REGIONE PIEMONTE LEGGE STATUTARIA 13 novembre 2009, n. 2 Modifica agli artt. 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 46 del 19 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

Nessuna richiesta du referebdyn e’ stata presentata

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale statutaria:
Art. 1

Modifica all’art. 19 della legge regionale
statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. L’art. 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1
(Statuto della Regione Piemonte) e’ sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali) – 1. I
Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini
dell’espletamento del loro mandato e secondo le modalita’ stabilite
dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i
dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi
richiamati, connessi con l’attivita’ della Regione.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e
l’estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti
dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) uffici della Regione;
c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche
non direttamente, dalla Regione;
d) agenzie, aziende, societa’ e fondazioni istituite,
controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla
Regione;
e) concessionari di pubblici servizi regionali;
f) enti, agenzie, aziende, societa’ e fondazioni che svolgono
attivita’ o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti
alla vigilanza o al controllo della Regione.
3. I Consiglieri hanno facolta’ di esercitare il diritto di
accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono
qualificati come riservati, fermo restando l’obbligo di mantenere la
riservatezza.».

Art. 2 Modifica all’art. 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 1. All’art. 28 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, societa’ e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facolta’ di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali.».

Art. 3 Modifica all’art. 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 1. All’art. 37 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.». La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 13 novembre 2009 BRESSO Il testo sopra riportato e’ stato approvato dal Consiglio Regionale in prima deliberazione in data 17 marzo 2009, in seconda deliberazione in data 24 luglio 2009 e promulgato dalla Presidente della Giunta regionale in data 13 novembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0849&tmstp=1276154612717

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 24 Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 43 del 29 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Principi e obiettivi

1. La Regione ispira e conforma la propria azione ai principi di
tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e
degli utenti di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229).
2. Al fine di accrescere l’efficacia complessiva delle iniziative
in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni
rappresentative degli interessi dei consumatori, una sede
istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro
rappresentanze, il contributo che ad esse compete nella definizione
dei contenuti delle politiche di tutela.

Art. 2 Azioni regionali 1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinche’ si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole. 2. In particolare la Regione: a) raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l’impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti; b) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale; c) promuove l’elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori e degli utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche; d) agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici; e) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attivita’ volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore; f) intraprende azioni ed interventi volti a favorire l’acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualita’ sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale; g) attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi; h) favorisce, d’intesa con le autorita’ scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in eta’ scolare; i) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti; l) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle attivita’ svolte in materia di consumerismo anche mediante apposito portale informatico. 3. La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o societa’ controllate assoggettate al vincolo di organicita’, ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le autonomie locali e funzionali, con l’Universita’ o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attivita’ di cui al comma 2. 4. La Regione promuove, con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iniziative di contrasto al carovita.

Art. 3 Atti a valenza programmatica 1. Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 4 e la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorita’ d’intervento in campo consumeristico. 2. Entro trenta giorni dall’approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 4 e informata la commissione consiliare competente, approva il programma di attivita’ annuale con il quale sono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell’anno e sono ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarieta’, le risorse finanziarie complessivamente disponibili. 3. Il programma di attivita’ annuale prevede i seguenti tipi di intervento: a) sportelli d’informazione, sostegno alla conciliazione e assistenza ai consumatori; b) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell’art. 2, comma 3; c) contributi a progetti di iniziativa associazionistica; d) contributi finalizzati al sostegno dell’azione di contrasto svolta dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

Art. 4

Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti

1. E’ istituita la Consulta regionale per la tutela dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta
dall’Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che
la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art.
6.
2. Compete alla Consulta di:
a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale
sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di
carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di
tutela dei consumatori e degli utenti;
b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente
commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti
amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti
sulle tematiche riguardanti il consumerismo;
c) sollecitare l’adeguamento a livello regionale a rilievi,
pareri e segnalazioni dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato), nonche’ ai rilievi
formulati dalle autorita’ di settore e da altri enti nazionali e
comunitari;
d) proporre l’effettuazione di studi e ricerche sui problemi
del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;
e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei
consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l’efficacia
del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;
f) designare i rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi
regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e
rappresentativita’ delle associazioni proponenti;
g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le
associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli
adempimenti di cui all’art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), da individuarsi in
base al loro maggior radicamento nell’ambito territoriale di
erogazione del servizio, secondo le modalita’ previste dal
regolamento interno di cui all’art. 5, comma 3.
3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi
entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali
se ne prescinde.

Art. 5 Funzionamento della Consulta 1. I membri della Consulta di cui all’art. 4, comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive associazioni dei consumatori e degli utenti, all’inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l’intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori. 2. La cancellazione dell’associazione dei consumatori e degli utenti dall’elenco di cui all’art. 6 comporta la contestuale decadenza dalla Consulta del rappresentante da essa designato. 3. La Consulta e’ convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti. 4. Le modalita’ di funzionamento sono definite con regolamento interno di cui la Giunta regionale prende atto previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dalle norme regolamentari dettate dalla Giunta, con la deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, al fine di consentire il primo funzionamento dell’organismo. 5. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali. Possono altresi’ partecipare i Consiglieri regionali. 6. La Consulta e’ validamente costituita con la nomina della meta’ piu’ uno degli aventi titolo. 7. La partecipazione alle sedute e’ gratuita e non da’ diritto al rimborso delle spese sostenute. 8. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria.

Art. 6 Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale 1. E’ istituito presso l’Assessorato competente per materia l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco. 2. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) presenza di una sede e di un’autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonche’ di un’articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province; b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse; e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita’ delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalita’ che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione; f) svolgimento di un’attivita’ continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all’art. 11, comma 1; g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attivita’ dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), sono certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa dal legale rappresentante dell’associazione dei consumatori e degli utenti con le modalita’ di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 4. L’iscrizione nell’elenco e’ disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti. 5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’ preclusa ogni attivita’ di promozione o pubblicita’ commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell’elenco e’ verificato anche attraverso la corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate dall’associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio. 7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonche’ la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall’elenco. 8. L’elenco e’ soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.

Art. 7

Sportelli del consumatore

1. La Giunta regionale, con appositi finanziamenti, favorisce la
creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in
forma associata, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di
cui all’articolo 6, al fine di fornire al cittadino informazioni e
consulenza su problemi specifici o su problematiche generali
attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.
2. La deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, stabilisce:
a) i requisiti minimi di capacita’ economica ed organizzativa
che le associazioni dei consumatori e degli utenti devono possedere
per poter risultare assegnatarie dei finanziamenti regionali;
b) i requisiti minimi di carattere strutturale ed organizzativo
che gli sportelli devono possedere per poter essere finanziati;
c) il numero massimo degli sportelli finanziabili e gli ambiti
territoriali nei quali insediarli;
d) l’ammontare della contribuzione, che non puo’ in ogni caso
superare il 90 per cento delle spese ammissibili, nonche’ il periodo,
non inferiore al biennio, al quale rapportarla;
e) le modalita’ ed i criteri di scelta dell’associazione dei
consumatori e degli utenti beneficiaria che prevedono l’attivazione
di una procedura pubblica di selezione dell’offerta migliore sotto il
profilo del servizio offerto;
f) l’eventuale previsione di un limite al numero degli
sportelli finanziabili per singola associazione dei consumatori e
degli utenti.
3. La Giunta regionale assume i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurare la verifica della corretta gestione degli
sportelli e definisce le penali da applicare in caso di
inottemperanza alle modalita’ di gestione concordate.
4. Nel caso sia stata comminata per due volte, nel corso di un
biennio, la revoca del contributo, si provvede alla sospensione
dall’elenco di cui all’art. 6 per un periodo non inferiore ad anni
uno.
5. La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta di cui
all’art. 4, un sistema di controllo della gestione degli sportelli
volto a misurare il livello di soddisfazione dei consumatori per il
servizio loro offerto ed al cui favorevole esito relazionare
l’erogazione di contributi aggiuntivi di natura premiale.

Art. 8

Servizi pubblici regionali

1. Le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all’art. 2,
comma 461 della legge n. 244/2007, nonche’ le disposizioni di cui
all’art. 4, comma 2, lettera g), si applicano anche rispetto ai
servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, ad esclusione dei
servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina.

Art. 9 Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica 1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i programmi di cui all’art. 3 e con i criteri di cui al comma 2, lettera d), finanzia la realizzazione di progetti a specifica valenza consumeristica, presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritti nell’elenco di cui all’art. 6. 2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’art. 11, comma 1, stabilisce: a) le modalita’ per la presentazione delle domande di contributo e la documentazione da allegare; b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile; c) l’entita’ massima del contributo concedibile, anche in relazione alle entrate da tesseramento evidenziate in bilancio; d) i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti finanziabili; e) le modalita’ di erogazione dei contributi. 3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni dei consumatori e degli utenti presentano i progetti che intendono realizzare nell’anno successivo, corredati dal relativo preventivo di spesa, precisando se siano gia’ stati richiesti o ottenuti altri finanziamenti pubblici. 4. Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge di bilancio, con determinazione dirigenziale, sono approvati l’elenco dei progetti ammessi a contributo e le relative quote di finanziamento.

Art. 10 Contributi alle spese legali 1. Il definitivo riconoscimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti ed interessi dei consumatori e degli utenti intervenuto in seguito all’esperimento di un’azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 6, consente di richiedere alla Regione un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legali, a tal fine sostenute e non gia’ rimborsate a diverso titolo. 2. L’ammissibilita’ dell’istanza e’ condizionata alla prevalente, ancorche’ non esclusiva, attinenza della controversia alla sfera della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori piemontesi, verificata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all’art. 11, comma 1. 3. Le modalita’ per l’erogazione del contributo sono disciplinate in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 9, commi 2, 3 e 4.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0846&tmstp=1276154612717

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 43 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazioni all’art. 7-bis

1. Al comma 3 dell’art. 7-bis della legge regionale 31 dicembre
1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle
scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1º
dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n.
74), le parole: «da effettuarsi a cura della Regione» sono sostituite
dalle seguenti: «da parte della struttura regionale competente».
2. Il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
sostituito dal seguente:
«4. Qualora dall’esito dell’accertamento, disposto ai sensi del
comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di
conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza
dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della
presente legge per l’esercizio in Valle d’Aosta della professione di
maestro di sci, la Regione, su proposta e con l’ausilio tecnico
dell’AVMS, dispone nei confronti del richiedente l’applicazione di
misure compensative o di sistemi di vigilanza. All’applicazione delle
misure compensative provvede l’AVMS, mentre all’applicazione dei
sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti
nel comprensorio interessato dall’esercizio temporaneo della
professione.».
3. Dopo il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale n.
44/1999, come sostituito dal comma 2, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4, l’AVMS
redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per
l’esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla
struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.».
4. Il comma 5 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
abrogato.
5. Al comma 6 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999,
dopo le parole: «di misure compensative» sono inserite le seguenti:
«e dei sistemi di vigilanza».
6. Dopo il comma 6 della legge regionale n. 44/1999, come
modificato dal comma 5, e’ inserito il seguente:
«6-bis. Il maestro di sci straniero gia’ in possesso del
decreto di idoneita’ permanente rilasciato dall’assessore regionale
competente in materia di turismo, puo’ esercitare temporaneamente la
professione in Valle d’Aosta a condizione che:
a) permanga l’autorizzazione all’esercizio della professione
nello Stato di provenienza;
b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo
le modalita’ stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 6;
c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza
di responsabilita’ civile verso i terzi derivante dallo svolgimento
dell’attivita’, valida sul territorio nazionale.».
7. Il comma 7 dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e’
abrogato.

Art. 2

Modificazioni all’art. 8

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’art. 8 della legge
regionale n. 44/1999, e’ inserita la seguente:
«d-bis) una sezione relativa alla certificazione
Eurosecurite’;».
2. Dopo la lettera d-bis) del comma 4 dell’art. 8 della legge
regionale n. 44/1999, introdotta dal comma 1, e’ inserita la
seguente:
«d-ter) per le sole discipline alpine di cui all’art. 3, comma
1, lettera a), una sezione relativa alla certificazione Eurotest;».
3. Il comma 5 dell’art. 8 della legge regionale n. 44/1999 e’
sostituito dal seguente:
«5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica,
didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla
certificazione Eurosecurite’ sono superate qualora il candidato
raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L’Eurotest
e’ superato con riferimento ai parametri determinati a livello
europeo per la sua valutazione.».

Art. 3 Modificazione all’art. 11 1. Alla lettera h) del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 44/1999 le parole: «del servizio d’igiene e sanita’ pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente».

Art. 4

Inserimento dell’art. 14-bis

1. Dopo l’art. 14 della legge regionale n. 44/1999, e’ inserito
il seguente:
«Art. 14-bis. (Divisa professionale).- 1. I maestri di sci
iscritti all’albo professionale regionale devono adottare, nello
svolgimento della loro attivita’, la divisa professionale ufficiale
individuata dall’AVMS .».

Art. 5 Modificazioni all’art. 23 1. Il comma 1 dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1999 e’ sostituito dal seguente: «1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite dall’AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.». Il comma 2 dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1999 e’ abrogato.

Art. 6

Modificazioni all’art. 24

1. Al comma 2 dell’art. 24 della legge regionale n. 44/1999, le
parole: «segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo
professionale, identificandone i responsabili» sono sostituite dalle
seguenti: «dispone l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25
tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio
abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle
disposizioni della presente legge».

Art. 7 Modificazioni all’art. 25 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «di cui agli artt. 7 e 7-bis, commi 3, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli artt. 7 e 7-bis, commi 3 e 4». 2. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale n. 44/1999 sono abrogate.

Art. 8 Modificazioni all’art. 28 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «per l’approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la verifica». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonche’» sono inserite le seguenti: «delle sole spese di iscrizione alla selezione e ai corsi».

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’AVMS provvede agli adempimenti di cui al comma 4-bis dell’art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999, introdotto dall’art. 1, comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 12 ottobre 2009.

ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0842&tmstp=1276154612717

VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 30 Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita’ generale della Regione autonoma Valla d’Aosta/Vallee d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 22 del 5-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 35 del 1º settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

La seguente legge:
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-05&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009R0724&tmstp=1276154612717