DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009 Nomina del dott. Nando Pasquali a Commissario straordinario del Governo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 112 del 15-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l’individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; Visto, in particolare, l’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o piu’ Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’atto di intesa rilasciato dalla regione Campania in data 5 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), da realizzare ai sensi dell’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; Visto l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e’ necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilita’ propri dell’organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonche’ assicurare all’organo straordinario medesimo il supporto per l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per la produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli); Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario straordinario 1. Il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), di cui all’art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2 Individuazione degli interventi 1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, vengono individuate le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, comune di Capri (Napoli), come interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 3 Supporto al Commissario straordinario 1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi: a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza; b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; d) delle strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti; f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell’energia elettrica; g) delle strutture del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.; h) delle strutture del soggetto titolare dell’impianto, SIPPIC S.p.A. 2. Il Commissario straordinario puo’ demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita’ di adozione degli atti in questione; puo’, altresi’, individuare, per lo svolgimento di specifiche attivita’, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalita’, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma precedente nell’ambito delle risorse esistenti. 3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita’ per i quali non siano decorsi i termini previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita’ di vigilanza. 4. Al Commissario straordinario puo’ essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell’ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento. 5. Le modalita’ di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 sono definite attraverso una convenzione stipulata tra i soggetti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4 Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti 1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, di seguito indicati come «Ministri vigilanti», svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull’attivita’ del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attivita’ di cui al presente articolo. 2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attivita’ relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita’ di svolgimento dei suoi compiti. 3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonche’, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento. 4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalita’ di semplificazione e accelerazione di cui all’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5 Termine dell’attivita’ del Commissario straordinario 1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 31 dicembre 2010. 2. Tale durata potra’ essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 20 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 195

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2010 Sospensione del sig. Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 113 del 17-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n 0024952 del 2 aprile 2010 con la quale, a conclusione delle
operazioni di scrutinio per l’elezione del presidente della giunta e
del consiglio della regione Campania a seguito delle consultazioni
elettorali del 28 e 29 marzo 2010, viene comunicata l’elezione del
sig. Roberto Conte alla carica di consigliere regionale;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n. 0032572 del 28 aprile 2010 con la quale si comunica la
proclamazione da parte dell’Ufficio centrale regionale costituito
presso la Corte d’appello di Napoli dell’elezione del sig. Roberto
Conte alla carica di consigliere regionale, gia’ consigliere
regionale della passata legislatura, destinatario di un provvedimento
di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere
regionale, a decorrere dal 4 giugno 2009, adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 luglio 2009,
conseguente alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione del
Giudice per le indagini preliminari, Ufficio quarto, del 4 giugno
2009, con la quale e’ stata disposta, nei confronti del consigliere
regionale sig. Roberto Conte, la condanna alla pena di anni due e
mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli articoli 110 e
416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e ottavo del
codice penale, ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, proc. penale
n. 54040/08, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis,
comma 6, del codice penale;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto fra l’altro, dalle cariche di «…consigliere
regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per taluni delitti, fra cui quello previsto dall’art. 416-bis del
codice penale;
Rilevato che dalla data dell’atto di proclamazione da parte
dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’appello
di Napoli ha inizio il mandato elettivo del sig. Roberto Conte alla
carica del consigliere regionale e che, pertanto, dalla stessa data
decorre la sospensione prevista dall’art. 15, comma 4-bis, della
legge n. 55/1990;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro
dell’interno;

Decreta

che a decorrere dal 28 aprile 2010 e’ accertata la sospensione del
sig. Roberto Conte dalla carica dl consigliere regionale della
Regione Campania, al sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55.
Roma, 8 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009, nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 114 del 18-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 maggio 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, fino al 30 aprile 2010, in relazione alle intense ed
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile
2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di
Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27
aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 giugno 2009, con il quale e’ stato esteso lo stato di emergenza di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2009, fino al 30 aprile 2010 al territorio dei comuni di Lodi
e Parma interessato dalle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del Presidente della regione Piemonte del 10 marzo
2010;
Vista la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 20
aprile 2010;
Vista la nota del Presidente della regione Lombardia del 28 aprile
2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza
in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione
Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia, nei giorni dal 26 al
30 aprile 2009 nel territorio dei comuni di Lodi e Parma ed alla
violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato
le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2009 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale, ai sensi del comma 643 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, per dieci enti di ricerca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 114 del 18-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1 comma 643, della
predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche’ la spesa per il
personale rientri nel limite dell’80% delle proprie entrate correnti
complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nell’anno precedente;
Visto l’art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31
dicembre 2007, n. 248 convertito, con modifiche ed integrazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere
dall’anno 2008, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 536, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche
alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 643, della medesima
legge;
Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’
di cui all’art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, pertanto,
diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di
ricerca;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto
decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la
riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi’ come integrato
dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di ricerca dalla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti e le sanzioni
previste in caso di mancata ottemperanza;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
di posti in dotazione organica;
Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali
vengono chieste le autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296
del 2006 e dell’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle
cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nel corso dell’anno 2008, risorse pari all’importo indicato per
ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto, calcolate in
relazione ai criteri previsti nella citata circolare n. 3851/2009;
Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate
complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal
bilancio consuntivo dell’esercizio 2008;
Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa
sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle
assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni
intervenute nell’anno 2008, nonche’ il rispetto del limite di spesa
del personale che non supera l’80 per cento delle entrate complessive
correnti, di cui si da’ un quadro sintetico nella tabella allegata al
presente decreto redatta sulla base dei dati certificati da ogni
singolo ente;
Ritenuto che anche considerando l’onere delle assunzioni a regime
la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli
enti nel limite fissato dall’art. 1, comma 643, della legge n.
296/2006;
Visto l’art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
Visto l’art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima
legge possono procedere per l’anno 2008, nel limite di un contingente
di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l’art. 3, comma 90;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante
«Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee
guida ed indirizzi in materia di mobilita’»;
Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante
«Linee di indirizzo in merito all’interpretazione ed all’applicazione
dell’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le
procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle
amministrazioni purche’ nella programmazione triennale del fabbisogno
siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato
accesso dall’esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento
dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del
prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la
mobilita’ di personale va computata in maniera neutra;
Vista la nota circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente
modalita’ di assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per
il biennio 2008-2009;
Visto l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di
selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
tema di «Reclutamento del personale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 27 febbraio 2009,
n. 14 ed il particolare l’art. 41, comma 1, come modificato dall’art.
23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con
legge n. 102 del 2009, il quale prevede che il termine per procedere
alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2007, di cui all’art. 1, commi 523 e 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 17, secondo cui il termine per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell’anno 2008, di cui all’art. 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari
all’importo in euro indicato a fianco di ciascun ente, assunzioni
che, in ragione del combinato disposto dell’art. 41, comma 1, del
decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009, e
dell’art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito
con legge n. 102 del 2009, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2010, fermo restando che il requisito per la stabilizzazione
deve essere maturato entro il 31 dicembre 2009;
Ritenuto che i predetti enti debbono fornire, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Decreta:

Art. 1

1. Gli enti di cui all’allegata tabella possono procedere, ai sensi
del comma 643 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell’anno
2008, mediante procedure di reclutamento ordinario e di
stabilizzazione, all’assunzione a tempo indeterminato di personale
per il numero delle unita’ e nel limite massimo della spesa a regime,
espressa in euro, risultante dalla tabella allegata al presente
decreto di cui e’ parte integrante.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali
di stabilizzazione, sono quelle disciplinate dalla legge ed in
particolare dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 e dell’art. 3, commi da 90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244
del 2007.
3. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31
gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa per l’anno 2009 nonche’ la spesa annua
lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle
procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte
dell’amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
L’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e’ posto a
carico del bilancio di ciascun ente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 338

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-18&task=dettaglio&numgu=114&redaz=10A05662&tmstp=1275985677233