MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 219 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 8-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera e), «Costa degli Infreschi», e l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita’ su atti della Corte dei Conti, convocata per l’esercizio del controllo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio istitutivi dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell’apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge; Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di Camerota espresso in sede di Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dal Comune di San Giovanni a Piro espresso in sede di Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso in sede di Conferenza Unificata dalla Provincia di Salerno; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dalla Regione Campania con nota n. 2785 del 15 ottobre 2007; Visto il parere favorevole sull’istituzione dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», espresso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 052 del 22 dicembre 2003; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina n. 135/CU espresso nella seduta del 20 dicembre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 817/08, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 aprile 2008; Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7672 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 248

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, supplemento
ordinario.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell’art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 36, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario:
«Art. 36 (Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce
dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei
cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.».
– Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 19, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario:
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Si riporta il testo della lettera f), del comma 1,
dell’art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino
degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’art.
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
supplemento ordinario.
– Il testo del comma 1, dell’art. 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’
il seguente:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario.
– Si riporta il testo del comma 6, dell’art. 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). – 1. Il controllo preventivo di legittimita’ della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per
lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma
dell’art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita’ rilevate in sede di controllo successivo.».
– Si riporta il testo dell’art. 19, commi 3 e 5, della
citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le
attivita’ che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e
delle finalita’ istitutive dell’area. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche’ l’asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita’ pubblicitarie;
d) l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.
4. (Omissis).
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Si riporta il testo dell’art. 77, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=010G0065&tmstp=1272184445706

LEGGE 7 aprile 2010, n. 51 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 8-4-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu’ delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita’ preparatorie e consequenziali, nonche’ di ogni attivita’ comunque coessenziale alle funzioni di Governo. 2. Per i Ministri l’esercizio delle attivita’ previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche’ di ogni attivita’ comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati. 3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. 4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento e’ continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo’ essere superiore a sei mesi. 5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 420-ter del codice di
procedura penale:
«Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell’imputato o
del difensore). – 1. Quando l’imputato, anche se detenuto,
non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza e’
dovuta ad assoluta impossibilita’ di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una
nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso
all’imputato, a norma dell’art. 419, comma 1.
2. Con le medesime modalita’ di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l’assenza
dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita’ di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale
probabilita’ e’ liberamente valutata dal giudice e non puo’
formare oggetto di discussione successiva ne’ motivo di
impugnazione.
3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si
presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio
l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza
e ne dispone la notificazione all’imputato.
4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per
tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa
e’ dovuta ad assoluta impossibilita’ di comparire per
legittimo impedimento, purche’ prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se l’imputato e’ assistito da
due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.».
– Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ), e successive modificazioni:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell’art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche’ ogni atto per il quale e’ intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta’ del Governo di
cui all’art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da’ comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi’, anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita’ costituzionale pendenti, sia
utile valutare l’opportunita’ di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche’ quelle connesse alla propria
responsabilita’ di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l’attivita’ dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo’ sospendere l’adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo’ deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita’ ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l’imparzialita’, il buon andamento e l’efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo’ richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l’azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita’
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l’autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo’ disporre, con proprio decreto, l’istituzione
di particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell’attivita’
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo’ disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita’ dell’azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell’attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita’ europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita’
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l’azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all’attivita’ dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
«Art. 6 (Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e
Comitati interministeriali). – 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni
previste dall’art. 95, primo comma, della Costituzione,
puo’ essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di
Consiglio di Gabinetto, ed e’ composto dai ministri da lui
designati, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’
invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri
ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali
istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al
Presidente del Consiglio dei ministri l’ordine del giorno
delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri
puo’ deferire singole questioni al Consiglio dei ministri,
perche’ stabilisca le direttive alle quali i Comitati
debbono attenersi, nell’ambito delle norme vigenti.».
«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). – 1. E’
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e’ convocata dal Presidente del
Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ attribuito, ad altro
ministro. La Conferenza e’ composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno,
nonche’ rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro per gli affari
regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l’inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell’attivita’ normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all’esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche’ sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita’ della Conferenza.
7. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita’ per l’acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome.».
– Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) e
successive modificazioni:
«Art. 2 (Finalita’ e funzioni). – 1. Il presente
decreto legislativo disciplina l’ordinamento,
l’organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui
attivita’ il Presidente si avvale per l’esercizio delle
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della
Repubblica. L’organizzazione della Presidenza tiene conto,
in particolare, della esigenza di assicurare, anche
attraverso il collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate, l’unita’ di indirizzo politico
ed amministrativo del Governo, ai sensi dell’articolo 95
della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l’esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l’organo collegiale
di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell’attivita’ normativa del
Governo;
h) il coordinamento dell’attivita’ amministrativa del
Governo e della funzionalita’ dei sistemi di controllo
interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunita’ e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita’ di comunicazione
istituzionale, di informazione, nonche’ relative
all’editoria ed ai prodotti editoriali;
m) la promozione e verifica dell’innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di
settore considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle politiche settoriali.».
«Art. 3 (Partecipazione all’Unione europea). – 1. Il
Presidente promuove e coordina l’azione del Governo diretta
ad assicurare la piena partecipazione dell’Italia
all’Unione europea e lo sviluppo del processo di
integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la
responsabilita’ per l’attuazione degli impegni assunti
nell’ambito dell’Unione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi’, per il
coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni comunitarie.».
«Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). – 1.
Il Presidente coordina l’azione del Governo in materia di
rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo
sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e
autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni
degli appositi organi a composizione mista, promuove le
iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento dei
rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura
l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi
previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l’esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente si avvale di un apposito
Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone
l’attuale posizione funzionale e strutturale, delle
segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e della Conferenza Stato-Citta’ e autonomie locali,
nonche’ dell’ufficio per il federalismo amministrativo, nel
quale confluisce il personale addetto alla struttura di
supporto del Commissario straordinario del Governo per
l’attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il
proprio stato giuridico; si avvale altresi’, sul
territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni,
che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri.».
– Si riporta il testo dell’articolo 159 del codice
penale:
«Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). –
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare e’ imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale
per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In
caso di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori, l’udienza non puo’ essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta’ previste
dall’art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione
del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso
della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorita’
competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e’ cessata la causa della sospensione.».

Art. 2 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche’ della disciplina attuativa delle modalita’ di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 7 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 889): Presentato dall’on. Giuseppe Consolo l’8 maggio 2008 Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 giugno 2008 con parere della I commissione. Esaminato dalla II commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 dicembre 2009; il 12 e 20 gennaio 2010. Esaminato in aula il 25 gennaio 2010; il 2 febbraio 2010 ed approvato il 3 febbraio 2010 in un T.U. con gli atti n. 2964 (on. Michaela Biancofiore ed altri), 2982 (on. Enrico La Loggia), 3005 (on. Enrico Costa), 3013 (on. Michele Giuseppe Vietti) 3028 (on. Federico Palomba), 3029 (on. Maurizio Paniz). Senato della Repubblica (atto n. 1996): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 4 febbraio 2010 con parere della 1ª commissione. Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 10, 16, 17 e 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010. Esaminato in aula il 23 febbraio 2010 ed il 9 marzo 2010 ed approvato il 10 marzo 2010.

Note all’art. 2:
– Si riporta l’art. 96 della Costituzione:
«Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-08&task=dettaglio&numgu=81&redaz=010G0076&tmstp=1272184445706

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 218 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Torre del Cerrano»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 80 del 7-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera ee-bis), il «Parco marino di Torre del Cerrano», e l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto l’articolo 4, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 344; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lett. f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette»; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso dal comune di Pineto con delibera di giunta comunale n. 154 del 4 agosto 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Torre del Cerrano», espressa dal comune di Silvi con delibera di giunta comunale n. 377 del 9 novembre 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Torre del Cerrano», espressa dalla provincia di Teramo con delibera di giunta provinciale n. 467 del 25 luglio 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Torre del Cerrano», espressa dalla regione Abruzzo con delibera di giunta regionale n. 1035 del 25 settembre 2006; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Torre del Cerrano»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1020/2008 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 31 marzo 2008 ; Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7673 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Torre del Cerrano», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Torre del Cerrano». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 247

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato
redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Note alle premesse
– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell’art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 36, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«Art. 36 (Aree marine di reperimento). – 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979 , nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce
dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.».
– Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 19, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Il testo del comma 1, dell’art. 4, del citato, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e’ il seguente:
«Art. 4. (Segreteria tecnica per la tutela del mare e
la navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n.
93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale
della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai
sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001,
n. 93.».
– Si riporta il testo del comma 6, dell’art. 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172.» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
– Si riporta il testo dell’art. 77, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 .
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.»
Si riporta il testo dell’art. 19, comma 5, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991, n. 292, S.O.
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-07&task=dettaglio&numgu=80&redaz=010G0064&tmstp=1272184333111

Cassazione II civile n. 2999 dell’11 febbraio 2010 Condominio, notifica, convocazione, civile (2010-04-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 – Con citazione notificata il 17 giugno 1999, M. B. e A. B. , condomini del fabbricato sito in Napoli, ………………….., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli lo stesso condominio in persona dell’amministratore pro tempore, esponendo che l’assemblea condominiale, con delibera in data 18 maggio 1999, adottata a maggioranza e con il voto contrario dei B. e di G. N., aveva statuito di installare una sbarra elettronica all’interno del palazzo, subito dopo la scala di ingresso ai piani, consentendo cosi’ un ampio spazio per il passaggio pedonale e un’area compresa tra la sbarra e l’androne per la fermata momentanea di tutti i condomini con le proprie autovetture, e di regolamentare l’uso della sbarra attraverso la consegna ai conduttori della chiave per lo sblocco della stessa al fine di accedere ai boxes, lasciando cosi’ il cortile libero dalla sosta delle autovetture. Dedussero la illegittimita’ della delibera per il fatto che essa consentiva l’uso del cortile ai soli utilizzatori dei boxes, impedendo agli altri l’uso del bene comune per operazioni di carico e scarico di mobili o mezzi di soccorso, ed inoltre per il fatto che la sbarra sarebbe stata posta dinanzi ai terranei di loro proprieta’ esclusiva, rendendone piu’ disagevole l’accesso. Aggiunsero che il fabbricato era sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni ambientali e Architettonici, per cui ogni opera e modifica era subordinata alla preventiva autorizzazione del predetto ufficio, nella specie mancante. Chiesero, pertanto, i B. la declaratoria di nullita’ della delibera impugnata.

Ritenuta l’ammissibilita’ dell’intervento volontario nel giudizio dei condomini S. C. ed A. L. , il Tribunale adito, con sentenza in data 13 aprile 2001, accolse la domanda.

Con citazione notificata il 3 febbraio 2000, M. B. e G. N. convennero in giudizio il medesimo condominio, esponendo che, con delibera del 13 gennaio 2000, l’assemblea dei condomini, preso atto che la sbarra non poteva essere installata all’ingresso del cortile, con 3 conseguente dichiarazione di abbandono del giudizio di opposizione alla prima delibera, aveva statuito di consentire il passaggio attraverso il portone carrabile alle sole autovetture dei proprietari e dei conduttori dei garages situati nel cortile, riservando agli altri il passaggio attraverso il cancello pedonale e consentendo ai condomini che non usufruivano del passo carrabile di sostare brevemente nel cortile per operazioni di carico e scarico, rivolgendosi ad uno dei possessori del telecomando del cancello carraio. A tal fine l’amministratore era stato autorizzato a sostituire il meccanismo elettronico di governo del cancello consegnando il relativo telecomando agli aventi diritto. Tale delibera era nulla secondo gli opponenti, in quanto l’ordine del giorno dell’assemblea nel corso della quale essa era stata adottata aveva ad oggetto solo la verifica della installazione della sbarra tra l’androne ed il cortile, ed inoltre perche’ la statuizione privava i proprietari dei vani terranei dell’uso dell’androne e del cortile.

Con sentenza in data 3 aprile 2001, l’adito Tribunale accolse la domanda, annullando la delibera impugnata. Dette due sentenze vennero gravate di appello e i relativi giudizi riuniti.

2 – Con sentenza depositata il 18 maggio 2004, la Corte d’appello di Napoli respinse i gravami. Con riguardo alla sentenza del 13 aprile 2001, il giudice di secondo grado rigetto’ la prima censura, con la quale si deduceva la nullita’ della notificazione della citazione al condominio, per essere indicato nella richiesta e nella relata di notifica un destinatario persona fisica senza alcuna precisazione della relativa qualita’. Osservo’ al riguardo la Corte che dal contesto complessivo dell’atto introduttivo risultava che l’amministratore era stato citato in detta qualita’ e non in proprio.

Con riguardo alla seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 145, terzo comma, cod. proc. civ., per avere gli attori eseguito direttamente la notifica nelle forme di cui agli artt. 138 e 139 del codice di rito presso il domicilio privato dell’amministratore, senza tentare prima di notificare l’atto presso la sede indicata dall’art. 19, secondo comma, c.p.c., rilevo’ il secondo giudice che, non essendo il condominio una persona giuridica, ma un ente di gestione, e non avendo una sede in senso tecnico, se non abbia designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato, e di fatto utilizzato per la organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata produzione della delega dell’avv. R., in base alla quale era stata espletata attivita’ processuale nulla, per conto degli attori, dall’avv. T., dalla udienza del 5 ottobre 2 000 a quella del 12 dicembre 2000, la Corte osservo’ che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella ipotesi in cui il procuratore costituito 4 venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta puo’ essere rilevata solo prima del compimento degli atti stessi, laddove, nella specie, gli appellanti si erano doluti di tale mancanza solo con l’atto di impugnazione.

Altre doglianze riguardavano la erroneita’ della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la delibera impugnata avesse leso il diritto degli opponenti all’utilizzo del cortile per parcheggio, non sussistendo alcun diritto di costoro, ne’ di altri, di parcheggiare nel cortile le proprie vetture, essendo l’intero fabbricato soggetto a vincolo culturale della Sovrintendenza delle Antichita’ e Belle Arti, che aveva vietato anche la sosta, ed avendo, inoltre, la delibera impugnata interdetto il parcheggio in quanto ritenuto in contrasto con la destinazione funzionale e culturale del bene comune ex art. 1102 c.c.

Errato sarebbe stato altresi’ il convincimento della nullita’ della delibera per avere introdotto una innovazione vietata. Al riguardo, la Corte territoriale osservo’ che, in assenza di autorizzazione, la installazione della sbarra costituiva un illecito penale per essere il fabbricato de quo sottoposto al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939, con conseguente nullita’ della delibera in questione. E poiche’ gli appellanti avevano impugnato la pronuncia di nullita’ sotto il solo profilo della lesione del diritto di alcuni condomini sulla cosa comune, senza censurare il profilo, parimenti messo in rilievo nella sentenza di primo grado, della illiceita’ dell’oggetto, ne era derivato il passaggio in giudicato della decisione di nullita’ sotto tale profilo.

Quanto alla sentenza del 3 aprile 2001, per cio’ che ancora rileva nella presente sede, era stata dedotta la carenza di interesse degli opponenti, essendosi nel corso dell’assemblea il loro delegato dott. De C. espresso in senso favorevole alla delibera poi impugnata. Al riguardo, la Corte rilevo’ che, come risultava dal verbale relativo all’assemblea, il De C. aveva dichiarato che, dovendo attenersi ai punti all’ordine del giorno, non poteva votare per la sostituzione del meccanismo elettronico che governava il cancello. Tale statuizione, secondo il condominio appellante, non poteva comportare la illegittimita’ della delibera per mancata inclusione dell’argomento all’ordine del giorno, poiche’ la formulazione di questo non postula la necessita’ di una indicazione analitica di ogni possibile aspetto della materia da trattare, ma deve essere tale da consentire la trattazione di situazioni consequenziali ed accessorie. In proposito, il giudice di secondo grado rilevo’ che la decisione di modificare il congegno elettronico del cancello non costituiva il risultato della linea evolutiva della discussione relativa alla verifica della installazione della sbarra, non essendovi alcun nesso di conseguenzialita’ tra la prima e il secondo.

La Corte rigetto’ poi la eccezione di inammissibilita’ della impugnazione del N. per carenza 5 di interesse (per non essere stato leso in un proprio diritto dalla decisione), avendo lo stesso dedotto un vizio attinente alla formazione della volonta’ assembleare.

Infine, quanto alla ritenuta cessazione della materia del contendere per avere la delibera del 13 gennaio 2000 sostituito quella del 18 maggio 1999, osservo la Corte che tale principio e’ applicabile solo se la delibera successiva sia stata a sua volta adottata in conformita’ alla legge, cio’ che nella specie non era, essendo, a sua volta, la seconda delibera illegittima.

3 – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono il Condominio di Via ……………. in Napoli nonche’ i signori A.L. e S.C. sulla base di otto motivi. Resistono con controricorso M.B. e A.

B.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con riguardo al gravame nei confronti della sentenza del 13 aprile 2001, sono state sollevate cinque censure.

2 – La prima di esse ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, terzo comma, 291 e 354 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria, da parte della Corte di merito, di nullita’ della notificazione al condominio convenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per incertezza assoluta del destinatario. Rilevano, al riguardo, i ricorrenti che nella richiesta e relata di notifica era indicato non gia’ l’ente condominiale, ma un destinatario persona fisica senza alcuna espressa indicazione della sua qualifica e riferibilita’ al condominio medesimo.

3.1 – Il motivo e’ infondato.

3.2 – Esso si limita a riprodurre la deduzione di nullita’ della notificazione della citazione gia’ proposta nel giudizio di appello e rigettata dalla Corte partenopea. Il giudice di secondo grado, premesso che nella richiesta di relata e nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio era stato effettivamente indicato il solo nominativo di S. M., senza alcun riferimento alla sua qualita’ di amministratore del condominio convenuto, ha osservato che, nella specie, tale omissione non comportava nullita’ della notifica, poiche’ dal contesto dell’atto risultava che il M. era stato citato non in proprio, ma, appunto, nella qualita’, non contestata, di amministratore del condominio medesimo. La Corte territoriale ha, in particolare, richiamato le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, riportandone la formulazione, del seguente tenore:.

6 3.3 – La decisione adottata sul punto dalla Corte di merito muove dal principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale, ai fini della validita’ della notificazione di un atto, per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non e’ sufficiente limitarsi a prendere visione della relata di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l’intero contesto dell’atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso puo’ trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate (Cass., sent. n. 6805 del 2001).

Tale principio deve ritenersi applicabile alla ipotesi – riscontrabile nella specie – in cui da detta relata non emerga quel legame giuridicamente significativo tra consegnatario e destinatario dell’atto sul quale riposa la ragionevole presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, ed in cui, tuttavia, tale legame sia comunque desumibile dal contesto dell’atto da notificare (v., in tema di nullita’ della notifica per incertezza sulla persona del consegnatario, Cass., sent. n. 1079 del 2004, n. 351 del 2006).

Quanto, poi, alla valutazione della sussistenza, nella specie, dell’evidenziato nesso, si tratta, all’evidenza, di un apprezzamento di spettanza del giudice di merito, nella specie congruamente e logicamente motivato, e, pertanto, incensurabile nella presente sede.

4 – Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, terzo comma, 138, 139, 291 e 354 cod. proc. civ., e 19, secondo comma, cod. civ., per non aver rilevato la Corte territoriale la nullita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, derivante dal mancato previo tentativo di effettuare la notifica presso l’edificio condominiale, non risultando che tale edificio fosse sfornito di un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e la gestione condominiale. Secondo i ricorrenti, gia’ il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della notificazione dell’atto di opposizione, ordinandone la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; ed, a sua volta, il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ..

5.1 – La censura e’ immeritevole di accoglimento.

5.2 – Anch’essa, come la prima, costituisce mera riproposizione di una doglianza gia’ avanzata nel giudizio di primo grado, e rigettata dalla Corte territoriale alla stregua del rilievo che la notifica, eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore del condominio, sig. M., a mani di una dipendente dello stesso, era pienamente valida in quanto effettuata con le formalita’ di cui all’art. 139 cod. proc. civ.

Tale decisione appare corretta, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale il condominio di edifici, che non e’ una persona 7 giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore che lo rappresenta (v. Cass., sentenze n. 976 del 2000, n. 6906 del 2001, n. 16141 del 2005).

Errano i ricorrenti – i quali, peraltro, mostrano di non ignorare tale indirizzo giurisprudenziale – nella individuazione dell’onere probatorio: errano, cioe’, nel ritenere che, ai fini della validita’ della notifica eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore, avrebbe dovuto essere fornita la dimostrazione che lo stabile condominiale fosse sfornito di locali utilizzati per la gestione condominiale, laddove solo la prova contraria – quella, cioe’, relativa alla esistenza di tali locali – avrebbe reso nulla la notifica.

5.3 – Del resto, questa Corte ha gia’ affermato che la notifica all’amministratore personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio e’ valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall’art. 139 cod. proc. civ., si che, se effettuata a persona diversa dall’amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all’organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilita’ dell’ufficio dell’amministratore (V. Cass., sent. n. 6906 del 2001, cit.).

6 – Con la terza censura si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, degli artt. 83 e 84, 157, 161 e 354 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata rigettato la eccezione di nullita’ dell’intera attivita’ processuale svolta da legale privo dello ius postulandi nel corso del giudizio di primo grado.

Rilevano i ricorrenti che lo stesso giudice di appello ha riconosciuto la mancanza in capo al legale che aveva svolto attivita’ processuale nel corso delle udienze del 5 ottobre 2000 e del 12 dicembre 2000 di alcun potere difensivo, non essendo stata prodotta in atti una delega da parte del legale costituito, nonche’ la mancanza, nella procura a quest’ultimo, di alcuna previsione della possibilita’ di essere sostituito per singoli atti da altri professionisti. I ricorrenti, che non avevano partecipato alle richiamate udienze (avendo deciso di abbandonare il giudizio per cessazione della materia del contendere), sottolineano di avere eccepito la nullita’ degli atti nella prima difesa successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado (per effetto della quale essi avevano avuto notizia della rilevata causa di nullita’ degli atti medesimi), e, cioe’, con l’atto di appello; ed aggiungono che, essendosi la denunciata attivita’ protratta non per singoli atti, ma per ben due fondamentali udienze, nel 8 corso delle quali erano stati formulati mezzi istruttori e precisate le conclusioni da parte del predetto legale, si sarebbe trattato di una nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile anche di ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

7 – Ancora una riproposizione di una eccezione fatta valere nel giudizio di primo grado, e rigettata dalla Corte di merito, ed ancora una doglianza infondata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, nell’ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta puo’ essere rilevata d’ufficio o dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l’eccezione successiva a tale momento e’ consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito (v., da ultimo, Cass., sent. n. 16216 del 2008).

Nella specie – come sottolineato dalla Corte partenopea – gli attuali ricorrenti si erano doluti solo con l’atto di impugnazione della mancanza di una delega scritta in favore dell’avvocato T., che aveva partecipato, nel giudizio di primo grado, alle udienze del 5 ottobre e del 12 dicembre 2000, sostituendo l’avv. R., legale costituito.

Pertanto, il rilievo della conseguente nullita’ dell’attivita’ svolta dallo stesso T. doveva ritenersi ormai precluso dal fatto che detta nullita’ non era stata rilevata ne’ nella prima ne’ nella seconda udienza.

8 – Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1120 cod. civ. e dell’art. 329, ultimo comma, cod. proc. civ., nonche’ la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere passata in giudicato per mancata impugnazione della sentenza di primo grado n.

5470 del 2001 nella parte relativa alla declaratoria di nullita’, per illiceita’ dell’oggetto, della delibera condominiale con la quale era stata decisa la messa in opera di una sbarra elettrica tra l’androne e il cortile condominiali. Infatti, gli appellanti, attuali ricorrenti, avevano contestato la circostanza della difformita’, ritenuta dal primo giudice, della decisione assembleare rispetto alla destinazione culturale del bene comune. Ne’ la delibera di cui si tratta aveva violato l’art. 1120 cod. civ., avendo disciplinato l’uso della cosa comune a scopi di utilita’ generale.

9.1 – La censura e’ infondata.

9.2 – Come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, la decisione di primo grado n.

5470 del 2001 aveva ritenuto la nullita’ della delibera condominiale relativa alla messa in opera della sbarra sul duplice rilievo della lesione dei diritti degli opponenti che essa aveva determinato, e della mancanza di autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali 9 e Architettonici, necessaria trattandosi di area assoggettato a vincolo culturale.

Ebbene, nonostante la ormai tardiva contestazione, gli attuali ricorrenti non avevano impugnato la decisione in quest’ultima parte, limitandosi a dar conto della esistenza del vincolo culturale – al solo scopo di escludere che sussistesse alcun diritto dei condomini opponenti ne’ di altri di parcheggiare nel cortile le proprie autovetture, e, quindi, che fosse stata perpetrata una lesione di tale diritto -, senza preoccuparsi di smentire l’affermazione del primo giudice relativa al mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Tale omissione rende sicuramente ineccepibile il convincimento della Corte di merito in ordine al carattere definitivo della decisione di primo grado sul punto della nullita’ della delibera impugnata, alla stregua del principio secondo il quale una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, puo’ essere utilmente impugnata solo mediante la denuncia di entrambe.

9.3 – Per la medesima ragione, nessun rilievo assume nemmeno la odierna censura attinente alla insussistenza, nella specie, di una violazione dell’art. 1120, secondo comma, cod. civ., per non essere configurabile una innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza dell’edificio, o ad alterarne il decoro architettonico o a renderne talune parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

10 – Con riguardo al gravame nei confronti della sentenza del 3 aprile 2001, sono state sollevate tre censure.

Con la prima di esse, si lamenta violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito rigettato la eccezione di inammissibilita’ della opposizione di N. G. alla delibera del 13 gennaio 2000 per carenza di interesse alla impugnativa. Osservano i ricorrenti che, trattandosi di azione di annullamento del deliberato assembleare per presunta lesione del diritto alla informazione, il N. avrebbe dovuto dimostrare in concreto la sussistenza di un proprio interesse ad agire attraverso la dimostrazione della necessita’ di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, laddove egli era uno dei maggiori beneficiati dall’atto condominiale impugnato, in quanto titolare del piu’ ampio box esistente all’interno del cortile condominiale, con dotazione di telecomando per il transito delle autovetture di sua proprieta’.

11.1 – La censura e’ destituita di fondamento.

11.2 – In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti, non e’ subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto 10 dall’art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (cfr., tra le altre, Cass., sentenze n. 4270 del 2001, n. 6742 del 2004, n. 15087 del 2005).

Alla stregua di tale principio di diritto, nella specie, come rilevato dalla Corte di merito, innanzi alla quale il predetto vizio era gia’ stato dedotto, il N. era legittimato ad impugnare la delibera in questione, avendo dedotto, tra l’altro, un vizio della delibera medesima attinente alla formazione della volonta’ assembleare, ed, in particolare, la nullita’ od annullabilita’ della delibera per il fatto che l’ordine del giorno relativo alla assemblea nel corso della quale essa era stata adottata aveva ad oggetto la sola verifica della installazione della sbarra tra l’androne e il cortile, e non la statuizione che sarebbe stata poi assunta.

12 – Con la seconda censura, si lamenta omessa, carente, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ancora violazione dell’art. 100 cod.

proc. civ., e degli artt. 1105, terzo comma, 1109, n. 2, e 1137 cod. civ. per avere il giudice di appello rigettato la eccezione di inammissibilita’ della opposizione alla delibera del 13 gennaio 2000 per carenza di interesse di entrambi gli opponenti.

Dal relativo verbale assembleare risultava – osservano i ricorrenti – che il dott. De C. , delegato dei condomini opponenti B. e N. , aveva dichiarato, in riferimento ai punti all’ordine del giorno, di non essere contrario alla installazione dell’ascensore e di essere contrario alla installazione della sbarra elettronica ed alla variazione dei dispositivi gia’ in uso. E dunque, il De C. non si era astenuto dal votare, sicche’ i suoi delegati non sarebbero stati legittimati ad impugnare il deliberato assembleare per presunto vizio di informazione.

13 – Infine, i ricorrenti deducono ancora la violazione degli artt. 1105, terzo comma, 1109, n. 2 e 1137 cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello rigettato il gravame avverso la sentenza del 3 aprile 2001 e confermato l’annullamento della delibera del 13 gennaio 2000, per incompletezza ed inesattezza dell’ordine del giorno, il quale non avrebbe assolto la propria funzione di rendere edotti i condomini sugli argomenti da trattare.

Secondo i ricorrenti, detto ordine del giorno conteneva la indicazione sintetica degli stessi, nonche’ l’espressa previsione delle decisioni conseguenziali da assumere, e la deliberazione che scaturi’ da quella assemblea fu pertinente e convergente rispetto al tema della discussione quale indicato nel predetto atto, tant’e’ che i condomini opponenti parteciparono, attraverso il dott. De C., dagli stessi delegato, alla discussione ed alla votazione anche sulla installazione della sbarra elettronica e variazione di dispositivi o serrature gia’ in uso, esprimendo voto contrario.

14.1 – Le censure, da esaminare congiuntamente, siccome strettamente connesse sul piano 11 logico-giuridico, sono inammissibili.

14.2 – Esse impingono, invero, nelle valutazioni discrezionali del giudice di merito in ordine alla interpretazione dei fatti accaduti nel corso dell’assemblea del 13 gennaio 2000. La Corte partenopea ha, al riguardo, precisato che il De C. dichiaro’, in detta sede, che, dovendo attenersi strettamente ai punti all’ordine del giorno – il quale prevedeva la verifica dell’installazione della sbarra -, , ed ha ragionevolmente valorizzato tali affermazioni traendone la conclusione che lo stesso De C. avesse inteso in tal modo astenersi dal votare sul punto, con la conseguenza che i condomini da lui delegati ben potevano impugnare la delibera in questione.

14.3 – Quanto all’argomento dei ricorrenti relativo alla ritenuta ricomprensione nell’ordine del giorno del tema della sostituzione del congegno elettronico del cancello, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato la delibera del 13 gennaio 2000 sulla base del rilievo che con essa si era stabilito di dare attuazione alla precedente delibera del 18 maggio 1999, relativa alla installazione della sbarra, sostituendo il meccanismo elettronico che governava il cancello e consegnando il relativo telecomando ai proprietari e conduttori dei boxes situati nel cortile, optando per un’alternativa non prevista dal predetto ordine del giorno.

A tale conclusione la Corte di merito e’ pervenuta sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, affinche’ la delibera di un’assemblea condominiale sia valida, e’ necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare si da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell’art. 1105, terzo comma, cod. civ. – applicabile anche in materia di condominio di edifici – la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea (v. Cass., sentenze n. 3634 del 2000, n. 13763 del 2004, n. 21298 del 2007).

14.4 – Nella specie, ha ritenuto il giudice di secondo grado che la decisione di modificare il congegno elettronico del cancello gia’ esistente non costituisse un conseguente e possibile risultato della logica linea evolutiva della discussione relativa alla verifica della installazione della sbarra, non essendovi alcun nesso di conseguenzialita’ tra la prima ed il secondo.

Ebbene, l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonche’ della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in 12 discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – e’ demandato all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimita’ se, come nella specie, adeguatamente motivato (v. Cass., sentenze n. 3634 del 2000, n. 13763 del 2004, n. 21298 del 2007, citate).

15 – Alla luce della conclusione della correttezza della conferma della decisione di primo grado relativa alla illegittimita’ della delibera assembleare del 13 gennaio 2000, si puo’ ora passare all’esame dell’ultima doglianza relativa al giudizio di appello sulla sentenza del 13 aprile 2001, con la quale si deduce violazione dell’art. 2377, ultimo comma, cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di secondo grado rigettato la eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della revoca della impugnata delibera del 18 maggio 1999, alla stregua del rilievo che anche la successiva delibera del 13 gennaio 2000, che aveva sostituito la prima, era illegittima.

16.1 – La censura e’ infondata.

16.2 – Avuto riguardo, infatti, alla illegittimita’ della seconda delibera, relativa alla sostituzione del congegno elettrico di apertura del cancello, correttamente il giudice di merito ha escluso di poter fare applicazione della disposizione dell’art. 2377, ultimo comma, cod. civ. (estensibile, per il suo carattere generale, anche alle assemblee dei condomini degli edifici), secondo la quale l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della societa’ per azioni non puo’ aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformita’ della legge o dell’atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l’assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (v. Cass., sentenze n.

12439 del 1997, n. 10445 del 1998).

17 – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei soccombenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2200,00, di cui euro 2000,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 1 aprile 13 2009.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 FEBBRAIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.