LEGGE 22 maggio 2010, n. 73

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 25-5-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell’articolo 4 nonche’ dell’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 22 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri ed, ad interim, Ministro dello sviluppo economico >Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3350): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell’economia e delle finanze (Tremonti), dal Ministro per lo sviluppo economico (Scajola), dal Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa (Calderoli) il 26 marzo 2010. Assegnato alle commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attivita’ produttive), in sede referente, il 30 marzo 2010 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite VI e X, in sede referente, l’8, 20, 22, 27, 28, 29 aprile 2010. Esaminato in aula il 3, 4, 5 maggio 2010 ed approvato il 6 maggio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2165): Assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze) e 10ª (Industria), in sede referente, il 6 maggio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalita’ l’11 e 12 gennaio 2010. Esaminato dalle commissioni riunite 6ª e 10ª, in sede referente, l’11, 12, 18 maggio 2010. Esaminato in aula ed approvato il 19 maggio 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
71 del 26 marzo 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 56

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-25&task=dettaglio&numgu=120&redaz=010G0099&tmstp=1275984640702

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010 Ripartizione della dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 121 del 26-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonche’ la tabella allegata nella quale e’ stato individuato il contingente di personale della predetta Agenzia in complessive 55 unita’ di personale; Visto in particolare l’art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 1999, che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare modifiche alla ripartizione organica stabilita nella tabella allegata al medesimo decreto legislativo, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento dell’Agenzia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2001, con il quale, accogliendo la delibera n. 29/2000 del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e fermo restando il contingente complessivo di 55 unita’, e’ stata modificata la ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia stessa; Vista la deliberazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 34 del 20 aprile 2005, con la quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dell’Ente in attuazione alle disposizioni recate dall’art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di riduzione delle spese relative alle consistenze organiche del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dipendente dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, sottoscritto in data 19 febbraio 2007, la cui applicabilita’ e’ estesa anche al personale non dirigenziale dipendente dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Vista la delibera del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo n. 5 del 28 febbraio 2008, che ha rimodulato i contingenti del personale previsti in organico, adeguandoli al nuovo sistema di classificazione derivante dalla sottoscrizione del sopra citato Contratto collettivo nazionale di lavoro; Visto l’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni nonche’, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle stesse che devono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico previsti per ciascuna amministrazione; Considerato che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nelle more dell’adozione del provvedimento di recepimento delle menzionate delibere n. 34 del 2005 e n. 5 del 2008, ha provveduto, con determinazione del suo Presidente n. 11 del 12 novembre 2008, a dare attuazione alle disposizioni recate dal sopramenzionato art. 74 della legge n. 133 del 2008 ed, in particolare, a rideterminare la propria dotazione organica riducendone i relativi oneri per spese di personale in misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma 1, lettera c); Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni addotte nella citata determinazione del Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo n. 11 del 12 novembre 2008, la modifica della ripartizione del contingente di personale dell’Agenzia stessa; Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, cosi’ come rappresentata dall’Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche’ l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: 1. La ripartizione della dotazione organica del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e’ modificata secondo l’allegata tabella, che sostituisce la tabella allegata al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 e che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 48

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-26&task=dettaglio&numgu=121&redaz=10A06092&tmstp=1275984362576

LEGGE 30 aprile 2010, n. 77

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 123 del 28-5-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo all’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo V del Protocollo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 aprile 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1934):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15
dicembre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente,
il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 16 febbraio 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 17 febbraio 2010.
Camera dei deputati (atto n. 3227):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V e
VI.
Esaminato dalla III commissione il 9 e 18 marzo 2010.
Esaminato in aula ed approvato l’8 aprile 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-28&task=dettaglio&numgu=123&redaz=010G0100&tmstp=1275984089966

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 124 del 29-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco a seguito degli
eventi meteorologici dei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;
Considerato che, nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009 le province di
Varese, Bergamo, Como e Lecco sono state colpite da eccezionali
eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della
viabilita’ stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;
Considerato che, i predetti eventi hanno causato nei territori
delle suddette province l’innesco di fenomeni franosi, con
conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’ e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la
situazione determinatasi mediante l’utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i
primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l’intesa della regione Lombardia con nota del 4 maggio
2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Lombardia e’ nominato commissario
delegato per gli eventi meteorologici in rassegna e provvede alla
realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della
popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche’ a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l’adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell’emergenza, il predetto commissario delegato, previa
individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si
avvale dell’opera di due o piu’ soggetti attuatori, all’uopo
nominati, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base
di specifiche direttive ed indicazioni, nonche’ della collaborazione
degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato in particolare provvede:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione
straordinaria della viabilita’, degli alvei dei corsi d’acqua ed alla
stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati
interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in
sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi, nonche’ alla
realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di
prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del
piano generale delle acque;
c) predispone, anche per piani stralcio e sulla base di risorse
finanziarie gia’ disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno
eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento presso le
Amministrazioni interessate, il piano generale degli interventi
indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita’,
comprensivo della quantificazione dei relativi oneri; Possono essere
ricompresi nel piano, ed attuati con le procedure e deroghe di cui
alla presente ordinanza, ulteriori interventi urgenti finanziati
dalla Comunita’ europea, dalle amministrazioni statali, dalle
regioni, dagli enti locali e da enti o societa’ erogatori di servizi
pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione
del rischio. La priorita’ nell’attuazione degli interventi deve
essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali
danneggiate, alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei
dei corsi d’acqua e delle opere di difesa idraulica ed alla
stabilizzazione dei versanti;
d) all’individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisori
dove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla
situazione emergenziale in atto, avvalendosi anche per tali
interventi delle deroghe di cui all’art. 6, definendo d’intesa con
gli enti ordinariamente competenti le modalita’ per il loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati;
e) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del
rischio conseguente all’inadeguatezza dei sistemi preposti
all’allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso,
al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali.
4. Il commissario delegato provvede, altresi’, al rimborso delle
spese sostenute dai comuni, nonche’ da altri enti ed amministrazioni
impegnate nelle fasi della prima emergenza.

Art. 2 1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita’ e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all’art. 6. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all’approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico – artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all’assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta’. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d’emergenza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita’ da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d’azione, cadenzati per semestri successivi e con l’indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Art. 4

1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita’ imprenditoriali,
artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato e’
autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un
massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attivita’
industriali, commerciali, produttive, agrituristiche, zootecniche,
ittiche ed ittico- produttive, artigianali, professionali, di
servizi, turistiche ed alberghiere, nonche’ a favore di societa’
sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che
abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa.
2. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza,
corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il
periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita’ sopraelencate
e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, ovvero
da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per
le attivita’ avviate nel corso dell’anno 2009, l’istanza deve essere
corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato
alla certificazione tributaria ai sensi dell’art. 36 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che
determinano il reddito ai sensi dell’art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito
stesso e’ determinato sulla base di perizia giurata.
3. Per le medesime finalita’, il commissario delegato e’
autorizzato ad erogare un contributo, in misura non superiore al 30%
di quello previsto dal comma 1, sulla base delle spese documentate
sostenute per l’acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere
indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di
cui in premessa.

4. Laddove i beni danneggiati siano localizzati in aree ad alto
rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi sono
riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a
provvedere, entro i termini di scadenza dello stato di emergenza, a
recepire ed adottare i vincoli di cui ai Piani di bacino stralcio
redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonche’
a predisporre ed adottare la conseguente e dovuta pianificazione
d’emergenza. Il commissario delegato, scaduto lo stato d’emergenza,
comunichera’ al Dipartimento della protezione civile i risultati
delle verifiche a tal proposito effettuate e le eventuali azioni
intraprese nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 5

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito
degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputate dalle
eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte
ripianati con l’erogazione di indennizzi da parte di compagnie
assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla
presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale
differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo
ed il contributo previsto.

Art. 6 1. Per l’attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8,14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si provvede con oneri a carico delle risorse stanziate, ai sensi dell’art. 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2010, n. 3867, a favore della regione Lombardia per il superamento dell’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, nonche’ attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici. 2. Il commissario delegato puo’ utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del commissario delegato medesimo e sottoposte all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d’intervento. Il provvedimento dovra’ essere accompagnato da una relazione sullo stato d’attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonche’ le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse. Il provvedimento dovra’, altresi’, contenere il quadro generale delle nuove priorita’ derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un’analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti. 3. Per l’utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell’emergenza in rassegna, e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del commissario delegato. 4. Il commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=124&redaz=10A06372&tmstp=1275983940945