ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/4/10 Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 242, della legge 23/12/09, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 100 del 30-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede che «le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l’anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell’ultimo triennio»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli’ – Cesena e Rimini, e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2009, n. 3809, e del 29 dicembre 2009, n. 3835, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco a seguito degli eventi meteorologici dei giorni dal 15 al 18 luglio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Lombardia nell’ultima decade del mese di dicembre 2009, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2010, n. 3847, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, come modificato dall’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3863, che pone a carico delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la somma di 15.000.000 di euro, assegnata alla regione Calabria, per l’attuazione degli interventi previsti dalla citata ordinanza n. 3741 del 2009; Visto l’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2010, n. 3856, come sostituito dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3863, che pone a carico delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’assegnazione, al Presidente della regione Emilia-Romagna – Commissario delegato ai sensi del citato art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 3856 del 2010, della somma di 5.000.000 di euro; Visto l’art. 9, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2010, n. 3865, che pone a carico delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’assegnazione, al Presidente della regione Siciliana – Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, della citata ordinanza n. 3865 del 2010, della somma di 10.000.000 di euro; Considerato che l’importo di 50.000.000 di euro di cui all’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, risulta, pertanto, ridotto, nella sua attuale disponibilita’, a 20.000.000 di euro; Considerato che per gli interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell’ultimo triennio sono state emanate ordinanze di protezione civile contenenti stanziamenti inferiori alle stime di danno quantificate e comunicate dalle regioni coinvolte, in alcuni casi del tutto insufficienti anche a ristorare le spese sostenute per le attivita’ di prima emergenza; Considerato, altresi’, che per alcune situazioni emergenziali non si e’ potuto provvedere all’assegnazione di alcun finanziamento attesa la indisponibilita’ di risorse sul Fondo di protezione civile; Tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle singole regioni colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nell’ultimo triennio; Dispone: Art. 1 L’importo di 20.000.000 di euro e’ ripartito, con riferimento alle regioni interessate dagli stati di emergenza di cui in premessa, in misura pari a: 5.000.000 di euro per i territori della regione Piemonte di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009; 5.000.000 di euro per i territori della regione Lombardia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009; 9.000.000 di euro per i territori della regione Lombardia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009; 1.000.000 di euro per i territori della regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010. Gli importi di cui al comma 1 sono assegnati a ciascun Commissario delegato all’uopo nominato o da nominarsi con riferimento ad ogni singolo stato di emergenza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=10A05114&tmstp=1274339549086

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita’ culturali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 100 del 30-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche’ in materia di attivita’ e servizi culturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico 1. Con uno o piu’ regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, il Governo provvede alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicita’ ed imprenditorialita’, anche al fine di favorire l’intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell’attivita’, nonche’ alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell’autonomia e delle finalita’ culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale; e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita’, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita’ produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l’altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l’erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita’ triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ sentito per le materie di sua specifica competenza. 2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 e’ acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e’ comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo. 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico 1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e’ sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali. L’accordo e’ sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentativita’ dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e’ stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche 1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, puo’ svolgere attivita’ di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita’ previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, sempre che cio’ non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 2. Nell’ambito delle attivita’ consentite ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l’impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e’ condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, e’ riportato nell’atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell’atto di convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 3. Il comma 5 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilita’ finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e la produttivita’ del settore, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalita’ di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, e’ ridotto del cinquanta per cento. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonche’ di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalita’ artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l’attivita’ produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall’anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ da assumere non potra’ essere superiore a quello delle unita’ cessate nell’anno precedente, fermo restando le compatibilita’ di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori cosi’ detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell’organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi’ inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attivita’ artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all’estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato l’articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L’articolo 4, comma 4, del medesimo decreto e’ sostituito dal seguente: «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l’eta’ pensionabile e’ fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta’ anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all’eta’ inferiore.». 8. A decorrere dal 2010, all’onere derivante dal comma 8, valutato in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita’ culturali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’ culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Disposizioni in materia di attivita’ culturali 1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, i criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonche’ le modalita’ per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarita’ gestionale degli organismi, nonche’ degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attivita’ gia’ svolte e rendicontate. Dall’anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita’ culturali puo’ liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’ottanta per cento dell’ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita’ previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Art. 5

Disposizioni in materia di attivita’ cinematografiche

1. Al fine di quanto previsto nell’articolo 3, commi 27, 28 e 29,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i
commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nella societa’ di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e
delle finanze assume la titolarita’ delle relative partecipazioni e
il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di seguito
denominato: "Ministro", esercita i diritti dell’azionista, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa’ di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta
di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell’atto di indirizzo emanato annualmente. L’atto d’indirizzo
riguarda attivita’ e servizi di interesse generale, con esclusione
della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il
perseguimento delle finalita’ istituzionali. Sono ricompresi nelle
attivita’ e servizi di interesse generale l’eventuale gestione, per
conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita’ speciale
di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche’ la distribuzione, in
coerenza con gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzo, di: a)
opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; b) opere
cinematografiche di cortometraggio; c) opere cinematografiche
espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove
tecnologie.
4. Il programma annuale delle attivita’ di cui al comma 3 e’
approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie
per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa’, inclusa
la copertura dei costi per il personale. Le attivita’ del programma
annuale sono svolte entro l’anno di riferimento, salvo eventuali
variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo
alla chiusura dell’anno di riferimento. In quest’ultimo caso, tali
attivita’ possono essere realizzate entro la fine dell’esercizio
successivo.».
2. All’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al
comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la societa’ di cui all’articolo
5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive
modificazioni.».

Art. 6 Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive 1. All’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «La Societa’ italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attivita’ culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalita’ di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l’accertamento della titolarita’ dei diritti.»; b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive». 2. E’ abrogato l’articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche’ tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente. 3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni sull’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, e’ costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita’ giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell’articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando che l’assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e il Ministero dell’economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l’ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell’articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e’ trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l’eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l’articolo 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell’elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

Art. 8 Abrogazioni 1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800. 2. All’articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorita’ di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse. 3. Sono abrogati: a) il sesto e settimo comma dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426; b) il comma quarto dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell’articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse; c) il terzo comma dell’articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43; d) l’articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l’articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=010G0085&tmstp=1274339549085

Cassazione III civile del 3 marzo 2010, n. 5067 Scuola, allievo, danni, autolesionati, responsabilita’, natura (2010-05-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19086/2005 proposto da:

G.V. ****, elettivamente domiciliato in ROMA, V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI DONNA Fabio Massimo, GRECO UGO, TODINO LUIGI con studio 80129 NAPOLI Via R. MORGHEN, 181 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, M.M.A., A. A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 780/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Prima Civile, emessa il 13/01/2005; depositata il 15/03/2005;

R.G.N. 1880/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/01/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO (per delega Avvocati GRECO e TODINO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione primo motivo e rigetto nel resto.

Svolgimento del processo

G.G. e P.M., quali esercenti la potestà genitoriale sul minore G.V., convenivano, davanti al tribunale di Napoli, il Ministero della Pubblica Istruzione, M.M.A. ed A.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore, studente presso L’Istituto Tecnico Commerciale ****, in conseguenza di un infortunio occorsogli durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per il Ministero e per la M., preside dell’Istituto, eccependo, nella prima qualità, il proprio difetto di legittimazione passiva; e, nella seconda, la configurabilità di qualsiasi responsabilità a carico della M., convenuta in proprio e non quale rappresentante dell’istituto; nel merito, comunque, l’infondatezza della domanda.

Si costituiva anche l’ A., insegnante di educazione fisica, cui era affidata la classe al momento dell’incidente, che contestava la propria responsabilità e la fondatezza della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 28.7.2000, esclusa la responsabilità diretta della preside e dell’insegnante, rigettava anche la domanda proposta nei confronti del Ministero.

L’appello proposto da G.V., divenuto nelle more maggiorenne era, con sentenza del 15.3.2005, accolto parzialmente dalla Corte d’Appello nei confronti del Ministero della Pubblica Amministrazione, mentre era rigettato nei confronti della M. e della A..

Il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Corte, all’udienza del 13.7.2009, rilevato che il ricorso non risultava notificato, nè al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nè alla M., concedeva il termine di giorni trenta per completarne e regolarizzarne la notifica, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., in ragione della desunta responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., giusta nomen juris della Corte di Appello di Napoli che ha qualificato giuridicamente la fattispecie de quo agitur. Violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., in ragione della responsabilità diretta (contrattuale) ed indiretta (rapporto di immedesimazione organica dei dipendenti) del dicastero convenuto. Omessa e/o insufficiente motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 5).

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), in ragione del mancato accertamento (in violazione dell’art. 112 c.p.c.) della responsabilità civile della Preside e/o dell’Insegnante, onde inferirne la concorrente responsabilità extracontrattuale giustificativa, ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c., della liquidazione del danno morale. Omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

I motivi, per l’intima connessione delle censura con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati nei limiti di cui in motivazione, per le ragioni che seguono.

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., consente, oggi, di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue, infatti, che la lesione dei diritti inviolabili della persona, che abbia determinato un danno non patrimoniale, comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale.

Se l’inadempimento dell’obbligazione determina, quindi, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni (così per tutte S.U. 11.11.2008 n. 26972).

Deve anche rilevarsi che costituisce contratto di protezione quello che intercorre – come nella specie – tra l’allievo e l’istituto scolastico.

In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (v. S.U. 27.6.2002 n. 9346; Cass. 31.3.2007 n. 8067), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare, rientra quello all’integrità fisica dell’allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione.

Quanto al tema della responsabilità, deve sottolinearsi – come correttamente ritenuto anche dalla Corte di merito – che le Sezioni Unite di questa Corte, già con sentenza n. 9346 del 2002, ribadita poi da S.U. n. 26972 del 2008 – avevano affermato, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, che nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.

Fra allievo ed istituto scolastico – con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola – si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.

Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

La ricorrenza di un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi – in ordine all’onere probatorio – che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.

In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali – come nella specie -, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2 – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.

La legittimazione passiva dell’insegnante, quindi, è esclusa, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell’ambito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048 c.c., comma 2), ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso (ipotesi questa da far valere secondo i principii della responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.).

Resta, comunque, fermo che, in entrambi i casi, qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo od all’alunno che ha arrecato danni a se stesso, l’insegnante è successivamente obbligato, in via di rivalsa, soltanto nell’ipotesi in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave;

limite, quest’ultimo, che opera verso l’Amministrazione, ma non verso i terzi (S.U. 27.6.2002 n. 9346).

La Corte di merito ha puntualmente applicato questi principii.

Ha, infatti, rilevato "E con riguardo al caso di specie, mentre è pacifico che l’incidente è avvenuto durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche, le risultanze probatorie acquisite al processo non consentono di ritenere raggiunta la prova suindicata, e cioè che l’evento è stato determinato da fatto non imputabile all’amministrazione scolastica.

A tal fine, ha considerato che "Anzi dalle dichiarazioni dei testi emerge, come dedotto dagli attori fin dalla citazione introduttiva del giudizio, che gli allievi dell’istituto erano chiamati a svolgere la pratica sportiva prevista dal calendario delle lezioni scolastiche, su un campo, esterno all’edificio e non di proprietà della scuola, non munito di tutte le attrezzature idonee ad evitare danni e che, anzi, presentava il fondo sconnesso".

Concludendo che "Risulta perciò provata la violazione da parte dell’amministrazione scolastica dello specifico obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, e l’infortunio oggetto di causa è ricollegabile a tale violazione".

La Corte di merito, quindi, correttamente ha escluso la legittimazione passiva dell’insegnante; nè le considerazioni ed i principii enunciati consentono di ritenere configurabili ulteriori profili di responsabilità, concorrenti, invocabili dai terzi.

Non ha, pertanto, pregio, sotto questo profilo, la censura mossa, in ordine ad una concorrente responsabilità diretta o per immedesimazione organica dell’insegnate e della preside, invocata per riconoscerne la legittimazione passiva nei confronti dell’odierno ricorrente.

Merita, invece, di essere accolta la censura in ordine al mancato riconoscimento del danno morale, da parte della Corte di merito.

La Corte di merito ne ha escluso la sua risarcibilità affermando che: " Per il combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., il danno morale è, infatti, risarcibile soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, cosicchè il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale, com’è appunto il caso di specie, in cui l’amministrazione è stata ritenuta responsabile dell’infortunio di cui è causa in conseguenza dell’accertata violazione dell’obbligo contrattuale di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruiva della prestazione scolastica".

II riconoscimento della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, in tutte le sue forme, definitivamente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 del 2008, consente, viceversa, come più sopra ricordato, la risarcibilità del danno non patrimoniale – del quale il danno morale è una componente – anche nell’azione di responsabilità contrattuale, come nella specie.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 2055 c.c. e art. 2043 c.c., in ragione della determinazione cui è arrivata la Corte napoletana di escludere la legittimazione passiva degli insegnanti. Omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo non è fondato per le ragioni già esposte in precedenza, in ordine alla affermata insussistenza della concorrente legittimazione passiva degli insegnanti, che, a tal fine, si richiamano.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in ragione dello specifico risarcimento del danno chiesto dall’appellante per effetto dell’infortunio verificatosi (come si evince inconfutabilmente dalle date) in corso del giudizio di appello. Insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha ritenuto nuova la domanda relativa al risarcimento del danno da lucro cessante, proposta soltanto "in sede di precisazione delle conclusioni in occasione della prima rimessione della causa al collegio", posto che nel giudizio di primo grado, erano state indicate specifiche voci di danno e che tale domanda era stata riproposta, negli stessi termini, nell’atto di appello.

Ora, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d’appello soltanto se, nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado.

La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti – come nella specie -, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo petitum, costituisce inammissibile domanda nuova (Cass. 19.1.2006 n. 1054; v. anche Cass. 20.2.2007 n. 3936).

Sotto questo aspetto, poi, va rilevato che non è dato conoscere – non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso, così incorrendo nel difetto di autosufficienza, il contenuto della relativa documentazione – neppure quale incidenza avrebbe avuto l’evento lesivo sulla inidoneità alla leva.

In tal modo, il difetto di prova impedisce la valutazione, da parte della Corte di legittimità, in ordine alla correttezza e legittimità della richiesta di risarcimento danni per lucro cessante avanzata nel giudizio di appello.

Deve, da ultimo, anche sottolinearsi che il ricorrente non contesta una diversa richiesta avanzata in primo grado, ricomprensiva di tutti danni patrimoniali e non, che lo legittimi alla richiesta avanzata. in sede di appello (v. anche Cass. 20.2.2007 n. 3936).

Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura non può essere seguita.

Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in ragione della condanna del ricorrente alle spese del 11 grado di giudizio a favore della prof.ssa A. A.. Illogica motivazione.

Il motivo non è fondato.

Premesso che, con tale motivo, il ricorrente intende impugnare la statuizione della sentenza con la quale è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti dell’insegnante A.A., – e che, pertanto, erroneamente è stata indicata la supposta violazione dell’art. 96 c.p.c., dovendosi, invece, intendere quella dell’art. 91 c.p.c. -, correttamente la Corte di merito ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei suoi confronti, sulla base del principio della soccombenza.

A tal fine, infatti, la domanda proposta nei confronti della A. è stata rigettata, sia in primo, sia in secondo grado, avendo i giudici di merito escluso la sua legittimazione passiva; esclusione, peraltro, confermata anche in questa sede.

Conclusivamente, vanno accolti il primo ed il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, vanno rigettati gli altri; la sentenza va cassata in relazione, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta nel resto. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sez I del 17 febbraio 2010, n. 3817 Diritto d’autore, format, improvvisazione (2010-05-13)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 13 agosto 2002, rigettava la domanda proposta da m.m. nei confronti della s.r.l. … Italiana …, per il pagamento di L. 4 64.694.258 quale compenso residuo per i diritti d’autore ancora dovutogli a integrazione della somma mensile di L. 3.000.000 oltre IVA, versata ad una società e destinata all’istante, per effetto d’un contratto scritto concluso dalle parti, avente ad oggetto l’attività dell’attore, svolta nell’ideazione e esecuzione di programmi televisivi prodotti e trasmessi dalla convenuta. Ad avviso del primo giudice era valida la previsione, nel contratto di cui sopra, di un compenso minore rispetto a quello previsto dalle tabelle SIAE, per le attività oggetto dell’accordo, non essendo tali tabelle imperative ed essendo disponibili i diritti in esse regolati anche per somme minori; pertanto il versamento mensile erogato, come confermato dai testi escussi, doveva ritenersi comprendere il corrispettivo di tutte le prestazioni del M..

L’appello degli eredi dell’attore, deceduto nelle more, M. M. e Ma. e B.M.G., impugnava la sentenza di primo grado, per avere ritenuto che il compenso fissato in contratto coprisse anche i diritti d’autore per le sceneggiature e i testi delle trasmissioni televisive della emittente “Rete Mia” di proprietà di controparte e non la sola “realizzazione” di esse da m.m. quale attore e protagonista dei programmi, nessun rilievo avendo il fatto che egli fosse collaboratore stabile o “consulente” della emittente televisiva, come previsto in contratto.

Secondo gli appellanti, dalla prova testimoniale assunta erroneamente il Tribunale aveva dedotto che il corrispettivo concordato fosse comprensivo di quanto dovuto per diritti d’autore, che invece non era stato interamente corrisposto, per cui erano dovute le differenze pretese.

A tale gravame ha resistito la … s.p.a., succeduta alla originaria convenuta, e l’appello è stato rigettato con sentenza del 13 settembre 2004, notificata il 30 dicembre successivo, della Corte d’appello di Firenze.

La Corte di merito non solo ha considerato valido il contratto di cui sopra da leggere nei sensi indicati dal tribunale, ma ha ritenuto “alquanto dubbio che i programmi ideati dal M.” potessero considerarsi “opere dell’ingegno … come tali … tutelate dalla legge sul diritto d’autore”, perché privi di “interesse culturale” e contenenti “divagazioni demenziali” del dante causa degli appellanti nei programmi ideati, definito nel contratto “consulente” della controparte (le parole tra virgolette sono alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Le idee del M. prevedevano infatti trasmissioni, la cui ideazione non esprimeva alcuna creatività sia pure soggettiva, essendo l’andamento del programma rimesso alla improvvisazione e alla capacità di attore, interprete e protagonista dello stesso ideatore, come poteva rilevarsi dalla descrizione di alcune di tali ideazioni, con la previsione dei titoli e il richiamo a dialoghi improvvisati del presentatore-protagonista con gli spettatori in studio, i telespettatori o soggetti incontrati in strada e coinvolti in scherzi o nella soluzione di indovinelli.

L’appello era quindi rigettato e le spese del secondo grado erano poste a carico degli appellanti M. e B. che, per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso di tre motivi, notificato il 15 febbraio 2005, cui ha replicato con controricorso, notificato il 24 marzo 2005, la Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a..

Diritto

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 1 e 110 e dell’art. 2581 c.c., dalla sentenza impugnata, per avere negato il carattere creativo delle opere di m.m. e la tutelabilità dei suoi diritti quale autore dei programmi televisivi utilizzati da controparte, in applicazione della norme che precedono e che si pretendono disapplicate.

La L. n. 633 del 1941, art. 1, specifica che sono opere dell’ingegno quelle appartenenti “alla letteratura, alla musica … al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” ed è norma che, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, tutela la creatività in senso soggettivo a differenza di quanto accade nell’invenzione, non occorrendo quindi, per domandare i diritti di utilizzazione di tali opere, una creazione oggettiva, assolutamente originale e nuova, Né potendo escludersi tale tutela per avere l’opera un contenuto minimo o fondato su nozioni modeste o elementari (si cita in ricorso Cass. 11 agosto 2004 n. 15496).

La Corte di merito avrebbe dovuto dedurre dallo stesso contratto concluso dalle parti per iscritto, il trasferimento della titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle opere di ingegno del M. alla emittente appellata, la quale per essi doveva versare il residuo corrispettivo all’autore.

La controricorrente deduce l’inammissibilità o infondatezza del motivo di ricorso che denuncia solo l’errata valutazione, dai giudici del merito, dei caratteri creativi e originali delle idee di programmi televisivi realizzate dal M., in base alle prove documentali in atti e a quelle testimoniali assunte, le cui risultanze non sono in alcun modo smentite dal ricorso, che neppure in sintesi precisa gli errori della Corte d’appello.

Non è chiara la ragione per cui è censurata la sentenza della Corte d’appello che esclude ogni originalità e creatività dei programmi oggetto di causa, perché frutto di improvvisazione del M., con una valutazione nel merito delle idee proposte per realizzare trasmissioni, la cui struttura non risulta chiara, domandando comunque un nuovo esame di esse, precluso in sede di legittimità.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla pretesa modestia della qualità dei programmi televisivi ideati dal dante causa dei ricorrenti, per affermarne la non tutelabilità come opere di ingegno. Da tale premessa contestabile è dedotta dai giudici del merito la omnicomprensività del compenso di cui al contratto concluso dalle parti originarie della causa, confermata pure dai testi, senza rilevare che con essa si giustifica pure la mancata previsione nel detto atto, di qualsiasi corrispettivo per i diritti d’autore per la utilizzazione dei programmi dalla emittente per i due anni successivi, mentre il pagamento mensile copriva le sole prestazioni d’esecuzione dei programmi del M., versato alla società gestita dal figlio di questo.

Pur mancando un atto in forma scritta che prevedesse la cessione del diritto d’autore dal dante causa dei ricorrenti alla società del figlio, deve considerarsi che di tale diritto era stato pagato solo il 10% di quanto fissato nelle tabelle SIAE, e quindi deve presumersi per i ricorrenti che il M. potesse pretendere le differenze chieste, avendo controparte fatto circolare e utilizzato le trasmissioni ideate dall’altro contraente, dopo la loro realizzazione.

La società controricorrente, non avendo corrisposto i diritti d’autore al M., non poteva trasmettere i programmi di lui successivamente alla loro realizzazione, avendo pagato solo quanto dovuto per l’attività di esecuzione delle trasmissioni e non il compenso per la creazione dei programmi.

Replica la resistente che, in mancanza della stessa opera d’ingegno accertata dalla Corte di merito, non poteva che rilevarsi, come punto decisivo della pronuncia di questa, l’affermata omnicomprensività del corrispettivo, confermata dalle deposizioni dei testi Ma. e C. oltre che dal comportamento dello stesso M. che, nei due anni di esecuzione di programmi per l’emittente, mai aveva chiesto a quest’ultima i diritti d’autore oggetto di causa.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza di merito per falsa applicazione dell’art. 2581 c.c. e della citata L. n. 633 del 1941, art. 110. Il compenso forfettizzato cui si riferiscono i giudici del merito attiene alla mera attività esecutiva di regista, sceneggiatore e attore di m.m., ma non copre il diritto d’autore, risultando che esso è stato corrisposto ad una società di capitali gestita dal figlio di lui, con la conseguenza che a questa si sarebbero ceduti oralmente tali diritti, in violazione della L. n. 633 del 1941, art. 110, non prevedendosi compenso per l’opera di ingegno poi sfruttata dalla controricorrente. Deduce la resistente che tale motivo di ricorso attiene al merito della controversia, di cui è chiesto un inammissibile riesame in sede di legittimità.

2.1. Il primo motivo d’impugnazione è infondato in ordine alla violazione di entrambe le norme in esso indicate, anche se è opportuna una precisazione della motivazione di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Indipendentemente dallo speciale diritto di utilizzare le opere televisive dell’emittente di esse, di cui all’art. 65 della legge sul diritto d’autore e al D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 11 (Cass. 2 settembre 2005 n. 17699), la pronuncia di merito considera immeritevoli di tutela le idee dei programmi posti del M., dubitando che le stesse possano qualificarsi “opere dell’ingegno”.

La Corte d’appello giunge a tale conclusione in ragione del carattere di mero “passatempo” delle idee proposte dall’originario attore e a causa della loro carenza di “ambizione culturale”, negandone la “creatività” anche solo soggettiva e la loro tutelabilità, ai sensi della legge sul diritto d’autore, anche se ne rileva la “originalità”.

La Corte di merito, ritenuta non provata la esistenza di dialoghi redatti e di sceneggiature predisposte dal M. per i programmi per cui è causa, descrive le relative trasmissioni come costituite da un titolo e da uno sviluppo degli eventi da trasmettere improvvisato, pur se da svolgere nell’ambito di un’idea proposta per dialoghi solo eventuali, in base a quanto poteva accadere in trasmissione tra l’attore-presentatore e i terzi.

Pur affermandosi che il concetto giuridico di creatività nel diritto d’autore è comunque soggettivo e prescinde da una assoluta novità e originalità dell’opera, ritenendosi tutelabile anche idee modeste e nozioni semplici (così Cass. 12 marzo 2004 n. 5089, anteriore alla sentenza citata in ricorso cui si rifà anche Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925), si è però sempre ritenuto necessario, per la tutelabilità del diritto d’autore, che tali idee possano essere colte “nella loro individualità, quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte dell’autore” (Cass. 29 maggio 2003 n. 8597).

La Corte d’appello ha invece negato nella specie la stessa configurabilità del concetto di opera dell’ingegno, ritenendo inesistenti i caratteri dei cd. “formats” o “formati” nelle idee di programmi e trasmissioni proposte dal M. e oggetto di causa, per la mancanza di un loro “canovaccio” idoneo a caratterizzarne il concreto svolgimento, con indicazione degli eventi da trasmettere di regola improvvisati, per cui l’andamento del programma era rimesso alle doti d’attore del M..

In assenza di una definizione normativa del concetto di “format”, cioè della cd. idea base di programma televisivo come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 546, in ordine ad esso ai fini del deposito delle opere dell’ingegno, anche perché lo stesso M. e i suoi eredi fanno espresso riferimento alla stessa Società e alle tabelle da essa predisposte, per la liquidazione di quanto, preteso in questa causa a titolo di diritti d’autore.

Per la SIAE “si intende per formato l’opera d’ingegno, avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.

Tali caratteri non si sono ritenuti sussistere nella fattispecie dalla Corte di merito, per la carenza delle “articolazioni sequenziali” dei programmi ideati, cioè di un canovaccio o “struttura narrativa di base” e di “apparato scenico”, che consentissero ai giudici di individuare l’opera da tutelare nei suoi caratteri minimi per qualificarla “format”, non identificato nel caso per i contenuti minimi delle succinte proposte del M. non ritenute meritevoli di tutela per la loro modestia.

Anche per la prevalente giurisprudenza di legittimità, il contenuto dell’opera rileva in quanto sia configurabile una forma o struttura esplicativa del programma, che nel caso si è negato esservi, con motivazione concisa ma sufficiente a escludere la tutela domandata (così con Cass. cit. n. 5089/04, cfr. Cass. 23 novembre 2005 n. 24594 e 24 luglio 2006 n. 16888).

Si è ritenuta legittima l’utilizzazione dei programmi dall’emittente in base al D.Lgs. 16 novembre 1992, n. 685 (Cass. 2 settembre 2005 n. 17699), negandosi alle idee a base di essi, la qualifica di opere di ingegno e il diritto d’autore su cui fonda la sua pretesa il M..

La Corte fiorentina, nella motivazione scarna ma adeguata della sentenza, non si sofferma sulla L. n. 633 del 1941, art. 2, rilevando che, dall’esame dei documenti prodotti da parte attrice in primo grado, i programmi televisivi cui egli aveva dato il titolo, consistevano in meri colloqui tra attore-autore dello spettacolo e pubblico o ospiti su vari argomenti non specificamente individuati, con dialoghi improvvisati, mancando in essi una struttura predefinita, necessaria ad integrare il format come opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della L. n. 633 del 1941.

Pur non disconoscendo la originalità delle idee, ritenuta sussistente anche nella sentenza di merito, la modestia e pochezza di esse ha comportato la negazione della loro creatività, sia pure soggettiva, perché non si sviluppano in un canovaccio precostituito ma solo in base a quanto verrà chiesto dai terzi o a costoro dal presentatore, in funzione cioè di eventi imprevedibili, con impossibilità di predisporre dialoghi e testi delle trasmissioni, caratterizzate da pochezza dei contenuti.

In assenza dell’opera dell’ingegno, nessuna tutela può essere accordata solo all’esistente titolo dei programmi proposti dal M., mancando l’opera di ingegno cui essi accedono (Cass. 19 dicembre 2008 n. 29774 e la cit. n. 16888 del 2006).

Inoltre, non essendo legalmente disciplinato il contratto di trasferimento dei diritti d’autore per il quale è prevista solo la “forma scritta” ad probationem dagli articoli di legge che il ricorrente deduce essersi violati, la interpretazione dell’accordo a base delle pretese in controversia, costituisce una mera quaestio voluntatis rimessa all’interpretazione del giudice del merito, logicamente sufficiente e non violativa di norme con infondatezza anche per tale profilo del primo motivo di ricorso (Cass. 6 novembre 2008 n. 26626).

La censura diviene inammissibile anche in ragione della pretesa disapplicazione della citata L. n. 633 del 1941, art. 110, una volta che si è esclusa la esistenza dei diritti di utilizzazione dell’opera d’ingegno da trasferire con atto scritto ad probationem ai sensi dell’art. 2581 c.c. e della norma speciale che precede, precetti comunque inapplicabili alla concreta fattispecie.

2.2. Per tutto quanto non resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso anche nel secondo, quest’ultimo, relativo all’altra ratio decidendi della sentenza di merito che ha confermato la validità e legittimità del contratto concluso dalle parti e la portata del suo contenuto di cui alla decisione di primo grado, deve dichiararsi inammissibile in ordine alla dedotta contraddittorietà della motivazione su tali punti decisivi.

Nella sentenza infatti, da un canto si afferma che la mancata previsione nel contratto concluso dal M. con la emittente televisiva di un prezzo o compenso del diritto di utilizzare per due anni le sue trasmissioni, è sintomatica della assenza di un diritto d’autore da tutelare nella fattispecie e d’altro canto si perviene alla stessa conclusione, con un’analisi delle idee di programmi del dante causa dei ricorrenti non configurabili come opere dell’ingegno da tutelare.

L’avere il M. accettato un compenso pari al 10% di quanto previsto dalle Tabelle SIAE per la creazione di programmi televisivi, ove queste fossero qualificabili come formats ed opere di ingegno, conferma e non smentisce che tra le parti del contratto per cui è causa s’era esclusa l’esistenza di diritti d’autore da utilizzare per la società emittente successivamente.

Di conseguenza, anche il pagamento ad un terzo del corrispettivo per le attività di cui al contratto per cui è causa, cioè ad una società di capitali gestita dal figlio di M.M., non presupponendo il trasferimento dei diritti di utilizzazione di programmi di cui è negata l’esistenza, è compatibile con l’assenza di un atto in forma scritta per trasferire il compenso concordato e ritenere la retribuzione comprendente tutta l’attività svolta dal dante causa dei ricorrenti per la controparte, nel rapporto di consulenza e collaborazione regolato in contratto (sul diritto d’autore nei contratti di lavoro: Cass. 1 luglio 2004 n. 12089).

Non vi è stato bisogno di alcun consenso per iscritto dell’autore a utilizzare le trasmissioni da lui realizzate nei due anni successivi per l’emittente, in mancanza di un’opera dell’ingegno da tutelare, dovendosi considerare che la forma scritta ad probationem per la cessione dei diritti d’autore, ha solo la funzione di provare il titolo per evitare ai successivi aventi causa utilizzatori dell’opera, di vedersi pretendere compensi aggiuntivi da chi ha ricevuto gli stessi diritti da altri.

2.3. Va esclusa anche la falsa applicazione dell’art. 2581 c.c., per le stesse ragioni per le quali si è negata l’applicabilità della L. n. 633 del 1941, art. 110, e tale conclusione comporta l’ammissibilità della prova testimoniale assunta nel merito in primo grado sul carattere omnicomprensivo del compenso concordato.

Anche a non ritenere il motivo quale censura della sola decisione del tribunale e non della Corte d’appello, come tale inammissibile, il dante causa dei ricorrenti, nel chiedere il pagamento dei diritti d’autore, di cui si è negata la esistenza, nessun richiamo opera al diritto all’equo compenso che a lui sarebbe spettato quale interprete ed esecutore, ai sensi dell’art. 2579 c.c., per la successiva trasmissione del programma di cui egli è stato il protagonista anche con improvvisazioni originali.

Il terzo motivo di ricorso pertanto, per la parte in cui non è inammissibile, non può che essere anche esso rigettato, perché infondato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione, per la soccombenza, devono porsi a carico dei ricorrenti in solido e liquidarsi nella misura di cui al dispositivo in favore della, controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemila duecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.