DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/5/10 Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attivita’ svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costier

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 3-6-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile»; ed in particolare gli
articoli 11 e 18;
Visto l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in cui e’ previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri
predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, nonche’ i programmi nazionali di soccorso e i
piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di
intesa con le Regioni e gli enti locali;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul
volontariato»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in
particolare l’art. 108, comma 1, lettera a), punto 7, che stabilisce
che sono attribuite alle Regioni le funzioni relative agli interventi
per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, regolamento recante la nuova disciplina delle norme
concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato
nelle attivita’ di protezione civile;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, adesione alla Convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con
annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;
Visti gli articoli 69 e 70 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147
concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca
ed il salvataggio marittimo», adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979
che:
all’art. 2 individua nel Ministro dei trasporti l’Autorita’
nazionale responsabile dell’esecuzione della convenzione;
all’art. 3, lettera a), individua nel Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto l’organismo nazionale che assicura il
coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerata la necessita’ di disciplinare, in linea con le vigenti
disposizioni, le modalita’ di impiego delle organizzazioni di
volontariato nelle attivita’ marittime sottoposte a tutela del Corpo
delle capitanerie di porto, al fine di favorire – ottimizzandone i
risultati – un razionale utilizzo delle risorse ai fini di una
migliore prestazione dei servizi resi alla collettivita’, soprattutto
in contesti operativi nei quali e’ possibile promuovere attivita’
coordinate;
Ritenuto, per quanto sopra descritto, di dover dettare una
disciplina di riferimento per l’impiego del volontariato di
protezione civile, in considerazione della specifica attitudine
professionale e delle risorse strumentali in possesso delle medesime
organizzazioni;
Tenuto conto dell’esigenza di fare salvi gli effetti degli accordi
e delle intese tra le Regioni e le Province autonome e il Corpo delle
capitanerie di porto in materia di attivita’ di protezione civile che
prevedano la partecipazione del Corpo alle attivita’ addestrative in
ambito regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile e della necessita’ di precisare che negli ambiti
territoriali di operativita’ dei predetti accordi e intese si
applicano le specifiche procedure e modalita’ operative in essi
concordati;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata in data 6 maggio
2010;

E m a n a

la seguente direttiva in materia di indirizzi operativi per l’impiego
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore
marittimo ed in generale nelle attivita’ svolte dalle Capitanerie di
porto Guardia costiera.

Art. 1

Generalita’

1. Nell’esercizio delle attivita’ connesse ai compiti del Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia costiera, le Autorita’ marittime
– in relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative –
possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di attivita’
rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art.
2, di quelle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche
nell’elenco del Dipartimento della protezione civile, che, avendone
fatta richiesta, per il tramite dell’autorita’ regionale di
protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute
ai fini dello svolgimento delle suddette attivita’.
Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall’Autorita’
marittima, d’intesa con la competente Regione/Provincia autonoma,
anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle
misure destinate a far fronte ad eventuali altre emergenze per le
quali, in ambito regionale, e’ richiesto il supporto del
volontariato. Tali misure sono oggetto di apposite linee guida
emanate ai sensi del successivo comma 7.
L’impiego delle organizzazioni di volontariato delle quali e’ stato
sancito l’avvalimento e’ direttamente disposto, sul piano
strettamente operativo, dall’Autorita’ marittima.
2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito, in
relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di
volontariato producono, unitamente alla richiesta di riconoscimento
per il tramite dell’autorita’ regionale di protezione civile
competente, all’Autorita’ marittima competente per territorio un
programma d’impiego che specifichi, tra l’altro, la consistenza
numerica e la relativa specializzazione degli appartenenti alle
organizzazioni nonche’ il complesso delle risorse strumentali
disponibili in termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e
l’ambito di intervento territoriale.
3. Con proprio provvedimento, l’Autorita’ marittima, sentita la
Regione competente, riconosce la capacita’ dell’organizzazione di
volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio
coordinamento, vigilanza e controllo.
4. Il riconoscimento della capacita’ operativa di cui al comma 3 ha
un’efficacia limitata alle sole aree funzionali d’impiego che sono
proprie dell’organizzazione ed e’ reso sulla base di un pertinente
programma a tal fine predisposto, nell’ambito dei settori
d’attivita’, di cui al successivo art. 2.
5. Il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato nelle
attivita’ marittime determina l’inserimento delle risorse
disponibili, offerte e programmate, nelle pianificazioni operative
redatte dall’Autorita’ marittima.
6. Le organizzazioni di volontariato riconosciute operano sotto il
coordinamento dell’Autorita’ marittima per lo svolgimento anche
parziale delle attivita’ di cui alle aree funzionali e d’impiego,
secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite dalla
stessa Autorita’, la quale potra’ impiegarle anche in attivita’ di
sensibilizzazione al rispetto delle regole generali e di divulgazione
della cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera,
finalizzati a creare una piu’ solida coscienza marinara soprattutto
nei piu’ giovani.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
ed il Dipartimento della protezione civile, emanano, d’intesa con le
Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l’individuazione
delle procedure di attivazione delle organizzazioni di volontariato
da impiegare per le finalita’ della presente direttiva, tramite la
competente autorita’ di protezione civile regionale, nonche’ le
modalita’ di finanziamento degli interventi delle organizzazioni e
dell’adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da
utilizzare per tali finalita’.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il
Dipartimento della protezione civile, emanano, altresi’, ciascuno per
gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti
provvedimenti di carattere tecnico/operativo, per l’attuazione della
presente direttiva.
8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e delle intese tra le
Regioni e le Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto
in materia di attivita’ di protezione civile che prevedano la
partecipazione del Corpo alle attivita’ addestrative in ambito
regionale con il concorso delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile. Negli ambiti territoriali di operativita’ dei
predetti accordi ed intese si applicano le specifiche procedure e
modalita’ operative in essi concordati.

Art. 2 Aree funzionali d’impiego 1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell’art. 1, comma 3, inserite nelle pianificazioni operative tra le risorse a disposizione dell’Autorita’ marittima, svolgono le proprie azioni di supporto nel contesto delle attivita’ complessive predisposte dalle Autorita’ marittime nelle seguenti aree funzionali d’impiego: a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attivita’ di tutela ambientale – antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica – demaniale marittima, balneare, etc.); b) supporto a ricerca e salvataggio in mare; c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di persone o di mezzi nautici; d) telecomunicazioni. 2. Per la sola area funzionale d’impiego di cui alla lettera b) del comma 1 – supporto a ricerca e salvataggio – le disposizioni della presente direttiva si applicano – in relazione al disposto dell’art. 7, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 – alle organizzazioni di volontariato operanti nei laghi maggiori ove siano istituite unita’ operative della Guardia costiera.

Art. 3 Valutazione dei programmi 1. Le organizzazioni di volontariato, ai fini del riconoscimento di cui all’art. 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla richiesta rivolta all’Autorita’ marittima competente per territorio, un programma d’impiego contenente gli elementi espressamente previsti dai provvedimenti operativi di cui all’art. 1, comma 7. 2. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni che regolano la materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di destinazione d’uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel programma d’impiego, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nei provvedimenti operativi di cui all’art. l, comma 7, e per le aree funzionali di impiego di cui all’art. 2, comma 1, individua: a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere per una piu’ immediata, rapida e produttiva azione di supporto; b) i criteri per l’effettuazione di ispezioni tecniche, da eseguirsi a cura delle Autorita’ marittime locali; c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.

Art. 4 Indirizzi per la redazione dei piani d’intervento 1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto stabilisce le linee guida per le Autorita’ marittime relativamente alle forme e modalita’ d’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle fasi di supporto all’Autorita’ medesima, delineando l’attivita’ operativa. 2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto impegnano le Autorita’ marittime nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le organizzazioni di volontariato; esse sono da considerare rilevanti ai fini di un proficuo rapporto di collaborazione e della continuita’ della partecipazione delle stesse nelle attivita’ di supporto. 3. Le caratteristiche e le modalita’ d’impiego discendenti dall’applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle singole funzioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto. 4. Le Autorita’ marittime locali adottano nei piani d’intervento, localmente redatti, le linee guida stabilite a livello centrale, prevedendo, oltre alle forme ed alle modalita’ d’impiego, i limiti numerici del personale volontario impiegato, nonche’ i tempi in cui si esplica l’attivita’ di collaborazione e supporto. 5. Le Autorita’ marittime locali trasmettono annualmente al Comando generale un consuntivo delle attivita’ di collaborazione e supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative dirette a migliorare l’effettiva attivita’ svolta dal personale delle organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni per un piu’ efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacita’ e abilita’ professionali che possono essere piu’ proficuamente utilizzate.

Art. 5 Attivita’ di formazione 1. Per assicurare ai volontari adeguati requisiti di competenza e professionalita’ nello svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 2 comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un programma formativo quadro ove vengano definiti: d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi iter formativi; e) i criteri e le modalita’ delle attivita’ di formazione; f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero massimo di partecipanti alle attivita’ di formazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio; g) i criteri per la redazione dei programmi in relazione ai percorsi formativi delineati per le singole specialita’. 2. Sull’attivita’ formativa svolta viene redatta una periodica relazione a cura dei Comandi/Enti designati a svolgere l’attivita’ di formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l’esito dei corsi svolti ed il grado di preparazione raggiunta dai discenti.

Art. 6 Esercitazioni 1. Nell’ambito dell’attivita’ formativa si prevedono applicazioni pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle tipologie di attivita’ da affidare alle organizzazioni di volontariato; il buon esito delle attivita’ pratiche e di intervento, da intendersi come il necessario completamento del momento formativo, costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione di idoneita’ per lo svolgimento dell’azione di collaborazione e di supporto. 2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato che, in relazione alle attivita’ formative svolte sono impiegati in attivita’ di supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano le direttive e le disposizioni di dettaglio impartite dalle Autorita’ marittime. 3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, le Autorita’ marittime locali, in accordo con le organizzazioni di volontariato e con le Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni, stabilendo altresi’ le procedure degli interventi di supporto compresi quelli riferiti alle comunicazioni. 4. Le direttive delle Autorita’ marittime locali costituiscono oggetto di un preciso impegno per le organizzazioni di volontariato che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto e’ stabilito nel presente articolo.

Art. 7 Comunicazione dati ed informazioni 1. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di attivita’ di competenze esercitate dall’Autorita’ marittima locale: a) comunicano alle unita’ della Guardia costiera impegnate in attivita’ operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la capacita’ di intervento dei diversi assetti predisposti; b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per facilitare le comunicazioni con l’organo di collegamento o con altre unita’ operative in ragione delle esigenze connesse alle situazioni contingenti. 2. Lo svolgimento di attivita’ di supporto e di comunicazione sono svolte nel rispetto puntuale delle disposizioni impartite dall’Autorita’ marittima sia per gli aspetti relativi alle modalita’ esecutive delle attivita’, sia in riferimento alla copertura oraria connessa al servizio predisposto. 3. Le organizzazioni di volontariato che nel contesto delle attivita’ in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad emergenze in atto, anche in settori d’impiego diversi dal proprio, o condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di tutela ambientale, provvedono ad informare, senza ritardo per il tramite del rappresentante l’Autorita’ marittima. Analoga informazione e’ resa nei casi in cui si rilevano fatti che richiamano la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. 4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni di volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti salienti del fatto osservato e riferito, unicamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si e’ verificato; copia del rapporto e’ consegnato all’Autorita’ marittima competente che provvede alla relativa trasmissione alle Regioni/Province autonome ove rilevante per le attivita’ di competenza delle medesime.

Art. 8 Azioni di supporto 1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, previa attivazione dell’autorita’ regionale competente, sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle Autorita’ marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni d’istituto. Analoga azione di direzione e coordinamento e’ esercitata da una qualsiasi unita’ operativa della Guardia costiera nell’ambito dei servizi dalla stessa esercitati. 2. L’azione di coordinamento, vigilanza e controllo consiste nell’impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani d’intervento preordinati e nell’impartire direttive per lo svolgimento delle singole attivita’ di supporto anche in ragione di valutazioni che tengono conto di situazioni contingenti o sopravvenute in stretto raccordo con l’autorita’ regionale. 3. Le attivita’ di coordinamento e di direzione possono riguardare le attivita’ nei settori della salvaguardia della vita umana in mare ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni, attivita’ di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di eventuali violazioni da accertarsi a cura delle Autorita’ competenti, in ragione delle previsioni dei piani d’intervento.

Art. 9

Obblighi delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato assicurano il pieno rispetto
dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinche’ i
volontari aderenti osservino le disposizioni impartite dalle
Autorita’ competenti relativamente alle attivita’ di coordinamento,
vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani
d’intervento, sia con riguardo alle disposizioni impartite connesse
ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati
dall’Autorita’ marittima.
2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni
impartite dalle Autorita’ competenti, in relazione all’attivita’
svolta, e’ valutata ai fini della sospensione o della revoca del
riconoscimento di cui all’art. 1, comma 3, del presente provvedimento
nonche’, nei casi di maggiore gravita’, ai fini dell’adozione delle
misure di cui all’art. l, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di
cancellazione dall’elenco delle organizzazioni di volontariato,
nonche’ delle relative discipline regionali.

Art. 10 Verifica delle attivita’ 1. Le organizzazioni di volontariato vigilano affinche’ i volontari impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorita’ marittime, nelle aree di impiego di cui all’art. 2, espletino i rispettivi interventi nelle forme e con le modalita’ stabilite, uniformandosi all’azione di coordinamento dell’Autorita’ preposta. 2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, destinati a svolgere attivita’ di supporto in relazione alle previsioni dei piani d’intervento e alle direttive dell’Autorita’ preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle forme, modalita’ e tempi stabiliti. Al riguardo l’organizzazione di appartenenza garantisce l’esatto adempimento degli impegni, prevedendo la possibilita’ di sostituire i volontari assenti ovvero quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare a svolgere la propria attivita’. 3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell’esercizio delle azioni di collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma 2, devono possedere una corrispondente professionalita’ e uguali requisiti e caratteristiche d’impiego del personale sostituito. 4. Per le finalita’ di cui alla presente direttiva le amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei fondi di cui alla legge n. 388/2000.

Art. 11 Disposizioni relative alla provincia autonoma di Trento 1. La presente direttiva trova applicazione nel territorio della provincia autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e statuto di autonomia. Roma, 19 maggio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06823&tmstp=1275983575075

LEGGE 3 giugno 2010, n. 79 Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attivita’ di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all’estero.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 127 del 3-6-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il Comandante generale della Guardia di finanza e’ scelto fra i generali di Corpo d’armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell’Esercito ed e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa»; 2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni ed e’ rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di eta’. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di eta’, e’ richiamato d’autorita’ fino al termine del medesimo biennio e il mandato non e’ rinnovabile. Al termine del mandato e’ disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta’, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni»; b) all’articolo 5, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa e’ assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell’Esercito. Per finalita’ di collegamento con il Comando generale e’ assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza». 2. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’espletamento delle attivita’ di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all’estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa». 3. Al comma 4 dell’articolo l del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, dopo le parole: «piu’ anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita’, se il primo ricopre la carica di Comandante generale,»; b) e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta’ o per altra causa prevista dalla legge». 4. Le disposizioni del quarto comma dell’articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell’articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’articolo 4 della legge 23 aprile 1959,
n. 189 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24
aprile 1959), come modificato dalla presente legge, e’ il
seguente:
«Art. 4
Il Comandante generale della Guardia di finanza e’
scelto fra i generali di Corpo d’armata in servizio
permanente effettivo del medesimo Corpo o dell’Esercito ed
e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale presiede a tutte le attivita’
concernenti l’organizzazione, il personale, l’impiego, i
servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli
impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli
stati maggiori delle Forze armate per quanto e’ necessario
in relazione all’addestramento militare e al concorso dei
reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di
emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei
carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri
organi centrali dell’Amministrazione dello Stato per
assicurare il coordinamento con essi dell’attivita’ della
Guardia di finanza.
Il Comandante generale e’ coadiuvato nell’esercizio
delle sue funzioni ed e’ sostituito, in caso di assenza o
d’impedimento, dal Comandante in seconda, che attende
anche, in particolare, alla trattazione degli affari che
gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la
carica di Comandante in seconda il generale di divisione
piu’ anziano della Guardia di finanza.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a
due anni ed e’ rinnovabile, con provvedimento da emanare
secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo
di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del
limite di eta’. Il Comandante generale, qualora nel corso
del primo biennio debba cessare dal servizio permanente
effettivo per raggiungimento dei limiti di eta’, e’
richiamato d’autorita’ fino al termine del medesimo biennio
e il mandato non e’ rinnovabile. Al termine del mandato e’
disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti
gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta’,
con applicazione delle disposizioni dell’articolo 6, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e successive modificazioni.».
– Si riporta il testo dell’art. 5 della citata legge n.
189 del 1959, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Il Comando generale e’ costituito da reparti,
uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono
assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono
esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per il collegamento con il Ministero della difesa e’
assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore
della difesa, un generale di divisione in servizio
permanente dell’Esercito. Per finalita’ di collegamento con
il Comando generale e’ assegnato al Ministero della difesa
un generale di divisione in servizio permanente del Corpo
della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono
assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del
Ministero delle finanze.
L’ordinamento interno del Comando generale e’ stabilito
dal Comandante generale.».
– Il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente
legge, e’ il seguente:
«Art. 7 (Concorso alla difesa militare). – 1. Il
Comandante generale della Guardia di finanza definisce con
il Capo di Stato maggiore della difesa, nell’ambito della
pianificazione operativa interforze da questi predisposta,
le modalita’ generali del concorso del Corpo alla difesa
militare previsto dall’articolo 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189. Nell’espletamento delle attivita’ di concorso
alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni
militari all’estero, il Corpo dipende funzionalmente dal
Ministro della difesa.».
– Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 26 marzo 2001), come modificato dalla presente
legge, e’ il seguente:
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della
delega prevista dall’articolo 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il
reclutamento e l’avanzamento degli ufficiali e reca
disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali
in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei
gradi degli ufficiali e’ riportata nella tabella 6 allegata
al presente decreto.
3. In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera c),
della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha
rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo
d’armata della Guardia di finanza con posizione funzionale
connessa all’esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il generale di corpo d’armata in servizio permanente
effettivo della Guardia di finanza piu’ anziano in ruolo,
ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita’,
se il primo ricopre la carica di Comandante generale,
assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in
Seconda:
a. e’ gerarchicamente preminente rispetto agli altri
generali di corpo d’armata del Corpo;
b. sulla base delle direttive e delle deleghe
ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera,
esercita attivita’ di gestione nei settori del personale,
delle operazioni e dell’area logistico – amministrativa,
svolgendo, altresi’, attivita’ propositiva e consultiva nei
confronti del Comandante Generale ai fini delle
determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo dell’attivita’ dei comandi del
Corpo.
b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un
anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio
permanente effettivo per limiti di eta’ o per altra causa
prevista dalla legge.».
– Il testo dell’articolo 9 della legge 25 maggio 1989,
n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1989 e’ il seguente:
«Art. 9
1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di
Comandante in seconda della Guardia di finanza e’ ricoperta
per un periodo massimo di due anni. L’ufficiale generale
che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio
permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o
perche’ abbia raggiunto i limiti di eta’, e’ collocato in
aspettativa per riduzione di quadri.».

Art. 2 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo l, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 giugno 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 864): Presentato dall’on. Vannucci il 7 maggio 2008 Assegnato alla IV commissione (Difesa) in sede referente, il 10 luglio 2008 con pareri delle commissioni I e VI. Assegnato nuovamente alla IV commissione in sede legislativa, il 3 marzo 2010. Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa il 9 e 10 marzo 2010; 8, 13 e 14 aprile 2010 e approvato in un testo unificato con gli atti nn. 3244 (Bocchino ed altri), 3254 (Di Pietro ed altri) e 3269-ter (Cicu ed altri) il 12 maggio 2010. Senato della Repubblica (2184): Assegnato alle commissioni riunite 4ª (Difesa) e 6ª (Finanze), in sede deliberante, il 14 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª. Esaminato dalla commissione il 25 maggio 2010 ed approvato il 26 maggio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=010G0102&tmstp=1275983575075

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle provincie di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle provincie di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 4-6-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 giugno 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22
maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e
Vicenza il 6 giugno 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista la nota del commissario delegato per il superamento
dell’emergenza derivante dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009
che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza
del 25 marzo 2010, con la quale e’ stata rappresentata l’esigenza di
una proroga dello stato di emergenza al fine di permettere la
realizzazione degli interventi necessari al definitivo superamento
del contesto emergenziale;
Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere
urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al
ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerata, quindi, l’esigenza di prevedere una proroga dello
stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
finalizzati al definitivo rientro nell’ordinario;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Viste le note con cui la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
la regione Veneto chiedono la proroga dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 maggio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 30 giugno 2011, lo stato di emergenza
in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6
giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6
giugno 2009.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06709&tmstp=1275983432767

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2010 Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le provincie di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 4-6-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza,
fino al 31 dicembre 2009, in ordine agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como
e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di mantenere l’assetto
straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine
di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad
un rientro in un contesto di ordinarieta’;
Considerata l’esigenza di prevedere una proroga dello stato di
emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi
occorrenti al definitivo superamento del contesto emergenziale;
Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di
cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista la richiesta della regione Lombardia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 maggio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in
premessa, e’ prorogato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza
nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco colpite dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15
luglio al 18 luglio 2009.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06708&tmstp=1275983432767