Cassazione penale 12823/2010 Competenza e misura cautelare.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. La questione che le Sezioni Unite sono chiamate a decidere è dunque quella di stabilire se l’ordinanza cautelare emessa dal giudice della convalida sia soggetta alla perdita di efficacia prevista dall’art. 27 c.p.p., anche in mancanza di una formale declaratoria di incompetenza, quando il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato. Questione che esaurisce il thema decidendum del presente giudizio, perchè, come si è visto in narrativa, è l’unica che il difensore del M. pone nel ricorso.

2. Il problema sorge a seguito della sentenza n. 17 del 1999 delle Sezioni Unite, S., Rv. 214239, nella quale si decise che il giudice territorialmente competente era tenuto a rinnovare la misura cautelare trasmessagli con contestuale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice della convalida che l’aveva disposta.

Si disse infatti allora che l’attribuzione prevista dall’art. 391 c.p.p., comma 5 in base alla quale il provvedimento cautelare era stato adottato, non configurava una competenza funzionale del giudice della convalida, come peraltro la maggioranza della giurisprudenza aveva fino a quel momento ritenuto, ma rientrava nel genus dell’art. 291 c.p.p., comma 2 avendo natura di intervento di urgenza e provvisorio. In tal modo, considerato che nel caso di specie il giudice della convalida non era quello del luogo del commesso reato, il meccanismo dell’art. 27 c.p.p. era stato correttamente attivato dalla dichiarazione di incompetenza e la misura cautelare, non rinnovata nei termini prescritti, aveva perso efficacia.

3. Va quindi tenuto fermo, a monte, che le misure cautelari disposte dal giudice della convalida non sono, solo perchè tali e cioè perchè emanate nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 391 c.p.p., comma 5, misure disposte da giudice competente, sicchè, per la soluzione del problema oggi in esame, ci si deve occupare della vicenda a valle: se cioè la perdita di efficacia ex art. 27 c.p.p. del provvedimento cautelare emanato da giudice della convalida possa darsi anche in mancanza di contestuale o successiva dichiarazione di incompetenza da parte di quest’ ultimo.

Problema tuttora aperto, dato che nel caso S. il punto non era stato affrontato nemmeno implicitamente, in presenza di una dichiarazione di incompetenza da parte del giudice della convalida, contestuale all’ordinanza applicativa della misura cautelare.

4. Conducendo dunque l’indagine secondo i consueti canoni ermeneutici, va subito osservato che il tenore letterale dell’art. 27 c.p.p. è inequivoco nel senso che la cessazione degli effetti della misura cautelare non dipende dall’incompetenza del giudice che la ha emessa, ma dalla contestuale o dalla successiva dichiarazione di incompetenza da parte di questo giudice nell’ordinanza di trasmissione degli atti. Dato lessicale sul quale converge quello logico per cui, senza una tale ordinanza di trasmissione, non sarebbe fissato un dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni per la perdita di efficacia della misura o per la sua rinnovazione da parte del giudice competente (cfr. S.U. n. 3 del 2001, Buffoli, Rv.

218299). Osservazioni che si completano con la riflessione tratta dal parallelo art. 291 c.p.p., comma 2. La disposizione prevede che l’incompetenza del giudice adito non esime, se v’è urgenza, dall’emanare la misura cautelare richiesta, ma comporta che la dichiarazione di incompetenza sia contenuta nella stessa ordinanza che dispone la misura, applicandosi, quindi, l’art. 27 c.p.p.. Ed anche nella formulazione di tale articolo è dunque la dichiarazione di incompetenza l’elemento che il legislatore ribadisce essere necessario perchè si attivi il meccanismo dell’art. 27 c.p.p., in modo che l’ordinanza emessa abbia efficacia interinale.

Ora, questa disciplina dell’art. 291 c.p.p., comma 2 (il quale, come si è visto, richiama il precedente art. 27 c.p.p.) è, a sua volta, richiamata dall’art. 391 c.p.p., comma 5. Con la conclusione, quindi, che, anche nel caso di emanazione di misura cautelare a seguito di procedimento di convalida, non è l’incompetenza del giudice a determinare l’efficacia provvisoria della misura destinata a sfociare o nella rinnovazione o nella perdita di efficacia della misura stessa, ma lo è la dichiarazione di incompetenza con ordine di trasmissione degli atti al giudice competente.

Conclusione che del resto trova riscontro sistematico nella diversa formulazione dell’art. 307 c.p.p., comma 5 per il ripristino della misura della custodia adottato dal giudice del fermo, incompetente per il procedimento. In questo caso v’è già un giudice la cui competenza cautelare, esercitata e radicata, è predeterminata e pertanto l’incompetenza del giudice del fermo non va dichiarata e la perdita di efficacia si opera se entro venti giorni dall’ordinanza cautelare il giudice competente non provvede.

5. C’è ora da chiedersi se il meccanismo di cui all’art. 27 c.p.p. sia fungibile ed ancora se la dichiarazione di incompetenza prevista dalla disposizione possa essere implicita.

Relativamente al primo punto, secondo taluno, in considerazione della "peculiarità" della competenza nella fase predibattimentale, che si estrinseca nella minore centralità della figura dell’organo giudicante e nella connessa valorizzazione del ruolo del P.M., per il quale si può anche ipotizzare una competenza "parallela" a quella del giudice, si dovrebbe ammettere che anche la trasmissione degli atti da parte del P.M. possa in concreto far scattare il meccanismo della caducazione della misura cautelare ex art. 27 c.p.p..

La tesi non può condividersi e per contro si deve aderire a quella ormai copiosa giurisprudenza che, in accordo con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 262 del 1991, nega ogni incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione alla trasmissione degli atti del procedimento da uno ad altro ufficio del P.M..

Così per esempio, da ultima, Sez. 3, 2 dicembre 2009 – 22 dicembre 2009, n. 49419, U., Rv. 245600, proprio relativamente ad un caso in cui la custodia cautelare in carcere era stata adottata dal giudice del luogo di esecuzione del fermo, che aveva provveduto alla relativa convalida per un fatto commesso in luogo diverso, senza peraltro dichiarare la propria incompetenza e gli atti, ex art. 54 c.p.p., erano stati inviati immediatamente dopo dal P.M. del luogo del fermo alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Condivisibile ratio di simili decisioni sta nel fatto, già correttamente rilevato nell’ordinanza impugnata, che, sino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo ad un conflitto a norma dell’art. 28 c.p.p., i provvedimenti di natura organizzatoria (come la trasmissione di atti da un ufficio ad altro del P.M., o il decreto del Procuratore Generale che risolva contrasti di competenza tra uffici dell’accusa) emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a influire su un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui all’art. 54 ss. c.p.p., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento.

Del resto è lo stesso sistema processuale a tracciare, in materia di competenza (generale e funzionale), un ambito normativo del tutto autonomo (Libro 1^, Titolo 2^), in relazione alla figura del P.M., rispetto a quella del giudice (Libro 1^, Titolo 1^) ed è dunque per una ragione non solo formale, ma soprattutto sostanziale, che l’art. 27 c.p.p. richiede una pronuncia giudiziale di incompetenza (Sez. 1, 28 aprile 2009 – 16 luglio 2009, n. 29343, Graziano, Rv. 244325). Ne consegue che la possibilità di porre rimedio ad eventuali contrasti tra uffici del P.M. nella fase procedimentale delle indagini preliminari, attraverso il ricorso agli istituti disciplinati dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p. (che, tuttavia, rimangono del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti), rappresenta una conferma dell’assoluta impossibilità di ravvisare pur suggestive identità di situazioni in tema di "spostamento" del procedimento ed in relazione alla sfera di applicabilità dell’art. 27 c.p.p. (cfr. ancora Sez. 1, 28 aprile 2009 – 16 luglio 2009, n. 29343, Graziano, cit.; Sez. 6, 12 marzo 2004 – 24 maggio 2004, n. 23819, Neumann, Rv.

229519).

6. Nè potrebbe essere accolto il suggerimento contenuto nel ricorso del M. di considerare equivalente alla dichiarazione di incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Genova il fatto che il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, investito della richiesta di dichiarazione di estinzione, ma anche dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, anzichè declinare la propria competenza, abbia deciso nel merito, rigettando la richiesta ed affermando la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza e l’attualità delle esigenze cautelari.

Il principio generale ricavabile dall’art. 22 c.p.p., comma 2 è quello che qualunque pronuncia in tema di competenza assunta nel corso delle indagini preliminari ha valore solo in relazione al provvedimento richiesto e quindi, a tutto volere ammettere, l’affermazione di competenza riguarderebbe solo il potere di revoca o di sostituzione, ma non la misura cautelare impositiva.

7. Quanto poi alla dichiarazione di incompetenza implicita, questa, nelle rare pronunzie che ne fanno cenno (cfr. Sez. 6, 20 novembre 2001 – 3 gennaio 2002, n. 71, Giglio; e ancora Sez. 6 9 gennaio 2002 – 12 febbraio 2002 Mema), è in realtà tratta non tanto da ricostruzioni della "volontà" del giudice incompetente, quanto da dati "esterni", come il fatto che il fermo sia stato disposto dal P.M. presso altro ufficio giudiziario, con successiva trasmissione al P.M. presso il giudice del fermo al solo scopo di attivare la procedura di convalida, ovvero il fatto che ciò non abbia dato luogo neppure ad un’apposita iscrizione nel registro indagati da parte del p.m. operante presso il giudice del fermo.

La situazione, secondo il ricorrente, dovrebbe riscontrarsi proprio nel caso in esame e ciò perchè il fermo è stato disposto da un P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio diverso da quello del G.i.p. del Tribunale di Genova che lo ha convalidato e ha poi emanato la misura. Peraltro, in tale ordine di idee, ai fini dell’implicita affermazione di incompetenza, non potrebbe non distinguersi tra le misure cautelari adottate dal giudice della convalida, a seconda che tale convalida abbia riguardato l’arresto o il fermo.

Nel primo caso la dichiarazione di incompetenza non potrebbe mai essere ritenuta implicita, non foss’altro per la ragione statistica che l’arresto in flagranza avviene prevalentemente nel luogo in cui si radica la competenza territoriale anche per il merito. Ma anche nel caso di convalida del fermo, la dichiarazione implicita non sarebbe ravvisabile per ogni misura, potendo accadere che la convalida sia operata proprio dal giudice competente per il merito.

Sarebbe però riscontrabile quando il P.M. che ha disposto il fermo è diverso per sede da quello che è presso il giudice della convalida.

Con il che, a ben vedere, simile "dichiarazione implicita" consisterebbe in definitiva non in un atto del giudice, ma in un provvedimento del P.M. e pertanto sarebbe una determinazione di quest’ultimo ad incidere sull’efficacia della misura cautelare, tornando cosi a valere i motivi che hanno indotto a respingere l’idea della possibilità di un simile evento, in riferimento al preteso carattere fungibile della dichiarazione di incompetenza.

In altri termini quel che conta è unicamente la determinazione del giudice, nel senso che quest’ultimo, pur a fronte dei dati esterni sopra indicati, ben potrebbe essersi ritenuto competente anche rispetto al reato (e non solo per la convalida del fermo o dell’arresto) ed avere quindi provveduto non in via d’urgenza, ma ordinariamente. Con la conseguenza che è l’autorità che ha ordinato la misura a dover valutare la propria competenza in una dichiarazione esplicita e non deducibile dalle circostanze in cui detta misura è stata disposta.

8. Dinanzi a questo riconoscimento del valore costitutivo della dichiarazione di incompetenza, la preoccupazione che muove parte della giurisprudenza e della dottrina è in realtà quella di una possibile elusione del principio del giudice naturale, sembrando rimessa esclusivamente al corretto giudizio del giudice privo di competenza l’attivazione del meccanismo che porti il giudice provvisto di competenza a decidere se la misura cautelare debba o meno essere rinnovata. In altri termini non sembra sufficiente garanzia il fatto che per la misura cautelare non solo l’incompetenza non configura una nullità o un vizio in sè, ma anche che la perdita di efficacia di detta misura dipende dalla volontà dell’autore della medesima.

Una simile preoccupazione non ha tuttavia ragion d’essere perchè le Sezioni Unite hanno ricostruito l’ambito di operatività dell’art. 27 c.p.p. diversamente da quanto viene presupposto nelle osservazioni appena accennate. Hanno affermato infatti che la pronuncia di incompetenza in ordine a provvedimenti cautelari da parte del giudice dell’impugnazione determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l’inefficacia differita ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare stessa (Sez. Un., n. 1, 24 gennaio 1996 – 12 aprile 1996, Fazio, Rv.

204165).

La circostanza che la formulazione letterale dell’art. 27 c.p.p., in tema di misure cautelari disposte da un giudice incompetente, sembri postulare l’identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara, contestualmente o successivamente, l’incompetenza, non esclude infatti che la disciplina della caducazione automatica della misura cautelare contenuta in detto articolo non si estenda anche all’ipotesi in cui sia il giudice del riesame e, se del caso, la Cassazione, a dichiarare l’incompetenza. Ciò perchè il giudice del riesame delle misure cautelari è munito di poteri sostitutivi, come si evince dal principio generale desumibile dall’art. 309 c.p.p., comma 9. Del resto, che la disciplina prevista dall’art. 27 c.p.p. sia estensibile, quanto agli effetti del provvedimento cautelare emesso dal giudice incompetente, alla fase di impugnazione, è avvalorato dallo stesso contenuto della Relazione Ministeriale, avendo essa esplicitamente previsto che "la verifica esterna della competenza" è consentita attraverso il riesame del provvedimento cautelare, e, quindi, a prescindere dal mancato riconoscimento dell’incompetenza da parte dello stesso giudice che ha disposto la misura cautelare.

In questo modo, sebbene l’incompetenza del giudice che abbia disposto una misura cautelare non sia prevista quale causa di nullità dell’ordinanza, non risulta trascurato l’interesse dell’indagato al riconoscimento di tale incompetenza: sussistendo una sanzione processuale per l’ipotesi de qua, ossia l’inefficacia differita del provvedimento ex art. 27 c.p.p., tale interesse può essere apprezzato in sede di impugnazione, con l’effetto, da un lato, della rimozione dell’efficacia della misura dopo averla resa precaria (l’efficacia del provvedimento cautelare, infatti, una volta accertata l’incompetenza del giudice che lo ha emesso, subisce il consistente ridimensionamento di una precaria provvisorietà, per poi estinguersi), o, dall’altro, dell’ottenimento dal giudice competente di una rinnovata ed autonoma valutazione in ordine ai presupposti della misura stessa.

9. Ciò posto, il mancato esperimento del riesame, ferma restando la facoltà del giudice della convalida di dichiararsi incompetente in ogni tempo, preclude tuttavia che la questione della competenza del giudice che ha emanato la misura possa essere proposta in altro modo e specie attraverso una richiesta di revoca al giudice che procede.

Non sotto il profilo di una nullità, dato che come si è visto l’incompetenza non configura un tale vizio della misura cautelare, non sotto il profilo di una inefficacia verificatasi ope legis, in quanto, come oramai è stato più volte ripetuto, l’inefficacia della misura non dipende dall’incompetenza ma dalla dichiarazione della stessa ad opera del giudice che la ha emanata, del Tribunale del riesame o della Cassazione. Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto da Sez. 1, n. 37552, 7 luglio 2004 – 23 settembre 2004, Agyeipah, Rv.

229802, deve imputarsi all’indagato di non avere, con richiesta di riesame, confutato la competenza del G.i.p. che aveva adottato la misura e coltivato se del caso tale doglianza con il ricorso in Cassazione.

Nè simile regime di preclusione appare in contrasto con principi costituzionali, stante che il legislatore con il sistema delineato ha ragionevolmente esercitato la sua ampia discrezionalità nel configurare i possibili effetti derivanti dall’incompetenza del giudice. Discrezionalità d’altronde già riconosciutagli dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 77 del 1977 e 251 del 1986, entrambe relative ai limiti di opponibilità nel giudizio dell’eccezione di incompetenza territoriale.

10. Va dunque affermato il principio di diritto per cui, anche per quella disposta dal giudice della convalida ex art. 391 c.p.p., comma 5, solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l’inefficacia della misura cautelare, che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti.

Il ricorso va perciò respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si comunichi a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 8179/2010 Irragionevole durata del processo: il danno è conseguenza normale!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

p.1.- B.V. ha adito la Corte d’appello di Genova, al fine di ottenere la liquidazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata irragionevole del giudizio promosso innanzi al T.a.r. Toscana con ricorso del 13.1.1995, definito con sentenza di rigetto del 19.5.2003, avente ad oggetto il diritto al computo nell’indennità di buonuscita dell’anzianità di servizio.

La Corte d’appello, con decreto del 26.2.2007 ha rigettato la domanda, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, secondo il decreto, la giurisprudenza amministrativa era consolidata nel ritenere infondate domande quali quella oggetto del giudizio presupposto, quindi “la consapevolezza delle scarse possibilità di accoglimento di un ricorso collettivo concernente pretese di categoria” induceva ad “escludere qualsiasi sofferenza, ansia o disagio” ed il danno non patrimoniale. Per la cassazione di questo decreto B.V. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso.
Motivi della decisione

p.2.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 6, p.1 della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè degli artt. 24 e 101 Cost., in relazione all’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), richiamando sentenze di questa Corte, rese in giudizi concernenti vicende analoghe e decreti della stessa Corte d’appello di Genova, le quali hanno escluso che l’esito sfavorevole della lite escluda il diritto all’indennizzo per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del giudizio.

Deduce che il giudice è soggetto soltanto alla legge e può decidere anche in modo difforme da precedenti orientamenti giurisprudenziali.

In conclusione, il ricorrente formula quesito di diritto concernente la circostanza che la consapevolezza sull’esito del giudizio presupposto non rileva ai fini del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’art. 6, p.1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, e dell’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui il decreto ha escluso il danno non patrimoniale, valorizzando il rigetto della domanda e la consapevolezza dell’infondatezza della medesima anche quando questa non emerga dal giudizio presupposto in misura tale da prefigurare un abuso del processo, evenienza questa esclusa dalla compensazione delle spese del giudizio disposta dal giudice del merito.

Il ricorrente formula, quindi, quesito di diritto concernente la circostanza che il danno non patrimoniale da violazione del termine di ragionevole durata del giudizio sussiste anche nel caso di consapevolezza dell’infondatezza della domanda, salvo che questa sconfini nell’abuso di difesa.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa l’acquiescenza che egli avrebbe prestato alla decisione di rigetto del TAR. p.3. -Preliminarmente va rilevato che il ricorrenti ha proposto il ricorso per cassazione sia contro la PDCM che contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze che appare privo di legittimazione passiva essendogli stata riconosciuta detta legittimazione dalla L. n. 296 del 2006, solo per i procedimenti in tema di equa riparazione instaurati a partire dall’1.1.07. Pertanto il ricorsi va dichiarato inammissibile per il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le sopraindicate ragioni (cfr. Sez. 1^, Ordinanza n. 18529 del 2008).

Ciò premesso, osserva la Corte che i motivi – i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati nei sensi che seguono.

E’ ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio – del resto non esplicitamente negato dal giudice a quo – secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338, e successive conformi).

La Corte genovese, però, ritiene che nella specie ricorrano, appunto, siffatte particolari circostanze, che identifica, in definitiva, nel carattere collettivo della lite e nella scarsa possibilità di successo. Va però in contrario osservato che l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo, e che l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisatale un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (v., in identica fattispecie, Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2008, n. 9337). Nè, d’altra parte, può gravarsi l’interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno. p.4. – In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito dei ricorsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio del giudizio presupposto in cinque anni (dal 13.1.1995 al 19.5.2003, tenuto conto della durata ragionevole pari allo standard CEDU di anni tre e della espressa limitazione a cinque anni contenuta in ricorso) e determinato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 750,00, ad anno per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per i successivi il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere al ricorrente l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 4.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Presidenza del Consiglio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero intimato e accoglie il ricorso contro la PDCM; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 378,00, per diritti, Euro 445,00, per onorari ed Euro 50 per esborsi e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura di Euro 665,00, (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 8360/2010 Nel risarcimento del danno tanatologico bisogna computare anche la sofferenza psichica!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il (OMISSIS) è deceduto in (OMISSIS) l’agricoltore T.G., a causa di una scarica elettrica, che lo ha colpito mentre era intento al lavoro su di un albero di noce. Le fronde dell’albero, situato sotto la linea elettrica, erano cresciute, giungendo a toccare i fili dell’alta tensione.

La morte non è stata immediata, ma è sopraggiunta dopo circa mezz’ora, mentre l’infortunato si trovava a cavalcionì su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto dell’elettrolocuzione; benchè chiedesse aiuto, nessuno era potuto intervenire.

Nel giudizio penale seguito all’infortunio sono stati ritenuti responsabili il proprietario del terreno, P.G., e l’impiegato dell’ENEL, responsabile dell’area sulla quale passa la linea elettrica, S.A..

La sentenza penale di condanna, emessa dal Pretore di Nocera Inferiore e passata in giudicato, a seguito del rigetto dell’appello e del ricorso per Cassazione, ha posto a carico dei responsabili il pagamento di una provvisionale di L. 80 milioni, in risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali.

R.M.P., T.M.F. e T.A., rispettivamente vedova e figlie di Giovanni Todisco, hanno proposto al Tribunale civile di Nocera Inferiore domanda di risarcimento dei danni contro il P., il S. e la s.p.a. ENEL. L’ENEL e il S. si sono costituiti, resistendo alle domande, mentre il P. è rimasto contumace.

Con sentenza n. 1098/2002. Il Tribunale civile di Nocera Inferiore ha accolto le domande attrici, condannando i convenuti, in via fra loro solidale, a pagare Euro 60.456,45 complessivi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (già detratto da tale somma l’importo della rendita costituita dall’INAIL); Euro 100.000,00 complessivi in risarcimento dei danni non patrimoniali (di cui il 50% per la moglie ed il 25% a testa per le due figlie), ed Euro 90.000,00 in risarcimento del danno biologico; oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese processuali.

Proposto appello principale dalla s.p.a. Enel Distribuzione Campania e incidentale da P.V. e P.L., quali eredi di P.G., si sono costituite le danneggiate, le quali hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della s.p.a. Enel Distribuzione, essendo stata citata in primo grado l’Enel s.p.a., chiedendo comunque il rigetto dell’appello.

Si è costituito anche il S., facendo propri i motivi di impugnazione dell’Enel.

Gli eredi P. hanno chiesto, con l’appello incidentale, di essere assolti da ogni domanda, per avere rinunciato all’eredità del padre.

Con sentenza 16 settembre 2004 – 15 marzo 2005 n. 184 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la somma liquidata in risarcimento dei danni patrimoniali ed ha negato il risarcimento del danno biologico iure haereditario, per il fatto che la morte era stata pressochè immediata.

Con atto notificato il 28 aprile 2006 le R. – T. propongono sette motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste l’Enel Distribuzione con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo e il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c., per non avere la Corte di appello rilevato l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire dell’appellante, s.p.a. Enel Distribuzione Campania, essendo stata la causa promossa in primo grado contro la s.p.a. Enel e la sentenza del Tribunale pronunciata nei confronti di quest’ultima società. 2.- I motivi non sono fondati.

Vero è che l’atto di citazione in primo grado è stato notificato alla s.p.a. Enel, con sede in (OMISSIS).

Già in quella sede, tuttavia, la convenuta si è costituita come s.p.a. Enel – Distribuzione Campania, Centro direzionale di Napoli (OMISSIS), settore quest’ultimo che non figurava come società separata ed autonoma rispetto all’Enel s.p.a., ma come un semplice compartimento della stessa.

Nei confronti dell’ente così costituito, in relazione al quale le odierne ricorrenti non hanno sollevato eccezioni, è stata emessa la sentenza di primo grado L’atto di appello è stato proposto ancora dalla s.p.a. Enel – Distribuzione Campania, Centro Direzionale di Napoli, (OMISSIS), che parimenti figurava come mero settore organizzativo dell’ente e non come società autonoma e distinta dalla s.p.a. Enel.

E’ da escludere, quindi, che l’atto di appello sia stato proposto da un soggetto diverso dalla società che ha partecipato al giudizio di primo grado. Si trattava solo di stabilire se l’Enel si fosse ritualmente costituita in giudizio tramite il suddetto compartimento, ed in particolare se la procura alle liti fosse stata conferita (per entrambi i gradi del giudizio, non solo per l’appello), da soggetto titolare del potere di rappresentarla.

Su questi aspetti le ricorrenti non hanno dedotto e dimostrato in questa sede di avere sollevato alcuna eccezione, nei giudizi di merito ed in particolare in appello, nel quale ultimo hanno solo (ed erroneamente) eccepito che l’appello era stato proposto da società diversa da quella che era stata condannata in primo grado, mentre all’epoca, come si è detto, il centro direzionale della Campania non costituiva ancora società autonoma.

In ogni caso, rileva la resistente nel controricorso che la procura conferita dal Direttore della Distribuzione Campania è da ritenere valida in virtù dell’art. 14 dello statuto dell’Enel, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, che attribuisce ai direttori di compartimento, nell’ambito della circoscrizione territoriale e per gli affari di loro competenza, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell’ente, anche per quanto concerne la proposizione delle impugnazioni. (Cfr. anche, sul tema, Cass. Civ. Sez. 1^, 19 novembre 1993 n. 11441; Cass. Civ. 20 dicembre 2007 n. 26977).

Solo nel presente giudizio di cassazione si è costituita una s.p.a. Enel Distribuzione, come società autonoma e distinta dalla s.p.a. Enel, costituita ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, sicchè il controricorso è stato effettivamente depositato da un soggetto diverso da quello che ha partecipato ai giudizi di merito.

Nella procura alle liti in calce al controricorso, tuttavia, la società specifica che l’art. 13 cit., ha disposto la sua successione a titolo particolare in tutti i beni e i rapporti giuridici già facenti capo all’Enel, relativi all’attività di distribuzione e vendita dell’energia elettrica nella Regione Campania (analogamente a quanto è stato disposto per gli altri compartimenti di distribuzione).

La società resistente è quindi legittimata a contraddire, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., u.c..

3.- Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 75 c.p.c., per il fatto che il soggetto indicato come rappresentante dell’Enel Distribuzione in appello, ing. F.V., è diverso da quello indicato in primo grado, ing. I.G., pur avendo l’Enel richiamato nell’atto di appello la procura conferita al difensore con la comparsa di costituzione in primo grado.

Ed invero, la rappresentanza processuale dell’ente ed il potere di conferire la procura alle liti sono inerenti alla carica di direttore compartimentale, ed è sufficiente che tale carica sia rivestita nel momento in cui la procura viene conferita.

Se nel giudizio di primo grado i poteri di difesa sono stati attribuiti anche per il giudizio di appello dal soggetto che in quel momento era legittimato a concederli, l’eventuale, successiva cessazione dalla carica rimane irrilevante.

4. – Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., artt. 538 e 539 c.p.p., poichè la sentenza impugnata – negando loro il diritto al risarcimento del danno biologico a titolo ereditario – ha disatteso una pronuncia già coperta da giudicato, ed in particolare la sentenza del Pretore penale di Nocera Inferiore, la quale ha attribuito alle parti civili una somma a titolo di provvisionale, menzionando espressamente il diritto delle danneggiate al risarcimento del danno biologico e rigettando le eccezioni di irrisarcibilità di tale danno, con specifica motivazione.

Richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se il giudice penale non si sia limitato a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto del danno, la decisione produce gli effetti del giudicato (Cass. Civ. Sez. 3^, 9 luglio 2009 n. 16113).

4.1.- Il motivo non è fondato.

La sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l’accertamento dei fatti; non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

La sentenza della Corte di cassazione n. 16113/2009, citata dalle ricorrenti a supporto della loro tesi, si riferisce infatti ad un caso in cui venivano in questione gli accertamenti svolti in sede penale circa l’esistenza in concreto del danno e la sussistenza del nesso causale fra il comportamento illecito ed il danno medesimo.

Nella specie, la sentenza penale viene invocata come giudicato nella parte in cui ha svolto le ragioni per cui ha ritenuto risarcibile in favore degli eredi anche il danno subito dalla vittima per la perdita della vita, cioè in una sua parte meramente argomentativa, che quindi non vincola il giudice civile.

5.- Con il sesto ed il settimo motivo le ricorrenti lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato loro il diritto di conseguire iure haereditario il risarcimento del danno biologico subito dal defunto per effetto dell’incidente.

Le ricorrenti censurano l’interpretazione della Corte di appello, secondo cui – ove la morte sopraggiunga immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo – la lesione viene a colpire non il diritto alla salute, ma il diritto alla vita, del quale ultimo non può essere attribuita riparazione alcuna, qualora venga a mancare, con la morte, il soggetto che dovrebbe soffrire la perdita; e sollecitano una revisione della conforme giurisprudenza di questa Corte.

6.- I motivi sono fondati, nei termini che seguono.

Va in primo luogo rilevato che l’auspicata revisione della giurisprudenza di questa Corte sul tema in oggetto vi è già stata, in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, tramite una più puntuale sistemazione giuridica e concettuale della nozione di danno non patrimoniale e delle conseguenze risarcibili a questo titolo (Cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e n. 26973).

La Corte di cassazione da un lato ha ricondotto i danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall’altro lato ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica voce "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra.

Se pertanto debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto.

Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, "anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine";……..sì da evitare "….il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega…. il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita" (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14).

Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.

Nella specie la Corte di appello, in contrasto con i suddetti principi, ha del tutto negato ai ricorrenti il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che hanno preceduto la morte.

La somma liquidata in risarcimento dei danni morali risulta infatti quantificata con esclusivo riferimento al compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale.

7.- Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentano che l’appello incidentale degli eredi P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva degli stessi, avendo essi rinunciato all’eredità, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di appello disposto per l’appunto in questo senso, nella motivazione (cfr. pag. 6, terza riga, della sentenza).

8.- In accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alla mancata liquidazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno morale subito dal defunto (erroneamente definito come danno biologico) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

La domanda di risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima nel tempo che ha preceduto la morte, proposta dagli odierni ricorrenti a titolo ereditario, deve essere accolta, sulla base delle argomentazioni e della diversa qualificazione di cui sopra (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 28 novembre 2008 n. 28423; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2009 n. 20949; Cass. civ. Sez. 3^, 19 gennaio 2010 n. 702), ed alle somme già liquidate dalla Corte di appello in risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti iure proprio, deve essere aggiunta una somma a compenso dei danni morali, loro spettante "iure haereditario", somma che si ritiene di quantificare nel medesimo importo di Euro 90.000,00, già liquidato dal Tribunale come danno biologico.

Restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi incluse quelle attinenti al diritto delle danneggiate alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate; rivalutazione ed interessi che spettano anche sull’importo liquidato in questa sede, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.

Gli intimati debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Enel e S.A., in via fra loro solidale, a pagare alle ricorrenti, in aggiunta alle somme determinate dalla sentenza impugnata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma complessiva di Euro 90.000,00 in risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal defunto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.

Condanna la s.p.a. Enel e S.A., in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 7.500,00, di cui Euro 500,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per diritti di procuratore ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato; e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari. In entrambi i casi con l’aggiunta del rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 7783/2010 TTENZIONE: dire non ricordo, è ammissione!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 7.1.1993 la Supersplendor s.r.l. conveniva la Fiat Auto s.p.a. innanzi al Tribunale di Torino per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma L. 1.491.136.115, anche a titolo di risarcimento danni con rivalutazione monetaria ad interessi legali.

A sostegno della domanda la Supersplendor esponeva: di avere diritto al pagamento di L. 301.889.920 in relazione alla minor quantità di "particolari" consegnati dalla Fiat rispetto alla previsione contenuta nel contratto di appalto (Alfa Lancia di Pomigliano d’Arco) e di L. 27.966.560 quanto ai "particolari" non ricevuti in lavorazione nel periodo dicembre 1990 – aprile 1992 (appalto Sevel Campania); che la Fiat si era resa inadempiente all’obbligazione assunta di invitare la Supersplendor alle successive gare, con danno di L. 1.014.479.631; di aver inoltre subito un danno di L. 86.800.000 per lo scoppio di alcune bilancelle Fiat.

Si costituiva la convenuta Fiat, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al pagamento di L. 27.966.560 (appalto Sevel Campania).

Durante la trattazione della controversia la Supersplendor rinunciava alla domanda relativa al danno di L. 86.800.000 (risarcitole dell’assicuratore) ed insisteva sull’ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante Fiat. In seguito all’entrata in vigore della L. n. 276 del 1997, la causa veniva trasmessa alla Sezione Stralcio.

Con sentenza in data 10/04/2000, il Tribunale di Torino respingeva tutte le domande attoree.

A seguito dell’appello della Supersplendor (che, previa ammissione delle istanze istruttorie di interrogatorio formale del legale rappresentante Fiat e, in subordine, del giuramento decisorio, chiedeva condannarsi la Fiat Auto al pagamento di L. 1.404.336.115, oltre interesse e rivalutazione), costituitasi la Fiat Auto Partecipazione s.p.a. (già Fiat Auto), esperito interrogatorio formale del legale rappresentante Fiat ed espletata consulenza di ufficio, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza in esame n. 761 depositata in data 11/5/2004, rigettava il gravame, ritenendo, tra l’altro, formatosi il giudicato sull’accertata circostanza della stipulazione di un contratto di transazione (accertato nella lettera 31/5/1990 della Supersplendor accettata dalla Fiat).

Ricorre per cassazione la Supersplendor con quattro motivi; resiste con controricorso la Fiat Partecipazioni s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria e inoltre il difensore della ricorrente Supersplendor ha depositato all’odierna udienza "note di replica" alle conclusioni del P.G..
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 232 c.p.c. e relativo difetto di motivazione in quanto la Corte di merito, "dopo aver individuato in modo corretto la natura del contratto di transazione, ha reso un’interpretazione del tutto errata delle sue clausole, non avvedendosi delle molteplici violazioni dell’accordo in cui è incorsa la Fiat Auto". Si aggiunge che "in particolare, la sentenza impugnata viola in modo palese l’art. 232 c.p.c., nella parte in cui afferma che la deducente non avrebbe provato l’effettivo svolgimento delle numerose gare d’appalto svolte dalla Fiat nel periodo giugno 1990 aprile 1992 alle quali non è stata inviata a partecipare.".

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 210 c.p.c. e relativo difetto di motivazione, in ordine alla relativa istanza istruttoria proposta dalla Supersplendor.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c. e relativo difetto di motivazione in ordine all’interpretazione dell’accordo in data 31.5.1990.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1371 c.c., relativo difetto di motivazione, in ordine "all’altro palese profilo di illegittimità che inficia la sentenza impugnata riguarda la decisione resa sull’ulteriore domanda risarcitoria, con la quale la Supersplendor ha denunciato il reiterato inadempimento da parte della Fiat del contratto Alfa Lancia, avente ad oggetto la sverniciatura di parti di automobili.

Fondato è il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento delle censure di cui agli altri motivi.

Censurabile è la decisione in esame là dove, in relazione al dedotto inadempimento di Fiat Auto nei confronti dell’odierna ricorrente, per non aver consentito a quest’ultima, contrariamente agli obblighi assunti, in sede di accordo transattivo, di partecipare a gare di appalto "considerandole affidate", afferma che "nonostante le considerazioni svolte in proposito da parte appellante (che ruotano tutte attorno alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni di ignoranza delle circostanze dedotte a prova per interpello), appare assorbente il rilievo che non è applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 232 c.p.c., che presuppone la non presentazione della parte all’udienza fissata per l’interrogatorio formale o il rifiuto di rispondervi senza giustificato motivo e non già una risposta considerata evasiva o non attendibile. Non è quindi applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 232 c.p.c. e conseguentemente l’istituto ivi contemplato, tanto più che sono carenti gli ulteriori elementi di prova nel cui complessivo contesto e alla cui luce la legge impone di valutare la mancata risposta, non assimilabile di per sè ad una mera finta confessione".

Tale statuizione è fortemente censurabile.

Innanzi tutto l’art. 232 c.p.c., in questione statuisce che le ipotesi collegabili al "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo …", costituiscono i presupposti perchè il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, sulla base del suo potere discrezionale, "come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio"; è evidente, quindi, che il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l’omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti.

Nella vicenda in esame, la condotta in sede di interrogatorio formale del procuratore speciale dell’odierna resistente (caratterizzata di dichiarazioni tipo "non ricordo", come si evince dall’impugnata decisione) deve ritenersi senz’altro equiparabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, alla mancata risposta, con conseguente applicazione di tale norma al caso di specie e connesso esercizio del potere discrezionale del giudice del merito (e quindi anche della Corte territoriale) in ordine alla rilevanza probatoria di detto comportamento; ha errato, dunque, la Corte d’Appello, sia nel non tener conto di tale disposto normativo, sia nel non valutarlo compiutamente sul piano probatorio (così come indicato nell’art. 232 c.p.c.).

Inoltre, insufficiente e generica è la motivazione nel punto in cui, senza ulteriori specificazioni, si limita ad affermare che l’inapplicabilità dell’art. 232 c.p.c., deriva anche dalla carenza di ulteriori elementi probatori.

Pertanto, a seguito della cassazione sul punto della sentenza impugnata ed al conseguente rinvio, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: il disposto dell’art. 232 c.p.c., nella parte in cui statuisce che "il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio" è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla "mancata risposta".
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.