CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – 25 maggio 2010, n. 19615. In materia di omicidio colposo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

I – Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza propone ricorso avverso la sentenza della stessa corte, del 10 aprile 2008, che, su appello degli imputati, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, del 12 maggio 2006 – che aveva affermato la responsabilità di A.M., D.F. e C.C., in ordine al reato di cui agli artt. 113, 41, 589 comma 2 c.p., e li aveva condannati anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite – ha assolto il D. ed il C. dall’imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Secondo l’accusa, non condivisa dalla corte territoriale, il D. ed il C., nelle rispettive qualità di capo del nucleo addetto alla manutenzione della statale n. omissis, e di capo cantiere ANAS addetto alla sorveglianza di detto tratto stradale, in cooperazione colposa tra loro ed in concomitanza con la condotta indipendente dell’A., avevano provocato, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell’art. 14 del codice della strada, un incidente stradale in conseguenza del quale aveva perso la vita P.F..

In particolare, ai due imputati raggiunti dal ricorso del PG, è stato contestato di non aver nelle rispettive qualità, curato la manutenzione del tratto stradale loro assegnato. Più precisamente, di non avere provveduto alla falciatura ed al taglio della vegetazione e dell’erba esistente all’altezza del km omissis della predetta arteria statale, nel punto di intersezione con la strada comunale omissis, la cui presenza riduceva considerevolmente la visuale dell’area di incrocio, e nel non avere apposto adeguata segnaletica orizzontale sul piano viabile e di “Stop” nel punto di innesto delle due strade.

All’A., la cui condanna è stata confermata e non impugnata, è stato contestato di avere violato l’art. 145 del codice della strada in quanto, nel percorrere la via omissis alla guida della propria auto, non aveva osservato il segnale di “Stop” che lo obbligava ad arrestarsi al limite dell’intersezione di detta via con la statale omissis. Con tale condotta egli aveva invaso la corsia di marcia del P., che alla guida della propria auto stava procedendo lungo la predetta statale, che era stato costretto, per evitare lo scontro con l’auto dell’A., ad effettuare una brusca sterzata a sinistra a causa della quale aveva perso il controllo della vettura che era andata ad impattare contro un albero posto sul ciglio destro della strada; impatto dal quale il P. aveva riportato gravi lesioni che ne avevano determinato la morte.

La corte territoriale, pur avendo dato atto:

a) che la presenza della folta vegetazione nel punto di incrocio tra le predette strade aveva certamente rappresentato per l’A. un oggettivo impedimento poiché aveva ostacolato la visuale della sede stradale sulla quale viaggiavano le auto provenienti dal lato sinistro, ed aveva influito sulla condotta di guida dello stesso, indotto ad oltrepassare la linea trasversale discontinua che delimitava la carreggiata, in corrispondenza del segnale di “Stop”, quantomeno in misura corrispondente alla lunghezza del cofano anteriore della sua auto;

b) che la barriera erbosa aveva rappresentato un antecedente causale necessario per il verificarsi del sinistro;

c) che l’incidente era stato determinato dall’eccessiva velocità dell’auto condotta dalla vittima, dal comportamento imprudente dell’A. e dalla limitata visibilità del tratto di strada teatro del sinistro a causa della presenza della folta vegetazione;

d) che l’ascrivibilità ai due dipendenti Anas della cattiva manutenzione della zona doveva ritenersi fuori discussione poiché entrambi avevano l’obbligo, in ragione delle rispettive qualifiche e mansioni, di garantire la sicurezza della circolazione stradale

tutto ciò premesso, la corte territoriale ha tuttavia ritenuto che nessun addebito potesse muoversi al D. ed al C. poiché nei loro confronti poteva ritenersi operante l’ipotesi di forza maggiore prevista dall’art. 45 c.p. Secondo la predetta corte, i due imputati, davanti alla presenza di circa 300 accessi sparsi sui due lati del tratto di strada di loro competenza, che presentavano analoghi rischi per la circolazione stradale, avevano fatto il possibile per garantire la eliminazione della vegetazione dilagante, non solo sollecitando l’intervento della ditta che si era aggiudicati i lavori di estirpazione delle erbe, ma iniziando i lavori di pulitura, affidati ai cantonieri. Di più, hanno sostenuto i giudici del gravame, non poteva pretendersi dai due imputati.

II – Avverso tale decisione, specificamente, avverso l’assoluzione del D. e del C., ricorre, dunque, il PG che deduce: a) violazione dell’art. 45 c.p.; b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Con riguardo al primo dei motivi proposti, rileva il ricorrente che, secondo il disposto dell’art. 45 c.p., il caso fortuito presuppone un nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento cui non si accompagni l’elemento soggettivo della colpa, in quanto l’agente non ha determinato l’evento per sua negligenza, imprudenza. L’esimente in questione, in tanto esiste, secondo il PG ricorrente, in quanto si sia verificato un fatto del tutto imprevedibile ed inevitabile dall’agente al quale, pur facendo uso di ogni possibile diligenza, è stato in sostanza impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi; la stessa esimente non ricorre, invece, allorché all’agente possa attribuirsi una pur minima colpa. Orbene, nel caso di specie non ricorrerebbe né l’imprevedibilità dell’evento – come ha anche ammesso la corte territoriale allorché ha rilevato che qualche giorno prima il D. aveva sollecitato l’intervento della ditta che aveva appaltato i lavori, sicché l’evento non solo era prevedibile, ma era stato addirittura previsto – né l’inevitabilità dello stesso, atteso che l’evento era facilmente evitabile con la predisposizione di idonea segnaletica e con la stessa chiusura dell’accesso, peraltro abusivo. Ricorrerebbero, viceversa, specifici profili di colpa nei confronti dei due imputati, in termini di negligenza, di cui la corte non avrebbe tenuto conto. In realtà, il taglio dell’erba, sostiene, ancora il ricorrente, faceva carico agli imputati in forza del contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente dell’ANAS, pertanto essi non potevano limitarsi ad attendere ed a sollecitare l’intervento dell’impresa appaltatrice, ma erano tenuti ad intervenire direttamente e tempestivamente.

II – Il ricorso è fondato.

In tema di reati colposi, la forza maggiore si pone quale causa di esclusione della punibilità allorché l’evento si ponga quale ineluttabile conseguenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, del tutto estraneo alla condotta dell’agente, nei cui confronti non sia rilevabile neanche il più esile profilo di colpa. L’ineluttabilità, l’imprevedibilità si pongono, quindi, quali condizioni necessarie perché l’evento determinatosi possa essere attribuito a forza maggiore.

Orbene, se così è, deve rilevarsi, con il PG ricorrente, che nel caso di specie tali condizioni sono del tutto assenti.

Certamente non imprevedibile può ritenersi l’incidente che ha causato la morte del P., essendo evidente il pericolo determinato dalla folta vegetazione cresciuta ai margini delle strade teatro del sinistro, la cui ingombrante presenza rappresentava un evidente rischio per la circolazione; essa, invero, come è stato ammesso dallo stesso giudice del gravame, avendo creato una vera e propria barriera erbosa, impediva ai conducenti dei veicoli che impegnavano la strada statale e le diverse vie di accesso di avvistarsi reciprocamente e tempestivamente. Il rischio, del resto, era stato previsto dagli imputati, se è vero che, come pure è stato sostenuto nella sentenza impugnata, era stato sollecitato l’intervento della ditta che si era aggiudicato l’appalto dei lavori di disboscamento e pulizia delle aree stradali in questione.

Sicuramente evitabile, d’altra parte, era l’incidente posto che, come ha osservato la stessa corte territoriale, sarebbe bastato, per porre in sicurezza l’incrocio, predisporre una più idonea segnaletica ovvero altri interventi d’urgenza, fino a giungere alla chiusura degli accessi più a rischio.

Mancano, dunque, nel caso in esame, le condizioni perché l’evento possa attribuirsi a forza maggiore, e contraddittoria e priva della necessaria coerenza logica è la sentenza impugnata che, pur avendo attribuito rilievo causale nella determinazione dell’evento alla presenza della folta vegetazione e pur avendo dato atto delle condotte omissive degli imputati, che avrebbero potuto intervenire per garantire le condizioni di sicurezza delle strade teatro dell’incidente, hanno contraddittoriamente ritenuto che essi avessero fatto quanto era in loro potere per impedire l’evento, peraltro attribuito a forza maggiore malgrado la riconosciuta prevedibilità e l’evitabilità dello stesso da parte degli imputati.

La sentenza impugnata meriterebbe, quindi, di essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, per nuovo giudizio, se non fosse che nel frattempo sono maturate le condizioni per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; declaratoria alla quale deve pervenirsi. V’è da osservare, invero, che, avuto riguardo al titolo del reato come qualificato dai giudici del merito, ricorrono le condizioni per pervenire a tale declaratoria. In realtà, accertato che il fatto è avvenuto il omissis e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine massimo di prescrizione è, ai sensi dell’art. 157, comma 1 n. 4, c.p. (nella formulazione, più favorevole, precedente le modifiche di cui alla legge n.251/05) di cinque anni, estensibile fino a sette anni e sei mesi, ne discende che il termine in questione, tenuto anche conto dei periodi di sospensione, è interamente trascorso in epoca successiva all’emissione della sentenza impugnata.

Deve, peraltro, chiaramente escludersi, alla luce di quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p., posto che, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell’insussistenza del fatto contestato agli imputati o della loro estraneità allo stesso, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità degli stessi.

Va, dunque, disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.

Quanto al tema della responsabilità civile, rileva la Corte che le contraddizioni ed incoerenze logiche riscontrate nell’impugnata sentenza, forniscono un quadro complessivo dei fatti e delle responsabilità del tutto incerto, tale da non consentire la conferma delle statuizioni civili nei termini indicati dal primo giudice. A tal fine, le parti eventualmente ancora interessate potranno ricorrere, a tutela dei propri interessi, alla sede civile competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 12626/2010 L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi determina un danno risarcibile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

II Tribunale di Brindisi con sentenza del 4 aprile 2003, rigettava le domande con cui P. e D.P.G., quest’ultimo anche n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. Imarfa avevano chiesto che fossero dichiarati illegittimi: a) la revoca dell’affidamento loro accordato dalla s.p.a. Banca Carime con contratto di c/c n. (OMISSIS); b) la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia di una sofferenza di essa società pur in mancanza di una situazione di insolvenza; nonchè la condanna della Carime a revocare definitivamente il proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

In accoglimento dell’appello dell’Imarfa e dei D.P., la Corte di appello di Lecce con sentenza del 21 giugno 2005, ha dichiarato illegittima la segnalazione suddetta e condannato la Carime al risarcimento dei danni in favore di detta società, liquidandoli in Euro 30.000 ed osservando: A)che le istruzioni della banca d’Italia imponevano detta segnalazione dei crediti per cassa nei confronti di sofferti in stato di insolenzà ovvero in situazioni equiparabili, – per cui ciascuna banca era tenuta a segnalare non qualsiasi inadempimento del debitore, ma soltanto quelli che a seguito di approfondita e motivata istruttoria risultavano espressione di uno stato di insolvenza; B) che il pagamento del debito e la prestazione di garanzia da parte dei D.D. escludevano che la società fosse in stato di impossibilità ad adempiere, anche per il valore dei beni e dei macchinari in possesso della società pari a circa L. 7 miliardi; C) che neppure l’anticipazione versata da un socio in conto ad un futuro aumento di capitale nonchè una proposta transattiva di detta società fornivano la prova del suo stato di insolvenza; D) che l’illegittimità della segnalazione aveva provocato un pregiudizio alla società che andava ristorato con valutazione equitativa.

Per la cassazione della sentenza la soc. Imarfa ed i D.D. hanno proposto ricorso per due motivi. Altro autonomo ricorso, ancora per due motivi, è stato avanzato pure dalla s.p.a. Banca Carime.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo di quello incidentale, che va esaminato con precedenza per evidenti ragioni di pregiudizialita, l’Istituto di credito, deducendo violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia censura la sentenza per aver escluso lo stato di insolvenza ovvero una situazione ad esso equiparabile, da parte della società senza considerare che il pagamento dello scoperto di conto corrente era avvenuto da parte di un garante un anno dopo i fatti di causa, che i bilanci della società e le visure presso la Banca centrale Rischi ne attestavano la pesante situazione debitoria e di dissesto, confermata dalla proposta di saldare il debito con l’attribuzione di azioni di valore inferiore; e che, da un lato era stata affermata la legittimità del recesso dal contratto di conto corrente, dall’altro, ritenuta la illegittimità della segnalazione. Ed infine che la non univocità delle interpretazioni relative allo stato di insolvenza richiesto, e la conformità del proprio comportamento al Regolamento della Banca centrale nonchè ai principi di buona fede dovevano escludere comunque la declaratoria di illegittimità della segnalazione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha accertato, e le parti confermato, che il testo delle istruzioni della Banca d’Italia relative alla modalità di segnalazione delle sofferenze in vigore all’epoca dei fatti dedotti dalla Banca Carime disponeva che "devono essere segnalati nell’ambito di detta categoria tutti i crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita. L’apposizione a sofferenza implica pertanto una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito".

In relazione ai presupposti per l’applicazione di dette istruzioni questa Corte ha enunciato i seguenti principi, in conformità all’orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito: a) che l’apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza"; b) che "lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l’accostamento che tali Istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l’espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità; e) conclusivamente ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca.

Come del resto conferma l’equiparazione (contenuta nel p. 6 delle Istruzioni), ai fini della cessazione dell’obbligo di segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze, dell’ipotesi di cessazione dello stato di insolvenza e di quella di avvenuto rimborso del credito, dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio.

Proprio a questi principi si è attenuta la Corte di appello la quale ha escluso lo stato di insolvenza della s.r.l. Imarfa osservando che la stessa operava regolarmente sul mercato nel settore lapideo possedendo materiali, attrezzature e macchinari di valore pari a L. 7 miliardi circa, ben superiore al credito preteso dalla banca; che non risultavano nei suoi confronti procedure esecutive o elevazioni di protesti per cambiali o assegni;e che disponeva di numerose garanzie prestate pure alla Carime, tant’è che il debito nei confronti di quest’ultima, pur contestato giudizialmente era stato regolarmente pagato dai garanti proprio al fine di evitare azioni esecutive. E, d’altra parte, il sistema informativo della Centrale dei rischi, come già evidenziato da questa Corte in controversie analoghe ben consentiva alla Banca Carime, come ad ogni altro istituto di credito, di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l’emissione di decreti ingiuntivi (Cass.19894/2005); così come l’Istituto ben avrebbe potuto accertare se sussistevano altri elementi tipici denotanti lo stato di insolvenza dell’Imarfa, quali la sussistenza di azioni di recupero di crediti, pignoramenti e procedimenti esecutivi ovvero di protesti, invece esclusi dalla sentenza impugnata; per cui il comportamento della ricorrente è sicuramente connotato da mancanza di avvedutezza e da imprudenza ed imperizia tecnica per non avere svolto alcuno di detti accertamenti che indipendentemente da ogni doverosità devono caratterizzare gli operatori del settore onde valutare la capacità finanziaria di soggetti ed enti che con essi intrattengano rapporti commerciali. Ed avere anteposto agli elementi suddetti la prospettazione di altri, invece del tutto inidonei a dimostrare lo stato di insolvenza non transitorio della Imarfa: ravvisati soprattutto nei bilanci di detta società dichiarati in perdita da diversi anni, nonchè nelle sue esposizioni nei confronti di altri Istituti di credito.

La Corte territoriale non ha mancato, infatti, di esaminarli, rilevando anzitutto che detta situazione preesisteva da diversi anni, che negli ultimi anni l’indebitamento era migliorato e che lo stesso non aveva comunque impedito all’Imarfa nè di continuare la propria attività, nè tanto meno di ottenere credito dalle banche anche per le garanzie di cui disponeva. Mentre ha correttamente disconosciuto qualsiasi valenza indicativa dello stato di insolvenza alla proposta transattiva della società in merito alla vertenza giudiziaria relativa all’asserito debito per cui è stata eseguita la segnalazione alla Centrale Rischi, evidenziando come la stessa altro significato non possa avere che quello attribuitogli dall’art. 1965 c.c., di prevenire una lite giudiziaria, in presenza di un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, componendolo attraverso reciproche concessioni delle parti; si da far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro.

Sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità il riesame di dette circostanze di fatto (nonchè di quella relativa ad un’anticipazione da parte di un socio, dalla quale la Corte territoriale ha invece tratto altra ragione dimostrativa del buon andamento economico dell’Imarfa), misurate le une e l’altra con criteri valutativi diversi da quelli della sentenza impugnata, giacchè la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. E risulta inidoneo a tale scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame (Cass. 9314/1997; 3782/1997).

Con il secondo motivo, la Banca deducendo violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale l’abbia condannata al risarcimento del danno facendolo conseguire automaticamente dalla declaratoria della illegittimità della segnalazione, e senza richiederne la prova che gravava sulla società richiedente. Per converso quest’ultima ed i D.D., con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver liquidato il risarcimento del danno con criteri equitativi senza che ne ricorressero i presupposti e malgrado essa società fin dalle prime udienze avesse articolato prova testimoniale per dimostrarne l’esatto ammontare in relazione ai vari profili di pregiudizi sofferti, che ben poteva essere infine quantificato tramite consulenza tecnica.

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art.112 c.p.c., si dolgono che la sentenza non abbia disposto la revoca della segnalazione, e non abbia emesso alcuna statuizione sul diritto anche dei D.D. al risarcimento di tutti danni subiti, anche all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale, che in nessuna parte della motivazione era stato dichiarato infondato; e rilevano che le relative domande erano state regolarmente avanzate fin dalla citazione introduttiva del giudizio e poi tutte reiterate nell’atto di appello.

Il Collegio ritiene fondato soltanto il secondo motivo del ricorso principale.

Non è infatti esatto che la Corte di appello abbia liquidato il risarcimento del danno all’Imarfa senza alcuna prova in merito all’esistenza del pregiudizio sofferto, e del nesso causale tra di esso e la presunta condotta illecita della banca, avendo dapprima accertato l’illegittimità della segnalazione eseguita da quest’ultima, e poi dato atto che la stessa costituiva di per sè un comportamento pregiudizievole per l’attività economica di detta società illegittimamente segnalata, nonchè lesiva della sua reputazione:non senza evidenziare, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell’impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi;con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 cod. cìv., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Cass. 20120/2009; 18316/2007; 6507/2001).

Ha ripetutamente affermato questa Corte, nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sè costituisce danno reale che deve essere risarcito – senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza – sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede (Cass. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).

Pertanto è corretto anche il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (Cass. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996); e come si è verificato nel caso in concreto in cui anche la prova testimoniale offerta dai ricorrenti ribadiva la sussistenza di danni materiali ed immateriali derivanti dall’illegittima segnalazione, ivi compresi in particolare quelli all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale della società, ma non offriva, per la sua genericità, elementi ulteriori validi a documentarne l’entità, tanto meno in misura superiore a quella liquidata dalla sentenza impugnata. E ciò pure con riguardo all’ultimo capitolato di prova relativo al mancato finanziamento di L..5 miliardi da parte del Banco Ambrosino per la realizzazione di un porto turistico, non autosufficiente a far conoscere sia pure in modo sommario la relativa vicenda ed il suo esito, nonchè l’utile e/o le perdite che ne sarebbero conseguiti per la società Imarfa ove non fosse sopravvenuta la segnalazione alla Centrale Rischi.

Sennonchè anche i D.P. nell’atto introduttivo del giudizio avevano chiesto: a) la condanna della controparte al risarcimento dei danni materiali ed immateriali derivanti dall’illegittima segnalazione, ivi compresi in particolare quelli all’immagine ed al buon nome imprenditoriale e commerciale, nella misura comunque inferiore a L. 500.000.000; b) l’ammissione e assunzione di alcuni mezzi istruttori; c) la condanna della controparte alla definitiva revoca della segnalazione del nominativo dell’Imarfa presso la Centrale dei Rischi.

Il Tribunale ha ritenuto legittima la segnalazione, perciò rigettando le domande degli attori e ritenendo assorbita ogni richiesta risarcitoria;per cui i D.P. hanno riproposte nuovamente nell’atto di appello le suddette domande; cui nessuna risposta ha fornito la sentenza impugnata in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c..

Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo suddetto, il Collegio deve rinviare alla Corte di appello di Lecce che in diversa composizione prenderà in esame le domande dei D.P. e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo di quello principale, rigetta l’altro motivo, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 13547/2009 Il danno psichico è risarcibile, anche nella sua veste di compromissione sessuale psichica!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 6-26 ottobre 2004, la Corte d’Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello proposto da T.I. avverso la decisione del Tribunale di Pesaro, del 10 agosto 1999, rideterminava in complessivi Euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00), l’importo del risarcimento dei danni dovuto all’appellante dalla USL di Pesaro, in conseguenza dei postumi permanenti, di carattere invalidante, derivati dall’intervento di isterectomia effettuato dal competente reparto ospedaliere USL di Pesaro (da attribuirsi a colpa medica del personale sanitario operante).
L’appellante aveva dedotto che il primo giudice (riconoscendole un risarcimento di complessive L. 201.587.300, somma comprensiva di interessi e rivalutazione, in relazione ad un 20% di danno biologico) non aveva liquidato il danno alla vita sessuale e quello estetico. Lo stesso giudice non aveva considerato neppure il danno psico- neurologico da depressione persistente, che – secondo la tesi sostenuta dalla T. – a qualche tempo dalla operazione subita, avrebbe indotto la stessa ad abbandonare, prima del tempo, il proprio lavoro di insegnante presso la scuola pubblica.
Considerato, infine, che, nel corso degli anni, ella aveva subito un aggravamento dello stato complessivo determinato dall’intervento chirurgico, l’appellante chiedeva ulteriori accertamenti al giudice di appello.
Costituendosi in giudizio, la USL di Pesaro aveva chiesto il rigetto della impugnazione, ed in via incidentale aveva formulato istanza perchè fosse accertato l’eventuale miglioramento delle complessive condizioni della T., con conseguente riduzione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.
Il giudice di appello chiedeva il rinnovo della consulenza tecnico medico legale.
I giudici di appello riconoscevano a titolo di danno biologico complessivo la somma di Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) in relazione ad un danno valutato nel 20%, in applicazione delle c.d.
"tabelle di Milano". Tale importo era poi rivalutato al momento della pronuncia – tenuto conto della perdita del potere di acquisto e del lucro cessante dovuto alla ritardata percezione – in Euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00), oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
La Corte territoriale respingeva la richiesta di liquidazione del danno alla vita sessuale e di quello estetico, osservando – quanto al danno neuropsicologico – che non vi era la prova di uno stato depressivo persistente conseguente all’intervento operatorio.
Avverso tale decisione la T. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
La Zona territoriale n. (OMISSIS) di Pesaro, già Azienda USL n. (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2059 cod. civ. e art. 2 Cost.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La sentenza impugnata era viziata da errore di fatto poichè aveva arbitrariamente ridotto l’ambito di applicazione e la portata dell’art. 2059 c.c., secondo la interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso, tesa a ricomprendere nella astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona ex art. 2 Cost..
In particolare, la decisione della Corte territoriale era meritevole di censura nella parte in cui aveva escluso ogni riconoscimento del danno estetico e di quello alla vita sessuale, intesi come ulteriori ed additivi rispetto al danno biologico, ritenendo che questi profili di pregiudizio fossero già stati considerati ai fini della valutazione del danno biologico, quali momenti di articolazione strutturale dello stesso, complessivamente inteso.
Sotto altro profilo, con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, relativo al danno alla sfera sessuale nelle sue ripercussioni sulla vita di relazione (art. 360 c.p.c., n. 5).
In contrasto con quanto evidenziato dal consulente tecnico nominato dall’ufficio, che aveva posto in evidenza la esistenza di un pregiudizio anche alla vita di relazione della attuale ricorrente, i giudici di appello avevano ricondotto le limitazioni all’espletamento della attività sessuale nell’esclusivo alveo del danno biologico.
In tal modo, i giudici di appello avevano finito per escludere quel profilo di danno ulteriore rispetto al danno biologico, comunemente dalla dottrina e giurisprudenza definito come danno esistenziale.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, relativo al danno psichico (art. 360 c.p.c., n. 5).
La Corte Territoriale aveva escluso l’esistenza di qualsiasi danno psichico , sulla base delle valutazioni compiute dal consulente tecnico di ufficio.
L’ausiliare del giudice aveva qualificato la alterazione psichica dalla quale era affetta la attrice come "semplice disturbo d’ansia" non idoneo dunque ad integrare il danno psichico , consistente secondo l’opinione dominante nella compromissione patologica della integrità psichica.
Contraddittoriamente, lo stesso consulente nominato dall’ufficio aveva riconosciuto tuttavia di non avere personalmente eseguito alcun esame psichico della T., e di non averlo neppure affidato a specialisti del ramo: in tal modo contravvenendo ai principi della metodologia medico-legale prescritti dalla più autorevole dottrina scientifica in materia. A queste conclusioni lo stesso consulente era pervenuto dopo aver rilevato che la comparsa del disturbo d’ansia dopo 13 anni dall’accaduto non deponeva per la dimostrazione del nesso di casualità fra esso e la lesione dell’uretere.
Con il quarto, ed ultimo, motivo la ricorrente deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio specialistica relativa all’accertamento della esistenza del danno psichico (art. 360 c.p.c., n. 5).
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Con una recente decisione del 2008, le sezioni unite di questa Corte hanno accolto la definizione di "danno biologico" contenuta nel codice delle assicurazioni.
Si tratta di definizione autentica, attribuita dal legislatore che non ha – tuttavia – carattere innovativo, ma è semplicemente ricognitiva della giurisprudenza consolidata di questa Corte e della Corte Costituzionale.
La stessa è pertanto applicabile anche alle controversie relative a fatti verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della legge.
La motivazione della Corte Territoriale non può dirsi adeguata ai criteri di analiticità, complessità e completezza richiesti dalla definizione legislativa accolta dalle sezioni unite di questa Corte:
in questo senso le tabelle milanesi, ove applicate, richiedono adeguata personalizzazione.
Manca, nel caso di specie, la valutazione analitica richiesta dalla recente decisione di questa Corte con la decisione richiamata.
Quanto al diritto alla sessualità, occorre ricordare l’incipit della Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 18 dicembre 1987 n. 561) che lo inquadra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2), come modus vivendi essenziale per l’espressione e lo sviluppo della persona.
Certamente la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico (la cui valutazione nelle tabelle medico legali convenzionali supera normalmente il livello della micropermanente e determina un rilevante ritocco del punteggio finale) consequenziale alla lesione, ma nessuno ormai nega (v: da ultimo Cass. SS.UU. 24 marzo 2006 n. 6572 e Cass. 3^ sez. civile 12 giugno 2006 n. 13546) che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per se un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa (Cass. n. 2311 del 2 febbraio 2007).
In questo senso la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del novembre 2008.
Infine, il giudice di rinvio dovrà vedere la opportunità di riesaminare il tema dell’aggravamento, tenendo conto delle conseguenze denunciate dalla ricorrente sul piano neuro-psichico, tenendo conto del criterio di probabilità in base al quale la gravità e le conseguenze delle lesioni riportate potrebbero, con il tempo, risultare idonee a evidenziare un pregiudizio psichico sopravvenuto.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Ancona. Dispone che nella divulgazione della presente decisione non siano riportati gli estremi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 12899/2010 Circolazione stradale: se si paga in misura ridotta si ammette la responsabilità!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis….

5. I motivi del ricorso.

5.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 1981 n. 689 e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia". Lamenta l’Amministrazione che il Giudice di Pace non ha tenuto conto che la scelta dell’odierno intimato di non impugnare il provvedimento sanzionatorio, pagando la relativa sanzione, escludeva ogni altra possibilità d’impugnazione del provvedimento in questione, stante la specificità della disciplina d’impugnazione dei provvedimenti in questione dettata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Il verbale era quindi ormai divenuto inoppugnabile.

5.2 – Col secondo motivo di ricorso viene dedotta: "pretesa disapplicazione dell’atto amministrativo con l’effetto concreto della disapplicazione della legge processuale e sostanziale. Falsa applicazione di norme di diritto (artt. 4 e 5, della legge 1865 n. 2248, allegato E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". 5.3 – Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto: "effetto preclusivo del pagamento della sanzione. Insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto". 5.4 – Col quarto motivo infine si deduce: "insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Travisamento del thema decidendi". 5.5 – Col quinto motivo di ricorso si lamenta la disposta condanna alle spese in un procedimento che ha avuto inizio in conseguenza delle infrazioni commesse dall’intimato.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

6.1 – Occorre osservare in primo luogo che la sentenza impugnata è stata resa dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 c.p.c., e, come tale, è impugnabile con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge; tale pronuncia inoltre è soggetta a ricorso per cassazione – in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4 – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi". Nel caso in questione, come del resto già affermato in un caso identico (Cass. 2007 n. 6382), vengono dedotte violazione delle norme processuali e dei principi informatori della materia. Si tratta, infatti, di controversia originata da una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., proposta da un privato nei confronti di un Comune per l’assunta illegittimità di un verbale di accertamento elevato a suo carico per un’infrazione stradale, rispetto al quale aveva già provveduto al pagamento in misura ridotta.

6.2 – Il ricorso è fondato e va accolto. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente. Questa Corte, sempre al riguardo di identica fattispecie, ha già avuto occasione di affermare che: "In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa" (Cass. 2007 n. 6382).

Il Giudice di Pace non si è attenuto agli indicati principi.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 250,00 Euro per onorari e 50,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonchè in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.