ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3873).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante: «Disposizioni
urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante
dall’attuale situazione internazionale», e la successiva ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n.
3285;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.
3397 del 28 gennaio 2005 art. 8, n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 21,
n. 3552 del 17 novembre 2006 art. 11 e n. 3559 del 27 dicembre 2006
art. 11;
Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni inerente alle attivita’ di messa in sicurezza del Duomo
e Seminario di Agrigento, nonche’ l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 art. 11;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3419 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei
comuni di Ancona e Orbetello» nonche’ l’art. 14 dell’ ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006 adottati per
la messa in sicurezza del Duomo di Ancona e di Orbetello;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3303 del 18 luglio 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio –
ambientale nel territorio delle provincie di L’Aquila e Teramo
interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del
Sistema Gran Sasso»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.
3318 del 23 ottobre 2003 art. 6, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 2,
n. 3525 del 15 maggio 2006 art. 2, comma 2, n. 3417 del 24 marzo
2005, art. 4, n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 13 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2005, relative
all’emergenza socio ambientale nei Comuni de L’Aquila e Teramo per la
messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3557
del 22 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in
sicurezza e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari»;
Considerato che per le situazioni emergenziali di cui alle
ordinanze sopra richiamate, sono terminate le attivita’ di somma
urgenza e si rende necessario, con riferimento agli aspetti
amministrativo contabile, definire le eventuali situazioni debitorie
e creditorie mediante la nomina di un soggetto avente specifica
competenza;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 2002, n. 3259 recante: «Interventi necessari a fronteggiare
l’emergenza ambientale determinatasi nella citta’ di Catania nel
settore del traffico e della mobilita’» e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche’ la nota n. 77701 del 23 marzo 2010 del Sindaco
di Catania;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847
del 5 febbraio 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno
colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno
2009», nonche’ la nota del 7 aprile 2010 della regione Veneto»;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno
2007 e successive modificazioni ed integrazioni, l’art. 8
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del
19 marzo 2008 e l’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854
del 3 marzo 2010, recante: «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento
del grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia
ed altre disposizioni di protezione civile» e la richiesta del 26
aprile 2010 del coordinatore dell’Unita’ tecnica di Missione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009 recante: «Proroga dello stato di emergenza nel
territorio delle isole Eolie»;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Tenuto conto della persistente attivita’ vulcanica nell’ambito
dell’arcipelago delle Isole Eolie e nelle prospicienti aree marine e
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009, ed al fine di addivenire ad una piu’ compiuta
conoscenza e valutazione sull’attuale stato di attivita’ dei vulcani
sottomarini che presentano lo stesso processo geodinamico di
generazione e delle relative dinamiche evolutive, nonche’ per la
tutela degli insediamenti abitativi costieri presenti nell’area di
interesse nazionale del mare Mediterraneo, il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e’ autorizzato ad avvalersi di Istituti di ricerca nazionali, di
esperti di comprovata ed elevata professionalita’ in materia nonche’
a costituire una apposita Commissione tecnico-scientifica
internazionale.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e’ autorizzato ad avvalersi di apposite societa’
specializzate in attivita’ di monitoraggio e di intervento operativo
anche a grandi profondita’ marine.
3. Per il compimento delle iniziative previste dal presente
articolo, e specificamente per le attivita’ negoziali, il
Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a derogare, se
necessario, e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7,
8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62,
63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125,128, 130,
132, 141 e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.

Art. 2

1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in
relazione alle attivita’ poste in essere dal Commissario delegato –
Sindaco di Catania per il superamento del contesto emergenziale
ambientale determinatasi nella medesima citta’ nel settore del
traffico e della mobilita’ e di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002 e successive
modificazioni ed integrazioni, le residue disponibilita’ finanziarie
giacenti sulla contabilita’ speciale n. 3076 sono trasferite al
bilancio del comune di Catania in appositi capitoli di spesa da
istituire per il proseguimento delle predette attivita’.
2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1 il Sindaco di
Catania provvede a rendicontare ai sensi dell’art. 8, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Art. 3

1. Ai dirigenti medici di primo livello, in servizio in posizione
di comando presso il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo’ essere attribuito, ove
inviati nei territori in cui e’ stato dichiarato lo stato
d’emergenza, e previa autorizzazione del Capo del medesimo
Dipartimento, il trattamento economico di cui all’art. 22, comma 3,
lettere a) e b) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.

Art. 4

1. Al fine di far fronte alle immediate esigenze derivanti dalle
singole emergenze e per l’ottimale raggiungimento degli obiettivi
individuati nelle relative ordinanze, all’art. 14, comma 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003, n. 3266, all’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3271, all’art. 3, comma 3,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
2003, n. 3277, all’art. 6, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 maggio 2007, n. 3589, all’art. 6, comma 3,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, all’art. 6, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2008, n. 3640, all’art. 9, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile
2007, n. 3580, all’art. 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, non si
applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Art. 5 1. Per le finalita’ di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Veneto e’ autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.280.000,00, riveniente dalle economie realizzatesi ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 1. Il comma 4 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 e’ sostituito dal seguente: «4. Per il funzionamento dell’Unita’ Tecnica di Missione, il coordinatore della medesima struttura e di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 e’ autorizzato ad utilizzare il 50% delle economie accertate e disponibili nell’ambito dei quadri economici relativi alle attivita’ poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell’Unita’ d’Italia». 2. Per le finalita’ di cui al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, ricostituita dall’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 quale Unita’ tecnica di Missione, operante presso il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono apportate le modifiche nei termini di cui al presente comma: in ragione della nuova veste organizzativa strutturale, il contingente di dieci unita’ di personale – aventi qualifica funzionale, o equiparata, di aree III, II e I appartenenti alla Pubblica amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando – di cui all’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, cosi’ come peraltro rideterminati in base all’art. 14, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, e’ incrementato di cinque unita’. In riferimento alle funzioni assegnate ai soggetti del contingente, estranei alla Pubblica amministrazione e assunti con contratto a tempo determinato, e’ attribuita la posizione economica dell’area, prevista dal C.C.N.L. per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il contingente di cui al comma 14 dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 in data 19 marzo 2008 e’ ridotto a cinque unita’. 3. Per consentire la definitiva chiusura delle attivita’ inerenti alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005, n. 3450 del 16 luglio 2005 e n. 3557 del 22 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 2010, l’ing. Gerardo Baione subentra, in qualita’ di Commissario delegato, in sostituzione dell’ing. Angelo Balducci nominato ai sensi delle predette ordinanze. 4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3 l’ing. Gerardo Baione subentra, in qualita’ di soggetto attuatore, in sostituzione di quello nominato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale n. 3143 aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Roma. 5. Relativamente alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 e n. 3557 del 22 dicembre 2006 il Commissario delegato procede altresi’ alla ricognizione ed accertamento di tutte le posizioni debitorie e creditorie maturate dalle gestioni commissariali alla data di pubblicazione della presente ordinanza. 6. All’esito delle attivita’ di cui al comma 4, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o piu’ piani di estinzione delle passivita’ e provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorita’, in via graduata nell’ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti eventualmente da atti transattivi tenendo conto della data di esigibilita’ del credito originario, nonche’ agli altri crediti in relazione alla data di esigibilita’. 7. Per l’espletamento delle attivita’ il Commissario delegato di cui al comma 3 puo’ avvalersi di due unita’ di personale nonche’ della consulenza di una Commissione tecnica, composta da un Magistrato contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di cui uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno appartenente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza. 8. In relazione ai maggiori compiti conferiti, al soggetto di cui ai commi 3 e 4, ed alla Commissione di cui al comma 7 e’ riconosciuto un compenso da determinarsi con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile. 9. Al termine delle attivita’ il Commissario delegato oltre a rendicontare ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, provvede a trasmettere una relazione dettagliata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 7 1. Nell’ambito dei quadri economici relativi ai contratti per la fornitura di beni o servizi, di importo complessivo superiore a 10 milioni di euro, finalizzati ad assicurare il necessario supporto, alle attivita’ poste in essere dal Dipartimento della protezione civile per fronteggiare le ricorrenti situazioni di emergenza che interessano il territorio nazionale, trovano specifica considerazione le somme da destinare all’espletamento da parte di personale del Dipartimento medesimo degli incarichi autorizzati o da autorizzare per la direzione dei lavori oggetto dei contratti stessi. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05385&tmstp=1274341632159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2010

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’on. dott. Claudio Scajola da Ministro dello sviluppo economico e conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri dell’incarico di reggere ad interim il medesimo Dicastero.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 92 della Costituzione; Visto l’art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le dimissioni rassegnate in data 4 maggio 2010 dall’on. dott. Claudio Scajola, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dello sviluppo economico; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Sono accettate le dimissioni rassegnate dall’on. dott. Claudio Scajola, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dello sviluppo economico.

Art. 2

L’on. dott. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri, e’ incaricato di reggere ad interim il Ministero dello
sviluppo economico.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 5 maggio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 249

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05563&tmstp=1274341632159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Livorno Ferraris e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Livorno
Ferraris (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 marzo 2010,
dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Livorno Ferraris (Vercelli) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Elena Daghetta e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 27 aprile 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05386&tmstp=1274341632159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11/3/2010 Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 105 del 7-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autorita’
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e le
successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’art. 2,
comma 3, lettera i);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31
luglio 2007, recante le indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre
2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante la «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.»;
Vista l’intesa del 1° agosto 2009 tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, relativa alle «Indicazioni didattiche per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e
nel primo ciclo di istruzione»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, per le scuole statali e paritarie, i traguardi per
lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento
dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione di cui all’allegato.
Il presente decreto, sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 198

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=10A05178&tmstp=1274341632159