REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16 Modalita’ di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 183 del 4 novembre 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
I, Capo III, Sezione IV-bis, Potenziale produttivo nel settore
vitivinicolo del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007
(Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
«Regolamento unico OCM») ed altresi’ al Titolo IV del Regolamento
(CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione
recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del
2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel setttore
vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni
amministrative relative alle superfici vitate impiantate
illegalmente.
2. La presene legge disciplina, inoltre, le sanzioni
amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale
produttivo vinicolo nel rispetto della normativa comunitaria
richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in
materia.
3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici
impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei
corrispondenti diritti di impiato.
4. Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le
sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad
uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la
cui produzione sia destinata al consumo familiare.

Art. 2 Funzioni delle Province, delle Comunita’ Montane e delle Unioni di Comuni 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunita’ Montane ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), nonche’ dagli altri enti che sono subentrati alle Comunita’ Montane nell’esercizio delle relative funzioni ai sensi della legge regionale 30 giugno 2009, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresi’ all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi. 3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all’art. 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1991, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Art. 3 Proporzionalita’ della sanzione 1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell’ipotesi di superfici inferiori o superiori all’ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 4

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ai sensi dell’art. 85-bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
n. 1234 del 2007 il produttore ha l’obbligo di estirpare a proprie
spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998.
L’estirpazione non da’ origine a diritti di impianto.
2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio
2008 il produttore e’ tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 12.000, euro ad ettaro, con
decorrenza 1º gennaio 2009.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data
del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 e’ applicata a
decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 e’ nuovamente
applicata, fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione, ogni
dodici mesi decorrenti:
a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2010;
b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la
data di applicazione della prima sanzione.

Art. 5 Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998 1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all’art. 85-ter, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, con le modalita’ di cui all’art. 6. 2. Ai sensi dell’art. 55, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, l’omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta: a) l’obbliga del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali; b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12000,00 euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno 2010 sanzione e’ applicata per la prima volta il 1º luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.

Art. 6 Modalita’ di regolarizzazione 1. II conduttore di superfici vitate di cui all’art. 5, comma 1, presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all’art. 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009. 2. Le domande presentate in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. E’ fatta salva la facolta’ per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all’integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009. 3. Alla domanda di regolarizzazione e’ allegata: a) l’attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo; b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione. 4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell’attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta inammissibilita’ della domanda stessa. 5. I conduttori che presentalo la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 euro ad ettaro. 6. I conduttori che non dimostrino l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superficie oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 euro ad ettaro per, ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 1.000,00 euro ad ettaro. 7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 e del Regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo. 8. Le Amministrazioni, nel corso dell’istruttoria della domanda richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazione della documentazione presentata, provvedendo altresi’ a rimuovere le irregolarita’ e i vizi formali riscontrati. 9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione e’ subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo. 10. Il provvedimento di regolarizzazione e’ rilasciato all’Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell’attestato di reimpianto. 11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sano soggetti alle sanzioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatone in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicola, a norma dell’art. 5 della legge 2l dicembre 1999, n. 526) e dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, Nonche’ sanzioni per l’inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460.

Art. 7 Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve 1. Ai sensi degli artt. 85-bis, paragrafo 2, 85-ter, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell’adempimento dell’obbligo di estirpazione di cui all’art. 4, comma l, e art. 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all’art. 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possano avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore: a) vendemmia verde di cui all’art. 103-novodecies, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007; b) distillazione. 2. Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento (CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 3. Il produttore comunica ogni anno all’Amministrazione l’intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalita’ e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9. 4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall’art. 56, paragrafo 2), del Regolamelo (CE) n. 555 del 2008 e’ soggetto alle sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro per ettaro. 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini: a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti; b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell’anno civile considerato.

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
delle norme sul potenziale viticolo

1. E’ fatto obbligo a ciascun conduttore di:
a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna
in cui a preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione
delle stesse per la definizione del potenziale vincolo aziendale;
b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale vincolo
dell’azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta
giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni
sono avvenute.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00
euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari
a 200,00 euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera
incompleta la dichiarazione le superfici vitate di cui al comma 1,
lettera b).
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 200,00
euro il produttore che non rispetta l’obbligo di cui comma 1, lettera
b).
4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della
concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il
diritto al fine di rimpianto deve presentare domanda di
autorizzazione alle Amministrazioni.
5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme
sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata
senza aver mangiato presentato la domanda di cui al comma 4, e’
oggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 500,00 euro per
ogni ettaro di superficie interessata con un minimo di 200,00 euro.
6. I diritti di reimpianto originati da superfici vitate per le
quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di
autorizzazione all’estirpazione, sono trasferiti alla riserva
regionale, se il produttore non provvede al pagamento della sanzione
di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il
rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della
sanzione.
7. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00
euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma
4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.
8. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00
euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta
estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini
previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua
senza aver terminato i lavori.
9. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a
200,00 euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici
per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le
Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di
realizzare un impianto difforme da quanto prescritto
nell’autorizzazionedi cui al comma 4.
10. Ai fini dell’applicazione del comma 9, per difformita’
dell’impianto s’intende la difformita’ di localizzazione del medesimo
ovvero la difformita’ tecnica in relazione al vitigno, sesto
d’impianto o forma di allevamento.

Art. 9 Disposizioni di attuazione 1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalita’ di cui all’art. 7, comma 3.

Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0830&tmstp=1272613646776

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 15 Interventi per il trasporto ferroviario delle merci.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 182 del 4 novembre 2009) L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ l. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e ragionale, con le seguenti finalita’: a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale; b) ridurre l’inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto di merci che utilizza piu’ modalita’ in una sola operazione di spedizione, caricando unita’ di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa ferroviaria; b) per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che si avvale dell’ utilizzo di carri tradizionali (carri coperti, pianali. ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa ferroviaria; c) per traffico tradizionale diffuso si intende il trasporto a collettame e a carro diffuso, effettuato assemblando e organizzando la spedizione di carri tradizionali di diversi utenti del servizio ferroviario; d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari a pianale ribassato per tutta la loro lunghezza; e) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto tradizionale o interzonale, marittimo o terrestre, o multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalita’, organizzaziondo pacchetti completi di trasporlo ed acquisendo i servizi logistici necessari; f) per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto all’annualita’ precedente si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e di nuovi servizi di trasporlo ferroviarie su tragitti esistenti, rispetto all’esercizio precedente; g) per costi esteri, del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all’inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agili incidenti, al costo dell’infrastruttura e alla congestione.

Art. 3 Oggetto degli interventi 1. Per i fini indicati all’art. 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto ferroviario: a) servizi di trasporto intermodale a treno completo; b) servizi di trasporto tradizionale a treno completo. 2. Non possono essere concessi contributi relativi al traffico tradizionale diffuso e all’autostrada viaggiante. 3. I contributi sono finalizzati a compensare la differenza dei costi esterni aggiuntavi del trasporto su strada rispetto al trasporto su rotaia, con particolare riferimento al trasporto ferroviario di corto raggio. 4. Il contributo regionale intende incidere sui costi del servizio di trasporto, compresi tutti gli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.

Art. 4

Destinatari dei contributi

1. Sono destinatarie dei contributi tutte le imprese logistiche e
le imprese ferroviarie, anche in forma consorziata o cooperativa,
regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati
membri dell’Unione europea, che organizzano il trasporto ferroviario.

Art. 5 Durata e modalita’ della contribuzione 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore. 2. La domanda di contributo deve essere corredata da una relazione descrittiva dell’iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3: a) le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa; b) i benefici attesi dalla realizzazione dei servizi; c) le fonti di finanziamento pubbliche, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista. 3. La Giunta regionale fissa entro il mese di febbraio di ogni anno i termini e le modalita’ per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorita’ per la valutazione delle domande, i termini e le modalita’ per l’erogazione e la liquidazione dei contributi, con atto da pubblicare sul silo della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. La Regione, per l’esame delle comando, si potra’ avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.

Art. 6 Misura dei contributi 1. I contributi sono concessi, a fondo perduto, per ogni servizio ferroviario aggiuntivo rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda, con origine e destinazione, ovvero con origine o destinazione presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della regione Emilia-Romagna. Per il primo anno di contribuzione sono concessi contributi in relazione ai servizi ferroviari aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nel semestre precedente all’entrata in vigore della legge. 2. Il servizio deve essere costituito almeno da due treni alla settimana. 3. Possono essere presentate domande di contributo per piu’ servizi da organizzarsi anche sul medesimo tragitto. 4. Il contributo e’ calcolato su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto e’ di lunghezza superiore. 5. Per ciascun servizio aggiuntivo puo’ essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorita’ nell’assegnazione del contributo. L’impresa che beneficia del contributo per servizi della durata di un anno, non puo’ chiedere il contributo per il finanziamento dei medesimi servizi anche l’anno successivo. 6. L’entita’ del contributo e’ stabilita in misura decrescente per ogni anno, salvo che per la quota di servizio aggiuntivo rispetto all’anno precedente, secondo le seguenti modalita’: a) per il primo anno e’ pari a 1 centesimo di euro per tonnellata al chilometro; b) per il secondo anno e’ pari a 0,9 centesimi di euro per tonnellata al chilometro; c) per il terzo anno e’ pari a 0,8 centesimi di euro per tonnellata al chilometro. 7. Il contributo e’ ridono di una percentuale pari al 30 per cento, nel caso in cui il beneficiario sia un’impresa ferroviaria. 8. L’importo massimo del contributo annuale concesso ad ogni impresa beneficiaria puo’ essere fino a: a) 400.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un anno; b) 500.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due anni; c) 600.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre anni. 9. I contributi non possono in ogni caso superare il 30 per cento del costo totale del trasporto ferroviario, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre. 10. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disisponibilita’.

Art. 7 Obblighi dei beneficiari 1. L’impresa beneficiaria deve scontare il contributo dallo schema tariffario applicato agli utenti finali. 2. L’impresa che beneficia dei contributi, deve garantire la continuita’ dei servizi aggiuntivi oggetto di contributo almeno per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione. 3. L’impresa che beneficia dei contributi, si impegna, per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione, a non aumentare, per i servizi aggiuntivi oggetto di contributo, il prezzo di listino di una quota superiore al tasso di inflazione calcolato su base Istat.

Art. 8 Divieto di cumulo contributivo 1. I contributi previsti per i chilometri di tragitto finanziati dalla presente legge, come definiti all’art. 6, comma 4, non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio non sono stati richiesti, ne’ ottenuti, ne’ si richiederanno, per i due anni successivi, altri finanziamento con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.

Art. 9 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l’istituzione di apposite unita’ previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita’ in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall’art. 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 200l, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 10 Clausola valutativa 1. L’assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti: a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual e’ stato l’incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge; b) la tipologia dei beneficiari dei c ontributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell’intervento; c) l’eventuale criticita’ riscontrate nell’attuazione della legge. 2. Le competenti struture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l’Assemblea legislativa puo’ decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.

Art. 11 Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione per consentire una sollecita attuazione della presente legge la Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della stessa da’ corso agli adempimenti prevfisti dall’art. 5, comma 3.

Art. 12 Disposizione finale 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e’ data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della decisione favorevole della Commissione europea. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0829&tmstp=1272613646776

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 14 Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 181 del 4 novembre 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0828&tmstp=1272613646776

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 173 del 9 ottobre 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto

1. E’ istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale
organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di
consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell’art. 23, comma 9, dello
Statuto, ne disciplina la composizione, le modalita’ di formazione e
di funzionamento, nonche’ le modalita’ di svolgimento dei compiti di
cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2 Composizione 1. Il Consiglio delle autonomie locali e’ composto da componenti di diritto e componenti elettivi. 2. Sono componenti di diritto: a) i presidenti delle Province; b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con piu’ di 50.000 abitanti. 3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la meta’ appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all’art. 3. 4. Il CAL ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.

Art. 3 Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti 1. Ai fini dell’elezione dei componenti del CAL di cui all’art. 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l’assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti. 2. L’assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio. 3. L’elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiede in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L’assemblea e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. E’ presieduta dal Presidente dell’Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegate che nomina due sindaci in veste di scrutatori. 4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto e’ valido ogni volta che sia chiara l’individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell’elettore. 5. Al termine delle votazioni il Presidente dell’Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non e’ compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all’art. 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parita’ di cifre individuali prevale il piu’ anziano di eta’. Quindi trasmette gli atti dell’assemblea al Presidente della Regione. 6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria. 7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni. 8. La seduta di insediamento e’ presieduta dal componente piu’ anziano di eta’ fino all’elezione del Presidente.

Art. 4 Organizzazione 1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l’attivita’, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall’art. 23, comma 8, dello Statuto. 2. Il regolamento disciplina altresi’ la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori. 3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potesta’ ed attivita’ sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell’Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell’atto sottoposto, e’ rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l’intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purche’ entro i termini previsti dal regolamento dell’Assemblea legislativa. 4. Il CAL e’ convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.

Art. 5 Durata in carica 1. I componenti del CAL decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza e’ dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL. 2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all’art. 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti piu’ della meta’ dei Comuni della regione. 3. Nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all’art. 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. 4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu’ della meta’ dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinche’ si proceda, ai sensi dell’art. 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi. 5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione. 6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco presidente di Provincia. 7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

Art. 6 Pareri I. Il CAL esprime pareri su richiesta dell’Assemblea legislativa nei casi previsti dall’art. 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell’Assemblea stessa, nonche’ alla Giunta regionale su richiesta di questa.

Art. 7 Riunioni congiunte degli organi 1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), e’ presentato all’Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l’Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalita’ previse dal regolamento dell’Assemblea. 2. Su questioni di rilavante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione o dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell’Assemblea legislativa, che possono intervenire.

Art. 8 Altre attivita’ 1. Il CAL puo’ riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie formulare proposte in materia da inviare all’Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e puo’ richiedere specifica incentri. 2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalita’ e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.

Art. 9 Struttura operativa 1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione. 2. Su proposta del Prendente del CAL, la Regione, mediante convenzione, puo’ definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell’organo. 3. E’ istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell’attivita’ dell’organo.

Art. 10

Norma transitoria

1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall’entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino all’espletamento delle procedure di elezione di cui
all’art. 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l’organo opera
validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della
Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei
membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea
legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.
Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto
l’assemblea dei sindaci per l’elezione dei rappresentanti di cui
all’art. 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in
carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all’art.
3.
4. Il regolamento previsto dall’art. 23, comma 8, dello Statuto
e’ approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come
prevista dall’art. 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi
2 e 3 dell’art. 4, relativi al Comitato di presidenza e alle
commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell’organo si applicano in quanto
compatibili gli artt. 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994,
n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 ottobre 2009

ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0827&tmstp=1272613646775