto notificato il 2.10.1996”. Le contestazioni mosse da R. A. a queste argomentazioni non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che consentono a questa Corte, sulle questioni di fatto, soltanto di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esauriente e logicamente coerente e le inibiscono di compiere accertamenti e valutazioni prettamente di merito, come quelli che in sostanza la ricorrente richiede. Né può essere presa in considerazione la deduzione relativa all’asserito carattere indeterminato, quanto all’entità del prezzo, della proposta formulata da A. A.: il tema non ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, né la ricorrente ha precisato – come era suo onere – se e in quali atti lo abbia prospettato nel giudizio a quo.

Sull’altra questione, sollevata con il motivo di impugnazione in esame, si è verificato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto, per la cui composizione il ricorso è stata assegnato alle sezioni unite.

Negli esatti termini in cui si pone in questo giudizio, la questione è stata affrontata soltanto in tre sentenze, che le hanno dato soluzioni divergenti: secondo Cass. 25 marzo 1978 n. 1447 “affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, e che tale procura sia allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, atteso il carattere negoziale della diffida medesima, quale atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione per l’inutile decorso del termine assegnato”; da questo indirizzo si è discostata Cass. 26 giugno 1987 n. 5641, con cui si è deciso che “l’art. 1350 cod. civ. stabilisce l’obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali immobiliari, ma né esso, né altra disposizione di legge prevedono analogo requisito di forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l’esecuzione di detti contratti; pertanto, è pienamente valida ed efficace la diffida ad adempiere un contratto preliminare di compravendita, intimata, per conto e nell’interesse dei contraente, da persona fornita di un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator e successivamente ratificata dalla parte interessata”; in una posizione intermedia si è infine collocata Cass. 1 settembre 1990 n. 9085, ritenendo che “per il combinato disposto degli art. 1324 e 1392 c.c., la procura per la diffida ad adempiere a norma dell’art. 1454 c.c., ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risolvere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche conferita tacitamente, sempre che promani dall’interessato e sia manifestata con atti o fatti univoci e concludenti, restando in facoltà dell’intimato di esigere a norma dell’art. 1393 cod. civ. che il rappresentante, o chi si dichiari tale, giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri”. Altre decisioni – come quelle richiamate nella sentenza impugnata, insieme con Cass. 5641/87 – non sono pertinenti, poiché non si riferiscono specificamente, come invece quelle sopra citate, alla procura per l’intimazione ad adempiere.

Ritiene il collegio che debba essere seguito l’orientamento tracciato da Cass. 1447/78.

Le norme che vengono in considerazione sono gli artt. 1454, 1324 e 1392 c.c., che rispettivamente dispongono: – “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto… Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”; – “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”; – “ La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.

La diffida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura prettamente negoziale: si tratta di una manifestazione di volontà consistente nell’esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, di per sé idonea a incidere direttamente nella realtà giuridica, poiché dà luogo all’automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all’altra parte. È pertanto soggetta alla disciplina dei contratti, e in particolare a quella della rappresentanza, compresa la norma che estende alla procura il requisito di forma prescritto per il relativo negozio: norma la cui applicazione non è impedita da alcuna incompatibilità né dall’esistenza di una qualche diversa disposizione. Poiché dunque la diffida deve essere rivolta all’inadempiente “per iscritto”, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente “solenne” della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto (carattere peraltro presente nella specie, dato che a norma dell’art. 1543 c.c. “la vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità” e nella successione del de cuius erano compresi anche beni immobili). Non contrastano con questa comunque ineludibile conclusione i precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 marzo 1995 n. 3566, 26 marzo 2002 n. 4310) nei quali si è fatto cenno alla possibilità che la diffida ad adempiere venga “fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo”, ma esclusivamente con riferimento alle modalità della sua trasmissione e senza affatto disconoscere che debba rivestire forma scritta.

Il principio da enunciare è quindi: “La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto”.

Nella memoria di M. F. si è dedotto che A. A., costituendosi nel giudizio di primo grado e chiedendo che fosse accertata l’avvenuta risoluzione del contratto in questione, in forza del persistente inadempimento di R. A. dopo l’intimazione inviatale dall’avv. Tizio, aveva comunque ratificato l’operato del suo legale e consolidato gli effetti della diffida.

L’assunto non può essere preso in esame, per la stessa ragione esposta a proposito della tesi della ricorrente circa l’indeterminatezza della proposta rivoltale: la questione non ha formalo oggetto di decisione nella sentenza impugnata e non viene dedotto che sia stata sottoposta alla Corre d’appello. Né comunque poteva essere sollevata in questo giudizio con la memoria, che è atto destinato soltanto a illustrare le difese già svolte dalla parte resistente con il controricorso e non a farne valere di nuove (Cass. 13 marzo 2006 n. 5400).

Rigettato pertanto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo nei limiti di cui si è detto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – 1 giugno 2010, n. 20649 In materia di rapina impropria.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

§1. Con sentenza del 15/01/2009, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza pronunciata in data 22/11/2006 dal Tribunale di Chieti nella parte in cui aveva ritenuto V. Dan responsabile dei delitti di furto aggravato e concorso in rapina impropria, ex art. 116 c.p.

§2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 530 C.P.P. per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorrente responsabile del delitto furto pur in mancanza di qualsiasi elemento probatorio concludente ed univoco. Infatti, tutti gli indizi evidenziati dalla Corte non presentavano i requisiti di cui all’art. 192 c.p.p.

2. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità di esso ricorrente anche per la rapina impropria commessa da altro imputato (tale T.). Invero la Corte territoriale non aveva considerato che esso ricorrente non poteva essere chiamato a rispondere di un fatto al quale era rimasto completamente estraneo anche perché ignorava che il T. avesse intenzione di rubare della merce nel supermercato. La Corte, invece, aveva fondato la sua conclusione su una arbitraria ricostruzione dei fatti senza riscontri concreti ed in totale assenza di elementi forniti di spessore probatorio.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 628 C.P. avendo la Corte territoriale ritenuto, erroneamente, che, nel fatto contestato fosse ravvisabile una rapina impropria consumata e non semplicemente tentata.

Diritto

§3. VIOLAZIONE DELL’ART. 530 C.P.P.: l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in concorso con altre persone ai danni negozio Decathlon. La Corte territoriale è giunta alla suddetta conclusione sulla base della seguente motivazione: «Il V. è stato rinvenuto a bordo dell’auto, all’interno del cui portabagagli sono stati ritrovati, alla rinfusa, vari indumenti (quelli descritti nel capo d’imputazione) accertati come poco prima sottratti dal negozio Decathlon, tanto che essi avevano ancora attaccata l’etichetta del prezzo, ma erano privi delle placche antitaccheggio. Nelle tasche dei pantaloni del V., come di tutti gli altri coimputati, venne rinvenuta una tronchesina dello stesso modello e marca, strumento chiaramente utilizzabile per la rimozione delle placche antitaccheggio. Ora, se si considerano, in concatenazione logica, tutti gli elementi probatori appena citati e si considera, altresì, che, per come si ricava dal contenuto della denuncia operata dal direttore del negozio Decathlon (cfr. denuncia sporta da Silvestri Marco), la sottrazione di oggetti dal suo negozio avvenne poco prima, ma nello stesso giorno nel quale, poi, l’auto Fiat Marea, con il V. ed il Sutic a bordo, venne rinvenuta dinanzi al centro commerciale Unieuro, tanto da essere sottoposta a perquisizione unitamente agli imputati, se ne deduce, sul piano logico e probatorio, in assenza di specifiche e rigorose prove in contrario fornite, in ipotesi, dall’imputato, che anch’egli sia stato sicuramente compartecipe del furto pluriaggravato condotto ai danni del negozio Decathlon, apparendo le professioni di innocenza chiaramente smentite proprio dall’evidenza dei dati probatori prima ricordati. D’altra parte, dato il numero oggettivo dei capi di abbigliamento sottratti, risulta del tutto logico che alla sottrazione degli stessi, previa rimozione delle placche antitaccheggio, abbiano partecipato più soggetti, tutti armati di apposita tronchesina».

§3.1. In questa sede, il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna prova a suo carico perché:

– nulla era stato rinvenuto sulla sua persona di cosa che lasciasse anche solo minimamente ritenere la sua responsabilità penale;

– i capi di abbigliamento erano privi delle placche antitaccheggio;

– il comportamento tenuto, in occasione del controllo eseguito dai CC era stato spontaneo e tranquillo il che denotava la sua buona fede ossia che era ignaro della condotta criminosa tenuta dal suo amico.

§3.2. In realtà, si deve replicare che le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In altri termini, le censure devono ritenersi infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955.

Sul punto va, infatti, ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999.

D’altra parte, il prevenuto, ricorrendo alla ben nota tecnica retorica della parcellizzazione dei vari argomenti, non fa altro che atomizzare la motivazione per meglio confutarla. Si tratta, però, di tecnica che questa Corte ha reiteratamente stigmatizzato perché la motivazione è costituita da una serie di argomenti che s’integrano a vicenda sicché va censurata nel suo insieme (tenendo conto di tutta ratio decidendi) e non isolando i vari indizi per criticarli avulsi dal contesto in cui sono stati inseriti.

§4. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine al concorso nella rapina impropria commessa da T..

§4.1. Il fatto è stato ricostruito dalla Corte territoriale nei seguenti termini: nel mentre i CC stavano effettuando il controllo dell’imputato e di tali Sutic e Mancut, «veniva chiesto aiuto da parte del direttore del Centro Unieuro, identificato per Montesano Giampietro, il quale riferiva che, poco prima, nel mentre si trovava nel negozio nei pressi della cassa n. 3, aveva notato un giovane straniero che, nervosamente, stava tentando di attraversare la barriera antitaccheggio a passo veloce, tanto che, nel fare ciò, si era azionato il sistema acustico di allarme e la cassiera lo aveva invitato a fermarsi per un controllo; sempre il direttore riferiva ancora che, invece, il giovane si era dato alla fuga e che egli era riuscito a bloccarlo, ragion per cui il ragazzo, al fine di sottrarsi alla presa, aveva iniziato a divincolarsi strattonando esso Montesano e colpendolo, con gomitate, all’addome ed al petto e, quindi, liberandosi e facendo cadere a terra il medesimo direttore, il quale, peraltro, rialzatosi, era riuscito nuovamente a bloccare il fuggitivo. Il giovane, identificato per T. Valeriu, perquisito veniva trovato in possesso di una scatola contenente un lettore MP3 marca Samsung precedentemente asportato dal Centro Unieuro, oltre che di una tronchesina dello stesso modello e marca di quelle rinvenute agli altri ragazzi […]».

§4.2. Sulla base di tale fatto, la Corte riteneva la responsabilità dell’imputato anche per il delitto di rapina impropria commesso dal T. con la seguente motivazione: «quanto, poi, al contestato concorso anomalo nel reato di rapina impropria materialmente commesso dal coimputato T., si osserva, in primo luogo, che nessun dubbio, per quanto sopra esposto circa il contenuto dei fatti accaduti all’interno del Centro Unieuro, quali descritti dal Montesano nell’immediatezza ai CC ed in denuncia, può sussistere circa la qualificazione giuridica in termini di rapina impropria della condotta criminosa assunta, nell’occasione, dal T., così come, per quanto sopra chiarito, non sussistono dubbi sul fatto che anche il T. facesse parte del gruppo di quattro amici (tra i quali il V.) che, a bordo della Fiat Marea, era giunto davanti al Centro Commerciale Unieuro nella mattina del fatto. Ora, se si considera la estrema vicinanza temporale e di luoghi tra l’episodio di furto consumato in danno del negozio Decathlon ed il fatto criminoso avvenuto presso il Centro Unieuro, così come se si considera che il V., unitamente al Sutic, si trovava in auto in attesa degli altri due amici, uno dei quali era proprio il T. e l’altro il Mancut Ciprian (quest’ultimo apparso agli operanti nervoso all’uscita dal Centro Unieuro e, subito dopo, rinvenuto, con addosso, tre pantaloni di tute ginniche risultate asportate presso il negozio Decathlon e recanti ancora l’etichetta del prezzo ed il codice a barre del predetto negozio) e se si considera, ancora, il fatto che tutti gli imputati avevano con sé una tronchesina dello stesso modello e marca e che, di fatto, il T. è risultato aver sottratto, comunque, dal Centro Unieuro, un lettore MP3 Samsung, non può non reputarsi, a rigore di logica, che anche la condotta di sottrazione di oggetti da perpetrare in tale ultimo Centro materialmente da parte del T. e verisimilmente anche da parte del Mancut (visto dagli operanti uscire dallo stesso luogo e comportarsi in maniera strana e sospetta, nel medesimo contesto) fosse stata attuata in pieno accordo con gli altri due correi, tra i quali il V., essendo, evidentemente, questi ultimi pronti, in auto, a partire non appena il o i complici fossero tornati, possibilmente con qualcosa di rubato. In tale contesto di ritenuta consapevolezza, poi, si è inserita la condotta del T., qualificata come rapina impropria. Ora, premesso che, per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall’art. 116 c.p. sono necessari, oltre all’adesione psichica dell’agente ad un reato concorsuale meno grave (nella specie il furto) ed alla commissione, da parte di altro compartecipe, di un reato diverso e più grave (nella specie la rapina impropria), anche un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi e premesso, altresì, che, ai fini di tale terzo requisito, non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave,

ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica, nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa astrattamente rappresentarsi alla psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, il tutto senza, peraltro, che l’agente debba avere effettivamente previsto ed accettato il rischio della sua commissione (dato che, in tale ultimo caso, sarebbe configurabile il concorso pieno nel reato, ex art. 110 c.p. – cfr. Cass. pen. sez. I, 18-5-1994, Biliardo; Cass. pen. sez. I, 4-6-1984, Barbagallo; Cass. pen. sez. V, 17-12-1991, Vizzini; Cass. pen. sez. I, 20-12-1996, Saglisi; Cass. pen. sez. I, 16-5-2003, Pugliesi), deve aggiungersi che, sempre secondo la giurisprudenza, è stato ritenuto come prevedibile sviluppo dell’azione inerente ad un furto l’eventuale uso di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire, appunto, la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria ascrivibile al compartecipe a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 c.p. (cfr. Cass. pen. sez. II, 30-10-1990, Pizzalu). Una volta accertata e ritenuta, come nel caso di specie, la consapevolezza, nel V., della partecipazione ad un’attività di furto da commettersi, da parte del T. e verisimilmente del Mancut, all’interno del Centro Unieuro […] deve concludersi che l’avvenuta “degenerazione” del furto in rapina impropria rientrava sicuramente tra gli eventi astrattamente prevedibili nella mente del compartecipe, attuale imputato».

§4.3. In questa sede, il ricorrente contesta la suddetta motivazione sostenendo, sostanzialmente, che non vi sarebbe alcuna prova della sua compartecipazione al reato di furto e tantomeno che il medesimo potesse trasmodare in rapina impropria. Peraltro, la Corte territoriale non aveva considerato che la prevedibilità della verificazione dell’ulteriore evento andava verificata non in astratto ma in concreto sicché, anche sotto questo profilo non vi era alcun elemento che potesse avallare la conclusione della Corte.

§4.4. La doglianza è infondata.

Va premesso che la ricostruzione del fatto, nella sua materialità, è pacifica così come corretta deve ritenersi l’enunciazione dei principi di diritto in materia di concorso anomalo effettuata dalla Corte con puntuali richiami alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Tanto precisato, va osservato che la decisione alla quale è pervenuta la Corte di merito, non si presta ad alcuna delle generiche censure dedotte in questa sede dal ricorrente che, lungi dall’evidenziare incongruenze o illogicità o carenze motivazionali si è limitato a ribadire la sua tesi difensiva e cioè che non poteva immaginare che il proprio amico T. avesse intenzione non solo di rubare ma che fosse disposto anche a commettere una rapina.

Sennonché si deve replicare che la motivazione della Corte territoriale è logica congrua ed adeguata (anche in relazione alla valutazione in concreto: cfr il passo della motivazione supra riportato nel quale la Corte riepiloga tutti gli indizi che facevano ritenere che i quattro giovani erano perfettamente d’accordo nel rubare merce varia) perché ricompone in un quadro unitario tutta una serie di indizi che, valutati nel loro insieme, offrono un compendio probatorio che risponde ai criteri di valutazione di cui all’art. 192 c.p., essendo gravi (in quanto consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti), precisi (perché non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci) e concordanti (perché non contrastano tra loro e con altri dati o elementi certi).

Pertanto, la doglianza proposta in questa soffre dello stesso vizio di quella dedotta a proposito del furto (supra motivo sub 1) ossia si tratta di una doglianza di mero merito tendente ad una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali già ampiamente valutati dalla Corte con motivazione immune da ogni vizio di legittimità.

§5. VIOLAZIONE DELL’ART. 628 C.P.: stante la pacifica ed incontestata dinamica del fatto, non vi può essere alcun dubbio sulla qualificazione giuridica del medesimo come rapina impropria consumata e non tentata.

In diritto, quanto alla nozione di impossessamento, questa Corte ha reiteratamente chiarito che «l’impossessamento, quale momento consumativo del delitto di rapina, non esige affatto il requisito della definitività della sottrazione, ma si realizza appena l’agente abbia conseguito la disponibilità materiale della cosa sottratta, sia pure per breve intervallo di tempo e nello stesso luogo, senza possibilità per la vittima di recuperarne il possesso con il normale esercizio del potere di vigilanza e custodia, bensì soltanto tramite un’azione violenta personale o da parte di terzi»: ex plurimis Cass. 12268/1990 Rv. 185263 – Cass. 20031/2003 Rv. 225641 – Cass. 4136/1986 Rv. 175563.

Applicando il suddetto principio di diritto alla concreta fattispecie, deve allora concludersi che la decisione della Corte territoriale, di qualificare il fatto come rapina impropria consumata e non tentata, non si presta ad alcuna censura atteso che, nel momento in cui il T. fu fermato, si era già impossessato così della refurtiva.

§6. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.