CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 24 marzo 2010, n.7145. In materia di assegno divorzile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la Z., premesso anche il richiamo delle contribuzioni convenute all’atto della separazione personale omologata, deduce:

1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto” ossia dell’art. 5 n. 6 L. 898 del 1978 (pag. 8 del ricorso) eccezione di inammissibilità ex 360, comma 1 n. 3 e 366 comma 1 n. 4 c.p.c.

2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”.

Con entrambi i motivi, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario e che si rivelano fondati, la ricorrente ritualmente censura, anche per vizi motivazionali, la riduzione dell’assegno divorzile, disposta dalla Corte distrettuale.

In base all’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5. Al fine della quantificazione dell’assegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi avvalere di un raffronto con l’assegno pattuito o giudizialmente fissato nel pregresso regime di separazione, non può e non deve utilizzarlo come parametro vincolante, ma deve attribuirlo e liquidarlo in base ai criteri autonomamente fissati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, data la diversità delle relative discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei due trattamenti, correlate e diversificate situazioni, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.

In particolare, la determinazione dell’assegno divorzile va effettuata verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. L’accertamento del giudice del merito in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed al reddito di entrambi deve essere compiuto, non in astratto, bensì in concreto; pertanto, detto giudice non può basare la propria decisione su un mero apprezzamento probabilistico, non fondato su dati realmente esistenti con riferimento alla specifica fattispecie.

Nella specie la concreta liquidazione dell’assegno e segnatamente la sensibile riduzione dell’importo stabilito in primo grado, risulta illegittimamente disposta dai giudici di merito senza la ponderata e bilaterale considerazione dei criteri di legge, nonché e con riguardo alle condizioni economiche dell’onerato, pur ritenute ottime per il sopravvenuto notevole incremento del suo patrimonio, valorizzando, in prospettiva del tutto astratta ed anche inappagante sul piano della congruenza logica, l’evoluzione negativa della potenzialità produttiva del suo gruppo societario, nonché ancora, in riferimento alle esigenze della beneficiaria, con erroneo riferimento limitativo ad un modello di vita proprio di un qualsiasi lavoratore dipendente, in luogo del pregresso tenore di vita coniugale che, invece, avrebbe dovuto costituire il tetto massimo della misura della contribuzione.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2009, n. 29 Rettifica della versione tedesca del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige
n. 27/I-II del 30 giugno 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 dell’11
maggio 2009;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il comma 1 dell’art. 21 della versione tedesca del decreto del
Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74 e’ sostituito come
segue:
«1. Die aktiven Rückstände setzen sich aus der Differenz
zwischen den festgestellten Beträgen und den innerhalb des
Haushaltsjahres eingehobenen und eingezahlten Beträgen zusammen.»

Art. 2 1. Il comma 1, dell’art. 32 della versione tedesca del citato decreto e’ sostituito come segue: «1. Die passiven Rückstände setzen sich aus der Differenz zwischen den zweckgebundenen Beträgen und den innerhalb des Haushaltsjahres gezahlten Beträgen zusammen.» Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 19 maggio 2009 DURNWALDER (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0700&tmstp=1270627775024

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 34 Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione del comma 5 dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) 1. Il comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 24/2007 e’ sostituito dal seguente: «5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei famigliari o dopo trenta giorni dalla pubblicazione, con le forme stabilite dal Comune, di apposito avviso, senza necessita’ di acquisire il certificato di cui al comma 1.».

Art. 2 Modifiche all’art. 6-bis della legge regionale n. 24/2007 1. Dopo il comma 5 dell’art. 6 bis della legge regionale n. 24/2007 e’ inserito il seguente: «5-bis. Le Aziende sanitarie e gli enti equiparati che, alla data del 30 giugno 2009, non gestiscono direttamente i propri servizi mortuari, provvedono, entro il 31 dicembre 2009, a gestire in comune i suddetti servizi costituendo a tale scopo un apposito consorzio o altra forma societaria a totale partecipazione pubblica.».

Art. 3

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 6 agosto 2009

BURLANDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0717&tmstp=1270627775024

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 33 Adeguamenti della legislazione regionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15
del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema
educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)

1. Alla lettera b), del comma 1, dell’art. 33, della legge
regionale n. 18/2009, dopo la parola: «specializzazione» e’ aggiunta
la seguente: «professionale».
2. La lettera c), del comma 1, dell’art. 33, della legge
regionale n. 18/2009, e’ soppressa.
3. Al comma 1, dell’art. 36, della legge regionale n. 18/2009,
dopo le parole «percorso formativo» e’ aggiunta la seguente:
«professionale».
4. L’art. 37 della legge regionale n. 18/2009 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 37 (Sostegno all’alta formazione). – 1. La Regione sostiene
l’alta formazione come individuata dall’art. 8 della legge regionale
16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della
ricerca, dell’innovazione e delle attivita’ universitarie e di alta
formazione), al fine di sviluppare percorsi professionali coerenti
con le esigenze del mercato del lavoro.».
5. Alla lettera a), del comma 4, dell’art. 38, della legge
regionale n. 18/2009 dopo le parole: «legge 14 febbraio 2003, n. 30)»
sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal
comma 5-ter del medesimo articolo».

Art. 2 Modifiche all’art. 4-bis della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) 1. Al comma 1 dell’art. 4-bis della legge regionale n. 3/1987 le parole: «pari a 200,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500,00 a 1.500,00 euro». 2. Dopo il comma 2 dell’art. 4-bis della legge regionale n. 3/1987 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. La sanzione di cui al comma 1 puo’ essere applicata anche nei confronti del Consigliere che reiteri comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, secondo le modalita’ previste dal Regolamento interno.».

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) 1. Al comma 3, dell’art. 4 della legge regionale n. 38/1990 le parole «approvato dall’Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a presa d’atto da parte dell’Ufficio di Presidenza». 2. Al comma 5, dell’art. 4 della legge regionale n. 38/1990 le parole: «verificando altresi’ le indicazioni di cui all’art. 4» sono soppresse.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia
di bonifiche di siti contaminati)

1. Alla lettera b), del comma 1, dell’art. 8, della legge
regionale n. 10/2009 dopo le parole: «l’elenco dei siti oggetto di
bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e di ripristino ambientale».
2. Alla lettera e), del comma 1, dell’art. 8, della legge
regionale n. 10/2009 dopo le parole: «soggetti cui compete la
bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e l’ente pubblico di cui
avvalersi in caso di inadempienza di tali soggetti, ai fini
dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere
necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure
di cui all’art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006».
3. Dopo la lettera b), del comma 3, dell’art. 8, della legge
regionale n. 10/2009 eaggiunta la seguente:
«b-bis) all’ufficio erariale, ai sensi dell’art. 251, comma 2 del
decreto legislativo n. 152/2006».
4. Al comma 1, dell’art. 9, della legge regionale n. 10/2009 dopo
le parole: «Ilresponsabile dell’inquinamento» sono aggiunte le
seguenti: «anche potenziale».
5. L’art. 10 e l’art. 12 della legge regionale n. 10/2009 sono
abrogati.
6. L’art. 25 della legge regionale n. 10/2009 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 25 (Sanzioni). – 1. Fatte salve le sanzioni di cui all’art.
257, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, chi non ottempera
alle prescrizioni dettate dagli enti competenti nei provvedimenti di
approvazione dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza e’
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro
15.000,00.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate
dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni
della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati
alle province che li utilizzano per le finalita’ della presente
legge.».

Art. 5

Modifiche all’art. 31 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2
(Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)

1. Al comma 2, dell’art. 31, della legge regionale n. 2/2008 dopo
le parole: «nonche’ attinenti il benessere della persona» sono
aggiunte le seguenti: «,lo svago».

Art. 6

Modifiche all’art. 15-quater della legge regionale 24 dicembre 2008,

n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009))
1. La rubrica dell’art. 15-quater della legge regionale n.
43/2008 e’ sostituita dalla seguente: «(Programma di investimenti)».
2. Al comma 1, dell’art. 15-quater della legge regionale n.
43/2008 dopo le parole: «dei Comuni» sono inserite le seguenti «e
delle organizzazioni non lucrative».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 6 agosto 2009

BURLANDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0716&tmstp=1270627775024