ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010 Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo ed altre disposizioni di protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 gennaio 2010, con il quale e’ stato prorogato, fino 31 dicembre
2010, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo;
Visti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo, e l’art. 10 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
giugno 2009, n. 3786, recante ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di
Palermo;
Considerato che con provvedimenti adottati in via contingibile ed
urgente ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni il Presidente della
Provincia regionale di Palermo ed il Sindaco del Comune di Palermo,
al fine di evitare l’interruzione del servizio di raccolta dei
rifiuti e l’insorgenza di gravi conseguenze igienico-sanitarie, hanno
autorizzato il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la
discarica sita in localita’ Bellolampo da parte dei comuni dell’ATO
PA 2, PA 4 e dei comuni di Palermo e di Ustica fino al 30 aprile
2010, ai fini dello stoccaggio provvisorio e sotto la condizione del
preventivo trattamento prima dell’abbancamento definitivo in
discarica;
Rilevato che da dichiarazione del direttore generale del Comune di
Palermo allo stato risultano stoccate circa 30.000 tonnellate di
rifiuti urbani presso la discarica di Bellolampo e risultano esauriti
gli spazi utili ad ulteriori forme di stoccaggio provvisorio, con
l’ulteriore conseguenza che la funzionalita’ della discarica sarebbe
compromessa in mancanza del definitivo smaltimento del materiale
stoccato con le modalita’ predette;
Considerato che l’attuale capacita’ di pretrattamento dei rifiuti
e’ sufficiente con riguardo alle quantita’ giornaliere di rifiuti
urbani prodotti dai comuni sopra richiamati, pari a circa 1.500
tonnellate giornaliere, ma che tale capacita’ sarebbe compromessa se
destinata alla lavorazione di tutto il materiale fino ad oggi
stoccato;
Considerato che ARPA Sicilia con nota del 23 aprile 2010 ha
evidenziato la necessita’ di implementare e migliorare l’attuale
sistema di pretrattamento dei rifiuti;
Ritenuto che l’applicazione della normativa vigente ed in
particolare dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
provocherebbe allo stato degli atti la chiusura della discarica di
Bellolampo per consentire il trattamento di tutto il materiale ivi
stoccato provvisoriamente con conseguenti ricadute negative sulla
raccolta dei rifiuti nei comuni interessati e pregiudizi per la
tutela dell’ambiente e della salute umana;
Vista la nota del 28 aprile 2010 del Commissario delegato-Prefetto
di Palermo dalla quale si evince che i lavori per il completamento
della quinta vasca della discarica di Bellolampo potranno concludersi
entro la fine del mese di giugno 2010, cosi’ mettendosi a
disposizione volumetrie di discarica sufficienti per un periodo di
circa dodici mesi;
Preso atto inoltre del fatto che il medesimo Commissario delegato
ha assicurato che provvedera’ ad autorizzare l’elevazione della quota
di abbancamento della quarta vasca della citata discarica, nei limiti
consentiti, in tal modo da assicurare il conferimento dei rifiuti
senza soluzione di continuita’ per il tempo occorrente
all’ultimazione dei lavori per la realizzazione della quinta vasca;
Visti gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi il giorno
29 aprile 2010 presso il Dipartimento della protezione civile, cui
hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco della citta’ di Palermo,
il Prefetto – Commissario delegato, la Regione Siciliana ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuta l’ineludibile necessita’ di rimuovere i rifiuti stoccati
ed avviati a definitivo smaltimento per impedire il blocco della
discarica di Bellolampo;
Acquisita l’intesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della Regione Siciliana -Assessorato energia
e servizi di pubblica utilita’ e di cui alla nota n. 1116/2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e’ stato ulteriormente prorogato fino al
31 marzo 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell’11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n.
3378 dell’8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell’11 febbraio 2006, n.
3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27
dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio
2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792
del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre
2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010 e n. 3849 del 19 febbraio 2010;
Viste le note del Commissario delegato del 16 marzo e 21 aprile
2010, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 14 aprile 2010 e della Presidenza della Giunta regionale
della Campania dell’8 aprile 2010;
Ravvisata la necessita’ di apportare alcune modifiche ed
integrazioni al fine di consentire il rapido completamento delle
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al
definitivo superamento della situazione di emergenza in rassegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Per quanto espresso in premessa, e’ autorizzato fino al 31
maggio 2010, in deroga all’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, lo smaltimento nella discarica di Bellolampo
dei rifiuti urbani ivi stoccati provvisoriamente in esecuzione delle
ordinanze contingibili ed urgenti adottate fino al 30 aprile 2010 dal
Presidente della Provincia regionale di Palermo e dal Sindaco di
Palermo. Lo smaltimento deve essere effettuato dal soggetto gestore
con gli accorgimenti tecnici, definiti d’intesa con l’ARPA Sicilia e
la Provincia di Palermo, per minimizzarne l’impatto ambientale.
2. Il Sindaco di Palermo provvede, per il tramite di AMIA S.p.A.,
con la collaborazione tecnica del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a valere sulle risorse finanziarie
anticipate dalla Regione Siciliana sul Programma attuativo regionale
Fondi FAS 2000-2007, che saranno reintegrate dal soggetto gestore, a
smaltire il percolato attualmente presente nella discarica di
Bellolampo.
3. Il soggetto gestore e’ tenuto a realizzare opere di captazione e
trattamento del percolato ed effettuare, in termini di somma urgenza,
gli adeguamenti tecnici per assicurare il pieno funzionamento del
sistema di pretrattamento dei rifiuti in base a un progetto
sottoposto alla preventiva approvazione di ARPA Sicilia e della
Provincia di Palermo, che si esprimono entro cinque giorni, decorsi
inutilmente i quali, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. L’Assessore regionale energia e servizi di pubblica utilita’
della Regione Siciliana e’ nominato soggetto attuatore ed agisce con
i poteri previsti dalle ordinanze adottate per il superamento del
contesto emergenziale indicate in premessa, per la realizzazione in
termini di somma urgenza di un nuovo sito di discarica nel comune di
Bolognetta, in provincia di Palermo, o altri siti, ivi compresi
quelli in corso di coltivazione nei quali possono essere reperite
ulteriori volumetrie disponibili, per il conferimento di rifiuti,
presso cui autorizzare lo smaltimento dei rifiuti urbani di parte dei
comuni che attualmente utilizzano la discarica di Bellolampo, con
oneri posti a carico del bilancio della Regione Siciliana a valere
sul Programma attuativo regionale Fondi FAS 2000-2007, che potranno
essere utilizzati, sempre a titolo di anticipazione, in relazione ai
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All’art. 5, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3737, dopo le parole: «tecnologie
necessarie» sono inserite le seguenti: «nonche’ all’attuazione degli
interventi di cui all’art. 1, d’intesa con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare».

Art. 2 1. Al fine di consentire il rapido completamento delle attivita’ di carattere straordinario ed urgente finalizzate allo smaltimento dei sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio all’interno del bacino idrografico del fiume Sarno, il Commissario delegato e’ autorizzato, fino al 30 giugno 2010, e nel rispetto delle previsioni contenute all’art. 178, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’utilizzo dei medesimi sedimenti classificati con codici CER 17 05 06 e CER 19 13 02 conformi ai parametri della colonna B dell’allegato 5 della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, nonche’ ai requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2005, come copertura giornaliera dei rifiuti abbancati nelle discariche previste dall’art. 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riportati nel Piano di gestione operativa delle singole discariche come operazioni di recupero dei rifiuti. 3. Il Commissario delegato trasmette alla regione Campania i provvedimenti relativi alle iniziative adottate ai sensi del comma 1, per gli eventuali controlli ed ulteriori prescrizioni a tutela della salute e dell’ambiente di competenza della medesima Regione. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05618&tmstp=1274340324131

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2010

Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di «Pioltello e Rodano» per le discariche A e B dell’area ex SISAS.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche A e B dell’area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano; Considerato che la Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza 9 settembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle predette discariche fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e con procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; Considerato che, dopo l’emanazione predetta sentenza, con nota del 5 luglio 2005, prot. n. 1999/4797 – C(2005)2356 da parte della Commissione europea e’ stata comunicata la reiterazione della messa in mora ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE in merito alla bonifica delle discariche di rifiuti sui terreni della ditta SISAS; Visto il parere motivato emanato il 13 dicembre 2005 dalla Commissione europea per il mancato adempimento, nei tempi indicati, di quanto previsto nella citata sentenza di condanna per la bonifica delle discariche di rifiuti sui terreni della ditta SISAS; Considerato che per l’esecuzione della citata sentenza e a seguito di un’azione di negoziato con i competenti uffici della Commissione europea, al fine di scongiurare un ulteriore deferimento della Repubblica italiana alla Corte di giustizia dell’Unione europea, lo Stato italiano ha preso precisi impegni per la realizzazione di interventi di bonifica delle citate discariche nei tempi concordati con la predetta Commissione europea; Visto l’Accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia – Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati regione Lombardia – II Atto Integrativo del 23 dicembre 2008, con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assentito a favore della regione Lombardia complessivi € 35.000.000,00, di cui € 20.000.000,00 finalizzati a interventi compensativi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano, da realizzarsi attraverso specifico Accordo di programma; Atteso che a seguito di Accordo di programma stipulato in data 21 dicembre 2007 tra regione Lombardia, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provincia di Milano, comune di Rodano e comune di Pioltello, l’operatore privato, aderente all’Accordo di programma citato, ha acquisito, in data 11 giugno 2009, l’area ex SISAS dalla curatela fallimentare e si e’ impegnato, alle condizioni previste dall’Accordo di programma stesso, ad effettuare la bonifica nei tempi pattuiti e concordati con la Commissione europea, anche attraverso il reperimento di idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti; Considerato che gli articoli 3 e 9 del predetto II Atto integrativo all’Accordo di programma quadro, sottoscritto in data 23 dicembre 2008, hanno subordinato l’efficacia dell’Atto ed il conseguente trasferimento delle risorse, tra l’altro, alla completa attuazione di tutti gli adempimenti e di tutte le procedure tecnico-amministrative previste nell’Accordo di programma concernente il sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano, sottoscritto in data 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; Preso atto delle relazioni periodiche inviate alla Commissione europea sullo stato di avanzamento della bonifica; Viste le dichiarazioni dell’operatore privato incaricato della bonifica trasmesse, rispettivamente, in data 19 e 29 marzo 2010, nelle quali si evidenzia, tra l’altro, la difficolta’ di reperire idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti con conseguente possibilita’ di pregiudicare il completamento delle attivita’ entro i termini indicati nel suddetto crono programma, a suo tempo oggetto degli impegni assunti nei confronti della Commissione europea, nonche’ la indisponibilita’ di corrispondere la fideiussione ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato che le attivita’ di bonifica consistenti nella rimozione e smaltimento off-site dei rifiuti delle citate discariche A e B hanno subito un significativo rallentamento rispetto a quanto previsto dal crono programma allegato al Progetto di variante approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 8242/Q.D.V./M/DI/B del 14 settembre 2009; Considerato che, alla luce di quanto evidenziato nella nota prot. n. A1.2010.0047444 del 12 aprile 2010 del Presidente della regione Lombardia e nella relativa relazione tecnica allegata, i suddetti adempimenti e procedure non risultano allo stato essere ancora attuati, paventandosi conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti dall’Accordo di programma; Considerata l’urgenza, anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente, come risulta dalla relazione tecnica prodotta dalla regione Lombardia, di adottare tutte le ulteriori iniziative finalizzate alla prosecuzione della bonifica delle discariche A e B presenti nell’area ex SISAS del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano; Sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Sentito il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Acquisita l’intesa della regione Lombardia con nota del 29 aprile 2010; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. L’avv. Luigi Pelaggi e’ nominato Commissario delegato per l’esecuzione di ogni necessaria iniziativa finalizzata alla prosecuzione delle attivita’ di bonifica delle discariche A e B dell’area ex SISAS, ricadenti all’interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 31 agosto 2001. 2. Per l’espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato a nominare uno o piu’ soggetti attuatori che operano sulla base di specifiche indicazioni impartite dal Commissario delegato medesimo. Con separato atto, il Commissario delegato determina il compenso del soggetto attuatore, tenuto conto della specifica professionalita’ posseduta.

Art. 2 1. Al fine di consentire l’immediata prosecuzione delle attivita’ di bonifica delle discariche A e B dell’area ex SISAS secondo la tempistica gia’ comunicata alla Commissione europea, il Commissario delegato adotta ogni utile iniziativa volta ad evitare ogni soluzione di continuita’ nello smaltimento dei rifiuti nonche’ ad accelerare le attivita’ medesime. 2. Il Commissario delegato individua, senza indugio dalla pubblicazione della presente ordinanza, siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti presenti nelle discariche A e B, sul territorio italiano o anche all’estero. Il Commissario delegato e’ autorizzato a realizzare siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti, in via prioritaria all’interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pioltello e Rodano» di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio del 31 agosto 2001, al fine del rispetto della tempistica gia’ comunicata alla Commissione europea. 3. Il Commissario delegato, laddove l’operatore privato attuale proprietario delle discariche non provveda alle attivita’ di smaltimento entro sette giorni dalla comunicazione dei siti individuati per lo smaltimento dei rifiuti, vi provvede in via sostitutiva, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, in danno dell’operatore privato, fermo restando il diritto di rivalsa per le somme che il Governo italiano sia condannato a pagare in esito ad un ulteriore giudizio avanti la Corte di giustizia dell’Unione europea. 4. Il Commissario delegato opera sulla base delle progettazioni gia’ approvate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e’ autorizzato a progettare, approvare e realizzare ulteriori, eventuali e necessarie varianti alle progettazioni stesse, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Il Commissario delegato opera, d’intesa con gli enti locali interessati, al fine di salvaguardare gli effetti pubblicistici di riqualificazione urbanistica di cui all’Accordo di programma stipulato in data 21 dicembre 2007 ed al successivo Atto integrativo del 30 settembre 2009, nonche’ degli interventi compensativi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano previsti dal relativo Accordo di programma del 30 settembre 2009. L’operatore privato inadempiente decade dai benefici derivanti dagli interventi di riqualificazione urbanistica sopra citati.

Art. 3 1. Il Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono predisporre lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell’allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, mettendo a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora dallo studio di impatto ambientale risulti che i predetti progetti di intervento e di opere determinano rilevanti ripercussioni ambientali in base ai criteri di cui all’allegato III alla direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente Autorita’ entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tal fine, le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti. 3. L’approvazione dei progetti di cui al comma 2 da parte del Commissario delegato ovvero dei soggetti attuatori sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, ai piani ed ai programmi di settore nonche’ al Programma di attuazione della rete fognaria (P.A.R.F.). La predetta approvazione costituisce, altresi’, vincolo per l’esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori, in deroga dell’art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l’applicazione dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta’. 4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, provvedono, a seguito dell’emissione del decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 4 1. Al fine di consentire l’immediata prosecuzione delle attivita’ di bonifica delle discariche A e B dell’area ex SISAS secondo la tempistica gia’ comunicata alla Commissione europea, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attivita’ da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d’azione, cadenzato per bimestri successivi e con l’indicazione della copertura finanziaria. Entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche’ indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell’ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l’organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinque unita’, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. 4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 5

1. Per garantire il necessario supporto alle attivita’ che devono
essere svolte per il superamento della situazione emergenziale, il
Commissario delegato ovvero i soggetti attuatori possono avvalersi di
non oltre cinque esperti di elevata qualificazione di cui due nel
settore delle bonifiche, due, individuati tra magistrati ordinari,
amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato, con competenze
giuridiche, ed uno designato dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario delegato
determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo
conto della professionalita’ richiesta e della specificita’
dell’incarico conferito.
2. Per l’adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell’emergenza, il Commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi
dell’ISPRA e di altri enti ed organismi tecnici e scientifici
nazionali e locali o di societa’ specializzate a totale capitale
pubblico, in possesso delle necessarie capacita’ tecniche, a tal fine
stipulando apposite convenzioni, con il riconoscimento, a favore dei
medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal
Commissario delegato.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita’ che
devono essere eseguite per il superamento dell’emergenza, il
Commissario delegato si avvale di un Comitato scientifico, dal
medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da otto
membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti, anche estranei
alla pubblica amministrazione, di cui uno nominato dalla regione
Lombardia, uno dalla provincia di Milano, uno dal Comune di Rodano,
uno dal Comune di Pioltello, uno dall’ISPRA, uno dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, uno
dall’ARPA Lombardia e uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Ai componenti del Comitato di cui al comma 3 spettano compensi
determinati con separato provvedimento del Commissario delegato,
sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in
deroga al regime giuridico della onnicomprensivita’ della
retribuzione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001,
e dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al
rimborso delle spese di missione sostenute.
5. Il Commissario delegato, per lo svolgimento delle funzioni di
cui alla presente ordinanza puo’, altresi’, avvalersi delle strutture
e degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali,
delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende
pubbliche di servizi nonche’ della cooperazione degli uffici del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6 1. Per l’attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell’art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica ed alle modalita’ ivi previste, art. 14, fermo il rispetto dell’art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2. dell’allegato I, quarto capoverso; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 191, 199, 208, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 11, 29, 34, 37, 40, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 67, 70, 71, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV – sezioni I, II e III 240, 241 e 243 e successive modificazioni ed integrazioni e relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 7 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede: a) quanto ad € 20.000.000,00 a valere sulle risorse gia’ impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore della regione Lombardia e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale nei comuni di Pioltello e Rodano a seguito delle previsioni urbanistiche dell’Area ex SISAS nell’ambito dell’Accordo di programma quadro in materia di ambiente ed energia – Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati regione Lombardia – II Atto integrativo del 23 dicembre 2008 e cosi’ ripartite: € 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sul cap. 7082-P.G.02, U.P.B. 1.2.3.5. es. fin 2004, in perenzione amministrativa; € 15.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sul cap. 7503 – es. fin 2008; b) quanto ad € 9.873.069,79 a valere sulle risorse gia’ impegnate a favore della regione Lombardia con decreto prot. n. 8717/Q.d.V./DI/G/SP del 30 novembre 2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ad ulteriore copertura dell’impegno programmatico pari ad € 50.000.000,00 previsto dall’art. 22 del I Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro «Ambiente ed Energia» sottoscritto in data 5 settembre 2002; c) quanto ad € 20.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della regione Lombardia, capp. 980, 5999 e 6361, oltre a ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente su apposita contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato, all’uopo istituita. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05617&tmstp=1274340324131

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010 Attribuzione di un assegno vitalizio ai sigg.ri Golfarini Remo e Campagnoli Renato, a decorrere dall’anno 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 maggio
2008, con il quale e’ stato nominato il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
maggio 2008 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in
particolare l’art. 19, nella parte in cui prevede l’attribuzione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di
sport, attribuite al Ministero per i beni e le attivita’ culturali
dagli articoli 52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio
2007, n. 104, concernente il regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di politiche giovanili ed attivita’ sportive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008
con il quale l’on. Rocco Crimi e’ stato nominato Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008,
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e
rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in
particolare l’art. 1 che istituisce l’Ufficio per lo sport, quale
struttura di supporto al Sottosegretario di Stato delegato;
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l’istituzione
dell’assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che
versano in condizioni di grave disagio econonco;
Visto l’art. 2, comma 1, della citata legge n. 86 del 2003, che
prevede la costituzione di una Commissione con il compito di
individuare gli sportivi aventi titolo a beneficiare dell’assegno
vitalizio straordinario ed il comma 2, del medesimo articolo, che
stabilisce la composizione della predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
dicembre 2008 con cui e’ stata istituita la Commissione;

Visto il verbale della Commissione n. 15 del 16 dicembre 2009,
concernente l’attribuzione dell’assegno ai soggetti in possesso dei
prescritti requisiti;

Decreta:

Ai sotto elencati sportivi italiani e’ attribuito, a decorrere
dall’anno 2008, nella misura annua indicata per ciascuno di essi,
l’assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003,
n. 86.
Golfarini Remo (Pugilato) nato a Rosignano Marittimo (Livorno) l’11
marzo 1941, residente a Livorno in via S. Pellico n. 14; 1963
Campione del Mondo Militari in maglia Azzurra (Francoforte); 1963
Medaglia di Bronzo Giochi del Mediterraneo (Napoli). €. 15.000,00
Campagnoli Renato (Golf) nato a Impruneta (Firenze) il 19 novembre
1943, residente a Firenze in via San Marcellino n. 25; 1971 Campione
Italiano Assistenti; 1978 e 1980 Campione Italiano Omnium. €.
7.000,00.
Roma, 3 febbraio 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05600&tmstp=1274340324131

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010 Attribuzione di un assegno vitalizio al sig. Luigi Napoleoni, a decorrere dall’anno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 maggio
2008, con il quale e’ stato nominato il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
maggio 2008 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in
particolare l’art. 19, nella parte in cui prevede l’attribuzione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di
Sport, attribuite al Ministero per i beni e le attivita’ culturali
dagli articoli 52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio
2007, n. 104, concernente il regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di politiche giovanili ed attivita’ sportive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008
con il quale l’on. Rocco Crimi e’ stato nominato Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008,
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e
rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in
particolare l’art. 1 che istituisce l’Ufficio per lo Sport, quale
struttura di supporto al Sottosegretario di Stato delegato;
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l’istituzione
dell’assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che
versano in condizioni di grave disagio economico;
Visto l’art. 2, comma 1, della citata legge n. 86 del 2003, che
prevede la costituzione di una Commissione con il compito di
individuare gli sportivi aventi titolo a beneficiare dell’assegno
vitalizio straordinario ed il comma 2, del medesimo articolo, che
stabilisce la composizione della predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
dicembre 2008 con cui e’ stata istituita la Commissione;
Visto il verbale della Commissione n. 15 del 16 dicembre 2009,
concernente l’attribuzione dell’assegno ai soggetti in possesso dei
prescritti requisiti;

Decreta:

Al sotto elencato sportivo italiano e’ attribuito, a decorrere
dall’anno 2009, nella misura annua indicata, l’assegno vitalizio
straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.
Napoleoni Luigi (Pugilato) nato a Roma il 3 maggio 1937, residente
a Roma in via E. Tesauro n. 4; 1959 Campione Mondiale Militare,
€ 15.000,00
Roma, 3 febbraio 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05599&tmstp=1274340324131