CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 23 febbraio 2010, n.7270. Non si configura il reato ex art.187 c.d.s. se la responsabilità non viene provata con accurati accertamenti tecnici.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 11/6/2007 il Tribunale di Padova, condannava Tizio per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. per avere guidato un’auto in stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti (fatto acc. in Padova il 24/7/2005).

Con sentenza del 5/2/2009 la Corte di Appello di Venezia, confermava la pronuncia di condanna, determinando la pena in giorni 15 di arresto ed euro 600 di ammenda, concesse le attenuanti generiche, pena sospesa e non menzione.

Osservava la Corte che la responsabilità dell’imputato, pur non emergendo da analisi biologiche, a cui l’imputato si era rifiutato di sottoporsi, emergeva dalla dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto l’auto circolare a zig-zag; inoltre, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima all’interno di un garage, avevano visto l’imputato gettare in terra una siringa ed un fazzoletto sporco di sangue ed avevano notato un’ecchimosi sul braccio; lo stesso M. aveva ammesso in tale occasione agli agenti di essersi poco prima iniettato dello stupefacente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione della legge processuale, per avere il giudice, per formare il proprio convincimento, fatto uso di prove inutilizzabili, in quanto vietate dalla legge. Ciò con riferimento alla dichiarazione resa dal M. ai verbalizzanti di avere fatto da poco uso di droga e su cui la P.G. non poteva deporre e che in ogni caso erano inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.

2.2. Il difetto di motivazione per essere giunti i giudici di merito alla pronuncia della condanna, sulla base di elementi di prova sintomatici e non sulla base di accertamenti scientifici, così come previsto dalla legge.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

3.1. In ordine alle doglianze di natura processuale formulate, esse sono prive di fondamento.

Invero le dichiarazioni rese dal M. alla Polizia, in garage, non possono considerarsi “indizianti” (art. 63 c.p.p.), in quanto fatte in un momento in cui il predetto ancora doveva mettersi alla guida dell’auto e pertanto non era accusato della contravvenzione di cui al cit. art. 186; inoltre, l’uso personale di stupefacenti non integra alcuna fattispecie delittuosa.

Né sulle dichiarazioni raccolte dai poliziotti vi era divieto di testimonianza, ai sensi dell’art. 62 c.p.p., in quanto dette dichiarazioni erano state captate al di fuori del procedimento.

Ne consegue la infondatezza delle censure di inutilizzabilità delle deposizioni.

3.2. Quanto alla configurabilità del reato, va osservato che questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione (Cass. IV, 33312/08, Gagliano).

In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell’art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psico-fisica.

Nel caso di specie il giudice di merito ha certamente motivato adeguatamente sulla pregressa assunzione di droga da parte del M., ma tale accertamento non è stato supportato da analisi biologiche, sicché non è dato di sapere quale sia stata l’entità dell’assunzione e se la stessa ha indotto uno stato di “alterazione”, ben essendo possibile che la sostanza assunta avesse modesta efficacia drogante.

Alla luce di quanto detto, si impone l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Nota

1.Il fatto. Il Tribunale di Padova condannava, con sentenza dell’11.06.2007, Tizio per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. per avere guidato un’auto in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado ripercorrendo lo stesso percorso giuridico sostenuto dal giudice di prime cure. La responsabilità dell’imputato veniva affermata in base alle dichiarazioni rese dai verbalizzanti, i quali avevano visto l’auto circolare a zig-zag e precedentemente, all’interno di un garage, avevano visto l’imputato gettare a terra una siringa ed un fazzoletto intriso di sangue. In assenza di analisi biologiche, per avere l’imputato opposto un netto rifiuto, gli operanti “sostituivano” tale rifiuto con la “confessione” del prevenuto di essersi iniettato un piccola dose di stupefacente. Ma sull’esatto quantitativo e sulla idoneità della sostanza a generare un’apprezzabile stato di alterazione non vi erano dati scientifici certi. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione che veniva accolto.

2.Il quesito.

Può affermarsi la responsabilità dell’imputato per il reato ex art.187 C.D.S. soltanto con l’ammissione del prevenuto di aver assunto sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida?

3. La risposta della Cassazione.

La Suprema Corte afferma che non basta.

4.Nota esplicativa.

La Cassazione chiarisce in maniera lineare i presupposti necessari, sia a livello processuale che sostanziale, per ritenere configurabile il reato ex art.187 C.D.S. La decisione in commento afferma che il reato de quo non sanziona il mero mettersi alla guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente bensì “quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione (Cass. IV, 33312/08, Gagliano)”. Del resto tale interpretazione seguita dalla Suprema Corte è proprio quella più aderente alla ratio della norma incriminatrice che mira a neutralizzare quei pericoli alla circolazione degli autoveicoli e dei pedoni che possono sorgere da chi si mette alla guida in stato di grave alterazione fisiopsichica per aver assunto sostanze stupefacenti. Tuttavia è necessario che tale accertamento vada effettuato in concreto proprio perché si tratta di un reato di pericolo non presunto anche in considerazione del fatto che, secondo un dato scientifico, l’assunzione di sostanze stupefacenti ha delle diverse incidenze sulle capacità fisiopsichiche dell’assuntore che variano a seconda dell’età, del grado di tossicodipendenza, e dalla pregressa situazione di salute dello stesso. La Cassazione, inoltre, afferma che “…mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell’art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psico-fisica”.
Nel caso concreto mancava un accertamento sulla situazione fisiopsichica del prevenuto nel momento in cui era alla guida e quale sia stata l’efficacia drogante della sostanza stupefacente assunta. Così la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di Tizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 31 marzo 2010, n.7786. Sul risarcimento del danno patrimoniale in materia di sinistri stradali.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – I due motivi di ricorso investono le statuizioni della corte d’appello in punto, rispettivamente, di liquidazione del danno morale soggettivo e di quello patrimoniale da lucro cessante, deducendosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (quanto al secondo motivo, anche in ragione della pretermissione di risultanze documentali).

1.1. – Il primo motivo è infondato.

Va premesso che l’assunto del ricorrente secondo il quale la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile la doglianza dell’appellante sull’entità del risarcimento per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., non è suscettibile di essere esaminato in relazione al vizio dedotto (che è quello di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.), giacché l’inosservanza o l’erronea applicazione di una norma processuale dà luogo al vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. e non ad un vizio dalla motivazione, il quale può essere correlato solo all’apprezzamento di un fatto sostanziale.

Il riferimento, tuttavia, all’art. 342 c.p.c. nel contesto dell’illustrazione del motivo consente di ritenere che, al di là del mero riferimento del ricorrente al vizio della motivazione, sia stata in realtà denunciata appunto la violazione di una norma processuale.

La censura è, nondimeno, infondata, avendo la corte d’appello correttamente ritenuto che non fosse privo del requisito di specificità il motivo d’impugnazione col quale l’appellante, assumendo che la liquidazione del danno morale era stata eccessiva (lire 95.000.000) rispetto all’entità delle lesioni ed ai criteri indennitari usualmente applicati dai giudici di merito, aveva in tal modo sotteso la errata applicazione dei criteri risarcitori del danno non patrimoniale. Si verte, infatti, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno, sicché la critica era effettivamente sufficiente. Il ricorrente non chiarisce, del resto, su quale base il giudice di primo grado era addivenuto alla determinazione di quell’importo, né afferma che lo avesse fatto a seguito di un’articolata motivazione riferentesi a parametri specifici, in ipotesi pretermessi dall’appellante. La valutazione della specificità dalla critica va infatti ineluttabilmente correlata alla specificità dagli argomenti addotti dal giudice, non essendo possibile la contestazione, sulla base di censure specifiche, di una conclusione che non indichi le altrettanto specifiche basi sulla quale si fonda.

L’assunto ulteriore del ricorrente – che, cioè, sarebbe in contrasto con i criteri comunemente adottati dai giudici del merito (i quali liquidano il danno morale in una frazione da un quarto ad un mezzo del danno biologico, che avrebbe nella specie comportato una liquidazione da 45 a 90 milioni di lire) l’affermazione della corte d’appello che quel(la voce di) danno è, invece, “notoriamente indennizzato con un importo variabile dalle lire 500.000 alle lire. 2.000.000 per ogni punto di invalidità permanente ragguagliata alla natura ed entità delle lesioni subite e dalla intensità di turbamento e dalle sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal danneggiato, considerata peraltro la possibilità di assorbimento del quadro lesivo da parte di una persona di giovane età com’era all’epoca il B.” – si risolve nella prospettazione di una diversa possibile quantificazione, ma non coinvolge la sufficienza e la coerenza dell’iter argomentativo della decisione in fatto del giudice del merito, che ha tra l’altro prestato ossequio all’esigenza della necessaria personalizzazione del risarcimento.

2. – Col secondo motivo il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che “per nessun atto istruttorio è possibile ritenere che il B., come sostenuto in primo grado e ribadito in questa sede, fosse avviato alla professione forense (con utilizzo della voce quale utilizzo dei cardini professionali). Dai pochi dati disponibili si evidenzia invece che il B., quantunque iscritto da anni alla facoltà di giurisprudenza, ha sostenuto solo pochi esami sicché, allo stato, non è possibile stabilire se egli abbia o meno conseguito la laurea e se pratichi l’attività forense e segnatamente quella penale, per la quale certamente la funzione respiratoria e l’utilizzo della voce rappresentano cardini professionali”.

Sostiene che dalla documentazione prodotta con il fascicolo di secondo grado (copia del certificato di compiuta pratica forense del omissis, rilasciato il omissis dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di omissis in vista degli esami per avvocato, il cui integrale testo è riprodotto in ricorso) risultava, invece, che egli era iscritto all’albo dei praticanti avvocati sin dal omissis e che aveva svolto la pratica professionale. Ed afferma – producendo in questa sede la relativa documentazione – che egli avvocato era poi effettivamente diventato il omissis, in epoca successiva all’udienza collegiale del giudizio di appello.

2.1. – Premesso che è inammissibile in sede di legittimità la produzione di documenti non riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372 c.p.c.), dall’esame degli atti risulta che effettivamente il certificato di compiuta pratica forense del omissis (integrante un documento costituito in epoca successiva al giudizio di primo grado) era stato prodotto in appello, potendo considerarsi irrilevante che nella comparsa di risposta (alle pagine 12 e 18) ed in comparsa conclusionale (a pagina 13) fosse menzionato come documento sub 4, anziché sub 5, secondo la numerazione di cui all’indice che apre il fascicolo di parte. Era stato altresì soddisfatto l’onere di allegazione, secondo il quale non la mera produzione di un documento in appello comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, essendo invece necessario, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini della dimostrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (ex coeteris, Cass., nn. 8377/09, 20261/06, 9779/03, 8599/03, 8304/90).

Risultava dunque documentalmente sia che il B. aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, costituente presupposto della pratica forense, sia che tale pratica aveva ultimato; sicché è evidente la pretermissione di documenti inequivocamente sintomatici dell’avvio alla professione forense, che la corte d’appello ha ritenuto non provata.

2.2. – La sentenza va conseguentemente cassata per non aver tenuto conto di un documento comprovante un fatto che la stessa corte aveva implicitamente considerato rilevante. Se, poi, in concreto effettivamente ed in quale misura lo fosse, in relazione alla ulteriore e non irragionevole affermazione della corte d’appello che la funzione respiratoria e l’utilizzo della voce rappresentano cardini professionali segnatamente per l’attività forense in campo penale, è questione di merito il cui apprezzamento è demandato al giudice di rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione e che provvederà a reiterare il giudizio d’appello esclusivamente in punto di liquidazione del danno patrimoniale.

3. – Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione nel rapporto processuale tra il B. e l’ X assicurazioni.

Vanno invece interamente compensate quelle relative ai rapporti processuali con gli altri controricorrenti, stante il loro assoluto difetto di interesse all’esercizio di attività difensiva in questa sede (ed in quelle eventualmente ulteriori).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese relative al rapporto processuale tra il B. e la X Assicurazioni s.p.a., alla corte d’appello di Roma in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di cassazione quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e tutti gli altri controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile Sezione I, 02-04-2010, n. 8179 Legge pinto, irragionevole durata, procedura civile, domanda, infondatezza, risarcimento, lite collettiva (2010-04-09)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

p.1.- B.V. ha adito la Corte d’appello di Genova, al fine di ottenere la liquidazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata irragionevole del giudizio promosso innanzi al T.a.r. Toscana con ricorso del 13.1.1995, definito con sentenza di rigetto del 19.5.2003, avente ad oggetto il diritto al computo nell’indennità di buonuscita dell’anzianità di servizio.

La Corte d’appello, con decreto del 26.2.2007 ha rigettato la domanda, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, secondo il decreto, la giurisprudenza amministrativa era consolidata nel ritenere infondate domande quali quella oggetto del giudizio presupposto, quindi “la consapevolezza delle scarse possibilità di accoglimento di un ricorso collettivo concernente pretese di categoria” induceva ad “escludere qualsiasi sofferenza, ansia o disagio” ed il danno non patrimoniale. Per la cassazione di questo decreto B.V. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso.

Motivi della decisione

p.2.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 6, p.1 della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè degli artt. 24 e 101 Cost., in relazione all’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), richiamando sentenze di questa Corte, rese in giudizi concernenti vicende analoghe e decreti della stessa Corte d’appello di Genova, le quali hanno escluso che l’esito sfavorevole della lite escluda il diritto all’indennizzo per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del giudizio.

Deduce che il giudice è soggetto soltanto alla legge e può decidere anche in modo difforme da precedenti orientamenti giurisprudenziali.

In conclusione, il ricorrente formula quesito di diritto concernente la circostanza che la consapevolezza sull’esito del giudizio presupposto non rileva ai fini del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’art. 6, p.1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, e dell’art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui il decreto ha escluso il danno non patrimoniale, valorizzando il rigetto della domanda e la consapevolezza dell’infondatezza della medesima anche quando questa non emerga dal giudizio presupposto in misura tale da prefigurare un abuso del processo, evenienza questa esclusa dalla compensazione delle spese del giudizio disposta dal giudice del merito.

Il ricorrente formula, quindi, quesito di diritto concernente la circostanza che il danno non patrimoniale da violazione del termine di ragionevole durata del giudizio sussiste anche nel caso di consapevolezza dell’infondatezza della domanda, salvo che questa sconfini nell’abuso di difesa.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa l’acquiescenza che egli avrebbe prestato alla decisione di rigetto del TAR. p.3. -Preliminarmente va rilevato che il ricorrenti ha proposto il ricorso per cassazione sia contro la PDCM che contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze che appare privo di legittimazione passiva essendogli stata riconosciuta detta legittimazione dalla L. n. 296 del 2006, solo per i procedimenti in tema di equa riparazione instaurati a partire dall’1.1.07. Pertanto il ricorsi va dichiarato inammissibile per il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le sopraindicate ragioni (cfr. Sez. 1^, Ordinanza n. 18529 del 2008).

Ciò premesso, osserva la Corte che i motivi – i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati nei sensi che seguono.

E’ ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio – del resto non esplicitamente negato dal giudice a quo – secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338, e successive conformi).

La Corte genovese, però, ritiene che nella specie ricorrano, appunto, siffatte particolari circostanze, che identifica, in definitiva, nel carattere collettivo della lite e nella scarsa possibilità di successo. Va però in contrario osservato che l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo, e che l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisatale un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (v., in identica fattispecie, Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2008, n. 9337). Nè, d’altra parte, può gravarsi l’interessato di oneri di prova o specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno. p.4. – In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito dei ricorsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio del giudizio presupposto in cinque anni (dal 13.1.1995 al 19.5.2003, tenuto conto della durata ragionevole pari allo standard CEDU di anni tre e della espressa limitazione a cinque anni contenuta in ricorso) e determinato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 750,00, ad anno per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per i successivi il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere al ricorrente l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 4.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Presidenza del Consiglio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero intimato e accoglie il ricorso contro la PDCM; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 378,00, per diritti, Euro 445,00, per onorari ed Euro 50 per esborsi e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura di Euro 665,00, (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile Sez. II del 27 marzo 2008 n. 13766 Circolazione stradale, invio sms, uso telefonino (2010-04-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni SETTIMJ – Presidente e Rel. –

Dott. Emilio MIGLIUCCI – Consigliere

Dott. Ippolisto PARZIALE – Consigliere

Dott. Pasquale D’ASCOLA – Consigliere

Dott. Mario BERTUZZI – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

TIZIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società X S.p.a., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso – ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ALESSANDRIA – intimata –

avverso la sentenza n. 1234/05 del Giudice di pace di ALESSANDRIA, depositata il 24/10/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/02/08 dal Presidente e Relatore Dott. Giovanni SETTIMiJ ;

udito l’Avvocato Mario Menghini, difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge;

udito il P.M. in persona del Dr. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Oggetto ; opposizione a sanzione amministrativa.

FATTO e DIRITTO

TIZIO impugna per cassazione la sentenza 24.10.05 con la quale il G.d.P. di Alessandria ne ha respinto l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 351821219 redatto nei suoi confronti dai Carabinieri di Spinetta Marengo per violazione dell’ art. 173/II CdS accertata il 14.4.05.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procurato­re Generale invia requisitoria scritta nella quale, con­cordando con il parere espresso nella nota di trasmissio­ne, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procurato­re Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.

Si duole il ricorrente – denunziando violazione dell’art. 173/11 CdS – che il giudice a quo non abbia ri­tenuto valide le difese svolte, con le quali aveva evi­denziato che non stava usando il telefono cellulare per conversare ma per prelevarne dati dalla rubrica, ed ope­rato un’indebita interpretazione estensiva della norma, diretta, invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazione.

Il motivo è manifestamente infondato.

La ratio della norma – che costituisce una delle specificazioni alle quali rinvia il secondo comma dell’ art. 140 CdS dopo aver posto, al primo comma, il princi­pio generale per cui « Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intral­cio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale » così stabilendo a priori l’illegittimità d’una condotta di guida genericamen­te pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate – è, infatti, intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo inte­grale per cui « è consentito l’uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ~. che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani », a prevenire com­portamenti tali da determinare, in generale, la distra­zione dalla guida ed, in particolare, l’impegno delle ma­ni del guidatore in operazioni diverse da quelle stretta­mente inerenti alla guida stessa.

Pertanto, l’uso del cellulare per la ricerca d’un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall’apparecchio stesso consentita, ri­sulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, im­plicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo sviamento della vi­sta dalla strada all’apparecchio stesso, ma anche l’im­pegno d’una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell’azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritar­do non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotec­nici di reazione immediati.

Il giudice a quo non ha dunque, operato un’indebita interpretazione estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma.

L’esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attività difensi­va, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P. Q. M.

LA CORTE

respinge il ricorso.

Così deciso in Camera di Consiglio il 29.02.2008.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.