DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2010 Modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 90 del 19-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attivita’ connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, cosi’ come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2009; Vista la tabella Piastra EXPO recante in sintesi lo stato dell’arte della programmazione riportata nel DPEF di giugno 2009, nella quale viene rimodulata l’articolazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione della Metropolitana M4 secondo lotto; Vista la delibera CIPE n. 70 del 1° agosto 2008, inerente l’approvazione del progetto preliminare della linea metropolitana M4 – secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Visto il verbale del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali del 25 maggio 2009, con il quale si e’ stabilito di rinviare la realizzazione della Metropolitana M6 e di utilizzare il relativo stanziamento, a carico del bilancio Expo, pari a 480 milioni di euro per la realizzazione della Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Vista la nota del comune di Milano del 23 settembre 2009 con la quale si propone una diversa ripartizione del costo dell’intervento relativo alla linea Metropolitana M4 secondo lotto; Visto quanto deliberato dal CIPE che, in data 6 novembre 2009, ha approvato il progetto definitivo della linea metropolitana M4 – secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate ed ha indicato di utilizzare i 480 milioni di euro a carico del bilancio Expo, gia’ destinati alla linea Metropolitana M6 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, alla realizzazione della Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Vista la nota del Commissario straordinario delegato del 20 novembre 2009, con la quale si richiede l’adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riallocazione delle risorse destinate al compimento dell’EXPO Milano 2015; Tenuto conto che durante la riunione del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, tenutasi in data 30 novembre 2009, tutti i partecipanti hanno concordemente stabilito di emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisse che i finanziamenti previsti a carico del bilancio Expo per la realizzazione della linea Metropolitana M6, individuati in 481,00 milioni di euro, dovranno essere destinati per 480,00 milioni di euro alla realizzazione del secondo lotto della linea Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate; Ritenuta, quindi, la necessita’ di procedere all’aggiornamento della ripartizione dei finanziamenti effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, in ragione delle decisioni assunte nell’ambito del predetto Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali e dal CIPE in ordine al rinvio della realizzazione della linea Metropolitana M6 ed alla conseguente destinazione del relativo finanziamento, per l’importo di 480 milioni di euro, previsto a carico dei fondi dell’Expo alla realizzazione della linea Metropolitana M4; Decreta: Art. 1 1. L’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativo alle «opere essenziali», e’ sostituito dall’allegato 1 al presente decreto. 2. La tabella dell’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativa alla «Rete metropolitana – Opere da finanziare», e’ sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Roma, 1° marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 326

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010 Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, per l’Istituto «Giannina Gaslini», in Genova

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 90 del 19-4-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l’istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 successive modificazioni, concernenti l’individuazione delle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto in particolare l’art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; Visto l’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l’applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali; Visto in particolare, il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l’apertura di nuove contabilita’ speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita’ speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita’ speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento; Considerato che il comma 8, dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita’ speciali; Considerato che la regione Liguria con nota n. 179942 del 16 dicembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l’importo di € 21.000.000,00; Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della regione Liguria n. 179942 del 16 dicembre 2009, riferita all’Istituto «Giannina Gaslini» di Genova emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga; Ritenuta l’opportunita’ di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della regione Liguria correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall’Istituto tesoriere; Vista la nota in data 8 febbraio 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l’Istituto «Giannina Gaslini» di Genova; Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e’ stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Per i motivi di cui alle premesse, l’Istituto «Giannina Gaslini» di Genova e’ autorizzato ad utilizzare l’importo di € 21.000.000,00 a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell’art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilita’ e restano a disposizione di giustizia. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010 Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio per l’anno 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 90 del 19-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in
particolare, l’art. 1, comma 5;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d’onore, cosi’ come modificata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che
consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall’art. 8, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Viste le disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto
agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e, in particolare, l’art. 16
nel quale vengono indicati i criteri di riparto del fondo;
Visto lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo di intervento
integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei
prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio» dello stato di
previsione dell’esercizio finanziario 2009 del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che per effetto
dei tagli lineari di spesa e’ pari a € 111.640.442,00;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualita’ del sistema universitario e della ricerca»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in
particolare, l’art. 3, comma 2, che dispone per l’anno 2009
l’incremento per il predetto fondo per un importo di 135 milioni di
euro ridotto a € 134.819.040,00 in applicazione dei tagli previsti
dall’art. 11, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (per un
importo pari a € 43.233,00) e dall’art. 23, comma 1-quater e
dall’art. 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
(per un importo complessivo di € 137.727,00);
Vista la disponibilita’ totale delle risorse, pari a
€ 246.459.482,00 a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze in data 28 maggio 2009 con cui, in
attuazione delle disposizioni della su indicata legge n. 1/2009,
nello stato di previsione del MIUR e’ stata disposta, per il corrente
esercizio finanziario, la variazione di bilancio sul capitolo 1695 in
termini di competenza e cassa per € 135.000.000,00;
Vista la decisione assunta dalla IX Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle province
autonome in data 9 ottobre 2009 con cui viene condivisa la proposta
tecnica di considerare quale Fondo di intervento integrativo le
risorse complessive pari a € 246.459.482,00 da ripartire secondo i
criteri previsti dalla legge n. 390/1991;
Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita’ finanziaria, di
cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il
Fondo di intervento integrativo per l’anno 2009 secondo i criteri
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001 «Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul
diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4, della legge 2
dicembre 1991, n. 390»;
Ritenuto, peraltro, di considerare gli eventi sismici che hanno
interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 al fine di garantire
il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti
nelle universita’ abruzzesi e, in particolare in quella di L’Aquila;
Ritenuto, a tal fine, che la quota del Fondo di intervento
integrativo spettante alla regione Abruzzo sia, limitatamente al
2009, incrementata per la finalita’ su indicata di un ammontare
stimato pari al fabbisogno finanziario necessario;
Ritenuto, conseguentemente, che l’importo spettante alle restanti
regioni e province autonome sia ridotto in misura proporzionale
all’incidenza dello stesso sull’ammontare complessivo del fondo al
netto della quota della regione Abruzzo;
Ritenuto altresi’ che la quota aggiuntiva riconosciuta alla regione
Abruzzo non sia considerata nell’esercizio finanziario 2010 ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
«Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visti i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome,
elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai
fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l’anno 2009;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del
26 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;

Decreta:

Art. 1

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio, di seguito
denominato fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province
autonome alla concessione di borse di studio di cui all’art. 8, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all’esaurimento delle graduatorie
degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita’ stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 «Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli
studi universitari a norma dell’art. 4, della legge 2 dicembre 1991,
n. 390».
2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le
province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e
quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto
allo studio e successivamente quelle del fondo di cui al presente
decreto.
3. Le eventuali risorse del fondo eccedenti, per esaurimento delle
graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle
province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti
d’onore nell’anno accademico successivo.

Art. 2 Il riparto del Fondo per l’anno 2009 1. Il fondo integrativo e’ ripartito sulla base dei criteri di cui all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 2. In relazione agli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009, al fine di garantire il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti nelle universita’ abruzzesi ed in particolare in quella di L’Aquila, la quota del Fondo di intervento integrativo spettante alla regione Abruzzo e’ incrementata, limitatamente al 2009, di un ammontare stimato pari al fabbisogno finanziario necessario. A tal fine, l’importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 1 e’ ridotto in misura proporzionale all’incidenza dello stesso sull’ammontare complessivo del fondo al netto della quota della regione Abruzzo. Nell’esercizio finanziario 2010 non si tiene conto di tale quota aggiuntiva ai fini dell’applicazione dell’art. 16, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 3. Sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2 e dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2009 e’ ripartito secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Le risorse trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell’anno accademico 2009/2010. 5. Al fine della rendicontazione sull’utilizzo delle risorse del fondo, le regioni e le province autonome comunicano, entro il 30 aprile 2010, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Direzione generale per l’universita’, lo studente e il diritto allo studio universitario – il numero delle borse e dei prestiti d’onore concessi ed il relativo ammontare, articolato per la provenienza geografica dei beneficiari. Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 391

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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2010 Modifica dell’indizione della «Giornata nazionale del malato oncologico».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 87 del 15-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera
a);
Visto l’accordo dell’8 marzo 2001, sancito tra il Ministro della
salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle
linee guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza
oncologica nel quale viene consigliato un approccio valutativo del
malato che ne intercetti sia i bisogni espressi che quelli inespressi
al fine di individuare una risposta assistenziale adeguata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile
2006, recante «Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008»;
Visto il «Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012»,
siglato il 3 dicembre 2009 fra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Visto il «Piano Oncologico Nazionale 2010-2012» presentato il 22
gennaio 2010 che affronta tutti i problemi connessi all’oncologia,
dalla prevenzione alle cure palliative, ed in particolare il punto 7
relativo alla comunicazione;
Confermata l’opportunita’ di promuovere una giornata orientata a
focalizzare l’attenzione sui problemi della persona malata di cancro
e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nel vissuto
della medesima, in analogia a quanto gia’ avviene in Canada e negli
Stati Uniti con il National Cancer Survivors Day;
Visto l’art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge quadro sul volontariato dell’11 agosto 1992, n. 266,
che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle
associazioni di volontariato operanti nel settore delle patologie
oncologiche;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, relativa all’indizione della «Giornata nazionale del
malato oncologico» per la prima domenica di giugno di ogni anno;
Considerato che la Federazione italiana delle associazioni di
volontariato in oncologia (FAVO) e dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) hanno fatto pervenire formale richiesta per
«anticipare la data di tale giornata» in quanto coincidente con il
Congresso mondiale di oncologia promosso dall’American Society of
Clinic Oncology (ASCO);
Considerato opportuno che alla manifestazione siano presenti i
medici oncologici e che sia assicurato il fattivo coinvolgimento
dell’AIOM nazionale e dei Comitati regionali;
Ritenuto necessario anticipare la data della giornata nazionale del
malato oncologico, gia’ indetta per la prima domenica di giugno di
ogni anno;
Su proposta del Ministro per la salute;

Emana
la seguente direttiva:

La «Giornata nazionale del malato oncologico» indetta per la prima
domenica di giugno e’ anticipata alla terza domenica di maggio di
ogni anno.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 marzo 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Il Ministro della salute: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 318

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-15&task=dettaglio&numgu=87&redaz=10A04579&tmstp=1272186423157