Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16.03.2010 n. 6306 Legge pinto, durata, irragionevole, processi, competenza (2010-03-30)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Le Sezioni Unite

Svolgimento del processo

1. – B.L. ha proposto alla corte d’appello di Perugia una domanda di equa riparazione.

Ciò per la non ragionevole durata del processo di merito a suo tempo iniziato davanti al pretore di La Spezia, proseguito in appello e pendente, alla data della domanda, davanti a questa Corte.

La corte d’appello di Perugia ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio.

Ha indicato come giudice competente la corte d’appello di Torino, che a sua volta ha chiesto il regolamento di ufficio della competenza.

2. – La prima sezione – in seguito alla discussione dell’istanza in camera di consiglio – ha rimesso il procedimento al primo presidente, che lo ha assegnato alle sezioni unite.

Motivi della decisione

1. – La questione su cui le sezioni unite si debbono pronunciare riguarda l’interpretazione della norma sulla competenza dettata dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.

La disposizione è così formulata:

– “La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”. 2. – La disposizione ha conosciuto sin qui un’interpretazione che ne ha progressivamente ristretto l’ambito di applicazione ai soli casi di giudizio presupposto svoltosi davanti ai giudici ordinar, per il resto dando spazio alle regole processuali di diritto comune (così, tra le altre, Cass. 5317 del 2008, 4480 del 2006, 11300 del 2004).

Un’ulteriore contrazione del possibile spazio applicativo la disposizione l’ha conosciuta a proposito delle domande di equa riparazione a fondamento delle quali è stato dedotto il ritardo occorso davanti alla Corte di cassazione, in quanto giudice non localizzato in un distretto (Cass. 20271 e 15842 del 2005).

La competenza ne è risultata attratta alla disciplina comune.

2.1. – La sezione semplice, appunto in un caso di questo tipo, nel chiedere che sulle questioni sorte in sede di interpretazione della disposizione prima richiamata intervenissero le sezioni unite, ha svolto le considerazioni che seguono.

L’applicabilità delle norme ordinarie di competenza ordinaria va considerata alla luce del principio, secondo il quale la L. n. 89 del 2001, art. 2, delinea in modo unitario il diritto all’equa riparazione, e correlativamente l’azione con cui il diritto è fatto valere, senza autorizzare frazionamenti o scissioni con riferimento a vicende o fasi del processo.

Pertanto, benchè sia possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, si deve sempre procedere ad una valutazione complessiva, anche quando il processo si è articolato in gradi e fasi e questo può fare escludere la sussistenza del diritto, qualora il termine di ragionevole durata di una fase risulti violato, senza però che lo sia stato quello concernente l’intera durata del processo, nelle due fasi di merito e di legittimità. Nè va sottaciuto che non rientra nella disponibilità della parte riferire la propria domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello in cui sia stato sforato il limite interno di ragionevolezza, segmentando a propria discrezione la vicenda processuale presupposta.

A proposito poi di una tesi prospettata in dottrina, per cui nel caso in cui la violazione sia riferibile alle fasi di merito si dovrebbe applicare la norma speciale, mentre andrebbe applicata quella comune quando l’eccessiva durata si sia verificata nella fase di legittimità, la sezione ha osservato che la tesi incontra oltre all’ostacolo costituito dalla configurazione unitaria del giudizio, quello per cui, per determinare in concreto la regola di competenza applicabile, sarebbe prima necessario delibare a quale segmento processuale riferire la violazione del termine di ragionevole durata.

La sezione ha concluso osservando che il carattere unitario del giudizio e la valorizzazione del luogo di conclusione del medesimo (in relazione ad una delle sue fasi), anche ai fini della identificazione del giudice competente per territorio a conoscere della domanda, potrebbero realizzare una sostanziale alterazione del criterio stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge, tenuto conto del numero non infrequente di processi che si svolgono in tutte le fasi.

3. – Le sezioni unite ritengono che della disposizione sia da accogliere una interpretazione, che non incompatibile con il suo dato letterale, ne coglie le ragioni ed al tempo stesso assicura una uniforme applicazione della norma per tutta l’area del contenzioso originato dalla L. n. 89 del 2001.

Interpretazione, quella che si accoglie, che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p., ed è richiamato nell’art. 3, comma 1, della legge.

4.1. – Diversamente da quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può trovare ostacolo sul piano lessicale nel fatto che la disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è proprio della distribuzione sul territorio delle corti di appello.

Ciò che ha costituito argomento per restringerne l’ambito di applicazione ai soli casi in cui il giudizio presupposto si svolga davanti al giudice ordinario e d’altra parte ha favorito la formazione d’una giurisprudenza volta ad escludere che l’art. 3, comma 1, della legge si applichi al caso che il segmento di giudizio presupposto dedotto a fondamento della domanda si sia svolto davanti a questa Corte.

E’ agevole osservare che il termine distretto appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, perchè dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di competenza.

4.2. – E’ agevole ancora osservare che, quando si è trattato di disciplinare la legittimazione passiva rispetto alla domanda di equa riparazione, il legislatore ha previsto una serie di distinzioni, appuntando la legittimazione sulle amministrazioni governative di riferimento per gli aspetti organizzativi delle diverse giurisdizioni (art. 3, comma 3, della legge).

E non è allora giustificato ipotizzare che un legislatore il quale affida ad una legge destinata a regolare gli effetti del fenomeno della durata non ragionevole del processo, quale che sia il giudice davanti al quale si svolge, abbia espresso la volontà di statuire una diversità di disciplina della competenza mediante l’impiego della parola “distretto” anzichè con una specifica disposizione intesa a far salva l’applicazione della norma processuale civile.

4.3. – Il dilatarsi del contenzioso innescato dalla L. n. 89 del 2001, che fa ricadere sul bilancio dello Stato un onere sempre più gravoso a causa del perdurare del fenomeno della eccessiva durata del processo, in diverso modo comune alle varie giurisdizioni, rende a questo punto ragionevole l’interpretazione qui accolta, che i giudici ordinari che debbono deciderne non sia prossimi a quelli speciali davanti ai quali il ritardo si manifesta e consente di ritenere superate le considerazione svolte nella sentenza 17 luglio 2007 n. 287, dove la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le preoccupazioni, che invece danno ragione del perchè la norma speciale debba applicarsi al posto di quelle ordinarie.

4.4. – L’interpretazione accolta favorisce poi la diffusione del contenzioso sull’intero sistema delle corti di appello, anzichè una sua elevata concentrazione su quella di Roma, resa possibile dal fatto di avervi sede gli organi di vertice dei diversi ordini giudiziari, ordinario e speciale.

5. – La decisione sul regolamento di ufficio chiesto dalla Corte di appello di Torino è che la competenza a decidere sulla domanda le spetti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Torino ed assegna per la riassunzione davanti alla stessa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile Sez. Terza – Sent. del 17.03.2010, n. 6479 Assicurativo, risarcimento, prescrizione, decorrenza (2010-04-02)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto e diritto

A. Maria con citazione 13.2.1990 conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la M. Assicurazioni spa per sentirla condannare all’indennizzo dei danni subiti dall’appartamento di sua proprietà sito alla Via (…) di S. Elia di Montebello Ionico. Deduceva di avere stipulato con la società convenuta in data 16.11.1987 una polizza “globale” di assicurazione contro i danni che avessero riguardato il detto immobile; che, quattro giorni dopo, il 20.11.87, questo aveva subito gravi danni per infiltrazioni d’acqua provocate dal trasudamento del terreno; che la richiesta di risarcimento, tempestivamente inoltrata, non aveva ottenuto esito alcuno.

Costituitasi in giudizio, la Compagnia assicuratrice eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento invocato dall’attrice e contestava la domanda nel merito.

Il Tribunale con sentenza in data 14.5.1997 accoglieva l’eccezione di prescrizione.

Impugnata la decisione dalle parti, la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 24.5.2005 rigettava l’appello della A. e accoglieva l’appello incidentale della Assicurazione in ordine alla rifusione delle spese di primo grado.

Avverso detta sentenza A. Maria ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso la N. Assicurazioni spa (già M. Assicurazioni spa), che ha anche depositato memoria.

Ciò posto, nel primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2952 c.c. ed omessa motivazione in relazione all’efficacia sospensiva della prescrizione. Adduce che erroneamente la Corte d’appello di Reggio Calabria non abbia ritenuto che nella specie il termine per la prescrizione iniziava a decorrere solo dal 14.4.1989, data della missiva con la quale la M. Ass.ni, nelle more della fase arbitrale, comunicava alla A. di non ritenere indennizzabile il danno da questa subito.

Nel secondo motivo denuncia la ricorrente vizi della motivazione in ordine alla omessa valutazione dell’atto di nomina del proprio arbitro ai fini della sospensione della prescrizione.

Nel terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la mancata considerazione di alcune circostanze, rilevanti ai fini della decisione, quali la fase arbitrale espletata e la missiva datata 14.4.1989.

I tre motivi, di cui si unifica l’esame essendo tra loro in stretta correlazione, sono fondati nei sensi di seguito esposti.

Come da indirizzo di questa Corte, infatti, in tema di assicurazione contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura (Cass. n. 14487/2004).

Orbene si espone nel ricorso e questo non risulta contestato che, “nel mentre si era ancora in attesa di conoscere la valutazione del danno da parte dell’arbitro nominato dalla M. , con missiva datata 14.4.1989 la predetta Compagnia di assicurazioni comunicava alla odierna ricorrente che «alla luce dell’elaborato peritale e del verbale del sopralluogo fatto dai periti e regolarmente firmato per approvazione, emerge che il danno non è indennizzabile in quanto non rientra nelle garanzie prestate dalla polizza»”.

Se ne deduce, dunque, che nel caso in esame si è dato luogo a perizia contrattuale volta alla quantificazione del danno, derivandone, peraltro, che la contestazione dell’operatività della garanzia si è avuta con quanto la M. comunicava alla A. con la missiva 14.4.1989 “alla luce dell’elaborato peritale”.

È, pertanto, da tale data che deve ritenersi decorrere il momento dal quale l’assicurata poteva esercitare il diritto all’indennità, sicché, avendo l’odierna ricorrente azionato tale diritto con atto di citazione notificato in data 13.2.1990, il diritto stesso a questa data non si era prescritto.

Gli esposti motivi vanno pertanto accolti, restando assorbito il quarto motivo per difetto di motivazione in ordine alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata in relazione ai primi tre motivi accolti, restando assorbito il quarto motivo, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Reggio Calabria in altra composizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 17.03.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 41306/2009 Crollo di costruzioni: non è sufficiente il dolo eventuale!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 14 gennaio 2009 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza resa in prime cure dal Tribunale di Savona in data 3.5.2006 e con essa la condanna dell’appellante S.N. alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, perchè giudicato colpevole del reato di cui all’art. 434 c.p., contestatogli "……perchè apriva la bombola di gas GPL da Kg. 15, apponendo sopra la valvola di apertura alcuni stracci onde favorire la trasformazione del liquido allo stato gassoso e sigillando nel contempo la finestra del locale adibito a bagno della propria abitazione, così saturando di gas l’alloggio tanto da commettere un atto diretto a cagionare il crollo della costruzione, da ciò derivandone pericolo per la pubblica incolumità. In (OMISSIS)".

A sostegno della sentenza la Corte distrettuale rilevava che quello in esame è reato di pericolo, che la concentrazione di gas era stata provata in termini di pericolosità esplosiva e che l’imputato agì nella piena consapevolezza delle gravi conseguenze disastrose connesse alla saturazione di gas volontariamente realizzata nel bagno del suo appartamento condominiale.

2. Si duole della pronuncia anzidetta l’imputato, che ricorre per cassazione con l’assistenza del suo avvocato di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge, difetto di motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere ed illustrando all’uopo quattro motivi di impugnazione.

2.1 Col primo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la violazione dell’art. 434 c.p., dappoichè insussistente nel caso di specie la volontà diretta ("specifica di" annota il ricorrente) a provocare il danno, come richiesto dalla norma incriminatrice.

Tutt’al più ricorrebbe nel caso di specie, rileva altresì la difesa impugnante, una ipotesi di colpa cosciente, dappoichè accertate nel processo alcune cautele poste in essere dall’agente, sintomatiche della sua volontà di non provocare alcun danno e di mettere in guardia i consociati dal pericolo che egli stava determinando con la sua azione (biglietto di avviso del pericolo, disinserimento dell’impianto elettrico a servizio dell’abitazione).

3. La censura è fondata.

3.1 Secondo l’ormai consolidata lezione dottrinale, si ha dolo diretto o intenzionale quando la volontà dell’agente è diretta ad un determinato risultato.

Si ritengono altresì voluti i risultati di quei comportamenti che siano stati comunque previsti dal soggetto, anche soltanto come possibili, purchè egli ne abbia accettato il rischio, o, più semplicemente, purchè non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati. In questa ipotesi il dolo viene qualificato dolo indiretto o eventuale.

Nell’ambito dell’elemento psicologico del reato, però, quest’ultima categoria di dolo non è ipotizzatale per ogni tipo di condotta delittuosa dolosa.

Quando accade, infatti, che la norma incriminatrice richieda espressamente che il soggetto abbia agito con un determinato fine, non è possibile ipotizzare che egli abbia agito a costo di determinarlo, dappoichè evidente in tal caso l’incongruità logica tra la premessa ed in dato ad essa collegato.

E’ quanto si registra nella ipotesi in esame. Venendo infatti alla norma incriminatrice di cui all’art. 434 c.p., la tipizzazione codicistica richiede per la sussistenza del reato che l’agente commetta "un fatto diretto a cagionare un crollo di una costruzione o di una parte di esso ovvero ad un altro disastro…", di guisa che, nella ipotesi in cui il fatto consumato sia stato posto in essere non già per conseguire questo risultato, e cioè un crollo rovinoso ovvero altro disastro, ma per conseguire altra finalità, viene a mancare sia l’elemento oggettivo del reato, che per la sua configurazione richiede, appunto, "un fatto diretto a cagionare" crolli o disastri, sia l’elemento psicologico del reato, dappoichè il dolo delineato nella ipotesi anzidescritta dalla fattispecie criminosa in esame, comporta la volontà diretta a cagionare detto crollo od altro disastro. In altri termini, è possibile ipotizzare la tipologia teoretica del dolo eventuale soltanto allorchè la legge non richieda, espressamente, che il soggetto agente si sia determinato alla consumazione della condotta con un determinato fine.

3.2 Nel caso in esame i giudici di merito hanno motivato il giudizio di colpevolezza dando per acquisito che l’imputato abbia agito al fine di suicidarsi, saturando un ambiente della sua abitazione condominiale con gas GPL liberato da una bombola da kg. 15 e valorizzando poi, come dato decisivo ai fini del giudizio, che ciò facendo l’imputato avrebbe accettato volontariamente il rischio di uno scoppio idoneo a provocare il crollo della costruzione. Ciò non toglie però, osserva in contrario il Collegio, che l’azione non fu diretta, come prescrive l’ipotesi delittuosa contestata, a cagionare il crollo, ma a togliersi la vita, di guisa che si conferma ulteriormente che nel caso in esame difetta sia l’elemento oggettivo del reato che quello psicologico e che il Tribunale, anzicchè applicare la norma di cui all’art. 434 c.p. che detta, giova ribadirlo, "….. chiunque …. commette un fatto diretto a cagionare …" ha letto la norma nel senso che essa statuisce "….. chiunque …… commette un fatto idoneo a cagionare……". 3.3 Possono, in conclusione, affermarsi i seguenti principi di diritto:

A) il dolo eventuale è incompatibile con le ipotesi delittuose nelle quali l’elemento psicologico del reato sia tipizzato nei termini di volontà diretta al raggiungimento di uno scopo preciso, opportunamente descritto dalla norma incriminatrice;

B) l’elemento psicologico richiesto dall’art. 434 c.p. per la sussistenza del reato, in quanto descritto nella ipotesi tipizzata dal legislatore come volontà diretta a cagionare un crollo od altro evento disastroso, esclude la possibilità di ipotesi concrete incriminabili a titolo di dolo eventuale.

4. Il ricorrente, come già anticipato, ha altresì illustrato ulteriori motivi di impugnazione, denunciando: a) il difetto di motivazione nella sentenza per cui è causa sotto il profilo della mancata valorizzazione da parte del giudice territoriale e comunque della errata valutazione degli elementi acquisiti al processo che avrebbero comprovato la volontà dell’imputato di evitare qualsiasi conseguenza dannosa del suo gesto; b) la mancata assunzione di prove decisive volte all’accertamento peritale che effettivamente l’azione dell’imputato abbia determinato un pericolo di crollo; c) il difetto di motivazione nel rigetto delle istanze difensive volte all’accertamento di cui al punto precedente.

Trattasi di censure la cui delibazione rimane assorbita nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

5. La sentenza, conclusivamente, va cassata senza rinvio ricorrendo nella fattispecie l’ipotesi di cui all’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), giacchè possibile per questa Corte indicare col dispositivo le cause dell’annullamento, di per sè idonee a definire il giudizio.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 6724/2010 L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non copre tutto!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

A seguito di un incidente stradale in cui è stato coinvolto, riportando lesioni gravissime, il signor S.G. conveniva in giudizio l’Inail, chiedendo il riconoscimento del trattamento per infortunio sul lavoro e della relativa rendita per invalidità permanente.

Il ricorrente sosteneva che si era trattato di un infortunio in itinere perchè il sinistro era intervenuto mentre si recava al suo caseificio dopo avere provveduto allo svolgimento di formalità amministrative e burocratiche connesse alla propria attività, ed avere effettuato pagamenti in banca, inerenti anch’essi alla propria attività di artigiano casaro.

Istituitosi il contraddittorio il giudice di primo grado accoglieva i la domanda, e condannava l’Istituto assicuratore a corrispondere alla parte ricorrente una rendita rapportata ad una inabilità del 60%, l’indennità di legge sui ratei scaduti di rendita e quella di invalidità temporanea dal giorno del dovuto al saldo.

In secondo grado, invece, la Corte d’Appello di Bologna andava in contrario avviso, e, con sentenza n. 678/04, depositata in cancelleria il 17 gennaio 2006, rigettava la domanda del S.

La sentenza riteneva che il sinistro non fosse indennizzabile perchè occorso all’artigiano nell’espletamento dell’attività amministrativa ed imprenditoriale, e che la tutela assicurativa fosse limitata all’attività lavorativa manuale svolta dall’artigiano.

Avverso la sentenza, notificata il 24 marzo 2006, il S. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato il 18 maggio 2006, entro i termini di legge, ma all’Inail “in persona del Direttore Regionale pro tempore dell’Emilia Romagna nel domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale Inail, in Bologna”. L’Istituto assicuratore non ha presentato difese in questa fase, ma si è limitato a depositare copia di procura speciale defensionale a due legali, ed ha partecipato tramite un legale alla discussione orale, cui ha partecipato, del resto, anche un difensore per il ricorrente.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e dell’art. 4, n. 3, anche in relazione alla L. n. 443 del 1985, art. 2, comma 1.

Sostiene che la tutela assicurativa non poteva essere circoscritta alla sola fase materiale e manuale dell’attività lavorativa, ma doveva essere estesa anche alla fase inerente alla direzione e alla gestione-dell’attività imprenditoriale.

Nel secondo motivo il S. lamenta la violazione degli artt. 3, 4, 35 e 38 Cost. e conseguentemente dei diritti fondamentali in essa contenuti.

Sostiene in particolare che l’interpretazione seguita dalla Corte d’Appello di Bologna comporterebbe un diverso trattamento – per un identico evento e durante lo svolgimento della medesima attività lavorativa – a seconda che l’infortunio sia occorso ad un lavoratore subordinato oppure a un lavoratore autonomo.

2. Va rilevato, innanzi tutto, che l’appello è ammissibile e deve essere esaminato.

E’ vero, infatti, che l’atto non è stato notificato al difensore dell’appellato, bensì alla parte personalmente, vale a dire all’Istituto assicuratore, ma questa forma di notificazione è soltanto nulla, e non inesistente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa e fatta propria dal Collegio, “la notificazione del ricorso in cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, sede legale della società, anzichè domicilio eletto per il giudizio in cui fu pronunciata la sentenza impugnata), determina la nullità non dell’impugnazione in senso sostanziale ma della notifica, che è sanata con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorchè dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità.” (Cass. civ., 11 agosto 2004, n. 15530; nello stesso senso, 18 giugno 2008, n. 16578 e 15 marzo 2001, n. 3796).

La nullità è sanata perciò quando la parte abbia svolto attività difensiva, accettando così il contraddittorio, così come ha fatto nel caso di specie l’Istituto .assicuratore depositando procura rilasciata ai propri difensori e, soprattutto, partecipando alla discussione orale.

3. Nel merito il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di lavoro autonomo la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro non consente di comprendere tra le attività protette ogni attività umana che (a differenza di quelle complementari e sussidiarie in senso stretto rispetto allo svolgimento dell’attività artigianale) possano invece essere ricollegate soltanto occasionalmente (ed indirettamente all’esercizio dell’attività lavorativa, come avviene appunto per quelle di carattere amministrativo ed imprenditoriale di gestione dell’azienda (Cass. civ., 26 giugno 2004, n. 11929; nello stesso senso, 22 giugno 2005, n. 13348).

La decisione adottata dalla Coorte d’Appello di Bologna, appare perciò corretta, ed è stata correttamente motivata.

Va esclusa ogni violazione del principio costituzionale della parità di trattamento, sia per le differenze esistenti tra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato, sia perchè l’esclusione dalla tutela di eventuali infortuni in itinere sofferti dall’artigiano, si riferisce soltanto a quelli che siano verificati nel corso di una attività di carattere amministrativo e/o imprenditoriale, ma non si estende a quelli funzionali allo svolgimento delle attività manuali artigiane, ad esempio per recarsi al luogo in cui eseguire la prestazione o ritornare da esso.

4. Il ricorso dunque deve essere rigettato.

Dato che il giudizio è stato proposto nel 2000, prima che il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. venisse modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 26), la norma si applica nella sua precedente formulazione, e, di conseguenza, l’assicurata ora ricorrente non può essere assoggettato all’onere delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Depositato in Cancelleria il 19.03.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.