DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2010 Fissazione del termine che autorizza l’autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 98 del 28-4-2010

Art. 1 1. A decorrere dal l° febbraio 2010 e per i ventuno mesi successivi i certificatori di firma elettronica attestano, mediante autocertificazione, la rispondenza dei propri dispositivi per l’apposizione di firme elettroniche con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 2. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono rese secondo le modalita’ pubblicate congiuntamente sui siti istituzionali di DigitPA e dell’Organismo per la certificazione della sicurezza informatica (OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003. 3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell’ambito di applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte da DigitPA sull’attivita’ dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 e pubblicate sul proprio sito istituzionale, la procedura per accertare la conformita’ di dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE ed un documento di supporto che ne faciliti l’applicazione. 5. Le autodichiarazioni gia’ rese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007, relative ai dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1. 6. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 198

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05076&tmstp=1272613322684

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010 Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 del 27-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che le incessanti e copiose precipitazioni
temporalesche verificatesi tra il mese di febbraio e marzo 2010 hanno
provocato la riattivazione del movimento franoso in atto nel
territorio del comune di Montaguto (Avellino);
Considerato che la riattivazione del movimento franoso di cui sopra
ha determinato ulteriori smottamenti del terreno di notevole
estensione, il distacco di un ingente quantita’ di fango e detriti,
l’isolamento di due abitazioni nonche’ l’interruzione della strada
statale n. 90 «Delle Puglie» nonche’ la tratta ferroviaria Benevento
– Foggia, con conseguenti gravi disagi per la popolazione, nonche’
una diffusa situazione di rischio per la pubblica e privata
incolumita’;
Ravvisata, quindi, la necessita’ di provvedere all’adozione di
misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla
rimozione delle situazioni di rischio ed alla messa in sicurezza dei
luoghi nonche’ all’immediato ripristino della viabilita’ stradale e
ferroviaria;
Ritenuto che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la nota della regione Campania del 25 marzo 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e’
dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in
relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del
comune di Montaguto, in provincia di Avellino.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-27&task=dettaglio&numgu=97&redaz=10A05067&tmstp=1272613189478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2010 Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2008,concernente lo «Statuto dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 del 27-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che al comma
4 detta disposizioni per l’emanazione del nuovo statuto dell’Ente di
assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 febbraio 2008, concernente il predetto Statuto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008;
Ritenuta la necessita’ di modificare l’art. 14 dello stesso
decreto, per conformarlo all’art. 13, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001, che
fissa i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di
organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi
pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
febbraio 2008 concernente lo «Statuto dell’Ente di assistenza per
il personale dell’Amministrazione penitenziaria»

L’art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 21 febbraio 2008, concernente lo «Statuto dell’Ente di
assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e’
sostituito dal seguente:
« Art. 14. Compensi-1. I compensi spettanti ai componenti degli
organi centrali di cui all’art. 4 sono regolati dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001, che fissa i
criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi
di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici.
2. E’ fatta salva la facolta’ del consiglio di amministrazione di
deliberare compensi di importo in misura ridotta per i componenti
interni degli organi centrali ».
Roma, 14 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della giustizia
Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-27&task=dettaglio&numgu=97&redaz=10A05069&tmstp=1272613189478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 16/4/10 Dichiarazione dello stato di emergenza per lo svolgimento delle attivita’ di bonifica delle discariche A e B del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che la Corte di giustizia delle Comunita’ europee con
sentenza 9 settembre 2004 ha condannato lo Stato italiano per non
aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti
depositati nelle discariche di Rodano (Milano) fossero recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e con procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
Considerato che con decreti del 10 gennaio 2007 e del 14 settembre
2009 e’ stato approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare il progetto per l’effettuazione della
bonifica del sito di interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di
Pioltello e Rodano;
Considerato, inoltre, che a seguito delle attivita’ svolte presso
il sito ex area SISAS sono state rinvenute ingenti quantita’ di
rifiuti, anche pericolosi, attualmente stoccati presso le discariche
A e B, la cui particolare tipologia rende necessaria l’adozione di
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate
all’immediato reperimento di impianti idonei al relativo smaltimento;
Considerato che, stante l’incapacita’ di reperire idonei impianti
per lo smaltimento dei predetti rifiuti, l’operatore economico
incaricato della bonifica non e’ in grado di assicurare il rispetto
del crono programma e, conseguentemente, di corrispondere, nei tempi
utili, alla procedura di infrazione comunitaria;
Considerato che e’ divenuto oltremodo urgente, anche allo scopo di
salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente, attuare interventi
immediati sulle discariche A e B presenti nel sito di interesse
nazionale ex area SISAS;
Rilevato che il presidente della regione Lombardia, con nota del 12
aprile 2010, ha richiesto la dichiarazione di stato di emergenza ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ritenuto che, nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti
previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 13 aprile 2009;
Acquisita l’intesa della regione Lombardia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, e’ dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza per lo svolgimento
delle attivita’ di bonifica delle discariche A e B del sito di
interesse nazionale ex area SISAS nei comuni di Pioltello e Rodano in
provincia di Milano.
Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-26&task=dettaglio&numgu=96&redaz=10A05066&tmstp=1272612857617