CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 6 maggio 2010, n. 10957. Sul danno all’immagine.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il ricorso incidentale va riunito a quello principale, in correlazione al quale è stato proposto.
§2. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha notificato il ricorso alle s.r.l. Edizioni B. e A. Studio in modo palesemente nullo, giacché le stesse sono rimaste – a differenza della resistente – contumaci nel giudizio di appello e la notificazione è stata fatta al loro difensore nel giudizio di primo grado.
Peraltro, il Collegio, poiché l’esame del ricorso, come emergerà di seguito, paleserà la sua infondatezza, ritiene che, in ossequio al principio per cui alle nullità va dato rilievo se esse assumono rilievo decisivo in ordine alla posizione della parte che la nullità ha subito, nonché al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sia inutile dare rilievo alla nullità con un ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti delle dette società. Il rigetto del ricorso, infatti, non le pregiudicherà in alcun modo.
§3. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che la resistente ha notificato il suo controricorso soltanto alla ricorrente principale e non anche alle altre due società. Poiché, tuttavia, la sua posizione e quella delle dette società nel giudizio di merito, anche all’esito dell’appello, è rimasta quella di soggetti passivi di domande di Tizia in situazione di scindibilità fra loro, essendo ormai preclusa l’impugnazione della sentenza da parte delle due società pretermesse non è necessario provvedere ai sensi dell’art. 332 c.p.c.
§4. L’esame del ricorso incidentale è logicamente preliminare, perché con l’unico motivo ch’esso prospetta e con cui si deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 110, 96 e 97 della Legge 22/4/41 n. 633, 10, 2729 del codice civile”, nonché “omessa o contraddittoria a motivazione circa un punto decisivo della controversia”, si postula che la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata senza rinvio nella parte in cui – in riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato integralmente le domande di Tizia nel presupposto che l’utilizzazione delle fotografie da parte delle società convenute e, quindi, anche da parte della ricorrente incidentale, fosse avvenuta sulla base di un consenso manifestato da Tizia nell’ambito di un contratto stipulato con il fotografo Caio, inteso a trasferirgli lo sfruttamento commerciale delle foto a fronte della promozione della propria immagine da parte dell’allora esordiente attrice Tizia – ha escluso che di quel contratto fosse stata data dimostrazione, ma ha, però, ritenuto che dalle risultanze istruttorie emergesse che Tizia aveva attribuito al fotografo l’autorizzazione a disporre delle foto in nome proprio con un negozio unilaterale recettizio, suscettibile, però, di revoca (come la procura e il mandato), revoca che nei riguardi del fotografo nella specie sarebbe stata desumibile da una serie di emergenze istruttorie e che era stata fatta palese alle società convenute con lettere di raccomandata di diffida. Onde, prima della pubblicazione sarebbero state consapevoli della revoca.
Il motivo è diretto ad ottenere in sostanza la cassazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha riconosciuto che le foto erano state pubblicate in una situazione di mancanza del consenso della Tizia, nota alle convenute, ed ha, conseguentemente, posto tale accertamento a base dell’accoglimento della domanda della Tizia di condanna all’astensione dall’utilizzazione delle foto.
Poiché con l’unico motivo di ricorso principale si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 21 Cost. 10 e 2043 cod. civ. 96 e 97 l. 633/41”, nonché “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”, sotto il profilo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe rigettato la domanda intesa a riconoscere, proprio sul presupposto che le foto vennero pubblicate senza consenso, il danno patrimoniale, appare evidente che il motivo di ricorso incidentale è pregiudiziale.
§4.1. Ciò premesso, quest’ultimo motivo sembrerebbe argomentato assumendo che del tutto incoerentemente la Corte d’Appello, dopo avere escluso che il consenso fosse stato manifestato da Tizia nell’ambito di un accordo contrattuale, perché tale accordo avrebbe dovuto provarsi per iscritto ai sensi dell’art. 110 della l. n. 633 del 1933, avrebbe riconosciuto, in base alle risultanze istruttorie, che il consenso era stato manifestato sulla base di un negozio unilaterale autorizzatorio, senza considerare che anche un simile negozio avrebbe dovuto essere provato per iscritto a mente di detta norma.
Così intesa la censura – e ad intenderla in questo modo cospirano sia le deduzioni svolte nella pagina dieci del controricorso (dove tra l’altro, nella terza proposizione si scrive: “la distinzione compiuta dalla Corte di Appello tra accordo negoziale e negozio unilaterale è completamente inutile ed irrilevante e quindi erronea se riferita all’art. 110 della legge 22/4/41 n. 633 in ragione del fatto che il detto art. 110 riguarda tutti i modi di trasmissione dei diritti di utilizzazione economica e quindi sia quelli contrattuali che quelli unilaterali”), sia le deduzioni svolte nella pagina tredici del ricorso (dove, nella terza proposizione si scrive: “l’errore giuridico di base compiuto dalla Corte di Appello di Roma è quindi consistito nell’avere ritenuto necessaria la prova scritta solo in relazione ad una trasmissione dei diritti effettuata con un contratto e non anche per una trasmissione degli stessi diritti effettuata a mezzo di atto unilaterale”) – appare incomprensibile, nel senso che non è dato cogliere come potrebbe portare alla cassazione della sentenza.
Infatti, se fosse vero che nel regime dell’art. 110 citato vengono in rilievo anche i negozi unilaterali e, quindi, che anch’essi debbono essere provati per iscritto, il risultato sarebbe che la motivazione della sentenza impugnata apparirebbe erronea, là dove ha ravvisato la prova di un consenso dato da Tizia per negozio unilaterale revocabile senza che vi fosse la prova scritta ad probationem, ma l’errore sarebbe inidoneo a giustificare la cassazione della sentenza e potrebbe solo comportare una correzione della motivazione in parte qua. Esclusa l’esistenza, o meglio, la prova del negozio unilaterale autorizzatorio revocabile ravvisato dalla Corte territoriale, resterebbe evidentemente ferma l’esclusione ritenuta pure da quella Corte della manifestazione di un consenso attraverso la stipula di un contratto. Si verterebbe, dunque, in situazione di mancanza del consenso e, pertanto, la sentenza continuerebbe ad apparire corretta nella conclusione dell’accertamento della pubblicazione delle foto senza consenso.
§4.2. Peraltro, andrebbe rilevato che il richiamo operato dalla Corte territoriale all’art. 110 risulta del tutto privo di congruenza giuridica e del tutto ingiustificato per escludere l’esattezza della prospettiva della sentenza di primo grado, là dove aveva considerato esistente un contratto fra Tizia ed il fotografo. Infatti, in disparte il rilievo che detto richiamo risulta effettuato del tutto incoerentemente come argomento congiunto ad una serie di altri elementi probatori (pagine cinque – sei della sentenza), mentre avrebbe dovuto essere assorbente (posto che se un negozio dev’essere provato per iscritto, la prova per presunzioni è esclusa e tale sarebbe stata quella desumibile dagli elementi considerati invece dal primo giudice: pagina cinque all’inizio della sentenza. Onde, non vi era bisogno di desumere l’inesistenza del contratto da altri elementi, come quelli indicati appunto nella pagina cinque in fine e sei all’inizio), si deve rilevare che l’art. 110 della l. n. 633 del 1941 è norma che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno debba essere provata per iscritto, si riferisce all’ipotesi in cui il trasferimento viene invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto ed è diretta a disciplinare il conflitto tra titoli, ovvero tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento (da ultimo, Cass. n. 3390 del 2003).
Non si tratta, dunque, di norma che, con riferimento all’opera fotografica, ha un qualche rilievo nel rapporto fra persona che si è fatta fotografare e il fotografo, in ordine all’utilizzazione dell’opera fotografica da parte di quest’ultimo, in quanto racchiude l’immagine della persona fotografata. Al riguardo, la norma che viene in rilievo è, infatti, quella dell’art. 96 della legge n. 633 del 1941, la quale, nell’esigere il consenso della persona ritratta per l’esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto (salve le ipotesi di cui all’articolo successivo), non prevede particolari forme per la sua manifestazione, ammettendo, pertanto, anche che esso possa essere manifestato tacitamente (in termini Cass. n. 5175 del 1997; n. 3014 del 2004; n. 11491 del 2006; n. 21995 del 2008).
Da questi rilievi discende che è priva di fondamento la censura rivolta alla sentenza impugnata per non aver ritenuto che il consenso all’utilizzazione delle foto, a suo dire manifestato con un negozio unilaterale revocabile, avrebbe dovuto provarsi per iscritto ai sensi del citato art. 110.
§4.3. Il motivo di ricorso incidentale, peraltro, non avrebbe miglior sorte nemmeno se la censura con esso proposta si intendesse anche diretta – come suggerirebbero le argomentazioni di cui alle pagine undici – dodici del ricorso – a sostenere che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso l’esistenza di un contratto fra Tizia ed il fotografo, nell’ambito del quale il consenso era stata manifestato. Alla pagina undici del ricorso, infatti, si allude al fatto che “negli atti dei due giudizi di merito erano stati accertati in modo inequivocabile alcuni dati di fatto quali quello dell’avvenuto sostenimento da parte del fotografo Caio di tutte le spese occorrenti per la realizzazione dei servizi fotografici della Tizia di cui è causa sia nelle Maldive sia ad Ibiza e sia in Italia, quello dell’avvenuto scatto da parte del predetto Caio nel corso del tempo di ben 15.000 foto della precitata Tizia e quello della perdurante collaborazione professionale nonché della amicizia tra le due persone sino a tutto il 1994 e quindi anche dopo l’episodio della pubblicazione di alcune delle foto controverse sul periodico P.”. E, quindi, si sostiene (continuando nella pagina dodici) che “tutti questi dati di fatto avrebbero comunque dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere certa la esistenza di un rapporto contrattuale tra i due sulla base di una lunga serie di presunzioni che avrebbero dovuto rendere irrilevante la mancanza di un atto scritto” e precisamente [vengono citate parti della motivazione di Cass. n. 5175 del 1997] l’essersi Tizia sottoposta spontaneamente al servizio fotografico presso un’agenzia fotografica, la quale, se non viene remunerata dalla persona fotografata, evidentemente – se essa è nota in certi settori – ha la prospettiva di trarre una remunerazione dall’utilizzazione e pubblicazione delle immagini, nonché la circostanza che le foto realizzate erano state 15.000 e per questo non poteva trattarsi di foto realizzate per provini o books, come sostenuto da Tizia [al riguardo, si fa un generico rinvio ad una sentenza di proscioglimento del Caio in sede penale che sarebbe prodotta nel fascicolo di parte di secondo grado].
Queste deduzioni sembrerebbero finalizzate a sostenere, indipendentemente dalla già rassegnata censura ai sensi dell’art. 110, che la sentenza impugnata sarebbe stata erronea, là dove ha escluso l’esistenza di una manifestazione di consenso di Tizia nell’ambito di un rapporto contrattuale.
§4.4. La censura così intesa è, però inammissibile.
Lo è innanzitutto, perché omette di individuare la parte della motivazione della sentenza impugnata alla quale sarebbe addebitabile il vizio così denunciato (in termini, ex multis, Cass. n. 5274 del 2007). Lo è, in secondo luogo, per il suo evidente difetto di autosufficienza, atteso che fa un riferimento a risultanze istruttorie delle quali non riproduce il contenuto e indica se e dove sarebbero esaminabili in questa sede, e ciò anche per il riferimento alla sentenza penale, riguardo alla quale non solo non si indica se il fascicolo di parte sarebbe stato prodotto, ma neppure la sede di esso in cui si rinverrebbe la sentenza (in termini, fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi).
Lo è ancora, perché – se fossero superabili le due ragioni di inammissibilità appena indicate e si procedesse alla verifica della censura al lume delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha escluso l’esistenza del contratto di utilizzazione – si evidenzierebbe che la censura stessa non si fa carico di criticare quelle argomentazioni e precisamente quelle indicate alla pagina cinque sub a), b), c) ed e). Di modo che la censura sarebbe inammissibile alla stregua del principio affermato da Cass. n. 359 del 2005 (seguita da numerose conformi), secondo cui il motivo di ricorso per cassazione deve necessariamente risolversi in una critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Non va poi sottaciuto, in fine, che l’evocazione di Cass. n. 5175 del 1997 è del tutto fuori luogo, poiché gli elementi che essa reputò esattamente rilevanti per desumere presuntivamente il consenso tacito all’utilizzazione, lo sono esclusivamente a questo fine, ma non sono certamente considerati come elementi che sono sufficienti per poter considerare il consenso come manifestato con la conclusione di un contratto.
In realtà, il consenso cui allude l’art. 96 della l. n. 633 del 1941 è normativamente considerato come un negozio unilaterale e “non ha ad oggetto il diritto – personalissimo ed inalienabile – all’immagine, ma solo il suo esercizio; dal che deriva che il consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione” (così Cass. n. 3014 del 2004).
Nella specie, dunque, la Corte territoriale nel ravvisare che il consenso era stato manifestato da Tizia con un negozio unilaterale e senza che si inserisse nell’ambito di un contratto, non ha fatto altro che cogliere – pur senza percepire quanto appena sopra ricordato – proprio il profilo normativo del consenso del fotografato all’esposizione, riproduzione e messa in commercio delle fotografie, in quanto ritratti della medesima.
In relazione ad un consenso ai sensi dell’art. 96, anche se formalmente manifestato all’interno di un regolamento contrattuale diretto a fissare per il fotografo o per l’utilizzatore i limiti in cui potrà esporre, riprodurre e sfruttare commercialmente il ritratto fotografico, il contratto che eventualmente venga stipulato e che regoli questi profili ha come presupposto di liceità il consenso, il quale resta al di fuori del regolamento contrattuale e semmai (ma è questione su cui non merita qui approfondire), una volta stipulato il contratto sul presupposto della sua manifestazione, non può essere di norma revocato fin tanto che resti possibile e non si realizzi l’utilizzazione del ritratto nei modi e nei limiti fissati dal contratto.
Nella controversia in esame, dunque, le società convenute avrebbero dovuto dimostrare, quali aventi causa del fotografo che questi aveva stipulato un contratto con Tizia, quali erano i termini dell’utilizzazione delle foto pattuiti e se in essi rientrava la cessione a terzi e la successiva utilizzazione ed in che modi da parte loro.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’esistenza del contratto non fosse stata dimostrata e lo ha fatto – salvo l’improprio utilizzo dell’argomento ai sensi dell’art. 110 – attraverso argomenti che, come s’è detto, non sono stati – in disparte i profili di inammissibilità già evidenziati della censura in esame – criticati.
§5. Il motivo di ricorso incidentale dev’essere, conclusivamente, rigettato.
§6. Il motivo di ricorso principiale è infondato.
Va premesso che la ricorrente si duole espressamente che le sia stato negato dalla Corte d’Appello il danno patrimoniale e non anche del disconoscimento del danno da quel giudice qualificato “morale” e considerato sia come danno da reato, sia come danno da conseguenze negative di natura psichica o fisica.
La sentenza impugnata ha negato il riconoscimento di un danno patrimoniale osservando che “per quanto concerne il danno patrimoniale la domanda deve essere rigettata, in quanto l’appellante non ha minimamente provato né la sussistenza, né l’entità di un nocumento di carattere patrimoniale”.
A sostegno del motivo la ricorrente adduce che tale motivazione contrasterebbe con la giurisprudenza di questa corte, la quale avrebbe ribadito che nel caso di illecito sfruttamento della immagine di personaggio noto, per finalità commerciali, il danno che si produce in capo al soggetto danneggiato sarebbe in re ipsa, andrebbe commisurato al cosiddetto “prezzo del consenso” o “danno da annacquamento” ed andrebbe liquidato in ogni caso, stante l’impossibilità di poter essere provato, con ricorso al criterio equitativa. In proposito vengono citate Cass. n. 1503 del 1993, n. 4785 del 1991 n. 4031 del 1991. Si cita, inoltre, giurisprudenza di merito. Si assume, sulla base dell’invocazione di detta giurisprudenza, che “la Corte di merito [….] tenendo conto della diffusione che le fotografie di cui è causa hanno avuto, del dolo che ha caratterizzato il comportamento avversario (di cui essa stessa ha dato contezza nella parte motiva della decisione impugnata) e della indiscussa notorietà della ricorrente (una delle attrici italiane più conosciute), avrebbe dovuto liquidare una somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, verosimilmente pari all’ammontare richiesto”.
Ebbene queste deduzioni sono articolate senza alcuna indicazione di quelle che erano state le allegazioni della ricorrente in ordine al lamentato danno patrimoniale. Esse prescindono, cioè, da qualsiasi individuazione di che cosa la ricorrente aveva chiesto a titolo di danno patrimoniale.
Ora, recentemente questa Corte, in tema di danno patrimoniale all’immagine, ha affermato il principio di diritto, secondo cui “L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’art. 158, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore” (Cass. n. 12433 del 2008).
Il principio – che, in sostanza, rappresenta l’approdo di concetti che effettivamente erano stati in nuce enunciati dalle decisioni citate dalla ricorrente – è sostanzialmente condiviso dal Collegio, pur con alcune precisazioni, rimaste nella citata decisione non formulate.
Alla luce delle precisazioni che si verranno facendo, il detto principio non può, nella specie, giustificare la chiesta cassazione della sentenza, in quanto la sua applicazione supporrebbe che in questa sede si fosse fatta constare dalla ricorrente l’esistenza nel giudizio di merito di una situazione che ne avrebbe giustificato la sua applicazione secondo le varie e gradate ipotesi in esso espresse.
Tale situazione supponeva che la ricorrente avesse allegato e, quindi, individuato i danni patrimoniali idonei ad essere liquidati secondo il criterio indicato dalla citata decisione. Tali danni, da intendersi come c.d. danni conseguenza dell’evento lesivo costituito dall’utilizzazione indebita delle fotografie, avrebbero potuto identificarsi in un pregiudizio allo sviluppo della carriera futura e, quindi, nei suoi riflessi economici (come, ad esempio, per l’impossibilità di girare talune tipologie di films, perché non in sintonia con l’apparizione di foto di nudo) oppure nella perdita di specifiche occasioni di lavoro in ragione del discredito arrecato dalla pubblicazione delle foto oppure ancora nella perdita di occasioni di lavoro determinata proprio dall’impossibilità di sfruttare le fotografie in quanto ritraenti Tizia nuda. Solo in via ultimativa, avrebbero potuto identificarsi nella perdita dell’utilità economica che le società convenute avrebbero dovuto corrispondere a Tizia per l’utilizzo delle foto, se dalla stessa consentito.
Al riguardo, rileva il Collegio che quando la lesione del diritto all’immagine è stata arrecata dalla pubblicazione di fotografie che non si dovevano pubblicare perché la persona fotografata non era d’accordo per la pubblicazione, il fatto che l’interesse della persona che è stato leso sia rappresentato proprio dal particolare aspetto del diritto all’immagine rappresentato dal tener riservata la rappresentazione fotografica e ad escluderne la fruibilità da parte di terzi, e, dunque, la conseguente certezza che la persona non avrebbe commercializzato la rappresentazione fotografica, non è di per sé ostativo a che quella persona, possa allegare l’esistenza di un danno rappresentato dall’utilità che avrebbe potuto conseguire se chi ha utilizzato indebitamente le fotografie avesse dovuto pagare il suo consenso. È sufficiente osservare che, appartenendo la scelta della pubblicazione delle fotografie esclusivamente alla persona fotografata ed essendo scelta suscettibile di ripensamento nel tempo, se del caso anche in dipendenza delle vicende della professione od anche soltanto dell’evoluzione dei tempi, ad escludere che si configuri come danno conseguenza il non aver ottenuto l’utilità che sarebbe derivata dal prezzo del consenso non sarebbe potuta valere la scelta fatta al momento dell’utilizzazione di non volere la pubblicazione delle foto. Ritenere altrimenti, sarebbe contrario alla stessa logica di una situazione personalissima come quella del diritto all’immagine, che non si cristallizza nell’atteggiarsi della volontà del soggetto in un dato momento, ma, proprio per la sua natura, dev’essere a lui garantita anche nella possibilità ch’egli nel tempo possa mutare convincimento ed indirizzarsi altrimenti.
Ciò chiarito, si deve rilevare che tutte le ipotesi di possibile danno patrimoniale innanzi indicate o talune di esse o anche soltanto l’ultima di esse avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di allegazione da parte di Tizia.
Inerendo il danno patrimoniale conseguenza dell’illecito rappresentato dall’utilizzazione indebita dell’immagine, quale danno evento, all’ambito dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni, esso dev’essere allegato dal soggetto leso e non può certo essere individuato ed introdotto d’ufficio da parte del giudice e ciò nemmeno attraverso il potere di liquidazione equitativa del danno, di cui all’art. 2056 c.c., giacché questo potere concerne la quantificazione del danno e non l’individuazione del danno.
Nella specie nel ricorso (tanto nell’illustrare il motivo, quanto indirettamente nelle allegazioni con cui si enuncia il fatto sostanziale e processuale), non si dice alcunché in ordine a quelle che erano state le allegazioni di Tizia in punto di individuazione del danno patrimoniale. In tale situazione la cassazione della sentenza, là dove ha motivato il disconoscimento del danno patrimoniale anzitutto “nel non avere minimamente l’appellante provato la sussistenza” ed in secondo luogo “l’entità di un nocumento di carattere patrimoniale”, non appare in alcun modo possibile, perché la carenza di individuazione di quella che era la situazione in punto di allegazioni a sostegno della domanda risarcitoria del danno patrimoniale prospettata da Tizia impedisce di apprezzare la motivazione qui censurata come motivazione che, pur di fronte ad allegazioni di danno patrimoniale come quelle sopra ipotizzate e, in ultima analisi, di un’allegazione come danno patrimoniale del danno da perdita dell’utilità che avrebbe assicurato un pagamento del consenso alla pubblicazione delle foto, si è rifiutata di riconoscere l’esistenza del danno.
Invero, se non si sa quel era stato il danno patrimoniale lamentato con la domanda, non è possibile in alcun modo valutare la correttezza dell’affermazione della sentenza impugnata che esso non era stato provato nell’an (e, subordinatamente, nel quantum).
§7. Il ricorso principale dev’essere, pertanto, rigettato.
§8. Le spese del giudizio di cassazione fra le parti costituite possono compensarsi, dato l’esito negativo di ciascuno dei ricorsi proposti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti costituite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – 12 maggio 2010, n. 18030. In materia di appropriazione indebita.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

1. L’avv.to B. Giorgio veniva tratto a giudizio presso il Tribunale di Reggio Emilia, con il seguente capo d’imputazione: «del delitto p. e p. dall’art. 646 c.p. per essersi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, appropriato della somma di Euro 1.602,40 destinata alla società “Unimedia Group S.p.A.” e della quale aveva il possesso per averla ricevuta dalla AR Tech di Levisotto Arcangelino che era debitore di detta società. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. II c.p. per avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera avendo ricevuto, quale esercente la professione forense, lo specifico mandato di procedere anche giudizialmente al recupero dei crediti. In Reggio Emilia, l’1.07.04 e permanente sino al 30.7.04».

All’esito del giudizio, con sentenza del 20/11/2007, il giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste.

§2. Avverso la suddetta sentenza, la parte civile, Unimedia Group s.p.a., in persona del legale rappresentante, Motti Tiziano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la VIOLAZIONE DELL’ART. 646 C.P. per non avere il giudice considerato che l’avv.to B., nella sua qualità di difensore della “Unimedia Group S.p.A.”, non aveva diritto di trattenere, neppure opponendo una pretesa compensazione con crediti che egli vantava, la somma che egli aveva ricevuto da un debitore della Unimedia. Sostiene, infatti, il ricorrente che, nell’ambito penalistico, «non possono trovare accesso le regole civilistiche sulla compensazione, giacché non ci si trova di fronte all’obbligo di restituire il tantundem, bensì quel denaro» rispetto al quale non sussiste alcun diritto di ritenzione, diritto escluso sia dall’art. 44 del Codice Deontologico che dall’art. 2235 c.c.

Diritto

§3. Il fatto, così come descritto nel capo d’imputazione, è pacifico.

Il Tribunale ha ritenuto di assolvere l’imputato dal reato ascrittogli essendo emerso, sulla base della documentazione in atti, che l’avv.to B. vantava, nei confronti della “Unimedia Group S.p.A.”, un credito «certo, liquido ed esigibile» (cfr pag. 4 sentenza).

Di conseguenza, doveva applicarsi il combinato disposto di cui agli artt. 1242 – 1246 c.c., a nulla rilevando l’art. 44 Codice deontologico (in quanto norma di rango secondario che avrebbe potuto rilevare solo per le eventuali conseguenze disciplinari).

La suddetta motivazione non si presta ad alcuna delle censure dedotte in questa sede dal ricorrente.

In punto di diritto va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 – Cass. 45992/2007 Rv. 238899 – Cass. 6080/2009 Rv. 243280.

A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando che solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico.

Tanto precisato in diritto, va osservato, in punto di fatto, che il Tribunale ha accertato che il credito vantato dall’avv. B. nei confronti della Unimedia Group S.p.A. era certo, liquido ed esigibile.

Ne consegue, quindi, sulla base dell’enunciato principio di diritto, che la sentenza impugnata ha correttamente assolto l’imputato.

Corretta deve ritenersi la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il disposto dell’art. 44 Codice deontologico in quanto norma di rango secondaria.

Fuorviante, invece, è il richiamo all’art. 2235 c.c. La suddetta norma, infatti, non fa altro che riprendere e generalizzare la disposizione dell’art. 66 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281). – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni forensi), a norma del quale «gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate. Su reclamo dell’interessato il Consiglio dell’ordine ordina all’avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia». La norma, quindi, con tutta evidenza, si riferisce al divieto di ritenzione di atti della causa e delle scritture ricevute dai clienti e non al divieto della compensazione fra i debiti dovuti dal professionista al cliente e viceversa.

Infine, va osservato che la sentenza n. 3670/2009, pronunciata da questa Corte fra le stesse parti, invocata dal ricorrente a proprio favore, è fuorviante perché, in quella fattispecie, la sentenza di proscioglimento venne annullata con rinvio per non avere il giudice accertato «se l’imputato abbia incassato somme della sua cliente e le abbia trattenute per sé, senza averne titolo».

§4. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto del combinato disposto degli artt. 592/4 e 541/2 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali a favore dell’imputato B..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore dell’imputato B. Giorgio delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.025,00 oltre iva e cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Civ., Sez. II, 05.05.2010, n. 10855. – I titoli e i depositi in conti bancari acquistati dal coniuge prima del matrimonio con beni personali: quid iuris se i valori mobiliari vengono reinvestiti in costanza di matrimonio?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
M. G. B., sposata in seconde nozze con M. M., deceduto l’omissis, ha agito nei confronti di Ma. e S. M., figli di primo letto del defunto, al fine di ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dal de cuius in conti e dossier presso il Sanpaolo IMI e Banca Brignone s.p.a. (poi Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino). L’adito Tribunale di Torino, pur affermando l’esistenza del regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi B. e M., ha ritenuto applicabile, nel caso specifico, l’art. 179 lett. f) c.c., e raggiunta la prova della proprietà esclusiva dei titoli e del denaro in capo al de cuius, con trasmissione a favore dei convenuti. Conseguentemente ha rigettato la domanda della B.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 216 del 30.09.2005 / 14.02.2006, ha confermato tale decisione osservando che, in base a risultanze documentali, M. M. nel omissis, prima del matrimonio con la B., aveva la disponibilità esclusiva (beni personali) di ingenti valori mobiliari, prevalentemente investiti in titoli e depositi amministrati presso diversi istituti bancari, in parte anche in denaro, per un importo complessivo di oltre L. 2.000.000.000. Anche dopo il matrimonio con la B., il M. aveva movimentato tale patrimonio mobiliare che, all’atto del decesso, risultava sostanzialmente corrispondente – con un incremento giustificabile, per la sua entità, con i frutti degli investimenti piuttosto che da aggiunte di ulteriori capitali – a quello esistente all’epoca del matrimonio.
Pertanto la Corte torinese ha concluso ritenendo pienamente raggiunta, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sugli elementi documentali esaminati, la prova dell’esistenza di beni personali in capo a M. M., preesistenti al matrimonio e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l’incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con piena consapevolezza da parte dell’altro coniuge, ex art. 179 lett. f) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale.
La Corte d’appello ha poi ritenuto inammissibile la domanda di Ma. e S. M. volta ad ottenere la loro quota ereditaria sul patrimonio mobiliare morendo dismesso dalla madre V. S., perché fondata su un titolo completamente diverso da quello azionato dalla B..
Avverso tale sentenza M. G. B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ma. e S. M. hanno resistito con controricorso, svolgendo altresì un motivo di ricorso incidentale.
La San Paolo IMI e la Banca Popolare di Bergamo non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perché relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).
1. Col primo motivo la ricorrente principale B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 160, 162, 177 lett. a), 179 lett. a) e f), 195 c.c., nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assume che la Corte d’appello, una volta accertata l’esistenza del regime di comunione legale, avrebbe dovuto ritenere chiusa “in limine” la controversia, posto che le denunce di successione indicavano danaro e acquisto di titoli compiuti in costanza di matrimonio. Pertanto, secondo la ricorrente, gli eredi M. non erano legittimati a sostenere che il danaro, impiegato per gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, fosse bene personale del de cuius escluso dalla comunione legale ai sensi dell’art. 179 lett. a) e f) c.c.
La ricorrente contesta poi l’applicabilità dell’art. 179 lett. a) al caso de quo, non potendosi qualificare il danaro come bene personale. Inoltre, sostiene la ricorrente, la Corte d’appello, nel ritenere che la “espressa dichiarazione” di cui all’art. 179 lett. f) c.c. può essere sostituita dalla conoscenza o conoscibilità da parte dell’altro coniuge della provenienza del danaro per l’acquisto del bene, avrebbe non correttamente inteso tale principio giurisprudenziale (affermato da Cass. 18.08.1994, n. 7437), il quale sarebbe valido solo nei rapporti tra coniugi e nel caso di obiettiva certezza che l’acquisto (o reinvestimento) sia frutto di beni (o danari) personali, ma non anche nei rapporti con i terzi, tra i quali rientrerebbero anche gli eredi del de cuius.
La ricorrente conclude il motivo ponendo il seguente (multiplo) quesito di diritto:
– “se, in regime di comunione legale, l’erede del coniuge, che ha formalmente compiuto gli acquisti in costanza di matrimonio, sia legittimato a sostenere, contro l’altro coniuge, l’esclusione dalla comunione legale, sulla base dell’assunto della appartenenza al de cuius del danaro utilizzato per gli acquisti, pur in mancanza della tempestiva “espressa dichiarazione” circa tale appartenenza, secondo la prescrizione dell’art. 179 lettera f) c.c.”.
– “se, nella comunione legale, il danaro possa ritenersi “bene personale” ai sensi dell’art. 179 lettera a) c.c.”.
– “se, nella comunione legale, la “espressa dichiarazione” nei termini prescritti dall’art. 179 lettera f), debba sussistere, in ogni caso, debba essere tempestiva, debba essere formulata per iscritto, e debba essere specifica”.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2711, 2712, 2719, 2697, 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115, 118 e 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la ricorrente censura l’impugnata sentenza in merito all’accertamento dell’esclusione dalla comunione legale del patrimonio mobiliare – danaro e titoli – ritenendone l’appartenenza esclusiva al de cuius, in base a copie fotostatiche di fogli stampati qualificati “prova documentale”, assunta, poi, a fonte della prova per presunzioni, senza tener conto delle contestazioni mosse alla documentazione prodotta dai fratelli M..
Assume poi la ricorrente che la Corte d’appello, allorché d’ufficio ha proceduto all’accertamento “dell’esistenza di beni personali, consistenti in titoli e danaro, appartenenti a M. M. – non importa se per averli ricevuti in eredità dalla prima moglie o per altro motivo – già prima del matrimonio con B. M. G.”, avrebbe operato un mutamento del tema d’indagine, incorrendo nel vizio di ultrapetizione. A conclusione del motivo formula i seguenti quesiti di diritto:
– “se sia giuridicamente corretto che il Giudice qualifichi “prova documentale” copie fotostatiche di fogli stampati, prodotti da una parte, ed assunti come copie fotostatiche di originali provenienti da terzi (nella fattispecie: banche), in presenza della contestazione della controparte sia in ordine alla conformità agli originali, non conosciuti, sia in ordine al contenuto, trattandosi di copie di originali assunti come provenienti da terzi, non partecipi del giudizio”.
– “se, in una controversia sulla comunione legale, discutendosi tra le parti sull’applicazione o meno dell’art. 179 lettera f) c.c., il Giudice possa di ufficio fissare il tema di indagine sull’esistenza di beni personali, prima del matrimonio, quando la parte, che nega la comunione, svolge un assunto diverso, peraltro non condiviso,e quando l’altra parte, che ha promosso il giudizio, sulla base delle denuncie di successione di entrambe le parti, identiche nel contenuto, sostiene l’esistenza della comunione legale, trattandosi di acquisti compiuti durante il matrimonio”.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e artt. 112, 113, 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius, prima del matrimonio con essa B. e al momento del decesso di M. M., sulla base dei documenti prodotti da controparte, sarebbe arbitraria, in quanto la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di alcuni documenti (in particolare il documento n. 26, relativo alla denuncia di successione, che non menziona alcun bene mobile), mentre avrebbe considerato altri documenti (rilasciati dalle Banche) che erano delle semplici fotocopie di pagine, alcune senza intestazione, tutte non sottoscritte, riportanti la situazione dei titoli, loro acquisto, deposito, movimentazione e valore. In conclusione, secondo la ricorrente, l’impugnata sentenza sarebbe affetta da vizi logici per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione dei documenti, volta a dimostrare (fatto controverso) la corrispondenza del valore del patrimonio mobiliare – denaro e titoli – caduto in successione, ritenuto nella disponibilità del de cuius prima del matrimonio con la B. e al momento del decesso. Inoltre, una volta venuto meno la “prova documentale” per i vizi logici denunciati, sarebbe venuta meno la prova per presunzioni, che su tali elementi documentali si fondava.
I) Con unico motivo i ricorrenti incidentali Ma. e S. M., denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si dolgono che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile la loro domanda diretta ad accertare la titolarità in capo ad essi ricorrenti di parte del patrimonio mobiliare risultante all’atto della successione del padre, una volta provata la consistenza del patrimonio personale della madre V. S., moglie di primo letto di M. M., e del confluire di tale patrimonio, a seguito della vendita degli immobili effettuata dal M. che ne aveva al disponibilità, sul conto corrente e sui conti titoli del de cuius.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. chiedono “se sia legittima la domanda degli eredi diretta ad accertare e disporre il diritto al riconoscimento di crediti già vantati verso il de cuius sulla massa ereditaria, valutati dal Tribunale come documentalmente provati, da prededurre prima della successiva divisione ereditaria”.
A.1) Il primo motivo del ricorso principale è infondato sotto tutti i profili.
A.2) Innanzitutto è proprio il combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. che consente, in regime di comunione legale fra coniugi, di poter dimostrare che determinati beni sono esclusi dalla comunione, quando siano stati acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio.
Infatti, in relazione alla natura personale dei beni acquistati da uno dei coniugi durante il regime della comunione legale dei beni, l’art. 179 c.c. indica i casi ed i presupposti necessari affinché un determinato acquisto possa qualificarsi come “personale”. In particolar modo la lettera f) del suddetto articolo afferma che hanno natura personale “i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto”, e tra i beni personali sopraelencati la lettera a) dell’art. 179 c.c. indica “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”. Pertanto l’acquisto di un bene, effettuato con lo scambio o con il prezzo ricavato dalla vendita di un bene personale, fa sì che si concreti un’ipotesi di “surrogazione reale”, con conseguente riconoscimento della natura personale del nuovo bene così acquistato.
La lettera f) dell’art. 179 c.c. richiede, tuttavia, il concorso di un determinato requisito perché tale surrogazione possa realizzarsi, e cioè che venga espressamente dichiarata in atto la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (fermo restando l’ulteriore requisito della partecipazione del coniuge all’atto, di cui all’art. 179, comma 2, c.c., richiesto tuttavia per i soli beni immobili e mobili registrati).
A.3) In merito al suddetto requisito della “espressa dichiarazione” in atto circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto, questa Corte (v. Cass. 08.02.1993, n. 1556; Cass. 18.08. 1994, n. 7437 cit.; Cass. 25.08.2008, n. 24061) ha costantemente affermato la necessità di tale dichiarazione solo ove possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto. Ove, difatti, vi sia obiettiva certezza circa la natura personale del bene utilizzato, la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) diviene del tutto superflua, attesa la sua natura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l’acquisto personale. L’obiettiva certezza della natura personale del bene impiegato può ricavarsi sia dal titolo di acquisto di detto bene (es. bene acquistato per donazione o successione e quindi escluso dalla comunione legale ex art. 179 lett. b)), sia dalla sua natura intrinseca (come può essere per alcuni beni di uso strettamente personale di cui alla lett. c) del’art. 179), ovvero dalla semplice comparazione tra la data di acquisto di detto bene e quella del matrimonio. Nel caso, difatti, di impiego di un bene di cui il coniuge era titolare già prima del matrimonio, per l’acquisto di altro bene, è da escludersi che possa trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 177 lett. a) c.c. Detta regola subisce difatti una eccezione nel caso di acquisto di beni personali, tra i quali rientra per l’appunto anche l’acquisto per surrogazione di cui all’art. 179 lett. f). Ne consegue il principio di diritto che, nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui sia certa l’appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) c.c.
A.4) Ciò anche nel caso in cui il bene impiegato per l’acquisto sia del denaro appartenente al solo coniuge acquirente. Invero, la natura di bene fungibile riconosciuta al denaro e le connesse problematiche relative alla titolarità dello stesso non possono comunque ostacolare l’applicabilità dell’art. 179 lett. f) nel caso in cui sia certa la natura personale di tale bene, in quanto acquisito già prima del matrimonio, e la conseguente natura personale del bene con esso acquistato.
Pertanto correttamente l’impugnata sentenza ha affermato che i titoli acquistati con il denaro di cui M. M. era titolare esclusivo prima del matrimonio, non possono farsi rientrare nella comunione legale dei beni ex art. 177 lett. a), poiché l’obiettiva certezza della natura personale del denaro utilizzato per l’acquisto (certezza ricavabile della titolarità pregressa rispetto alla data del matrimonio), comporta l’esclusione dell’acquisto così effettuato dalla comunione e la sua conseguente qualificazione come acquisto personale ex art. 179 lett. f) c.c.
A.5) Infondato è poi l’assunto del ricorrente che il suddetto principio della titolarità esclusiva del bene acquistato con denaro personale di uno dei coniugi sarebbe rilevante solo nei rapporti interni tra i coniugi, e non anche nei confronti dei terzi, tra cui sarebbero da far rientrare gli eredi del de cuius. Al riguardo va rilevato che non è possibile distinguere un profilo interno ed uno esterno della titolarità dei beni nei rapporti tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni. Gli articoli 177 e 179 del codice civile tendono difatti a delineare un sistema che distingue tra beni oggetto di comunione immediata tra i coniugi, beni oggetto delle cosiddetta “comunione de residuo” e beni di titolarità esclusiva di uno dei coniugi, senza mai distinguere tra un profilo interno (tra i soli coniugi) ed un profilo esterno (valevole nei confronti dei terzi) di tale titolarità. Pertanto un bene, sia esso oggetto di comunione legale, sia esso in titolarità esclusiva di uno dei coniugi, dovrà qualificarsi tale sia nei rapporti interni tra i coniugi, che nei confronti dei terzi. Va anche sottolineato che la stessa qualificazione di “terzi” attribuita agli eredi del de cuius da parte della ricorrente non può essere condivisa, tenuto conto del fatto che l’erede per sua natura viene considerato come continuatore della personalità del de cuius, subentrando nella titolarità di tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo. Tale subingresso comporta che egli non possa essere qualificato come “terzo”, ma debba essere considerato come “parte” di un determinato rapporto giuridico facente capo al de cuius, alla stregua di quanto accadeva per il de cuius stesso.
B) Il secondo motivo non ha pregio, perché l’impugnata sentenza ha correttamente applicato l’invocata norma di cui all’art. 2719 c.c. e la disciplina in tema di contestazione di documenti.
Dopo aver rilevato che le contestazioni della B. alla documentazione dei fratelli M. erano generiche perché non specificavano in che cosa sarebbero consistite le falsità o altro dei singoli documenti prodotti, l’impugnata sentenza si è uniformata a quanto più volte affermato da questa Corte che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve tuttavia risultare da un’impugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell’autenticità del documento, e che il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (cfr. fra le tante Cass. 22.6.2006, n. 14438; 11.2.2006, n. 212; 28.1.2004, n. 1525; 6.4.1999, n. 3314).
B.1) La riscontrata genericità e indeterminatezza delle contestazioni portano ad escludere l’ipotizzata possibilità di un ordine di esibizione degli originali alle banche, anche perché nel caso di produzione di copia fotostatica di una scrittura, l’esigenza di accertare la conformità all’originale, con tutti i mezzi di prova comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto.
Pertanto del tutto infondatamente la ricorrente sostiene che le esibite operazioni bancarie, essendo state compiute in costanza di matrimonio, sarebbero conducibili automaticamente alla comunione legale, per cui non sarebbe da porsi a suo carico alcun onere probatorio né la necessità di una contestazione specifica.
B.2) In ogni caso, l’impugnata sentenza, nonostante la genericità delle contestazioni, ha tuttavia analizzato la documentazione bancaria in atti e in generale le produzioni di entrambe le parti, ritenendo all’esito di un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, pienamente raggiunta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti – fondate sugli elementi documentali suddetti – idonee a vincere la presunzione legale juris tantum di cui all’art. 195 c.c., la prova dell’esistenza di beni personali, consistenti in titoli e denaro, appartenenti a M. M. (non importa se per averli ricevuti in eredità dalla moglie V. S. o per altro motivo) già prima del matrimonio con la B., avvenuto il omissis, e rimasti tali fino al decesso del titolare perché consistenti in valori mobiliari (titoli e, in minima parte, denaro) gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguirne l’incremento con i loro stessi proventi o attraverso il loro smobilizzo, con la piena consapevolezza di ciò in capo all’altro coniuge ex art. 179 lett. f) c.c.
B.3) Quanto al denunciato vizio di ultrapetizione è da e-scludere perché, come rilevato dalla Corte d’appello, la valutazione dell’appartenenza o non dei beni mobili in questione alla comunione legale dei coniugi M. – B. comportava necessariamente l’esame dell’effettiva qualificazione dei beni stessi come personali o meno di M. M..
C) Il terzo motivo è inammissibile.
Infatti è privo del quesito di diritto in ordine all’asserita violazione degli artt. 2727 – 2729 c.c. e artt. 112-113-115 c.p.c.; mentre in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. non risulta corredato da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, dell’iter argomentativo in base al quale si sarebbe dovuti pervenire (se non vi fosse stato l’errore denunciato) ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (Cass. 18.7.2007, n. 16002).
C.1) In realtà il motivo, che si sostanzia nella denuncia di vizi di motivazione, con richiamo formale a norme giuridiche, impinge nel merito, con conseguente inammissibilità, perché propone una lettura delle risultanze processuali (i vari documenti delle banche) diversa da quella della Corte d’appello, la quale, in base ad un’attenta e rigorosa analisi di tutta la documentazione acquisita agli atti e a logiche presunzioni che la ricorrente solo genericamente contesta, ha accertato l’ammontare del patrimonio mobiliare personale del M. sia prima del matrimonio con la B. (ammontante ad oltre L. 2.000.000.000) sia al momento del decesso (ammontante a L. 2.435.923.907, di cui L. 1.429.425.127 presso la Banca Brignone e L. 1.006.498.780 presso la Banca San Paolo), giustificando l’incremento sulla scorta delle attestate operazioni compiute dal de cuius di disinvestimento ed investimento dei numerosi titoli.
C.2) Del tutto inconferenti sono poi le varie digressioni, contenute nel motivo, in ordine ad una comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ai loro sentimenti e ad una singolare rilettura delle disposizioni testamentarie del de cuius.
D) Inammissibile è anche l’unico motivo del ricorso incidentale di Ma. e S. M. perché il quesito di diritto, sopra riportato, oltre ad essere carente di una esposizione riassuntiva degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, non contiene l’indicazione (sintetica) della regola di diritto applicata da tale giudice e quella della diversa regula iuris che, a dire dei ricorrenti, avrebbe dovuta essere applicata al caso di specie. Inoltre con tale motivo non viene censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che ha rilevato l’inammissibilità della domanda dei M. sull’assorbente rilievo che essa si basava su un titolo completamente diverso da quello azionato dalla B..
E) In conclusione, entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono rigettati.
Atteso l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 05.05.2010

Nota

1. Il caso deciso.
Il sig…ha due figli da un primo matrimonio. Lo stesso, ha la disponibilità esclusiva (beni personali) di ingenti valori mobiliari, investiti prevalentemente in titoli e depositi amministrati presso diversi istituti bancari.
Il sig.. sposa in seconde nozze la Sig.ra. e anche dopo il matrimonio, il sig.. movimenta il patrimonio mobiliare facendolo incrementare con i frutti degli stessi investimenti.
Il sig… decede e la seconda moglie conviene in giudizio i figli di primo letto del defunto al fine di ottenere il 50% dei titoli e dei denari depositati dal de cuius presso gli istituti bancari.
Il tribunale di primo grado, pur riconoscendo il regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi, nel caso specifico ritiene applicabile l’art. 179 lett. f) c.c. e raggiunta la prova della proprietà esclusiva dei titoli e del denaro in capo al de cuius, con trasmissione a favore dei convenuti.
La Corte d’Appello conferma la decisione di primo grado, ritenendo pienamente raggiunta la prova dell’esistenza di beni personali in capo al de cuius , preesistenti al matrimonio e rimasti tali fino al decesso del titolare in quanto consistenti in valori mobiliari gestiti separatamente e reinvestiti in modo da perseguire l’incremento con i loro stessi proventi: con piena consapevolezza da parte dell’altro coniuge, ex art. 179 lett. f) c.c., ed esclusione di tali valori mobiliari dalla comunione legale.
La sig.ra ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.

2. La questione.
I valori mobiliari acquistati prima del matrimonio e reinvestiti in costanza dello stesso, cadono in comunione legale ex art. 177 lett. a) c.c.? In caso contrario, quali requisiti devono sussistere affinché ai beni possa essere riconosciuta natura personale ex art. 179 lett. f) c.c.?

3. La risposta della Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 05.05.2010, n. 10855.
La Suprema Corte ha affermato che nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui sia certa l’appartenenza al coniuge acquirente prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 lett. f) c.c.
In relazione al requisito della “espressa dichiarazione” in atto circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto, i giudici hanno affermato che tale dichiarazione è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene utilizzato per l’acquisto.

4. Nota esplicativa.
Occorre preliminarmente osservare che il regime patrimoniale della comunione legale tra i coniugi è disciplinato dagli artt. 177, 178 e 179 del codice civile, cosi come modificati dalla legge n. 151 del 1975 che ha riformato il diritto di famiglia.
Dalla lettura coordinata delle norme emerge come il legislatore, in relazione all’oggetto della comunione, abbia contemperato da un lato le diverse esigenze della famiglia, e dall’altro l’interesse individuale del singolo coniuge.
Dal punto di vista strutturale possono individuarsi tre regimi giuridici differenti cui ricondurre i beni giuridici dei coniugi in costanza di matrimonio e in comunione:
– la comunione immediata (art. 177 lett. a), c.c.);
– la separazione dei beni (art. 215 c.c.);
– la comunione de residuo ( art. 177 lett. b), c), d) e art. 178 c.c.).
L’art. 177 lett. a) c.c. stabilisce, come regola generale, che costituiscono oggetto della comunione legale dei beni fra i coniugi, insieme e separatamente, durante il matrimonio, e allo stesso tempo esclude quelli relativi ai beni personali, le cui categorie sono tassativamente elencate nell’art. 179 c.c. secondo il disposto di tale ultima norma, infatti, sono beni personali del coniuge i beni che appartenevano loro prima del matrimonio; i beni acquistati per donazione o successione ereditaria; i beni di uso strettamente personale e quelli che servono all’esercizio della professione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno; le pensioni attribuite allo stesso titolo e i beni acquistati con il trasferimento dei beni individuali in presenza di un’esplicita dichiarazione nell’atto di acquisto.
Proprio la disciplina normativa degli acquisti di cui alla lett. f) dell’art. 179 c.c. è stato al centro di un ampio dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale.
Secondo l’impostazione prevalente, condivisa anche dalla sentenza che si annota, la dichiarazione deve essere compiuta dal coniuge acquirente e ha la funzione di rendere controllabile da parte dei terzi e dell’altro coniuge la provenienza “personale” dei movimenti di denaro alla base dell’acquisto. A tale scopo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità che la dichiarazione sia sufficientemente precisa per consentire un effettivo controllo: essendo irrilevante una semplice dichiarazione generica di reimpiego di beni personali.
Inoltre, la Suprema Corte si è più volte occupata dell’interpretazione dell’inciso “purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”, contenuto nella lett. f) dell’art. 179 c.c., ritenendo debba ritenersi riferito esclusivamente ai casi in cui sia obiettivamente incerto se l’acquisto realizzi il reimpiego del denaro avuto per donazione, eredità o comunque che sia frutto dello scambio dei beni personali. Si sostiene, infatti, che la ratio della dichiarazione in parola è quella di rendere conoscibile la provenienza dei beni utilizzati, quando non vi è alcuna incertezza sul punto, la dichiarazione della lett. f) sarebbe del tutto superflua, apparendo irragionevole attribuire alla sua semplice omissione effetti traslativi tanto gravi.
Per completezza espositiva, si sottolinea che tale dichiarazione va tenuta distinta da quella del comma 2 dell’art. 179 c.c., la quale è invece garanzia generale per l’altro coniuge che può valutare se il singolo atto di acquisto sia per lui pregiudizievole e così, in ultima analisi, esprimere un favor communionis.

5. I precedenti conformi e/ o difformi.
-Cass. civ., sez. II, 02.02.2009, n. 2569;
-Cass. civ., sez. II, 25.09.2008, n. 24061;
-Cass. civ., sez. Ii, 23.07.2008, n. 20296.

6. Gli spunti bibliografici.
-F. Caringella, Lezioni e Sentenza di diritto civile, 2010, Dike;
-G. Cian- A. Trabucchi, Commentario breve al codice civile, sub artt. 177 e 179 c.c., Padova, 2009;
-A. Ciccarelli, Regime di comunione, acquisto di bene personale e natura dell’intervento all’atto dell’altro coniuge, in Famiglia, 2005, p. 607 seg..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Pen., Sez. II, – Sentenza 20 aprile 2010, n. 15119. La Cassazione si conforma al dictum delle Sezioni Unite 12433/2010: per la ricettazione non è necessario il dolo diretto ma è sufficiente il dolo eventuale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19 marzo 2008, la Corte d’Appello di Trieste, confermava la sentenza del tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, in data 23 marzo 2004, che aveva condannato … alla pena di mesi tre di reclusione ed €. 200,00 di multa per il reato di ricettazione di una bicicletta mountan bike, pena sostituita con la pena pecuniaria di €. 2.480,00.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto di appello, in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo e di qualificazione giuridica del fatto, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 c.p. relativamente alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sufficiente il dolo eventuale, essendo invece necessario il dolo diretto per integrare il reato di ricettazione.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 648 c.p. e 712 c.p. per essere stato il fatto attribuito all’imputato erroneamente qualificato come ricettazione anziché come incauto acquisto.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati.
Con riferimento al primo motivo sollevato, si rammenta in via di principio – in conformità a precedenti arresti di questa sezione – che si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l’agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell’indifferenza della soluzione; si configura invece l’ipotesi di cui all’art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l’illecita provenienza dell’oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata (Cass. pen., Sez. 2, 15/01/2001, n. 14170). In sostanza nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale – nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell’esperienza – sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Cass. Pen., Sez. 2, 12/2/1998, n. 3783; Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007 Ud. Rv. 238515).
Tale orientamento ha trovato definitiva conferma in una recentissima pronunzia delle Sezioni Unite (ud. del 26/11/2009) che ha posto fine al dibattito giurisprudenziale sul punto, sancendo la piena configurabilità del reato di ricettazione in presenza del dolo eventuale.
Ciò premesso, occorre osservare che nella fattispecie la Corte di appello ha implicitamente ritenuto sussistente il dolo diretto, rimarcando l’inverosimiglianza della tesi difensiva e rinvenendo nella stessa possibile falsità dell’assunto il più chiaro e inequivoco riscontro della sicura consapevolezza dell’imputato della provenienza illecita dell’assegno.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la censura è manifestamente infondata in quanto la ritenuta sussistenza del dolo diretto esclude in radice che il fatto possa essere fatto rientrare nell’ipotesi colposa dell’incauto acquisto di cui all’art. 712 c.p.
In ogni caso, anche a voler ritenere – in ipotesi – il dolo eventuale, tale atteggiamento psicologico escluderebbe la configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Nella fattispecie la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e dell’atteggiamento della volontà dell’agente esclude che l’acquisto del velocipede sia stato frutto di un comportamento meramente imprudente dell’agente.
Trattasi di argomentazioni logicamente motivate e di conclusioni giuridicamente ineccepibili, rispetto alle quali non sarebbe possibile un intervento in sovrapposizione argomentativi di questa Corte.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

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