Cassazione civile Sez. III, 17 marzo 2010, n. 6481 Contratti, condizioni, vessatorie, abusive, corsi, recesso, civile (2010-04-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

(Pres. Petti – Rel. Lanzillo)

Svolgimento del processo

R. P., titolare dell’impresa omonima, dichiarandosi cessionario del credito vantato dall’Istituto di moda …, di M.P., nei confronti di E. F., ha convenuto la debitrice davanti al Tribunale di Oristano, chiedendone la condanna al pagamento di L. 8.726.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovute a saldo della quota di iscrizione ad un corso di modellismo sartoriale e industriale della durata di 22 mesi, precisando che – in forza di clausola contrattuale del contratto di iscrizione – l’intero corrispettivo era dovuto anche nel caso di recesso prima del termine e di mancata frequenza dell’intero corso.

La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo la prescrizione, quanto alle rate scadute nel 1998, e l’avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto per il periodo successivo, nonostante la sopravvenuta impossibilità di frequentare il corso, per il fatto che la … nel 1999, a corso iniziato, ha trasferito la sua sede da Oristano a Cagliari, città da lei difficilmente raggiungibile.

Ha eccepito altresì l’inefficacia ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ. di alcune clausole contrattuali ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme pagate dal 1999 in avanti (L. 3.059.000), dopo il trasferimento della sede della scuola, allorché non aveva potuto frequentare il corso.

Con sentenza n. 9/2002 il Tribunale ha dichiarato nullo il procedimento, a causa della nullità della procura a margine dell’atto di citazione.

Proposto appello dal P., a cui ha resistito la Ferrua, con sentenza 10 marzo-6 aprile 2005 n. 116, notificata il 29.6.2005, la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la F. a pagare la somma di Euro 3.829,53, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale ed oltre alle spese dei due gradi del giudizio.

Con atto notificato il 13 ottobre 2005 la Ferrua propone sei motivi di ricorso per cassazione.

Il P. non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli art. 99, 100, 346 e 342 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l’impugnazione, sebbene l’appellante non ne avesse specificamente indicato i motivi, quanto alle questioni di merito, ma si fosse limitato a richiamare tutte le domande proposte in primo grado.

1.1. – Il motivo non è fondato.

Il giudice di primo grado non aveva esaminato nel merito le domande proposte dal P., avendo dichiarato nullo l’atto di citazione e l’intero procedimento.

L’appello riguardava, pertanto, solo la statuizione di rito, ed il suo accoglimento ha comportato la devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni di merito dedotte nel giudizio di primo grado, unico requisito essendo che fosse inequivocabilmente manifestata la volontà di riproporne la cognizione, si da evitare la decadenza di cui all’art. 346 cod. proc. civ. A tale scopo è sufficiente anche il mero richiamo a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado (Cass. Civ. Sez. Lav. 1 luglio 2004 n. 12092 in particolare nel § 8.1. della motivazione. Cfr. anche Cass. Civ. Sez. 1, 10 maggio 2000 n. 5938).

Ed invero, la specificità dei motivi di appello è richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. allo scopo di garantire la precisa individuazione delle questioni decise nel giudizio di primo grado che si vogliono devolvere al riesame del giudice di appello, rispetto a quelle non devolute, e di sollecitare l’appellante a chiarire le ragioni del suo dissenso dalla decisione impugnata.

Trattasi di problemi e di esigenze che non si pongono, quando la sentenza impugnata non abbia affatto pronunciato nel merito.

In questi casi l’eventuale mancanza di specificità e di chiarezza va valutata, se del caso, con riferimento alle domande proposte in primo grado e non esaminate in quella sede.

2. – Con il secondo, il terzo e il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli art. 99, 112, 132 n. 4 cod. proc. civ., 1469 bis, I e III comma, n. 5, 6, 7 e 11 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sul rilievo che la Corte di appello ha preso in esame (e respinto) l’eccezione di inefficacia delle clausole n. 6 e 8 delle condizioni generali di contratto solo con riferimento al n. 7 dell’art. 1469 bis, 3 comma, cod. civ., laddove ne era stato denunciato il carattere abusivo anche in relazione al disposto dei nn. 5, 6 e 11 della citata norma.

Rileva poi che la motivazione è insufficiente e apodittica anche quanto alla ritenuta inapplicabilità del n. 7 dell’art. 1469 bis, non risultando in alcun modo esplicitate le ragioni su cui il giudice di appello ha fondato la sua decisione; che la clausola n. 6, in base alla quale l’Istituto poteva modificare a suo piacimento i termini e la durata del corso ed anche non iniziarlo, e la clausola n. 8, secondo cui l’allievo rinunciava alla facoltà di recesso e si impegnava a corrispondere la tassa totale di frequenza, nel caso di ritiro dal corso per qualunque motivo, sono da ritenere corrispondenti a quelle dichiarate abusive dall’art. 369 bis, n. 11, 7 e 8 e cod. civ.

3. – I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati nei termini che seguono.

3.1. – La sentenza impugnata è effettivamente incorsa in violazione di legge in omessa od insufficiente motivazione, nella parte relativa al carattere abusivo delle clausole n. 6 e n. 8 del contratto intercorso fra le parti.

Quanto alla clausola n. 8, si è limitata ad affermare apoditticamente che la rinuncia alla facoltà di recesso e l’assunzione da parte dell’allieva dell’impegno di corrispondere comunque all’istituto l’intera tassa di frequenza, anche nel caso di recesso anticipato “non rientra nell’ambito della previsione dell’art. 1469 bis, 3° comma n. 7 cod. civ.”.

Trattasi di affermazione che, nella sua assolutezza, non può essere condivisa.

Il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista deve essere valutato sia alla luce del principio generale di cui al primo comma del citato art. 1469 bis, per cui vanno ritenute abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; sia con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma della citata norma, ed in particolare (per quanto concerne il caso di specie) nei nn. 5, 6 e 7 dell’art. 1469 bis, richiamati dalla ricorrente.

Si sarebbe dovuto rilevare, in particolare, che la clausola n. 8 sanziona indiscriminatamente il recesso dell’allievo, sia o non sia assistito da un giustificato motivo, venendo così implicitamente a riservare al professionista – che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole – un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti nei nn. 5 e 7 dell’art. 1469 bis.; per di più senza che l’entità della somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso – che viene sostanzialmente ad integrare una penale – trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista.

3.2. – La Corte di appello ha altresì omesso di esaminare l’eccezione di vessatorietà della clausola n. 6, circa il potere dell’Istituto di modificare le modalità di svolgimento del corso, clausola che assume rilievo in relazione alle eccezioni della ricorrente di non avere potuto completare la frequenza, a causa dello spostamento della sede del corso dal luogo convenuto all’atto della conclusione del contratto.

La clausola appare in contrasto con il n. 11 dell’art. 1469 bis, 3° comma, che presume abusive le clausole che consentono al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato motivo, che deve essere indicato nel contratto.

La Corte di appello – motivando nel senso che è da presumere che il corso si dovesse svolgere a Cagliari, poiché a Cagliari era stato concluso il contratto – da un lato non ha dato conto delle ragioni per cui il corso era iniziato e si era svolto per un anno ad Oristano, come affermato dalla ricorrente, prima di essere spostato a Cagliari: circostanza che appare in contrasto con la suddetta presunzione di localizzazione.

In secondo luogo è incorsa nella violazione del n. 11 dell’art. 1469 bis, che dichiara abusive le clausole che dispongano modificazioni nella prestazione del servizio senza specificarne i giustificati motivi.

3. – Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

La ricorrente lamenta violazioni di legge ed omessa o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello non ha ammesso le prove testimoniali dedotte a dimostrazione del fatto che l’Istituto … aveva garantito che il corso si sarebbe svolto in Oristano, senza indicare specificamente nel ricorso il tenore dei capitoli di prova non ammessi, sì da consentire a questa Corte di valutarne l’ammissibilità e la rilevanza, in relazione alle questioni controverse.

Ed invero, ove il ricorrente denunci in sede di legittimità la mancata ammissione di prove testimoniali nei gradi di merito, ha l’onere di indicare specificamente, trascrivendoli, i capitoli di prova di cui aveva chiesto l’ammissione, sì da consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare: controllo che la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. III, 5 giugno 2007 n. 13085; Cass. civ. Sez. III, 19 marzo 2007 n. 6440).

5. – In sintesi, debbono essere accolti, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con l’annullamento dei corrispondenti capi della sentenza impugnata e con il rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, la quale deciderà la controversia uniformandosi ai principi sopra indicati.

6. – Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, sentenza 2 marzo 2010 Internet, diffamazione, facebook, risarcimento, danni, tagging (2010-04-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione IV Civile

Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott. PIERO CALABRO’ in funzione di Giudice Unico

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG n.(…)/09, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2009

da

F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.C. e R.M., presso lo studio dei quali in M. (…)ha eletto domicilio

PARTE ATTRICE

contro

T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.P., G.V. e C.D., presso lo studio della quale in M. (…) ha eletto domicilio

PARTE CONVENUTA

Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito

All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le

CONCLUSIONI

come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.3.2009 F. B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, T. P. per sentirlo condannare all’integrale risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferti in conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale in data 1.10.2008 dal convenuto mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.

Deduceva F. B.:

-che, conosciuto T. P. su “Facebook”, ebbe ad intraprendere con il medesimo una relazione sentimentale;

-che, anche al termine di tale relazione, continuò a comunicare ed interagire con il convenuto e con i numerosi comuni “amici” del sito;

-che, portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita “esotropia congenita”) ben nota a T. P., si vide inviare da quest’ultimo tramite “Facebook” in data 1.10.2008 il seguente messaggio: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspaces, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi …quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale… Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =) ihoho”;

-che tale messaggio, oltre ad infierire sul predetto difetto visivo (per il quale era solita nascondere l’occhio sinistro con la capigliatura), aveva in modo grave leso la propria reputazione, il proprio onore e il proprio decoro;

-che il conseguente pregiudizio morale o, comunque, non patrimoniale era suscettibile di essere liquidato nella misura di € 26.000,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia.

T. P., costituitosi in giudizio, contestava l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.

Eccepiva, in particolare, l’assenza di prova della riconducibilità a sé, quale autore, del messaggio de quo e la sua riferibilità all’attrice quale destinataria (non apparendo il suo nome sulla pubblicazione chat prodotta in atti).

Invocava, in via subordinata, l’esimente di cui all’art.599 comma II° CP e la ulteriore norma di cui all’art. 1227 CC, avendo reagito al comportamento persecutorio tenuto da F. B. a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale, decisa dallo stesso convenuto.

Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art.50ter CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web denominato “Facebook”.

Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età: peraltro, se scopo iniziale di “Facebook” era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet.

Questi ultimi partecipano creando “profili” contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. “amici” : quest’ultimo aspetto è rilevante, anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli “amici” dallo stesso accettati.

“Facebook”, come detto, include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di “livelli” via via più ristretti e /o restrittivi ( dal livello “Tutti” a quello intermedio “Amici di amici” ai soli “Amici”) per di più in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse “categorie” di informazioni inserite nel profilo medesimo.

Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

E’ peraltro nota agli utenti di “Facebook” l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell’attività di c.d. “tagging” (tradotta in lingua italiana con l’uso del neologismo “taggare”) che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.

I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca “Google”).

In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di “Facebook” sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono : rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.

Il caso di specie è emblematico in tal senso.

Due giovani si conoscono e socializzano tramite “Facebook” e tra loro ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se irrilevanti ai fini della presente decisione.

In tale contesto si inserisce l’invio da parte di T. P. di un messaggio a mezzo “Facebook” a F. B., datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo tenore: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale … Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =) ihoho”.

Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo della imperfezione fisica sofferta da F. B., ma anche e soprattutto di alcune sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.

Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al mittente (“T consiglio di smetterla”) e che trovano riscontro nelle difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.

Difese che, ad onor del vero, si appalesano ictu oculi come contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a F. B. del suo contenuto.

Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio de quo, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di T. P. alla discussione in chat messaggistica sul profilo di un comune “amico Facebook” (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae assieme, l’inserimento di F. B. in tale conversazione web e la replica finale suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc.2).

Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore 22,37 attrice – ore 1,03 convenuto: doc.3), dal quale si evince anche la volontà di T. P. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto (“Se fosse stato per me il commento l’avrei lasciato, ma il mio amico l’ha voluto cancellare…”) e di voler sin da allora individuare una possibile scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni adottate (“Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto con i miei amici”).

Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto a F. B., non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni “amici Facebook” delle abitudini di vita dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag.4 comparsa di risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa F. B. a commento della foto pubblicata dal comune “amico Facebook” G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a “cancellare” il messaggio de quo).

La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc.4-5-6) e l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati “furti d’identità” (anzi escludibili, alla luce dell’utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato: doc.7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da T. P..

Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in relazione alle note caratteristiche di “Facebook”, ai suoi altrettanto notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla reale (e (ancor potenziale) sua diffusione.

Dunque, T. P. dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per tale via a F. B., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o diminuenti di cui all’art.599 c.II° CP ed all’art. 1227 CC, certamente apparse incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla difesa del convenuto.

Relativamente al quantum debeatur, ribadito che parte attrice ha limitato le proprie richieste al risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferto quale diretta conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa, appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n.29191), in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass.Sez.Un. 11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.

Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato “che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive -tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali- un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” per tale via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa querelle riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione, una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.

Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art.2059 CC, alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art.185 CP. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. 30.6.2003 n.233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.

Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.

Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art.594 CP (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art.595 CP (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.

Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti da F. B. (doc.1).

Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di € 15.000,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza dev’essere munita, ai sensi di legge, della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art. 282 C.P.C..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.3.2009 da F. B. nei confronti di T. P., così provvede:

1) condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di € 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;

2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

MONZA, 2.3.2010

IL GIUDICE UNICO

(dott. Piero Calabrò)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sez. II, 16 marzo 2010, n. 6352 Preliminare, millesimi, nullità, proposta di contratto preliminare, indeterminatezza, indeterminabilità dell’oggetto, uso turnario, multiproprieta’ (2010-04-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

Con atto di citazione del 10-9-1999 L.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la S.r.l. … e la S.p.a. … Banca chiedendo dichiararsi, nei confronti della prima, la declaratoria di invalidità del contratto preliminare recante la proposta di acquisto effettuata dall’esponente avente ad oggetto una quota di multiproprietà del complesso residenziale (OMISSIS) e, nei confronti della seconda, l’invalidità del contratto di finanziamento stipulato al fine di compiere il predetto acquisto.

L’attore a sostegno della domanda lamentava l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto di acquisto, e pertanto chiedeva la condanna solidale delle convenute al pagamento della somma di L. 2.623.000 e la condanna della … Banca alla restituzione di 9 assegni tratti sulla …di L. 1.392.000 ciascuno, ed in subordine la condanna della … alla restituzione della somma di L. 27.753.000.

La …, costituendosi in giudizio, contestava la domanda, e sosteneva che la proposta di acquisto del L. era irrevocabile in quanto l’unità abitativa era individuata dal numero (OMISSIS) per la settimana n. 13 dal 27/3 al 2/4 di ogni anno.

La … Banca, pure costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore di quello di Bologna, poiché il contratto sottoscritto prevedeva espressamente quel foro, e nel merito chiedeva la condanna del L. al pagamento della somma dovuta per l’acquisto dell’immobile.

Con sentenza del 18-7-2002 il Tribunale adito dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Bologna quanto al rapporto L. – … Banca mentre, con riferimento al rapporto L. – società …, ritenuta la propria competenza, rigettava la domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte del L. cui resistevano la società … e la … Banca che proponeva altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Trento con sentenza del 9-4-2004 ha respinto l’appello del L. nei confronti del capo 2 della sentenza appellata relativo ai rapporti tra l’appellante principale la S.r.l. … e, in riforma del capo 1 della sentenza stessa, dichiarata la competenza del Tribunale di Trento, in accoglimento dell’appello incidentale ha condannato il L. al pagamento delle spese del grado in favore della ….

Successivamente la Corte territoriale su ricorso ex art. 288 c.p.c., della … Banca ha integrato il dispositivo della suddetta sentenza condannando il L. alla restituzione in favore della … Banca della somma di Euro 14.514,18 comprensiva di rate scadute e non pagate con gli interessi legati dalla domanda al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza il L. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui la s.r.l. … e la s.p.a. … Banca hanno resistito con separati controricorsi; il L. e la … Banca hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto della domanda introdotta dall’esponente di accertamento della nullità della proposta di contratto preliminare per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto.

Il L. rileva sotto un primo profilo che la Corte territoriale si è limitata ad analizzare in maniera approssimativa l’aspetto meramente sostanziale del diritto di muttiproprietà ed ha tralasciato di approfondire la natura giuridica dello stesso e, conseguentemente, di indicare gli elementi necessari all’individuazione dell’oggetto del contratto impugnato; al riguardo, accedendo all’orientamento maggioritario che configura la multiproprietà come una figura atipica di comunione, è possibile affermare che la coesistenza sulla medesima cosa dell’uguale diritto di più persone si realizza mediante la scomposizione della cosa stessa in una pluralità di quote, cosicché la quota stessa è una frazione ideale, determinata aritmeticamente, per determinare l’oggetto stesso della comunione di ciascun compartecipe; pertanto l’oggetto del contratto di vendita di un immobile in multiproprietà non potrà che essere la quota ideale medesima; orbene nella fattispecie il giudice di appello ha errato nel valutare quale fosse effettivamente l’oggetto del contratto “de quo”.

Il ricorrente sostiene al riguardo che, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, la proposta di contratto per cui è causa non aveva ad oggetto l’intera unità abitativa ivi indicata – ovvero l’appartamento n. (OMISSIS) per la settimana n. 13 presso il (OMISSIS) – bensì una semplice quota dell’unità medesima, come emergeva del resto anche da diversi elementi di carattere testuale; senonché tale proposta di contratto prescindeva da una precisa indicazione di detta quota e dall’individuazione di criteri che ne consentissero comunque la determinazione, considerato che in essa non era stato definito il numero effettivo di millesimi che ne costituivano l’oggetto, Né era stato determinato il criterio per una futura quantificazione della distribuzione dei millesimi tra i diversi compartecipi, rendendo di fatto impossibile la quantificazione della quota oggetto del contratto medesimo, con la conseguente mancanza di determinazione delle spese condominiali, di quelle relative alla comunione dell’appartamento, della misura della proprietà in caso di perimento dell’edificio, e così via.

Il Lami quindi conclude che, attesa l’assoluta impossibilità di definire quantitativamente l’oggetto del contratto “de quo”, quest’ultimo era nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..

La censura è fondata.

La sentenza impugnata, premesso che il contenuto del diritto di comproprietà si sostanzia nell’attribuzione ogni anno in favore del multiproprietario del godimento pieno ed esclusivo di un immobile per un lasso di tempo della durata minima di sette giorni, ha rilevato che nella fattispecie il L. aveva avuto la possibilità di conoscere il periodo di godimento ed il numero dell’unità immobiliare a lui riservata con allegata planimetria del complesso immobiliare, cosicché la domanda di declaratoria di nullità del contratto preliminare per cui è causa per asserita indeterminatezza dell’oggetto era destituita di fondamento.

Tale convincimento non può essere condiviso.

Occorre premettere che nuove esigenze di carattere economico – sociale sono alla base della nascita della multiproprietà immobiliare, caratterizzata dal diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti.

Tale fenomeno è stato comunemente ricostruito in dottrina in termini di trasferimento, da parte del soggetto proprietario di un determinato complesso immobiliare, di una quota di comproprietà di una stessa unità immobiliare compresa in tale complesso ad ogni singolo acquirente con il vincolo perpetuo di uso turnario tra i vari acquirenti in periodi predeterminati e ciclici con vincolo di immodificabilità della destinazione e di indivisibilità della cosa.

È stato poi evidenziato, alla luce dei diversi schemi negoziali attraverso cui la multiproprietà viene disciplinata nella prassi, un riferimento costante alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio.

Non appaiono invece appaganti altre ricostruzioni dell’istituto della multiproprietà sollecitate dalla novità della tendenza all’adozione nella realtà economico – sociale del criterio turnario per regolare il godimento tra più soggetti di un determinato bene; sotto tale profilo non può condividersi in particolare l’orientamento che riconduce il fenomeno in esame ad un atto di autonomia privata diretto a costituire un nuovo diritto reale in quanto in evidente contrasto con il principio vigente nel nostro ordinamento giuridico del “numerus clausus” dei diritti reali; neppure sembra convincente la configurazione della multiproprietà come una forma di proprietà temporanea, posto che, pur a prescindere dall’ammissibilità di tale istituto nel nostro ordinamento dove il diritto di proprietà è disciplinato come perpetuo, il carattere turnario del godimento non da luogo ad una proprietà limitata nel tempo ma semmai ciclica.

Orbene sulla base di queste premesse sistematiche che inducono ad attribuire decisivo rilievo alla individuazione della quota come concreta ed effettiva entità della partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell’alloggio oggetto di comproprietà, si osserva che il giudice di appello, limitandosi in proposito a fare riferimento alla previsione nel contratto preliminare per cui è causa ad un preciso periodo di godimento dell’unità immobiliare riservata al L., non ha considerato che la misura della partecipazione di quest’ultimo alla suddetta multiproprietà poteva essere espressa soltanto dalla individuazione della quota di sua pertinenza, come è confermato del resto dal fatto che nella proposta contrattuale il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso era stato indicato come suo oggetto la “quota di partecipazione indivisa”, la proprietà della quota millesimale” e “la proprietà della quota di partecipazione” senza peraltro che risultassero indicati i criteri per la determinazione della quota stessa; tali criteri poi non possono certo essere espressi soltanto nel contratto definitivo, posto che, dovendo il contratto preliminare contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, è evidente che tra di essi deve essere compresa la quota nella sua effettiva misura, o comunque debbono essere contemplati i criteri per la sua concreta determinazione millesimale, atteso che il godimento turnario dello stesso alloggio da parte dei vari comproprietari in diversi periodi dell’anno incide sulla entità delle rispettive quote di pertinenza (non avendo la stessa incidenza sul piano del godimento di un bene sito ad esempio in una località marina averne la sua disponibilità in una settimana compresa nei mesi di luglio od agosto o piuttosto in altri periodi dell’anno) con i suoi inevitabili riflessi in particolare sul relativo prezzo di vendita e sulla entità della partecipazione alle spese comuni; di qui pertanto la conseguenza che la quantificazione della misura della suddetta quota o comunque la previsione negoziale dei criteri in base ai quali determinarla incidono sulla determinatezza o meno dell’oggetto del contratto stesso.

In definitiva per le considerazioni esposte si impone un nuovo esame di tale decisivo aspetto della controversia in sede di rinvio.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata perché, pur avendo parzialmente accolto l’appello principale affermando la competenza del Tribunale adito in merito all’esame del rapporto di finanziamento tra l’esponente e la … Banca, ha condannato il L. al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti di entrambe le società appellate.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Pertanto la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 3002 del 10/2/2010 Condominio, proprieta’, limiti, attivita’, interpretazione (2010-04-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il B., deducendo violazione degli articoli 1138 – 1321 e 1322 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso che il regolamento condominiale approvato il (…) potesse avere efficacia nei confronti dei coniugi M. e P. in quanto costoro non l’avevano accettato all’atto di acquisto del loro appartamento in data (…); in tal modo non era stato considerato che un regolamento di condominio anche se non redatto dall’originario unico proprietario dell’edificio prima delle vendite delle singole unità immobiliari, può assumere natura contrattuale quando la sua redazione ed approvazione intervenga da parte di tutti i proprietari delle diverse porzioni del fabbricato condominiale con un atto negoziale, come in effetti era accaduto nella fattispecie, laddove per effetto della sottoscrizione dell’atto notarile di deposito da parte di tutti i condomini, ivi comprese le controparti, anche costoro erano tenuti a rispettare i divieti di uso delle proprietà esclusive contenuti nell’articolo 7 del regolamento.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1322 – 1325 e 1367 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che nel regolamento contrattuale suddetto non era stata espressamente vietata l’attività di forno e di panificazione, e che la previsione di divieto di uso di locali per deposito o per confezioni di merci e manufatti costituiva una dizione assai generica ed indeterminata. Il B. sostiene che in realtà il divieto di destinazione previsto in una clausola di regolamento contrattuale non può ritenersi indeterminato allorché esso sia riferito, per l’espressione usata nel regolamento, ad attività molteplici ma comunque chiaramente desumibili dalla clausola contrattuale; inoltre la Corte territoriale non ha chiarito in modo esauriente le ragioni per le quali ha ritenuto che l’attività di panificazione e forno non fosse compresa nella dizione "locali per deposito o per confezioni di merci e manufatti", così disattendendo tra l’altro l’applicazione del principio ermeneutico di conservazione di cui all’articolo 136 7 c.c. secondo cui la interpretazione della volontà negoziale deve essere effettuata nel senso più favorevole alla validità del contratto, piuttosto che in quella della sua invalidità; invero i termini "merci" e "manufatti" nella lingua italiana hanno un significato preciso, così come e’ inequivocabile la portata di parole come "deposito" e "confezioni" che nell’articolo 7 del regolamento suddetto individuano le operazioni vietate nella proprietà esclusiva dei condomini.

Sotto ulteriore profilo il ricorrente rileva che, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, il divieto suddetto, lungi dal precludere – se interpretato come propugnato dall’esponente – ogni attività commerciale o artigianale, consentirebbe comunque lo svolgimento di svariate attività che prescindono dalla confezione e dal deposito di merci e manufatti (quali attività artigianali di servizio alle persone, attività di prestazione di servizi, attività professionali o di lavoro autonomo). Infine il ricorrente sostiene l’infondatezza del rilievo del giudice di appello secondo cui il divieto di qualsiasi attività commerciale o artigianale comporterebbe una compressione eccessiva del godimento della proprietà individuale, posto che nell’ambito dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 c.c. ogni proprietario può accettare validamente limiti all’uso del bene, qualora tali limiti consentano comunque qualche forma di godimento diversa da quella vietata.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate. Sotto un primo profilo non può condividersi l’affermazione del giudice di appello secondo cui il regolamento condominiale "de quo", approvato in data (…), ovvero in epoca successiva all’atto di acquisto di una unità immobiliare compresa nell’edificio condominiale da parte del D. M. e della P., non poteva avere efficacia nei confronti di costoro; invero, premesso come fatto non contestato che l’atto notarile di deposito del suddetto regolamento e’ stato sottoscritto da tutti i condomini, compreso gli attuali controricorrenti, ne consegue che la sua natura contrattuale comporta la sua operatività anche nei loro confronti. Nondimeno la sentenza impugnata si fonda su una autonoma "ratio decidendi" – ovvero l’interpretazione del regolamento in questione – frutto di un accertamento di fatto sorretto da sufficiente e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

Invero la Corte territoriale ha ritenuto che la previsione di divieto per "locali per deposito o per confezioni di merci e manufatti" si configurava come una dizione assai generica ed indeterminata contrastante con il principio della elencazione delle attività vietate – non essendo ivi espressamente inibita l’attività di forno e panificazione – e con quello della chiarezza del divieto; invero tale dizione finiva con il vietare qualsiasi attività commerciale o artigianale, comportando una compressione eccessiva del godimento della proprietà individuale, ammissibile solo se espressamente e chiaramente disposta e se univocamente accettata. Il giudice di appello alla luce di tali principi ha ritenuto la illegittimità della suddetta espressione perché troppo generica e quindi non applicabile nella fattispecie.

Orbene il convincimento della Corte territoriale in ordine alla non previsione nell’articolo 7 del regolamento condominiale di un divieto riguardante l’attività di panificazione alla luce dell’indagine ermeneutica operata e’ frutto di un accertamento di fatto sorretto da logica e sufficiente motivazione, ed e’ inoltre conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui i divieti e le limitazioni al godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini contenuti in un regolamento avente natura contrattuale devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata (Cass. 3.7.2003 n. 10523; Cass. 7.1.2004 n. 23), o, comunque, desumibile in modo non equivoco dall’atto stesso (Cass. 13.2.1995 n. 1560); in tale contesto e’ stato affermato che i divieti e le limitazioni suddette possono essere formulate nel regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate, sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (Cass. 13.2.1995 n. 1560); ed e’ evidente che nella fattispecie non ricorre nessuna di tali ipotesi, rilievo decisivo aldilà della questione relativa ai concreti limiti di applicabilità della clausola in esame. In tale contesto i profili di censura sollevati dal ricorrente, tendenti per un verso a ricomprendere sotto l’aspetto letterale il divieto di panificazione nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento condominiale, per altro verso a richiamare l’applicazione del principio di conservazione di cui all’articolo 1367 c.c. sono irrilevanti, in quanto inidonei a scalfire l’orientamento giurisprudenziale sopra enunciato in ordine ai ristretti e precisi limiti entro i quali e’ possibile ritenere legittimi i divieti contenuti in un regolamento contrattuale riguardanti le restrizioni alle facoltà inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini; al riguardo l’assunto del ricorrente – secondo cui non può ritenersi nulla la clausola di un regolamento contrattuale che preveda un divieto di destinazione riferito ad attività molteplici ma comunque chiaramente desumibili dalla clausola contrattuale stessa – trascura di considerare che i divieti in questione, proprio per le compressioni che comportano al libero esercizio dei poteri e delle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, devono essere sanciti in modo non equivoco così da non lasciare alcun margine di incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni, ipotesi esclusa nella fattispecie alla luce dell’indagine ermeneutica svolta dalla Corte territoriale.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della questione trattata, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.