CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 26 marzo 2010. Sul reato di stalking.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza emessa in sede di riesame il 4.8.2009, il tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del g.i.p del tribunale di Barcellona, con il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di G. A., in ordine al reato ex art. 612 bis c.p.

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 612 bis c.p., agli artt. 273, 274, 275, 282 cpp, nonché per vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il tribunale ha ridotto la parte motiva relativa alla qualificazione giuridica del fatto a poche espressioni con cui esprime giudizio positivo sulle argomentazioni contenute nell’ordinanza cautelare, senza specificare per quali ragioni i comportamenti dell’imputato avrebbero integrato l’ipotesi di molestia o avrebbero il carattere di abitualità.

Quanto all’elemento psicologico il tribunale esprime la sussistenza del dolo generico, senza fornire alcun elemento a sua giustificazione.

A giudizio del ricorrente, il giudice del riesame ha complessivamente omesso di effettuare un’analitica dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi legittimanti il riconoscimento della base indiziaria del provvedimento coercitivo e delle esigenze cautelari.

Altra censura riguarda l’assenza di valutazione sull’adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, valutazione sollecitata dai rilievi critici della difesa.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

Il tribunale del riesame ha delineato il quadro indiziario grazie a un’accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato cosi il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, L. S. S. A., e della madre G. R., con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell’anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, dell’età di omissis anni, mentre era in attesa dell’autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l’aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno omissis, l’uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all’istituto, rivolgendole sguardi insistenti e minacciosi.

Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica.

Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il conducente del furgone – identificato con certezza nell’attuale indagato – era più volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all’abitazione della minore, rivolgendovi lo sguardo con insistenza.

Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l’ordinanza del tribunale del riesame – esaminata adeguatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva – ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p., esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti del G. nell’ipotesi criminosa (cd. stalking, letteralmente “atto di fare la posta alla preda”) introdotta con l’art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38.

Come è noto,la norma sul reato di “atti persecutori” è stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente:

– un perdurante e grave stato di ansia o paura,

– un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata,

– la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

È evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte del G. contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza i caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte del G., che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminari, l’accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima.

Pienamente corretta è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell’equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria.

L’ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l’intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta del G. determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l’alterazione delle proprie abitudini di vita).

Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali del G., l’ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l’indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati.

L’ordinanza ha dato una giustificazione pienamente corretta alla prognosi negativa, ex art. 274 lett. c) cpp, sui futuri comportamenti del G., mediante

a) il richiamo alla gravità dei fatti e alle modalità di esecuzione in danno della persona offesa,

b) il richiamo ad altro gravissimo comportamento del G., tenuto il omissis successivo, in danno di altra minore.

Ugualmente è aderente alla disciplina sui requisiti di adeguatezza e proporzione della coercizione personale in atto, il rilievo dato dall’ordinanza alla capacità a delinquere del G. e all’inidoneità di altra misura meno gravosa a far fronte a esigenze di prevenzione speciale di così alto spessore.

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria della sua inammissibilità, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 14 aprile 2010, n.9277. In materia di affido condiviso.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Considerato che, con l’unico motivo, la ricorrente critica il decreto impugnato, nella parte in cui ha ridotto il contributo mensile per il mantenimento del figlio minore alla somma mensile di euro 350,00, sostenendo che tale capo di pronuncia, di riforma del decreto di primo grado, non è sorretto da alcuna motivazione, quella adottata essendo meramente apparente e priva di riferimenti alle acquisizioni probatorie ed alle argomentazioni difensive della stessa ricorrente; la quale aveva ripetutamente sottolineato che il C. risultava proprietario in omissis, unitamente a propri familiari, di due bar e di un annesso laboratorio di gelateria e di pasticceria con dieci dipendenti;

che, in via preliminare, va ribadita l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., avverso il provvedimento della corte d’appello, sezione per i minorenni – quale quello di specie -, che abbia deciso il reclamo nel procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ., pronunciando contestualmente sull’esercizio del diritto di visita e sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati da parte del genitore non affidatario o non “collocatario”;

che infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 23032 e 23411 del 2009), condiviso dal Collegio, l’art. 4, comma 2, della legge 3 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) – secondo il quale «Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli, di genitori, non coniugati» -, dichiarando applicabili ai procedimenti di cui all’art. 317-bis cod. civ., le regole da tale legge introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio e, in tal modo, conferisce una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., avvicinandolo ai procedimenti in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose per ragioni di celerità e snellezza, con la conseguenza che, nel regime di cui alla legge n. 54 del 2006, sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis, relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare (v. anche, sia pure per i profili attinenti alla ripartizione della competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – di cui alla ordinanza di questa Corre n. 8362 del 2007 -, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2010, con la quale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, «nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati»;

che, nel merito, il ricorso merita accoglimento;

che i Giudici a quibus hanno ridotto – da euro 500,00 mensili, determinato nel giudizio di primo grado, ad euro 350,00 mensili – il contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal padre naturale, «alla luce anche delle spese che il C. dovrà affrontare per i suoi spostamenti [da omissis a omissis], per raggiungere e stare con il figlio, in ragione della capacità reddituale comprovata dal reclamante»;

che tale motivazione è palesemente in sufficiente, in quanto detta riduzione del contributo mensile è stata sostanzialmente operata con esclusivo riferimento ai maggiori oneri che il padre, esercitando il diritto di visita, deve sostenere per raggiungere, da omissis, il figlio residente con la madre a omissis, criterio che, di per sé solo, non giustifica l’operata riduzione;

che, infatti, il successivo riferimento alla «capacità reddituale comprovata dal reclamante» risulta apodittico sia in sé sia alla luce del principale profilo di censura formulato dalla ricorrente, la quale aveva ripetutamente sottolineato la circostanza – documentata, come incontestatamente afferma la ricorrente – che il C. risulta proprietario in omissis, unitamente a propri familiari, di due bar e di un annesso laboratorio di gelateria e di pasticceria con dieci dipendenti;

che in generale, ove il giudice ritenga necessario stabilire un assegno periodico a favore dei figli, ai fini della determinazione di tale assegno, vale – anche nei procedimenti di cui all’art. 317-bis sempre in forza del rinvio operato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 – la disciplina dettata dal novellato art. 155, quarto comma, cod. civ., cioè sia il principio, secondo cui «ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito», sia gli specifici cinque criteri per realizzare tale principio di proporzionalità nel caso concreto: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduta dallo stesso in costanze di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;

che, dunque, appare evidente – rispetto a tale disciplina – l’assoluta insufficienza della motivazione posta a base del decreto impugnato;

che, pertanto, tale decreto, nella parte in cui «fissa in euro 350 mensili l’onere contributivo a carico di C. P.» deve essere annullato, con conseguente rinvio della relativa causa alla Corte d’Appello di Firenze – sezione per i minorenni, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui «fissa in euro 350 mensili l’onere contributivo a carico di C. P.», e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze – sezione per i minorenni in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – SENTENZA 16 febbraio 2010, n.6351. IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE NON PUO’ PRESCINDERE DALLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA QUANDO DEVE VALUTARE SE APPLICARE LA CONTINUAZIONE.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 10 luglio 2009, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione a 3 sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Bari e dal Gup del medesimo Tribunale in relazione a condotte riconducibili al reato di furto aggravato, propone ricorso per cassazione D.F., personalmente, denunciando violazione degli artt. 671 e 81 c.p. e contraddittorietà ovvero mancanza della motivazione.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice del merito non avrebbe in alcun modo considerato nel suo provvedimento di rigetto lo stato di tossicodipendenza denunciato e comprovato documentalmente nella istanza di prime cure, con ciò violando il disposto di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, come modificato con L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo il rigetto della doglianza.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1^, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzichè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola, essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Quanto poi, in particolare, all’evocato stato di tossicodipendenza ed alla modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha il giudice di legittimità opportunamente chiarito che l’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1^, 14/02/2007, n. 7190).

2.2 Tanto premesso sul piano dei principi, osserva la Corte che non può non rilevarsi una grave omissione motivazionale nel provvedimento impugnato.

Ed invero, ancorchè con motivazione certamente non esemplare, di assai ardua comprensione grafica e nell’ambito di un provvedimento nel quale non risulta riportato nel verbale dell’udienza in camera di consiglio in calce al quale è stato redatto il provvedimento in esame neppure la composizione identificativa dell’autorità giudicante, il G.E. ha comunque richiamato criteri giurisprudenziali legittimamente giustificativi dell’impugnato rigetto, quali la distanza tra le condotte e la loro consumazione con persone diverse (errato è invece il riferimento alle località diverse, giacchè locus commissi delicti in tutte le pronunce considerate è la città di Bari).

Il giudicante ha però del tutto omesso di considerare nella sua motivazione, che per questo va considerata sul punto viziata per omissione e violazione di legge, il dedotto stato di tossicodipendenza dell’istante, il quale, come già precisato, non può essere assunto come status di per sè idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda, ma in relazione al quale v’è comunque in capo all’autorità giudicante un obbligo di motivazione circa le ragioni della sua positiva, ovvero negativa ovvero mancata valutazione ai fini dell’invocato beneficio.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bari affinchè interpretati la disciplina novellatrice dell’art. 671 c.p., comma 1, valutando lo stato di tossicodipendenza dell’istante fra gli elementi da utilizzare per la decisione.

P.Q.M.

La Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 17

Misure per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 184 del 4 novembre 2009)

L’ASSEMBLA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

I. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la legge 3 agosto
2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talaniello
dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132,
secondo comma, della Costituzione), al fine di garantire continuita’
sia nell’erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei
procedimenti dei livelli istituzionali interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in
conformita’ con l’art. 2, comma l, della legge n. 117 del 2009, ove
richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono
attuati d’intesa tra la Regione stessa, la Regione Marche, le
Province e gli altri enti interessati, nonche’ il Commissario. Gli
accordi possono riguardare, altresi’, enti ed aziende strumentali
facenti capo alle rispettive regioni interessate.

Art. 2 Atti ricognitivi 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell’art. 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di armare compiutamente il processo di aggregazione. 2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorita’, con particolare riguardo all’esigenza di tutelate l’incolumita’ pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l’obiettivo di garantire parita’ di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna. 3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresi’, a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attivita’ e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 117 del 2009 e sono adottati sentiti i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, oltre agli altri livelli istituzionali interessati. 4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto: a) la ricognizione degli effetti gia’ integralmente prodotti dalla legge n. 117 del 2009 all’atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuita’ delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali competenti; b) l’indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri denti o aziende regionali o l’emanazione o l’adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa; c) l’individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche; d) l’individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire; e) l’individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalita’ di garantire la parita’ di accesso a tali misure con la popolazione gia’ residente in Emilia-Romagna; f) l’individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorita’ per gli atti di pianificazione sovraordinati; g) l’individuazione, in raccordo con la Regione Marche, dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesare e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati. 5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera e), nelle more dell’adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali ivi prevista ed entro termini di adeguamento previsti dall’art. 2, comma 1 della legge n. 117 del 2009: a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 117 del 2009, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, ferma restando la loro autonomia; i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un congruo termine per l’adeguamentio alla disciplina della Regione Emilia-Romagna. Con successivi accordi tra le due Regioni potranno essere diversamente disciplinate le modalita’ di conclusione dei procedimenti concernenti sovvenzioni, contributi, concessioni, sussidi e ausili finanziari in genere ed il soggetto competente al rilascio del provvedimento finale. 6. Ai fini dell’adeguamento alla disciplina della Regione Emilia-Romagna delle modalita’ di esercizio delle attivita’ gia’ autorizzate in base alla normativa della Regione Marche, la Regione puo’ disporre con proprio atto medilita’ e termini entro i quali l’adeguamento deve essere completato. 7. Per i Comuni di cui all’art. l, comma 1, restano in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b). 8. Resta fermo che ove la competenza e’ statale o di altre amministrazioni, le ulteriori norme, nonche’ gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorita’.

Art. 3 Principi per la legislazione regionale 1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all’art. 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a: a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attivita’ e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell’efficacia degli atti; b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l’adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali; c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l’adeguamento all’ordinamento della Regione Emilia-Romagna; d) servizi, al fine di garantire la continuita’ nell’erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico; e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuita’ nella loro realizzazione.

Art. 4 Procedure per l’adeguamento dell’assetto istituzionale della Comunita’ montana Alta Valmarecchia 1. Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola «nove» e’ sostituita dalla parola «dieci». 2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita’ montane prevista all’art. 4, commi da 2 a 7, della legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto di ridelimitazione della Comunita’ montana, confermandone o modificandone l’assetto territoriale ovvero disponendone la soppressione con eventuale contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 10 del 2008. 3. Resta ferma l’applicazione dell’art. 4, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2008, con riferimento alla procedura che ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed ai relativi termini. 4. Fino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello statuto e della disciplina degli organi della Comunita’ montana in adeguamento al Capo I del Titolo II della legge regionale n. 10 del 2008, la Comunita’ montana dell’Alta Valmarecchia continua ad operare nel rispetto del proprio vigente statuto, con gli organi in carica in regime di prorogatio. 5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo idrogeologico conferite alle Comunita’ montane da leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunita’ montana dell’Alta Valmarecchia. 6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico, di cui all’art. 150, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1990, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), presentate ai Comuni di cui all’art. 1, comma 1, prima dell’entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni sulla pubblicazione all’albo pretorio previste al punto 2.4.1 della direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000.

Art. 5 Struttura organizzativa interistituzionale Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese 1. La Regione promuove apposita intesa con la Regione Marche, le Province ed i Comuni interessati ed il Commissario, allo scopo di istituire una struttura organizzativa interistituzionale, con il compito di coordinare l’attivita’ necessaria a garantire la piena realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale. 2. Compete alla stessa struttura la funzione di sportello informativo, con il compito di fornire costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l’accesso agli atti amministrativi.

Art. 6

Norme transitorie in materia di governo del territorio

1. Entro tre mesi dell’entrata in vigore della presente legge, la
Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale
tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi
dell’adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione
territoriale, in relazione la nuovo ambito del territorio regionale e
provinciale.
2. Entro ventiquattro mesi dell’entrata in vigore della presente
legge, i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, adeguano la propria
strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n.
20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di
pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla
medesima legge regionale.
3. Fino all’approvazione del Piano strutturale comunale e del
Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell’art. 43, comma 3,
della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno
attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i
procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni
definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2000.
Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di
Rimini, previa acquisizione degli arti istruttori e di eventuali
pareri dell’amministrazione provinciale precedentemente competente.
4. Per gli stessi Comuni e’ applicabile la disciplina
straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo
di cui al Titolo III della legge regionale 6 luglio 2000, n. 6
(Governo e riqualificazione solidale del territorio). A tal fine,
entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, i
Comuni interessati individuano gli ambiti nei quali non sono
consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione ai sensi dell’art. 55, comma 2, della legge regionale
n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi
ai sensi del comma 3 dello stesso art. 55.

Art. 7 Modalita’ d’esercizio di attivita’ autorizzate l. Ove le modalita’ di esercizio delle attivita’ autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo l’esercizio delle attivita’ si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore.

Art. 8 Misure ricognitive di beni mobili immobili e personale 1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all’esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell’ambito della ricognizione e’ compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonche’ il patrimonio immobiliare. 2. Con le stesse modalita’ di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei comuni di cui all’art. 1, comma l, puo’ essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna. 3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottai accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuita’ nelle prestazioni e nell’erogazione dei servizi.

Art. 9 Funzioni comunali in materia sismica 1. I Comuni di cui all’art. 1, comma 1, che, nell’osservanza degli standard minimi di cui all’art. 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 10 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l’atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancata trasmissione dell’atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali. 3. Per i Comuni di cui all’art. 1, comma 1, le disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1.

Art. 10

Esercizio attivita’ venatoria per la stagione 2009-2010

1. Fino al termine della stagione 2009-2010, l’esercizio
dell’attivita’ venatoria nel territorio dei comuni individuati
all’art. 1, comma 1e’ regolato in ottemperanza al calendario
venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio
vigenti nella Regione Marche.

Art. 11 Intesa per l’integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini 1. La Giunta regionale e’ autorizzata, d’intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l’intesa per l’integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del documento unico di programmazione anche ai Comuni di cui all’art. 1, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 novembre 2009 ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=008R0831&tmstp=1272613646776