REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 21

Integrazione all’art. 5, della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 concernente: «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione, contabilita’, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e s.m.i., e modifica alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010)».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 21 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione all’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 1. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Unita’ Sanitarie Locali» e’ aggiunto il seguente periodo «Ai sub-commissari e’ corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario»; 2. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo le parole «Commissari straordinari» sono aggiunte le parole «e dei sub-commissari». 3. All’art. 5 della legge regionale n. 17 del 26 settembre 2009 dopo il comma 3 sono aggiunti iseguenti commi: «3-bis. Non puo’ ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi e’ stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. 3-ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3-bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilita’ a pena dell’immediata decadenza dell’accreditamento stesso».

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L’Aquila, 16 ottobre 2009 CHIODI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0751&tmstp=1276847350238

REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 20 Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 «Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
n. 54 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 5 della legge regionale 10 febbraio 2005, n. 10 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Tipologie nuovi impianti) – 1. I nuovi impianti
devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine,
gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi
carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina
per alimentazione veicoli elettrici nonche’ di:
a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
c) almeno un posto auto per i disabili;
d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30
mq;
e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas
(GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento
dell’impianto e’ effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere
dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi
prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature
self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del
gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da
parte del titolare dell’autorizzazione.».

Art. 2

Integrazioni all’art. 6 della legge regionale n. 10/2005

1. Al comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo
le parole «tecnico abilitato» sono aggiunte le parole «ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea».
2. Al comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo
la parola «dislocazione» sono aggiunte le parole «parziale o totale».

Art. 3 Abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2005 1. Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2005 e’ abrogato.

Art. 4

Sostituzione dell’art. 12 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 12 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 12. (Localizzazione degli impianti) – 1. I nuovi
insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4
dell’art. 11.».

Art. 5

Sostituzione dell’art. 13 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 13 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 13. (Impianti senza la presenza del gestore) – 1. Gli
impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere
dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.»

Art. 6

Sostituzione dell’art. 14 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 14 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 14. (Indici di edificabilita’, corsie, parcheggi) – 1. I
Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la
realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione
carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie
e i parcheggi.»

Art. 7

Sostituzione dell’art. 15 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 15 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 15. (Attivita’ integrative negli impianti) – 1. I nuovi
impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista, di autonome attivita’ commerciali o di
pubblici esercizi.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post
pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista, anche di autonome attivita’ commerciali
o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli impianti gia’ esistenti possono essere dotati di
dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti
oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista anche di
autonome attivita’ commerciali o di pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande.
4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l’entrata in
vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi
self-service post pagamento.
5. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra
nel contingentamento comunale, e non puo’ essere trasferita ad altra
sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono
essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilita’ di
cui all’art. 14.
7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attivita’
commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non
inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di
vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n. 114/1998.
8. Nel caso che l’autonoma attivita’ integrativa riguardi i
pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
l’autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di
settore comunali.».

Art. 8 Sostituzione dell’art. 20 della legge regionale n. 10/2005 1. L’art. 20 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 20. (Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni) – 1. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) e’ rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali. 2. L’aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante e’ altresi’ consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1.».

Art. 9

Sostituzione dell’art. 21 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 21 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 21. (Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)
– 1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione,
al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia
dell’ambiente.
2. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di
distribuzione di gas metano e’ rilasciata nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui
all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L’aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto
esistente e funzionante e’ altresi’ consentito nel rispetto delle
norme di cui al comma 2».

Art. 10 Sostituzione dell’art. 23 della legge regionale n. 10/2005 1. L’art. 23 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 23. (Impianti lacuali, marini e avio) – 1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonche’ di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci.».

Art. 11 Modifica del comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 10/2005 1. Alla lettera a) del comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 10/2005 le parole «tecnico iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite con le parole «tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea».

Art. 12

Integrazione dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2005

1. Dopo il comma 5 dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2005,
e’ aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali
periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi
particolari, per una intera giornata o per parte di essa, e’
interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono
svolgere l’attivita’, possono essere autorizzati a svolgerla,
considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il
primo giorno festivo successivo a quello dell’inattivita’.».

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo.

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 16 ottobre 2009

CHIODI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0750&tmstp=1276847350238

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2009, n. 49 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello statuto regionale;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei
commissari della Regione), come modificata dalla legge regionale 28
aprile 2008, n. 19, e in particolare l’art. 14 della medesima legge
regionale n. 53 del 2001;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 14 maggio 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 3
giugno 2009;
Visto il parere della I Commissione – Affari istituzionali,
espresso nella seduta del 9 luglio 2009;
Visto l’ulteriore parere della Direzione generale della
Presidenza, reso ai sensi dell’art. 16 del regolamento interno della
Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n.
691;
Considerato quanto segue:
1. La disciplina regolamentare attuativa della legge regionale
n. 53/2001, oggi contenuta nel regolamento 2 gennaio 2002, n. 4R,
richiede di essere modificata per adeguarla alla effettiva dimensione
dell’intervento sostitutivo regionale e alle modifiche legislative
operate con gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 28 aprile
2008, n. 19.
2. Gli interventi sostitutivi regionali nel corso degli anni
2001-2008 si sono venuti riducendo nel numero e si sono sempre piu’
qualificati come interventi rivolti a risolvere, nelle singole
materie, problematiche connesse al compimento di atti obbligatori per
legge o ad assicurare la continuita’ amministrativa di enti che
versano in situazione di crisi, per il sussistere di situazioni che
ne pregiudicano il regolare funzionamento, comprese quelle derivanti
dalla cessazione a diverso titolo dei soggetti preposti agli organi
ordinari; e’ pertanto cresciuta l’esigenza di una maggiore
specializzazione e responsabilizzazione degli organi politici e
tecnici regionali che, in ciascuna materia, si devono attivare in
fase di promozione e di verifica dell’attivita’ commissariale in
funzione degli atti che devono essere adottati dal Presidente della
Giunta regionale, mentre si e’ notevolmente ridimensionata l’esigenza
di centralizzazione delle medesime attivita’.
3. E’ a tal fine necessario prevedere che il procedimento di
nomina dei commissari, fin dalle ordinarie iniziali attivita’ di
diffida o di preavviso, e la successiva adozione di direttive e di
atti di sospensione e di revoca degli incarichi vedano la primaria
partecipazione dell’assessore e della direzione generale competenti
per materia, e che le connesse fasi tecniche di predisposizione degli
atti di nomina, di accertamento dei requisiti per la nomina, di
verifica delle attivita’ commissariali, di dichiarazione della
cessazione dell’attivita’ commissariale si svolgano sotto la
responsabilita’ della direzione generale medesima.
4. E’ opportuno procedere alla semplificazione dei
procedimenti, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 10,
comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 53/2001, come
modificato dalla legge regionale n. 19/2008, prevedendo:
a) che al complesso procedimento di costituzione e di
gestione amministrativa dell’elenco dei candidati esterni si
sostituisca uno strumento piu’ semplice, consistente nella raccolta
delle disponibilita’ manifestate da soggetti esterni, i cui requisiti
per la nomina siano valutati e accertati nell’unica occasione
effettivamente necessaria della nomina;
b) che, per l’identificazione dei requisiti di onorabilita’,
si faccia riferimento ai medesimi requisiti previsti, in via
generale, per le nomine della Regione, di cui all’art. 10 della legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5;
c) che non sia piu’ prescritto in via generale il preventivo
parere dell’Avvocatura regionale sugli schemi di bando di gara, di
contratti e convenzioni o di atti transattivi del commissario,
potendo, all’occorrenza, prevedersi nell’atto di nomina forme
specifiche o semplificate di controllo, ai sensi dell’art. 8, comma
5, della legge regionale n. 53/2001.
5. Ai fini del coordinamento tecnico dei procedimenti di
nomina, e’ sufficiente prevedere il preventivo parere del Comitato
tecnico di direzione in ordine alle proposte di diffida o di
preavviso.
6. E’, tuttavia necessario, che la direzione generale della
Presidenza svolga alcune attivita’ che per loro natura richiedono di
essere svolte unitariamente: acquisizione delle disponibilita’ alla
nomina da parte di soggetti esterni alla regione; adozione degli atti
concernenti le anticipazioni di cui all’art. 9 della legge regionale
n. 53/2001; predisposizione della relazione al Consiglio regionale;
predisposizione, ove occorra, degli atti di adeguamento delle
attivita’ commissariali in corso.
7. Per il carattere complessivo dell’intervento normativo, e’
necessario procedere alla integrale sostituzione del regolamento di
attuazione della legge regionale n. 53/2001, provvedendo alla
sostanziale conferma di precedenti disposizioni, o alla loro modifica
parziale, e alla contestuale abrogazione del regolamento n. 4R/2002.
8. E’ accolto il parere della prima commissione consiliare –
Affari istituzionali ed e’ conseguentemente adeguato il testo del
regolamento.
Si approva il seguente regolamento:
Art. 1

Disposizioni per l’adozione degli atti di diffida e di preavviso
di competenza del Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4)

1. Il Presidente della Giunta regionale, per le nomine dei
commissari di propria competenza per le quali occorra la previa
adozione di atti di diffida o di preavviso di cui agli artt. 3 e 4
della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Norme per la nomina di
commissari della Regione), provvede alla diffida o al preavviso su
proposta dell’assessore regionale competente per materia.
2. Sulla proposta, redatta nella forma di decreto del Presidente
della Giunta regionale, e’ acquisito il preventivo parere del
Comitato tecnico di direzione (CTD).
3. La proposta di diffida o di preavviso indica:
a) i presupposti di legge statale o regionale per la nomina del
commissario;
b) l’ente da diffidare o le amministrazioni interessate al
preavviso;
c) in caso di diffida, l’inadempimento o le irregolarita’
riscontrati;
d) in caso di preavviso, le funzioni e le attivita’ che devono
essere esercitate, ovvero gli interventi o le opere che devono essere
realizzati;
e) il termine entro il quale l’ente diffidato deve adempiere,
ovvero il termine entro il quale le amministrazioni preavvisate
devono dichiarare la disponibilita’ a provvedere autonomamente;
f) l’organo del comune, della provincia o della citta’
metropolitana che ha assunto il potere sostitutivo sulla base di
disposizioni che l’ente ha adottato per l’autonomo esercizio di detto
potere, ovvero la mancata adozione delle disposizioni medesime;
g) le strutture della direzione generale che hanno accertato la
sussistenza dei presupposti di legge per l’avvio del procedimento di
nomina e a cui gli enti destinatari sono tenuti a comunicare le
proprie determinazioni.
4. In caso di diffida, alla proposta e’ allegata l’individuazione
di uno o piu’ soggetti che sono ritenuti in possesso dell’esperienza
e dei requisiti professionali per la nomina a commissario. Detta
individuazione puo’ anche essere effettuata in un momento successivo,
in occasione della conclusione del procedimento di nomina.
5. Gli atti di diffida e di preavviso, una volta adottati, sono
comunicati alle direzioni generali interessate.
6. Decorsi i termini indicati nell’atto di diffida o di
preavviso, la direzione generale competente per materia predispone
gli atti conseguenti.
7. Si procede ai sensi del presente articolo anche nel caso
previsto dall’art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale n. 53/2001.
Alla eventuale concessione dell’ulteriore termine per l’attuazione di
quanto indicato nell’atto di preavviso provvede il direttore della
direzione generale competente per materia.

Art. 2 Soggetti che possono essere nominati commissari (art. 10, comma 3) 1. Il provvedimento di nomina da’ atto, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 53/2001, della qualificazione professionale o dell’esperienza amministrativa del soggetto nominato commissario, avuto riguardo al titolo di studio conseguito, alle esperienze professionali svolte o in corso, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, societa’ ed organismi pubblici e privati. 2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere requisiti di onorabilita’. Ricorrono i requisiti di onorabilita’ in caso di assenza delle medesime cause di esclusione di cui all’art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 3. Non puo’ essere nominato chi e’ stato a suo tempo revocato dall’incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarita’.

Art. 3

Disponibilita’ di soggetti esterni alla nomina
a commissario e trattamento dei dati (art. 10, comma 3)

1. Al fine di consentire il piu’ celere svolgimento dei
procedimenti di nomina, i soggetti esterni alla Regione possono
dichiarare preventivamente la propria disponibilita’ ad essere
nominati commissari.
2. La dichiarazione di disponibilita’ alla nomina di commissario
e’ inviata alla direzione generale della Presidenza. La dichiarazione
contiene i dati anagrafici e di residenza dell’interessato. La
dichiarazione contiene altresi’, sotto la forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’, i seguenti elementi:
a) titolo di studio e esperienze professionali;
b) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, societa’ ed
organismi.
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ sono
soggette a verifica di veridicita’, da parte della direzione generale
competente per materia, in occasione del procedimento di nomina, ai
sensi dell’art. 4, comma 6.
4. Presso la direzione generale della Presidenza e’ tenuto ed
aggiornato, in formato cartaceo o elettronico, l’elenco dei soggetti
che hanno dato la propria disponibilita’ alla nomina a commissario.
5. Dell’elenco fanno parte anche i soggetti che, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, risultano iscritti
nell’elenco gia’ costituito ai sensi del regolamento approvato al
Presidente della Giunta regionale con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 4/R del 2002.
6. Nell’elenco sono riportati i seguenti dati, relativi a ciascun
soggetto:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) titolo di studio ed esperienze professionali;
d) cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, societa’ ed
organismi.
7. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi del presente
regolamento secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
dalla conseguente normativa regionale.
8. I soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilita’ alla
nomina a commissario possono in ogni tempo comunicare eventuali
variazioni dei propri dati o chiederne la cancellazione.
9. Si procede altresi’ alla cancellazione dei dati quando viene
accertata, in fase di verifica, la perdita dei requisiti di
onorabilita’ di cui all’art. 2, comma 2.
10. I dati possono essere comunicati, ai fini dei procedimenti
previsti dal presente regolamento, anche mediante rete telematica
interna, esclusivamente agli uffici regionali, ovvero agli organi
competenti per la nomina dei commissari di cui alla legge regionale
n. 53/2001.
11. Sul sito web della Giunta regionale e’ reso disponibile al
pubblico il modello-tipo di presentazione della dichiarazione di
disponibilita’ di cui al presente articolo.

Art. 4 Nomina del commissario (articoli 5, 10, 14) 1. Salve diverse disposizioni di legge, l’organo competente provvede alla nomina del commissario con le modalita’ di cui al presente articolo. 2. Le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono effettuate su proposta dell’assessore competente per materia. 3. I commissari regionali di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53/2001, possono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche. Prima di procedere alla nomina, l’assessore competente per materia acquisisce il parere del CTD, che accerta se le attivita’ e le funzioni regionali da svolgere mediante l’attivita’ commissariale possono essere svolte utilmente e tempestivamente in via ordinaria dalle strutture regionali. 4. Prima di effettuare la nomina, la direzione generale competente in materia provvede: a) ad acquisire l’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato; b) ad accertare che il soggetto cui conferire l’incarico sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2; c) ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ dell’interessato, relativa alla sussistenza, al momento della nomina, dei requisiti di onorabilita’ di cui all’art. 2, comma 2; d) ad acquisire l’autorizzazione di cui all’art. 10, comma 4, della legge regionale n. 53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l’incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione; e) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l’organizzazione gli elementi di cui all’art. 10, comma 5, della legge regionale n. 53/2001, nel caso in cui il soggetto cui conferire l’incarico sia dipendente dell’amministrazione regionale; f) ad acquisire dalla struttura della direzione generale competente per l’organizzazione, nel caso di dipendente regionale cessato dal servizio, la sussistenza di eventuali divieti previsti dalla legge per il conferimento di incarichi. 5. Se sussiste urgenza a provvedere, l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e l’acquisizione delle autorizzazioni o degli altri elementi previsti dal comma 4 sono effettuati entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina. In tal caso, l’atto di nomina puo’ rinviare ad un successivo atto aggiuntivo la regolazione degli aspetti dell’incarico connessi alle verifiche suddette. 6. La verifica della veridicita’ delle dichiarazioni rese dal soggetto interessato, comprese quelle rese in occasione della presentazione della dichiarazione di disponibilita’ di cui all’art. 3, e’ avviata, ai sensi di legge, dalla direzione generale competente per materia, prima di procedere alla nomina. Per i soggetti di cui all’art. 3, la verifica relativa alle esperienze professionali e alle cariche o agli incarichi ricoperti puo’ essere limitata ai requisiti ritenuti congrui ai fini della nomina. In caso di urgenza le verifiche sono avviate entro dieci giorni dalla data di adozione dell’atto di nomina. 7. Nell’atto di nomina sono indicati gli elementi di cui all’art. 5 della legge regionale n. 53/2001, nonche’: a) il presupposto di legge per la nomina del commissario; b) l’inadempimento o la irregolarita’ riscontrati; c) gli estremi dell’avvenuta diffida o del preavviso, e il termine di scadenza decorso; d) l’avvenuta accettazione dell’incarico commissariale da parte dell’interessato; e) le modalita’ di comunicazione dell’atto di nomina all’ente sostituito, idonee a garantire la certezza della data di ricevimento. 8. Gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 53/2001 sono indicati in modo analitico, anche mediante rinvio alle singole disposizioni dell’articolo medesimo.

Art. 5 Direttive al commissario (art. 6, comma 1) 1. Le direttive di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 53/2001 possono essere adottate con nota scritta dell’organo che ha provveduto alla nomina, comunicata al commissario con modalita’ idonee a garantire la certezza della data di ricevimento. 2. Le direttive di competenza del Presidente della Giunta regionale sono adottate su proposta dell’assessore competente per materia.

Art. 6 Sospensione e revoca degli incarichi (art. 11) 1. L’organo competente alla nomina provvede alla sospensione dell’incarico di commissario, nei casi previsti dall’art. 11 della legge regionale n. 53/2001, dando conto delle modalita’ di accertamento della temporanea impossibilita’ allo svolgimento del mandato commissariale. 2. Prima di procedere alla revoca per inadempienze o gravi irregolarita’ nell’attuazione del mandato commissariale, e’ richiesta al commissario una memoria giustificativa, da trasmettere entro cinque giorni. 3. Nei casi di sospensione o di revoca dell’incarico, l’organo competente provvede contestualmente alla nomina di un sostituto. 4. Gli atti di sospensione e di revoca dei commissari, di competenza del Presidente della Giunta regionale, sono adottati su proposta dell’assessore competente per materia e predisposti dalla direzione generale competente per materia.

Art. 7 Indennita’ e rimborso spese (artt. 10 e 14, comma 1, lettera e) 1. L’organo competente alla nomina, nello stesso atto di nomina o in atti aggiuntivi, puo’ stabilire che sia attribuita al commissario una indennita’, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 53/2001. Se e’ stabilita, l’indennita’ e’ sempre forfetaria. L’atto di nomina puo’ motivatamente rinviare la determinazione dell’indennita’ al momento della dichiarazione di cessazione dell’attivita’ commissariale. 2. Fermo restando il carattere forfetario e unitario dell’indennita’, l’indennita’ puo’ essere erogata per parti, con anticipazioni non inferiori al mese, quando e’ prevista una durata dell’incarico superiore a sessanta giorni. 3. L’eventuale proroga dell’attivita’ commissariale non comporta l’automatico adeguamento dell’indennita’. 4. Se e’ stabilita l’indennita’, questa puo’ essere determinata rinviando alla misura, per l’intero o in percentuale, dell’indennita’ o del corrispettivo previsto per l’organo sostituito. Se l’organo sostituito percepisce una indennita’ o un corrispettivo, l’indennita’ non puo’ essere superiore all’indennita’ o al corrispettivo dell’organo sostituito, in effettivo godimento da parte di questo al momento della nomina del commissario, ovvero dallo stesso effettivamente percepito nell’anno precedente. A tal fine non e’ rilevante l’esercizio di tutti o di alcuni dei poteri dell’organo sostituito. Il limite massimo dell’indennita’ del commissario di cui al presente comma ha riguardo al tempo previsto di svolgimento del mandato commissariale e all’indennita’ o al corrispettivo in godimento o percepiti per uno stesso periodo dall’organo sostituto. 5. Se la sostituzione riguarda una pluralita’ di organi o organi collegiali, l’indennita’ non puo’ essere superiore all’indennita’ o al corrispettivo piu’ elevati, riferiti all’organo monocratico sostituito ovvero al componente dell’organo collegiale che percepisce l’indennita’ o il corrispettivo piu’ elevati. 6. Le variazioni delle indennita’ o dei corrispettivi dell’organo sostituito, che si verificano nel corso del mandato commissariale, non comportano l’automatico adeguamento dell’indennita’ del commissario, neanche quando abbiano effetto retroattivo. Tale adeguamento dell’indennita’ e’ consentito solo se espressamente stabilito nell’atto di nomina; in ogni caso, l’atto di nomina non puo’ stabilire adeguamenti da accertare dopo la conclusione dell’attivita’ commissariale. 7. Quando il commissario e’ stato nominato per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico, e debba provvedersi, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge regionale n. 53/2001, alla prosecuzione dell’attivita’ commissariale, l’indennita’ puo’ essere determinata, in misura forfetaria, anziche’ ai sensi del comma 4, in riferimento al costo di realizzazione dell’intervento o dell’opera, dedotto dal quadro economico di spesa comprendente i costi di realizzazione e gli oneri tecnici. In assenza del predetto quadro economico di spesa e’ assunta a riferimento la previsione del costo dell’intervento o dell’opera, indicata nella richiesta di commissariamento. 8. Se l’organo competente alla nomina ritiene di determinare l’indennita’ ai sensi del comma 7, l’indennita’ e’ calcolata secondo le seguenti percentuali: a) per importi fino a 500.000,00 euro: da un minimo del tre per cento ad un massimo dell’otto per cento dell’importo; b) per la parte dell’importo che eccede i 500.000,00 euro: da un minimo dell’uno per cento ad un massimo del tre per cento della parte medesima. 9. Nel caso in cui il commissario sia incaricato di completare interventi o opere gia’ avviati, il costo di riferimento e’ desunto dal quadro economico di realizzazione dedotto il valore degli interventi o delle opere gia’ realizzati. In questo caso gli oneri tecnici sono ricalcolati in percentuale sulle opere residue. 10. Quando l’organo sostituito non percepisce indennita’ o corrispettivi e non si provvede ai sensi dei commi 7, 8 e 9, l’indennita’ del commissario, se stabilita, e’ determinata in cifra fissa. 11. In tutti i casi previsti dal presente articolo, se e’ stabilita l’indennita’, questa non puo’ essere inferiore a 200,00 euro ne’ superiore a 200.000,00 euro. 12. Al commissario spetta il rimborso spese nei casi e nella misura previsti, al momento della nomina, per i dirigenti regionali. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui l’organo competente per la nomina non abbia attribuito alcuna indennita’ per l’incarico.

Art. 8 Vigilanza sulle attivita’ commissariali (art. 8, commi 10 e 11) 1. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alla direzione generale competente per materia, con cadenza periodica indicata nell’atto di nomina, una relazione sull’attivita’ svolta, sulle residue attivita’ necessarie al completamento dell’incarico e sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la conclusione. Per icommissari nominati per la realizzazione di interventi o di opere, nella relazione e’ indicato, altresi’, lo stato cui e’ pervenuto il relativo procedimento amministrativo. 2. La direzione generale puo’ formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, ai quali il commissario e’ tenuto a dare tempestiva risposta. Nell’ambito di tale procedimento, possono essere anche richieste copie di altri atti, la cui conoscenza e’ necessaria per la valutazione del mandato stesso. Possono comunque essere richiesti in qualsiasi momento rapporti informativi sul mandato conferito. 3. Ulteriori prescrizioni possono essere stabilite nell’atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi. 4. La vigilanza sulle attivita’ commissariali di competenza di altri organi e’ esercitata dall’organo che ha effettuato la nomina, secondo le modalita’ stabilite nell’atto di nomina o nelle direttive o negli atti aggiuntivi.

Art. 9 Cessazione dell’attivita’ commissariale (art. 12) 1. Il mandato commissariale si conclude entro il termine previsto dall’atto di nomina o dagli atti aggiuntivi. 2. Il commissario e’ tenuto a presentare una relazione finale sull’attivita’ svolta, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute in caso di anticipazioni previste all’art. 9 della legge regionale n. 53/2001, sugli incarichi affidati, sui contenziosi insorti. 3. Relativamente ai commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, la direzione generale competente per materia propone al Presidente della Giunta regionale l’atto di dichiarazione della cessazione dell’attivita’ commissariale. Analoga procedura e’ adottata nei casi di cessazione di singole parti del mandato conferito. La dichiarazione di cessazione: a) da’ atto che l’incarico a suo tempo affidato e’ concluso; b) indica i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, qualora l’atto di nomina non abbia disposto in merito. Indica altresi’ gli atti o le attivita’ residuali che il soggetto incaricato dell’attivita’ commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuita’ amministrativa e il subentro degli enti sostituiti. 4. La cessazione dell’attivita’ commissariale puo’ essere dichiarata d’ufficio per il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al commissariamento.

Art. 10 Anticipazioni (art. 9) 1. La direzione generale della Presidenza, previa richiesta del direttore della direzione generale competente per materia, puo’ provvedere, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio, alle anticipazioni previste all’art. 9 della legge regionale n. 53/2001, quando ricorrono le situazioni previste dal comma 1 del predetto articolo, nonche’ quando l’ente sostituito non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale. 2. E’ esclusa la possibilita’ di effettuare anticipazioni da parte della Regione nei casi previsti dall’art. 13, comma 6, della legge regionale n. 53/2001.

Art. 11 Relazione al Consiglio regionale (art. 15) 1. La direzione generale della Presidenza predispone la relazione di cui all’art. 15 della legge regionale n. 53/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1, le direzioni generali competenti per materia trasmettono alla direzione generale della Presidenza gli atti di nomina e di cessazione dei commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni successivi alla loro adozione.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 1. Quando deve provvedersi alla nomina di commissario liquidatore e la legge che ha previsto la liquidazione non reca, in tutto o in parte, gli effetti e gli obblighi che derivano dalla nomina, questi sono stabiliti nell’atto di nomina, sulla base dei principi desumibili dalla legge regionale n. 53/2001 e dalla legge che ha previsto la liquidazione, applicabili al caso in attuazione dell’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 53/2001. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 53/2001. 3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai commissari che risultano gia’ nominati dal Presidente della Giunta regionale al momento dell’entrata in vigore del regolamento medesimo. Sono fatti salvi gli atti gia’ adottati ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 2002. La direzione generale della Presidenza predispone, ove occorra, i decreti di adeguamento delle attivita’ commissariali in corso; trasmette altresi’ alle direzioni generali competenti per materia i fascicoli relativi alle istanze, alle diffide e alle attivita’ commissariali in corso.

Art. 13 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 2002.

Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0809&tmstp=1276847350238

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2009, n. 48

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19
dicembre 2001, n.61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge
regionale 6 agosto 2001 n. 36 «Ordinamento contabile della Regione
Toscana»);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n.
438;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n.
680;
Considerato quanto segue:
1. dall’evoluzione della normativa in materia di contratti ed
in particolare a seguito delle modifiche relative al decreto del
Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008 n. 30/R/2008
(Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13
luglio 2007 n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita’ del lavoro»), in base alle
quali, tra l’altro, si e’ provveduto ad apportare significative
semplificazioni per le spese in economia per forniture e servizi
nonche’ ad ampliare l’utilizzo dell’ordinativo diretto ad altre
tipologie di spesa, si e’ reso necessario procedere a modificare
alcune disposizioni del decreto del Peresidente della Giunta
regionale n. 61/R/2001 concernenti in particolare l’assunzione degli
impegni con ordinativo diretto;
2. inoltre dall’esperienza maturata dall’applicazione della
normativa in materia di contabilita’ e’ emersa la necessita’ di
modificare in modo circoscritto e puntuale al cune disposizioni
relative alla disciplina della gestione delle spese e al monitoraggio
dei flussi finanziari;
3. occorre quindi, per quanto sopra indicato, prevedere
modalita’ di gestione e contabilizzazione delle aperture di credito
autorizzate a favore dei funzionari delegati che siano adeguate alle
procedure di gestione ordinaria delle spese, nonche’ aggiornare la
disciplina delle casse economali e delle carte di credito aziendali
allo scopo di garantire adeguate modalita’ di gestione e di
contabilizzazione;
4. nella legge regionale 22 ottobre 2009 n. 55 «Disposizioni
sulla qualita’ della formazione», ed in particolare nell’art. 7, tra
la documentazione a corredo delle proposte di legge e’ prevista la
relazione tecnico-finanziaria;
5. nel Regolamento di contabilita’ di cui al decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, nell’art. 71-ter, ed
in particolare nella rubrica e nel comma 1, per indicate lo stesso
documento e’ utilizzata l’espressione «relazione tecnica sulla
metodologie di quantificazione
6. Si rende necessario infine adeguare l’art. 71-ter del
regolamento di contabilita’ alle disposizioni della legge regionale
n. 55/2008, procedendo a sostituire nella rubrica e nel comma 1
dell’articolo l’espressione ”relazione tecnica sulla metodologie di
quantificazioneª” con l’espressione «relazione tecnico-finanziaria».
Si approva il presente regolamento:
Art. 1

Sostituzione dell’art. 42 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 61/R/2001

1. L’art. 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento
contabile della Regione Toscana»), e’ sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Impegni con ordinativo diretto). – 1. L’ordinativo
diretto emesso nell’ambito delle procedure di acquisto di beni,
servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di
contratti pubblici costituisce atto idoneo per l’assunzione
dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.
2. L’apposizione del visto contabile e la conseguente
registrazione dell’impegno, effettuata ai sensi dell’articolo 41, e’
condizione necessaria per procedere all’affidamento del contratto.
3. Nelle ipotesi di cui all’art. 41, comma 2, la registrazione
dell’impegno non e’ effettuata e l’ordinativo diretto e’ rinviato al
dirigente che lo ha emesso con l’indicazione delle modifiche e/o
integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.»

Art. 2 Sostituzione dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 57 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 57 (Ordini di accreditamento). – 1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell’eventuale supplente mediante ordine di accreditamento. 2. L’ordine di accreditamento viene disposto alternativamente: a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio; b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale. 3. L’ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi: a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento; b) il numero del capitolo di bilancio; c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente; d) la piazza di pagamento; e) l’oggetto della spesa; f) l’ammontare dell’accreditamento; g) gli estremi dell’atto che autorizza l’apertura di credito. 4. L’ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all’emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall’art. 58.»

Art. 3 Modifica dell’art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’art. 58 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001, eaggiunta la seguente lettera: «h-bis) la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale»

Art. 4

Modifica dell’art. 62 del del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 61/R/2001

1. Il comma 1 dell’art. 62 del del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il funzionario delegato trasmette distintamente per ogni
apertura di credito:
a) nel caso di cui all’art. 57 comma 2 lettera b), l’entita’
delle spese sostenute al termine dell’esercizio finanziario. La
trasmissione e’ effettuata alla struttura organizzativa competente in
materia di spesa;
b) nei casi di cui all’art. 57 comma 2 lettere a) e b), il
rendiconto delle spese sostenute, nel termine di trenta giorni dalla
scadenza dell’esercizio finanziario. La trasmissione e’ effettuata
alla struttura regionale competente in materia di riscontri delle
gestioni dei funzionari delegati.»

Art. 5 Sostituzione dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 63 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 63 (Contenuto del rendiconto). – 1. Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene: a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni; b) gli estremi dell’ordine di accreditamento; c) l’entita’ dei fondi amministrati; d) I ‘elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento; e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto. 2. Al rendiconto sono allegati: a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati; b) i mandati di pagamento annullati; c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito. 3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.»

Art. 6 Sostituzione dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 64 del d.p.g.r. n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 64 (Riscontro del rendiconto e responsabilita’). – 1. Il funzionario delegato e’ personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarita’ dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilita’ grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate. 2. La struttura organizzativa di cui all’art. 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture. 3. La struttura organizzativa di cui all’art. 62 comma 1 lettera b) effettua controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate. 4. Qualora in sede di riscontro di cui all’art. 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarita’ nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato e’ invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. 5. Se il rendiconto non e’ approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.»

Art. 7 Modifica dell’art. 65 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Il comma 2 dell’art. 65 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento: a) di spese relative alla fornitura di beni, servizi e lavori di manutenzione necessari al funzionamento degli uffici; b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa; c) di indennita’ di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa; d) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza.»

Art. 8 Modifica dell’art. 66 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Il comma 1 dell’art. 66 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «1. Il funzionario delegato del Centro direzionale, nell’ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, puo’ anticipare somme al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed ai dipendenti regionali per l’effettuazione di minute spese di ufficio, spese di missione e trasferta o altre spese per le quali sia richiesto l’immediato pagamento.»

Art. 9 Sostituzione dell’art. 67 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’articolo 67 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 67 (Istituzione della cassa economale). – 1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa puo’ essere istituita una cassa economale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede: a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile; b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale. 3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale e’ utilizzata per le seguenti tipologie di spesa: a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all’acquisto; b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi; c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge; d) spese postali; e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio; f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto. 4. La dotazione di ciascuna cassa economale non puo’ essere superiore ad € 25.000,00. Essa e’ costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilita’ speciale a titolo di anticipazione. 5. La cassa economale non puo’ essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale. 6. Il funzionario incaricato e’ direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarita’ delle scritture.»

Art. 10 Sostituzione dell’art. 68 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 68 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 68 (Modalita’ di pagamento). – 1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti. 2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.»

Art. 11 Sostituzione dell’art. 70 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. L’art. 70 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 70 (Registrazioni e rendiconti). – 1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l’ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa. 2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all’art. 69, e’ presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e da’ discarico delle spese in esso registrate. 3. Ove siano riscontrate irregolarita’, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere al la regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate. 4. Al termine dell’ esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.»

Art. 12 Sostituzione dell’art. 71 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R12001 1. L’art. 71 del del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 e’ sostituito dal seguente: «Art. 71 (Carta di credito aziendale). – 1. Fermo restando il rispetto delle normative in materia di contratti pubblici e di ordinamento contabile, possono essere utilizzate carte di credito aziendali per il pagamento delle seguenti spese: a) spese di missione e rappresentanza degli assessori; b) spese di missione dei dipendenti; c) spese di funzionamento, qualora la carta di credito sia l’unico strumento di pagamento. 2. L’utilizzo delle carte di credito aziendali e’ soggetto a rendicontazione alla struttura competente in materia di spese. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalita’ di rilascio della carta di credito aziendale.»

Art. 13 Modifica dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Nella rubrica dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «Relazione tecnico-finanziaria». 2. Nel comma 1 dell’art. 71-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 le parole «relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione» sono sostituite con le seguenti parole: «relazione tecnico-finanziaria».

Art. 14 Modifica dell’art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 1. Nel comma 1 dell’art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R/2001 la parola «bilancio» esostituita dalle parole «spese ed entrate». Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0805&tmstp=1276847350238