Regolamento di esecuzione (UE) n. 364/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010

Modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 364/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della ComunitÃ
europea ( 1 ) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio
( 2 ),
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) Con il regolamento (CE) n. 1487/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
nell’Unione europea di tessuti di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 %, in peso, di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati,
originari della Repubblica popolare cinese, classificati
ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ed ex 5407 69 90 («il prodotto in esame»).
(2) Visto il numero elevato di parti che hanno collaborato è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione
delle misure.
(3) Alle società costituenti il campione sono state attribuite le aliquote di dazio individuali stabilite durante l’inchiesta. Alle società non incluse nel campione che hanno collaborato
e a cui è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato
(«TEM»), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio
( 3 ), è stato attribuito un dazio medio ponderato del 14,1 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società non incluse nel campione che hanno collaborato e a cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 37,1 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione
cui era stato concesso il TI. Un’aliquota di dazio nazionale del 56,2 % è stata istituita per tutte le altre società.
(4) A seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio, con il regolamento (CE) 1087/2007 ( 4 ), ha aumentato l’aliquota di dazio nazionale al 74,8 %. Inoltre, ai produttori esportatori cinesi a cui sono state concesse aliquote del dazio individuali e che non hanno collaborato
alla nuova inchiesta sono stati attribuiti dazi antidumping
più elevati a norma delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96.
(5) A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono
chiedere di ottenere lo stesso trattamento destinato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione
(«trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
») stabilito al considerando 3.
2. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(6) Un gruppo di società formato da due società collegate, segnatamente AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, e Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. («il richiedente») ha chiesto di ottenere il trattamento riservato
ai nuovi produttori esportatori.
(7) È stato effettuato un esame volto a determinare se il richiedente ottempera alle condizioni per ottenere il trattamento
riservato ai nuovi produttori esportatori fissate dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, verificando
che:
a) durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure (1 o aprile 2003-31 marzo 2004) non abbia esportato il prodotto in esame nell’Unione europea («prima condizione»);
b) non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori
della Repubblica popolare cinese soggetti ai dazi antidumping istituiti da tale regolamento («seconda
condizione»);IT L 107/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.4.2010
( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
( 2 ) GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.
( 3 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
( 4 ) GU L 246 del 21.9.2007, pag. 1.
c) abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nell’Unione europea dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo
nell’Unione europea («terza condizione»);
d) operi in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, soddisfi le condizioni per avere un dazio individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base («quarta condizione»).
(8) Al richiedente sono stati inviati questionari ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la conformità alla prima, alla seconda e alla terza condizione.
(9) Poiché la quarta condizione implica che i richiedenti presentino una richiesta di TEM e/o TI, la Commissione ha inviato i relativi moduli al richiedente. Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
(10) Per comodità di riferimento, si riportano di seguito, in sintesi, i criteri relativi al TEM:
a) le decisioni delle società in materia di politica commerciale
e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;
b) le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile
indipendente e che sono d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità ( 1 );
c) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente
sistema ad economia non di mercato;
d) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono
certezza del diritto e stabilità;
e) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(11) Ai produttori esportatori che soddisfano le condizioni indicate al considerando 7 può essere applicato, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, il dazio del 14,1 % applicabile alle società cui è stato concesso
il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96, oppure il dazio medio
ponderato del 37,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il TI ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
(12) La Commissione europea ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se erano state soddisfatte le quattro condizioni di cui all’articolo 2, del regolamento (CE) n. 1487/2005. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:
— AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,
— Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd., Jiaxing.
3. CONCLUSIONI
(13) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la sua ottemperanza a tutte le quattro condizioni
menzionate al considerando 7. Il richiedente ha potuto infatti dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto
in esame nell’Unione europea nel periodo 1 o aprile 2003 – 31 marzo 2004; ii) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005; iii) ha effettivamente esportato una quantità significativa del prodotto in esame nell’Unione europea a partire dal 2008; iv) soddisfa tutte le condizioni per ottenere il TEM e può pertanto beneficiare
di un dazio individuale conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Pertanto, il richiedente potrebbe fruire del dazio medio ponderato applicabile alle società che hanno collaborato
non incluse nel campione cui è stato concesso il TEM (14,1 %), conformemente all’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1487/2005, e dovrebbe essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
4. MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO
DI ALIQUOTE DI DAZIO INDIVIDUALI
(14) Tenendo conto dei risultati dell’inchiesta di cui al considerando
13, si conclude che le società AlbaChiara Printing
and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, e Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. dovrebbero essere aggiunte all’elenco
di società individuali di cui all’articolo 1, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1487/2005 con un’aliquota
di dazio pari al 14,1 %.IT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/7
( 1 ) I principi contabili internazionali si riferiscono a tutte le norme internazionali di contabilità riconosciute, tra cui l’US GAAP e i lavori dell’International Accounting Standard Committee Foundation («IASCF») eseguiti dall’International Accounting Standards Board («IASB»), comprendenti l’International Accounting Standard Board Framework («IASBF»), l’International Accounting Standard («IAS»), gli International Financial Reporting Standards («IFRS») e le pubblicazioni
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee
(«IFRIC»).
(15) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Non sono stati tuttavia forniti elementi aggiuntivi tali da modificare le conclusioni per il richiedente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1487/2005 è modificato mediante l’aggiunta delle seguenti società nella tabella relativa alle società a cui sono state concesse aliquote del dazio individuali: SocietÃ
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
«AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,
14,1 %
A617
Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd.
14,1 %
A617»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTONIT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:107:0006:0008:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010

Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Malaysia

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 363/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della ComunitÃ
europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione
del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) Nell’ottobre 2008 in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 1001/2008 ( 2 ) del Consiglio ha reimposto misure antidumping
sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («il prodotto in esame») originari, tra l’altro, della Malaysia.
I dazi antidumping in vigore per la Malaysia corrispondono
al 59,2 % per la società Anggerik Laksana Sdn Bhd e al 75 % per tutte le altre società.
1.2. Richiesta di riesame
(2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd («il richiedente
»), un produttore esportatore della Malaysia («il paese interessato»).
(3) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping, ossia durante
il periodo compreso tra il 1 o aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell’inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle misure antidumping di cui al considerando 1.
(4) Il richiedente afferma inoltre di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare il prodotto in esame nell’Unione nel prossimo futuro.
1.3. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori
(5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti
per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione l’opportunità di presentare
osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento
(CE) n. 692/2009 ( 3 ), un riesame del regolamento
(CE) n. 1001/2008 in relazione al richiedente.
(6) A norma del regolamento (CE) n. 692/2009 della Commissione,
è stato abrogato il dazio antidumping del 75 % istituito dal regolamento (CE) n. 1001/2008 sulle importazioni
del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente,
ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento
di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.
(7) Secondo il regolamento (CE) n. 692/2009, se si è accertato
che il richiedente soddisfava le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario
modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di societÃ
non menzionate all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008.IT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/1
( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
( 2 ) GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18.
( 3 ) GU L 199 del 31.7.2009, pag. 9.
1.4. Prodotto in esame
(8) Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori
per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili
nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90.
1.5. Parti interessate
(9) La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame l’industria dell’Unione, il richiedente e i rappresentanti
del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni
per iscritto e di chiedere un’audizione.
(10) Il comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare
testa a testa dell’Unione europea, che rappresenta l’industria dell’Unione («l’industria dell’Unione»), ha presentato
le proprie osservazioni per iscritto ai servizi della Commissione. Il comitato di difesa ha contestato l’attendibilitÃ
della base del prezzo all’esportazione. Sono stati inoltre forniti documenti che dimostrerebbero tentativi di aggirare le misure e sono state presentate informazioni sui livelli di prezzo del prodotto in esame applicati agli importatori UE.
(11) La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue societÃ
collegate un questionario sull’antidumping, ricevendo
le risposte entro il termine stabilito.
(12) La Commissione ha inoltre inviato questionari antidumping
a importatori non collegati ubicati nell’Unione europea
ma senza ricevere alcuna forma di cooperazione.
(13) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione
dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente
e di una società collegata in Malaysia:
— Pantech Steel Industries Sdn Bhd (il richiedente),
— Pantech Corporation Sdn Bhd (società commerciale collegata).
1.6. Periodo dell’inchiesta
(14) Il periodo dell’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo
compreso fra il 1 o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Qualifica di nuovo esportatore
(15) L’inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato
il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell’inchiesta
e che le sue esportazioni nell’Unione europea erano iniziate dopo tale periodo. La società ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione del prodotto nel PIR, sotto forma di tre commesse dallo stesso gruppo importatore nell’UE.
(16) Dopo il PIR queste tre commesse sono state completate mediante l’esportazione a condizioni approssimativamente
uguali, ad eccezione di alcune differenze trascurabili
di prezzo e quantità. Sebbene le quantità in oggetto fossero limitate, sono state tuttavia considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile, in quanto i livelli dei prezzi applicati sono stati ulteriormente corroborati
da altre informazioni a disposizione dei servizi della Commissione, tra cui i prezzi all’esportazione applicati
a paesi terzi dall’esportatore in questione che confermavano
il comportamento riscontrato nelle operazioni in esame.
(17) Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento
dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente
né indirettamente, ad alcun produttore esportatore della Malaysia soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
(18) Di conseguenza, è confermato che la società dovrebbe essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che quindi è opportuno determinare un margine individuale
per questa società.
2.2. Dumping
Determinazione del valore normale
(19) Il richiedente produce accessori e vende il prodotto in esame nel mercato interno e nei mercati di esportazione. L’inchiesta ha rivelato un’organizzazione di vendita complessa
nel mercato interno, che comprende distributori non collegati e società commerciali collegate. I distributori
non collegati acquistano il prodotto in esame dal produttore e lo rivendono ai commercianti collegati, che a loro volta vendono le merci ad acquirenti non collegati nel mercato interno. De facto, i distributori non collegati fungono da agenti per il richiedente.
(20) Tenendo conto delle informazioni indicate sopra e del fatto che è possibile risalire al richiedente mediante le vendite delle società commerciali collegate, i prezzi applicati
al consumatore finale dalle società commerciali collegate sono considerati il primo prezzo nel corso di normali operazioni commerciali e quindi formano la base per le determinazione del valore normale.IT L 107/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.4.2010
(21) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo
delle esportazioni verso l’Unione. La Commissione ha stabilito che il volume complessivo delle vendite di accessori per tubi effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.
(22) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di accessori venduti sul mercato interno dalle società commerciali
considerati identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nell’Unione europea.
(23) La Commissione ha anche esaminato se le vendite di accessori per tubi nel mercato interno in quantità rappresentative
fossero da ritenersi effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che è stato rilevato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali
operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno.
(24) Nei pochi casi in cui il tipo di prodotto in esame non era venduto sul mercato interno durante il PIR, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione
dell’esportatore dei tipi di prodotto esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.
Prezzo all’esportazione
(25) Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione
è stato pertanto stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili di cui al considerando 16.
Confronto
(26) Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
(27) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati
opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.
(28) Secondo il richiedente, se la Commissione usasse il valore normale basato sulle vendite interne delle società commerciali
collegate, si dovrebbe concedere un adeguamento
per le differenze tra il mercato interno e il mercato
UE in termini di volume di commercio. Il richiedente
afferma inoltre che le vendite al mercato UE sono state effettuate a livello di distributore, mentre sul mercato
interno il richiedente vendeva una percentuale importante
degli accessori come parte di commesse più grandi nei mercati dei progetti di petrolio e gas, dove gli accessori hanno un ruolo ausiliario solo rispetto ai tubi e alle valvole principali e ad altri componenti importanti
e che inoltre questo mercato era a un altro livello di commercio.
(29) Dopo aver esaminato le condizioni di vendita sul mercato
interno, in particolare l’andamento dei prezzi, l’inchiesta
ha dimostrato che il richiedente non poteva provare,
a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento
di base, una differenza coerente e distinta nelle funzioni e nei prezzi per i diversi livelli di commercio nel mercato interno del paese esportatore. Quindi nessun adeguamento è stato applicato.
Margine di dumping
(30) A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base e considerando che nel corso del PIR vi erano solo tre commesse e che il prezzo delle materie prime, che costituisce la maggior parte dei costi di produzione, ha registrato forti fluttuazioni durante tale periodo, il margine
di dumping è stato determinato in base al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione per ogni operazione.
(31) Il confronto ha dimostrato l’esistenza di un livello di dumping del 49,9 %, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione.
(32) Inoltre, l’inchiesta ha confermato che i prezzi all’esportazione
del richiedente ad altri paesi terzi con quantità significative erano notevolmente più bassi rispetto a quelli applicati per l’Unione europea, suggerendo quindi l’esistenza di dumping su mercati terzi.
3. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
(33) Alla luce dei risultati dell’inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato.
(34) Il margine di dumping del 49,9 % stabilito per il PIR è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio del 75 %, fissato su scala nazionale per la Malaysia nell’ambito
dell’inchiesta iniziale. Si propone pertanto di istituire un dazio fondato su un margine di dumping del 49,9 % e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1001/2008.IT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/3
4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(35) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping
applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo
sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.
5. CLAUSOLA DI MONITORAGGIO E POSSIBILE RIESAME FUTURO
(36) È opportuno notare che le società interessate hanno un sistema complesso di distribuzione che comporta anche l’importazione del prodotto da altri paesi sottoposti a misure. Inoltre, esiste il rischio di aggiramento dei dazi a causa delle notevoli differenze tra i dazi applicati ai diversi esportatori all’interno della Malaysia. Quindi occorrono
misure speciali per garantire l’applicazione corretta
dei dazi antidumping.
(37) Queste misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale
valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato
del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate
da una fattura di questo tipo sono assoggettate
al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
(38) Inoltre, la Commissione ha informato il Consiglio che essa inviterà la società in oggetto a presentare relazioni periodiche alla Commissione per garantire un seguito corretto alle vendite del prodotto in esame nell’Unione, al prezzo e alle altre condizioni relative, nonché alle informazioni sugli sviluppi nei prezzi delle vendite interne
della società. Il Consiglio prende nota in particolare del fatto che se tali relazioni non vengono presentate, o se dalle relazioni emerge che le misure non sono adeguate
ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base. Il Consiglio ricorda inoltre che spetta alla Commissione
avviare d’ufficio un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, in particolare dopo un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento (anche se si rende necessario un riesame precedente). Si nota che attualmente, viste le circostanze del caso, la Commissione prevede che sarà opportuno un tale riesame dopo un anno. In questo contesto è importante notare che il dazio istituito per la società in oggetto con il presente regolamento si basa solo su un numero limitato di ordini.
6. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE
(39) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di accessori per tubi provenienti dal richiedente
e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione.
Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno.
(40) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1001/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è inserito il testo seguente nella tabella alla voce relativa ai produttori in Malaysia: «Paese
SocietÃ
Aliquota del dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Malaysia
Pantech Steel Industries Sdn Bhd
49,9
A961»
2. Il dazio istituito è parimenti riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Malaysia, fabbricato dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd.
3. All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto
il seguente paragrafo:
«3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite
per la Pantech Steel Industries Sdn Bhd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato.
In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.»
4. Con l’aggiunta del paragrafo di cui sopra, l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è rinumerato articolo 1, paragrafo 4.
5. Al regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto il seguente allegato:IT L 107/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.4.2010
«ALLEGATO
Sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell’organismo che emette la fattura commerciale,
contente le seguenti informazioni:
1) nome e funzione del responsabile dell’organismo che emette la fattura commerciale;
2) la seguente dichiarazione: Il sottoscritto certifica che il (volume) del [prodotto in esame], venduto per l’esportazione
nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura,
è stato fabbricato da (nome ed indirizzo della società)
(codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte e che il prezzo fatturato è definitivo e che non sarà oggetto di compensazione,
parziale o totale, mediante alcuna pratica.
Data e firma.»
6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTONIT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/

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Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:107:0001:0005:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 370/2010 della Commissione, del 29 aprile 2010

Recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REGOLAMENTO (UE) N. 370/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2010
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare
verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto da tale paese.
(2) Le domande presentate per l’anno contingentale 2010/2011 hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti
di attribuzione per i quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, presentate per il periodo 1 o luglio 2010- 30 giugno 2011, sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
— 0,631009 per le domande presentate per la quota del contingente
di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
— 0,567088 per le domande presentate per la parte della quota di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1187/2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo ruraleIT 30.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:109:0003:0003:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 369/2010 della Commissione, del 29 aprile 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 369/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo ruraleIT 30.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/1

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:109:0001:0002:IT:PDF