DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2010 Scioglimento del consiglio provinciale di Vercelli e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio
2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di
Vercelli;
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 marzo 2010,
dal presidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di
legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio provinciale di Vercelli e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Leonardo Cerenzia e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente. Dato a Roma, addi’ 21 aprile 2010 NAPOLITANO Maroni, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=10A05601&tmstp=1274340324131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009 Nomina del dott. Nando Pasquali a Commissario straordinario del Governo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 112 del 15-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l’individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari; Visto, in particolare, l’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o piu’ Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’atto di intesa rilasciato dalla regione Campania in data 5 novembre 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), da realizzare ai sensi dell’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; Visto l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e’ necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilita’ propri dell’organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonche’ assicurare all’organo straordinario medesimo il supporto per l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, con la quale il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per la produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli); Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Nomina del Commissario straordinario 1. Il dott. Nando Pasquali e’ nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell’isola di Capri (Napoli), di cui all’art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2 Individuazione degli interventi 1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d’intesa con la regione Campania, vengono individuate le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, comune di Capri (Napoli), come interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 3 Supporto al Commissario straordinario 1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo’ avvalersi: a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza; b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; d) delle strutture del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti; f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell’energia elettrica; g) delle strutture del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.; h) delle strutture del soggetto titolare dell’impianto, SIPPIC S.p.A. 2. Il Commissario straordinario puo’ demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita’ di adozione degli atti in questione; puo’, altresi’, individuare, per lo svolgimento di specifiche attivita’, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalita’, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma precedente nell’ambito delle risorse esistenti. 3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita’ per i quali non siano decorsi i termini previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita’ di vigilanza. 4. Al Commissario straordinario puo’ essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell’ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento. 5. Le modalita’ di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 sono definite attraverso una convenzione stipulata tra i soggetti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4

Funzioni di controllo e vigilanza
da parte dei Ministri competenti

1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
per la semplificazione normativa, di seguito indicati come «Ministri
vigilanti», svolgono funzioni di controllo e di vigilanza
sull’attivita’ del Commissario straordinario, anche con riferimento
alle attivita’ di cui al presente articolo.
2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un
crono-programma delle attivita’ relative agli interventi oggetto del
presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli
stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in
relazione ai tempi e alle modalita’ di svolgimento dei suoi compiti.
3. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri
vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti
del Commissario straordinario, nonche’, ove necessario, poteri anche
sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche
coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi
oggetto del presente provvedimento.
4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario
straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei
suoi compiti, in particolare in relazione alle finalita’ di
semplificazione e accelerazione di cui all’art. 4 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5 Termine dell’attivita’ del Commissario straordinario 1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 31 dicembre 2010. 2. Tale durata potra’ essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 20 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1, foglio n. 195

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-15&task=dettaglio&numgu=112&redaz=10A05715&tmstp=1274340203204

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2010 Sospensione del sig. Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 113 del 17-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n. 0030827 del 21 aprile 2010 con la quale, a conclusione delle
operazioni di scrutinio per la nuova elezione del presidente della
giunta e del consiglio della regione Campania, viene comunicata
l’elezione del sig. Alberico Gambino alla carica di consigliere
regionale, gia’ sindaco del comune di Pagani (Salerno);
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n. 0032572 del 28 aprile 2010 con la quale si comunica la
proclamazione da parte dell’Ufficio centrale regionale costituito
presso la Corte d’appello di Napoli dell’elezione del sig. Alberico
Gambino alla carica di consigliere regionale, gia’ destinatario di un
provvedimento di accertamento della sospensione dalla carica di
sindaco del comune di Pagani (Salerno), adottato con decreto del
Prefetto della provincia di Salerno, n 37796/2009, area II, del 27
luglio 2009, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett a) del Testo unico
degli enti locali decreto legislativo, n. 267 del 2000, conseguente
alla sentenza emessa in data 13 luglio 2009, con la quale il GUP
presso il Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) ha ritenuto il sig.
Alberico Gambino colpevole del reato previsto dall’art. 81 c.p.v.
dall’art. 314 del codice penale;
Vista la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 335/10 reg.
sent., emessa 26 febbraio 2010, che ha confermato la decisione di
primo grado emessa il 13 luglio 2009 al GUP del Tribunale di Nocera
Inferiore (Salerno) nei confronti di Alberico Gambino;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto fra l’altro, dalle cariche di «….
consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna
non definitiva per taluni delitti, fra cui quello previsto dall’art.
314 del codice penale;
Rilevato che dalla data dell’atto di proclamazione da parte della
Corte d’appello di Napoli ha inizio il mandato elettivo del sig.
Alberico Gambino alla carica di consigliere regionale e che,
pertanto, dalla stessa data decorre la sospensione prevista dall’art.
15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro
dell’interno;

Decreta

che a scorrere dal 28 aprile 2010 e’ accertata la sospensione del
sig. Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della
regione Campania, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55.
Roma, 8 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-17&task=dettaglio&numgu=113&redaz=10A06073&tmstp=1274340086421

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2010 Sospensione del sig. Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 113 del 17-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n 0024952 del 2 aprile 2010 con la quale, a conclusione delle
operazioni di scrutinio per l’elezione del presidente della giunta e
del consiglio della regione Campania a seguito delle consultazioni
elettorali del 28 e 29 marzo 2010, viene comunicata l’elezione del
sig. Roberto Conte alla carica di consigliere regionale;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot.
n. 0032572 del 28 aprile 2010 con la quale si comunica la
proclamazione da parte dell’Ufficio centrale regionale costituito
presso la Corte d’appello di Napoli dell’elezione del sig. Roberto
Conte alla carica di consigliere regionale, gia’ consigliere
regionale della passata legislatura, destinatario di un provvedimento
di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere
regionale, a decorrere dal 4 giugno 2009, adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 luglio 2009,
conseguente alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione del
Giudice per le indagini preliminari, Ufficio quarto, del 4 giugno
2009, con la quale e’ stata disposta, nei confronti del consigliere
regionale sig. Roberto Conte, la condanna alla pena di anni due e
mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli articoli 110 e
416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e ottavo del
codice penale, ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, proc. penale
n. 54040/08, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis,
comma 6, del codice penale;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto fra l’altro, dalle cariche di «…consigliere
regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per taluni delitti, fra cui quello previsto dall’art. 416-bis del
codice penale;
Rilevato che dalla data dell’atto di proclamazione da parte
dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’appello
di Napoli ha inizio il mandato elettivo del sig. Roberto Conte alla
carica del consigliere regionale e che, pertanto, dalla stessa data
decorre la sospensione prevista dall’art. 15, comma 4-bis, della
legge n. 55/1990;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro
dell’interno;

Decreta

che a decorrere dal 28 aprile 2010 e’ accertata la sospensione del
sig. Roberto Conte dalla carica dl consigliere regionale della
Regione Campania, al sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55.
Roma, 8 maggio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-17&task=dettaglio&numgu=113&redaz=10A06072&tmstp=1274340086421