REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 47 Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Preambolo

Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 2, comma 35;
Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia
di bonifica);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. E’ in fase di istruttoria da parte delle commissioni
consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di legge n.
353 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2009
sul riordino dei consorzi di bonifica;
2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall’esigenza del
contenimento dei «costi della politica» come disposto dalla legge n.
244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa
composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;
3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire
alla nuova organizzazione prospettata, la pro posta prevede una
disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi
dall’assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi
provvisori, a quello a regime;
4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in
scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l’esigenza – nelle more di
approvazione della proposta di riordino – di dare avvio in tempi
brevi all’iter elettorale, al fine di rispettare le modalita’ ed i
tempi gia’ stabiliti nei rispettivi statuti;
5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere
l’avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo
svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante
sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che,
comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi
brevi a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino;
6. Con la presente proposta di legge si e’ ritenuto inoltre
opportuno individuare un termine ultimo di operativita’ per le
commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i
commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli
52 e 30 della legge regionale n. 34/1994, nonche’ una data certa
entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per
l’insediamento degli organi effettivi, prevedendo a tal fine anche
l’abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n.
72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) che non
dispone niente in tal senso;
Si approva la seguente legge:
Art. 1

Proroga degli organi dei consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31
dicembre 2009 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino
all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei
consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30giugno 2010.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica altresi’ alle
commissioni provvisorie e ai commissari straordinari no minati ai
sensi degli artt. 52 e 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34
(Norme in materia di bonifica).

Art. 2 Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica 1. Le procedure per l’elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all’art. 1 sono sospese fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono comunque attivate nei tempi utili per consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° luglio 2010.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 72/2008 1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) e’ abrogato. La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0804&tmstp=1276155745907

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 46 Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica); Considerato quanto segue: 1. La materia dell’edilizia residenziale pubblica e’ disciplinata da diverse leggi statali ed in particolare dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 2. A livello regionale, la materia e’ regolata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e nella legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 3. La legge n. 560/1993 e’ la norma di riferimento per l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e definisce, in assenza di norme regionali diverse, i criteri e le modalita’ di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica; 4. La disciplina dell’intera materia «edilizia residenziale pubblica», a seguito dell’approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento all’ordinamento costituzionale vigente che ha attribuito alle Regioni «competenza esclusiva o residuale» per quanto riguarda la parte relativa all’organizzazione e la gestione degli interventi e per quanto attiene alle politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all’alienazione del patrimonio degli alloggi ricompresi nei programmi regionali di vendita; 5. Che il mutato quadro costituzionale induce a procedere alla definizione di una nuova disciplina organica e sistematica dell’edilizia residenziale e che la stessa e’ in corso di elaborazione sulla base della proposta di legge n. 332 del 10 marzo 2009 (Disciplina regionale dell’edilizia abitativa sociale), attualmente in fase di esame istruttorio da parte delle competenti commissioni consiliari; 6. In attesa del riordino generale della materia, che andra’ a disciplinare in maniera diversa l’intero settore con l’effettivo esercizio delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai requisiti ed alle condizioni di alienabilita’ degli immobili stessi, si rende necessario intervenire con un atto legislativo ad effetto transitorio; 7. Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43, sono stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all’acquisto, il prezzo sia stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e sia stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell’atto di compravendita; 8. Valutata la necessita’ di provvedere ad un ulteriore breve sospensione delle attivita’ di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in attesa di un riordino complessivo della materia che introduca nuovi criteri per la cessione degli alloggi, diversi rispetto alla legge n. 560/1993 e piu’ rigorosi; 9. Che il blocco delle attivita’ di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nei diversi programmi regionali di cessione ed alle loro successive deliberazioni di integrazione, viene previsto per periodo limitato con la sola esclusione degli alloggi per i quali i soggetti gestori, di cui alla legge regionale n. 77/1998, dichiarino che sia intervenuto accordo con gli assegnatari, alla data del 27 maggio 2008, sulla compravendita dell’immobile alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla citata legge n. 560/1993; 10. Che le procedure relative alla cessione degli alloggi devono concludersi per un periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; 11. Che sulla base del principio di buona amministrazione, e’ necessario stabilire che gli enti proprietari si impegnano a verificare che i gestori abbiano dato risposta agli assegnatari che avevano presentato domanda per l’acquisto dell’alloggio; Si approva la seguente legge Art. 1 Sospensione dell’efficacia dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Nelle more della revisione della disciplina relativa alla edilizia residenziale pubblica, sono sospese le procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, ed alle successive deliberazioni di integrazione e modifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le procedure di cessione relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica possono concludersi nel caso in cui l’ente gestore dichiari che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008, accordo tra le parti sulla compravendita dell’immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e previa ulteriore verifica dei requisiti di legge e delle condizioni. Tali procedure devono concludersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla luce del principio di buona amministrazione, gli enti proprietari si impegnano, secondo criteri di imparzialita’, trasparenza ed equita’, a verificare che i gestori abbiano effettivamente dato una risposta in merito alla loro posizione a tutti gli assegnatari che abbiano presentato domanda o abbiano in corso l’istruttoria per l’acquisto dell’alloggio alla data del 27 maggio 2008. Tale risposta deve essere trasmessa all’assegnatario entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0803&tmstp=1276155745907

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2009, n. 223

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 11 della citata legge regionale n.
26/2005, il quale prevede interventi a favore dell’innovazione nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle
persone, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;
Visto il proprio decreto 31 agosto 2007, n. 0273/Pres. recante
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure
per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle
persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005
n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione
comunitaria» e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in
attuazione della menzionata legge regionale;
Visto l’art. 16, comma 1, del citato regolamento il quale
prescrive che la domanda di agevolazione ai sensi dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2005 e’ presentata entro due scadenze annuali,
il 31marzo ed il 30 settembre;
Ritenuto opportuno anticipare «una tantum» il termine per la
presentazione delle domande, fissando l’ultima data utile per
l’inoltro al 1° settembre 2009, in considerazione della prossima
emanazione dei bandi aventi per oggetto contributi a valere
sull’attivita’ 1.1.a) «Incentivazione alla ricerca industriale,
sviluppo e innovazione delle imprese» del Programma Operativo
Regionale competitivita’ e occupazione FESR 2007-2013, come previsto
dall’art. 47 del regolamento citato, riservando alla Giunta regionale
di disporre con successivo atto deliberativo la riapertura dei
termini suddetti;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di modificare conseguentemente
il termine previsto all’art. 16, comma 1 del piu’ volte richiamato
regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio recante modalita’ di applicazione dell’art.
93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea legge n. 140 del 30 aprile
2004;
Visto in particolare l’art. 4, punto 1 del citato regolamento
(CE) n. 794/2004, il quale prevede la procedura di notifica
semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente,
intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento
diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e
amministrativo che non possano alterare la valutazione della
compatibilita’ della misura di aiuto con il mercato comune;
Visto altresi’, l’art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n.
794/2004, il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da
notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito
elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime
di aiuto autorizzato; b)proroga al massimo di 6 anni di un regime di
aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c)
inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di
aiuto autorizzato, riduzione dell’intensita’ di aiuto o riduzione
delle spese ammissibili;
Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica
della modifica del proprio decreto 0273/Pres./2007, come sopra
riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto
l’obbligo di notificare un aiuto esistente;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso»;
Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009,
n. 1775;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007,
n. 273 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e
procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e
alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre
2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione
comunitaria", in conformita’ al testo allegato al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0766&tmstp=1276155745907

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2009, n. 218

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 331.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2002, n. 0331/Pres, con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per la concessione di
contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall’art. 18
della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per
l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5
febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate")»;
Visto l’art. 10, commi 11 e 12, della legge regionale 30 dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) che reca modifiche al predetto
art. 18;
Rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute ad opera
del sopraccitato articolo 10 della legge regionale n. 17/2008, si
rende necessario modificare il Regolamento di cui al menzionato
decreto del Presidente della Regione n. 331/2002;
Tenuto conto del parere favorevole della Consulta regionale delle
associazioni dei disabili di cui all’art. 13-bis della legge
regionale n. 41/1996, espresso con nota prot. 139/09 del 30 giugno
2009, conservata in atti;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009,
n. 1735;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento
per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale
previsti dall’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"),
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 ottobre 2002,
n. 331» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0765&tmstp=1276155745906