REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 32 Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, al fine di promuovere l’identita’ civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei nonche’ di contribuire alla costruzione dell’unita’ politica europea, sostiene le iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europeo, a potenziare le relazioni tra Comuni e Province presenti sul proprio territorio e quel li degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli Stati che sono in procinto di aderirvi.

Art. 2 Competenze della Regione 1. La Regione, per realizzare le finalita’ di cui all’art. 1: a) stabilisce rapporti con organizzazioni e associazioni costituite tra le amministrazioni territoriali degli Stati appartenenti alla Unione europea relativamente all’attivita’ della Unione europea, del Consiglio d’Europa o di altri organismi europei; b) promuove la formazione di una coscienza civica europea, attraverso attivita’ di studio e di ricerca, rivolte soprattutto ai giovani; c) attiva e promuove scambi, con finalita’ culturale e professionale, con Stati, Regioni ed al tre pubbliche amministrazioni della Unione europea; d) stipula protocolli di collaborazione, ivi comprese forme di partenariato con Stati, Regioni ed altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione europea, per favorire stabili canali di scambio culturale con altre realta’ territoriali; e) sostiene e promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, incontri di studio, convegni, seminari e manifestazioni in tema di Europa dei cittadini e cittadinanza europea. 2. La Regione sostiene e promuove le attivita’ delle Province e dei Comuni presenti sul territorio regionale nelle seguenti materie: a) gemellaggi con Comuni, Province o enti territoriali, comunque denominati, di altri Stati appartenenti all’Unione europea, nonche’ degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV) o di altri continenti; b) scambi con finalita’ di’ arricchimento culturale e professionale tra i medesimi enti di cui alla lettera a). 3. La Regione sostiene e promuove altresi’ i gemellaggi e scambi tra le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche regionali e quelle di altri paesi.

Art. 3 Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea nel quale, in particolare, sono individuati gli indirizzi, i criteri e le priorita’ per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2, le modalita’ di presentazione delle domande, nonche’ le spese ammissibili ai contributi per le attivita’ di cui all’art. 2. 2. Il Piano ha durata triennale. 3. La Regione entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle domande pervenute e delle priorita’ e dei criteri stabiliti dal Piano di cui al comma 1, individua gli interventi da finanziare. 4. La Giunta entro il mese di febbraio di ogni anno trasmette al Consiglio regionale – Assemblea legislativa una relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente.

Art. 4 Contributi a sostegno di gemellaggi e di iniziative in tema di integrazione europea 1. I Comuni, le Province, le Universita’, nonche’ gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale che intendono gemellarsi, rispettivamente, con altri enti territoriali, universitari o scolastici di altri Paesi membri dell’Unione Europea o degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV), o anche di Stati non appartenenti all’Unione Europea, presentano, nei termini e secondo le modalita’ stabiliti nel Piano di cui all’art. 3, specifica richiesta alla Regione. 2. I contributi sono ammessi per le iniziative di cui al comma 1, nella misura fissata nel Piano, che comunque non puo’ essere superiore, in ordine al singolo gemellaggio, al settanta per cento delle spese ammissibili elevato all’ottanta per cento per gli enti locali con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti. 3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dalla Regione. Qualora l’iniziativa sia cofinanziata dallo Stato, da altri enti pubblici o nell’ambito di programmi e progetti comunitari, il contributo della Regione e’ commisurato alla parte non finanziata ed e’ determinato in misura percentuale comunque non superiore a quel la stabilita ai sensi del comma 2. 4. Il contributo viene liquidato dalla Regione, secondo le modalita’ ed i tempi indicati dal Piano, a seguito della presentazione di idonea documentazione attestante le spese.

Art. 5 Iniziative del Consiglio regionale – Assemblea legislativa 1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa promuove direttamente accordi ed iniziative di gemellaggi o scambi con le assemblee legislative degli Stati, delle Regioni e delle altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all’Unione Europea, per favorire la reciproca conoscenza del funzionamento delle rispettive istituzioni.

Art. 6 Norme finali e transitorie 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione di cui all’art. 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In sede di prima applicazione, gli interventi da finanziare di cui al comma 3 dell’art. 3 sono individuati dalla Giunta regionale entro i centoventi giorni successivi alla approvazione del Piano. 3. Le attivita’ e le procedure previste nella presente legge sono espletate nell’ambito e secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione statale in materia.

Art. 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 26marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di euro 25.000,00 iscritti all’U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di’ previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008; b) iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009, di euro 25.000,00 in termini di competenza all’U.P.B. 1.105 che assume la seguente denominazione «Spesa per la solidarieta’ e l’integrazione nazionale e internazionale». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 agosto 2009 BURLANDO (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA Ricostruzione completa del testo dell’atto LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 31 Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico – venatoria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attivita’ edilizia) e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell’art. 21, della legge regionale n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «e-bis) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati «palchi», di cui all’art. 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all’attivita’ agro-silvo-pastorale; e-ter) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attivita’ ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalita’ di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;

Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. L’art. 12 della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «Art. 12 (Piano faunistico venatorio regionale). – 1. La Giunta regionale, verificata la compatibilita’ dei piani faunistico venatori provinciali con gli indi rizzi di cui all’art. 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. 2. L’insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale. 3. La Regione puo’ invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata. 4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa del l’esercizio delle funzioni amministrative svolte nell’anno precedente.». 2. Il comma 13, dell’art. 29, della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti «palchi» per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Ilcacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione del l’appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo.» 3. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, le parole «camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama)» sono soppresse. 4. Dopo la lettera d), del comma 1, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, e’ inserita la seguente: «d-bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall’art. 35, comma 2-quater: capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).». 5. Il comma 3, dell’art. 34, della legge regionale n. 29/1994, e’ soppresso. 6. Al comma 1, dell’art. 35, della legge regionale n. 29/1994, dopo le parole «90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva.» sono aggiunte le seguenti: «Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, e’ completato nei mesi di dicembre e gennaio.». 7. Dopo il comma 2, dell’art. 35, della legge regionale n. 29/1994, sono inseriti i seguenti: «2-bis. E’ conferito alle Province, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge n. 157/1992, ai sensi dell’art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di eta’ e indicanti i periodi di prelievo. 2-ter. Le Province, ogni fine stagione venatoria, devono trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sull’attivita’ svolta relativa ai piani di prelievo di cui al comma 1. 2-quater. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010, per il prelievo di selezione delle seguenti specie devono essere osservati i sotto riportati periodi: a) capriolo (Capreolus capreolus): maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre; femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; b) daino (Dama dama): maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo; femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; c) camoscio (Rupicapra rupicapra): maschi, femmine e piccoli di entrambi i sessi dal 1° agosto al 15 dicembre.». 8. Alla fine dell’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 49, della legge regionale n.29/1994, le parole «da lire un milione a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2000,00 a euro 12.000,00 e, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni.». 9. Il comma 3, dell’art. 51, della legge regionale n. 29/1994, e’ sostituito dal seguente: «3. La commissione faunistico venatoria opera a titolo gratuito.».

Art. 3 Integrazioni alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni. 1. Dopo l’ultimo periodo della lettera f), del comma 1, dell’art. 1, della legge regionale n. 12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «L’attivita’ venatoria, di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/2006, e’ consentita nelle giornate di sabato e domenica.».

Art. 4 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 agosto 2009 BURLANDO (Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 30 Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita’ di tratte viarie strategiche sul territorio regionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 14 del 3-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 15 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. 1. Con la presente legge la Regione Liguria, ai sensi dell’art. 117, comma 4, della Costituzione, promuove e disciplina la realizzazione, con il piu’ ampio coinvolgimento delle autonomie locali, delle autostrade e delle infrastrutture ferroviarie regionali, al fine di rendere piu’ efficiente la rete infrastrutturale del territorio ligure. 2. La Regione incentiva, altresi’, la fattibilita’ di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

Art. 2 Definizione di autostrada regionale 1. Per autostrada regionale si intende ogni autostrada o porzione della medesima, come definita all’art. 2, comma 3, lettera A del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, che non rientri nella rete autostradale o stradale nazionale o di interesse nazionale, che si estenda nel solo territorio regionale ed assolva prevalentemente ad esigenze di mobilita’ di scala regionale. 2. Ai sensi della presente legge hanno altresi’ carattere regionale le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre Regioni.

Art. 3 Accordi interregionali 1. La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete autostradale regionale di cui all’art. 2 con la rete autostradale di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

Art. 4 Trasferimento di poteri 1. Al fine della realizzazione delle autostrade regionali, la Regione puo’ trasferire i poteri di soggetto con cedente ed aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito o da costituire in forma societaria, che puo’ essere partecipato anche da altre Regioni e dall’Azienda nazionale auto noma delle strade statali (ANAS S.p.A.).

Art. 5 Realizzazione delle autostrade regionali 1. La Regione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale e della programmazione strategica regionali e dell’intesa generale quadro fra il Governo e la Regione di cui all’art. 161, comma 1, del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni promuove la realizzazione delle autostrade regionali di cui all’art. 2, attraverso le opportune intese con gli enti e le amministrazioni locali interessate, tramite il ricorso alla finanza di progetto secondo le disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 163/2006 e delle norme di cui alla presente legge. 2. Per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di fattibilita’, verificandone, tra l’altro, la compatibilita’ ambientale, anche avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate e con il coinvolgimento degli enti locali interessati. 3. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta lo studio di fattibilita’ e delibera l’affida mento dell’incarico di redazione del progetto preliminare con le procedure di cui all’art. 6.

Art. 6 Affidamento tramite finanza di progetto 1. La Giunta regionale, per l’attivazione della procedura di finanza di progetto, approva un avviso pubblico nel quale invita i promotori alla presentazione del progetto preliminare, da redigersi sulla base dello studio di fattibilita’ di cui all’art.5. 2. L’avviso di cui al comma 1 determina, in particolare: a) le caratteristiche sommarie dell’opera; b) gli elaborati, i documenti e le analisi occorrenti alla definizione della proposta di finanza di progetto preliminare; c) il valore finanziario presunto del progetto stesso; d) le caratteristiche, le prerogative e gli oneri a carico del promotore; e) il termine entro il quale il progetto deve essere predisposto; f) i parametri ed i punteggi per la selezione del promotore. 3. La Regione acquisisce i necessari pareri e ogni altro atto valutativo previsto dalla normativa vigente sul progetto preliminare individuato ai sensi del comma 1, attraverso apposita conferenza di servizi di cui all’art. 7. 4. Il progetto preliminare, come definito nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 7, costituisce la base di gara per la procedura concorsuale di affidamento della concessione di cui all’art. 8.

Art. 7 Procedura di valutazione ed approvazione del progetto preliminare infrastrutturale 1. Per l’approvazione dei progetti delle infrastrutture di cui agli articoli 2 e 12, nonche’ per l’acquisizione delle intese, degli assensi, dei pareri e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente, la Regione indice apposita conferenza di servizi preliminare di cui all’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la valutazione del progetto preliminare redatto a norma dell’art. 6. Il progetto preliminare deve evidenziare, con un adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonche’ le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell’opera da realizzare. 2. La conferenza di cui al comma 1 e’ volta a definire le condizioni di fattibilita’ dell’intervento infrastrutturale sotto i diversi profili coinvolti in vista dell’ottenimento, sul progetto definitivo, degli atti approvativi e di assenso prescritti dalla vigente normativa. La conferenza preliminare si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. 3. Delle determinazioni assunte nella conferenza di servizi e’ data notizia mediante avviso recante l’indicazione della sede di deposito del progetto preliminare, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura della Regione. Dalla data di pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 11. 4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, commi 2 e 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche ed integrazioni ove la localizzazione dell’intervento infrastrutturale risulti non conforme alle previsioni dei Piani territoriali di livello regionale e/o provinciale o agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. 5. Ove le opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e’ resa nel contesto del procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento di conferenza e’ di centocinquanta giorni dalla data della conferenza referente. 6. Nella conferenza di cui al comma 1 l’approvazione del progetto preliminare produce effetto di variazione dei Piani territoriali di livello regionale e/o, provinciale o degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’) e successive modifiche ed integrazioni. 7. Il progetto preliminare e’ valutato a norma dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed eventualmente modificato sulla base delle determinazioni rese da parte delle Amministrazioni interessate nella conferenza di cui al comma 1. 8. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante indetta sul progetto preliminare da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di silenzio assenso a norma dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Concessione di autostrada regionale

1. La Giunta regionale, sulla base del progetto preliminare, come
definito a seguito della conferenza di servizi di cui all’art. 7,
indice apposita gara per l’affidamento della concessione di
autostrada regionale che ha per oggetto la progettazione definitiva
ed esecutiva e la realizzazione e gestione dell’infrastruttura, ai
sensi della vigente normativa.
2. La Giunta regionale approva apposito schema di convenzione in
cui sono definite le obbligazioni inerenti alla concessione, al fine
di:
a) disciplinare i rapporti giuridici, economici, finanziari e
patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario;
b) raccordare i rapporti intercorrenti tra la Regione ed il
concessionario con gli eventuali rapporti da stabilirsi tra il
concessionario stesso ed i concessionari di autostrade nazionali e
regionali con le quali occorra stabilire connessioni dirette.
3. Al fine di consentire al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico dei costi sostenuti per la realizzazione
dell’infrastruttura, la durata della concessione puo’ essere fissata
per un periodo superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra
il costo stimato di realizzazione dell’opera e la redditivita’ attesa
dalla sua gestione.
4. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti
concessionari funzioni di controllo e di vigilanza in relazione alla
realizzazione dell’infrastruttura, delle opere complementari e
correlate e comunque sul rispetto di quanto previsto nell’atto di
concessione.
5. Le autostrade regionali realizzate ai sensi della presente
legge sono acquisite ai beni del demanio regionale ai sensi della
legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione,
gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e
successive modifiche ed integrazioni.
6. Alla scadenza della concessione l’infrastruttura autostradale
regionale torna nella disponibilita’ del l’ente concedente in buono
stato di conservazione.

Art. 9

Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo
infrastrutturale

1. La Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della
procedura ad evidenza pubblica di cui all’arti colo 8, indice la
conferenza di servizi di cui all’art. 14 e seguenti della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, ove si renda
necessario approvare varianti agli strumenti di pianificazione
territoriale od urbanistica, la conferenza di servizi di cui all’art.
59 della legge regionale n. 36/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, per l’approvazione del progetto definitivo redatto da
parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione
dell’intervento infrastrutturale.
2. Il progetto definitivo deve contenere una relazione del
progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e
prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all’art. 7, comma
1, o i motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle
stesse.
3. In sede di conferenza di servizi di cui al comma 1 e’
verificata anche l’ottemperanza alle prescrizioni in precedenza
apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d’impatto
ambientale.
4. Con l’approvazione del progetto definitivo si dichiara la
pubblica utilita’ dell’opera ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
5. La conferenza di servizi sul progetto definitivo si conclude
entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza
referente e l’approvazione del progetto equivale a rilascio del
titolo edilizio.
6. Ove in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dei
commi 1, 2, 3, 4 e 5 venga espresso il dissenso nella materia
urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale da parte della
Regione, della Provincia o del Comune o di altre amministrazioni o
enti diversi da quelli statali, il responsabile del procedimento, nei
successivi dieci giorni, rimette la decisione in merito al dissenso
ad una Commissione composta dai rappresentanti legali di Regione,
Provincia, Comune o loro delegati e del l’amministrazione o ente che
ha espresso il dissenso in sede di conferenza.
7. La Commissione decide mediante deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti, entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. In caso di parita’ prevale il voto della
Regione. In relazione a procedimenti particolarmente complessi la
Commissione puo’ decidere, all’unanimita’, di elevare il suddetto
termine a novanta giorni.
8. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi
deliberante indetta sul progetto definitivo da parte di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela
della salute e della pubblica incolumita’, alla difesa nazionale e
alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di
silenzio assenso a norma dell’art. 20, comma 4, della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Per quanto non previsto dal presente art. si applicano le
disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Tariffe di pedaggio 1. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio relative alle autostrade regionali ed i criteri di adeguamento delle medesime, tenuto conto delle specificita’ socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima: a) costo complessivo di realizzazione dell’infrastruttura; b) stima del livello di fruizione; c) durata della concessione; d) costi di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della concessione; e) ulteriori costi, quali i costi ambientali dell’opera, gli effetti della congestione del traffico e della incidentalita’, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5 per cento della tariffa determinata in convenzione; f) livello e qualita’ dei servizi che devono essere assicurati; g) corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione nel bando di gara di cui all’art. 8, comma 1; h) proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza con questo; i) eventuali altri oneri gravanti sull’esercizio della concessione.

Art. 11 Misure di salvaguardia 1. Dalla data di pubblicazione delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e fino all’approvazione del progetto definitivo e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle aree interessate dai progetti delle infrastrutture di cui all’art. 2 opera un regime di salvaguardia comportante: a) l’inammissibilita’ di variazioni ai Piani territoriali di livello regionale e provinciale ed agli strumenti urbanistici comunali volte a consentire l’edificazione delle aree interessate dall’intervento infrastrutturale; b) l’obbligo del Comune di sospendere ogni determinazione nei confronti di istanze relative ad interventi edilizi che si pongano in contrasto con le previsioni del progetto infrastrutturale.

Art. 12 Definizione di infrastruttura ferroviaria regionale 1. Per infrastruttura ferroviaria regionale si intende la rete di trasporto terrestre adibita a servizi ferroviari, realizzata sul territorio regionale su iniziativa della Regione Liguria, anche sulla base di proposte di terzi. 2. L’infrastruttura di cui al comma 1 e’ costituita dalla piattaforma ferroviaria e dalle relative opere civili, nonche’ dagli impianti tecnologici per i sistemi di trazione, segnalamento e sicurezza. 3. Ai sensi della presente legge hanno altresi’ carattere regionale le tratte ferroviarie che raccordano le infrastrutture ferroviarie regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre Regioni.

Art. 13 Accordi interregionali 1. La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete ferroviaria regionale, di cui all’art. 12, con la rete ferroviaria di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

Art. 14 Realizzazione delle infrastrutture ferroviarie regionali 1. Per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Art. 15 Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 1. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento l’importo massimo del canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale con i parametri individuati dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria) e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle specificita’ socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima: a) costo complessivo di realizzazione dell’infrastruttura; b) durata della concessione; c) costi di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della concessione; d) livello e qualita’ dei servizi che devono essere assicurati; e) proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio ferroviario resi in concomitanza con questo; f) eventuali altri oneri gravanti sull’esercizio della concessione.

Art. 16 Viabilita’ strategica regionale 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua tratte viarie di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio regionale e finanzia la predisposizione di studi di fattibilita’ per la loro realizzazione o per il loro miglioramento.

Art. 17 Fondo per studi di fattibilita’ 1. Al fine di agevolare la progettazione delle autostrade regionali e delle infrastrutture ferroviarie regionali, nonche’ delle tratte viarie strategiche sul territorio regionale, e’ istituito un fondo per la copertura delle spese per la predisposizione di studi di fattibilita’ secondo quanto previsto all’art. 5, comma 2.

Art. 18 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell’U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 nell’Area V «Infrastrutture» all’U.P.B. 5.201 «Interventi per la viabilita’». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 19

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 6 agosto 2009

BURLANDO

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-03&task=dettaglio&numgu=14&redaz=009R0713&tmstp=1270627775023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 luglio 2009, n. 217 Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Secche della Meloria»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 6-4-2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l’articolo 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 19, comma 5, che prevede l’approvazione con decreto del Ministro dell’ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative all’istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l’articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell’area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell’area marina protetta «Secche della Meloria»; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 853/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 marzo 2008; Vista la nota del 6 giugno 2008, prot. UL/2008/5116, con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all’approvazione del Regolamento di disciplina e delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1 E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Secche della Meloria». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 2009 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 246

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 31 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa
del mare» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
1983, n. 16, S.O.:
«Art. 31. Nella prima applicazione della presente
legge, l’accertamento di cui al secondo comma dell’art. 26,
ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.».
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
– Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell’art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
– Si riporta il testo dell’art. 19, comma 5, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e’
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). – 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e’ istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall’art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 77 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
– Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
«6. Il Governo puo’ promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e’ esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
– L’art. 77 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e’ il seguente:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). – 1. Ai sensi
dell’art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-06&task=dettaglio&numgu=79&redaz=010G0063&tmstp=1270627670590