Cassazione penale 17234/2010 Per la tentata concussione non è necessario lo stato di soggezione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25/5/06 il G.U.P. del Tribunale di Catania dichiarava A.M. colpevole di nove episodi di concussione ex art. 317 c.p., contestati ai capì a), c), d), e), g), h), i), j), n), di due episodi di tentata concussione ai capi b), e f ), di due episodi di istigazione alla corruzione ai capi k) e 1), nonchè di un episodio di corruzione impropria susseguente al capo m) della rubrica e lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno alle costituite parti civili.

Si addebitava all’ A., quale Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, titolare del potere di stabilire il "piano operatorio", decidendo il medico e la data in cui dovessero essere operati i diversi pazienti, che si rivolgevano a quella struttura ospedaliera, per sottoporsi a delicati interventi chirurgici, aveva utilizzato o tentato di utilizzare tali poteri decisionali per uno scopo diverso da quello, per cui era stato investito, prospettando a costoro la possibilità, in alternativa all’intervento condotto in regime ospedaliero ordinario e gratuito, soggetto a lunghe liste di attesa, di un intervento intramoenia con possibilità di scegliere l’equipe chirurgica di propria fiducia, dietro pagamento all’azienda di circa Euro 12.000, metà dei quali destinati al Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, ovvero di un intervento condotto da lui personalmente, facendo figurare comunque il regime ospedaliero gratuito, a condizione però che gli fosse corrisposta direttamente e in contanti una somma di danaro da versare dopo l’intervento – di solito inferiore rispetto a quella prevista per gli interventi intramoenia – e che venisse sottoscritta una lettera, da cui doveva risultare contrariamente al vero che tale dazione di danaro era una spontanea iniziativa dei soggetti operati, destinata ad opere di beneficenza. In altre occasioni il predetto, sempre nella qualità, si faceva consegnare, pur senza aver esercitato pressioni, dai pazienti operati in regime ospedaliero ordinario gratuito, una somma di danaro non dovuta per l’attività da lui espletata in adempimento di un atto del proprio ufficio, così come si adoperava per sollecitarli a promettere o a versare una somma di danaro in cambio della sua prestazione. Secondo il giudice di primo grado l’affermazione della colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni delle persone offese, o di persone informate sui fatti, sull’esito delle disposte intercettazioni ambientali e sulle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, che accertavano che nel periodo in contestazione nella Divisione di Cardiochirurgia de qua non risultava essersi svolta alcuna attività in regime intramoenia, che non esisteva alcuna lista di attesa, che i colleghi dell’imputato non avevano mai ricevuto somme di danaro a titolo di retribuzione per gli interventi svolti e che l’Associazione (OMISSIS) non aveva mai ricevuto contributi da parte di soggetti residenti a (OMISSIS) e Provincia.

A seguito di gravame dell’imputato e delle parti civili la Corte di Appello di Catania con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificato il fatto di cui al capo e) della rubrica come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, rideterminava la pena da anni otto ad anni sei, mesi otto giorni venti di reclusione, liquidava in misura maggiore i danni sofferti dalle parti civili confermando nel resto l’impugnata sentenza.

In motivazione la corte di merito condivideva in fatto la ricostruzione della vicenda, come operata in prima grado, facendo propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado sul punto.

In diritto non dubitava del requisito dell’induzione nella condotta persuasiva ed ingannevole dell’imputato consistita nel segnalare ai pazienti o ai loro parenti che la grave malattia cardiaca, da lui pronosticata non consentiva, di procrastinare, se non a rischio di morte, l’intervento chirurgico a causa della lunga lista di attesa. Di fronte poi all’indisponibilità finanziaria dei suoi interlocutori si dichiarava disponibile a eseguire lui stesso l’intervento in cambio di una offerta in danaro da destinare a beneficenza, così come di fronte alla riluttanza dei pazienti di farsi operare da lui personalmente, prospettava l’opportunità che fosse lui ad operare, in quanto più "esperto, chiedendo in cambio una minor somma di danaro rispetto a quella prevista per il regime intramoenia (capi h, i, j).

Quanto al requisito del metus pubblicae potestatis, osservava che la consegna o la promessa di una somma di danaro in cambio della prestazione professionale non avveniva per effetto di una libera determinazione del soggetto passivo, nè in funzione di un rapporto sinallagmatico paritario, ma per effetto della pressione psicologica esercitata dall’imputato sui pazienti attraverso la prospettazione implicita o esplicita di un danno alla salute, che sarebbe stato evitato solo se i destinatari avessero accettato la richiesta di danaro, che peraltro non era dovuta, stante che l’intervento veniva eseguito in regime gratuito ospedaliere.

Quindi la Corte di merito nel passare all’esame delle tesi difensive, escludeva che nei casi in esame potesse ravvisarsi l’ipotesi alternativa della truffa, richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia, che aveva individuato il discrimine tra le due ipotesi nella doverosità oggettiva della dazione o della promessa; riteneva poi un post-factum irrilevante la circostanza che la dazione avvenisse dopo l’intervento chirurgico.

Quanto agli episodi di tentata concussione (capi b e f) la corte di merito evidenziava come l’imputato, discreditando i suoi collaboratori e rappresentando ai suoi interlocutori un male maggiore, ove l’intervento non fosse stato da lui eseguito, aveva posto in essere una condotta certamente idonea a porre i soggetti passivi in una condizione di soggezione, così come per gli episodi di istigazione alla corruzione (capi k e l) segnalava come la richiesta di danaro avanzata dopo l’esecuzione dell’intervento integrasse ugualmente il reato contestato e non quello della truffa, come prospettato dalla difesa.

Analogamente per gli episodi di corruzione impropria susseguente (capi e) ed m), ravvisava gli estremi del reato e non quello della truffa nella condotta dell’imputato, che, pur non avendo esercitato pressioni psicologiche sulla volontà del paziente, aveva ricevuto una somma di danaro non dovuta, essendo stato l’intervento eseguito in regime ospedaliere gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo dei suoi difensori, i quali a sostegno della richiesta di annullamento articolano quattro motivi.

Con il primo motivo denunciano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti. Osservano che i giudici del merito non avevano dato risposta all’argomento difensivo sulla natura dei compensi, secondo il quale il prof A. era autorizzato all’esecuzione di attività professionali al di fuori delle trentotto ore settimanali, onde oltre tale debito orario chi avesse voluto avvalersi del prof. A. non avrebbe potuto confidare nel trattamento a carico del servizio sanitario, ma avrebbe dovuto pagare i relativi compensi accedendo al regime intramoenia. Si sarebbe dovuto accertare, ad avviso della difesa, se l’imputato avesse in qualche modo cercato di orientare la scelta dei pazienti affinchè fosse lui ad eseguire l’intervento, e nella negativa appurare se il prof. A. fosse tenuto al trattamento a spese del servizio sanitario o se invece assistendoli oltre le ore dovute potesse richiedere i propri compensi.

Evidenziano, quanto agli ulteriori elementi costitutivi del reato, l’alcatorietà del concetto di induzione, e le oscillazioni, che si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità tra ciò che è e ciò che non è punibile come induzione, per affermare che i giudici del merito avevano inglobato nel calderone dell’induzione concussoria anche vicende, in cui inesistente è la presunta trattativa prima dell’intervento, essendovi prova di una dazione di danaro solo all’esito dell’operazione, e trasformato in induzione punibile ex art. 317 c.p., ciò che altrimenti si palesava come incontro di volontà per un reciproco interesse. La condotta concussiva, incalza la difesa, è costituita da un’attività di convincimento portata a termine in modo tale da determinare la volontà del soggetto passivo, nel quale viene ingenerata la convinzione di sottostare alle ingiuste pretese, laddove le richieste di danaro nella fattispecie concreta non furono mai subordinate alla prospettazione di un pericolo nel caso in cui non si "fosse accondiscesi alle sue pretese. I giudici del merito avevano dato una interpretazione fuorviante del "metus pubblicae potestatis", finendo col relegare il reato di corruzione a ipotesi residuale, verificabile solo nei casi in cui sia il privato a assumere l’iniziativa "tangentizia", e svuotare di applicazione pratica l’ipotesi di istigazione alla corruzione, posto che ogni richiesta di danaro, per il solo fatto di pervenire da un pubblico ufficiale, presupporrebbe quello sbilanciamento dei rapporti per la supremazia insita nei suoi poteri.

Quindi la difesa passava in rassegna tutti gli episodi contestati, secondo l’ordine affrontato in sentenza, per dimostrare che delle tre indicazioni fornite dall’imputato e ritenute induttive, la prima, concernente l’esposizione di un grave quadro clinico per porre i pazienti e i loro familiari in una condizione d’ansia e maggiore vulnerabilità alle richieste di danaro, corrispondeva alla realtà clinica del soggetto, onde non solo non poteva sostenersi l’impiego strumentale della circostanza, ma anzi sussisteva un dovere informativo, la cui omissione sarebbe stata sanzionabile; la seconda, rappresentata dal riferimento alla lista di attesa, per convincere i malati a un’adesione alle richieste del sanitario per accelerare i tempi di cura, era smentita dalle intercettazioni ambientali, che non evidenziavano alcun riferimento a liste d’attesa, ma solo a programmi operatori, con cui gli interventi venivano pianificati, e mai a lunghi tempi per l’esecuzione dell’intervento; la terza, costituita dallo screditamento degli altri medici dell’equipe, per piegare chi doveva subire un delicato intervento chirurgico ad avvalersi del primario del reparto non si era mai verificata, giacchè affermare che vi erano medici in formazione, corrispondeva ad una circostanza reale, riferita del sanitario non come allusione a chi eventualmente avrebbe potuto compiere gli interventi, ma come giustificazione degli impedimenti del primario, che non poteva dedicarsi solo alla cura dei pazienti, ma anche all’attività didattica.

Con il secondo motivo, concernente la determinazione della pena e la riduzione per effetto delle generiche la difesa lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, e sostiene che dal dispositivo della sentenza mancava il riferimento alla concessione delle generiche e che l’interesse a rilevare l’omissione derivava dalla mancata esplicitazione del calcolo, che, essendosi discostati dalla pena minima e dalla riduzione ex art. 62 bis c.p., nella massima espansione esigeva l’assolvimento dell’onere della motivazione.

Con il terzo motivo, concernente la determinazione dell’aumento a titolo di continuazione, eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza e erronea applicazione della legge penale e processuale, censurando l’errore in cui erano incorsi i giudici del gravame, i quali avevano quantificato l’aumento nella identica misura stabilita dal G.I.P., omettendo di considerare in tale computo la concessione delle generiche secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità, a mente della quale nel caso di più reati, uniti tra loro con il vincolo della continuazione le attenuanti generiche, riconosciute con riguardo a quello di essi ritenuto più grave, devono ritenersi operanti anche con riguardo ad altri reati, onde nel caso in esame si dovevano considerare le concesse generiche anche in riferimento agli aumenti per la continuazione, che di conseguenza dovevano essere disposti in misura inferiore rispetto a quelli ritenuti dal G.I.P..

Infine con il quarto e ultimo motivo, concernente le disposizioni civili, la difesa deduce la mancanza della sentenza e l’inosservanza della legge processuale, censurando l’omessa motivazione della riforma in termini peggiorativi del capo della sentenza, concernente i danni liquidati alle parti civili.

Le censure di cui al primo motivo di ricorso, quanto alla ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alla vicenda giudiziaria all’esame di questa Corte, esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3, cit. art., volte, come esse appaiono ad accreditare una valutazione della prova diversa da quella operata di giudici del merito e una versione alternativa dei vari episodi contestati, indicata come preferibile rispetta a quella adottata nella sentenza impugnata, entrambe precluse in sede di scrutinio di legittimità.

E’ lo stesso ricorrente che, nel sostenere alla pag. 4 del ricorso, che se i fatti, che avevano dato luogo al processo si fossero svolti secondo la sequenza descritta in sentenza, si sarebbe potuto convenire anche sulla ricostruzione giuridica degli stessi, implicitamente ammette di dover introdurre un motivo diverso da quello consentito. Ricorda il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate e i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (ex multis Cass. Sez. Un. 24/9/03 Petrella Rv. 226074; n. 12 del 23/6/00; n.6402 del 2/7/97; n.930 del 29/1/96).

In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è, per espressa disposizione legislativa, rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Al giudice di legittimità è quindi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Queste operazioni trasformerebbero la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici del merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nel caso in esame tale controllo non può che sortire effetti positivi, giacchè la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento con gli argomenti, ricordati in premessa, fondando "l’affermazione della responsabilità su di un quadro probatorio ben definito, che ha come elemento decisivo le dichiarazioni delle persone offese o delle persone informate sui fatti, l’esito delle intercettazioni ambientali e delle indagini di p.g., e non mancando di vagliare analiticamente le deduzioni difensive sottoposte al suo esame.

Destituite di fondamento sono le censure in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dall’A b.. Ritiene il collegio, alla stregua dei fatti così come ricostruiti nella sentenza impugnata, che correttamente i giudici del merito hanno qualificato le condotte contestate all’imputato come concussione ai capi a), c), d), g), h), i), j), n) e come tentativo di concussione ai capi b) e f), evidenziando come nella condotta dell’imputato fossero ravvisabili tutti gli elementi costitutivi di tale reato: l’abuso dei poteri inerenti il pubblico servizio e la induzione del privato a promettere indebitamente danaro.

Nessun dubbio che la posizione di direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia di un Ente Ospedaliere, come l’Ospedale (OMISSIS), comporti l’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale e,: quindi la configurabilità del reato di concussione in danno dei pazienti (Cass. Sez. 6^ 1/4/1980 n.1017 Dattolo).

La condotta dell’imputato, come descritta nei vari capi di accusa e come accertata dall’istruttoria dibattimentale ha senza dubbio determinato un oggettivo condizionamento della libertà morale dei pazienti, i quali ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, aderivano alla proposta in una situazione di soggezione psicologica nei confronti del primario, che li sottoponeva a pressioni anche indirette per ottenere quelle dazioni di danaro, di cui le persone offese percepivano l’ingiustizia.

In analoga fattispecie questa Corte ha avuto modo di affermare che l’induzione, sufficiente per la configurazione del reato di cui all’art. 317 c.p., sussiste anche in presenza della sola richiesta di compensi indebiti da parte del medico, preposto al servizio pubblico sanitario, rivolta a persone malate o ai loro familiari, dal momento che questi soggetti si trovano particolarmente indifesi di fronte ad un medico, dalle cui prestazione dipende la conservazione di un bene fondamentale, quale la salute (Cass. Sez. 6^ 29/3/1995 n. 5806 Azzano). Nella fattispecie si è di fronte a condotte che, così come ricostruite in sentenza, configurano indubbiamente una induzione che, com’è noto, non è vincolata a forme predeterminate e tassative, potendo concretizzarsi anche in frasi indirette ovvero in atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicitano in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, purchè siano idonee ad influenzare la volontà della vittima, convincendola dell’opportunità di provvedere al pagamento indebito richiesto (Cass. Sez. 6^ 1/10 – 31/12/03 n. 49538 Rv. 228368).

Pienamente condivisibile si ravvisa poi l’interpretazione che i giudici del merito hanno dato al concetto di "metus pubblicae potestatis", allineandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale tale elemento deve essere ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall’esplicita minaccia di un danno o fuorviata dall’inganno, ma anche ove venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale pur senza avanzare esplicite e aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere danaro o altra utilità (Cass. Sez. 6^ 23/10 – 3/12/09 n. 46514 Rv. 245335).

Nessun dubbio poi sulla correttezza della qualificazione giuridica come concussione tentata dei due episodi ai capi b) e f), in cui le vittime rifiutarono la proposta del Direttore dell’Unità Cardiochirurgica, formulata con le solite modalità.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte per la configurabilità del tentativo è sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei a indurre taluno a dare o a promettere danaro o altre utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del "metus pubblicae potestatis", bastando che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quel timore per integrare "l’ipotesi di concussione tentata (Cass. Sez. 6^ 25/2/94 n. 6113 Fumarola).

Ne consegue che qualora la persona offesa resista alla proposta, come nei casi di cui ai capi summenzionati, non può parlarsi di inidoneità degli atti, nè di desistenza, ma deve aversi riguardo alla adeguatezza della condotta rispetto al fine che l’imputato intendeva perseguire, potendosi configurare il tentativo di concussione.

Di questo principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, che ha ritenuto la condotta dell’imputato idonea a determinare uno stato di soggezione nei confronti delle vittime dei due episodi contestati.

Sulla configurabilità dell’ipotesi della truffa ha già risposto il giudice del gravame, individuando, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in materia, il discrimine con la concussione nel fatto che nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse, mentre nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto (Cass. Sez. 6^ 16/12/05 – 23/1/06 n. 2677 Rv. 233493).

Nei casi in cui il paziente o il suo familiare ha effettuato o promesso il pagamento, ciò ha fatto non allo scopo di trarre vantaggio dall’abuso del pubblico ufficiale, ma per effetto di quella situazione di timore provocato dallo stesso imputato. In entrambe le figure di reato l’induzione è lo strumento della condotta antigiuridica dell’agente, ma nella truffa essa avviene attraverso una serie di atti ingannatori, che portano all’errore del soggetto passivo; nella concussione la persuasione avviene per la pressione prevaricatrice del pubblico funzionario.

Allo stesso modo non sembra possibile allo stato ritenere configurabile il solo reato di truffa aggravata in danno dell’ente ospedaliere. Come ha già messo in risalto il Tribunale nella sentenza di primo grado, richiamata dalla corte di merito, i malati erano stati effettivamente operati in regime ospedaliero gratuito e quindi non al di fuori dell’orario di lavoro, come sostiene la difesa, per cui nessun danno patrimoniale poteva aver subito l’azienda ospedaliera, che non aveva "diritto in tali casi di ottenere il pagamento di somme di danaro per gli oneri aggiuntivi, semmai il reato di truffa potrebbe concorrere con quello della concussione, ma mai essere a questo alternativo.

Analogamente deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., comma 3, in relazione all’art. 318 c.p., degli episodi ai capi k) e l), in cui la richiesta di danaro, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, era avanzata dall’imputato dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, quindi per un atto del suo ufficio già compiuto, e non preceduta nè accompagnata da alcuna pressione psicologica da parte dello stesso, in linea anche qui con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Sez. 6^ 21/1 – 11/3/03 n.11382; 13/1 – 24/2/00 n. 2265; 8/11/02 – 8/1/03 n. 52); a mente della quale la norma incriminatrice citata è un’ipotesi di reato residuale, introdotta per punire quelle condotte del pubblico ufficiale, che non integrano la concussione e si configurano quando difettano gli elementi della costrizione o della induzione nei confronti del privato.

Lo stesso vale anche per la qualificazione come corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, in relazione agli episodi ai capi m) ed e), nei quali per la sua prestazione professionale l’imputato riceveva dai pazienti una somma di danaro non dovuta in quanto l’intervento era stato eseguito in regime ospedaliero gratuito e in adempimento di un atto del proprio ufficio, per cui non è neppure a parlarsi di tentata truffa, come pure prospettato dalla difesa, non sussistendo alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, alcuna condotta ingannatrice dell’imputato e in mancanza della consapevolezza in capo ai soggetti passivi della doverosità della somma di danaro consegnata all’imputato.

Manifestamente infondata si rivela la censura di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto a parte la mancanza di interesse ad essa sottostante in ordine al mancato riferimento nel dispositivo dell’avvenuta concessione del beneficio, il giudice del gravame ha comunque giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richiamando da un lato lo stato di incensuratezza dell’imputato e la sua condotta processuale, in parte riparatrice dei danni cagionati ad alcune delle vittime del reato e dall’altro la strumentalizzazione del proprio ufficio da parte dell’imputato in danno di pazienti gravemente ammalati, e facendo corretta applicazione del potere discrezionale, conferitogli dalla legge, nel bilanciare tali opposte circostanze nella determinazione della pena base e della relativa riduzione ex art. 62 bis c.p..

Analogamente infondata è la censura di cui al quarto motivo, anch’essa priva di consistenza giuridica, avendo anche qui il giudice del gravame, nel rideterminare il risarcimento del danno in favore delle parti civili in termini peggiorativi, sufficientemente giustificato il maggior importo richiamando la gravità e l’entità delle sofferenze fisiche patite dalle parti offese, avuto riguardo alla natura della malattia, di cui ciascuna di esse era affetta, e tale motivazione non appare sindacabile in questa sede.

Fondato si ravvisa invece la censura di cui al terzo motivo. Sul punto non può che essere richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, e qui pienamente condiviso, a mente del quale in tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati, le circostanze attenuanti vanno valutate e applicate in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non essendo necessario che essa sia presente in ciascuno di essi, essendo invece sufficiente che ricorra in ordine al reato più grave (Cass. Sez. Un. 27/114/08 – 23/1/09 n. 3286 Rv. 241755; Sez. 2^ 14/5 – 26/5/04 n. 24115 Rv. 229719).

Nella fattispecie il giudice del gravame, pur avendo riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha operato la riduzione solo in riferimento al reato ritenuto più grave e non pure ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, in ordine al quale ha lasciato immutato l’aumento determinato in primo grado. Sotto questo profilo si impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Catania, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare la segnalata incongruenza, allineandosi al principio di diritto summenzionato.

Nel resto il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS), che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta per la continuazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico (OMISSIS) le spese del grado, che liquida in complessive Euro 2.486,25 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 10734/2010 Donazione ed accettazione post mortem.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2002, D.S. e D.D. e C.D.C., figli di D.F., deceduto a (OMISSIS), esposero di aver appreso da una lettera loro inviata da un notaio in data 2 settembre 2002 che il padre aveva contratto matrimonio canonico con B.C., sua convivente dal (OMISSIS), alla quale egli aveva donato con atto del (OMISSIS) un immobile sito in (OMISSIS), e che in data (OMISSIS) era stato pubblicato un testamento olografo con il quale lo stesso aveva nominato erede universale la moglie – che aveva accettato l’eredità – e, con un codicillo, esecutore testamentario il predetto notaio; che successivamente avevano appreso che il matrimonio religioso era stato contratto in data (OMISSIS) e la B., in data (OMISSIS), ne aveva richiesto la trascrizione al Comune di Milano, poi effettuata il (OMISSIS) dello stesso anno; che in data (OMISSIS) la donna aveva accettato la donazione dell’immobile ed il successivo (OMISSIS) aveva trascritto l’atto.

Sulla base di tale premessa, gli attori convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.C. per sentir dichiarare la nullità, la inefficacia e la inesistenza della trascrizione postuma del matrimonio, e la nullità, invalidità ed inefficacia della donazione dell’immobile di Via (OMISSIS), ed infine per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’utilizzo del cognome D. e dei diritti connessi allo status. La B., costituitasi in giudizio, eccepì in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori e, nel merito, contestò la fondatezza delle argomentazioni avversarie.

Con sentenza depositata in data 27 aprile 2005, il Tribunale di Milano dichiarò la nullità della trascrizione post mortem del matrimonio religioso contratto da D.F. e B.C., e la nullità della donazione dell’immobile de quo, disponendo le conseguenti trascrizioni di legge e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza propose appello la B., ribadendo la eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito, sostenendo la validità della trascrizione post mortem del matrimonio religioso, e la validità ed efficacia della donazione effettuata dal de cuius in favore della B..

2. – Con sentenza depositata il 13 aprile 2007, la Corte d’appello di Milano – Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, rigettò il gravame proposto dalla B., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

In ordine alla contestata legittimazione dei figli del D. a far valere la nullità dell’avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio religioso dallo stesso contratto con l’appellante, il giudice di secondo grado ritenne di dover muovere dal quadro normativo delineato dall’art. 8 dell’Accordo di revisione concordataria del 18 febbraio 1984 e n. 4 del relativo protocollo addizionale immesso nell’ordinamento italiano con la L. n. 121 del 1985, che, nel modificare la disciplina precedentemente dettata dalla L. n. 847 del 1929, art. 14, ha previsto che la trascrizione tardiva del matrimonio religioso può essere effettuata su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, attribuendo, pertanto, il potere di richiederla solo ai contraenti e non più a "chiunque vi abbia interesse".

Tale mutamento, secondo la Corte ambrosiana, non potrebbe non riflettersi anche sul sistema delle impugnazioni nei confronti della trascrizione, che non possono più essere esperite da "chiunque" e per "qualsiasi causa", ma, a norma del combinato disposto del citato art. 8 dell’accordo concordatario e n. 4 a) del Protocollo addizionale, e dell’art. 16 della legge matrimoniale, solo se ricorra una delle cause di intrascrivibilità indicate, peraltro senza valenza tassativa, nel nuovo testo concordatario, con la precisazione che si applicano le disposizioni degli artt. 117, 119, 124 e 125 c.c..

Alla luce di tali premesse, e non potendosi ritenere che la legittimazione alla contestazione della validità della trascrizione sia limitata ai soli coniugi, il criterio guida da seguire per la individuazione dei soggetti legittimati alla contestazione della validità della trascrizione – avvertì la Corte – deve essere ravvisato nella sussistenza da parte di chi agisce di un interesse legittimo ed attuale, immediato e socialmente apprezzabile – e non di un generico interesse morale, o di un qualunque interesse materiale giuridicamente rilevante – che giustifichi l’intervento di terzi estranei al rapporto, in quanto l’azione sia strettamente necessaria per la rimozione del pregiudizio da cui scaturisce l’intervento. Nella specie, erano da considerare terzi gli eredi, in quanto soggetti diversi da quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l’ordinamento giuridico positivo al momento dell’apertura della successione, e che avrebbero subito pregiudizio sul piano dei diritti successori non già relativamente alla loro quota di riserva – in quanto la trascrizione tardiva non avrebbe potuto avere l’effetto di alterare le quote rispettivamente spettanti agli eredi necessari, ai sensi della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, – sibbene con riguardo alla questione della validità della donazione, in dipendenza delle specifiche previsioni contenute nel relativo atto, che condizionavano la efficacia dell’atto di liberalità alla trascrizione del matrimonio.

Sul punto, pure contestato dall’appellante, della inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem del matrimonio religioso, la Corte osservò che la richiamata svolta in favore dell’inquadramento volontaristico degli effetti civili del matrimonio canonico attuata in sede di revisione del Concordato impone che il consenso degli sposi acquisti un ruolo decisivo non solo nell’assunzione del vincolo matrimoniale, ma anche nella individuazione dell’ordinamento nel quale la volontà matrimoniale è destinata a produrre i suoi effetti. Nel caso in cui si verifichi una frattura temporale tra matrimonio e trascrizione, occorre che la volontà sia rinnovata e che, quindi, risulti la intenzione attuale degli sposi di vincolarsi anche sul piano civile. Ne consegue, secondo la Corte, la inammissibilità della trascrizione post mortem, in quanto, in presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione del matrimonio, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione alla medesima da parte dell’altro coniuge postula la necessità di una manifestazione attuale di volontà, che non è più possibile ove il coniuge sia premorto. Quanto al problema se, nella specie, la volontà espressa da D.F. di consentire alla futura trascrizione del matrimonio religioso fosse sufficiente ad integrare quella espressa successivamente dall’altro coniuge, apparve alla Corte che correttamente i primi giudici avessero ritenuto privo di valore il consenso "a futura memoria".

Circa la questione della validità dell’atto di donazione dell’immobile di Milano, la Corte d’appello di Milano osservò che, a norma dell’art. 782 c.c., commi 2 e 3, la donazione può ritenersi perfezionata solo con l’accettazione del donatario, mentre il donante può revocare la proposta fino a quando la donazione sia perfezionata. E dunque la morte del donante prima della notifica dell’accettazione importa la caducazione della proposta.

Nè poteva accedersi alla diversa qualificazione dell’atto di liberalità come adempimento di una obbligazione naturale, che l’appellante aveva sviluppato per la prima volta in comparsa conclusionale.

La Corte osservò poi che il donante aveva sottoposto la efficacia della donazione alla condizione che la donataria procedesse, prima dell’accettazione dell’atto di liberalità, alla trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico, ed aveva disposto che, qualora detta trascrizione non fosse avvenuta, la donazione si sarebbe dovuta intendere come mai avvenuta. Si trattava di una condizione sospensiva, che intendeva esplicitare come il donante avesse inteso subordinare l’acquisizione del bene da parte del donatario all’acquisizione dello status di coniuge.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.C. sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso D.S. e D.D., C.D.C.. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. – La prima censura ha ad oggetto la asserita violazione dell’art. 100 c.p.c.: i legittimari pretermessi – rileva la ricorrente – non hanno interesse all’accertamento della nullità e/o invalidità e/o inefficacia di una donazione posta in essere dal de cuius, e non hanno, quindi, nemmeno interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio del de cuius per la ragione che essa inciderebbe sull’efficacia di detta donazione. Si denuncia, altresì, omessa motivazione sul punto dell’interesse ad agire dei figli del D. con specifico riferimento alla impugnazione della donazione posta in essere dallo stesso. La sentenza impugnata – deduce la ricorrente – ha correttamente richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell’art. 117 c.c., comma 1, per la legittimazione all’impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criterì operanti per l’azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause di invalidità del matrimonio, e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso. Altrettanto correttamente la Corte territoriale avrebbe, alla stregua di tale principio, escluso la configurabilità in capo ai figli del de cuius di un interesse alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio del padre con la attuale ricorrente tutelabile sotto il profilo della garanzìa dei diritti di legittimari degli stessi, in quanto la L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, facendo salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, impedisce che la trascrizione tardiva del matrimonio possa vanificare l’art. 537 c.c., che riserva ai figli del de cuius la quota dei due terzi del patrimonio ereditario. Avrebbe, invece, errato la Corte ambrosiana nel ritenere comunque sussistente in capo ai figli del de cuius un interesse tutelabile alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio del genitore, in dipendenza dalla circostanza che il padre aveva fatto dipendere dalla trascrizione del matrimonio la validità della donazione oggetto del giudizio, all’accertamento della cui inefficacia i figli dello stesso avrebbero avuto interesse al fine di recuperare il bene all’asse ereditario. La Corte avrebbe poi omesso ogni indagine in ordine all’interesse ad agire dei figli del D. con specifico riferimento alla impugnazione della donazione posta in essere dallo stesso. Sotto tale profilo, la violazione dell’art. 100 c.p.c., sarebbe evidente, poichè erede universale del D. è la B.: sicchè, essendo i primi legittimari pretermessi, non avrebbero alcun interesse legittimo ed attuale a far entrare il bene de quo nell’asse ereditario per effetto della nullità della trascrizione tardiva del matrimonio, in quanto la porzione di legittima spettante ai legittimari non si calcola semplicemente sull’asse ereditario, ma, ai sensi dell’art. 556 c.c., considerando anche i beni di cui si sia disposto a titolo di donazione. Dunque, non avendo i legittimari interesse a far accertare la invalidità o inefficacia delle donazioni disposte dal de cuius, essi non avrebbero neanche interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio dello stesso per la ragione che essa inciderebbe sulla efficacia di una donazione da lui disposta. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: "I legittimari pretermessi hanno interesse a far accertare l’invalidità o l’inefficacia delle donazioni poste in essere dal de cuius?"; "I legittimari pretermessi hanno interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio del de cuius per la ragione che essa inciderebbe sull’efficacia di una donazione disposta dallo stesso de cuius?".

2.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

2.2. – La Corte ambrosiana, al fine di risolvere la questione della contestata legittimazione dei figli del D. a far valere la nullità dell’avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio religioso contratto dal padre degli stessi, ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), secondo il quale l’"interesse legittimo ed attuale", la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell’art. 117 c.c., comma 1, per la legittimazione all’impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l’azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause di invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso (v. Cass., sent. n. 720 del 1986).

Applicando analogo principio al caso di specie, attinente alla impugnativa della trascrizione tardiva di un matrimonio canonico, il giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto la sussistenza di un siffatto interesse, anche se il risultato cui è pervenuto costituisce l’approdo di un percorso argomentativo che deve essere parzialmente emendato.

2.3. – Va, al riguardo, anzitutto sgombrato il campo dall’equivoco, che si annida nell’affermazione della Corte di merito secondo la quale la sussistenza in capo ai figli del D. di quell’interesse immediato che legittima gli eredi ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio canonico sarebbe da ravvisare con riguardo alla specifica previsione contenuta nell’atto di donazione, da parte dello stesso D. alla B., dell’immobile di cui si discute, rispetto alla quale la trascrizione del matrimonio rilevava quale evento condizionante la efficacia della donazione medesima: sicchè dall’acquisizione o meno dello status di coniuge da parte della donna sarebbe potuto dipendere l’ingresso di tale bene nell’asse ereditario.

Invero, come esposto nella parte narrativa e come meglio si vedrà sub 6.2, 6.3 e 6.4., la stessa Corte ha escluso la validità della donazione: appare, pertanto, inconferente, ai fini della valutazione della legittimazione dei D. alla impugnazione della trascrizione, il riferimento a tale atto, ed inammissibile il quesito nella parte ad esso inerente.

E’, per contro, condivisibile l’affermazione della Corte di merito secondo la quale i figli del D. non avrebbero subito, dalla tardiva trascrizione del matrimonio canonico del proprio padre con la B. (istituita sua erede universale), alcuna lesione della loro quota di riserva dei due terzi del patrimonio paterno, poichè la clausola normativa di salvezza dei diritti dei terzi contenuta nella L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, a termini della quale la trascrizione tardiva del matrimonio canonico non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, e, prima di esso, nella L. n. 847 del 1929, art. 14, (c.d. legge matrimoniale), rende le situazioni giuridiche acquisite dagli eredi necessari anteriormente alla trascrizione – avente effetto retroattivo soltanto nei confronti dei coniugi – insensibili agli effetti della stessa. Ciò in quanto la nozione di "terzi" cui fa riferimento la citata disposizione – alla stregua di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità dopo l’arresto delle Sezioni Unite del 1992, che ha composto il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto (Cass., SS.UU., sent. n. 6845 del 1992, preceduta da Cass., sent. n. 2403 del 1988, e seguita da Cass., sentt. n. 15397 del 2000 e n. 4359 del 2001; contra, in epoca anteriore alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, v. Cass., sent. n. 488 del 1988) – ricomprende gli eredi, sia legittimi, sia necessari, siccome soggetti diversi da quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l’ordinamento giuridico positivo al momento dell’apertura della successione.

2.4. – E tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana, la intangibilità della quota di legittima degli attuali controricorrenti non esclude la configurabilità in capo ai D. di alcun altro interesse alla impugnazione della trascrizione del matrimonio del proprio padre che non fosse quello dipendente dall’atto di donazione, al quale si è già negata rilevanza, per i motivi esposti sub 2.3., ai fini che qui ne occupano.

Al riguardo, non si può disconoscere un interesse dei fratelli D. ad escludere lo status della B. di moglie legittima del loro padre, indipendentemente dalla circostanza che ella fosse stata istituita da lui sua erede universale, nè un interesse, anche solo morale, allo status di quest’ultimo. Senza, con questo, porre in discussione il già richiamato principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 720 del 1986, attenendo pure gli interessi testè evidenziati al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e traendo un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso.

2.5. – Alla luce delle argomentazioni svolte, deve affermarsi il principio secondo il quale, fermo restando che, ai fini della individuazione dell’interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta per la legittimazione all’impugnazione del matrimonio da parte di terzi, non possono adottarsi i più ampi criteri operanti con riguardo alla legittimazione all’azione di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1421 c.c., gli eredi necessari pretermessi sono titolari di una posizione soggettiva che li legittima alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio canonico del de cuius se ed in quanto da esso derivi un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.

3. – Con il secondo motivo, si deduce violazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, comma 6: la invocata disposizione – si osserva – non vieta la trascrizione post mortem del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, qualora il consenso alla trascrizione sia stato rinnovato dal defunto dopo il matrimonio e in prossimità della morte. Non esisterebbe, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, alcun orientamento giurisprudenziale che neghi in via assoluta la trascrivibilità post mortem del matrimonio religioso. Nella specie, la volontà della trascrizione del matrimonio era stata rinnovata dal D. con atto pubblico, dopo la redazione del testamento ed in prossimità della morte, avvenuta dopo un anno. Del resto – si rileva – su di un piano formale, la L. n. 121 del 1985, art. 8, non prescrive che il consenso antecedentemente prestato debba essere comunque rinnovato all’atto della richiesta trascrizione, limitandosi a prevedere che il coniuge (nella specie, già consenziente) non si opponga alla trascrizione richiesta dall’altro coniuge, per ciò stesso rendendo logicamente ammissibile che la mancata opposizione possa risultare anche da una volontà antecedentemente espressa ma ancora attuale perchè mai revocata. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "La L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, consente la trascrizione post mortem del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, là dove la volontà a detta trascrizione risulti da un atto successivo al matrimonio e prossimo alla morte del consenziente?".

4.1. – La doglianza è infondata.

4.2. – La esatta ìnterpretazione dell’art. 8 dell’Accordo di revisione del Concordato del 1929, sottoscritto a Villa Madama dallo Stato italiano e dalla Santa Sede il 18 febbraio 1984 (la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, ed entrato in vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica), nonchè l’orientamento giurisprudenziale, con perspicue argomentazioni condiviso dalla sentenza impugnata, e sostenuto anche dalla dottrina prevalente, inducono, infatti, ad escludere l’ammissibilità della trascrizione tardiva quando la relativa richiesta sia stata presentata all’ufficiale dello stato civile successivamente alla morte di uno dei coniugi.

E valga il vero.

Secondo il comma 1 del citato art. 8, il matrimonio canonico può produrre effetti anche nell’ordinamento civile, qualora la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni civili e, successivamente, l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile entro cinque giorni dalla pubblicazione. Peraltro, a norma del comma 6 dello stesso articolo, è possibile procedere alla trascrizione anche dopo tale termine, purchè la relativa domanda sia proposta dai coniugi, o anche da uno solo di essi, sempre che l’altro ne sia a conoscenza e non vi si opponga.

4.2. – L’istituto della trascrizione tardiva era stato ammesso con maggiore ampiezza dal Concordato del 1929: ed infatti, la legge matrimoniale, all’art. 14, nella direzione del conferimento della massima stabilità e certezza del matrimonio religioso anche ai fini civilistici, attribuiva il diritto di richiedere la trascrizione in ogni tempo ed a chiunque ne avesse interesse: donde il prevalente convincimento, anche in giurisprudenza, della trascrivibilità del matrimonio anche post mortem, e, cioè, della possibilità di effettuare la trascrizione in un momento successivo al decesso di uno o di entrambi i coniugi.

La innovazione operata, nel segno di una riforma in senso volontaristico, con l’accordo di Villa Madama ha determinato un deciso revirement sul punto (v., in giurisprudenza, Cass. SS.UU., sent. n. 6845 del 1992, cit., seguita da Cass., sentt. n. 2893 del 1994, n. 1112 del 1997, n. 15397 del 2000, e n. 10141 del 2002, le quali tutte hanno escluso – sia pure, in qualche caso, in forma di obiter dictum – l’ammissibilità, nel regime vigente, della trascrizione post mortem).

La tesi della inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem si fonda essenzialmente sulla considerazione che la richiamata L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, esige il consenso attuale del coniuge non richiedente. In linea di principio, deve ritenersi che la volontà di celebrare il matrimonio è considerata distinta da quella volta alla trascrizione dello stesso per farne derivare gli effetti civili, anche se quest’ultima viene poi considerata implicita, desumendosi dagli adempienti che accompagnano la celebrazione del rito religioso (preventiva pubblicazione nella casa comunale, lettura degli articoli del codice civile, redazione del matrimonio in doppio originale) allorchè la trascrizione venga effettuata entro i cinque giorni.

In altri termini, in base al principio della concentrazione nel tempo, che continua a caratterizzare il procedimento di trascrizione e che impone di compiere in stretta concatenazione cronologica gli adempimenti demandati all’organo canonico per il riconoscimento di efficacia civile al matrimonio, la legge – come è stato esattamente rilevato in dottrina – cristallizza, durante i cinque giorni successivi alla celebrazione, quella fattispecie in itinere costituita dalla celebrazione del matrimonio canonico seguita dalla lettura degli articoli del codice civile e dalla formazione dell’atto in doppio originale.

Tale cristallizzazione non può però essere protratta indefinitamente, per cui, trascorsi i cinque giorni senza la richiesta di trascrizione, il matrimonio non è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile, soprattutto con riguardo all’esistenza della volontà delle parti in ordine a tale efficacia.

Detta volontà – insita negli stessi adempimenti, sopra richiamati, che devono accompagnare la celebrazione religiosa – se può essere presunta quando il procedimento preliminare alla trascrizione avvenga con la normale concentrazione prevista dalla legge, non può più esserlo quando si verifica una frattura temporale tra gli atti espressivi della volontà indirizzata agli effetti civili e gli atti conclusivi del procedimento stesso (la richiesta e la relativa trascrizione). In tal caso, i richiamati adempimenti, proprio perchè compiuti a distanza di tempo, non sono considerati evidentemente espressivi di una sicura volontà di entrambi i coniugi di ottenere gli effetti civili.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile SS.UU. 11087/2010 Fermo amministrativo e giudice tributario.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, la società ricorrente prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: "se, nel caso di impugnazione di un semplice preavviso di fermo, debba ravvisarsi la competenza del giudice tributario o la diversa competenza del giudice ordinario". Il quesito è inammissibile per la sua genericità ed astrattezza, mancando il riferimento alla fattispecie concreta. Non viene precisato, infatti, se nella specie, secondo la parte ricorrente, si discuta o meno soltanto di debiti tributari o anche di debiti di altro tipo. Il quesito non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro assolutamente corretta, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materia nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada). In altri termini, il giudice di merito ha tenuto discinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata del suo decisum soltanto a queste ultime.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., la società ricorrente prospetta il seguente quesito di diritto "se il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che, quale atto preordinato all’espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito è atto impugnabile". L’Equitalia prospetta, sostanzialmente la tesi della non impugnabilità di un atto considerato meramente preparatorio,, in relazione al quale il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare. In realtà, l’atto impugnato (il cui esame è consentito in relazione al giudizio di ammissibilità del ricorso introduttivo) contiene (oltre all’invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvedere alla iscrizione del "fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione". Quindi, l’atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l’interesse ad impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso. E’ noto che il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50), è stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l’obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell’ulteriore termine si procede all’iscrizione del fermo (si tratta di prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate alle società di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2). Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sez. 2^, 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall’intervento di queste SS. UU. secondo il quale "Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.

Ne deriva che la tesi della non impugnabilità del preavviso, prospettata con il secondo motivo, non può trovare accoglimento.

Infine, con il terzo motivo vengono denunciati vizi di motivazione (omissione, insufficienza e contraddittorietà) e viene prospettato alla Corte il seguente quesito di diritto: " se il preavviso è l’unico provvedimento contro il quale il debitore può opporsi, oppure se il destinatario del preavviso di fermo debba invece attendere che il fermo venga effettivamente iscritto". A parte i profili di inammissibilità del motivo con il quale viene contraddittoriamente prospettata la omissione (carenza) della motivazione e, contemporaneamente, la sua contraddittorietà (sovrabbondanza); a parte che a fronte di una censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non viene indicato il fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma viene invece prospettato un quesito di diritto (altro profilo di inammissibilità), il motivo è infondato. Infatti, come già è stato detto, il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato, senza la liquidazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato, Sez. V, Decisione 9 Aprile 2010, n. 2002 Opposizione a decreto ingiuntivo L’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione determina la nullità del titolo esecutivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

Con la sentenza appellata, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 col quale il giudice delegato aveva disposto il pagamento di euro 54.255,85 in favore dell’Ambulatorio specialistico M., relativamente a prestazioni specialistiche erogate nel periodo compreso dal gennaio 1988 al febbraio 1992.
Nell’appello, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia afferma che la sentenza ha omesso di dichiarare l’inammissibilità (rectius: nullità) del decreto ingiuntivo che pertanto avrebbe conservato la sua efficacia esecutiva e vincolante nei confronti dell’Azienda stessa e chiede la riforma della decisione nella parte in cui non dichiara nullo il decreto stesso, estendendo gli effetti della declaratoria d’inammissibilità anche alla fase monitoria e pertanto al decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro.
L’appello è fondato.
Secondo la giurisprudenza del giudice civile (Cass., 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. 20 maggio 2005 n. 10687; Cass. 9 novembre 2004 n. 21297), la sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta una eccezione pregiudiziale o preliminare nei confronti del giudice che ha emesso il decreto determina (almeno implicitamente) la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso.
Con particolare riferimento al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui corrispettivi per le prestazioni effettuate nell’ambito del S.S.N. dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, la Sezione ha affermato che il venir meno della specifica giurisdizione esclusiva su tutti i rapporti non ancora esauriti implica il conseguente venir meno del potere del giudice amministrativo di applicare, nella materia, l’art. 8 comma 1 della citata legge n. 205/2000 e perciò di emettere, in particolare decreti ingiuntivi in tema di indennità, canoni e altri corrispettivi (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005, n. 7145).
Ne consegue che il giudizio di opposizione instaurato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro, avrebbe dovuto concludersi, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, anche con una pronuncia di annullamento del decreto ingiuntivo opposto. L’appello deve essere pertanto accolto e deve essere riformata la sentenza appellata, nella parte in cui, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’azienda sanitaria, si è limitata ad accertare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ma ha omesso di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 col quale il giudice delegato aveva disposto il pagamento di euro 54.255,85 in favore dell’Ambulatorio specialistico M..
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese anche in questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 emesso dal giudice delegato del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.