Cassazione civile 10285/2010 Il fatto notorio va inteso in senso rigoroso. Differenze tra vizio redibitorio, mancanza di qualità, aliud pro alio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L.R. conveniva in giudizio la s.p.a. Onceas deducendo che il 21/11/1996 aveva sottoscritto una proposta di acquisto di una macchina riproduttiva di carte fotografiche, di volantini personali e di due insegne luminose – per il prezzo di L. 53.550.000 – con versamento di L. 10.710.000 a titolo di acconto. Successivamente la Onceas aveva accettato la proposta garantendo che la macchina era stata utilizzata solo a fini dimostrativi e che sarebbe stata installata contestualmente alla consegna. Assumeva l’attrice: che in data 22/2/1997 aveva saputo che la macchina era stata già di proprietà della società Fotoreporter di Muscas & C. la quale l’aveva utilizzata a pieno regime nel proprio laboratorio fotografico; che la Onceas non aveva inviato il proprio tecnico per l’installazione; che le due insegne luminose e i volantini e non erano stati consegnati. Sussisteva quindi un inadempimento della convenuta che aveva causato ad essa attrice vari danni di cui chiedeva il risarcimento previa risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta (mancanza delle qualità promesse, mancata installazione della macchina, mancata consegna dei volantini e delle insegne luminose).

La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo che nella specie si trattava di una apparecchiatura usata – tanto che la bolla di consegna della macchina era intestata alla Fotoreporter – e che prima del 22/1/1997 per ben tre volte la L. aveva bloccato gli installatori affermando di non volere al momento procedere alla installazione della apparecchiatura. In via riconvenzionale la società Onceas chiedeva la condanna della L. a pagarle il residuo prezzo oltre accessori.

La causa, istruita con interrogatorio formale delle parti, prova per testi, e produzioni documentali, veniva decisa dall’adito tribunale di Cagliari con sentenza 25/11/2002 con la quale venivano rigettate le domande della L. e, in accoglimento della riconvenzionale, l’attrice veniva condannata a pagare alla Onceas Euro 17.709,31 oltre accessori.

Ad avviso del tribunale la installazione della macchina era stata rifiutata dalla L., mentre volantini e insegne a lei inviati erano stati respinti. Quanto al fatto che la macchina fosse stata usata dalla società Fotoreporter, secondo il tribunale non erano state dimostrate le modalità di utilizzo del macchinario da parte di detta società. In ogni caso, pur supponendo la consegna di un bene non avente le qualità promesse, ai sensi degli artt. 1497 e 1455 c.c., non si poteva pronunciare la risoluzione dovendo ritenersi l’inadempimento della venditrice di scarsa importanza rispetto all’interesse dell’acquirente.

Avverso la detta sentenza la L. proponeva appello al quale resisteva la s.p.a. Onceas.

Con sentenza 20/10/2004 la corte di appello di Cagliari, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava risolto il contratto di compravendita stipulato dalle parti e condannava la s.p.a. Onceas a restituire alla L. Euro 5.526,09 e a risarcire il danno subito da quest’ultima da liquidare in separato giudizio. La corte di appello osservava: che era assorbente, ai fini della va-lutazione dell’inadempimento della venditrice, la circostanza relativa alla consegna di una macchina riproduttiva di carte fotografiche diversa da quella promessa; che era pacifico in causa "che la macchina dovesse essere stata usata solo a fini dimostrativi nelle fiere"; che il legale rappresentante della Onceas, rispondendo all’interrogatorio, aveva confermato che, come precisato nell’ordine di acquisto, la macchina era stata già utilizzata a fini dimostrativi e che la installazione era stata prevista alla consegna;

che quindi la L. avrebbe dovuto utilizzare la macchina per prima come proprietaria; che invece la macchina era già stata acquistata dalla società Fotoreporter; che, come ben poteva desumersi da tali presupposti, anche secondo il notorio, l’uso a fini dimostrativi in occasione di fiere andava ritenuto molto meno intenso di quello presso un laboratorio fotografico; che la venditrice si era ben guardata dal riferire quando la macchina era stata acquistata dalla Fotoreporter; che, come chiarito dalla L., il prezzo pattuito era congruo in considerazione dell’uso che ne era stato fatto per dimostrazione durante le fiere per non più di 4/5 settimane; che la Onceas si era limitata a dire che si era trattato di vendita di usato e di "non nuovo"; che non era assimilabile la vendita di una macchina usata con quella di una macchina non nuova perchè usata solo a fini dimostrativi; che la stessa Onceas nel febbraio 1997 aveva ribadito che la macchina era stata usata solo a fini dimostrativi il che induceva a ritenere confermato che la L. si era determinata all’acquisto trattandosi in sostanza di una macchina "quasi nuova";

che la macchina, quindi, non aveva le qualità promesse potendosi presumere uno stato di usura superiore a quello della macchina oggetto dell’accordo; che, mancando la macchina venduta delle qualità promesse, si poteva dichiarare la risoluzione del contratto con la condanna della venditrice a restituire alla L. l’acconto ricevuto e a risarcire i danni da liquidare in separata sede; che, in ogni caso, doveva ritenersi grave l’inadempimento della Onceas atteso che la mancata regolare realizzazione del sinallagma contrattuale era dipesa dal suo comportamento; infatti, se avesse consegnato una macchina "ex demo" come promesso e avesse provveduto immediatamente al montaggio della stessa al momento della consegna, il contratto avrebbe avuto regolare esecuzione.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Cagliari è stata chiesta dalla s.p.a. Onceas con ricorso affidato a sei motivi.

L.R. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Innanzitutto va rilevato che la resistente L. ha eccepito in via preliminare che "la sottoscrizione della procura speciale apposta in calce al ricorso notificato non ha alcuna rispondenza con il nome E.P. indicato come rappresentante legale dell’Ondeas nell’intestazione del ricorso per cassazione".

L’eccezione è manifestamente infondata atteso che il ricorso è stato proposto – come precisato nell’intestazione dell’atto – "nell’interesse della Onceas SPA in persona del suo presidente Sig. E.P." con gli avvocati Alcide e Marco Villani di Milano. La firma in calce al ricorso è stata apposta per la società ricorrente ed autenticata dagli avvocati Alcide e Marco Villani i quali hanno quindi accertato la corrispondenza – in considerazione anche dello stretto rapporto esistente tra la procura e l’atto – tra il soggetto indicato nell’atto come legale rappresentante della società ricorrente e il soggetto che ha firmato la procura. La certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma apposta sulla procura "ad litem" ha appunto la funzione di identificare la persona fisica cui appartiene la firma stessa. Va peraltro aggiunto che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, la procura speciale alle liti ex art. 83 cod. proc. civ., comma 3, (anche se, come nella specie, conferita in primo grado pure per il giudizio di appello), ove sottoscritta con firma illeggibile è nulla solo quando dall’intestazione o dal contesto dell’atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge – come appunto nella specie – l’atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente (sentenza 19/8/2004 n. 16264).

Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Onceas denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., deducendo che la corte di appello ha posto a fondamento della decisione impugnata due circostanze di fatto che non corrispondono a verità e non provate.

In particolare la corte di appello ha affermato che: a) è pacifico in causa che la macchina dovesse essere stata usata solo a fini dimostrativi durante le fiere; b) è invece altrettanto pacifico che la macchina fosse stata già usata dalla società Fotoreporter titolare di un laboratorio fotografico. Quanto alla prima circostanza nessuno aveva mai garantito – nè risulta dall’ordinativo o dai testi – che l’apparecchiatura fosse stata usata a fini dimostrativi "nelle fiere". Quanto alla seconda, nessuno aveva mai affermato che l’apparecchiatura, prima della vendita alla L., fosse stata acquistata dalla Fotoreporter. Nella realtà l’apparecchiatura è rimasta giacente per poche settimane presso la Fotoreporter per scopi dimostrativi senza essere venduta.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2727 e 1497 c.c., sostenendo che, come è noto, le presunzioni sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato ed il fatto che l’apparecchiatura provenisse dalla Fotoreporter non autorizzava la corte di appello a presumere che l’oggetto della vendita non fosse stato utilizzato per fini dimostrativi e che fosse stato sottoposto ad una usura superiore a quella determinata da fini dimostrativi. Peraltro la L. aveva l’obbligo di provare che l’apparecchiatura non aveva le qualità promesse o quelle essenziali all’uso cui era destinata. La L. non solo non ha provato l’esistenza di vizi o difetti, ma non ha neppure dedotto al riguardo mezzi di prova.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione che li avvince, sono fondati nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

Dalla attenta e corretta lettura della sentenza impugnata emerge in modo palese che l’esame condotto dalla corte di merito è stato frettoloso e incompleto.

Le censure mosse da parte ricorrente nei motivi in esame colgono nel segno con riferimento tanto alla ravvisata sussistenza da parte della corte di appello di circostanze pacifiche, quanto al ricorso alla prova presuntiva ed al fatto notorio.

In relazione al primo aspetto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, affinchè un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorchè non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (sentenza 27/5/2009 n. 12214). Peraltro, non sussistendo per la parte un onere di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere automaticamente l’effetto di prova (sentenza 16/6/2006 n. 13958). Inoltre i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" – e quindi possono essere posti a fondamento della decisione – quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l’esistenza (sentenza 14/3/2996 n. 5488).

Nella specie la corte di appello nella sentenza impugnata ha testualmente affermato (alla pagina 8) che "E’ pacifico in causa che la macchina dovesse essere usata solo a fini dimostrativi nelle fiere".

A sostegno di tale affermazione il giudice di secondo grado ha fatto solo ed esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Onceas il quale – come riportato nella stessa sentenza impugnata – si è limitato a riferire che nell’ordine di acquisto era stato chiarito "che la macchina era già stata utilizzata a fini dimostrativi" senza alcun accenno ad detto utilizzo "nelle fiere", circostanza certamente di notevole importanza ai fini della diversa intensità dell’uso a fini dimostrativi in occasione di fiere o presso un laboratorio fotografico.

Del pari non sorretta da adeguata e corretta motivazione è l’altra affermazione della corte di appello relativa alla asserita circostanza pacifica dell’acquisto della macchina dalla società Fotoreporter – titolare di un laboratorio fotografico – prima dell’acquisto da parte della L.. Nella sentenza impugnata non si precisa in base a quali elementi probatori acquisiti è stato ritenuto pacifico l’acquisto della macchina da parte della Fotoreporter.

Anche l’uso della presunzione deve ritenersi improprio: la sentenza non indica argomenti plurimi e concordanti idonei a confermare l’inferenza presuntiva tratta – "anche secondo il notorio" – in ordine sia alla diversa intensità dell’uso della macchina in questione per fini dimostrativi o presso un laboratorio, sia alla maggiore usura della macchina consegnata alla L. rispetto a quella "ipotizzatole" di una macchina "ex demo". In proposito la corte di merito ha fatto un generico e poco convincente riferimento al comportamento della venditrice ed a quanto chiarito dalla L. circa il prezzo pattuito (neanche precisato).

La sentenza non indica argomenti plurimi e concordanti idonei a confermare l’inferenza presuntiva tratta dalla sproporzione tra prezzo e valore e non si fa carico neanche degli obblighi di motivazione essenziali tenuto conto della circostanza relativa alla vendita di una macchina comunque non nuova.

Vi è stata quindi erronea applicazione del meccanismo che governa l’uso delle presunzioni, viziato in origine dalla omessa individuazione della plurimità degli indizi e conseguentemente dalla mancata ricerca della loro concordanza, nonchè della precisione, gravità e unidirezionalità degli altri elementi eventualmente disponibili. Ciò consente il controllo in sede di legittimità sulla congruità della motivazione, dovendosi verificare se le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal Giudice di merito siano affette da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.

Infine va evidenziato che – come chiarito nella giurisprudenza di legittimità – l’utilizzazione delle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, id est come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono – quindi – reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie (sentenza 18/12/2008 n. 29728).

Nella specie il riferito principio non appare rispettato dalla corte di appello nel richiamare "il notorio" a rafforzamento del ricorso alla presunzione come mezzo di prova Con il terzo motivo la società Onceas denuncia violazione dell’art. 1455 c.c., deducendo che la corte di appello ha disatteso il principio di diritto secondo cui il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra. Nella specie si è in presenza di una compravendita nella quale l’acquirente acquista a metà prezzo una apparecchiatura seminuova perfettamente funzionante e con una garanzia da parte della venditrice di sei mesi. L’interesse dell’acquirente – conscia di acquistare a metà prezzo una apparecchiatura seminuova e funzionante – è quello di avere i vantaggi di una macchina nuova pagando la metà del prezzo di mercato. E’ evidente che la ipotetica inadempienza di essa Onceas costituisce un episodio marginale rispetto alla aspettative della L. la quale non poteva attendersi una machina nuova. Di qui la scarsa importanza dell’ipotetico inadempimento di essa società ricorrente rispetto all’interesse della L..

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha ritenuto che l’inadempimento di essa Onceas giustificativo della risoluzione fosse desumibile non solo dall’aver fornito un apparecchio privo delle qualità promesse, ma di non aver neppure provveduto al montaggio. Sul punto il tribunale aveva escluso l’inadempimento di essa Onceas rilevando che le offerte più volte avanzate da essa società – convalidate da un riscontro documentale – fossero state respinte dalla L. che non aveva autorizzato l’intervento dei tecnici per il montaggio. La corte di appello avrebbe potuto andare di diverso avviso rispetto al tribunale, ma aveva l’obbligo di criticare i motivi che avevano indotto il tribunale ad una diversa valutazione e di esporre le ragioni del proprio convincimento. Nulla di tutto ciò emerge dal testo della impugnata sentenza.

La Corte rileva la fondatezza delle dette censure che possono essere esaminate in via congiunta riguardando tutte (sia pur sotto profili ed aspetti diversi) la parte della sentenza impugnata con la quale la corte di appello – dopo aver affermato che la macchina consegnata dall’alienante Onceas all’acquirente L. mancava delle qualità promesse – ha accolto il gravame proposto dalla L. ravvisando nel comportamento della Onceas un inadempimento tale da poter dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dalle parti. La corte di merito ha poi aggiunto che "in ogni caso" doveva essere ritenuto "grave il complessivo inadempimento della Onceas" il cui comportamento aveva determinato "la mancata realizzazione del sinallagma contrattuale".

Ciò posto va evidenziato che secondo i principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità, in tema di compravendita il vizio redibitorio (art, 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) pur presupponendo entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall’ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico – sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

Nel caso in esame dalla lettura e dalla interpretazione della sentenza impugnata può ritenersi che la corte di appello – pur se non espressamente chiarito nella detta sentenza – abbia inteso far riferimento alla fattispecie disciplinata dall’art. 1497 c.c., avendo affermato che la macchina venduta non aveva le qualità promesse.

Il giudice di secondo grado non ha però considerato che a differenza della garanzia per vizi – che ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore – l’azione di cui all’art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall’art. 1453 c.c., postula che l’inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno non solo sia imputabile a colpa dell’alienante, ma abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della parte non inadempiente; inoltre, poichè nell’ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l’indagine che il giudice deve compiere ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all’uso al quale la stessa è "normalmente" destinata. Le dette indagini non risulta che siano state esperite dalla corte di appello la quale è pervenuta a conclusioni diverse da quella raggiunte dal primo giudice – il quale aveva escluso l’inadempimento della venditrice ed aveva comunque affermato che, pur a voler ritenere l’avvenuta consegna di un bene avente qualità diverse da quelle promesse, tale circostanza era di "scarsa importanza rispetto all’interesse dell’acquirente" – omettendo di fornire adeguata e coerente motivazione onde poter ravvisare nel difetto di qualità della macchina il requisito della non scarsa importanza richiesto dall’art. 1497 c.c., in virtù del richiamo operato alle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto.

La corte di merito, al riguardo, non ha fatto alcun cenno al prezzo della machina nuova comparandolo con il prezzo concordato tra le parti in considerazione del preventivo uso di detta macchina e della previsione di garanzia da parte dell’alienante.

Va aggiunto che mentre il tribunale – come precisato nella parte narrativa della stessa sentenza impugnata – aveva affermato, "alla luce delle risultanze istruttorie", che la L. aveva rifiutato l’installazione della macchina e che i volantini e le insegne inviati alla acquirente erano stati da questa respinti, la corte di appello si è limitata a ritenere inadempiente la Onceas per non aver "provveduto immediatamente al montaggio" della macchina al momento della consegna, omettendo di sottoporre a critica le argomentazioni poste a base della sentenza di primo grado e di esporre i motivi – sorretti da corretti e congrui argomenti – idonei a giustificare le conclusioni raggiunte diverse da quelle cui era pervenuto il tribunale.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1497 c.c., deducendo che la bolla di consegna della apparecchiatura alla L. porta l’intestazione della "Foto Reporter Muscas" per cui all’atto della ricezione dell’apparecchiatura la L. era a conoscenza che il bene proveniva dalla Fotoreporter: da ciò deriva che deve ritenersi strumentale l’affermazione della L. di essere venuta a conoscenza solo il 22/2/1997 che l’apparecchiatura era stata usata dalla Fotoreporter. La L. quindi avrebbe dovuto denunziare l’asserita mancanza di qualità negli otto giorni dalla ricezione della apparecchiatura.

Il motivo è inammissibile posto che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (nè è stato dedotto in ricorso) che detta questione abbia formato oggetto del contraddittorio tra le parti nel giudizio di secondo grado: di questo aspetto, quindi, correttamente non si è occupata la corte di merito non rientrando tra le questioni dibattute dalle parti. In proposito è appena il caso di rilevare che, come più volte affermato da questa Corte, ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

In definitiva va dichiarato inammissibile i quarto motivo di ricorso vanno accolti nei sensi sopra precisati il 1^, il 2^, il 3^ e il 5^ motivo di ricorso con conseguente assorbimento del sesto motivo che riguarda il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna della società Onceas al risarcimento del danno derivante dall’asserito inadempimento di detta società. Di tale aspetto dovrà eventualmente occuparsi il giudice del rinvio ove ravvisi i presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita in questione per inadempimento della società alienante.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata alla corte di appello di Sassari che la riesaminerà uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e tenendo conto dei rilievi sopra svolti. In particolare il giudice del rinvio dovrà provvedere a colmare le evidenziate carenze, lacune e incongruità di motivazione.

Al designato giudice del rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo il terzo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quarto ed assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Sassari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 6 Maggio 2010, n. 17222 Citazione di testi a prova contraria Inammissibile se la parte ha presentato in ritardo la lista in cancelleria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto e diritto

Con sentenza del 15 febbraio 2006 n. 54 il Tribunale di Bologna/Imola dichiarava E. M. colpevole del reato previsto dall’art. 368 c.p., commesso mediante falsa denuncia di smarrimento di due assegni del Credito Cooperativo Bolognese presentata il 21 novembre 2001 al Comando Stazione dei Carabinieri di M. (Bologna), e lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi un anno e quattro mesi di reclusione, convertita in semidetenzione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, impugnando l’ordinanza con cui il Tribunale di Imola aveva respinto la richiesta difensiva di ammissione dei testi a prova contraria, e, nel merito, chiedendo l’assoluzione del M., quanto meno per mancanza dell’elemento soggettivo, e, in ogni caso, per la scriminante dell’art. 52 c.p.; in subordine chiedeva la revoca della semidetenzione, più gravosa della pena detentiva.
Con sentenza dell’8 aprile 2009 n. 1081 la Corte d’appello di Bologna rigettava l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 468 c. 4 c.p.p. in relazione alla mancata presentazione della lista testi per l’esercizio del diritto alla prova contraria;
2. violazione dell’art. 368 c.p. in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia mediante denuncia in incertam personam;
3. eccezione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 21 maggio 2008, nelle more del deposito della motivazione della sentenza d’appello.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista è attribuita dal quarto comma dell’art. 468 c.p.p. a ciascuna parte con funzione integrativa della lista già presentata, in relazione alle circostanze indicate nelle altre liste.
Tale facoltà non può pertanto essere esercitata dalla parte che non ha presentato tempestivamente la propria lista testimoniale, la cui richiesta di prova è divenuta conseguentemente inammissibile (Cass., Sez. 4, 10 aprile 1995 n. 8033, ric. Vincenti), salva la possibilità del giudice di procedere d’ufficio all’ammissione dei testi, periti o consulenti tecnici indicati nella lista stessa nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 507 c.p.p., nei limiti in cui ne ritenga l’assunzione assolutamente necessaria.
Nella specie risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente nel giudizio di primo grado non ha presentato la lista dei testimoni e pertanto la sua richiesta di citazione dei testi a prova contraria ri­sulta illegittima, mentre giuridicamente corretta è stata la riserva del Giudice di primo grado di valutarla ai sensi dell’art. 507 c.p.p..
Altrettanto infondato è il secondo motivo, in quanto – come nella sentenza d’appello si è esattamente rilevato – la calunnia emerge dalle stesse ammissioni dell’imputato, il quale ha dichiarato di aver agito per bloccare la riscossione dei titoli, già emessi e consegnati a Francesco D’A., denunciandone lo smarrimento.
Appare evidente che la denuncia, formulata necessariamente, in incertam personam trattandosi di smarrimento, riguardava in realtà la persona certa dell’A., per cui la censura mossa col motivo in esame appare palesemente priva di fondatezza.
Lo stesso deve dirsi della scriminante dell’art. 52 c.p., già motivatamente disattesa dal Giudice d’appello, considerando quanto meno la mancanza dell’inevitabilità del presunto pericolo, dal momento che bastava eccepire il rapporto col prenditore sottostante all’emissione dei titoli per ottenere la sospensione del pagamento.
Pertanto, in difetto di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., dev’essere accolto il terzo motivo di ricorso, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione in seguito al decorso del relativo termine di sei anni, aumentato di un quarto ai sensi degli artt. 160 e 161 c.p., dalla data di commissione del 21 novembre 2001.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 10 Aprile 2010, n. 8557 Concorso di colpa Nulla la sentenza che omette riferimenti alle deduzioni delle parti e ai fatti accertati dal giudice di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 9 luglio 2004 il giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, ha condannato Fo. B., F. B. e la Carige Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore di P. F. della somma di euro 1.475,00 pari al 50% del danno conseguente al sinistro stradale verificatosi il omissis tra il motociclo Suzuki Burgman omissis di proprietà del P. e dallo stesso condotto, e l’autovettura Renault Twingo omissis di proprietà di Fo. B., condotta da F. B. e assicurata per la responsabilità civile presso la Carige Assicurazioni s.p.a.
Gravata tale pronunzia dal P., il tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel contraddittorio della CARIGE Assicurazioni che, costituitasi in giudizio, ha resistito al proposto gravame chiedendone il rigetto, nonché di Fo. B. e di F. B., rimasti contumaci, con sentenza 25 – 26 febbraio 2008 ha confermato la sentenza appellato con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi P. F..
Resiste, con controricorso, la Carige Assicurazioni s.p.a.
In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis) perché il ricorso sia deciso in camera di consiglio.
Non sono state depositate memorie.

Motivi della decisione

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. precisa, nella parte motiva:
2. In limine si osserva che il proposto controricorso pare inammissibile.
Premesso, infatti, che nell’interesse della Carige Assicurazioni s.p.a. l’avv. G. M. ha sottoscritto il controricorso giusta procura speciale in calce all’atto di ricorso passivo, si osserva che a norma dell’art. 370 in relazione agli art. 365 e 366 c.p.c., il controricorso deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore munito di procura speciale, per cui è necessario che la parte dimostri di aver rilasciato il mandato anteriormente alla notifica del controricorso.
Tale prova manca quando la procura speciale risulta rilasciata in calce o a margine della copia notificata del ricorso, perché il richiamo a tale procura contenuto nel controricorso non è sufficiente a dimostrare che questa sia stata rilasciata preventivamente nella forma prescritta (Cass. 3 dicembre 2008, n. 28714; Cass. 5 settembre 2006, n. 19096; Cass. 14 marzo 2006, n. 5443, tra le tantissime).
Precisato quanto sopra deve ribadirsi, altresì, che in tali ipotesi (controricorso sottoscritto in forza di procura speciale rilasciata in margine o in calce alla copia notificata del ricorso di controparte) il difensore del resistente non è abilitato né alla proposizione del controricorso, né al deposito della memoria, ma gli è solo consentito di costituirsi e di partecipare alla discussione orale poiché non vi può essere incertezza sull’anteriorità del conferimento rispetto alla costituzione nel giudizio (cfr. Cass. 17 dicembre 1999 n. 14220, nonché Cass. 1 dicembre 1998 n. 12187).
3. Esposto che l’appellante si rivolgeva al tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia evocando in giudizio i convenuti come sopra indicati e censurava la sentenza n. 1067/2004 emessa dal giudice di pace in data 9 luglio 2004 per le ragioni esposte nell’atto di citazione resisteva la s.p.a. Carige Assicurazioni chiedendo la conferma della sentenza, la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha ritenuto che l’appello non merita accoglimento.
Riferite alcune considerazioni generali sul principio [che non è dato comprendere se fosse stato, o meno, contestato dalla difesa dell’appellante] che il giudice di pace fa parte dell’ordinamento giuridico come organo che si occupa in modo onorario e non professionale di determinate competenze, e che la scelta del legislatore, di affidare alcune controversie a magistratura non togata può comportare un livello di tecnicismo modesto, motivazioni succinte, applicazione di principi logici non sempre linea e consequenziale e che, pertanto, non si può non si deve però, solo per questo, considerare riformabile la decisione, dovendo per contro il giudice del gravame valutare se nella sostanza e in definitiva la decisione del giudice onorario sia conforme alla realtà dei fatti e non distortivi delle norme di legge, la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha motivato in questi termini il proprio dictum (di rigetto dell’appello):
– in tale contesto il giudice di pace ha chiaramente e motivatamente espresso il convincimento che dalle risultanze istruttorie, non univoche, non fosse possibile pervenire a soluzione diversa di quella applicativa della presunzione di pari colpa di P. – F. nella causazione del sinistro. Le considerazioni svolte, in contrasto con gli assunti dell’appellante, dalla s.p.a. Carige Assicurazioni nella sua memoria di costituzione sono del tutto condivise dal giudicante.
4. Con il primo motivo il ricorrente censura la sopra trascritta pronunzia denunziando art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., per insufficiente, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente a un fatto controverso e decisivo della controversia, stante la carente motivazione della sentenza.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorrente sottopone all’esame di questa Corte il seguente quesito di diritto: il giudice di secondo grado può validamente rigettare l’appello e quindi le censure della pronunzia impugnata, omettendo di procedere alla valutazione della fondatezza o meno delle stesse?
5. Il motivo pare manifestamente fondato, sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 4 c.p.c. per essere la sentenza impugnata totalmente carente di motivazione (e, per l’effetto, nulla per violazione dell’art. 133, n. 4 c.p.c.).
Premesso, infatti, che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 3 novembre 2008, n. 26486) si osserva che nella specie il tribunale:
– pur avendo dichiarato che il giudice di pace ha chiaramente e motivatamente espresso il [proprio] convincimento, ha omesso di trascrivere sulla base di quali elementi, di fatto, il giudice di pace, avesse ritenuto, nella specie, la presunzione di pari colpa di P. – F. nella causazione del sinistro [per il vero nello svolgimento del processo e nei motivi della decisione, il tribunale non ha in alcun modo descritto le modalità il sinistro, né quali risultanti dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, né quale risultante dalla ricostruzione fattane dal primo giudice];
– non ha riportato, neppure in sintesi, le ragioni invocate dalla parte appellante [non importa se fondatamente o del tutto infondatamente] a sostegno di una diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente;
– ha dichiarato di condividere le considerazioni svolte, in contrasto con gli assunti dell’appellante dalla parte appellata nella sua memoria di costituzione ma non è dato, in alcun modo, comprendere – dalla sola lettura della sentenza – quali siano tali, convincenti (a parere del giudicante) considerazioni in contrasto con gli assunti dell’appellante (anche essi totalmente taciuti in sentenza).
Pare evidente che la sentenza impugnata è nulla perché totalmente carente di motivazione.
Il primo motivo del ricorso, pertanto, pare meritevole di accoglimento (con assorbimento dei restanti) in applicazione del seguente principio di diritto: in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. la sentenza di appello resa (su impugnazione della pronunzia del giudice di pace) dal tribunale che, premesso, in termini generali che i giudizi espressi dal giudice di pace possono comportare un livello di tecnicismo modesto, motivazioni succinte, applicazioni di principi logici non sempre lineare e consequenziale, omesso qualsiasi riferimento non solo ai fatti come asseritamene verificatisi nelle deduzioni delle parti in primo grado, ma anche a come accertati dal primo giudice e ai motivi del gravame proposto dal soccombente e degli argomenti difensivi spiegati dall’appellante (neppure sommariamente indicati) affermi che il primo giudice ha chiaramente e motivatamente espresso il proprio convincimento e che le considerazioni svolte, in contrasto con gli assunti dell’appellante, dalla parte appellata nella sua memoria di costituzione sono del tutto condivise dal giudicante.
3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.
Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa allo stesso tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia in diversa composizione, perché provveda, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa allo stesso tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia in diversa composizione, perché provveda, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza 13 Maggio 2010, n. 11656 Multa Se il motociclista guida senza casco è valida anche senza la contestazione immediata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Cosenza con sentenza del 29 novembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da A. N. avverso il Ministero dell’Interno – Prefetto di Cosenza per l’annullamento del verbale di contestazione n. xxxxxxx della Polstrada di Cosenza, relativo a guida di un motociclo senza casco protettivo. L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 gennaio 2007, articolato su due motivi. L’amministrazione è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 200 e 201 CdS. L’opponente espone che aveva lamentato la omessa contestazione immediata dell’infrazione, giustificata dal verbale soltanto con l’affermazione che gli agenti erano entrambi impegnati in altra contestazione. Il secondo motivo lamenta vizi di motivazione con riguardo alla medesima omissione, che avrebbe comportato l’impossibilità per gli agenti di constatare che il veicolo non apparteneva al N. e che egli non era il conducente.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’art. 200 del codice medesimo prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore “quando possibile”, e cioè – secondo quanto chiarito dall’art. 384 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, (19902/09) che lo stesso art. 384 riporta.
L’elencazione, contenuta nell’art. 384 del reg. esec. del codice della strada, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare – con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua – se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza (7415/09). Nel caso di specie la giustificazione dell’omissione riportata nel verbale e di cui si dà atto in ricorso era pienamente sufficiente allo scopo, come ritenuto dal giudice di pace. È infatti ben possibile che agenti verbalizzanti impegnati nelle formalità di altra contestazione riescano a individuare un motociclista senza casco ed annotare la targa del veicolo senza riuscire a intercettarlo tempestivamente per contestargli l’infrazione nell’immediatezza del fatto.
Inoltre l’attestazione contenuta nel verbale circa l’individuazione del veicolo deve essere contestata mediante querela di falso, rimanendo altrimenti intangibile, nei limiti esplicitati dalle Sezioni Unite (Sez. Un. 17355/09).
Da ultimo va rilevato che il ricorso, in un frammento finale del secondo motivo, espone che la nullità del verbale era stata eccepita anche “per omessa notifica del provvedimento di fermo del veicolo”, senza che il giudicante avesse motivato il rigetto.
Trattasi di profilo di ricorso inammissibile per duplice ordine di ragioni. In primo luogo il ricorrente doveva lamentare non il difetto di motivazione, ma l’omessa pronuncia su un motivo di opposizione. In secondo luogo va rilevato che affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (SU 15781/05).
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.