ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010 Ulteriori interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni in materia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 6-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare, l’art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l’adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2007; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/2005, n. 3461/2005, n. 3485/2005. n. 3527/2006, e n. 3578/2007 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio, Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 recante «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo stato di emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 con il quale e’ stato da ultimo prorogato, fino al 28 febbraio 2011, il predetto stato di emergenza; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Dispone: Art. 1 1. Il comma 2, dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, e’ sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato si avvale, d’intesa con i responsabili delle strutture dei Provveditorati interregionali competenti per territorio, nonche’ della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di personale dei provveditorati e della direzione medesima per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche’ per l’appalto, la direzione dei lavori, le procedure di collaudo. Il commissario delegato puo’, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all’esterno anche avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 6 della presente ordinanza».

Art. 2 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, dopo l’art. 1 e’ aggiunto il seguente: «Art. 1-bis. – 1. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, a concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta’. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e’ rimessa al presidente della regione, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta’. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni».

Art. 3

1. L’art. 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il medesimo Commissario e’, altresi’, autorizzato ad
avvalersi, di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di 10
unita’.
2. Il medesimo Commissario e’, altresi’, autorizzato a stipulare
fino ad un massimo di 10 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o di consulenza, sulla scelta di carattere fiduciario,
determinandone il relativo compenso.
3. Al personale impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’
riconosciuta una indennita’ mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura
massima pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente
alla carriera dirigenziale una indennita’ pari al 30% della
retribuzione di posizione
4. In ragione dei compiti assegnati al commissario delegato allo
stesso e’ riconosciuta una indennita’ onnicomprensiva, ad eccezione
del solo trattamento di missione, di entita’ pari al cinquanta per
cento del trattamento economico corrisposto ai provveditori
interregionali alle opere pubbliche.
5. Il Commissario e’, altresi’, autorizzato a stipulare fino ad un
massimo di 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa o
di consulenza, con oneri a carico dell’art. 2, comma 173, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
6. Ai compensi derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede con
oneri a carico dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009.».

Art. 4

1. All’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009 sono aggiunte le seguenti
disposizioni:
«decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
legge 24 dicembre 2008, n. 244, art. 3, comma 79.».

Art. 5 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2010, n. 3736 dopo l’art. 8 e’ aggiunto il seguente: «Art. 9. – 1. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche’ della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, i concessionari e i gestori delle dighe aventi caratteristiche dimensionali di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a fornire alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe, secondo le direttive impartite dalla predetta Direzione. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Al fine di reperire le risorse economiche per l’attuazione degli interventi indispensabili per il superamento del contesto emergenziale, il Commissario delegato, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e’ autorizzato a promuovere e concludere accordi di programma con le amministrazioni competenti, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza. 3. Il Commissario delegato e’, altresi’, autorizzato a promuovere e concludere accordi, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, con i concessionari o i gestori delle dighe aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, finalizzati a supportare i medesimi nei compiti ad essi assegnati ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139». La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05300&tmstp=1274341971273

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 6-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»; Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse; Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e l’Intesa generale quadro, sottoscritte tra Governo e regione autonoma della Sardegna in data 11 ottobre 2002 ricomprendente, tra l’altro, i principali corridoi stradali della Sardegna; Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo per le aree sottoutilizzate riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri» che ha istituito, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di euro quale riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con finalita’ di programmazione strategica per il sostegno dell’economia reale e delle imprese; Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, in corso di pubblicazione, che ha assegnato la somma di 162 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo della strada statale Olbia-Sassari a valere sul fondo di cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, in relazione alla quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009; Considerato che l’intervento «Completamento e adeguamento tratta SS 597/199 Sassari-Olbia» e’ stato ricompreso nell’atto aggiuntivo all’Intesa generale quadro, sottoscritto tra Governo e regione Sardegna in data 2 ottobre 2009, per l’integrazione del programma delle infrastrutture strategiche; Considerato che la grave situazione emergenziale interessante l’arteria in argomento e’ caratterizzata da un’elevatissima incidentalita’ causa di innumerevoli eventi anche mortali, e che si rende pertanto necessario provvedere con la massima urgenza all’esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in sicurezza gli elevati flussi di traffico stradale; Ravvisata, quindi, la necessita’ di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell’arteria in argomento, interessanti i dieci lotti della medesima strada statale, ed opere connesse; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico datata 31 marzo 2010; Acquisita l’intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 13 aprile 2010; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna e’ nominato Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale n. 597/199 Sassari-Olbia. 2. Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e puo’ adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere. Il Commissario delegato provvede, eventualmente per il tramite del soggetto attuatore di cui al comma 3, ad assicurare la urgente realizzazione dell’opera, anche mediante stralci funzionali o per singoli lotti, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, espletando le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, e degli atti conseguenti, nonche’ per la direzione dei lavori. La corresponsione dei compensi incentivanti correlati alla realizzazione dell’intervento e’ disciplinata da apposito provvedimento del Commissario delegato. 3. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Commissario delegato puo’ avvalersi, quali soggetti attuatori, del Capo Compartimento della viabilita’ per la Sardegna dell’ANAS S.p.a., che si avvale della collaborazione del personale degli uffici dal medesimo individuati, o di altre amministrazioni pubbliche, ed operano sulla base di direttive impartite dal Commissario medesimo. 4. Il commissario delegato, qualora si avvalga dei soggetti attuatori di cui al comma 3, ne verifica l’operato ed il tempestivo raggiungimento degli obiettivi, e determina altresi’ il relativo compenso spettante.

Art. 2

1. Il Commissario delegato provvede, con le modalita’ di cui al
comma 2, alla approvazione del progetto dell’opera. L’approvazione
del progetto definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli lotti
funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali
e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed
indifferibilita’ dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l’applicazione
dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima
dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno
con i termini di legge ridotti della meta’.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Commissario delegato acquisisce,
prima della approvazione del progetto, preliminare e definitivo, le
proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi
interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei
servizi, che dovra’ comunque concludersi nel termine di trenta giorni
dalla sua apertura. Il Commissario delegato acquisisce inoltre prima
dell’approvazione il parere istruttorio del Comitato di cui all’art.
4, comma 4, da rendersi entro 20 giorni successivi alla Conferenza
dei servizi.
3. Il Commissario delegato approva altresi’ i progetti dei singoli
lotti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente
attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle
attivita’ ablatorie che saranno poste in essere per l’ottenimento
delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste,
coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti.
L’approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli
effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
4. Il Comitato di cui all’art. 4, comma 4, in tali casi integrato
con due membri nominati, entro 20 giorni dalla richiesta del
Commissario delegato, uno dal Ministero dell’ambiente e la tutela del
territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attivita’
culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e
formula al Commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento
o varianti migliorative in sostituzione delle attivita’ istruttorie
della Conferenza dei servizi di cui all’art. 166 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, nonche’ le
eventuali varianti in corso d’opera sono approvati dal Commissario
delegato, sentito il Comitato di cui all’art. 4, comma 4;
l’approvazione del Commissario delegato sostituisce ogni diverso
provvedimento ed autorizza l’immediata consegna dei lavori.
6. Il Commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3, in sostituzione degli
enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all’urgente
compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attivita’
di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni
e per l’espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione
delle opere.
7. L’Unita’ tecnica di missione di cui all’art. 14 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, e
l’ANAS S.p.a. trasferiscono al Commissario delegato la documentazione
concernente l’opera in questione entro dieci giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e’
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti
disposizioni normative:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni, parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8,
11 e 12; parte II, titolo I, art. 30; capi II, III e IV, articoli 34,
36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125,
titolo III, articoli da 126 a 194; parte IV, articoli da 239 a 246;
parte V, art. 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici
appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, strettamente collegate all’applicazione delle suindicate norme,
nonche’, una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 163, per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate
norme;
d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis e disposizioni
normative regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilita’;
e) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative
regionali in materia urbanistica;
f) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e art. 14 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
sottoscritto in data 5 aprile 2001;
g) art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
h) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni, art. 17;
l) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti
strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
ed integrazioni;
m) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5
novembre 2001, n. 6792, e successive modificazioni ed integrazioni, e
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile
2004, n. 67, e relative normative di applicazione;
n) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni ed integrazioni, art. 34;
o) articoli 28 e 31 della legge della regione Sardegna 13 novembre
1998, n. 31; art. 41 del contratto collettivo regionale di lavoro per
il personale dirigente dell’amministrazione, enti, istituti, agenzie
e aziende regione Sardegna, cosi’ come modificato dal contratto
collettivo del 18 febbraio 2010; ed analoghe disposizioni previste da
leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del
comparto unico della regione autonoma Sardegna;
q) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle
disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4 1. Il Commissario delegato, per l’espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu’ di dodici unita’ di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche’ a societa’ con prevalente capitale di titolarita’ dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’. L’assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Commissario delegato e’ autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attivita’ effettivamente resa, nonche’ un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento. 3. Il Commissario delegato puo’ altresi’ avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell’emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalita’, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del Commissario delegato verra’ determinato l’oggetto dell’incarico, la durata ed il compenso spettante. 4. Per la valutazione dei progetti, nonche’ per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita’ che devono essere eseguite per il superamento dell’emergenza, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, che nomina anche il segretario, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dall’ANAS S.p.a. e due dal presidente della regione autonoma della Sardegna. Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita’ della retribuzione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute. Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell’ordinario.

Art. 5 1. Le risorse disponibili per la realizzazione dell’opera, ovvero di singoli lotti funzionali, sono individuate come segue: quanto a euro 162 milioni a valere sulle risorse del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale e delle imprese di cui alla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, cosi’ come deliberato nella seduta del CIPE del 17 dicembre 2009 per il quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009; quanto a euro 23.550.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841; quanto a euro 14 milioni a valere sulle risorse per «opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto» di cui alla delibera CIPE 6 novembre 2009; quanto a euro 358,956 milioni a valere sulle risorse di cui al Programma attuativo FAS 2007/2013 regione Sardegna, approvato con delibera della giunta regionale n. 38/12 del 6 agosto 2009, linea d’azione 6.1.3.A. Per eventuali ulteriori fabbisogni finanziari che dovessero emergere dopo lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione e nel limite delle risorse previste nei progetti assentiti si potra’ fare fronte secondo le normative di settore. 2. Gli oneri relativi al funzionamento degli organi di cui all’art. 1, comma 4, e all’art. 4 sono a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna. 3. E’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono affluire, in tutto o in parte, gli importi relativi agli oneri di cui al presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie per le spese di funzionamento della struttura commissariale. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05299&tmstp=1274341971272

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2010 Inserimento nel Sistema statistico nazionale dell’Ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.a.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 6-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
«Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto l’art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che
prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di
«soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse
pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli
obiettivi del Sistema stesso»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo
2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei
criteri e delle procedure per l’individuazione dei soggetti privati
partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;
Visto l’atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di
statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico
nazionale»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
maggio 1997 a seguito della quale e’ stata istituita Italia Lavoro
S.p.A.;
Visti l’art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l’art.
7-terdecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modifiche, con legge 31 marzo 2005, n. 43, che individuano la natura
e le funzioni di Italia Lavoro S.p.A.;
Vista l’istanza avanzata all’Istituto nazionale di statistica da
Italia Lavoro S.p.A. ai fini della partecipazione al Sistema
statistico nazionale;
Vista la nota del 18 febbraio 2010, n. SP/185.2010, con la quale
l’Istituto nazionale di statistica ha comunicato l’esito positivo
dell’istruttoria svolta in merito all’accoglimento della citata
istanza presentata da Italia Lavoro S.p.A., in considerazione del
contributo che la richiedente puo’ fornire sotto il profilo della
capacita’ organizzativa del Sistema statistico nazionale, del
completamento della statistica ufficiale e della valorizzazione dei
dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione
delle indagini;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
qualita’ di organo vigilante ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008 con il quale e’ stata conferita la delega di funzioni al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, prof.
Renato Brunetta, ed, in particolare, la lettera g, relativa
all’attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322;
Su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica,
sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica;

Decreta:

1. L’ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.A. e’ inserito
nell’ambito del Sistema statistico nazionale.
Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi per la
registrazione.
Roma, 18 marzo 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2010

Delega delle attivita’ di coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale, rispetto ad eventi di protezione civile, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Guido Bertolaso.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 6-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio
2010, con il quale il dott. Guido Bertolaso e’ stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed in particolare
l’art. 15, comma 1;
Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato dott. Guido
Bertolaso le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dott. Guido Bertolaso sono delegate le attivita’ di
coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed
internazionale rispetto ad eventi che interessano la protezione
civile.
In particolare, sono assegnate al Sottosegretario di Stato dott.
Guido Bertolaso le attivita’ concernenti:
la promozione degli indirizzi operativi nazionali, connessi ai
programmi di previsione e prevenzione dei rischi naturali e dei
rischi correlati alle attivita’ dell’uomo, con particolare riguardo
alle previsioni di cui all’art. 196 del Trattato dell’Unione europea;
il coordinamento con riguardo alle previsioni di cui al citato
art. 196 delle attivita’ di studio e determinazione delle cause dei
fenomeni calamitosi e di identificazione dei rischi, potenzialmente
in grado di dispiegare effetti, oltre che sul territorio nazionale,
anche in ambito europeo ed internazionale.
Nel rispetto delle direttive di indirizzo politico impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sottosegretario di Stato
dott. Guido Bertolaso e’, inoltre, delegato alla rappresentanza
italiana presso Enti ed Organismi internazionali, con particolare
riferimento alle istituzioni dell’Unione europea per la trattazione
delle tematiche di prevenzione relative ad eventi che interessano la
protezione civile.
Per l’adempimento delle funzioni delegate, il Sottosegretario di
Stato dott. Guido Bertolaso, in qualita’ di Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
coordina, indirizza ed utilizza le risorse umane e strumentali del
Dipartimento medesimo per l’esecuzione delle richiamate attivita’ di
coordinamento degli interventi di prevenzione, in ambito europeo ed
internazionale, rispetto ad eventi che interessano la protezione
civile.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.

Roma, 1° marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 330

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05473&tmstp=1274341971272