Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza del 13 aprile 2010 n. 8720. Sugli atti di straordinaria amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 15 ottobre – 10 novembre 2004, la Corte di appello di Palermo riformava la decisione del locale Tribunale del 21 febbraio – 13 marzo 2000, rigettando la domanda degli eredi di Giovanni Carlo Jemolo, intesa ad ottenere l’annullamento della transazione stipulata con scrittura del 15 giugno 1987, in relazione alla domanda di risarcimento di danni da incidente stradale proposta contro conducente e proprietaria del veicolo che aveva investito il minore, Giovanni Carlo Jemolo (all’epoca di anni quattro).
Una prima decisione del Tribunale del 25 maggio 1984 aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti dal minore nella misura di lire 62.392.083, condannando conducente e proprietaria dell’autovettura al pagamento della differenza tra tale somma e quella già erogata dalla compagnia di assicurazione che aveva corrisposto il massimale di polizza di lire 15.000.000.
In data 15 giugno 1987 (nel corso del giudizio di appello promosso da conducente e proprietaria dell’automezzo, dopo che la Corte di appello aveva disposto il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio sulla persona del minore) gli appellanti avevano raggiunto un accordo transattivo con il solo procuratore del padre del minore, il quale aveva promosso il giudizio senza l’intervento dell’altro coniuge.
Ad avviso della Corte territoriale, il diritto al risarcimento non si era prescritto, considerato che la prescrizione era stata interrotta con la citazione del 19 aprile 1991 e da questa data era iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, con conseguente tempestività della nuova domanda giudiziale proposta dagli aventi causa del minore, nel frattempo deceduto, in data 26 settembre 1994.
Tanto premesso, osservavano – tuttavia – i giudici di appello che la transazione sottoscritta dal difensore dello Jemolo non costituiva atto di straordinaria amministrazione, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere annullato, pur essendo stato posto in essere solo dal padre del minore, senza autorizzazione del giudice tutelare.
Non sussisteva nel caso di specie alcuna delle condizioni specificate dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della qualificazione nel negozio transattivo come eccedente la ordinaria amministrazione.
La invalidità permanente riscontrata non superava il 4-5%: dunque la transazione non poteva avere incidenza economica di rilevante gravità sul patrimonio del minore. L’accertamento dei postumi operato dal primo giudice aveva valutati nell’ordine del 45-55%) non era utilizzabile alla luce della ordinanza collegiale che disposto il rinnovo della consulenza tecnica medico-legale per accertare la esistenza di invalidità permanenti, derivati dall’incidente in questione.
Tra l’altro, doveva tenersi conto anche delle pagelle scolastiche prodotte, dalle quali risultava che il minore non “risentiva alcuno degli irreversibili effetti psichici, normalmente ricollegabili a postumi invalidanti erroneamente accertati dal c.t.u, del giudizio di primo grado”.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi dello Jemolo, con due motivi.
Resistono il conducente e la proprietaria del veicolo, Giovanni Triolo e Clara Di Marco, i quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1965, 320, terzo comma, codice civile).
Con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono omessa ed insufficiente, o contraddittoria, motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dagli appellati/appellanti incidentali e rilevabile di ufficio.
I giudici di appello, con motivazione inadeguata ed insufficiente, avevano ritenuto che il negozio transattivo diretto al risarcimento del danno subito da un minore, rientra sempre tra gli atti di ordinaria amministrazione, in quanto diretto alla reintegrazione del patrimonio del minore.
L’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, richiamato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, deve considerarsi ampiamente superato dal nuovo indirizzo della stessa Corte e dalla più recente opinione della dottrina.
I giudici di appello non avevano spiegato le ragioni per le quali non avevano ritenuto di condividere il più recente orientamento giurisprudenziale.
Osserva il Collegio:
i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati. Le censure formulate dai ricorrenti sono fondate, sia sotto il profilo della violazione di norme di diritto che sotto quello dei vizi di motivazione denunciati.
I giudici di appello non hanno tenuto conto della più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 cod. civ., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche” (Cass. 15 maggio 2003 n. 7546).
Nello stesso senso: “ La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell’interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l’autorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 cod. civ.” (Cass. 22 maggio 1997 n. 4562).
Il principio enunciato dalla Corte palermitana non coincide con quello sopra indicato, ora ribadito con la presente pronuncia.
Inoltre, con motivazione del tutto inadeguata, i giudici di appello hanno ritenuto che nel caso di specie il danno permanente riportato dal minore potesse essere considerato di non rilevante entità, sulla sola base di una relazione del consulente di parte (che aveva valutato l’incidenza dei postumi permanenti di natura invalidante nell’ordine del 4-5%, a fronte del 45-55% già accertati dal consulente tecnico di ufficio nel giudizio di primo grado).
I giudici di appello non hanno tenuto conto del notevole divario tra quanto richiesto dall’attore (e riconosciuto con la decisione del giudice di primo grado) e quanto ottenuto in via transattiva dal difensore del padre del minore e del fatto che la nuova valutazione dei postumi permanenti non costituiva altro che una prospettazione di parte.
Nel caso di specie, infatti, il primo giudice aveva liquidato a favore del minore un risarcimento danni per l’importo complessivo di lire 62.392.083, mentre il difensore del padre di Giovanni Carlo Jemolo aveva accettato, a completa tacitazione di ogni diritto, dal conducente e proprietaria dell’autoveicolo la somma omnicomprensiva di lire 5.000.000 (oltre lire 3.000.000 a titolo di spese legali).
I giudici di appello non hanno tenuto conto del grande divario esistente tra queste due cifre, ai fini formulazione del giudizio finale in ordine alla necessità una autorizzazione del giudice tutelare alla transazione.
La sentenza impugnata, che non ha preso in considerazione la sussistenza degli elementi individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della qualificazione della transazione come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che precederà a nuovo esame, tenendo conto del principio di diritto sopra indicato, secondo il quale l’autorizzazione del giudice tutelare è necessaria ai fini della validità della transazione, tutte le volte che questa abbia ad oggetto atti rientranti nella straordinaria amministrazione.
Deve essere esaminato l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1442,2908. 2943 c.c., 310 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
I giudici di appello avevano respinto la eccezione di prescrizione sollevata sin dal giudizio di primo grado e non avevano considerato che il termine quinquennale di cui all’art. 1442 c.c. può essere interrotto unicamente dalla domanda giudiziale.
La Corte territoriale non aveva considerato, infine, che l’atto di citazione notificato in data 19 aprile 1991 non poteva produrre alcun effetto interruttivo, considerato che il relativo giudizio era stato dichiarato estinto con ordinanza del 16 settembre 1993.
L’estinzione del giudizio, secondo la disposizione di cui all’art. 310, comma 2, c.p.c. – concludono i ricorrenti incidentali – rende inefficaci tutti gli atti compiuti.
Il ricorso incidentale è privo di fondamento.
I giudici di appello hanno ricordato che la transazione era stata stipulata in data 15 giugno 1987 e che Giovanni Carlo Jemolo era diventato maggiorenne il 23 settembre dello stesso anno. Da tale data iniziava a decorrere il termine di cui all’art. 1442, secondo comma, c.c.
L’azione di annullamento era stata dunque proposta nei termini di cui all’art. 1442, primo comma, c.c. Infatti, era stato lo stesso Giovanni Carlo Jemolo ad impugnare la transazione con atto di citazione notificato il 19 aprile 1991.
Il giudizio, interrotto per la sua morte, non era stato riassunto tempestivamente. Per questo motivo ne era stata dichiarata la estinzione (16 settembre 1993).
Con successivo atto di citazione, notificato in data 26 settembre 1994, gli eredi di Giovanni Carlo Jemolo avevano iniziato il presente giudizio.
Correttamente, sulla base di tali premesse in fatto, i giudici di appello hanno concluso che, alla data del 26 settembre 1994, non era decorso il nuovo termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione del primo atto di citazione (art. 1442 c.c.), l’estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945 comma 2 cod. civ., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (Cass. 18 dicembre 1996 n. 11318).
In tema di efficacia e di durata dell’interruzione della prescrizione per effetto della notificazione di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio, ove questo si estingua, comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione a partire dalla data dell’atto introduttivo a meno che nel processo non siano state pronunciate sentenze non definitive di merito, le quali non sono travolte – per espressa disposizione dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ. – dall’inefficacia che, conseguendo all’estinzione del giudizio, investe tutti gli atti compiuti (Cass. 28 novembre 1986 n. 7040).
Conclusivamente il ricorso incidentale condizionato deve essere rigettato.
Il ricorso principale deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale.
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza del 7 maggio 2010 n. 17686. Sulla compatibilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. con il dolo d’impeto.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 25.11.2008, la corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 17.12.2007 dal gup del tribunale della stessa sede, nei confronti di AAA, ha condannato quest’ultima al pagamento di una provvisionale, in favore di ciascuna parte civile, dell’importo di € 20.000. Ha confermato la condanna dell’imputata alla pena di 16 anni di reclusione, perché ritenuta responsabile dell’omicidio preterintenzionale di BBB.
Ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero diretto alla modifica della qualificazione del fatto come omicidio volontario.
Sulla base delle dichiarazioni dei testi degli accertamenti medico-legali, la corte di merito ha confermato la sequenza di fatti ricostruita dal giudice di primo grado: il giorno 26.4.2007, verso le ore 14,30, all’interno di un vagone della metropolitana di Roma e della stazione della fermata Termini, all’esito di un diverbio tra le due donne, fatto di involontarie spinte (da parte della AAA) e parole sgradevoli (da parte della BBB) l’imputata colpì, con la punta dell’ombrello, da lei impugnato, il volto della BBB, cagionandone la morte, avvenuta il giorno successivo, alle ore 17,40. La consulenza tecnica ha evidenziato come “la causa della morte sia riconducibile a insufficienza cardiocircolatoria terminale per emorragia subaracnoidea da lesione sub totale parietale del topo dell’arteria basilare, per lesione penetrante orbitaria endocranica.
I mezzi produttori della morte sono rappresentati da punta impropria compatibile con l’ombrello in sequestro”.
Tenendo conto della gravità delle lesioni accertate e della parte del corpo attinto dalla punta dell’ombrello, i giudici di merito hanno ritenuto provate la precisa rappresentazione e la chiara volontà della AAA di ferire la BBB, ma, per il tipo di mezzo usato (un normale ombrello con la punta di legno smussata) non hanno ritenuto la sussistenza dell’animus necandi, nemmeno nella forma del dolo eventuale. Secondo la sentenza di condanna, quindi, il fatto in esame è da qualificare come omicidio preterintenzionale, in quanto La AAA, reagendo alle sgradevoli parole i della BBB, l’ha intenzionalmente ferita e colpendola, ne ha provocato la morte come conseguenza non voluta, nemmeno nella forma del dolo eventuale, della propria condotta. Secondo i giudici, il fatto omicidiario, aggravato dai futili motivi, giustifica l’applicazione del massimo della pena.
Il difensore della AAA ha presentato ricorso per i seguenti motivi, integrati da altri contenuti in un atto, a firma della AAA, depositato il 13.1.2010:
1. violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p.
Secondo la ricorrente, la corte di merito ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi per le seguenti ragioni: per consolidata giurisprudenza, l’aggravante ricorre qualora sussista un’enorme sproporzione tra il motivo (l’antecedente psichico della condotta, ossia l’impulso che ha portato il soggetto a delinquere) e l’azione delittuosa; inoltre, per la sua valutazione occorre tener conto non solo della coscienza collettiva, ma anche di quella, particolare, dell’ambiente in cui il reo vive ed opera e delle connotazioni culturali del soggetto giudicato (Cass. 25.10.1974, Greco, Cass. pen. 1976,310; 17.12.1998. Casile, CED 213378); l’azione delittuosa deve poi presentarsi come una scusa, come mero pretesto, come occasione per dare sfogo all’impulso criminale dell’agente.
Innanzitutto, il vaglio sul motivo va fatto “rispetto alla gravità del reato” e nel caso in esame l’azione commessa, a cui rapportare il movente deve essere non l’omicidio, ma l’atto diretto a provocare la lesione.
Avrebbe dovuto considerare la circostanza che l’imputata ai primi insulti non ha reagito, è stata seguita dalla BBB e solo dopo esser stata ancora apostrofata e spinta dalla donna, l’ha colpita. La corte di merito ha taciuto su tutto e anzi non ha fatto riferimento alla rilevante risultanza probatoria relativa alla spinta, messa in luce dalla sentenza di primo grado (a pag. 5), né ha dato conto in motivazione delle ragioni per le quali ha inteso disattendere l’emergenza probatoria della spinta. La motivazione non tiene inoltre conto delle seguenti circostanze
a. contesto ambientale in cui è nato il dissidio tra le due giovani donne, cioè la calca all’interno del vagone della metropolitana,
b. personalità dell’imputata, ambiente sociale di provenienza e livello culturale dell’imputata, ex prostituta
c. personalità della BBB -tossicodipendente, con specifici episodi di violenza alle spalle, sulla base delle testimonianze di alcuni operatori che l’hanno avuto in cura nel centro per tossicodipendenti dove era ancora sotto trattamento. (p. 59 e anche prima) d. occasionalità che ha determinato il dissidio.
Quindi la sentenza della corte territoriale è da censurare non solo per l’assenza di motivazione, ma anche per il vizio di travisamento del fatto, inteso quale contrasto tra le risultanze probatorie e i risultati che il giudice di merito ha tratto dall’assunzione della prova.
2. violazione della legge penale, manifesta illogicità e mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta esclusione della circostanza attenuante della provocazione.
La corte di merito ha ritenuto che l’aggravante del motivo futile esclude l’attenuante della provocazione, in quanto incompatibile. Eppure il giudice ha ritenuto accertato il fatto ingiusto posto in essere dalla BBB, cioè gli insulti, e ha omesso ingiustificatamente di tener conto della risultanza processuale della spinta. In presenza degli elementi idonei a rendere configurabile la circostanza di cui al n. 2 dell’art. 62 c.p., il ricorrente ritiene che il mancato riconoscimento dell’attenuante, oltre che illogicamente motivato, costituisce inosservanza della legge penale. Secondo un condiviso orientamento interpretativo della S.C., l’aggravante dei futili motivi è incompatibile con la provocazione, in quanto, prevedendo quest’ultima la reazione ad un fatto ingiusto altrui, la provata ingiustizia dello stesso esclude di per sé che la reazione possa essere valutata come futile.
3. Violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Nella motivazione, manca l’indicazione degli elementi di fatto ritenuti gravi al punto di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Inoltre la motivazione è evidentemente illogica e contraria al dettato normativo laddove pone a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche il riconoscimento dell’aggravante dei motivi futili: la medesima condotta è cosi oggetto di doppia valutazione. Merita altra censura laddove sostiene che l’incensuratezza e la giovane età dell’imputata non possono essere considerate giusta causa per concedere le attenuanti generiche, senza indicare le ragioni a sostegno di tale decisione. La sentenza impugnata non ha dato rilievo alle considerazioni contenute nei motivi di appello che mettevano in luce come prima e dopo il fatto lesivo l’imputata ha tenuto un comportamento che dimostra la sua natura non violenta.
Ancora sul trattamento sanzionatorio, la ricorrente critica la sentenza della corte di appello, laddove nega una diminuzione della punizione, in applicazione del principio, secondo cui lo Stato forte non può permettersi di essere clemente, in quanto la clemenza, nell’ambiente della criminalità, non è considerata una prova di forza, ma al contrario, solo una debolezza che nessuna società civile si può permettere. La critica della ricorrente si fonda sull’assenza di un elemento probatorio dimostrativo dell’inserimento della AAA in qualsivoglia ambito criminale e sulla inesistenza di elementi concreti dimostrativi che nel passato abbia tenuto comportamenti che ne rivelino un’indole malvagia nel reato, refrattaria alle regole.
Altra giustificazione del mantenimento inalterato della pena è ravvisata dalla corte nella condotta della ricorrente susseguente al fatto: “Successivamente ha cercato di espatriare per non dover espiare il reato commesso per cui non solo non ha fornito prova di resipiscenza, ma addirittura voleva impedire che la giustizia facesse il suo corso nei suoi confronti. Quando è stata arrestata si trovava in camera, in pigiama, con assoluta tranquillità senza mostrare alcun segno di pentimento ma agitandosi solo perché il suo piano di fuga era fallito”.
Quanto a questo piano di fuga, la ricorrente lo giudica di poca consistenza, in quanto la sua ricostruzione dimostra che era preordinato in maniera superficiale ed era già tramontato molto prima del suo arresto.
Quanto al suo atteggiamento di tranquillità, esso è smentito dal processo verbale di perquisizione, in cui si rileva l’elevato stato di tensione della donna, caratterizzato da un pianto diritto e dal tremore di tutto il corpo.
4. Mancanza di motivazione in ordine all’applicazione del massimo della pena e del massimo aumento per l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p.
La corte di merito ha giustificato la severità della pena con il riferimento alla forza impiegata e alla parte vitale del corpo attinta. Secondo la ricorrente manca l’indicazione esplicita e dettagliata dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., non essendo sufficiente un generico ed apodittico riferimento alla gravità del fatto, senza alcuna indicazione delle ragioni per cui è ritenuta questa gravità.
Quanto poi alla decisione di irrogare il massimo aumento per l’aggravante contestata, la sentenza richiama “L’enorme sproporzione tra il redarguire della BBB e la feroce e determinata risposta della AAA”. Quindi si ripete la motivazione relativa alla sussistenza dell’aggravante, ma manca la motivazione specifica sulla determinazione dell’aumento e quindi della pena; manca qualsiasi valutazione sulla capacità a delinquere e sulla generale personalità della AAA.
La completa ricostruzione del fatto – in cui rilievo fondamentale va dato agli insulti e alla spinta provenienti dalla BBB – conducono a inquadrare l’azione dell’imputata all’interno della categoria del dolo d’impeto. Questo è implicitamente riconosciuto dal gup, laddove (p. l1) respinge la richiesta dal p.m. di qualificare il fatto come animato da dolo omicida a titolo di dolo eventuale, sulla base della ricostruzione del breve lasso di tempo tra la determinazione ad agire e l’azione. Nel dolo d’impeto è consequenziale che la condotta della AAA si sia esplicata in forma di volizione minore e di evanescente intensità.
Questo aspetto del breve arco di tempo in cui si sono svolte azioni e reazioni è stato del tutto trascurato dalla corte di appello, nonostante l’esplicito richiamo contenuto nei motivi dell’impugnazione.
Sul riconoscimento del dolo d’impeto e della minore intensità del dolo incide l’accertato strumento di offesa, l’ombrello. La corte ha omesso un’approfondita valutazione del mezzo utilizzato e delle prospettive che essa comporta in termini di accertamento del grado di dolosità. Né risulta accertata dalle sentenze dei giudici di merito la piena corrispondenza tra il punto mirato dall’imputata e quello effettivamente attinto. Nella sentenza di primo grado si fa riferimento come punto mirato alla parte alta del corpo. La corte afferma che l’imputata, nonostante che la compagna cercasse di trattenerla (e quindi limitandone la libertà di movimento), reagì in modo violento, usando l’ombrello, “come una spada”, mirando al viso (p. 5), precisando che la AAA “ha commesso l’atto con fredda determinazione e forza con lo scopo di colpire al volto”. La corte ha rilevato che il primo giudice ha esaminato con cura gli elementi e la destinazione del colpo al viso e quindi alla testa, “sede del cervello, organo principe e sovrano della vita” (p. 6).
Secondo la ricorrente questa equazione viso-testa-cervello non è logicamente consequenziale e si rivela un sillogismo empirico apodittico, in quanto apparato facciale e apparato cerebrale, pur insistendo nella stessa regione del corpo umano, sono diversi quanto a struttura e localizzazione: la consapevolezza di attingere l’uno non implica necessariamente la previsione di offendere l’altro.
Queste carenza motivazionale sul dolo e sui reali connotati dell’elemento psicologico costituisce una violazione dell’art. 192 co. 2 c.p.p., cioè della struttura legale della motivazione nella dimensione molecolare.
Posto che nel trattamento sanzionatorio è stato richiamata dai giudici la gravità del fatto, affrontata con riguardo all’intensità del dolo, manca, alla luce di queste considerazioni, la prova di questa gravità

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via di premessa, va precisato che le sentenze di primo e di secondo grado, avendo seguito un uniforme apparato logico argomentativo, costituiscono un risultato organico e inscindibile. Pertanto la presente analisi parte dal fatto e dalla sua qualificazione giuridica che risultano accertati, in maniera incontestabile, nel complessivo giudizio di merito, con particolare riguardo all’istruttoria svolta in sede di giudizio abbreviato, da cui emerge il quadro storico e tecnico su cui si sono confrontati accusa e difesa
1. Il motivo di dissenso formulato nel ricorso sulla sussistenza dell’aggravante del futile motivo è del tutto infondato. L’accertamento della sequenza dei fatti è stato compiuto in stretta e trasparente connessione con le risultanze processuali ed è stato esposto, in sede di merito, con compatto apparato logico argomentativo, assolutamente insuscettibile di censure sul piano della sua razionale linearità. La ricostruzione della condotta dell’imputata giustifica ampiamente le conclusioni tecniche che sono state tratte dai giudici di merito: il fatto è gemmato da un contrasto che normalmente sorge tra gli utenti dei servizi di trasporto pubblico, compressi, nelle ore di maggiore affluenza, in vagoni superaffollati, nei quali non desiderati contatti fisici e irritanti urti tra i corpi si susseguono inevitabilmente. Manifestazioni di malumore, proteste, aggressività verbale sono all’ordine del giorno per spinte e controspinte normalmente involontarie. In questo piccolo episodio di sgradita quotidianità si è innestata – secondo i giudici di merito – un’azione di straordinaria violenza della Doina, la cui aggressività, in reazione a parole di protesta e di invettiva, è traboccata in una condotta imprevedibile, inusuale, estranea agli schemi di azione/reazione ragionevolmente concepiti e accettati dai consociati. L’imputata è andata ben al di là delle civilmente accettabili manifestazioni di resistenza e di autotutela rispetto a comportamenti altrui, di lieve entità, vissuti come ingiusti. Il modo con cui la AAA ha risolto una controversia fatta di piccole spinte e di smodate reazioni verbali giustifica una severa reazione punitiva dello Stato, non solo per la lesione della sacra incolumità fisica della contendente, ma anche per la macroscopica sproporzione tra stimolo esterno, fatto di parole e di malgarbo, e immediata risposta, fatta di violenza fisica, di accertata intensità elevata. Sotto quest’ultimo profilo, i giudici di merito hanno ricostruito, con analisi rigorosa fondata su incontestati accertamenti medico-legali, la fragilità della parte del corpo presa di mira e aggredita dall’imputata (il volto, notoriamente vulnerabile all’impatto violento) e la forza impressa all’ombrello impugnato, che ha trapassato la palpebra della BBB, le lamine ossee posteriori all’orbita, (che sono sottili) e ha leso la sella turcica (di natura robusta) determinando la recisione dell’arteria basilare, posta al centro della scatola cranica. E’pertanto pienamente fondata la decisione di ritenere sussistente l’aggravante contestata dei futili motivi.
2. E’altrettanto fondata l’affermazione della logica insussistenza della circostanza attenuante della provocazione Secondo un unanime orientamento interpretativo, l’aggravante dei futili motivi è incompatibile con la provocazione, non potendo coesistere stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista (sez. I, n. 24683 del 22.5.08, rv 240906; id, n. 3600 del 20.12.07, rv 238368; id, n. 7115 del 31.1.86, rv 73345). Correttamente, è stata riconosciuta esclusiva sussistenza della sproporzione tra movente e azione criminosa, rivelatrice di un istinto criminale più spiccato, meritevole di più severa punizione.
3. Ugualmente condivisibile è il convincimento sulla compatibilità dell’aggravante con il dolo d’impeto, riconosciuto dal giudice di primo grado e non smentito dalla corte di appello.
La volontà sottesa al gesto di così elevata violenza è stata tecnicamente valutata come dolo d’impeto, rientrante in una categoria di creazione teorica e giurisprudenziale, caratterizzante la trasgressiva risposta immediata o quasi immediata, a uno stimolo esterno. La sua compatibilità con l’aggravante sopra esaminata è affermata dal consolidato e condivisibile orientamento interpretativo (sez. I, n. 24894 del 28.5.09, rv 243804), secondo cui, nel breve intervallo tra deliberazione ed esecuzione dell’azione criminosa, è razionalmente concepibile che l’agente, percepito il lieve stimolo, si sia fatto guidare dal impulso lesivo, senza che sia stata necessaria un’interni meditazione o una composta comparazione tra condotte alternative. La AAA percepite le smodata espressioni, si è fatta guidare da un impulso di aggressione fisica, mirata al volto della vittima senza che sia stata necessaria una cadenza meditata tra decisione ed esecuzione dell’azione lesiva sproporzionatamente forte.
E’del tutto infondata l’argomentazione della difesa, secondo cui il riconoscimento del dolo d’impeto mitiga l’intensità dell’elemento psicologico e, conseguentemente, la gravità del fatto, ex art. 133 c.p. E’infatti del tutto arbitraria l’affermazione di un’equazione dolo d’impeto- dolo tenue: come già anticipato, la sola caratteristica di questa categoria è la ravvicinata scansione deliberazione/esecuzione dell’azione criminosa e questa rapida sequenza è razionalmente compatibile con una precisa previsione e un’intensa volontà del fatto lesivo.
L’elemento psicologico, in tutta la sua forte consistenza, è stato desunto dai giudici dai seguenti fatti: a) la AAA ha impugnato e brandito l’ombrello nell’unico modo in cui poteva infliggere una sicura e grave lesione; b) non l’ha utilizzato in altro modo (ed esempio come un bastone), per colpire parti meno vulnerabili del corpo; c) ha colpito facendone penetrare la punta, (di 10 centimetri) per circa 7 centimetri nell’angolo dell’occhio della BBB, facendola immediatamente cadere per terra, mentre il sangue fuoriusciva copiosamente dalla ferita; d) ha confermato che questo era l’evento previsto e voluto, in quanto, dopo aver percepito la grave lesione apportata, senza perplessità e senza indecisione, ha gettato l’ombrello e si è allontanata, per ricomparire nello scenario di questa vicenda solo a seguito dell’intervento coercitivo dello Stato.
E’razionalmente inammissibile invocare un dolo di ridotta intensità, alla luce delle risultanze processuali assolutamente incensurabili in sede di giudizio di legittimità.
4. Alla luce di questa ricostruzione storica, delineata in maniera del tutto esauriente dal giudice di primo grado e confermata dalla corte territoriale, si profilano un fatto di estrema gravità e una personalità, che giustificano la pena inflitta.
Non appare fondata la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: la mancata capacità persuasiva degli argomenti della difesa è ampiamente argomentata nella sentenza impugnata, laddove, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 132 c.p., richiama la gravità del fatto, la gravità del danno, il mezzo, il luogo, le cadenze temporali dell’azione lesiva, i motivi della condotta lesiva, il comportamento successivo al verificarsi dell’evento. I giudici di merito, nella determinazione della pena hanno dato conto, sia pure con toni e stili diversi, a gran parte degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. Va anche tenuto conto il razionale orientamento interpretativo, secondo cui – in relazione alla struttura base della pena e ai suoi profili di complessiva dimensione punitiva- il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, non deve dar conto di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., bensì unicamente di quelli cui ha ritenuto di attribuire prevalente e decisiva rilevanza. (sez. II, n. 36245 del 26.6.09; sez. II n. 19907 del 19.2.09; sez. IV, n. 41702 del 20.9.04; sez. II n. 5787 del 16.4.1993; sez. IV n. 7173 del 23.2.1988.)
In linea con questa giurisprudenza, il giudice di appello può trascurare le deduzioni nei motivi di appello in ordine alla pena detentiva e alla concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri ex art. 133 c.p., quelli che nel caso concreto accertato minuziosamente -come nel caso in esame- hanno assunto rilievo decisivo.
In conclusione – sul punto del trattamento sanzionatorio – deve ritenersi che è stato correttamente esercitato il potere discrezionale in sede giudiziaria, che – a differenza della discrezionalità amministrativa- vincola totalmente il giudice al principio di fedeltà e soggezione alla legge. In presenza quindi di disposizioni di ampio spettro interpretativo -quali sono quelle ex artt. 133 e 62 bis c.p. – deve seguire criteri legali eteronomi. Si tratta quindi di discrezionalità vincolata (cosiddetta discrezionalità regolamentata), nel cui esercizio il giudice deve esser guidato da criteri legali, che possono sintetizzarsi in quelli della gravità complessiva del fatto (che incide sulla quantificazione della pena in correlazione alla sua finalità retributiva) e della capacità a delinquere (che incide sulla determinazione della pena in correlazione alla sua finalità di prevenzione speciale e di educazione del reo; vedi in tal senso sez. F. n. 12372 del 21.8.1990, rv. 185328 e sez. II, n. 2240 del 17.12.1990, rv 186541). Secondo un criterio interpretativo indicato dalla Corte costituzionale (sentenza 2 luglio 1990, n. 313), il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.), che informa tutto il sistema penale e non soltanto la fase dell’esecuzione, si riflette sul meccanismo delineato dall’art. 133 c.p., orientando il potere discrezionale del giudice di cognizione. Nel quadro di quest’ultima finalità, riceve ulteriore e specifico rilievo l’obbligo di motivazione della sentenza penale di condanna: solo dalla piena conoscenza dei motivi giustificativi del sua assoggettamento alla sofferenza carceraria, la persona condannata potrà ricevere utili elementi di riflessione sulla passata scelta trasgressiva e spunti motivazionali per diverse scelte future.
Nel caso in esame alla AAA e alla difesa sono stati esposti tutti gli ineludibili aspetti storico-giuridici della vicenda. Sono precisamente rievocati e correttamente valutati:
a) l’incontro/scontro tra la AAA e la BBB, fatto di spinte e sgradevoli reazioni verbali,
b) l’aggressione fisica posta in essere dalla prima,
c) c) lo stimolo esterno di lievissima entità,
d) il ruolo/guida dell’antecedente, interno, impulso criminale,
e) i segni della condotta, dimostrativi dell’intensità del dolo,
f) il non voluto evento/morte,
g) la responsabilità dell’imputata a norma dell’art. 584 c.p.
h) i dati giustificativi del giudizio di gravità del fatto e della capacità a delinquere della AAA,
i) i dati giustificativi dell’impossibilità di mitigare il peso sanzionatorio,
l) la commisurazione finale della pena, modulata secondo i criteri di legge.
Conclusivamente, in via generale, deve ritenersi che nei motivi del ricorso sono rilevati la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice e radicali vizi di motivazione, che non corrispondono alla realtà processuale. In realtà, con il ricorso, si propone la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, incompatibili con i limiti posti dal legislatore alla verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, incompatibilità resa ancor più palese dalla complessiva motivazione della condanna e della pena, pienamente aderente alle risultanze processuali ed esposta in maniera chiara e razionale.
Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese delle parti civili, rappresentate dall’avv. Giovanni Spina, che liquida in € 4000, e delle parti civili rappresentate dall’avv. Alberto Feliziani, che liquida in € 5.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese delle parti civili rappresentate dall’avv. Spina, che liquida in € 4.000,00, e delle parti civili rappresentate dall’avv. Feliziani, che liquida in € 5.000,00 (oltre accessori come per legge)
Roma, 26.1.2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7 MAGGIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 5 maggio 2010, n. 10909. In materia di azione revocatoria e simulazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, essendo sorretti da analoghi motivi. Con il primo motivo le società ricorrenti deducono omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di valutare quali prove della simulazione quegli stessi elementi di fatto che li hanno indotti ad accogliere l’azione revocatoria.
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 1414, 1415, 1418, 2901 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., con riferimento all’ipotizzata carenza di interesse all’azione di simulazione.
Sostengono che, secondo la giurisprudenza, l’interesse ad agire non è escluso dalla possibilità di azioni alternative di tutela della medesima situazione giuridica. E rilevano che l’accoglimento dell’azione revocatoria non ha impedito ai debitori di disfarsi dei propri beni, con la vendita dalla X s.r.l. alla LATM Costruzioni e Vivai s.r.l., mentre la dichiarazione di nullità del conferimento assicurerebbe una tutela effettiva ai creditori.
2. Occorre premettere che nel caso in esame i giudici del merito hanno esibito due rationes decidendi a sostegno della propria decisione. Ma, contrariamente a quanto frequentemente accade, la principale ragione della decisione è quella che attiene al fondamento della domanda, essendo esibita solo ad abundantiam la motivazione sulla presunta carenza di interesse degli attori.
Questa particolare struttura della motivazione non esime la corte dall’esaminare i motivi attinenti alla giustificazione del giudizio di fatto, come sarebbe avvenuto se fosse stata affermata in via principale l’inammissibilità della domanda (Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840, m. 595555). E tuttavia non può non risultare preliminare appunto l’esame dell’ammissibilità della domanda, che potrebbe risultare assorbente.
Sarebbero in realtà fondati i motivi d’impugnazione con i quali le ricorrenti censurano l’affermazione della loro carenza di interesse a insistere nell’azione di simulazione dopo l’accoglimento dell’azione revocatoria.
Questa corte ha già da tempo chiarito che, “poiché l’interesse all’impugnazione – quale manifestazione del generale interesse ad agire, di cui all’art. 100 c.p.c. – è costituito dalla soccombenza rispetto alla domanda proposta, il creditore del simulato alienante, che abbia proposto in via principale l’azione di simulazione e, in via subordinata, l’azione revocatoria e che, pur vittorioso rispetto a quest’ultima, sia rimasto soccombente rispetto alla prima, ha interesse ad appellare la sentenza del primo giudice nella parte relativa al rigetto dell’azione di simulazione, stante la più penetrante tutela offerta da quest’ultima azione con l’effetto restitutorio del bene nel patrimonio del simulato alienante” (Cass., sez. II, 7 luglio 1978, n. 3410, m. 392860).
3. Sono tuttavia infondati i motivi d’impugnazione con i quali le ricorrenti censurano la motivazione al rigetto della domanda di nullità per simulazione degli atti di conferimento delle aziende individuali dei debitori nella X s.r.l.
Non v’è dubbio che la simulazione assoluta di un contratto possa essere provata anche per presunzioni da chi sia estraneo al negozio (Cass., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224, m. 605871).
Tuttavia le presunzioni che possono fondare l’accoglimento dell’azione revocatoria non necessariamente risultano concludenti per l’accoglimento dell’azione di simulazione.
Come la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, “l’azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione”; sicché l’intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione (Cass., sez. II, 30 maggio 2005, n. 11372, m. 580175).
E in realtà tutti gli elementi indiziari esposti dai giudici del merito a sostegno della decisione sull’azione revocatoria, e richiamati dalle ricorrenti, giustificano la conclusione che F.G. e M.R.T. operarono effettivamente allo scopo di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori. Ma non giustificano affatto la conclusione che fosse solo fittizio e non reale il conferimento di quei beni in una società appositamente costituita e partecipata dagli stessi F.G. e M.R.T..
4. Si deve pertanto concludere con il rigetto dei ricorsi.
Considerato tuttavia il parziale fondamento delle ragioni delle ricorrenti, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – 7 maggio 2010, n. 17574. In materia di posizione di garanzia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il (OMISSIS) Sa.Ma., un ragazzo di 11 anni, alunno di prima media della scuola pubblica di (OMISSIS), al termine delle lezioni usciva di scuola e sulla strada comunale antistante l’edificio scolastico veniva investito e schiacciato da un autobus, morendo sul colpo.
Venivano chiamati a rispondere dell’incidente, ciascuno per la condotta specificatamente contestata, il guidatore dell’autobus, C.A., cui si addebitava di aver condotto il mezzo a velocità troppo alta (25 km/h) e comunque di non essersi fermato in presenza dei ragazzi che uscivano da scuola; l’insegnante di educazione fisica che aveva effettuato la lezione dell’ultima ora di scuola prima dell’uscita, G.G., cui si addebitava la violazione del contratto collettivo di categoria e del regolamento di istituto (approvato con Delib. 13 settembre 2000, n. 32) che impongono di assistere all’uscita degli alunni dall’istituto, prevedono che gli alunni stessi, compresi quelli della scuola media, debbono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola e attribuiscono all’insegnante la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, prevedendo, per il caso di ritardo notevole, che i minori siano consegnati alla forza pubblica; la preside dell’istituto, L.A., per avere, in violazione dei doveri inerenti la funzione direttiva di cui era titolare, previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 396, capi 1 e 2, lett. c), d) l), e art. 491, capo 2, lett. b), ed in particolare del dovere di assicurare l’osservanza delle delibere collegiali, quale quella di cui sopra, omesso di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire la incolumità degli alunni, pur essendo a conoscenza della esistente prassi per la quale gli alunni non venivano fatti scendere e salire dai mezzi; due dipendenti comunali, S.C. e B.F., rispettivamente responsabili del servizio comunale della pubblica istruzione e di quello di polizia municipale, per colpa generica in relazione all’orario di arrivo dell’autobus di linea alla scuola, coincidente con l’uscita dei ragazzi (mentre avrebbe dovuto essere anticipato in modo da poter aver tempo di fermarsi prima del loro arrivo) e per colpa specifica (art. 157 C.d.S. e art. 352 reg. C.d.S.) per non aver fatto delimitare con apposita segnaletica orizzontale e verticale spazi idonei alla fermata dell’autobus, consentendo invece una indisciplinata, caotica e pericolosa circolazione dei mezzi di trasporto contestualmente all’ora di uscita dalla scuola.
Si accertava pacificamente dai giudici di entrambi i gradi di giudizio che l’insegnante dell’ultima ora, al termine della lezione di ginnastica, aveva fatto uscire i ragazzi dalla porta della palestra che affacciava direttamente sulla strada e costituiva una delle normali uscite dalla scuola, secondo una prassi normalmente seguita da tutti gli insegnanti della scuola dove non era prevista alcuna organizzazione o sorveglianza dell’arrivo, dei movimenti e della discesa e salita dei ragazzi sui mezzi che effettuavano il servizio di trasporto alla scuola; si accertava che tale servizio era assicurato da parte di ben sette pullman, di cui sei erano pulmini appositamente destinati al servizio di scuolabus, ed uno, quello che aveva causato l’incidente, era invece un autobus di linea che però, a seguito di apposito accordo tra la società che lo aveva in gestione ed il Comune di (OMISSIS), in coincidenza con gli orari di entrata e di uscita dalla scuola, modificava il proprio percorso per poter effettuare una fermata nei pressi della scuola e così poter effettuare il trasporto di un gruppo di alunni che abitavano in una zona da tale autobus raggiunta; si accertava in particolare che mentre i pulmini dello scuolabus sostavano nel piazzale già prima dell’orario di scuola per attendere da fermi l’uscita dei ragazzi, non vi era invece nessuna precisa regolamentazione del servizio di tale autobus che, essendo vincolato alle fermate di linea, arrivava alla scuola dopo che gli alunni ne erano già usciti, non aveva uno spazio fisso per far salire e scendere i ragazzi ma si fermava a discrezione dell’autista dove, secondo la specifica situazione del momento, vi era più spazio o era più agevole la manovra, per poi ripartire; si accertava altresì che i ragazzi si affollavano disordinatamente sulla strada in attesa del loro autobus in gruppetti formati da allievi di varie classi che si radunavano insieme solo in relazione alla zona di residenza.
L’incidente avvenne nel momento in cui l’autobus, nell’occasione guidato dall’autista C.A., proveniente da via (OMISSIS), stava svoltando per entrare nel cortile della scuola, allorchè alcuni ragazzi, vedendolo arrivare e riconoscendolo come il proprio, si erano avvicinati, spostandosi dal marciapiede verso la porta della corriera, "appiccicati" quasi alla stessa, di modo che il Sa. (per una causa non sicuramente accertata, forse perchè urtato dalla portiera del mezzo che il conducente aveva già aperto (secondo la sentenza di primo grado) o forse perchè spinto da un ragazzo più grande, secondo il giudice di appello) cadde proprio a ridosso dell’autobus in movimento che continuò la sua marcia, schiacciando il corpo del ragazzo. Il giudice di primo grado riteneva tutti gli imputati responsabili dell’incidente, nelle loro rispettive qualità, e, concesse le attenuanti generiche, ritenute per il C. equivalenti alla aggravante di cui all’art. 589 cpv., li condannava ad un anno di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale della pena, ed al risarcimento del danno in favore dei genitori del ragazzo, Sa.Ma.Ro. e M.M., cui assegnava una provvisionale.
La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati e la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 marzo 2008, confermava la responsabilità del solo C., cui, previo riconoscimento della prevalenza delle attenuati generiche, riduceva la pena a sei mesi di reclusione, dichiarandola condonata; assolveva le altre imputate per non aver commesso il fatto, ritenendo, a seguito di un esame delle singole posizioni, non (sussistenti le rispettive posizioni di garanzia come contestate.
La Corte osservava, quanto al C., che costui potè vedere il gruppo di ragazzi sul marciapiede e il loro avvicinarsi alla fiancata dell’autobus; in tale situazione di pericolo, come tale da lui stesso percepita in quanto dichiarò di aver rallentato la marcia, egli avrebbe dovuto fermarsi, data la oggettiva pericolosità della situazione determinata dal fatto che non vi era un’area di fermata dell’autobus predeterminata e la presenza di un gruppo di ragazzi per loro natura e per suggestione reciproca imprudenti, tanto più che già li vedeva affluire verso il veicolo, verosimilmente facendo a gara tra loro per chi arrivava primo.
La Corte non condivideva invece la regola di giudizio seguita dal giudice di primo grado secondo cui il personale scolastico ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei minori non solo all’interno dell’edificio scolastico ma anche nelle ulteriori situazioni pericolose che possano verificarsi fino a che il soggetto non sia entrato sotto la sfera di protezione di altri; riteneva che la G. avesse agito correttamente nel considerare cessato il suo obbligo con l’uscita dei minori dalla palestra, direttamente affacciante sulla strada esterna, al termine dell’ultima ora di lezione che ivi si era svolta; infatti l’obbligo stabilito dal contratto collettivo, secondo cui l’insegnante "assiste" all’uscita degli alunni non esprimeva un concetto estensivo del compito dell’insegnante e parlava solo di "uscita" evidentemente dalla scuola, uscita che nulla consente di ritenere che non sia quella dalla porta dell’edificio, porta che nel caso in esame era quella della palestra; peraltro anche ammesso che si considerasse come parte dell’edificio lo spazio su cui affacciava la palestra, e che l’insegnante dovesse accompagnare i ragazzi fino allo sbocco su via (OMISSIS), l’inottemperanza sarebbe priva di rilievo perchè l’incidente avvenne sulla predetta via (OMISSIS). Un obbligo quale quello ritenuto dalla sentenza di primo grado non poteva farsi derivare neppure dal regolamento di istituto che prevedeva, alternativamente, l’obbligo di accompagnare i propri alunni fino al cancello del resede o al portone dell’edificio, e che era stato seguito da un provvedimento del consiglio di classe tenutosi il giorno prima secondo cui i docenti dovevano accompagnare in maniera ordinata gli alunni "fino al portone di ingresso", nonchè da una lettera della preside agli insegnanti, recapitata nelle classi la stessa mattina dell’incidente, che disponeva che "l’uscita degli alunni dalla scuola alla fine delle lezioni avvenga in modo ordinato e sia garantita dall’insegnante dell’ultima ora, che li deve accompagnare, dopo il suono della campanella, fino alla porta dell’edificio scolastico, della palestra o del resede"; provvedimenti tutti che dimostravano una alternativa tra le modalità di uscita.
Neppure potevano essere ritenute decisive le disposizione del regolamento di istituto, nè quella che prevedeva che gli alunni devono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola, disposizione che era indirizzata agli autisti dei mezzi, dovendosi escludere che l’insegnante e la preside potessero fare alcunchè per determinare il punto di fermata dei mezzi stessi, e tanto più di quello in considerazione che era un autobus di linea, punto di fermata che gli autisti erano in realtà costretti a scegliere secondo la situazione del momento; nè quella che prevedeva un dovere di custodia degli alunni in caso di ritardo degli autobus o di altra ragione, dal momento che tale disposizione si riferiva al personale previsto dal contratto collettivo e quest’ultimo non conteneva però disposizioni che consentissero di individuare negli insegnanti il personale competente.
Da ultimo la Corte di appello riteneva condivisibili le osservazioni della G. circa la impossibilità materiale di pretendere da un insegnante che vigilasse fino alla salita di ogni alunno sull’autobus atteso che la classe era composta di circa 20 – 25 ragazzi che andavano a casa alcuni con mezzi propri, altri con i mezzi di trasporto scolastico, altri con l’autobus di linea, di modo che se l’insegnante si fosse occupata di accompagnare un alunno non avrebbe potuto prendersi cura degli altri.
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione la parte civile M.M., il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze e l’imputato C..
Nell’interessa di S.C. è stata presentata una memoria.
La parte civile, con un unico articolato motivo, deduce il vizio di cui all’art. 606, lett. b), in relazione alla individuazione delle varie posizioni di garanzia e della fonte della medesime, contrastando l’interpretazione data dalla Corte di appello per pervenire alla ritenuta insussistenza.
In particolare con riferimento all’insegnante G.G., sostiene l’esistenza di una duplice fonte dell’obbligo giuridico di protezione e controllo gravante sulla medesima; una di ordine generico rappresentata dal principio posto dall’art. 2084 c.c., essendo pacifico che l’accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola e la conseguente ammissione dell’alunno minorenne determina l’instaurazione di un vincolo negoziale che impone necessariamente all’istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del medesimo, sorveglianza che in concreto viene esercitata attraverso gli insegnanti; fonti specifiche del medesimo obbligo sono da rinvenire nell’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, che impone l’obbligo di "assistere" all’uscita della scuola, da interpretarsi nel senso di un dovere di vigilanza e controllo fino al passaggio di consegna del minore ad altro e diverso soggetto e nell’art. 3 del Regolamento di Istituto, che incontrovertibilmente pone a carico dell’"insegnante" di rimanere sul posto all’uscita della scuola, prevedendo esplicitamente un obbligo di "consegna" del minore alla Polizia Municipale o alla forza pubblica, in caso di ritardo notevole dei mezzi di trasporto.
Osserva di seguito la ricorrente che l’art. 2048 c.c., imponeva parimenti alla Preside, L.A., nella sua qualità di dirigente scolastico, di adottare le misure organizzative e disciplinari necessarie, nelle specie, non tanto a prevenire una situazione di pericolo, ma ad eliminare un oggettiva situazione di rischio rappresentata dalle modalità con cui avveniva l’uscita dalla scuola: l’orario di uscita e quello di arrivo degli autobus erano esattamente sovrapposti, mancava la segnaletica stradale idonea a segnalare il punto di fermata degli autobus, mancava la polizia municipale a sorvegliare l’uscita dalla scuola; e numerose fonti specifiche di derivazione legislativa, contrattuale e regolamentare stabilivano il contenuto e la portata del suddetto obbligo, tra cui in particolare il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4; il D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 3 e 6, e D.P.R. n. 416 del 1974; il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 396, il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria ed il Regolamento di Istituto.
Da ultimo deduce che a S.C. era stata attribuita, con determina n. 317 del 17.4.2002 del responsabile dell’Area amministrativa del Comune di (OMISSIS), anche la responsabilità del servizio della pubblica istruzione del Comune stesso, con capacità di decisione e spesa nel settore di competenza che prevedeva sicuramente anche la determinazione dell’orario di fermata degli autobus (di specifica competenza dell’ufficio Scuola comunale fin da Delib. n. 253 del 1988); a tale posizione formale di garanzia si aggiungeva poi quella di fatto rappresentata dalla esistenza di una pericolosa attività di gestione del servizio stesso. Analogamente a B.F. era stata attribuita, con determina n. 318 del 17.4.2002 del responsabile dell’Area amministrativa del Comune di (OMISSIS), la responsabilità di polizia municipale, con capacità di decisione e spesa nel settore di competenza, posizione da cui derivava l’obbligo di attivarsi affinchè la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, venisse correttamente apposta in uno dei luoghi più pericolosi quali lo spazio circostante un edificio scolastico. Anche il Procuratore ricorrente censura la sentenza per aver escluso la sussistenza dell’obbligo giuridico di attivarsi da parte delle imputate G., L., S. e B., prospettando i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. Al riguardo, con riferimento alla specifica posizione dell’insegnante e della preside, rileva come sia erronea l’affermazione della sentenza impugnata che ritiene non configurabile nei loro confronti una posizione di garanzia con finalità di protezione, dovendosi invece una tale posizione ritenere sussistente sia in base alle norme generali che a quelle specifiche rettamente interpretate; in particolare richiama la giurisprudenza civile e penale di questa Corte che ha stabilito che quando i minori sono affidati al personale scolastico l’obbligo degli insegnanti e del personale dirigente di impedire eventi lesivi trova la sua fonte nel contratto e la sua durata non si esaurisce con la fine delle lezioni ma con il cessare delle esigenze di tutela conseguente al passaggio del minore sotto altra sfera di protezione. Nell’interesse di C.A. sono stati formulati i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p.. La sentenza di primo grado, seguendo la contestazione, lo ha ritenuto responsabile sia i relazione alla velocità tenuta sia per non aver rallentato la marcia fino ad arrestarla stante la situazione in cui si trovava ad operare; la sentenza di appello ha invece ritenuto irrilevante la velocità e ha individuato l’assembramento di ragazzi non nella via (OMISSIS) ma nel piazzale antistante la scuola dove il pulman stava svoltando; ha poi ritenuto che il sinistro si era verificato perchè i ragazzi avevano formato un assembramento e il piccolo Sa.Ma. era caduto sotto una ruota forse perchè spinto da qualcuno più grande di lui. In tal modo si era operata una non consentita modificazione del fatto e il C. è stato giudicato per un fatto diverso da quello contestatogli; 2) sono state formulate varie ipotesi rispetto alla dinamica dell’incidente senza però procedere al relativo accertamento e senza disporre perizia sulle modalità dell’incidente; si sarebbe invece dovuto approfondire l’indagine riguardo alle varie ipotesi formulate – ed in particolare con riguardo alla possibilità che il bambino sia caduto a seguito di una spinta – essendo evidente la relativa influenza sulla responsabilità dell’imputato.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente rigettarsi il ricorso proposto dal C., risultando correttamente apprezzata e motivata l’affermazione della sua responsabilità.
La Corte di appello ha compiuto alcune puntualizzazioni rispetto al contenuto del capo di imputazione e a quanto ritenuto dal giudice di primo grado; ed ha, in particolare, escluso che potesse avere rilevanza la velocità tenuta dall’autobus, ravvisando la colpa del C. unicamente nel fatto di non aver arrestato il mezzo. Così facendo non ha esorbitato dai limiti della contestazione, che faceva espresso riferimento sia al profilo di colpa consistente nella velocità sia a quello della omessa fermata. Non ha neppure modificato il fatto contestato, che è rimasto lo stesso, avendo anche il predetto giudice ricostruito l’incidente nel senso che esso avvenne perchè la presenza dei ragazzi sulla strada interferiva con il percorso dell’autobus nell’approssimarsi ai due pilastri posti a lato dell’accesso dell’area scolastica, allorchè il C., senza rendersi conto della pericolosità della situazione e della presenza del ragazzo che stava investendo, continuò ad avanzare per raggiungere un posto dove fermarsi. La Corte di appello ha ritenuto che non era possibile accertare con sicurezza la causa della caduta dal marciapiedi del ragazzo (urto con qualche parte laterale dell’autobus, spinta del gruppo o altro fattore) ma che tale circostanza era sostanzialmente irrilevante, non avendo influenza sull’accertamento della colpa, che è stata quella di non essersi arrestato in presenza della situazione di grave pericolo costituita dall’assembramento di ragazzi in movimento e dal loro affiancarsi al mezzo; situazione dal C. perfettamente percepita ma sottostimata, tanto che neppure si accorse di avere calpestato il giovane fino a che il collega, urlando, ne richiamò l’attenzione.
Si tratta di motivazione compiuta e logica, certamente non censurabile.
I ricorsi della parte civile e del pubblico ministero sono invece fondati, risultando le assoluzioni pronunciate dalla Corte di appello ispirate alla non corretta applicazione delle norme di legge. Deve in primo luogo affermarsi che non può essere messa in dubbio l’esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto (OMISSIS) tanto che per il caso di non presenza del mezzo, i ragazzi dovevano tornare indietro con l’insegnante, in attesa dell’arrivo (sentenza di primo grado, pag. 35). Con tali affermazioni, la Preside ha dimostrato di essere perfettamente a conoscenza delle regole che sovrintendono la delicata materia, in conformità con i principi stabiliti da questa Corte e sopra richiamati.
Tanto premesso e ribadito, deve però anche rilevarsi che nel caso di specie la situazione si presenta singolare e di particolare complessità, dal momento che l’incidente nel quale il piccolo Sa.Ma. ha perso la vita è avvenuto non già all’interno dell’istituto e durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, in una situazione cioè che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma all’uscita dalla scuola, quando i ragazzi avevano già varcato i "confini" dell’istituto e molti di essi erano in procinto di salire sul mezzo che li avrebbe portati alle rispettive abitazioni.
L’incidente si è dunque verificato in un momento particolare ed è in relazione a tale momento che occorre chiarire le responsabilità.
Al riguardo osserva il Collegio che è stata dimostrata con evidente chiarezza, e risulta dalla esposizione di cui sopra, la assoluta pericolosità della organizzazione del trasporto dei ragazzi, o meglio della mancanza di organizzazione, dal momento che avveniva abitualmente che l’autobus della linea (OMISSIS) che ha causato l’incidente arrivasse sul posto quando già i ragazzi erano per strada, e non già prima in modo che i ragazzi, alla loro uscita, potessero trovarlo fermo ad aspettarli, sempre allo stesso posto, come peraltro venne stabilito dopo l’incidente, ad appena tre giorni dallo stesso; quando venne altresì stabilito (v. sentenza di primo grado, pag. 28, testimonianza Giovannini) che al momento dell’uscita i collaboratori scolastici fossero davanti al portone a controllare, e che, in caso di ritardo dell’autobus, si aspettasse a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non si fossero posizionati. Queste semplici cautele avrebbero evidentemente impedito l’evento, che si è verificato allorchè i ragazzi correvano incontro al loro autobus, ancora prima che lo stesso si fermasse nel punto che quel giorno, poichè non vi era una fermata prestabilita, l’autista aveva considerato più adatto.
Di tale pericolosità dovevano farsi carico le attuali ricorrenti, e soprattutto la preside, che della pericolosità della situazione ben era a conoscenza (v. sentenza di primo grado pagg. 32 e 33) in virtù dei poteri direttivi che la legge le riconosce e del più generale dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, a tutela di quei ragazzi che le erano stati affidati e che vedeva uscire da scuola in quelle condizioni. Sarebbe bastato che, attraverso il coinvolgimento dei competenti servizi comunali facenti capo alle ricorrenti B. e S., venissero attuate quelle semplici misure organizzative che vennero attuate dopo.
Anche l’omissione di intervento da parte di queste ultime è, ad avviso del Collegio, sicuramente censurabile, essendo loro specifica ed autonoma responsabilità, che avrebbe dovuto essere esercitate a prescindere dalla segnalazione da parte della scuola e dunque senza attendere tale segnalazione, quella di eliminare una situazione di evidente e grave pericolo quale in atto nella scuola di media del Comune di (OMISSIS) e della quale, per quanto accertato dai giudici di merito, esse erano ben a conoscenza. Nè la S. può fondatamente eccepire un difetto di competenza da parte sua, dal momento che la medesima aveva la responsabilità del settore dell’istruzione che comprendeva anche la sorveglianza sulle modalità di organizzazione del servizio di trasporto dallo stesso Comune organizzato da e per la scuola.
Quanto alla posizione della G., insegnante dell’ultima ora, ferma restando la sussistenza anche in capo alla medesima di una posizione di garanzia, quale sopra precisata, che le imponeva quanto meno di segnalare la situazione pericolosa di cui si è detto e in ogni caso di vigilare sull’uscita dalla scuola dei ragazzi fino alla riconsegna dei medesimi ai genitori o altri soggetti parimenti responsabili, si deve tuttavia tenere conto della incertezza che è derivata dalla non chiara ricostruzione della normativa di riferimento ed in particolare dalla imprecisa formulazione del regolamento di istituto, quale sopra richiamato e di cui da atto la stessa sentenza di primo grado,ed è confermata dal fatto che dello stesso la Corte di appello ha dato una interpretazione del tutto opposta, nel senso di escludere ogni obbligo dell’insegnate. Poichè questa Corte non è giudice del fatto, non compete alla medesima l’esame di tale documento, che spetterà invece al giudice di rinvio, al fine di comprendere se, alla luce delle disposizioni di riferimento ed altresì di eventuali istruzioni fornite al riguardo dalla Preside, che ovviamente gli insegnanti dovevano rispettare, sia riscontrabile una causa di giustificazione del comportamento della medesima.
Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso del C. e il medesimo va condannato al pagamento delle spese processuali, con compensazione delle spese di parte civile.
Deve essere annullata la sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di S.C., B.F., G.G. e L.A., con rinvio per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi sopra indicati, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui è rimessa anche la determinazione delle spese di questo grado di giudizio relative al rapporto con le parti civili.

P.Q.M.

La Corte:
– annulla la sentenza impugnata nei confronti di S., B., G. e L. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui rimette la determinazione delle spese di parte civile. Rigetta il ricorso del C. che condanna al pagamento delle spese processuali con compensazione delle spese di parte civile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.