MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 220 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera q), «S. Maria di Castellabate», e l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Vista l’istruttoria preliminare per l’istituzione e la regolamentazione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione dell’11 luglio 2003; Visto che il collegio della sezione centrale di controllo di legittimita’ su atti della Corte dei conti, convocata per l’esercizio del controllo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio istitutivo dell’area marina protetta «S. Maria di Castellabate» ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell’apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge; Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «S. Maria di Castellabate», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate », espresso dal comune di Castellabate con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007; Visto il parere sull’istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla provincia di Salerno con nota protocollo n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta confermato dalla medesima Provincia in sede di Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla regione Campania con nota n. 2785/SP del 15 ottobre 2007; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 18 ottobre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 651/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 febbraio 2008; Vista la nota dell’8 aprile 2008 protocollo UL/2008/3623 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma, 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Santa Maria di Castellabate». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 249

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
Note alle premesse:
– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare.» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale.» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell’art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 36, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«Art. 36(Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce
dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.
– Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 19, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Il testo del comma 1, dell’art. 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’
il seguente:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172.» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
– Si riporta il testo del comma 6, dell’art. 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). – 1. Il controllo preventivo di legittimita’ della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per
lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) -.
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma
dell’art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita’ rilevate in sede di controllo successivo.».
– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 3, della
citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le
attivita’ che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e
delle finalita’ istitutive dell’area. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche’ l’asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita’ pubblicitarie;
d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.».
– Si riporta il testo dell’art. 77, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 .
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0066&tmstp=1272184920417

LEGGE 6 aprile 2010, n. 52 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 9-4-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 6 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2010): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Alfano) il 12 febbraio 2010. Assegnato alla 2ª commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 15 febbraio 2010 con parere delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 16 e 17 febbraio 2010. Esaminato dalla 2ª commissione il 18, 23 e 24 febbraio 2010; 3, 9, 11 e 16 marzo 2010. Esaminato in aula il 2 marzo 2010 e approvato il 16 marzo 2010. Camera dei deputati (atto n. 3322): Assegnato alla II commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 17 marzo 2010 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e V. Esaminato dalla II commissione il 17 marzo 2010. Esaminato in aula ed approvato il 30 marzo 2010.

Avvertenza:
Il decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
35 del 12 febbraio 2010.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 65.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-09&task=dettaglio&numgu=82&redaz=010G0075&tmstp=1272184920417

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 8-4-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il
territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio 2009, n. 3741, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della
regione Calabria nel mese di gennaio 2009»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
febbraio 2010, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2010, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti
idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione
Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010;
Considerato che le eccezionali ed abbondanti precipitazioni che nei
giorni dall’11 al 17 febbraio 2010 hanno colpito la regione Calabria
hanno generato gravi dissesti idrogeologici caratterizzati da
smottamenti e movimenti franosi che hanno interessato anche centri
abitati, in particolare nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo
Valentia;
Considerato, inoltre, che i fenomeni idrogeologici in argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’ e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la
situazione determinatasi mediante l’utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Ritenuto, comunque, necessario ed indifferibile porre in essere i
primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita della popolazione interessata;
Acquisita l’intesa della regione Calabria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il presidente della regione Calabria e’ nominato commissario
delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e
provvede, previa individuazione dei comuni colpiti, anche avvalendosi
delle province calabresi nonche’ dei comuni interessati dagli eventi
in qualita’ di soggetti attuatori, alla realizzazione dei primi
interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla
rimozione delle situazioni di pericolo e al ripristino della
viabilita’, a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in
premessa, nonche’ alla realizzazione di interventi prioritari e
permanenti di mitigazione dei rischi idrogeologici e idraulici.
2. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli
adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori
oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti
territoriali e non territoriali, nonche’ delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un
piano degli interventi resisi necessari per il superamento
dell’emergenza, ed all’avvio urgente della messa in sicurezza dei
territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli
interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie
disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati,
deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese
sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati
dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque
prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di
apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma
urgenza e gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla
pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario
effettivamente reso, come certificato dalle prefetture per quanto
concerne il personale prefettizio, le Forze di Polizia, ed il Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l’impiego
del volontariato e della Croce rossa italiana nei termini di cui
all’art. 3;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli
interventi di somma urgenza ancora necessari, nonche’ per l’avvio dei
primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei
territori interessati mediante il ripristino in condizioni di
sicurezza della viabilita’, degli impianti e delle infrastrutture
pubbliche e di pubblica utilita’, nonche’ la pulizia e la
manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle opere
di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita’;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per la ripresa delle attivita’ produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
destinati ad abitazione principale.
4. Il piano di cui al comma 3 deve essere predisposto in accordo
con il piano generale degli interventi adottato ai sensi dell’art. 1,
comma 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 febbraio 2009, n. 3741, nel rispetto di quanto previsto dai commi
9 e 10 del richiamato art. 1, e comunque in modo da garantire la
gestione unitaria degli interventi.
5. Il commissario delegato, al fine di effettuare una valutazione
tecnica, anche attraverso l’attivita’ di sopralluogo e monitoraggio,
degli eventi e del rischio ancora in atto, di disporre la
perimetrazione delle aree interdette, previa diffida all’autorita’
comunale competente ed eventualmente inadempiente, e di definire gli
interventi di prevenzione e mitigazione del rischio, nonche’ quelli
di somma urgenza, provvede a costituire e a coordinare un gruppo
tecnico costituito da un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri membro
della commissione grandi rischi, da un rappresentante della direzione
regionale dei Vigili del fuoco, da un rappresentante dell’autorita’
di bacino regionale, da un rappresentante per ogni dipartimento
regionale coinvolto nel superamento dell’emergenza in rassegna, dal
competente dirigente tecnico di ciascuna amministrazione provinciale
colpita dagli eventi calamitosi, da un rappresentante per ogni
prefettura competente in relazione al territorio interessato e da un
rappresentante dell’Universita’ della Calabria o, nel caso in cui
quest’ultimo ne faccia parte ad altro titolo, da un rappresentante di
uno dei centri di competenza di cui al decreto del capo del
Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324.
6. Per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita’
che e’ tenuto a svolgere con riferimento allo stato di emergenza in
argomento, il commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi del
personale di cui all’art. 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009.
7. In favore del personale di cui ai commi 1, lettera a), e 6
direttamente impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza, e’
corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario,
effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
8. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione
organizzativa o di alta professionalita’, cui sono stati affidati
specifici compiti per attivita’ direttamente connesse con
l’emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla
retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della
medesima.
9. Il commissario delegato provvede con proprio provvedimento alla
determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 7 e 8
stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell’art. 12,
della presente ordinanza.
10. Per le attivita’ di cui al comma 5 il commissario delegato,
d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, puo’ avvalersi
anche della struttura di missione di cui all’art. 9 della presente
ordinanza.
11. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il
commissario delegato e i soggetti attuatori si avvalgono delle
deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009.

Art. 2 1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita’ e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all’assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3 1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce rossa italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, e’ autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita’ adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita’, il contributo medesimo e’ stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta’ superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita’ non inferiore al 67%, e’ concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e’ autorizzato, laddove non sia stata possibile l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita’ e comunque non oltre 12 mesi dall’ordinanza di sgombero.

Art. 5 1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita’ immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, e’ autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70% e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unita’ abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato e’ autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita’ sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati. 2. Il commissario delegato e’ autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all’80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

Art. 6 1. Al fine di favorire l’immediata ripresa delle attivita’ commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, e’ autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, ai soggetti interessati: a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro; b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu’ utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro; c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita’ e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall’ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell’attivita’ deve essere almeno di sei giorni lavorativi. 2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. 3. Il commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell’assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese. 4. Il commissario delegato e’, altresi’, autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 10.000,00 euro sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita’ e modalita’ attuative che saranno fissate dal commissario stesso con proprio provvedimento.

Art. 7

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito
degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputati dalle
eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi, con
esclusione di quelli di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte
ripianati con l’erogazione di indennizzi da parte di compagnie
assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla
presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale
differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo
ed il contributo previsto.

Art. 8 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d’emergenza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, il cronoprogramma delle attivita’ da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d’azione, cadenzato per trimestri successivi e con l’indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche’ indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal cronoprogramma. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il comitato di rientro nell’ordinario, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, ha il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

Art. 9

1. Al fine di supportare il commissario delegato nella valutazione
tecnica e pianificazione delle attivita’ di prevenzione e mitigazione
del rischio e di protezione civile, di cui all’art. 1, comma 5, il
capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad istituire una apposita
struttura di missione, con compiti di raccordo anche con il comitato
di rientro di cui all’art. 8, nel limite di cinque unita’, composta
da personale del Dipartimento della protezione civile e dei centri di
competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della
protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, e ad avvalersi di due
esperti di comprovata esperienza nel settore della protezione civile,
nonche’, in particolare ad avvalersi dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, dell’Istituto di ricerca per la
protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, del
dipartimento di scienza della terra dell’Universita’ di Firenze e del
laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica
dell’Universita’ della Calabria.
2. Il personale della struttura di missione di cui al comma 1 puo’
essere autorizzato ad effettuare fino a 70 ore di lavoro
straordinario mensile in deroga alla normativa vigente.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dal presente articolo si
provvede a valere sul Fondo della protezione civile.

Art. 10

1. L’ANAS S.p.a. Calabria e’ nominata soggetto attuatore del
presidente della regione Calabria – commissario delegato, con i
poteri di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, per il ripristino e la
messa in sicurezza della viabilita’ statale, d’intesa con la regione
e gli enti locali interessati ed in coordinamento con l’attivita’
commissariale, anche pianificando interventi prioritari ed urgenti
nell’ambito della pianificazione triennale di competenza.

Art. 11 1. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria, e’ autorizzato ad utilizzare i poteri di cui alla presente ordinanza al fine di fare fronte, previa individuazione dei comuni colpiti, agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Calabria nei giorni dal 24 al 27 settembre 2009, tenuto conto del nesso di causalita’ e continuita’ con i gravi eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.

Art. 12 1. Ai primi oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di € 15.000.000,00, a carico del Fondo della protezione civile. 2. Per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al commissario delegato. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=10A04307&tmstp=1272184445706

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010 Determinazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 8-4-201

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita’; Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, concernente l’istituzione dell’assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art.12, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2009; Ritenuto necessario provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione dei benefici economici previsti dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 440; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita’ Il presente decreto determina ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 i criteri, le modalita’ e le forme di pubblicita’ per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985.

Art. 2 Beneficiari Gli assegni straordinari vitalizi sono assegnati a cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria attraverso meriti acquisiti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, nel disimpegno di pubblici uffici o di attivita’ svolte a fini sociali, filantropici, umanitari, e che versino in stato di particolare necessita’. I candidati devono: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) essere in possesso di documentazione che attesti la chiara fama ed i meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale; c) versare in uno stato di particolare necessita’; d) non aver subito pronunce di condanne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici uffici.

Art. 3 Assegno straordinario vitalizio L’importo massimo annuo dell’assegno vitalizio, commisurato all’attuale costo della vita, ammonta ad euro 24.000,00, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2009, citato in premessa.

Art. 4 Istruttoria delle richieste di concessione Le domande di concessione dell’assegno vitalizio sono registrate in apposita banca dati presso l’ufficio competente del Segretariato generale. L’istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 attraverso l’esame della documentazione allegata alla domanda. In caso di documentazione incompleta od insufficiente, l’ufficio preposto interessa l’ufficio territoriale del Governo di competenza al fine di acquisire l’ulteriore documentazione. Il possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c) di cui all’art. 2 e’ dimostrato sulla base dei seguenti criteri: lettera b): presenza di documentazione relativa a riconoscimenti consistenti, a titolo esemplificativo, in giudizi positivi formulati dalla critica e dalla stampa specializzata, apprezzamenti e segnalazioni da parte di personalita’ riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici, di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati. La fama ed i meriti acquisiti e come sopra documentati, devono essere estesi a livello nazionale e/o internazionale, accrescendo e onorando l’immagine dell’Italia. La documentazione deve pertanto contenere riscontri oggettivi dai quali si desuma che l’attivita’ svolta dall’interessato ha accresciuto il prestigio dell’Italia; lettera c): presenza di documentazione relativa ad una situazione economica complessiva che evidenzi una condizione di particolare necessita’ (reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprieta’, situazioni debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure ed assistenza materiale) tale da fare emergere l’esigenza di restituire all’interessato un’esistenza dignitosa. Tale esigenza sussiste: in presenza di una situazione reddituale complessivamente non superiore al reddito medio della popolazione italiana, come rilevato annualmente da organi istituzionali; in presenza di circostanze di straordinaria ed obiettiva necessita’ economica che rendano insufficiente il reddito in godimento. Le risultanze dell’istruttoria vengono compiutamente illustrate ed inoltrate al Consiglio dei Ministri per l’esame e la conseguente valutazione di merito.

Art. 5 Concessione dell’assegno vitalizio La concessione dell’assegno straordinario vitalizio e’ deliberata dal Consiglio dei Ministri e, previa comunicazione al Parlamento, viene attribuita con decreto del Presidente della Repubblica. La concessione dell’assegno puo’ essere revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all’art. 2, lettere c) e d).

Art. 6 Pubblicita’ Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Governo www.governo.it Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 febbraio 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 131

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=10A04007&tmstp=1272184445706