REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 21 Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 40 dell’8 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modalita’ di presentazione delle liste provinciali
e delle liste regionali

1. La presentazione delle liste dei candidati di cui all’ art. 9
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste
regionali di cui all’art. 1, comma 3, dela legge 23 febbraio 1995, n.
43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato
candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno
un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni
elettorali ricomprese riel territorio nazionale per il Parlamento
europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale
del Piemonte;
b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito
che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi
consiliari ma presenti in Consiglio regionale al momento della
convocazione dei comizi elettorali;
c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composita
che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamenti con gruppi
consiliari gia’ presenti in Consiglio regionale al momento della
convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento
e’ conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la
Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e
puo’ essere effettuata anche a favore di lista con denominazione
diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente
fattispecie e’ alternativa a quelle prevista dalla lettera b).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addi’ 20 luglio 2009

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0797&tmstp=1272613646775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2010 Votazioni per l’elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 29-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Visti gli articoli 18, comma 1, 21 e 30, legge 24 marzo 1958, n.
195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura e l’art. 26, comma 1, della
stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall’art. 8 della
legge 28 marzo 2002, n. 44;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2002, n. 67 recante disposizioni di attuazione della legge 28
marzo 2002, n. 44 sulla riforma della composizione e del sistema
elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;
Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verra’ a
scadere il 31 luglio 2010 e che, pertanto, si deve procedere alle
elezioni del nuovo Consiglio nel termine previsto dall’art. 21, comma
1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Le votazioni per l’elezione dei componenti magistrati del Consiglio
superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 4
luglio 2010, dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno
immediatamente successivo, lunedi’ 5 luglio 2010, dalle ore 8 alle
ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell’art. 25 della legge
24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’art. 7 della legge 28
marzo 2002, n. 44.
Gli elettori che si trovano nella sala dell’ufficio elettorale sono
ammessi a votare oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra
indicati.
Dato a Roma, addi’ 14 aprile 2010

NAPOLITANO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=10A05148&tmstp=1272613393547

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63 Disposizioni urgenti in tema di immunita’ di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 29-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere la
sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di
Stati od organizzazioni internazionali allorche’ sia pendente un
giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto
all’accertamento della propria immunita’ dalla giurisdizione
italiana;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani
all’estero, anche al fine di consentire l’approvazione di un
provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini
italiani all’estero e la conseguente modifica delle modalita’ e delle
procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi in pendenza
dell’accertamento dell’immunita’ dalla giurisdizione italiana degli
Stati esteri

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del regio
decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15
luglio 1926, n. 1263, l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti
di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale e’ sospesa
di diritto qualora lo Stato estero o l’organizzazione internazionale
abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di
giustizia, diretto all’accertamento della propria immunita’ dalla
giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente
connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell’efficacia
cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la
cui efficacia e’ sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere
proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto
ed e’ rilevata anche d’ufficio dal giudice. A tale fine, prima di
adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno
Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice
accerta se sia pendente un giudizio per l’accertamento dell’immunita’
dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di
informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo
213 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data
di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per
il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e,
conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all’estero
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall’articolo 8
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, gia’ prorogata al 31 dicembre
2010 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre
2012.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all’estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)
restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 3 Entrata in vigore l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0084&tmstp=1272613393546

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 62 Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorita’ giudiziaria in Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 29-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di sospendere le
attivita’ di demolizione, disposte dall’autorita’ giudiziaria, di
fabbricati destinati a civile abitazione nella regione Campania
realizzati in violazione della normativa urbanistica, in dipendenza
sia della gravissima situazione abitativa, che ne risulterebbe
ulteriormente compromessa, che degli effetti dell’applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004, che ha
dichiarato l’illegittimita’ della deliberazione della Giunta
regionale campana che escludeva l’applicazione della normativa in
tema di regolarizzazione di immobili contenuta nell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ della
sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006, che si e’
pronunciata in merito alla legge della regione Campania 18 novembre
2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della
giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella
regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione
delle necessita’ determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche
in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi
della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al
30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a
prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania,
disposte a seguito di sentenza penale, purche’ riguardanti immobili
occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e
concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall’ufficio
tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della
protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per
la pubblica o privata incolumita’ derivanti dall’edificio del quale
sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero sia stata
accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla
normativa nazionale vigente.

Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0086&tmstp=1272613393546