ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3877).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l’art. 6, comma 2, lettere a) e b) del sopra citato decreto-legge, nonche’ gli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 2009 recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 degli enti locali; Considerato che, in conseguenza delle gravose attivita’ amministrative in cui e’ stata impegnata la provincia dell’Aquila per fronteggiare l’emergenza, si rende necessario prorogare di sessanta giorni, il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2009; Viste le note del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno e della provincia dell’Aquila del 21 aprile 2010; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Viste le note della Prefettura di Ascoli Piceno del 24 febbraio e del 2 marzo 2010; Viste le note del vice commissario delegato – Sindaco del Comune dell’Aquila del 19 e 21 aprile 2010; Vista la nota del gabinetto del Ministro dell’interno del 29 marzo 2010; Vista la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero della difesa del 22 aprile 2010; Viste le note dell’Ufficio legislativo- economia del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010; Vista la nota dell’Agenzia del territorio del 6 maggio 2010; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobile adibito ad abitazione principale distrutto ed il prezzo di cessione dell’immobile stabilito dall’Agenzia del territorio risulti superiore al finanziamento residuo, la relativa eccedenza sara’ versata al soggetto debitore non moroso che ha richiesto il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, a titolo di corrispettivo della cessione dell’immobile.

Art. 2 1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l’esigenza di evitare ogni soluzione di continuita’ nelle attivita’ di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui e’ impegnata la provincia dell’Aquila, la stessa e’ autorizzata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 2009, a differire, al 30 giugno 2010, la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2009. La provincia dell’Aquila puo’ procedere al riequilibrio dell’eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009 con la procedura di cui all’art. 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 3 1. All’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, le parole: «euro 8.410,06» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.160,16».

Art. 4 1. In ragione della prosecuzione delle attivita’ di ricostruzione nei territori di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i contratti di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nel limite delle risorse destinate per l’anno 2010 all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5 1. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l’impiego di personale gia’ destinato, ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unita’, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all’art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009. 2. Nel costo degli interventi di cui al comma 1, stimato in euro 2.109.492, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l’utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n, 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6 1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa a carico del Fondo per la protezione civile, in deroga all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire, anche in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le attivita’ di responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di direzione dei lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza, di collaborazione con tali figure e per le attivita’ espletate a supporto delle attivita’ predette dal personale dell’Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’art. 6 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3771, relativamente agli interventi alloggiativi ed infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono determinati in via forfettaria, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, in misura ridotta entro il limite complessivo dello 0,5 per cento dell’importo totale dei lavori, stabilito dall’art. 61, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, intendendosi conseguentemente abrogati l’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 e l’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010.

Art. 7 1. Al fine di una piu’ corretta risoluzione delle problematiche tecnico-scientifiche relative alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, la struttura tecnica di missione si avvale del supporto tecnico-scientifico del Consorzio interuniversitario ReLUIS. Tale attivita’ e’ ricompresa nell’ambito delle convenzioni gia’ sottoscritte e delle disponibilita’ massime allo scopo gia’ finalizzate.

Art. 8

1. Con riferimento alle determinazioni dei compenti enti locali per
assicurare nella fase dell’emergenza la migliore sistemazione
alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa del
sisma del 6 aprile 2009 mediante la consegna di moduli abitativi
provvisori (MAP), l’uso dei citati moduli continua ad essere
autorizzato anche nelle more del completamento delle ordinarie
procedure per il rilascio del certificato di collaudo e di
agibilita’, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed
igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della
sanita’ 5 luglio 1975.

Art. 9 1. Dopo il comma 1 dell’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Il rimborso di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche ai soggetti debitamente autorizzati impiegati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, i cui beni siano stati distrutti o danneggiati per situazioni riconducibili all’avvenuto impiego nelle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto degli eventuali concorrenti indennizzi assicurativi».

Art. 10 1. In ragione delle rappresentate difficolta’ tecnico-operative connesse all’espletamento delle complesse e numerose attivita’ affidate all’Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attivita’ finalizzate al riconoscimento dell’indennita’ di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonche’ in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operativita’ dell’aeroporto dei parchi in localita’ Preturo (L’Aquila) di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell’8 maggio 2009, il termine di sei mesi previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gia’ prorogato ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, e’ ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010, in deroga a quanto disposto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge 39 del 2009.

Art. 11 1. Gli enti locali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e la provincia dell’Aquila, sono autorizzati a ripianare il disavanzo di amministrazione 2009 in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall’anno 2013 ed entro il biennio successivo. 2. Agli enti locali di cui al primo comma, che non hanno rispettato il patto di stabilita’ interno 2009, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61, comma 10, e 77-bis, commi 20 e 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A06081&tmstp=1275985004302

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l’art. 2, comma 1; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, in data 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17 settembre 1999, 28 settembre 1999 e 23 marzo 2006, relativi, rispettivamente, a ENI S.p.a., societa’ del Gruppo STET (STET S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), societa’ del Gruppo ENEL (ENEL S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione S.p.a. e Tema S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a. e SNAM RETE GAS S.p.a.; Visto l’art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel quale e’ previsto che i poteri speciali, di cui all’art. 2, comma 1, possono essere introdotti solo se sono diretti alla tutela di rilevanti e imprescindibili interessi dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita’ e la difesa, in misura proporzionale a tale tutela, anche per quanto riguarda i limiti temporali e che i medesimi devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non discriminazione e di coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni; Visto l’art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, novellando l’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo menzionata nonche’ il comma 230 del medesimo art. 4 nel quale e’ previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante «Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474»; Vista la sentenza del 26 marzo 2009, causa C-326107, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato e statuito che: «La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante "Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474", e’ venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 CE e 56 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto-legge e dell’art. 43 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lettera c)»; Visto l’art. 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 1. E’ abrogato l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004. Roma, 20 maggio 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico Berlusconi Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010 Inserimento dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l’istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
Visto l’art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720/1984, che
stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
legge medesima;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
settembre 2000 con cui e’ stata istituita l’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS);
Considerato che l’Agenzia ha natura pubblica e riceve trasferimenti
dal bilancio dello Stato;
Vista la proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
e’ inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Letta

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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=10A05973&tmstp=1275985004301

DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72 Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche’ per l’assegnazione di quote di emissione di CO2 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza, considerata la scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione ambientale con riferimento all’anno 2009, di consentire la presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno 2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di differire il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010, al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore gia’ previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure per l’assegnazione di quote di emissione di CO2 a operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l’adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 – 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento di termini 1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all’anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008. 2. Per l’anno 2010, il termine di cui all’articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’ fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

Art. 2 Misure urgenti in materia di emissioni di CO2 1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne da’ comunicazione agli aventi diritto e all’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas. 2. L’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantita’ di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 di cui all’articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell’utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all’asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. 5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita’ di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 20 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri ed, ad interim, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=010G0095&tmstp=1275985004301