Cassazione civile sez II del 20.1.2010 n. 928 Contravvenzioni,notifica,domiciali,banche dati (2010-04-15)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

omissis

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Monfalcone ha accolto l’opposizione proposta da … avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 142 nono comma del codice della strada.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, posto che una prima notifica era stata effettuata il 6-12-2003 presso l’indirizzo località …. in Pastrengo risultante dall’Archivio nazionale, dal quale la predetta si era trasferita una settimana dopo la rilevazione dell’infrazione; la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di Pastrengo all’Ufficio della Motorizzazione civile che, in data 27-10-2003, aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione; che ancora il 29-9-2004 era risultato che l’archivio del PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo dell’opponente.Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall’art. 201 del codice della strada, rilevando che il ritardo nell’aggiornamento dell’archivio della motorizzazione relativo alla variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non poteva andare a carico della medesima.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l’avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 201 cod. strada art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorrere dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l’indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l’Amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione.I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, avendo rilevato che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata dall’interessata e che il ritardo era stato determinato dal mancato aggiornamento dell’archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni dell’amministrazione che, secondo quanto emerso dalla visura del PRA in data 24-9-2004, ancora a tale data non aveva aggiornato gli archivi da cui risultava la precedente residenza della …..

Nella specie, l’opponente aveva ottemperato all’onere ad essa incombente previsto dall’art. 247 del regolamento di esecuzione cod. strada, secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite d’ufficio a cura della P.A.: infatti, non solo era risultato il trasferimento di residenza da parte dell’opponente in data 28-7-2003, ma altresì che la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di Pastrengo all’Ufficio della Motorizzazione Civile che in data 27-10-2003 aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.Orbene, a seguito della dichiarazione di illegittimità del primo comma dell’art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006): altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale – a considerevole distanza di tempo dall’infrazione – potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.

Orbene, l’inosservanza del termine prescritto dall’art. 201 cod. proc. civ. era stato determinato dal mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l’Amministrazione nel suo complesso, essendo del tutto ininfluente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile alla Polizia stradale.Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 12 gennaio 2010, n. 11945 Molestie, stalking (2010-04-13)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza emessa in sede di riesame il 4.8.2009, il tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del g.i.p. del tribunale di Barcellona, con il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di AAA, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p.

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all’art. 612 bis c.p., agli artt. 273, 274, 275, 282 c.p.p., nonché per vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il tribunale ha ridotto la parte motiva relativa alla qualificazione giuridica del fatto a poche espressioni con cui esprime giudizio positivo sulle argomentazioni contenute nell’ordinanza cautelare, senza specificare per quali ragioni i comportamenti dell’imputato avrebbero integrato l’ipotesi di molestia o avrebbero il carattere di abitualità.

Quanto all’elemento psicologico il tribunale esprime la sussistenza del dolo generico, senza fornire alcun elemento a sua giustificazione.

A giudizio del ricorrente, il giudice del riesame ha complessivamente omesso di effettuare un’analitica dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi legittimanti il riconoscimento della base indiziaria del provvedimento coercitivo e delle esigenze cautelari.

Altra censura riguarda l’assenza di valutazione sull’adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, valutazione sollecitata dai rilievi critici della difesa.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

II tribunale del riesame, ha delineato il quadro indiziario grazie a un’accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato così il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, BBB, e della madre CCC, con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell’anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, dell’età di 12 anni, mentre era in attesa dell’autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l’aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno 3 aprile, l’uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all’istituto, rivolgendole sguardi insistenti e minacciosi.

Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica.

Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il conducente del furgone – identificato con certezza nell’attuale indagato – era più volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all’abitazione della minore rivolgendovi lo sguardo con insistenza. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l’ordinanza del tribunale del riesame – esaminata adeguatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva – ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p., esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti del AAA nell’ipotesi criminosa (cd stalking, letteralmente “atto di fare la posta alla preda”) introdotta con l’art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38.

Come è noto, la norma sul reato di “atti persecutori”è stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente:

– un perdurante e grave stato di ansia o paura,

– un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata,

– la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

È evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte del AAA contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza i caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte del AAA, che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminare, l’accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima. Pienamente corretta è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell’equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria. L’ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l’intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta del AAA determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l’alterazione delle proprie abitudini di vita). Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali del AAA, l’ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l’indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati.

L’ordinanza ha dato una giustificazione pienamente corretta alla prognosi negativa, ex art. 274 lett. c) c.p.p. sui futuri comportamenti del AAA, mediante

a) il richiamo alla gravità dei fatti e alle modalità di esecuzione in danno della persona offesa,

b) il richiamo ad altro gravissimo comportamento del AAA, tenuto il 2 luglio successivo, in danno di altra minore.

Ugualmente è aderente alla disciplina sui requisiti di adeguatezza e proporzione della coercizione personale in atto, il rilievo dato dall’ordinanza alla capacità a delinquere del AAA e all’inidoneità di altra misura meno gravosa a far fronte a esigenze di prevenzione speciale di così alto spessore. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria della sua inammissibilità, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 12.1.2010

Depositato in cancelleria il 26 marzo 2010.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Bevere

Il Presidente

Dott. Aniello Nappi

dep. 26 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 10948/2010 E’ truffa continuata accodarsi reiteramente dietro le auto per non pagare il telepass!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17.10.2007, il Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Fidenza, dichiarò R.G. responsabile del reato di truffa continuata (consistita nell’accodarsi con la propria autovettura a veicoli muniti di telepass eludendo il pagamento del pedaggio), commessa dal (OMISSIS) e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pena condonata.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Autostrade per l’Italia S.p.A..

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 5.12.2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificò il fatto quale insolvenza fraudolenta, confermando nel resto.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto solo sulla base della considerazione che l’imputato era il proprietario del veicolo e della reiterazione delle condotte, senza considerare che il veicolo avrebbe potuto essere condotto da altri;

2. vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, determinata solo in considerazione dei precedenti penali dell’imputato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha motivato l’assunto che l’imputato fosse il soggetto alla guida del veicolo fotografato ai caselli e di sua proprietà in ragione del fatto che la condotta è stata reiterata per oltre un mese, che numerosi utilizzi erano avvenuti in uscita in territorio prossimo a quello di effettivo domicilio dell’imputato e che nessuna indicazione l’imputato aveva fornito in ordine all’utilizzo del veicolo da parte di altri soggetti.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p., ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6^, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Alla dichiarazione di inammissibilità de ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione a favore della parte civile delle spese per questo grado di giudizio liquidate in Euro 2.050,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come da nota spese ritenuta congrua.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione a favore della parte civile Autostrade per l’Italia S.p.A. delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in Euro 2.050,00, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 11473/2010 Favoreggiamento omissivo: il sì della Cassazione!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza 30 novembre 2009 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero contro il provvedimento 21 settembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dal pubblico ufficio di carabiniere nei confronti di D.C., applicava la detta misura interdittiva per la durata di due mesi essendo gravemente indagato dei reati di favoreggiamento (addebitatogli per avere aiutato S.E., all’epoca ricercato dal Commissariato di Velletri per tentata rapina aggravata commessa nell’abitazione di C.A., persona, per di più, presente irregolarmente nel territorio dello Stato in quanto espulso con provvedimento del Prefetto di Latina, eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, ad eludere le investigazioni dell’autorità, omettendo di denunciarlo quantunque fosse a conoscenza del luogo di rifugio, intrattenendo contatti con la convivente del S., H.S., ed incontrandolo nel periodo di irreperibilità almeno una volta, prima della presentazione dello stesso S., ferito, presso il Policlinico (OMISSIS)) e di rivelazione di segreto di ufficio (addebitatogli perchè, violando i doveri inerenti le funzioni ed il servizio rivelava alla H. notizie di ufficio relative a precedenti di polizia giudiziaria riguardanti i familiari di C.A. appresi dagli atti di ufficio – banca dati delle forze dell’ordine – le quali dovevano rimanere segrete, circa fatti di usura).

Il Tribunale, con riferimento al delitto di cui all’art. 378 c.p., precisava che la condotta interlocutoriamente contestata al D. era di natura esclusivamente omissiva e che tale omissione si era manifestata in un comportamento diretto a ritardare la ricerca del S.; più in particolare, l’indagato, anzichè rivelare alla polizia giudiziaria il luogo ove era nascosto l’autore della rapina, aveva contattato la convivente dello stesso, sia era poi incontrato con il ricercato ed aveva consigliato la H. di far ricoverare il convivente in ospedale date le sue precarie condizioni di salute provocate dalla reazione della vittima della rapina; giunto al Policlinico (OMISSIS), il S. era stato subito fermato in quanto colpito da provvedimento di fermo.

Relativamente al delitto di rivelazione di segreto di ufficio, il Tribunale evocava le "evidenze captative" e le "espresse ammissioni rese dal D. al GIP di Velletri, sull’avvenuta interrogazione del sistema SDI".

In punto di esigenze cautelari, il giudice dell’appello richiamava quelle di cui all’art. 274, lett. c).

2. Ricorre per cassazione il D. denunciando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Con riferimento al delitto di cui all’art. 378 c.p., deduce che dalle telefonate intercettate non sarebbe emersa alcuna attività favoreggiatrice del ricorrente che non ebbe ad ospitare il latitante ma che si limitò a consigliare la H. di far ricoverare subito il marito in ospedale, senza impedire o ritardare la cattura del latitante. Con riguardo al delitto di cui all’art. 329 c.p. esclude di avere mai interrogato il sistema SDI. Analoga censura viene avanzata in punto di esigenze cautelari, stante il costante corretto servizio espletato dal ricorrente nell’Arma dei carabinieri e la sua incensuratezza.

Il ricorso è infondato.

3. Con riferimento al delitto di favoreggiamento, si ripropone la problematica concernente la ipotizzabilità della condotta descritta nell’art. 378 c.p. tutte le volte in cui il contegno addebitato si risolva in una mera omissione.

Ed a tale riguardo la giurisprudenza dominante appare orientata in senso positivo, peraltro talora sovrapponendo (la tematica è stata infatti affrontata in relazione a dichiarazioni rese -meglio, non rese – alla polizia giudiziaria, in grado di determinare un turbamento della funzione giudiziaria) il modello esternativo della dichiarazione falsa alla natura della condotta costituente reato;

tanto da consentire di qualificare commissivo (mediante omissione) il contegno elusivo delle indagini.

Sennonchè nel caso di specie, è la qualità soggettiva del ricorrente ad assumere rilievo esponenziale. Infatti, penetrando davvero nella tematica del favoreggiamento contrassegnato da una condotta omissiva può qui ripetersi che se è vero che non qualsiasi dovere di collaborazione può assumere rilievo, è anche vero che ove la condotta concerna l’impedimento dell’evento delittuoso tipizzato secondo il modello delineato nell’art. 40 c.p., comma 2, il dovere si incentra in una posizione di garanzia nei confronti della giustizia penale, concernente le situazioni descritte nell’art. 378 c.p..

Cosicchè il favoreggiamento omissivo è configurabile con riguardo a soggetti intranei alle istituzioni della giustizia penale, nei confronti dei quali la legge configura una vera e propria posizione di garanzia per la normalità delle ricerche post delictum.

Ed in proposito corrette si rivelano le argomentazioni utilizzate dal giudice a quo, il quale ha posto in luce come il D., pur conoscendo la qualità di ricercato del S., essendo stato informato (come risulta dalle conversazioni intercettate) del delitto da lui commesso, anzichè riferire immediatamente alla polizia giudiziaria (vale a dire, anche ai suoi diretti superiori) o alla autorità giudiziaria, proseguiva i suoi contatti telefonici con la H., consigliandola, ben tre giorni dopo la comunicazione della notizia di reato, di far ricoverare il convivente in ospedale, tanto da ritardare il fermo, avvenuto solo a seguito del detto ricovero e, dunque, non eseguito immediatamente proprio in forza del contegno omissivo di chi aveva il dovere giuridico di provocare l’intervento dell’autorità.

Un grave quadro indiziario emerge anche in relazione al delitto di cui all’art. 326 c.p., alla stregua sia del contenuto delle conversazioni intercettate sia delle stesse ammissioni del D..

Il tutto senza che, peraltro, rilevi – almeno allo stato -la necessità di verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale sia derivato un danno per la pubblica amministrazione, essendo sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all’interesse tutelato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 29 novembre 2006, Bria).

Infondate appaiono pure le censure in punto di esigenze cautelari, alla stregua dell’ampia corretta motivazione dell’ordinanza impugnata la quale non ha mancato di rimarcare come il contegno dell’indagato appare, per le sue concrete caratteristiche, l’inquietante segnale di una personalità disancorata dalla mera occasione, capace perciò di manifestarsi in ulteriori fatti dello stesso tipo, a prescindere dal luogo ove l’indagato sia chiamato a prestare servizio.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Ricetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.