CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 25 maggio 2010, n. 12731 In materia di responsabilità civile da circolazione stradale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata perché l’attrice non aveva offerto la prova volta a superare la presunzione di concorso colposo stabilita dall’art. 2054, secondo comma, c.c. e poiché aveva ritenuto che, essendo emerso che erano in sosta irregolare anche le altre vetture coinvolte nell’incidente mentre erano parcheggiate, se ne doveva dedurre che anche quella dell’attrice fosse stata parcheggiata in posizione irregolare.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Benché non la violazione in sé dell’art. 2054, comma 2, c.c. (pure di assoluta evidenza, giacché la disposizione normativa non si attaglia al caso di una vettura parcheggiata ed attinta da due vetture che si siano fra loro scontrate) possa venire nella specie in rilievo, trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace con giudizio necessariamente di equità in relazione al valore della controversia, tuttavia risulta nella specie violato il principio informatore della materia posto dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., secondo il quale chi subisce un danno ingiusto per fatto colposo imputabile a più persone ha diritto al risarcimento integrale del danno (ex art. 2043 c.c.) nei confronti di ognuno di loro (ex art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale).
Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l’incidente (quindicesima riga della sentenza impugnata), il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacché “qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all’integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato”.
Va soggiunto che il pur improprio riferimento del giudice di pace all’art. 2054, comma 2, c.c., varrebbe a rendere ancora più evidente la violazione dell’enunciato principio ove quel riferimento fosse inteso nel senso che il giudice di pace aveva ritenuto che entrambi avessero concorso alla produzione dell’evento dannoso nei confronti del terzo. Sta comunque il fatto che, per poter rigettare la domanda, sarebbe stato necessario che il giudice di pace avesse potuto affermare che lo scontro tra i due veicoli non era avvenuto per colpa di alcuno dei due conducenti, in esito alla prova liberatoria che ognuno dei convenuti sarebbe stato tenuto a dare – ex art. 2054, primo (e non secondo) comma, c.c. – per andare esente da responsabilità nei confronti del terzo (l’attore).
La sentenza va dunque cassata per tale assorbente ragione, con rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante, che si atterrà al sopra enunciato principio informatore della materia e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – 13 maggio 2010, n. 18288. In materia di indulto.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

1 – La quaestio iuris rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: “se il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite renda ammissibile o no la riproposizione della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata”.
2 – Nell’ambito della giurisprudenza di questa Suprema Corte, si riscontrano due diversi orientamenti, entrambi – in verità – formatisi su materie diverse da quella dell’applicazione dell’indulto.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, assolutamente prevalente, il mutamento di giurisprudenza, in quanto non assimilabile al mutamento del dato normativo, non rappresenta un “elemento nuovo di diritto” idoneo a rendere ammissibile la riproposizione dell’istanza già in precedenza respinta dal giudice dell’esecuzione e a rimuovere la preclusione del c.d. “giudicato esecutivo” (cfr. Cass. sez. I 28/3/1995 n. 1876, Marchesi; sez. V 27/4/2004 n. 25079, Giovannini; sez. I 15/1/2009 n. 3736, P.M./Anello; sez. I 11/3/2009 n. 23817, Cat Berro).
L’altro orientamento afferma che la mutata interpretazione di una norma, specie se cristallizzata in una pronuncia delle Sezioni Unite, può integrare una nuova motivazione giuridica che legittima la riproposizione al giudice dell’esecuzione di una richiesta precedentemente rigettata (cfr. Cass. sez. V 24/2/2004 n. 15099, Aragno).
Sulla stessa lunghezza d’onda del primo indirizzo sono sintonizzate alcune decisioni di questa Suprema Corte in materia di “giudicato cautelare”, figura concettuale normativamente non prevista, costruita dalla giurisprudenza come preclusione di natura endoprocessuale, legittimata dal principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. 12/10/1993, Durante), sostanzialmente analoga, anche se non identica, a quella del “giudicato esecutivo”, dalla quale si differenzia, sul piano della disciplina normativa, per la mancanza di una apposita disposizione come quella di cui all’art. 666/2 c.p.p.. Il riferimento è alle sentenze 19/12/2006 n. 14535 (ric. Librato) delle Sezioni Unite e 26/11/2008 n. 1180 (ric. Elia) della Seconda Sezione penale, nelle quali si afferma che non “può valere a rimuovere l’effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di Cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall’ordinanza che ha già deciso la questione controversa”, e ciò perché “la nozione di fatto nuovo deve riservarsi ad eventi naturalistici o ad atti, documenti o prove ovvero a eventi legislativi o ad atti sostanzialmente equiparabili, capaci di incidere direttamente sul fatto concreto addebitato all’imputato (o all’indagato)”.
Sembra, invece, in linea col secondo indirizzo interpretativo Cass. sez. V 23/4/2002 n. 21344 (ric. De Biase), che, sempre in tema di giudicato cautelare, ha affermato che “può costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziano già a suo tempo valutato e a legittimare istanza di revoca della misura…il mutamento della giurisprudenza di legittimità” in materia di intercettazioni tra presenti espletate, in difetto di decreti esecutivi adeguatamente motivati, con impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica.
In ogni caso, è fuori discussione che, nel procedimento di esecuzione come in quello di sorveglianza (per il richiamo fatto dall’art. 678 c.p.p. alla stessa disciplina), opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s’inquadra la regola dettata dal secondo comma dell’art. 666 c.p.p., che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui “medesimi elementi”, di altra già rigettata (cfr. Cass. sez. I 15/1/2009 n. 3736; sez. III 30/9/2004 n. 44415; sez. m 5/12/1993 n. 5195; sez. V 15/12/2000 n. 770; sez. I 5/4/1996 n. 2259; sez. VI 26/11/1993 n. 3586; sez. V 20/10/1993; sez. I 14/10/1991 n. 3739; sez. I 23/5/1990 n. 1435).
Il problema di fondo che si pone, quindi, al di là del rilevato conflitto giurisprudenziale, peraltro molto circoscritto, è individuare l’esatta portata e i limiti di operatività della detta preclusione.
3 – In linea generale, rileva la Corte che impropriamente si evoca, in relazione ai provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione, il concetto di giudicato, così come elaborato con riferimento al processo di cognizione.
Vana si rivela la ricerca, nell’ambito del codice di rito, salva la precisazione di cui si dirà in seguito, di una norma da cui desumere l’efficacia preclusiva delle decisioni adottate dal giudice dell’esecuzione, le quali sono revocabili e, come tali, insuscettibili di passare in giudicato, posto che la competenza cognitiva di detto giudice ha carattere provvisorio.
Non può, invero, ignorarsi il divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, tenuto conto delle peculiarità “di accertamento giudiziale a contenuto limitato” di quest’ultimo, le quali ostano ad una trasposizione tout court di concetti e istituti propri del processo penale di cognizione, contraddistinto dall’accertamento del fatto oggettivo e della sua riferibilità. all’imputato. La circostanza che nel procedimento di esecuzione non si ha mai un giudizio di merito sul fatto comporta necessariamente una diversa regolamentazione dell’efficacia preclusiva della decisione, nel senso che le richieste del soggetto interessato sono – di norma – suscettibili di essere riproposte in qualsiasi momento, con il solo limite, previsto dall’art. 666/2 c.p.p., che la nuova istanza non costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui “medesimi elementi”.
Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un’ottica di economia e di efficienza processuale e concepito sull’esempio di quanto già legislativamente previsto in tema di procedimento di sorveglianza (art. 71 sexies della legge 27/7/1975 n. 354, nel testo modificato dalla legge 12/1/1977 n. 1). La ratio della richiamata disposizione è resa, peraltro, esplicita dalla relazione al Progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, nella quale si sottolinea che i presupposti di operatività della preclusione sono rigorosamente delimitati, al fine di evitare valutazioni sommarie che possano pregiudicare i diritti dell’interessato.
Si colloca cosi in questa prospettiva la nozione di “giudicato esecutivo”. impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale, per certificare il limitato effetto “autoconservativo” di un accertamento rebus sic stantibus. Più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine “preclusione”, proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato.
4 – La norma di cui all’art. 666/2 c.p.p. inibisce, quindi, soltanto la reiterazione in executivis di una richiesta basata sui “medesimi elementi” di altra già rigettata.
La verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no su presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell’affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall’operatività della preclusione.
Nel caso in esame, la situazione di fatto è rimasta certamente immutata e non viene, pertanto, in rilievo.
L’elemento di novità è rappresentato dalla decisione 10/7/2007 n. 36527 delle Sezioni Unite, che, modificando l’orientamento in senso negativo fino ad allora espresso dalla quasi unanime giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto applicabile l’indulto anche alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo 21/3/1983. A tale conclusione le Sezioni Unite sono pervenute, interpretando detta Convenzione in maniera conforme alle direttive della Convenzione di Vienna 23/5/1969 sul diritto dei trattati e ai principi della Costituzione, ai quali aveva fatto riferimento la sentenza n. 73/2001 del Giudice delle leggi, nel ricostruire il sistema e nel cogliere lo spirito della Convenzione del 1983.
Si tratta di stabilire se il mutamento di giurisprudenza ad opera del massimo Organo di nomofilachia possa costituire quell’elemento di novità idoneo a superare la preclusione del c.d. “giudicato esecutivo”.
La soluzione positiva, per quanto si preciserà di qui a poco, è imposta dall’obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. C. Cost. 24/10/2007 n. 349; C. Cost. 24/7/2009 n. 239). Occorre quindi verificare quali siano le implicazioni dell’obbligo di interpretazione conforme in rapporto al principio di legalità, sancito, in materia penale, dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
5 – L’ordinanza impugnata fa leva sulla locuzione normativa “medesimi elementi”, nella quale, per la sua genericità, devono ritenersi compresi anche gli elementi di diritto; considera, quindi, come “nuovi elementi” anche i motivi di diritto diversi da quelli già presi in considerazione”, li individua essenzialmente nelle questioni giuridiche esaminate e risolte dalla sentenza n. 36527/08 delle Sezioni Unite, ritiene mero “esercizio dialettico” la distinzione tra “ragioni di diritto” e “argomenti di diritto”.
Tale criterio ermeneutico, affidato al mero dato semantico, appare riduttivo e non soddisfa appieno, perché, ravvisando il novum in qualsiasi diversa “ragione” o “argomento di diritto”, senza alcun’altra specificazione, sterilizza ogni effetto della prevista preclusione e conduce a conseguenze inaccettabili, eventualmente anche in malam partem.
D’altronde, pure la doglianza del P.G. ricorrente, incentrata sulla sottile distinzione tra “principio di diritto” e “argomento di diritto”, non coglie nel segno, considerato che: a) definisce “argomento di diritto” quello che il codice di rito qualifica “questione di diritto” (art. 627/3) o “principio di diritto” (art. 173 disp. att.), concetti questi ultimi due che dall’argomento sono resi espliciti e con esso sostanzialmente si identificano; b) elude il vero problema di fondo, che è quello del rapporto tra legge e giurisprudenza o – meglio – tra norma e interpretazione e si attesta unicamente sulla visione tradizionale della irrilevanza del mutamento giurisprudenziale.
S’impone, invece, una interpretazione sistematica dell’art. 666/2 c.p.p. alla luce delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con particolare riferimento al principio di legalità penale di cui all’art. 7, cosi come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da soddisfare l’esigenza di una interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali della persona.
6 – L’art. 7 CEDU, pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è stato interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso delinea, nell’ambito del sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege.
Il principio di legalità permea di sé l’intero impianto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, molteplici essendo le disposizioni di questa che richiamano il concetto di legalità o la nozione di legge. Tale nozione è la stessa in ogni previsione convenzionale, perché “essa rinvia al principio di legalità, che è un fondamento di ogni società democratica e patrimonio comune degli Stati membri del Consiglio d’Europa”.
La richiamata norma, apparentemente “debole” e scarsamente “incisiva” rispetto ai connotati degli ordinamenti penali continentali (riserva di legge, irretroattività, determinatezza, divieto di analogia), presenta, in realtà, contenuti particolarmente qualificanti, resi progressivamente espliciti dalla giurisprudenza della Corte europea, che ha esteso la portata della disposizione, includendovi il principio di determinatezza delle norme penali, il divieto di analogia in malam partem (cfr. sentenza n. 32492/96, caso Coeme e altri c/ Belgio), il principio implicito della retroattività della legge meno severa (sentenza Grande Camera 17/9/2009, caso Scoppola c/ Italia), e ha enucleato dal sistema della Convenzione un concetto di “legalità materiale”, in forza del quale possono raggiungersi livelli garantistici, per certi aspetti, più elevati di quelli offerti dall’art. 25 della Costituzione.
La Corte europea ha saputo “distillare dalla disposizione dell’art. 7 il condensato dei più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea”, conciliando, all’interno di una realistica visione del principio di legalità, aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi.
In considerazione delle differenze che intercorrono, sul piano del sistema delle fonti del diritto, tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law, il principio convenzionale di legalità è stato inteso, per così dire, in senso “allargato”.
Per effetto dell’esplicito riferimento al “diritto” (“law”) – e non soltanto alla “legge” – contenuto nell’art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell’esatta portata della norma penale, il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati: quello legislativo e quello interpretativo (cfr. sentenze della Corte di Strasburgo 24/4/1990, caso Kruslin c/ Francia; 12/2/2008, caso Kafkaris c/ Cipro; 15/11/1996, caso Cantoni c/ Francia; 25/511993, caso Kokkinakis c/ Grecia).
Tale visione sostanziale del principio di legalità si confronta peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con particolari condizioni qualitative, quali l’accessibilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze (cfr. sentenze Corte europea Cantoni c/ Francia succitata; 22/11/1995, caso S.W. e C.R. c/ Regno Unito; 29/3/2006, caso Achour c/ Francia).
Con le recenti sentenze 17/9/2009 (caso Scoppola c/ Italia) e 8/12/2009 (caso Previti c/ Italia), la Corte europea, dopo avere ribadito i principi consolidati in merito alla nozione di diritto, ha affermato che “a causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste… non può presentare una precisione assoluta”, posto che si serve di “formule più o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla pratica; pertanto, in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge, ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria…; del resto, è solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parte della Convenzione che la giurisprudenza…contribuisce necessariamente all’evoluzione progressiva del diritto penale”.
Né va sottaciuto che la Corte di Strasburgo, in relazione agli obblighi imposti agli Stati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha ravvisato: a) la violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, tutelato dall’art. 5 della stessa Convenzione, per la ritardata liberazione di un detenuto, al quale solo con notevole ritardo era stato concesso l’indulto, a causa di dubbi interpretativi circa la sua applicabilità (cfr. sentenza 10/7/2003 – caso Grava c/ Italia); b) la violazione del diritto al processo equo, tutelato dall’art. 6 della Convenzione, in caso di divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla interpretazione di una determinata disposizione legislativa, senza la previsione di meccanismi idonei a rimediare a tale situazione (cfr. sentenza 2/7/2009, caso Iordan Iordanov c/ Bulgaria). È evidente, l’implicito rilievo allegato, anche in tali casi concreti, al c.d. “diritto giurisprudenziale”, evocato anche dalla sentenza 8/2/2007 della Corte di giustizia (caso Groupe Danone c/ Commissione delle Comunità europee), che ha delineato una dimensione innovativa del principio di irretroattività, ritenendolo applicabile anche alla nuova interpretazione in senso sfavorevole di una norma, interpretazione non ragionevolmente prevedibile nel momento della commissione dell’infrazione.
7 – Riassuntivamente deve, quindi, affermarsi che, secondo l’orientamento della Corte di Strasburgo, il processo di conoscenza di una norma presuppone, per cosi dire, “una relazione di tipo concorrenziale” tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso unicum, che coniughi tale dato con l’atteggiarsi della relativa prassi applicativa. Il giudice riveste un ruolo fondamentale nella precisazione dell’esatta portata della norma, che, nella sua dinamica operativa, vive attraverso l’interpretazione che ne viene data. La struttura necessariamente generica della norma è integrata e riempita di contenuti dall’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza.
In definitiva, il sistema convenzionale, por dando grande risalto al principio di legalità, “non ne assolutizza l’ambito valoriale, con la conseguente prevalenza del dato formale su quello propriamente giurisprudenziale”, ma, nella prospettiva di salvaguardare la specificità delle tradizioni costituzionali all’interno di un sistema di diritto comune tendenziale, ritiene complementari i due dati, che si integrano tra loro, con la conseguenza che gli elementi qualitativi dell’accessibilità e della prevedibilità di cui parla la Corte si riferiscono non tanto all’astratta previsione legale quanto alla norma “vivente”, risultante dall’applicazione e dall’interpretazione dei giudici.
8 – La posizione della Corte europea sulla portata e sui margini di legittimità del c.d. “diritto vivente” non sembra, d’altra parte, discostarsi molto da quanto in proposito affermato dalla Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 276/1974, aveva fatto ricorso per la prima volta al sintagma “diritto vivente”, per focalizzare, con incisiva sintesi lessicale, una figura già elaborata in precedenti decisioni, e più esattamente quella della “norma non quale appare proposta in astratto, ma quale è operante nella quotidiana applicazione dei giudici” (sent. n. 3/1956) e “come vive nella realtà concreta” (sent. n. 198/1972). È al “diritto vivente”, infatti, che il Giudice delle leggi fa riferimento, per definire propriamente l’oggetto del sindacato di costituzionalità, rinunziando a imporre la propria libertà interpretativa e ritenendosi vincolato all’esegesi dei giudici ordinari.
La nozione di “diritto vivente” è correlata a quella di giurisprudenza consolidata o giurisprudenza costante, con particolare riguardo alle pronunce della Corte di Cassazione, in ragione del compito di nomofilachia alla stessa assegnato dall’ordinamento giudiziario. Tali pronunce meritano una considerazione preminente, perché sono il frutto del lavoro esegetico della Corte Suprema, finalizzato a garantire “quella sintesi imprescindibile per scongiurare il prodursi di disarmonie che offendono la fondamentale esigenza di uguaglianza dei cittadini”. Per le decisioni di legittimità predomina sul “criterio quantitativo” quello “qualitativo del grado” e della funzione rivestiti dall’Autorità Giudiziaria da cui promana la scelta interpretativa, con la conseguenza che è sufficiente “anche una sola decisione della Corte di legittimità in presenza di interpretazioni contrastanti, per determinare il vincolo del diritto vivente, specie se pronunciata a Sezioni Unite”, posto che queste risolvono questioni di diritto di speciale importanza, dirimono contrasti insorti o anche potenziali tra le decisioni delle singole sezioni, a superamento del pluralismo ermeneutico e nella prospettiva costituzionalmente orientata all’affermazione dei principi di legalità e di uguaglianza (cfr. C. Cast. sentenze n. 317/2009, n. 260/1992, n. 292/1985, n. 3411977).
Il diritto vivente postula, quindi, la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente “creativa” della interpretazione, la quale, senza varcare la “linea di rottura” col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della medesima.
Come acutamente osserva l’ordinanza di rimessione della prima sezione penale, “un segnale del valore che la giurisprudenza finisce per assumere nella stessa produzione legislativa potrebbe cogliersi infine nella legge n. 69, del 2009, che fa dei principi giurisprudenziali criteri di delega allorché prevede ad esempio (art. 44) che “il Governo è delegato ad adottare… uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori”.
9 – Le considerazioni sin qui svolte legittimano la conclusione che l’obbligo di interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo impone di includere nel concetto di nuovo “elemento di diritto”, idoneo a superare la preclusione di cui al secondo comma dell’art. 666 c.p.p., anche il mutamento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, carattere di stabilità e integra il “diritto vivente”.
Tale operazione ermeneutica si rende necessaria ed è doverosa nel caso in cui è funzionale a garantire il rispetto di diritti fondamentali, riconosciuti anche da norme comunitarie o sopranazionali a carattere imperativo, di fronte ai quali la citata preclusione, che – come si è detto – ha natura e funzione diverse dal giudicato, non può che essere recessiva.
Nel caso concreto, la sentenza “Napoletano” delle Sezioni Unite, dando applicazione a norme internazionali pattizie che lo Stato s’era impegnato a rispettare e coordinando con queste la normativa interna ha privilegiato, modificando così il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scelta interpretativa dell’applicabilità dell’indulto anche alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della relativa pena.
L’intervento delle Sezioni Unite, chiarendo il contenuto del messaggio normativo e offrendo stabilità al medesimo, legittimamente può essere evocato a fondamento di una nuova richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata.
La fase esecutiva di una condanna, invero, è disciplinata da regole, per così dire, flessibili, che tengono conto della dinamica connessa alla funzione rieducativa della pena e alla risocializzazione del condannato (si pensi all’accesso alle misure alternative alla detenzione), con l’effetto che deve escludersi qualunque preclusione in una situazione in cui una precedente decisione negativa di applicazione dell’indulto, non coperta da giudicato in senso proprio, riposi su una lettura della corrispondente normativa, riconosciuta, in seguito, non in linea con norme internazionali pattizie, nonché lesiva – come nella specie – del. diritto fondamentale della persona alla libertà. In tale ipotesi s’impone, alla luce del novum interpretativo, diventato “diritto vivente”, la rivalutazione della posizione del condannato.
Diversamente opinando, si negherebbe, come icasticamente si esprime, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte, il “minimo etico” del processo penale: si violerebbe cioè il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, perché si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra condannati per reati dello stesso tipo, commessi tutti prima della data di operatività dell’indulto. Può, inoltre, aggiungersi che il mancato ossequio alla normativa comunitaria richiamata dalla sentenza “Napoletano” delle Sezioni Unite e all’art. 7 della Convenzione europea sui diritti umani, così come interpretato dalla giurisprudenza europea, comporterebbe anche la violazione dell’art. 117/1 della Costituzione, che, sebbene formalmente indirizzato al legislatore, enuncia un principio generale di fedeltà del nostro Paese agli impegni internazionali validamente assunti, da cui deriva sia l’esigenza di una interpretazione delle norme interne conforme agli obblighi internazionali, sia l’esigenza di prevenire eventuali giudizi di responsabilità a carico dello Stato italiano per violazione di quegli obblighi, assicurando tempestivamente, in tal modo, la tutela dei diritti e delle libertà all’interno del proprio sistema giuridico.
10 – È il caso, tuttavia, di precisare che, tenuto conto dei principi generali che ispirano il sistema penale, non qualsiasi mutamento giurisprudenziale, che attribuisce carattere di novità ad una determinata quaestio iuris, legittima, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, il superamento della preclusione di cui al secondo comma dell’art. 666 c.p.p..
Non lo consente certamente una diversa e nuova interpretazione contra reum di norme sostanziali, considerato che tanto la legge nazionale (artt. 25 Cost. e 2 c.p.) quanto l’art. 7 della Convenzione europea sanciscono il principio della irretroattività delle norme sfavorevoli al reo (e, per quanto detto, della mutata interpretazione più sfavorevole).
11 – Deve ancora osservarsi che sarebbe certamente non conforme al diritto comunitario l’interpretazione del secondo comma dell’art. 666 c.p.p. nel senso propugnato dal P.G. ricorrente: preclusione rigida a rimettere in discussione questioni di diritto già decise, pur se rivelatesi successivamente in contrasto con norme comunitarie e con convenzioni che vincolano gli Stati membri.
È vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sempre affermato, con riferimento al rapporto tra l’applicazione delle norme comunitarie e l’autorità del giudicato, che il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 del Trattato CE non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione; ha sempre rammentato, inoltre, l’importanza che il principio dell’autorità del giudicato assume nell’ordinamento giuridico comunitario e in quello nazionale, perché finalizzato a garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia (cfr. sentenza Corte di giustizia 16/3/2006, causa C-234/04, Kapferer).
Non può però sottacersi che la disposizione processuale qui esaminata, per le considerazioni più sopra sviluppate, non pone un problema di giudicato in senso proprio, ma una preclusione alla “mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”, sicché, in difetto di tale presupposto ben circoscritto, è consentito il riesame della posizione della persona interessata alla tutela di un suo diritto fondamentale, ponendo così rimedio ad eventuali violazioni del diritto interno o comunitario, evidenziate da un diverso, successivo e stabilizzato orientamento ermeneutico.
L’individuato limite di operatività del presupposto impeditivo garantisce anche l’effettività dell’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
D’altra parte, la stessa Corte di giustizia non ha mancato di sottolineare, in tema di giudicato civile (art. 2909 c.c.), che lo stesso non opera, ove vengano in questione principi che disciplinano il riparto delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità in materia di aiuti di Stato, che, in quanto erogati in contrasto con il diritto comunitario, non sarebbero più recuperabili (sentenza 18/7/2007, causa C-119/05). In altra causa in materia di imposta sul valore aggiunto, il Giudice europeo ha ritenuto che l’interpretazione da parte della Corte di Cassazione del principio dell’autorità della cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c. (efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi su un punto fondamentale comune ad altra causa relativa a un diverso periodo fiscale) si pone in contrasto con il principio di effettività dell’applicazione delle norme comunitarie disciplinanti la detta imposta (sentenza 3/9/2009, causa C-2/08).
Si vuole, in sostanza evidenziare che la giurisprudenza europea, pur riconoscendo – in via generale – la rilevanza del giudicato nazionale, ne relativizza, per così dire, il valore in situazioni particolari in cui le corrispondenti modalità di attuazione siano strutturate in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile il concreto esercizio di diritti previsti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
È agevolmente intuibile, quindi, che un’opzione interpretativa diversa da quella privilegiata circa l’ambito operativo della preclusione di cui all’art. 666/2 c.p.p. non garantirebbe il principio di effettività del rispetto delle norme comunitarie e si porrebbe in conflitto con queste.
12 – A conclusione di tutti i precedenti rilievi esegetici ritengono le Sezioni Unite che può enunciarsi il seguente principio di diritto: “Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata”.
13 – Poiché la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata è sostanzialmente coerente con tale principio e in essa si dà conto delle ragioni che giustificano l’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241/06 sulla pena inflitta al B. dall’Autorità Giudiziaria straniera e posta in esecuzione in Italia, a seguito del riconoscimento della relativa sentenza di condanna, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – 25 maggio 2010, n. 19637. In materia di lesioni colpose.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Il 16 luglio 2007 il Tribunale di Milano condannava F. C. B. F. e F. S., riconosciute loro le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, a pene ritenute di giustizia (con entrambi i benefici di legge), nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, F. T., cui assegnava una provvisionale, per imputazione di cui all’art. 590 c.p..

Sui gravami degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 7 luglio 2008, convertiva la pena detentiva inflitta dal primo giudice in quella corrispondente pecuniaria e confermava nel resto.

Si era contestato a tali imputati di avere, F. quale medico chirurgo estetico e S. quali medico anestesista, cagionato a F. T., loro paziente, lesioni personali gravi per colpa, consistita nell’avere, nel corso di un intervento di mastoplastica additiva, malposizionato sul lettino operatorio la paziente e di aver mantenuto tale incongrua posizione per tutta la durata dell’intervento: ne era derivata una lesione neuroprassica del tronco superiore del plesso branchiale.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, F. personalmente, S. per mezzo del difensore.

2.1. F. denunzia vizi di violazione di legge e “travisamento della prova”. Deduce che l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale “è quello di affermare … l’esistenza di un obbligo, giuridicamente rilevante, in capo al chirurgo attinente il posizionamento e la movimentazione della paziente sul lettino operatorio. L’esame delle parti nonché la c.t.u. collegiale acquisita agli atti del processo penale hanno evidenziato invece una competenza sul punto anestesiologica e infermieristica, escludendola in capo al chirurgo …”. Illegittimamente, poi, “la Corte ritiene sia possibile affermare la negligenza ed imperizia del chirurgo nonostante non sia stata accertata la corretta posizione in cui la paziente doveva essere posizionata per quel tipo di intervento … Affermare che quella posizione standard sia stata sbagliata solo in forza dell’evento lesivo viola il principio di causalità e sembra, mancando l’indicazione della corretta posizione, il cui scostamento avrebbe costituito malposizionamento, rispondere ad una responsabilità oggettiva piuttosto che colposa …”. Inoltre, “l’anestesista è il solo competente del posizionamento, della modifica durante l’operazione e della sospensione dell’attività chirurgica, quando ritiene di dover intervenire per movimentare la paziente. La responsabilità del chirurgo attiene l’atto chirurgico e, prima di questo, la sua valutazione del posizionamento, modifica e sospensione dell’intervento, è strettamente connessa alla corrispondenza alle sue esigenze operatorie …”. Ancora: “a prescindere … dall’errore di ritenere sussistente una posizione di garanzia insussistente …, dagli atti istruttori è emerso che la signora T. non aveva una situazione fisica atipica, da evidenziare una palese inidoneità della posizione standard fatta assumere dal personale infermieristico sotto il controllo del medico anestesista, né che la stessa fosse divenuta palesemente inidonea durante l’operazione …”. Infine, “il chirurgo non deve sottrarsi al controllo della posizione della paziente, ma il suo controllo è solamente finalizzato alla migliore realizzazione dell’atto operatorio …, mentre compete all’anestesista prendere tutte quelle precauzioni per garantire il benessere della paziente, prima, durante e dopo l’intervento …”.

2.2. S., dal canto suo, denunzia:

a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Richiamate alcune acquisizioni procedimentali, deduce che “i giudici d’appello si sono limitati a recuperare e richiamare le sintetiche speculazioni del Tribunale, così di fatto vanificando il doppio grado di giudizio. La sentenza, in particolare, supera con eccessiva disinvoltura tutte le osservazioni contenute nei motivi di gravame …, omettendo di motivare il ‘raggiungimento del nesso causale’ …”. In sostanza, la sentenza impugnata, “per effetto di un apparato motivazionale di puro stile, non ha dato conto della raggiunta dimostrazione circa il rapporto di causalità tra azione/omissione ed evento e, conseguentemente, non ne ha reso una motivazione plausibile …”; al riguardo i giudici del merito non si sarebbero attenuti ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nella sentenza del 10 luglio 2002, ric. Franzese. Soggiunge che “non è nemmeno stato dimostrato che la posizione fatta assumere dalla signora T. per l’esecuzione dell’intervento fosse ‘incongrua’ …” e “l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato esattamente il contrario: quella fatta assumere alla signora T. era la posizione necessaria per l’esecuzione dell’intervento chirurgico programmato; è una posizione pressoché naturale ed è la posizione standard per quel tipo di intervento …”;

b) mancata assunzione di una prova decisiva. Premesso che “sin dall’inizio del dibattimento il richiedente chiedeva ammettersi una perizia d’ufficio a fronte delle relazioni dei consulenti del Pubblico Ministero e della parte civile”, assume che “sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno preferito trincerarsi dietro suggestive congetture, respingendo la richiesta del difensore e così andando ad infrangere il disposto di cui all’art. 220 c.p.p. …”; la giustificazione al riguardo espressa dalla sentenza impugnata sarebbe “priva di senso logico, prima ancora che giuridico …”.

Motivi della decisione

3. Il ricorso di S. è infondato.

3.1. Invero, premesso che, su richiesta di parte ed in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale, i giudici dell’appello hanno disposto l’acquisizione di una consulenza tecnica collegiale di ufficio espletata in sede civile, dà atto la sentenza impugnata che le conclusioni di tale indagine tecnica avevano confermato gli esiti cui erano pervenuti gli accertamenti tecnici eseguiti in sede penale. L’ulteriore accertamento tecnico eseguito, difatti, aveva evidenziato che le lesioni riportate dalla paziente erano “un effetto collaterale della postura della paziente resasi necessaria per eseguire l’intervento chirurgico”; si era ivi osservato che “per evitare tali complicanze è necessario agire con estrema cautela negli spostamenti, adottare le posizioni più consone e, quando ciò non sia realizzabile, far sospendere periodicamente l’attività operativa chirurgica per consentire anche solo una momentanea modificazione posizionale (in questo caso consistente nel mantenimento della paziente con braccia abdotte)”.

Il giudice di prime cure, dal canto suo, richiamando gli esiti della consulenza tecnica disposta dal P.M., aveva ricordato che il consulente tecnico aveva specificato che, nelle circostanze operatorie come quella di specie, “c’è da valutare quella che è la situazione che deve essere utile per il chirurgo per poter operare, che debba essere anche sufficientemente comoda per il paziente. Nel caso di specie la comodità era un fatto relativo, considerato che la paziente era addormentata, ma certamente si sarebbe dovuto far coincidere quella che doveva essere una posizione utile per poter esprimere al meglio quello che era un atto chirurgico, ed una posizione che, invece, non ponesse problemi dovuti al posizionamento … la cosa più probabile è che si sia trattato di uno stiramento eccessivo legato ad un eccessivo allargamento degli arti superiori … il braccio sinistro era addotto in modo eccessivo”. Richiama ancora la sentenza ora impugnata che “la conclusione dei consulenti era nel senso che devono essere attuati accorgimenti idonei ad evitare compressioni dirette dei tronchi nervosi o … posture idonee a determinare stiramenti del tratto cervicale e che non emergono situazioni o contingenze cliniche, tali da giustificare una necessità clinica inevitabile e, contestualmente, tali da imporre posture abnormi alla paziente, di talché è prospettabile, in via di elevatissima probabilità, un’errata posizione della donna sul lettino, senza che poi si sia proceduto a modificare il decubito”.

Appare, quindi, logicamente consequenziale il divisamento espresso dai giudici del merito, che, cioè non possa sussistere dubbio che le lesioni patite dalla T. siano derivate “dalla posizione che le era stata fatta assumere durante l’intervento”, che tali lesioni “sono con certezza conseguenza della posizione che le era stata fatta assumere sul lettino operatorio”, che, in definitiva, l’evento lesivo sia conseguito al malposizionamento della paziente durante l’espletamento dell’atto operatorio. Ricorda la sentenza impugnata che la consulenza tecnica del 30 novembre 2004 aveva evidenziato che “causa della neuroprassia è individuabile in un malposizionamento sul lettino operatorio, mal posizionamento mantenuto per circa 3 ore …”. Ed aveva anche rilevato il giudice di prime cure che la circostanza che “aggiustamenti” della posizione della paziente “fossero possibili emerge con chiarezza, ad esempio, da quanto affermato dalle infermiere che hanno detto che il letto operatorio era dotato di poggia braccia che potevano essere spostati per adattarli alle caratteristiche di cui si è detto”, ragguagliata, peraltro, la considerazione alla circostanza rilevata in sede di consulenza tecnica, “il braccio sinistro addotto in modo eccessivo”.

Essendo pacifico che il controllo sulla posizione della paziente lungo tutto il decorso dell’intervento operatorio fosse demandato a tale ricorrente, quanto al nesso di causalità tra la sua evidenziata condotta negligente ed imperita e l’evento prodottosi, ha dato esplicitamente atto il giudice di primo grado che “dall’istruttoria è emerso che ‘non esistono spiegazioni alternative’ e che, pertanto, ove non fosse stata tenuta la condotta antidoverosa, detto evento non si sarebbe verificato”.

3.2. Del tutto destituito di fondamento è il secondo profilo di doglianza.

È, difatti, dirimente considerare che ha più volte chiarito questa Suprema Corte, e va qui ancora una volta rifermato, che la perizia, per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, sicché il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 1° c., lett. d), c.p.p. (ex ceteris, Sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 14130; Sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981/2004; Sez. VI, 18 giugno 2003, n. 37033; Sez. VI, 12 febbraio 2003, n. 17629; Sez. IV, 12 dicembre 2002, n. 9279/2003).

Per altro verso e sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 603, 1° c., c.p.p., il giudice dell’appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se “ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti”; il positivo esercizio di tale potere, dunque, è vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell’indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità cioè di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivata, in sede di legittimità. E nella specie del tutto legittimamente i giudici dell’appello hanno ritenuto di non dover disporre “alcuna nuova consulenza” (rectius: perizia) dovendo ritenersi pienamente esauriente quella collegiale (31.11.04) espletata dai consulenti, nel corso delle indagini preliminari, su incarico del P.M.”.

4. Del pari infondato è il ricorso di F..

4.1. Vanno, difatti, richiamate, anche per quanto concerne tale ricorrente, le considerazioni già sopra svolte in ordine alla causa dell’evento lesivo prodottosi, al comportamento negligente ed imperito che lo ha determinato, al conseguente nesso di relazione causale, all’espresso giudizio controfattuale.

Assumendo, poi, il ricorrente che, in sostanza, a lui non faceva capo la relativa posizione di garanzia perché “l’anestesista è il solo competente della posizione” della paziente, v’è da osservare che, in caso di intervento operatorio ad opera di equipe chirurgica, e più in generale nella ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto delle regole di diligenza e prudenza connessi alle specifiche e settoriali mansioni svolte, gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ogni sanitario, quindi, non può esimersi dal conoscere e valutare (nei limiti e termini in cui sia da lui conoscibile e valutabile) l’attività precedente e contestuale di altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Cass., Sez. IV, 24 gennaio 2005, n. 18548). Ed alla stregua di tanto, si sottrae a rinvenibili vizi di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi) la considerazione della sentenza impugnata, secondo cui “il posizionamento della paziente sul lettino, pur essendo materialmente predisposto dall’anestesista, non poteva definirsi operazione del tutto sottratta al controllo del medico chirurgo, incaricato dell’intervento”.

5. I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti medesimi vanno, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della costituita parte civile e liquida le stesse in euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 1 giugno 2010, n. 13432. In materia di danno da prodotto difettoso.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), erronea pronuncia di decadenza dal diritto alla garanzia nei confronti di T. S., errata applicazione dell’art. 1495 c.c., travisamento dei fatti. A tal riguardo il ricorrente rileva che la decadenza dalla garanzia per vizi occulti postula che sia stata acquisita la certezza obiettiva e completa degli stessi vizi e deduce che l’assunto, accolto dalla Corte di appello, secondo cui la scoperta del vizio coincise, nel caso all’esame, con la data dell’incidente, è «del tutto gratuito»; in contrario senso assume che, nello specifico, «il dubbio e non la certezza» sull’esistenza del vizio era sorto il giorno precedente l’invio del telegramma di denuncia, mentre la certezza maturò solo all’esito dell’accertamento tecnico preventivo.
1.1. La Corte di appello ha ritenuto che il telegramma in data omissis, con il quale i genitori di D. B. denunciarono al T. il vizio occulto («improvvisa non prevedibile rottura della forcella»), individuando, nel contempo, la causa delle lesioni subite dal figlio nello stesso vizio, era inidoneo a impedire la decadenza, perché inviato quando era ormai decorso il termine di otto giorni di cui all’art. 1495 c.c.: ciò in quanto «dalla documentazione prodotta e dalla ricostruzione della vicenda compiuta dal danneggiato» (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) si desumeva che la scoperta del vizio (rottura della forcella della bicicletta) coincise con quella del omissis in cui si verificò l’incidente asseritamente conseguente a detto vizio.
Trattasi di apprezzamento di fatto, incensurabile nella attuale sede di legittimità, la cui correttezza non risulta smentita dalle deduzioni in ricorso e che, anzi, appare convalidata, dai puntuali richiami che si rinvengono nella sentenza impugnata al contenuto del telegramma, sintomatico, non già del mero «dubbio», ma della piena consapevolezza, ben prima dell’accertamento tecnico preventivo, vuoi dell’esistenza e consistenza del vizio, vuoi della sua incidenza causale nella dinamica del sinistro.
1.2. Ciò posto, il contenuto del motivo si infrange sulla considerazione del carattere surrettizio del richiamo al vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), il quale ricorre quando si prospetta l’errata individuazione o applicazione di una norma ad un fatto, sulla fissazione del quale non c’è discussione; laddove il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) è una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in una massima, la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza impugnata (ex multis Cass. 18 marzo 1995, n. 3205; 18 novembre 2000, n. 14953). Ne consegue che il controllo sulla congruità della motivazione previsto dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si riferisce alla sola giustificazione del giudizio di fatto (sebbene, nell’ipotesi in cui investa la motivazione di diritto, il vizio possa dar luogo a rettifica della sentenza ex art. 384 c.p.c.); mentre il controllo previsto dal n. 3 dello stesso articolo si risolve in un giudizio sulla fattispecie astratta contemplata dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, implicando necessariamente un problema interpretativo della norma stessa.
1.3. Con il motivo all’esame il ricorrente – pur formalmente denunciando l’errata applicazione dell’art. 1495 c.c. e richiamando principi, costantemente ribaditi da questa Corte, secondo cui il termine di decadenza per la denuncia dei vizi (da riferirsi, in ogni caso, alla semplice manifestazione dei vizi, e non già all’individuazione delle loro cause) decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro effettiva esistenza, anche della loro consistenza (ex plurimis Cass. n. 9515/2005) – non pone nella sostanza un problema di (errata) interpretazione della norma, né tantomeno dimostra che i giudici di appello, per pervenire alle conclusioni esposte nella sentenza impugnata, hanno operato in contrasto con i principi richiamati. Piuttosto la stessa parte – apoditticamente collocando il mero «dubbio» sull’esistenza del vizio nel giorno antecedente all’invio del telegramma di denuncia e contestando, in termini peraltro di assoluta genericità, il diverso convincimento espresso dai giudici di appello – pone un problema di ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è attività propria dei giudici di merito.
Ma allora la questione che il motivo solleva risulta esterna ed estranea all’esatta interpretazione della norma di legge ed esula dai canoni di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.. D’altra parte – tenuto conto del principio secondo cui, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell’onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova d’aver compiuto tempestivamente l’atto medesimo – il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere individuato e provato, nel giudizio di merito, la diversa data di acquisita conoscenza del vizio all’esame, attaccando la decisione sotto il profilo del vizio della motivazione (nella specie neppure enunciato), all’uopo non rilevando l’assertiva denuncia del «travisamento del fatto» (peraltro evocante l’errore di fatto, denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.) e non essendo neppure predicabile con il ricorso per cassazione la mera fungibilità della ricostruzione dei fatti.
In definitiva il motivo va rigettato.
2. La Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere accolta neppure l’azione extracontrattuale, proposta dal danneggiato ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1998: e ciò sia nei confronti dell’Y s.p.a., in considerazione del difetto di prova, di cui era onerata la parte attrice, in ordine alla contestata circostanza che la società avesse effettivamente prodotto la bicicletta di cui trattasi; sia nei confronti del T., sul presupposto che la responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 4 del cit. d.P.R. avrebbe potuto configurarsi solo nel caso di omessa comunicazione da parte dello stesso venditore dell’identità e del domicilio del costruttore. Nel caso di specie – secondo la Corte di appello – «non essendovi stata alcuna precedente richiesta di comunicazione di identità e del domicilio del produttore ed essendo intervenuta tempestivamente l’indicazione, il T. non è soggetto a responsabilità, non gravando su di esso alcun obbligo» (pag. 10 della sentenza).
2.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente impugna la decisione in parte qua, denunciando insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), errata applicazione e comunque violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 4 commi 1 e 5 e dell’art. 13 d.P.R. n. 224 del 1988. In particolare lamenta che la Corte territoriale – muovendo dal presupposto che gravasse sul danneggiato l’onere della prova della qualità di costruttore della Y s.p.a. e ritenendo inevaso tale onere – abbia escluso la responsabilità del fornitore T. ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 224 del 1988 per il semplice fatto che lo stesso avesse provveduto a indicare il nominativo della stessa Y s.p.a., anche se poi non è risultato provato che si trattasse del costruttore del prodotto difettoso. In contrario senso osserva: che l’indicazione di un qualsiasi nominativo non può ritenersi sufficiente ad esonerare da responsabilità il fornitore, come si evince dallo stesso tenore dell’art. 4 cit.; che, inoltre, è irrilevante la circostanza della mancanza di una preventiva richiesta scritta del danneggiato per ottenere tale indicazione, anche perché, nello specifico, il T. era a conoscenza della pretesa risarcitoria ed avrebbe potuto provvedere all’indicazione del produttore in sede di accertamento tecnico preventivo; che, in ogni caso – una volta effettuata l’indicazione in giudizio – gravava sul fornitore e non sul cliente l’onere di fornire la relativa prova. Conclusivamente il ricorrente ritiene che, in mancanza di prova della qualità di costruttore, il venditore debba essere ritenuto responsabile in base all’art. 4 d.P.R. n.224, non rilevando a tali effetti la decadenza di cui all’art. 1495 c.c. in considerazione dell’applicabilità del diverso termine (di prescrizione) di tre anni di cui all’art. 13 del medesimo d.P.R..
2.1. Va premesso che le censure, formulate con il motivo all’esame (al pari, del resto, di quelle poste alla base del precedente) non attingono la posizione della Y, né pongono in discussione il rilievo, contenuto nell’impugnata sentenza, in ordine al difetto di prova circa la qualità di costruttore della suddetta società. Anzi le censure stesse – risultando esclusivamente finalizzate all’affermazione della responsabilità del fornitore, prevista dall’art. 4 d.P.R. n. 224 del 1988 per il caso di mancata individuazione del costruttore – implicitamente, ma inequivocamente confermano la sussistenza della carenza probatoria che è alla base della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della società. Di conseguenza detta statuizione deve ritenersi ormai passata in giudicato.
2.2. Tanto premesso e ribadito che ciò di cui ancora si controverte è, esclusivamente, la responsabilità del fornitore ex art. 4 del cit. d.P.R., il motivo di ricorso risulta fondato nei termini che si preciseranno di seguito.
In punto di diritto si rileva che la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224/1988 – emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 – configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea, (relativamente ai danni di cui all’art. 11 dello stesso d.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7). In particolare il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza essa incontrava sia nell’ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Nell’indicata prospettiva di una più ampia ed efficace tutela del consumatore si colloca, per l’appunto, l’art. 4 del cit. d.P.R., qui invocato da parte ricorrente, il quale prevede al comma 1 che «quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto».
Per quanto rileva in questa sede, merita precisare che il medesimo articolo 4 prevede:
al comma 2, le modalità con cui va formulata la preventiva richiesta del danneggiato al fornitore («la richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente»);
al comma 3, il termine entro il quale il fornitore, che sia stato evocato in giudizio senza la preventiva richiesta del danneggiato, deve effettuare la comunicazione dei dati del produttore, al fine di provocarne la chiamata in causa ed (eventualmente) ottenere la propria estromissione dal giudizio («se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi»), salva «in ogni caso» la possibilità di ottenere dal giudice, alla prima udienza, un ulteriore termine «se le circostanze lo giustificano» (comma 4);
infine al comma 5 l’eventuale assunzione della lite da parte del produttore che non contesti l’indicazione, con conseguente estromissione del fornitore e rimborso delle spese in suo favore da parte del danneggiato («il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio»).
Questo l’ambito normativo di riferimento, entrambi i passaggi argomentativi in cui si articola la decisione impugnata – e, cioè, l’essere mancata una preventiva richiesta scritta da parte del danneggiato al fornitore perché indicasse i dati del produttore e l’essere poi avvenuta in giudizio la tempestiva comunicazione di tali dati da parte del fornitore – si rivelano inidonei a fondare la statuizione di rigetto nei confronti del fornitore.
Invero il primo argomento è smentito dal tenore dei commi 3 e 4, nonché dall’ultima parte del comma 5, da cui si evince, con chiarezza, che, nell’ipotesi in cui il produttore non sia individuato, da un lato, il fornitore è gravato da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, da effettuarsi, comunque, in limine litis, in considerazione delle esigenze di tutela della parte debole e del generale principio di solidarietà sociale; dall’altro che il consumatore, ben può evocare direttamente in giudizio il fornitore, anche senza la preventiva richiesta di cui al comma 2, fermo restando che il comportamento negligente è suscettibile di sanzione nella regolazione delle spese, comportando – in caso di tempestiva comunicazione in giudizio dei dati del produttore e successiva estromissione del fornitore – il rimborso delle spese in favore di quest’ultimo, siccome inutilmente evocato in giudizio.
Anche l’altro argomento “speso” dalla Corte di appello confligge – prima ancora che, sul piano logico, con il contemporaneo rilievo della mancanza di prova in ordine all’individuazione del produttore nella società indicata dal fornitore – con il dato normativo, atteso che la prima parte del comma 5 dell’articolo all’esame, prevedendo la possibilità di estromissione del fornitore solo «se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione», lascia inequivocamente intendere che la mera “indicazione” dei dati del produttore non è sufficiente a liberare il fornitore dalla responsabilità di cui al cit. art. 4, occorrendo, invece, la sua effettiva “individuazione”.
L’errore in cui è incorsa la Corte di appello consiste, dunque, nell’avere assegnato alla mera comunicazione dei dati di un soggetto, indicato come produttore, funzione di esonero dalla responsabilità del fornitore, ancorché non risultasse accertato che il soggetto indicato fosse effettivamente il produttore (id est, non fosse stato individuato il produttore), dimenticando che è la mancata individuazione del produttore che determina l’assoggettamento del fornitore alla responsabilità di cui all’art. 4 cit., come del resto ben si coglie dall’incipit della norma («quando il produttore non sia individuato …»).
2.3. In definitiva ritiene il Collegio che l’unica interpretazione logicamente possibile e coerente con l’indicata ratio legis (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) è quella che assegna al dato obiettivo dell’(effettiva) “individuazione” del produttore il carattere di condizione di esonero del fornitore dalla speciale responsabilità di cui all’art. 4 d.P.R. n. 224/1988, come appare chiaro dal complessivo tenore della norma e, segnatamente, dalla prima parte del comma 5, laddove subordina l’estromissione del fornitore, che abbia provveduto alla tempestiva “indicazione” in giudizio, alla “non contestazione” dell’indicazione stessa da parte del produttore. In tale contesto la “preventiva richiesta” di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 4 – in quanto intesa a provocare preventivamente l’“individuazione” del produttore, in considerazione della disponibilità dei relativi dati da parte del fornitore – costituisce un onere di diligenza, imposto al danneggiato in funzione di evidenti esigenze di economia processuale, con la conseguenza che la relativa mancanza non preclude l’azionabilità della tutela spettante al danneggiato ex art. 4 cit. nei confronti del fornitore «quando il produttore non sia individuato», risultando (esclusivamente) sanzionata dal pagamento delle spese processuali in favore del fornitore, ove lo stesso fornitore risulti inutilmente evocato in giudizio.
2.4. In tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che – mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui – nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui al cit. art. 4 cit. e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio – attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore – alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore.
2.5. È appena il caso di aggiungere che la rilevanza delle considerazioni che precedono non si infrange con il rilievo della decadenza ex art. 1495 c.c. di cui al motivo che precede.
Invero – posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall’ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto (cfr. Cass. n. 8981 del 2005) – la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale, risultando ben distinto l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del neminem laedere, al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale, e che implica, tra l’altro, la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi ex art. 4 cit. «quando il produttore non sia individuato».
2.6. In conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto e, di conseguenza, l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, per nuovo esame.
Il giudice del rinvio farà applicazione dei principi sopra esposti sub 2.3, 2.4. e 2.5. e provvedere alla regolazione delle spese anche per il giudizio di cassazione tra il B. e il T..
Vanno, invece, regolate in questa sede le spese del giudizio di cassazione tra lo stesso B. e la controricorrente Y s.p.a. in concordato preventivo in liquidazione, in quanto il giudizio dovrà proseguire solo nei confronti del T.. Tali spese – considerato che, come si è sopra evidenziato, i motivi di ricorso risultano indirizzati esclusivamente nei confronti del diretto venditore – vanno integralmente compensate tra le stesse parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e S. T. alla Corte di appello di Catania in diversa composizione; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione tra lo stesso ricorrente e la Y s.p.a. in concordato preventivo in liquidazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.