LEGGE 8 aprile 2010, n. 55 Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 92 del 21-4-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy» 1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e’ istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilita’ dei prodotti stessi. 2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro piu’ vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. 3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformita’ dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. 4. L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» e’ permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e’ verificabile la tracciabilita’. 5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione. 6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si intende il prodotto come definito all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro piu’ vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura – ingrasso – rifinizione. 9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l’assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione. 10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 2, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e’ il
seguente:
«Art. 2 (Diritti dei consumatori). – 1. Sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita’, anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita’;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo
principi di buona fede, correttezza e lealta’;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equita’
nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualita’ e di efficienza.».
– Il testo dell’art. 6, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e’ il seguente:
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). – 1. I
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione
europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione
ove questi siano determinanti per la qualita’ o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.».
– Il testo dell’art. 1 della legge 16 dicembre 1966, n.
1112 (Disciplina dell’uso dei nomi «cuoio», «pelle» e
«pelliccia» e dei termini che ne derivano), e’ il seguente:
«Art. 1. – 1. I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne
derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai
prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali
sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo
tale da conservare inalterata la struttura naturale delle
fibre, nonche’ agli articoli con esse fabbricati.».

Art. 2 Norme di attuazione 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione «Made in Italy», di cui all’articolo 1, nonche’ le modalita’ per l’esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualita’ dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente, con cui provvede, in particolare: a) all’individuazione delle autorita’ sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualita’ dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l’effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana; b) al riconoscimento, attraverso l’introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualita’ e dell’affidabilita’ dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero; c) all’individuazione dei soggetti preposti all’esecuzione dei controlli e delle relative modalita’ di esecuzione; d) a stabilire l’obbligo della rintracciabilita’ dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. 3. Il regolamento di cui al comma 2 e’ aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanita’. 4. All’attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 8 della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e’
il seguente:
«Art. 8. – 1. Fatto salvo l’art. 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e’ sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia’ dal
progetto.
All’occorrenza, e a meno che non sia gia’ stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita’ summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu’ rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche’ le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell’ambiente, con
un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all’art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 ove si tratti d’una sostanza gia’
esistente, o di cui all’art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo’ anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all’art. 5 e, se del
caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui all’art.
1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della commissione o
degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta’ di stabilimento dell’operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra’ conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all’art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
precauzioni, hanno la facolta’ di consultare, ai fini di
una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono
appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e’ prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest’altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari.».

Art. 3

Misure sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi
di maggiore gravita’ la sanzione e’ aumentata fino a due terzi. Nei
casi di minore gravita’ la sanzione e’ diminuita fino a due terzi. Si
applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. L’impresa che violi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
3 e 4, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000
a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita’ la sanzione e’ aumentata
fino a due terzi. Nei casi di minore gravita’ la sanzione e’
diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione
e’ disposta la sospensione dell’attivita’ per un periodo da un mese a
un anno.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente
si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le
violazioni siano commesse attraverso attivita’ organizzate, si
applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 4 Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 8 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2624): Presentato dall’on. Marco Giovanni Reguzzoni ed altri il 20 luglio 2009. Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 30 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV. Esaminato dalla X commissione il 6, 15 e 20 ottobre 2009; il 10, 24 e 26 novembre 2009. Esaminato aula il 9 dicembre 2009 ed approvato il 10 dicembre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1930): Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede referente, il 16 dicembre 2009 con pareri delle commissioni lª, 2ª, 5ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 19, 20 e 26 gennaio 2010; il 3 e 25 febbraio 2010; il 2, 3 e 4 marzo 2010. Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 4 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2010 ed approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2010. Camera dei deputati (atto n. 2624-B): Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 17 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, XII e XIV. Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 17 marzo 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-21&task=dettaglio&numgu=92&redaz=010G0077&tmstp=1272186929734

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010 Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 20-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l’art. 3; Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l’art. 80, comma 21; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»; Visto, in particolare, l’art. 32-bis del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’ d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita’; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell’annualita’ 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento; Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l’annualita’ 2009 destinate agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista, costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l’annualita’ 2008, la riassegnazione di 736.601,20 euro relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della Province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle d’Aosta e Molise, a favore delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia e Sicilia, in quanto le stesse regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728; Viste le note della Regione Basilicata (lettera prot. n. 189312/7602 del 13 ottobre 2009), Campania (lettera prot. n. 2009.0858728 dell’8 ottobre 2009), Calabria (lettera prot. n. 22218 del 10 novembre 2009), Lazio (lettera prot. n. D2/2S/05/203885 del 16 ottobre 2009), Lombardia (lettera prot. n. E1.2009.0424211 del 2 novembre 2009), Sicilia (lettera prot. 55179 del 12 novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato l’interesse ad avviare nuovi interventi con le risorse delle riassegnazioni; Viste le note della regione Friuli (lettera prot. n. 34520 del 19 ottobre 2009) e della regione Puglia (lettera prot. n. 7541 del 10 novembre 2009), con le quali le predette regioni hanno comunicato di non avere interesse ad avviare nuovi interventi con i fondi delle riassegnazioni, stante l’esiguita’ degli stessi; Considerato che la regione Marche non ha risposto alla richiesta di riassegnazione; Considerato che si rende necessario procedere alla citata riassegnazione; Ravvisata l’esigenza di procedere alla ripartizione tra le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia delle riassegnazioni relative all’annualita’ 2008, per un totale di 595.203,43 euro; Visto il verbale in data 16 luglio 2009 della Commissione mista, costituita ai sensi dell’art. 3, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del Capo dipartimento della Protezione civile, rep. n. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto la ripartizione tra tutte le regioni delle risorse da riassegnare non utilizzate dalle regioni; Ravvisata, altresi’, la necessita’ di procedere alla ripartizione tra regioni e Province autonome delle somme relative alle riassegnazioni non utilizzate relative all’annualita’ 2008, pari a 141.397,77 euro e delle somme relative all’annualita’ 2009, pari a 20 milioni di euro, per un totale di 20.141.397,77 euro; Ritenuta l’urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalita’; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. La presente ordinanza disciplina le modalita’ di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell’art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico. 2. Con la presente ordinanza viene riassegnata la somma di 595.203,43 euro relativa all’annualita’ 2008 a favore delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia e Sicilia. 3. Con la presente ordinanza viene, inoltre, ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all’annualita’ 2009, a cui si aggiunge la somma di 141.397,77 euro relativa alle riassegnazioni dell’annualita’ 2008 non utilizzate. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvedera’ con successive ordinanze che potranno tener conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilita’ finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti. 4. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall’art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.

Art. 2

1. La quota di competenza regionale di cui all’art. 1, comma 2,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e’ assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728.
2. La quota di competenza regionale di cui all’art. 1, comma 3,
quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza,
e’ assegnata alle singole regioni e Province autonome sulla base
degli stessi criteri dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.
3. Ai fini dell’utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone
e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di
adeguamento o di nuova edificazione, di cui all’art. 1, comma 4, che
intende realizzare, con indicazione di: priorita’ attribuita,
regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione
nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione,
volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di
rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei
criteri indicati nell’allegato 2 all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo
convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto,
finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto
attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta,
parere favorevole del direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Le
Regioni oggetto di riassegnazione presenteranno due piani separati,
rispettivamente a valere sulle quote di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
1 della presente ordinanza.
4. Nell’ambito dei piani di intervento di cui al comma 3, le
regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota
assegnata, al fine di consentire l’utilizzo di risorse finanziarie
aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui
al comma 5 del presente articolo.
5. Qualora i piani di intervento di cui al comma 3 non pervengano
entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile
provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano
rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l’ipotesi in cui entro
la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un
apposito programma d’intesa con il Dipartimento della protezione
civile.

Art. 3 1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all’art. 3, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, con la precisazione che per interventi di tipo c) la percentuale di finanziamento statale e’ determinata mediante l’applicazione dei medesimi parametri di valutazione individuati per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l’edificio da demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica sismica. 2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all’art. 3, commi da 2 a 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all’art. 4 della stessa ordinanza, con l’avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-20&task=dettaglio&numgu=91&redaz=10A04539&tmstp=1272186721580

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2010 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 20-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, come modificato
dall’art. 10-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel
documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Considerato che il documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
Rilevato che e’ necessario definire la quota di lavoratori non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2010, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare,
per le esigenze del settore agricolo e del settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo’ provvedersi, in via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nel limite della quota stabilita per l’anno 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
serie generale – n. 84 del 10 aprile 2009, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno
2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita’;
Tenuto conto, altresi’, del fabbisogno di lavoratori autonomi,
provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali e
artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel
territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri;
Ravvisata, inoltre, la necessita’ di prevedere una quota per
l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali
residenti all’estero che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell’art. 23 del citato testo unico sull’immigrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie generale – n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente
la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno
2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita’;

Decreta:

Art. 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di
ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2010, sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima
di 80.000 unita’, da ripartire tra le regioni e le province autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e
Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei
seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009.

Art. 2 1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, e’ consentito l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie; imprenditori che svolgono attivita’ di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di societa’ non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonche’ artigiani purche’ questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. 2. All’interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unita’, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. 3. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.

Art. 3

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di
lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, sono
ammessi in Italia, ai sensi dell’art. 23 del testo unico
sull’immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nel Paese di origine.
Roma, 1° aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’interno
Maroni

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 118

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-20&task=dettaglio&numgu=91&redaz=10A04757&tmstp=1272186721580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2010

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dott. Luca Zaia, e nomina del dott. Giancarlo Galan a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 20-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 92 della Costituzione;
Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Luca Zaia dalla carica di
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Luca Zaia dalla
carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2 Il dott. Giancarlo Galan e’ nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 16 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 189

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-20&task=dettaglio&numgu=91&redaz=10A04795&tmstp=1272186721580